Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08)

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1 1 Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) PCSoftware snc

2 2 Sommario 1. PCSOFTWARE E LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SICUREZZA SUL LAVORO La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative Disposizioni correttive, ovvero dal "D. Lgs. 106/2009". Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti MISURE GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 13

3 3 l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 13 il controllo sanitario dei lavoratori; l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l istruzioni adeguate ai lavoratori; la partecipazione e consultazione dei lavoratori; la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;... 14

4 4 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento, anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati, il documento è consultato esclusivamente in azienda; elaborare il documento, anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza... 15

5 5 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro; nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità OBBLIGHI DEL PREPOSTO sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 17 frequentare appositi corsi di formazione... 17

6 6 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 18 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente PROGRAMMI E CORSI CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER DATORI DI LAVORO Il corso è rivolto ai Datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. Il recente Accordo Stato- Regioni n 223 del 21/12/2011 ha stabilito una durata diversa per il corso RSPP, a seconda della categoria di rischio definita dal Codice Ateco di appartenenza dell azienda MODULO NORMATIVO - giuridico MODULO GESTIONALE gestione ed organizzazione della sicurezza MODULO TECNICO individuazione e valutazione dei rischi MODULO RELAZIONALE formazione consultazione dei lavoratori CORSO DIRIGENTI... 20

7 7 Con il D.Lgs. 81/08 i DIRIGENTI sono definiti come: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa Il Dirigente deve essere appositamente formato (Art. 37 D.Lgs. 81/2008) I contenuti sono conformi a quelli descritti all Art 37 c. 7 del D.Lgs 81/08 e dal punto 5 dell Accordo Stato Regioni n 221 del 21/12/2011: i principali soggetti coinvolti nel sistema sicurezza ed i relativi obblighi; gestione ed organizzazione della sicurezza; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori CORSO PREPOSTI Con il D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro che delegano attività a capireparto/capicantiere devono designare i PREPOSTI, condizione primaria per tale incarico è la FORMAZIONE (Art. 37 D.Lgs. 81/2008) I contenuti sono conformi a quelli descritti all Art 37 c. 7 del D.Lgs 81/08 e dal punto 5 dell Accordo Stato Regioni n 221 del 21/12/2011: Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione Definizione ed individuazione dei fattori di rischio Incidenti e infortuni mancati Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare neoassunti, somministrati, stranieri Valutazione dei rischi dell azienda con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera 21 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 21 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione Test finale degli apprendimenti... 21

8 8 CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO MEDIO E AGGIORNAMENTO (4 ORE RISCHIO BASSO 8 ORE RISCHIO MEDIO) La normativa vigente richiede specifica formazione per alcune figure aziendali. Per evitare sanzioni da parte degli Enti di controllo, ogni azienda deve verificare di avere un numero di addetti attestati adeguato alla propria attività e situazione Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 che prescrive formazione adeguata per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze Il corso, comprende nozioni teoriche e prove pratiche tenute da personale qualificato L'incendio e la prevenzione incendi La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio Esercitazioni pratiche CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO E AGGIORNAMENTO La normativa vigente richiede specifica formazione per alcune figure aziendali. Per evitare sanzioni da parte degli Enti di controllo, ogni azienda deve verificare di avere un numero di addetti attestati adeguato alla propria attività e situazione Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 388/03 e fornisce le conoscenze per l attuazione delle misure di primo soccorso in condizioni di sicurezza, comprende prove pratiche Riconoscere un'emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo soccorso Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta Acquisire capacità di intervento pratico CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DEL ART. 37 D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI N 221 ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO UFFICI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE Tutti i lavoratori che devono ricevere un idonea formazione in materia di sicurezza, tale obbligo scaturisce dall Art. 37 del D.Lgs 81/08 e dai contratti collettivi nazionali di categoria che stabiliscono che il lavoratore deve essere debitamente formato:... Errore. Il segnalibro non è definito. all atto dell assunzione, costituzione del rapporto di lavoro o all inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;... Errore. Il segnalibro non è definito.

