Indice 1 IL SISTEMA SANZIONATORIO: PREMESSA
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1 IL SISTEMA SANZIONATORIO: PREMESSA PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO
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3 1 SANZIONE: che sia una pena detentiva o pecuniaria, ha sempre e comunque NATURA AFFLITTIVA perchè risponde al comportamento riprovevole del soggetto criminale (anche sacrificando il bene fondamentale della libertà del singolo, per preservare il bene collettivo). Fino a che punto può essere spinto il trauma afflittivo, e in quale modo? Con l'illuminismo liberale si apre la riflessione sul potere punitivo statuale. Accettando il male dell'afflizione, non si deve comunque pensare che tale male sia normale e possa essere erogato senza garanzie, che sono COSTITUZIONALI, ed oggi anche SOVRANAZIONALI. Perchè si punisce? Il sistema non può autogiustificarsi. La ragione viene dall'esterno, perchè l'unico aspetto autogiustificabile è l'esistenza propria del diritto penale: lo Stato non può decidere arbitrariamente, ma è comunque necessario il DIRITTO POSITIVO (cioè l'esistenza del diritto penale). Il nostro sistema penale è caratterizzato dal binomio pena detentiva (maggioranza)/ pena pecuniaria. Per risolvere il problema del sovraffollamento sono stati posti obiettivi che hanno però messo in secondo piano il fine primo della pena, come l'introduzione delle pene alternative pseudo-detentive non carcerarie che SOSTITUISCONO le tradizionali pene detentive, come la reclusione e l'arresto presso l'abitazione anche per fasce orarie o determinati giorni della settimana. Deve esserci questo tipo di pene, ma c'è il rischio di creare dislivelli tra le categorie di condannati. Il <<CODICE PENALE ITALIANO>> è del 1930, e le sue norme sono soggette ad evoluzione di adattamenti orientati alla Costituzione del > (Art. 27 Cost.) L'indicazione costituzionale data dall'art. 27 Cost. risponde alla domanda circa la finalità della pena: DEVE TENDERE ALLA RIEDUCAZIONE, che si rifà appunto alla funzione di PREVENZIONE SPECIALE. I valori non possono quindi essere imposti, ma necessitano di essere accettati dal destinatario, implicano quindi la collaborazione del detenuto. Inoltre, pone il PRINCIPIO DELL'UMANITA' della pena, che deve rispettare la persona. Le alternative funzionali sono fondamentalmente tre: 1) RETRIBUZIONE: è la teoria classica ed ha caratere generale (Kant), pena = risposta al male; la norma penale è un IMPERATIVO CATEGORICO, e come tale DEVE essere rispettata: si punisce perchè si deve punire, non perchè si deve raggiungere un obiettivo. La pena è compensazione del male. Fa riferimento ad esigenze di vendetta, di ristabilimento dell'equilibrio infranto dal reato. Quale deve essere il principio di determinazione della pena? Pena e reato devono essere equivalenti ("legge del taglione"). Kant aveva una concezione diversa da quella di Beccaria (che è quella della prevenzione). 3 di 6
4 2)PREVENZIONE GENERALE: le teorie preventive sono teorie relative, ovvero la pena viene applicata per prevenire la commissione di altri reati; Beccaria ha una concezione utilitaristica della pena: è questo il suo obiettivo. Rifiuta la pena di morte, non è nè utile nè necessaria. Ciò che in realtà rimuove gli uomini dal commettere delitti è l'estensione della pena. Si può dividere in POSITIVA e NEGATIVA: negativa perchè fa pena sull'effetto di deterrenza che la pena esercita perchè effettiva (non è la realtà della nostra politica criminale), positiva in quanto la norma manda un messaggio alla collettività di trasmissione di valori che vanno rispettati, con la volontà di non far commettere reati. 