Polizza Creditor Protection Insurance (Findomestic Banca SpA)

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1 Polizza Creditor Protection Insurance (Findomestic Banca SpA) DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Assicura Mutuo Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Una soluzione assicurativa in forma di Polizza individuale che risponde all esigenza di protezione da eventi negativi per assicurarsi la protezione economica e la serenità fondamentali quando si affronta l acquisto più importante della propria vita. Contraente: Findomestic Banca SpA Che cosa è assicurato? Inabilità Temporanea Totale Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia. Somma assicurata pari a euro per indennità mensile. Prestazione è limitata inoltre a massimo 12 indennità mensili per Sinistro e massimo 36 indennità mensili per l'intera durata della copertura. La Prestazione è calcolata nei seguenti modi: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, la prestazione è pari a una quota della rata mensile calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo. b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza), la prestazione è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%. Perdita d Impiego Perdita d Impiego a seguito di Licenziamento per Motivo Oggettivo Somma assicurata pari a euro per indennità mensile. Prestazione è limitata inoltre a massimo 12 indennità mensili per Sinistro e massimo 36 indennità mensili per l'intera durata della copertura. La Prestazione è pari a: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida con la durata del Mutuo, la prestazione è pari a una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo; b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza non coincida con la durata del Mutuo, ovvero nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza, la prestazione è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%; c) nel caso in cui il Contraente non abbia mai sottoscritto un mutuo tra la Data di Decorrenza ed il sinistro, la prestazione è pari al 50% della rata di rimborso calcolata secondo quanto previsto al precedente punto b). Che cosa non è Assicurato cliente con età superiore ai 50 anni al momento dell adesione cliente con età superiore agli 80 anni al termine della copertura cliente che svolge una professione tra quelle elencate nei limiti di copertura (sotto indicati) Ci sono limiti di copertura? Le esclusioni generali per tutte le garanzie! dolo del Contraente, dell Assicurato ovvero del Beneficiario;! sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;! sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio dell Assicurato, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;! sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;! Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;! sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;! Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. Le esclusioni per le garanzie Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale per particolari circostanze:! manipolazione di esplosivi o di sostanze tossiche o materiale pirotecnico;! trasporto di esplosivi o di materie pericolose;! detenzione o manipolazione di armi;! lavoro ad altezze superiori a 20 metri;! lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, ecc.), speleologo;! lavoro in siti pericolosi (es. di lavorazione o trattamento di materiale radioattivo, piattaforme off-shore, lavori in mare);! attività di demolizione di edifici e costruzioni in genere;! attività subacquee (es. palombaro, sommozzatore);! attività circensi, attività acrobatiche e di collaudo di mezzi a motore;! attività connesse a missioni umanitarie;! attività in presenza di animali selvaggi;! pilotaggio di velivoli o presenza sugli stessi in qualità di membri dell equipaggio;! lavoro presso raffinerie;! partecipazione a manifestazioni sportive professionistiche;! lavoro in corpi militari e di polizia;! lavoro di guida di alta montagna

2 Le esclusioni specifiche per le garanzie Invalidità Permanente e Inabilità Temporanea Totale! sinistri causati da stato di ebbrezza di cui all art. 186 D.Lgs 285/92;! sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;! Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;! Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari;! interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche; Le esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza Dove vale la copertura? Le esclusioni specifiche per la garanzia Perdita d Impiego! licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto nei 12 mesi prima dell adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;! licenziamenti dovuti a giusta causa ;! dimissioni;! licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;! licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, e discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore etc.);! cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;! contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;! licenziamenti a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ;! risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;! messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;! situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);! licenziamento per superamento del periodo di comporto;! licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. La copertura vale in tutto il mondo. Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'assicurato o dell Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Inoltre, hai l obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza. Come e quando devo pagare? Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte. Quando comincia la copertura e quando finisce? I contratti sono efficaci dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) il Modulo di Polizza e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, sottoscritti in originale dall Assicurato/Contraente, siano inviati alla Compagnia, per il tramite dell intermediario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza, ovvero consegnati al momento della sottoscrizione; b) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; c) il premio sia pagato alla Compagnia entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza. La copertura assicurativa ha termine alle ore 24 dell ultimo giorno dell ultimo mese di durata indicata nel Modulo di Polizza; Come posso disdire la polizza? Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 90 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite .

3 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA "ASSICURA MUTUO" Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers Mod. CPFFIN1018 Edizione Ottobre 2018 Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa relativa alla Polizza Vita Nota informativa relativa alla Polizza Danni Glossario Le Condizioni di assicurazione congiunte relative a tutte le coperture assicurative Modulo di polizza deve essere consegnato al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione. La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Note Informative FASCICOLO INFORMATIVO

4 Indice Nota Informativa Polizza "ASSICURA MUTUO" - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA di CARDIF ASSURANCE VIE 1 di 5 A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione 1 di 5 B. Informazioni sulle prestazione assicurative e sulle garanzie offerte 1 di 5 C. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale 2 di 5 D. Altre informazioni sul contratto 2 di 5 Nota Informativa Polizza "ASSICURA MUTUO" - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI di CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS 1 di 5 A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione 1 di 5 B. Informazioni sul contratto 1 di 5 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 4 di 5 Glossario 1 di 3 Condizioni di Assicurazione ASSICURA MUTUO 1 di 13 Oggetto della copertura 1 di 13 Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa 1 di 13 Decorrenza, durata e cessazione della garanzia 2 di 13 Diritto di recesso 3 di 13 Condizioni e prestazioni relative alle coperture assicurative 3 di 13 Esclusioni 5 di 13 Beneficiari delle prestazioni 7 di 13 Premio e modalità di pagamento 7 di 13 Massimale 7 di 13 Modifica della Professione 7 di 13 Denuncia dei Sinistri 8 di 13 Liquidazione dei Sinistri 9 di 13 Recesso in caso di Sinistro 9 di 13 Legge applicabile 9 di 13 Comunicazioni 9 di 13 Cessione dei diritti 9 di 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 9 di 13 Aggravamento del rischio 9 di 13 Altre assicurazioni 9 di 13 Modifiche dell'assicurazione 10 di 1 Foro competente 10 di 13 Reclami 10 di 13 Protezione dei dati personali 10 di 13 Esempi di cui all'art di 13 Modulo di Polizza 1 di 1