9 9 al trasferimento o cambiamento di mansioni;... Errore. Il segnalibro non è definito. ogni qualvolta vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, o nuove sostanze e preparati pericolosi nel ciclo produttivo... Errore. Il segnalibro non è definito. L accordo Stato-Regioni n 221 del 21/12/2011 ha stabilito inoltre, che tutti i lavoratori debbano svolgere corsi di formazione di durata differente a seconda della macrocategoria di rischio dell azienda, individuata sulla base del Codice Ateco. Tutti i lavoratori partecipano ad un modulo di formazione di base generale, che deve essere integrato dalla formazione specifica. Errore. Il segnalibro non è definito. Il corso è rivolto a tutti i lavoratori o ad essi equiparati (soci lavoranti di cooperativa, di una società o tirocinanti) che svolgono mansioni riconducibili ad attività a Rischio Basso CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DEL ART. 37 D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI N 221 ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL AGRICOLTURA, MANUTENZIONE VERDE, PESCA TRASPORTI, MAGAZZINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.. 24 Tutti i lavoratori che devono ricevere un idonea formazione in materia di sicurezza, tale obbligo scaturisce dall Art. 37 del D.Lgs 81/08 e dai contratti collettivi nazionali di categoria che stabiliscono che il lavoratore deve essere debitamente formato: all atto dell assunzione, costituzione del rapporto di lavoro o all inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;... Errore. Il segnalibro non è definito. al trasferimento o cambiamento di mansioni;... Errore. Il segnalibro non è definito. ogni qualvolta vengano introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, o nuove sostanze e preparati pericolosi nel ciclo produttivo... Errore. Il segnalibro non è definito. L accordo Stato-Regioni n 221 del 21/12/2011 ha stabilito inoltre, che tutti i lavoratori debbano svolgere corsi di formazione di durata differente a seconda della macrocategoria di rischio dell azienda, individuata sulla base del Codice Ateco. Tutti i lavoratori partecipano ad un modulo di formazione di base generale, che deve essere integrato dalla formazione specifica. Errore. Il segnalibro non è definito. CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DEL ART. 37 D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI N 221 ATTIVITÀ A RISCHIO ALTO (ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL INDUSTRIA, MANIFATTURIERO, CHIMICO, ALIMENTARE, IMPIANTISTICA, COSTRUZIONI ) CORSO PER OPERATORI ADDETTI AI LAVORI IN QUOTA (4 ORE) UTILIZZO DI DPI 3 CATEGORIA ANTICADUTA Il D.Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09, pone a carico dei datori di lavoro l obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Inoltre, per i cantieri temporanei o mobili, l allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche

10 10 la documentazione in merito all informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere. Tale formazione deve riguardare in particolar modo i dispositivi di protezione contro le cadute dall alto che, essendo di III categoria, ai sensi dell art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, comportano l obbligo di provvedere all addestramento sul loro uso. In tale contesto è quindi possibile provvedere efficacemente alla formazione del personale sull uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che si utilizzano per la sicurezza nei lavori in quota.... Errore. Il segnalibro non è definito. Il corso è rivolto a tutti gli addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi di caduta dall alto (lavori in quota)

11 11 1. PCSOFTWARE E LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA La nostra società e affiliata E.BI.N.Fo.S. Ente Bilaterale Formazione per la Sicurezza, promuove la Sicurezza sul Lavoro in diversi ambiti, dalla formazione dei lavoratori a servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale. Per quanto concerne la formazione, PCSoftware eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza I corsi PCSoftware sono organizzati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico. Grazie ai Professionisti sulla Sicurezza, soddisfiamo le esigenze dei datori di lavoro che vogliono essere in regola con il decreto legislativo n 81 del 2008:» Assunzione Incarico R.S.P.P. ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione )» Redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi.» Relazioni Tecniche: Valutazione Rischio Rumore, Vibrazioni, Chimico, Stress lavoro correlato, Lavoratrici gestanti, Rischio incendio, Biologico, Radiazioni ionizzanti, Rischio esplosione, Rischio amianto. Docenti Esperti per Corsi di formazione in aula per RSPP/ASPP,RLS, Preposti, Addetti Antincendio, al Primo Soccorso, Mulettisti, Gruisti, Montaggio smontaggio Ponteggi, Formazione dei Lavoratori, Corsi di Aggiornamento ald.lgs 81/08.

12 12 2. SICUREZZA SUL LAVORO 360 La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente. In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative Disposizioni correttive, ovvero dal "D. Lgs. 106/2009". Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.