3)PREVENZIONE SPECIALE: quando la pena si giustifica nella prospettiva del singolo, cioè si punisce il soggetto affinchè egli non commetta altri reati; essa guarda con specificità al soggetto, e attraverso di essa dovrebbe potersi evitare la recidività. La somministrazione della pena si divide in tre momenti: -minaccia (legislatore che la commina): non deve restare astratta, ma deve essere credibile perchè deve assolutamente seguire ad essa un processo punitivo; essa fa leva sulla deterrenza suscitata dal fatto che la minaccia DIVENTA REALE. -applicazione (giudice che la commisura): è necessaria l'esecuzione e la conclusione celere del processo affinchè valga (che sia pena detentiva o pecuniaria) -esecuzione (condanna, esplica il principio rieducativo) La pena deve essere caratterizzata dalla GIUSTA SEVERITA' e dalla PRONTEZZA e anche dalla CERTEZZA (cioè l'effettiva concretezza). E' fondamentale il rispetto del principio di proporzionalità. Riguardo alla positività della prevenzione generale, deve essere considerata come il compito che l'ordinamento ha di orientamento pedagogico per la collettività. Il sistema sanzionatorio (contenuto nel Codice Rocco 1930) viene detto "a doppio binario": BINARIO I: DUOPOLIO -art.17- : PENE PRINCIPALI: a) pene detentive (arresto, ergastolo e detenzione) b) pene pecuniarie (multa e ammenda) c) pene accessorie (a contenuto interdittivo e sospensivo di alcuni diritti -come perdita potestà genitoriale-) -art.19- d) nuove risposte limitative della libertà personale: 4 di 6
5 misure alternative (artt.47 e ss. legge 1975): affidamento al servizio sociale,semilibertà, detenzione domiciliare+ speciale, liberazione anticipata, permessi premio; *sanzioni sostitutive di pene detentive brevi (< 2 anni -legge depenalizzazione 1981-): semidetenzione, libertà controllata (prevenzione speciale per evitare il carcere, rieducazione); *pene per reati di competenza del giudice di pace BINARIO II : MISURE DI SICUREZZA: a)personali: detentive art. 215, non detentive art.215 comma 2; b)patrimoniali: confisca, cauzione di buona condotta art. 236; La pena presuppone requisiti oggettivi cosituiti dalla COMMISSIONE DEL REATO e dall'imputabilita'; le misure di sicurezza invece presuppongono la COMMISSIONE DEL REATO, salvo in ipotesi di "QUASI-REATO" cioè reati impossibili (art.49) e istigazione a delinquere accolta e non accolta (art.115), e l'elemento soggettivo della PERICOLOSITA'(art.203: probabilità che commetta in futuro altri reati) del soggetto. Lo schema ordinario ( "DEL CUMULO") prevede normalmente che il soggetto sia sottoposto alla pena e, una volta scontata, che gli vengano impartite le misure di sicurezza (salve altre disposizioni particolari). Infatti il sistema si ordina in due binari, separati e somministrati in momenti differenti, in modo che l'uno non possa interferire con l'altro. Dispute dottrinali: a)scuola CLASSICA: (Carrara)ha eredità dell'illuminismo di matrice giusnaturalista (ricerca di principi universali e regole immutabili da cui far discendere il diritto penale positivo) > principio dell'indeterminismo > reato come ente giuridico > pena in funzione di retribuzione; b)scuola POSITIVA: (Lombroso, Ferri, Garofalo)Simile al positivismo scientifico,si indentifica con il positivismo criminologico e consiglia di considerare l'autore come essere inserito nel suo ambiente naturale e il reato come fatto umano. Prima vengono il fatto e l'autore, poi il diritto. + > uomo essere determinato (non libero arbitrio); > reato fenomeno naturale determinato da ragioni intinseche ed estrinseche al soggetto; 5 di 6
6 > concezione sintomatica del reato, che è manifestazione della pericolosità. Quest'ultima è il presupposto per l'applicazione di una sanzione in funzione di prevenzione speciale e difesa sociale; c) TECNICISMO GIURIDICO (fratelli Rocco): si pone al di fuori delle prime due scuole, e prevede lo studio tecnico delle norme penali per un recupero del metodo giuridico per realizzare un codice tecnicamente perfetto. Il codice penale del 1930 presenta caratteristiche della scuola classica nel primo binario, e nel II binario contiene i principi della scuola positiva. E' un compromesso tra le due scuole, e rispecchia anche il tecnicismo giuridico perchè la redazione accompagna il metodo giuridico. 6 di 6
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