5 Nota Informativa della Polizza "ASSICURA MUTUO" CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA di CARDIF ASSURANCE VIE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet www. A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione sulla vita che prevede la copertura assicurativa per Decesso e Invalidità Permanente è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n 3 di Piazza Lina Bo Bardi, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Telefono: ; sito internet: PEC: cardifvie@pec.cardif.it; servizioclienti@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.568,297 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.849,130 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale ,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, Firenze - R.E.A FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI Cod. S.I.A Albo Banche n Iscritta all albo dei Gruppi Bancari - come Findomestic Gruppo al n Iscritta all Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS al n sez. D del RUI Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L entità della Prestazione assicurativa prevista in base alla Polizza dipende dall esistenza e dalla durata del Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e il 90 giorno successivo ad essa. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La durata del contratto non potrà superare 360 mesi e non potrà avere una durata inferiore a 120 mesi. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazioni in caso di Decesso; b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente Totale. Le coperture assicurative per Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del presente Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego prestate in forza del Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza generale per l'italia: Piazza Lina Bo Bardi Milano - Tel Fax PEC cardifvie@pec.cardif.it - www. Société Anonyme - Capitale Sociale i.v. - Sede sociale: 1, boulevard Haussman Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n Pagina 1 di 4

6 Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Le Condizioni di Assicurazione stabiliscono l incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio legate alla professione dei Contraenti, come dichiarata al momento della sottoscrizione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate. 6. Premi Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito SDD mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente sottoscritto, il Contraente può comunicare la volontà di recedere, il cui effetto sarà alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi Costi gravanti direttamente sul Contraente/ Assicurato Costi gravanti sul Premio: Non sono previsti costi di emissione - Nella prima annualità di copertura, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari al 60,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 6,00; - Nelle annualità di copertura successive alla prima, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari a 19,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 1,90. il premio è comprensivo di costi di gestione, quale quota parte del premio, secondo le percentuali seguenti differenziate per fascia di età dell Assicurato: o da 18 a 25 anni: 32,0% o da 26 a 32 anni: 31,0% o da 33 a 38 anni: 30,0% o da 39 a 44 anni: 29,0% o da 45 a 55 anni: 26,0% ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 pagato da un Assicurato di 50 anni, i caricamenti per costi gestionali sono è pari ad Euro 26,00. AVVERTENZA: la Polizza non prevede visita medica, ma l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero oppure dall'estero +39/ ). 8. Sconti Non sono previsti sconti di Premio. 9. Regime fiscale La Polizza, stipulata in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetta alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: la totale esenzione da imposte sui premi versati; una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Aderente/Assicurato; la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari. D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 10. Modalità di perfezionamento del contratto Le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate Pagina 2 di 4

7 agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. 11. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura Diritto di recesso Recesso del Contraente Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax o tramite ai seguenti recapiti: Cardif - Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano Fax: lineapersone@cardif.com Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso Recesso della Compagnia La Compagnia può recedere dal Contratto di Assicurazione se il Contraente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC Office of Foreign Assets Control > L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre recedere dal Contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato in sede di sottoscrizione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. 13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all art. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Legge applicabile alla contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 15. Lingua in cui è redatta il contratto La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 16. Reclami Reclami alla Compagnia Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, o fax, all'ufficio Reclami di Cardif Assurance Vie ai seguenti recapiti: Cardif - Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano reclami@cardif.com fax E possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia. Pagina 3 di 4

8 Reclami all intermediario assicurativo Il reclamo che riguarda il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS Il reclamo che riguarda l accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'ivass ai seguenti recapiti: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia www. nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza: nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del reclamante la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: l IVASS, che lo inoltrerà all'autorità estera informando l'assicurato per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia Tranne che per il recesso (> art. 4.1), per i sinistri (> art. 11), per i reclami (> art. 22) e per la privacy (> art. 23), deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o , ai seguenti recapiti: Cardif Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano servizioclienti@cardif.com Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato o al suo indirizzo se ha dato l autorizzazione. 18. Conflitti d'interesse La Compagnia vigila per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell ambito delle operazioni in conflitti d interesse, ha rilievo l assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi degli stessi. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 4 di 4

9 Nota Informativa della Polizza "ASSICURA MUTUO" CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI di CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet www. A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione danni, che prevede la copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers, avente sede legale al n 3 di Piazza Lina Bo Bardi, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Telefono: ; sito internet: PEC: cardifrd@pec.cardif.it; servizioclienti@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 257,005 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 240,129 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale ,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, Firenze - R.E.A FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI Cod. S.I.A Albo Banche n Iscritta all albo dei Gruppi Bancari - come Findomestic Gruppo al n Iscritta all Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS al n sez.d del RUI Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo. L entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto dipende dall esistenza e dalla durata del Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e il 90 giorno successivo ad essa. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego prestate in forza al presente Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti. 4.1 Il Contratto offre le seguenti coperture assicurative: a) copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale Il rischio coperto è l Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia, che si verifichi quando l Assicurato esercita effettivamente un attività lavorativa regolare. L Assicuratore corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza durante il periodo dell Inabilità stessa, un Indennità CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza generale per l'italia: Piazza Lina Bo Bardi Milano - Tel Fax PEC cardifrd@pec.cardif.it - www. Société Anonyme - Capitale Sociale i.v. - Sede sociale: 1, boulevard Haussman Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano R.E.A. n Pagina 1 di 5