13 13 3. MISURE GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l istruzioni adeguate ai lavoratori; la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

14 14 la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 4. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

15 15 nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento, anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati, il documento è consultato esclusivamente in azienda; elaborare il documento, anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell attività, alle dimensioni dell azienda o dell unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

16 16 nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro; nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare in via telematica all INAIL e all IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 5. OBBLIGHI DEL PREPOSTO In riferimento alle attività, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

17 17 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione 6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

18 18 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico. Il D. Lgs. 81/2008 abroga, tra le altre norme (prima di tutte il D.Lgs.vo 626/94), anche il precedente decreto D.Lgs 494/1996 riguardante i cantieri temporanei o mobili, integrandone le disposizioni nel Titolo IV, introducendo importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati. Il D.lgs. 81/2008 non ha invece abrogato il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali. Attualmente si sta lavorando per cercare di integrare il D.Lgs. 271/99 con il D.Lgs. 81/2008 azione di non semplice fattibilità che dovrà necessariamente tener conto di importanti aspetti che connotano il settore della Navigazione. Con l entrata in vigore del 271/99 i lavoratori marittimi hanno ottenuto anche essi importanti vantaggi a salvaguardia della propria salute ed integrità fisica, uno tra tanti risulta essere sicuramente l estensione dell obbligo di Sorveglianza Sanitaria (art. 23. D.Lgs. 271/99) a cura del Medico Competente, del Lavoratore Marittimo che sino all entrata in vigore del suddetto decreto era assoggettato a visite mediche volte a constatare l idoneità/inidoneità alla navigazione attraverso la Visita Biennale svolta dalla Sanità Marittima, senza che fosse verificata da medici specialisti l idoneità/inidoneità alla mansione specifica svolta a bordo delle unità navali, fondamentale per prevenire l insorgenza di tecnopatie. Attualmente Il C.I.S.P.I. Centro Italiano Sicurezza Prevenzione Informazione ( detiene la più ampia ed importante banca dati in Italia,riguardante l andamento della Sorveglianza Sanitaria in favore del personale marittimo ciò in quanto impegnato sin dall entrata in vigore del Decreto 271/99 in attività di medicina del lavoro in favore di diverse migliaia di lavoratori delle più grandi Compagnie di Navigazione Italiane sia pubbliche che private (es. Tirrenia di Navigazione, Adriatica di Navigazione, Campania Regionale Marittima, Sicilia Regionale Marittima,Sardegna Regionale Marittima, Toscana Regionale Marittima,ecc. ecc. ). La banca dati, oltre ai dati strettamente

19 19 sanitari ed a quelli in cui si evidenziano tecnopatie, raccoglie una serie di dati riferibili alle diverse classificazioni di rischio variabili in funzione delle diverse tipologie navali esaminate (Navi merci, Navi traghetto, Aliscafi, Unità veloci, Catamarani, Moto pontoni ecc. ecc. ) Dall'omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell'inail (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che è l'istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della Azienda.

20 20 7. PROGRAMMI E CORSI CORSO RE SPO NSABILE DE L SERVIZ IO PREVE NZIO NE E PROTEZIONE (RSPP) PE R DAT ORI DI L AVORO A chi è rivolto: Il corso è rivolto ai Datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08. Il recente Accordo Stato-Regioni n 223 del 21/12/2011 ha stabilito una durata diversa per il corso RSPP, a seconda della categoria di rischio definita dal Codice Ateco di appartenenza dell azienda. Programma del corso: 1. MODULO NORMATIVO - giuridico 2. MODULO GESTIONALE gestione ed organizzazione della sicurezza 3. MODULO TECNICO individuazione e valutazione dei rischi 4. MODULO RELAZIONALE formazione consultazione dei lavoratori Tipologia di Azienda RISCHIO BASSO (es. uffici, attività commerciali etc..) RISCHIO MEDIO (es. trasporti, magazzinaggio, Pubblica Amministrazione etc..) RISCHIO ALTO (industria, manifatturiero, chimico, alimentare, impiantistica etc..) Durata del corso 16 Ore 32 Ore 48 Ore CORSO DIRI GENTI A chi è rivolto: Con il D.Lgs. 81/08 i DIRIGENTI sono definiti come: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Il Dirigente deve essere appositamente formato (Art. 37 D.Lgs. 81/2008). Programma del corso: I contenuti sono conformi a quelli descritti all Art 37 c. 7 del D.Lgs 81/08 e dal punto 5 dell Accordo Stato Regioni n 221 del 21/12/2011: i principali soggetti coinvolti nel sistema sicurezza ed i relativi obblighi;

21 21 gestione ed organizzazione della sicurezza; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Durata del corso: 16 ore CORSO PREPOSTI A chi è rivolto: Con il D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro che delegano attività a capireparto/capicantiere devono designare i PREPOSTI, condizione primaria per tale incarico è la FORMAZIONE (Art. 37 D.Lgs. 81/2008). Programma del corso: I contenuti sono conformi a quelli descritti all Art 37 c. 7 del D.Lgs 81/08 e dal punto 5 dell Accordo Stato Regioni n 221 del 21/12/2011: Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione Definizione ed individuazione dei fattori di rischio Incidenti e infortuni mancati Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori in particolare neoassunti, somministrati, stranieri Valutazione dei rischi dell azienda con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione Test finale degli apprendimenti Durata del corso: 8 ore