10 mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo. In assenza del Mutuo al momento del sinistro, l Indennità è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%. Nel caso di pensionati, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di Ricovero Ospedaliero o di convalescenza ad esso seguente. Avvertenze: Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di mensilità indennizzabili. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. b) copertura assicurativa in caso di Perdita d Impiego Il rischio assicurato è la perdita d impiego a seguito di licenziamento per motivo oggettivo. L Assicuratore corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza durante il periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d impiego, un Indennità mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo. In assenza del Mutuo al momento del sinistro, l Indennità è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%. Nel caso in cui non sia mai stato sottoscritto un mutuo tra la Data di Decorrenza ed il sinistro, la prestazione è ridotta al 50%. Avvertenze: Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di mensilità indennizzabili. Alla copertura assicurativa si applica altresì una Carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. 4.2 Avvertenze relative a tutte le coperture: Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Per tutte le coperture indicate è prevista l applicazione di un massimale indicato nell art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Esemplificazioni: Il Periodo di franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l operatività della copertura. La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell assicurazione, durante il quale l efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione, non potrà essere indennizzato. Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) ammonti a Euro 1.500,00, l Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000, Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio In sede di conclusione del contratto, il Contraente/ Assicurato deve fornire all Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che il Contraente/Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e Pagina 2 di 5

11 veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Le Condizioni di Assicurazione stabiliscono l incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio legate alla professione dei Contraenti, come dichiarata al momento della sottoscrizione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate. 7. Premi Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito SDD mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente sottoscritto il Contraente può comunicare la volontà di recedere, il cui effetto sarà alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Sconti di premio Non è prevista la possibilità di applicare sconti di Premio. 9. Diritto di recesso Non è prevista la possibilità di applicare sconti di Premio. 9.1 Recesso del Contraente Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax o tramite ai seguenti recapiti: Cardif - Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano Fax: lineapersone@cardif.com Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita con Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Ai sensi dell art del Codice Civile l Assicuratore può proporre la sottoscrizione di contratti di assicurazione danni di durata poliennale qualora accordi un premio ridotto rispetto alla corrispondente tariffa annuale. In tal caso, il Contraente potrà recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. 9.2 Recesso della Compagnia La Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto se l Aderente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato in sede di sottoscrizione dell Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita con Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed Pagina 3 di 5

12 inscindibile pacchetto assicurativo. Avvertenza: dopo ogni Sinistro da Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da Perdita d Impiego, denunciato a termini di Contratto e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall assicurazione dandone preavviso all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 11. Legge applicabile e lingua del contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 12. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurances Risques Divers, un imposta sui premi versati nella misura del 2,50% del relativo Premio imponibile. C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite , ai seguenti recapiti: Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Casella Postale Milano (MI) fax documentisinistriprotezione@cardif.com Il Contraente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero oppure dall'estero +39/ Gli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa. 14. Reclami Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, o fax, all'ufficio Reclami di Cardif Assurances Risques Divers ai seguenti recapiti: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, Milano reclami@cardif.com fax E possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet della Compagnia La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia. Reclami all intermediario assicurativo Il reclamo che riguarda il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato per iscritto a quest ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS Il reclamo che riguarda l accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'ivass ai seguenti recapiti: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia www. nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza: nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico del reclamante la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo Pagina 4 di 5

13 i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: l IVASS, che lo inoltrerà all'autorità estera informando l'assicurato per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 4 di 5

14 Glossario Assicurato - Contraente La persona fisica per la quale è prestata l assicurazione e che altresì sottoscrive i Contratti e si impegna al pagamento del Premio. Assicuratore/i - Compagnia/e Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale, relative al Contratto di assicurazione sulla vita, CARDIF ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano Capitale sociale: ,00 P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: REA: PEC: cardifvie@pec.cardif.it Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, relative al Contratto di assicurazione danni, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l Italia, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano Capitale sociale: ,00 P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: REA: PEC: cardifrd@pec.cardif.it Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del Beneficiario Il soggetto che ha diritto alla prestazione. Carenza Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l efficacia delle coperture assicurative è sospesa. Contratti Il contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie e il contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers, insieme considerati. Data di Decorrenza Data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale i Contratti sono efficaci. Debito Residuo Debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Mutuo, con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Decesso La morte dell Assicurato. Dichiarazione di Buono Stato di Salute Documento che l Assicurato deve compilare, ove richiesto dall Assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso alla Data di Decorrenza. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Durata di Ammortamento Il periodo di ammortamento riferito alla Somma Assicurata dichiarato dal Cliente ed indicato come tale nel Modulo di Polizza. Fumatore La persona che fuma o ha fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), anche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la Data di Decorrenza. Inabilità Temporanea Totale La perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'assicurato ad attendere alla propria Professione o mestiere, ovvero, qualora Non Lavoratore, di attendere autonomamente alle normali attività della vita quotidiana. Indennizzo, Indennità, Prestazione Importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente La perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. Pagina 1 di 3

15 Istituto di Cura L'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Lavoratore Autonomo La persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente Privato La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoratore Dipendente Pubblico La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoro Manuale Leggero Attività a prevalente contenuto di manualità leggera con utilizzo eventuale di semplici strumenti e macchinari utensìli, che comunque richieda l accesso abituale in laboratori, negozi, piccoli magazzini o depositi. Lavoro Manuale Pesante Attività comportanti lavori ad elevata manualità, lavori con macchine operatrici, lavori su impalcature e tetti, lavori in cantieri, porti, complessi industriali o grandi depositi commerciali di stoccaggio e movimentazione merci ovvero in agricoltura e/o allevamento. Libero Professionista È il Lavoratore Autonomo il quale svolge una professione liberale a prevalente contenuto intellettuale in maniera autonoma o in studi professionali (ad es.: avvocato, notaio, medico, commercialista, ingegnere, architetto, ecc.). Licenziamento per Motivo Oggettivo Licenziamento, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro. Pagina 2 di 3

16 Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di Polizza Documento predisposto dalle Compagnie contenente la dichiarazione di sottoscrizione della copertura da sottoscriversi a cura del Contraente. Mutuo Il finanziamento bancario garantito da ipoteca sottoscritto in Euro, in Italia e con istituto bancario autorizzato dalla Banca d Italia, ai fini dell acquisto o della ristrutturazione di un immobile, dal Contraente/ Assicurato nel periodo intercorrente tra il 30 giorno antecedente la Data di Decorrenza dei Contratti e il 90 giorno successivo a tale Data di Decorrenza. Ricovero Ospedaliero La degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro Evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata La somma, non superiore a ,00 Euro, dichiarata dal Cliente con riferimento alla quale sono stati stipulati i Contratti ed indicata come tale nel Modulo di Polizza. Non lavoratore Il benestante, il pensionato, la casalinga o altro soggetto che non esercita alcuna attività lavorativa a scopo di lucro. Parti Assicurato/Contraente, Assicuratore. Perdita d Impiego La cessazione del rapporto di Lavoro Dipendente. Periodo di Franchigia Periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Piano di Ammortamento Francese Piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate costanti. Premio La somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Professione Attività svolta dall assicurato con carattere abituale, continuativo e remunerativo. Pagina 3 di 3

17 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSICURA MUTUO del contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie e del contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers Articolo 1. Oggetto della copertura L Assicuratore, tramite i Contratti, riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all Art. 5, le seguenti garanzie: A. Copertura per Decesso, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie; B. Copertura per Invalidità Permanente Totale, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie. L Assicuratore riconosce altresì agli Assicurati, alle condizioni di cui all art. 5, in funzione del loro stato lavorativo al momento del Sinistro, una delle seguenti garanzie: C. Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers; D. Copertura per Perdita d Impiego, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers. Infatti, come meglio indicato nella tabella che segue, le garanzie diverse dal Decesso e dall Invalidità Permanente Totale sono attivate alternativamente in base allo stato lavorativo dell Assicurato al momento del Sinistro. GARANZIE LAVORATORI AUTONOMI LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI NON LAVORATORI Inabilità Temporanea Totale SI SI NO SI Perdita d'impiego NO NO SI NO Le garanzie di cui ai punti A., B. e C. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto D. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano. I Contratti, che includono le garanzie sopra elencate, sono offerti solo congiuntamente alla clientela ed essi, pertanto, possono essere stipulati soltanto con un unico atto di sottoscrizione. Articolo 2. Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa Requisiti di assicurabilità È assicurabile la persona fisica: a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 50 anni; b) che abbia un età al termine della copertura non superiore agli 80 anni; c) che possa, unitamente al Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie. d) che, qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12 mesi prima dell'adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; e) che non svolga una Professione implicante, abitualmente ovvero necessariamente, il ricorrere di una o più delle circostanze previste tra le cause di esclusione di cui all Art. 6.1.; Per la stessa operazione di Mutuo, non sarà possibile assicurare più di 2 persone (siano esse cointestatarie e/o coobbligate). La massima somma assicurabile per ogni persona è pari a Euro ,00 tenendo conto del cumulo di ogni altra somma assicurata dall assicurando con l Assicuratore Formalità di sottoscrizione L assicurando manifesta l interesse a sottoscrivere i Contratti mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie Condizioni al momento dell adesione Il contratto di assicurazione può essere concluso se, al momento dell adesione: l Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia il Contraente o l Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Pagina 1 di 13

18 Uniti d'america il Contraente o l Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > il Contraente ha la propria residenza in Italia Condizioni durante l assicurazione L Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della durata del contratto di assicurazione: l Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia; gli Stati di cui il Contraente o l Assicurato erano cittadini al momento dell adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america oppure gli Stati di cui il Contraente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america. Il Contraente mantiene la propria residenza in Italia. L Assicurato e il Contraente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell Assicurazione. La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria al netto delle spese amministrative effettivamente sostenute per l emissione del contratto e per il rimborso del premio. Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione. Si ricorda, quindi, che l Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell Italia, del domicilio abituale dell Assicurato o della residenza del Contraente oppure dopo il trasferimento della residenza in o l acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america (o l applicazione di tali sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america allo Stato di cittadinanza originaria del Contraente o dell Assicurato). In nessun caso la Compagnia può pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america. Articolo 3. Decorrenza, Durata e Cessazione delle garanzie Data di decorrenza delle garanzie I contratti sono efficaci dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) il Modulo di Polizza e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, sottoscritti in originale dall Assicurato-Contraente, siano inviati alla Compagnia, per il tramite dell intermediario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza, ovvero consegnati al momento della sottoscrizione; b) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; c) il premio sia pagato alle Compagnie entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza Durata delle garanzie La durata delle garanzie assicurative previste dai Contratti è pari a quanto previsto nel Modulo di Polizza. In ogni caso, la durata delle sole garanzie assicurative Perdita d Impiego e Inabilità Temporanea Totale è limitata ai primi 120 mesi decorrenti dalla Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Polizza Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: a) alle ore 24 dell ultimo giorno dell ultimo mese di durata indicata nel Modulo di Polizza; b) in caso di Decesso; c) in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente Totale prestata da Cardif Assurance Vie in forza del contratto di assicurazione sulla vita; d) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione; e) in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo laddove il Contraente/Assicurato comunichi alle Compagnie la volontà di recedere dai Contratti, alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie; f) se l Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio; g) se il Contraente o l Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america con effetto dall acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america allo Stato di cittadinanza originaria del Contraente o dell Assicurato, con effetto dalla data di applicazione; Pagina 2 di 13