22 22 CORSO PER ADDETTI ANT INCE ND IO RISC HIO BASSO MEDIO E AGGIORNAMENTO (4 ORE RISCHIO B ASSO 8 ORE RISCHIO MEDIO) A chi è rivolto: La normativa vigente richiede specifica formazione per alcune figure aziendali. Per evitare sanzioni da parte degli Enti di controllo, ogni azienda deve verificare di avere un numero di addetti attestati adeguato alla propria attività e situazione. Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 che prescrive formazione adeguata per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Il corso, comprende nozioni teoriche e prove pratiche tenute da personale qualificato. Programma del corso: L'incendio e la prevenzione incendi La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio Esercitazioni pratiche Durata del corso: 4 8 CORSO PER ADDETT I PRI MO SOCCO RSO E AGGIORNAMENTO A chi è rivolto: La normativa vigente richiede specifica formazione per alcune figure aziendali. Per evitare sanzioni da parte degli Enti di controllo, ogni azienda deve verificare di avere un numero di addetti attestati adeguato alla propria attività e situazione. Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 388/03 e fornisce le conoscenze per l attuazione delle misure di primo soccorso in condizioni di sicurezza, comprende prove pratiche. Programma del corso: Riconoscere un'emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo soccorso Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

23 23 Acquisire capacità di intervento pratico Durata del corso: 12 ore CORSO D I FO RM AZIO NE LAVO RATORI AI SENSI DEL ART. 37 D.LGS. 81/2008 E ACCORDO ST ATO-REGIONI N 221 ATTI VIT À A R ISC HIO BASSO U FFICI, AT TI VI TÀ COMMERCIALI, RI STO R AZI ONE A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori o ad essi equiparati (soci lavoranti di cooperativa, di una società o tirocinanti) che svolgono mansioni riconducibili ad attività a Rischio Basso Programma modulo FORMAZIONE GENERALE concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza Programma modulo FORMAZIONE SPECIFICA rischio infortunio, attrezzature di lavoro, Ambiente di lavoro, microclima e illuminazione, videoterminali DPI organizzazione del lavoro Stress lavoro correlato Movimentazione manuale dei carichi gestione delle emergenze, procedure primo soccorso e incendio, segnaletica le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico Durata del corso: 8 ore

24 24 CORSO D I FO RM AZIO NE LAVO RATORI AI SE NSI D EL ART. 37 D.LGS. 81/2008 E ACCORDO S T ATO-REGIO NI N 221 ATTI VI TÀ A R ISCHIO MEDIO ATTI VI TÀ D EI SERVIZ I CONNESSI ALL AG RICOL TU RA, MANU TENZIO NE VERDE, PE SCA T R ASPORTI, M AG AZZI NO E PUBBL IC A AMMINI ST RAZIONE : A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori o ad essi equiparati (soci lavoranti di cooperativa, di una società o tirocinanti) che svolgono mansioni riconducibili ad attività a Rischio Medio Programma modulo FORMAZIONE GENERALE Programma modulo FORMAZIONE SPECIFICA Durata del corso: 12 ore rischio specifico

25 25 CORSO D I FO RM AZIO NE LAVO RATORI AI SE NSI D EL ART. 37 D.LGS. 81/2008 E ACCORDO S TATO-REGIO NI N 221 ATT IVIT À A RISC HIO AL TO ( A TTI V I T À D E I S E R V I Z I C O N N E S S I A L L I N D U S T R I A, M A N I F A T T U R I E R O, C H I M I C O, A L I M E N T A R E, IMP I A N T I S T I C A, C O S T R U Z I O N I ) A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti i lavoratori o ad essi equiparati (soci lavoranti di cooperativa, di una società o tirocinanti) che svolgono mansioni riconducibili ad attività a Rischio Alto Programma modulo FORMAZIONE GENERALE Programma modulo FORMAZIONE SPECIFICA minazione, Durata del corso: 16 ore l profilo di rischio specifico CORSO PE R O PERATO RI AD DETTI AI L AVORI IN QUOTA (4 O RE) U TIL IZZO DI DPI 3 CATEGORIA ANTICADUTA A chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti gli addetti, responsabili e preposti a lavori che comportino rischi di caduta dall alto (lavori in quota). Programma generale del corso: Inquadramento normativo Prevenzione cadute dall alto Dispositivi anticaduta - addestramento all utilizzo delle imbracature di sicurezza e punti di ancoraggio Prova pratica all utilizzo delle imbracature con Tecnico specializzato Durata del corso: 4

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