19 h) se il Contraente perde la propria residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza. Le garanzie Perdita d Impiego ed Inabilità Totale Temporanea hanno, inoltre, termine in ogni caso alle ore 24 dell ultimo giorno del centoventesimo mese dalla data di Decorrenza. Articolo 4. Diritto di recesso 4.1 Recesso del Contraente Il Contraente/Assicurato può recedere dai Contratti entro 90 giorni dalla data di pagamento del Premio dandone comunicazione alle Compagnie a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax o tramite ai seguenti recapiti: Cardif - Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano Fax: lineapersone@cardif.com Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l Assicuratore ha concesso nella misura indicata sul Modulo di Polizza, il Contraente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. Stante la sottoscrizione necessariamente congiunta dei Contratti, il diritto di recesso comunque esercitato implica la cessazione degli effetti di entrambi i Contratti. 4.2 Recesso delle Compagnie Le Compagnia possono recedere dall Assicurazione se il Contraente o l Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall Assicurato in sede di sottoscrizione dell Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell ambito delle formalità assuntive previste, risultino inesatte e reticenti. Stante la sottoscrizione necessariamente congiunta dei Contratti, il diritto di recesso comunque esercitato implica la cessazione degli effetti di entrambi i Contratti. Articolo 5. Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative Le coperture assicurative vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A, B, C e D: A - Copertura assicurativa per Decesso (I) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa. (III)Prestazione assicurativa Fermi i Massimali di cui all Art. 9: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre 90 giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza), l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a razionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%(si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). B - Copertura assicurativa per Invalidità Permanente Totale (I) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6 il rischio coperto è l Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 66%, conseguente a Malattia o Infortunio verificatasi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di Invalidità Permanente pregressa alla sottoscrizione dei Contratti non saranno computati ai fini della valutazione dell Invalidità Permanente. COME RECEDERE Pagina 3 di 13

20 Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche ed integrazioni in base alle tabelle relative all indennizzo del danno biologico di cui all art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. (III)Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 9 e quanto espressamente disposto dall Art. 10: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre 90 giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza), l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a razionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%(si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). C - Copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale (I) Assicurati garantiti La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è l Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia. Nel caso di Non Lavoratori, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di Ricovero Ospedaliero o di convalescenza, certificata dal medico curante, a seguito del Ricovero stesso. Ai fini dell indennizzabilità, l Assicurato si considera in convalescenza, per un numero massimo di giorni non superiore a quello del Ricovero che ha determinato la convalescenza. (III)Periodo di Franchigia La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. L'inizio del Periodo di Franchigia corrisponde alla data di accadimento del sinistro. (IV)Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 9 e quanto espressamente disposto dall Art. 10: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore perdurando l Inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza durante il restante periodo dell Inabilità stessa, un Indennità mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza), l Assicuratore, perdurando l Inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, durante il restante periodo dell Inabilità stessa, un Indennità mensile pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). La garanzia, in ogni caso, è prestata per un numero massimo di 12 indennità mensili per sinistro e di 36 indennità mensili per l intera durata dei Contratti. Per questa garanzia, il Periodo di Franchigia non si applica al Sinistro occorso entro 60 giorni dalla ripresa lavorativa o dalla guarigione relativa ad un precedente Sinistro da Inabilità Temporanea Totale, causato dalla medesima Malattia o Infortunio. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia. D - Copertura assicurativa per Perdita d'impiego (I) Assicurati garantiti La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e risultino assunti da almeno sei mesi. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio assicurato è la Perdita d impiego a seguito di licenziamento per motivo oggettivo. Pagina 4 di 13

21 (III)Periodo di Franchigia La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità). (IV)Periodo di Carenza La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 180 (centottanta) giorni. (V)Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 9: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida con la durata del Mutuo, l Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d impiego, un Indennità mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza non coincida con la durata del Mutuo, ovvero nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza, l Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d impiego, un Indennità mensile pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); c) nel caso in cui il Contraente non abbia mai sottoscritto un mutuo tra la Data di Decorrenza ed il sinistro, l Assicuratore, perdurando lo stato di disoccupazione al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde, durante il restante periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d impiego, un Indennità mensile pari al 50% della rata di rimborso calcolata secondo quanto previsto al precedente punto b). La garanzia, in ogni caso, è prestata per un numero massimo di 12 indennità mensili per sinistro e di 36 indennità mensili per l intera durata dei Contratti. Nel caso in cui l Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un attività remunerata di altra natura, l Assicurato ha l obbligo di comunicarlo tempestivamente all Assicuratore e l Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto. Qualora l Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Articolo 6. Esclusioni 6.1 Esclusioni per particolari circostanze L assicurazione inerente le coperture Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale non è operante per i Sinistri occorsi nelle seguenti circostanze: - manipolazione di esplosivi o di sostanze tossiche o materiale pirotecnico; - trasporto di esplosivi o di materie pericolose; - detenzione o manipolazione di armi; - lavoro ad altezze superiori a 20 metri; - lavori nel sottosuolo (es. cave, miniere, pozzi, ecc.), speleologo; - lavoro in siti pericolosi (es. di lavorazione o trattamento di materiale radioattivo, piattaforme off-shore, lavori in mare); - attività di demolizione di edifici e costruzioni in genere; - attività subacquee (es. palombaro, sommozzatore); - attività circensi, attività acrobatiche e di collaudo di mezzi a motore; - attività connesse a missioni umanitarie; - attività in presenza di animali selvaggi; - pilotaggio di velivoli o presenza sugli stessi in qualità di membri dell equipaggio; - lavoro presso raffinerie; - partecipazione a manifestazioni sportive professionistiche; - lavoro in corpi militari e di polizia; - lavoro di guida di alta montagna. 6.2 Altre esclusioni Tutte le coperture sono escluse nei seguenti casi: a) dolo del Contraente, dell Assicurato ovvero del Beneficiario; b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l insurrezione, gli atti di terrorismo, l occupazione militare e l invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall inizio Pagina 5 di 13

22 degli eventi bellici occorsi all estero, se e in quanto l assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; c) sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio dell Assicurato, se avviene entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; il tentato suicidio; gli atti autolesivi, la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi o malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi; g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate infezioni da HIV ovvero patologie ad essa correlate. Le garanzie Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale sono inoltre escluse in caso di: k) sinistri causati da stato di ebbrezza di cui all art. 186 D.Lgs 285/92; l) sinistri conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo; m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere; n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari; o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche; La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di: p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza. Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j) la copertura relativa al rischio di Perdita d Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi: q) licenziamento di Assicurato presso il medesimo datore di lavoro dal quale aveva ricevuto nei 12 mesi prima dell adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; r) licenziamenti dovuti a giusta causa ; s) dimissioni; t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari; u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, e discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, zii, nipoti e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore etc.); v) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto; cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore. 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23 Articolo 7. Beneficiari delle prestazioni Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego è l Assicurato. Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni in base alla garanzia Decesso è l erede testamentario dell Assicurato ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi. In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'onu, dall'unione Europea e dagli Stati Uniti d'america o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti dell Assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. Articolo 8. Premio e modalità di pagamento Il Premio è periodico mensile anticipato. L importo del Premio mensile è indicato nel Modulo di Polizza. Il pagamento del Premio avviene mediante autorizzazione, irrevocabile e per il numero di mesi di pagamento Premi indicato nel Modulo di Polizza, a Cardif Assurance Vie, ad addebitare su conto corrente bancario del Contraente, indicato nell apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale da sottoscriversi a cura del Contraente. Qualora il pagamento del Premio avvenga tramite addebito sul conto corrente dell Aderente, il primo addebito del Premio sarà effettuato 10 (dieci) giorni dopo la Data di Decorrenza ed avrà ad oggetto l intero importo del Premio, oppure, in caso di frazionamento dello stesso, la prima rata mensile di Premio. Il pagamento effettuato secondo tali modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza del pagamento anche nei confronti di Cardif Assurances Risques Divers. Se la copertura assicurativa è stipulata per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale. Il Premio indicato nel Modulo di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. È altresì comprensivo dell eventuale imposta di assicurazione. Articolo 9. Massimale Per ciascun Assicurato, la prestazione massima garantita dall Assicuratore è: - per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale: Euro ,00; - per la garanzia Inabilità Temporanea Totale o Perdita d Impiego: Euro 2.000,00 per ciascuna Indennità mensile. Inoltre, l Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di: o per singolo Sinistro, 12 Indennità mensili; e, o per l intera durata della copertura, 36 Indennità mensili. Articolo 10. Modifica della Professione Ai fini della determinazione del rischio assicurato e delle Prestazioni Invalidità Permanente Totale e Inabilità Temporanea Totale, le Professioni dell Assicurato sono classificate secondo la seguente tabella di Classificazione Socio Professionale (nel seguito per brevità definita CSP): CSP1: - Libero Professionista la cui Professione richiede spostamenti occasionali, comunque inferiori a (ventimila) chilometri all anno, senza regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante; - Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente Privato la cui Professione richieda spostamenti occasionali e comunque inferiori a (ventimila) chilometri all anno, senza regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante, e che non richieda un Lavoro Manuale Leggero e/o Pesante; - Non Lavoratore. CSP2: - Libero Professionista la cui Professione richieda spostamenti non occasionali e comunque non inferiori a (ventimila) chilometri all anno o che preveda regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante; - Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente Privato la cui Professione richieda spostamenti non occasionali e comunque non inferiori a (ventimila) chilometri all anno o che preveda regolare accesso a cantieri o ambienti di Lavoro Pesante e che non richieda un Lavoro Manuale Leggero e/o Pesante; - Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente Privato la cui Professione richieda un Lavoro Manuale Leggero. CSP3: - Lavoratore Autonomo che non sia Libero Professionista, Lavoratore Dipendente Pubblico e Lavoratore Dipendente Privato la cui Professione richieda un Lavoro Manuale Pesante. Il Contraente/Assicurato dichiara la propria Professione e ne sottoscrive la relativa categoria di CSP di appartenenza così come indicata nel Modulo di Polizza. Ferme le esclusioni previste all Art. 6, qualora il Sinistro sia causato da un Infortunio verificatosi nel corso dello svolgimento di una Professione la cui classificazione CSP è diversa da quella risultante dal Modulo di Polizza, la Prestazione dovuta dall Assicuratore è percentualmente ridotta o aumentata rispetto all ammontare della Prestazione determinato ai sensi dell Art. 5 in base alla seguente tabella, comunque nei limiti della Prestazione massima di cui all Art. 9: Pagina 7 di 13

24 Attività svolta al momento del sinistro Attività dichiarata nel Modulo di Polizza CSP1 CSP1 - CSP2 +50% CSP2 +100% CSP2-33% - +33% CSP2-50% -25% - Il Contraente deve dare comunicazione alle Compagnie qualora, dopo la data di Decorrenza, inizi a svolgere una delle Professioni non assicurabili ai sensi dell art. 2.1 lettera e). In tal caso, le Compagnie hanno diritto di recedere con effetto immediato dai Contratti stessi, trattenendo i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. Il diritto di recesso può essere esercitato dalle Compagnie anche qualora esse vengano a conoscenza dello svolgimento da parte dell Assicurato di una delle Professioni non assicurabili ai sensi dell art. 2.1, lettera e), a seguito del verificarsi del Sinistro: in tal caso l eventuale recesso avrà effetto dalla data del Sinistro. Articolo 11. Denuncia dei Sinistri Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite , ai seguenti recapiti: Cardif Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Casella Postale Milano (MI) fax documentisinistriprotezione@cardif.com L'Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero oppure dall'estero +39/ Ai fini della liquidazione dei sinistri dovrà essere consegnata all Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. In ogni caso, l Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici. I documenti da consegnare, ai fini della valutazione della liquidabilità del sinistro, sono (salvo integrazioni richieste dall Assicuratore): Decesso: Ai fini della valutazione della liquidabilità dei sinistri, certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; in caso di effettuazione di autopsia, copia del reperto autoptico; ai fini dell individuazione del/i Beneficiario/i della prestazione, se l Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento e copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che tale testamento è l ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della copertura assicurativa, i suoi eredi legittimi nonché le loro generalità, l età e la capacità di agire; se l Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell atto sostitutivo di notorietà ove risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l età e la capacità di agire di tutti gli eredi. Invalidità Permanente Totale: certificazione di invalidità permanente emessa dagli Enti preposti o da un medico legale nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale. Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero: certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica. Perdita d Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione. In ogni caso l Assicuratore dovrà ottenere la seguente documentazione attestante, alla data del Sinistro: - contratto di Mutuo originariamente stipulato; - relativamente alle garanzie Decesso ed Invalidità Permanente Totale: prospetto relativo alla situazione debitoria del Mutuo ad evidenziare il Debito Residuo; - relativamente alle garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego: documentazione attestante gli importi delle rate in scadenza durante il periodo indennizzabile (con evidenza dell importo della rata e di eventuali altri oneri accessori, quali spese incasso, coperture assicurative, ecc.); - documentazione comprovante la tipologia dell attività professionale svolta al momento del sinistro (iscrizione albo professionale, cedolino pensione o stipendio, ecc.). Il diritto alla prestazione di un minore o un maggiore interdetto dovrà essere esercitata da chi ne abbia la potestà o dal Tutore. Prima di procedere alla liquidazione l Assicuratore dovrà ricevere il Provvedimento di Autorizzazione del Giudice Tutelare. In ogni caso, l'assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro. L Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: - sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; - consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Pagina 8 di 13

25 Articolo 12. Liquidazione dei Sinistri L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro entro 30 giorni da tale ricezione. Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono: in euro versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un Agenzia che si trova in uno Stato membro dell Unione Europea Articolo 13. Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro da Inabilità Temporanea Totale, originata esclusivamente da infortunio, o da Perdita d Impiego, denunciato a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall assicurazione dandone preavviso all altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Compagnia ha efficacia dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altra iniziativa delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso. Articolo 14. Legge applicabile La legge applicabile ai Contratti è quella Italiana. Articolo 15. Comunicazioni Tranne che per il recesso (> art. 4.1), per i sinistri (> art. 11), per i reclami (> art. 22) e per la privacy (>art. 23), deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta o , ai seguenti recapiti: Cardif Back Office Protezione Post Vendita Casella Postale Milano (MI) servizioclienti@cardif.com La comunicazione fatta ad una delle due Compagnie si intende valida anche per l altra. Eventuali comunicazioni da parte dell Assicuratore saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato ovvero qualora l Assicurato abbia concesso l autorizzazione, all indirizzo specificato. Sul sito www. il Contraente/ Assicurato può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'ivass. Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta. Articolo 16. Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. Articolo 17. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte delle Compagnie possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt e 1893 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell Assicurato, che richieste dall Assicuratore all'atto di sottoscrizione dell'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Articolo 18. Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alle Compagnie di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalle Compagnie possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Articolo 19. Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di comunicare per iscritto alle Compagnie la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l obbligo per l Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli altri Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del Codice Civile. L omissione dolosa può consentire alle Compagnie di non corrispondere la Prestazione. Pagina 9 di 13

26 Articolo 20. Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Le Compagnie si riservano il diritto di recedere ove ricorrano i presupposti di cui agli artt e 1898 del Codice Civile. Articolo 21. Foro competente Per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione dei presenti Contratti, sorta tra l Assicuratore e il Contraente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o avente diritto. Articolo 22. Reclami Reclami alle Compagnie Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per posta, o fax, all'ufficio Reclami delle Compagnie, ai seguenti recapiti: Cardif Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, Milano reclami@cardif.com fax E possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet delle Compagnie Le Compagnie si impegnano a risponderle entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ivass, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie. Reclami all intermediario assicurativo Se il reclamo riguarda il comportamento dell intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo. L intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ivass con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell intermediario. Reclami all IVASS Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'ivass ai seguenti recapiti: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale Roma ivass@pec.ivass.it fax Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito delle Compagnie www. nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza: il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico la Compagnia, l intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo i motivi del reclamo e la documentazione a supporto. In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a: l autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su l IVASS, che lo inoltrerà all'autorità estera informandola per conoscenza L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'acpr seguendo le indicazioni del sito: Articolo 23. Protezione dei dati personali Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il GDPR ). Il conferimento dei dati personali richiesti dall Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al COME FARE UN RECLAMO Pagina 10 di 13 Mod. CPFFIN1018 Ed. 10/2018

27 momento della raccolta dei dati. I dati personali raccolti dall Assicuratore sono necessari: a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili L Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui: Prevenzione delle frodi assicurative; Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; Contrasto all evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica; Monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l organizzazione potrebbe incorrere; Risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata. b. Per l esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta L Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso: la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico; la gestione dei sinistri assicurativi e l esecuzione della copertura assicurativa; fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell Assicuratore; l assistenza e la risposta alle richieste; la valutazione dell Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni. c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell Assicuratore L Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi: prova del pagamento del premio o del contributo; prevenzione delle frodi; gestione IT, inclusa la gestione dell infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT; elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente; elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi; lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali; formazione del personale dell Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center; personalizzazione dell offerta dell Assicuratore dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso: miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi; promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell Assicurato. Tale obiettivo può essere raggiunto: - segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell Assicuratore; - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l Assicuratore rende disponibili ( o messaggi, visite al sito web dell Assicuratore, ecc.); - condividendo i dati personali dei Clienti con un altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è o diventerà cliente di un altra società del Gruppo; e - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un offerta, con altri dati che l Assicuratore già tratta su di lui (es. l Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un assicurazione a copertura dell intero nucleo familiare). organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali. I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l identità del Cliente stesso. L Assicurato ha i seguenti diritti: Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali. Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati. Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge. Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali. Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi Pagina 11 di 13

28 momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi. Se l Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall Assicuratore, può consultare il documento Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile al seguente indirizzo web: www. (sezione Privacy ). Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali. Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il DPO, responsabile della protezione dei dati dell Assicuratore) a mezzo o posta ordinaria, ai seguenti recapiti: Data Protection Officer > data.protection.italy@cardif.com > P.za Lina Bo Bardi, Milano Il richiedente dovrà allegare una scansione/ copia del suo documento di identità per finalità di identificazione. In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di Controllo competente. Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute. Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo. Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico. Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo. Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l emissione o la non emissione di un offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l Assicurato o gli incidenti subiti in passato). Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture). Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all indirizzo web già citato. Esempi di cui all Art. 5 Esempio 1: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza non inferiore alla durata del Mutuo e Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro Durata garanzia: 240 mesi o superiore Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente totale: Debito Residuo* Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: Rata di rimborso (garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza). Esempio 2: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza inferiore alla durata del Mutuo e Somma Assicurata uguale al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro Durata garanzia: 180 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente Totale: Debito Residuo teorico come da esempi sotto riportati. Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: Rata di rimborso teorica come da esempi sotto riportati (garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza). Pagina 12 di 13 Mod. CPFFIN1018 Ed. 10/2018

29 Esempio 3: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza pari alla durata del Mutuo e Somma Assicurata inferiore al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente Totale: 80% del Debito Residuo* Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: 80% Rata di rimborso (garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza). Esempio 4: Durata di Ammortamento indicata nel Modulo di Polizza pari alla durata del Mutuo e Somma Assicurata superiore al capitale finanziato originariamente concesso e mutuo in essere al momento del Sinistro Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: 240 mesi Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato: Euro Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente totale: 125% del Debito Residuo* (con il massimo di Euro). Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: 125% Rata di rimborso (garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza). Esempio 5: Mutuo non esistente o non più in essere al momento del sinistro Durata garanzia: 240 mesi Durata Mutuo: = = Somma Assicurata: Euro Capitale finanziato: = = Prestazione assicurativa caso Decesso o Invalidità Permanente totale: Debito Residuo teorico come da esempi sotto riportati. Prestazione assicurativa caso Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: Rata di rimborso teorica come da esempi sotto riportati, ridotta al 50% per la garanzia Perdita di Impiego qualora il mutuo non sia mai stato sottoscritto (garanzia operante al massimo per 120 mesi dalla Data di Decorrenza). * in ogni caso il Debito Residuo è calcolato al netto di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Esempi numerici per le casistiche 2 e 5 In caso di Polizza sottoscritta per una Somma Assicurata di Euro, il Debito Residuo calcolato sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%, in relazione alla Durata di Ammortamento e alla data di accadimento del sinistro è pari a: Durata di Ammortamento Mese di accadimento del sinistro dalla sottoscrizione 120 mesi 60 mese ,45 euro 120 mese mese mesi ,23 euro ,23 euro ,45 euro 360 mesi ,22 euro ,91 euro ,43 euro In caso di Polizza sottoscritta per una Somma Assicurata di Euro, l indennità mensile calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%, in relazione alla Durata di Ammortamento e alla data di accadimento del sinistro è pari a: Durata di Ammortamento Mese di accadimento del sinistro dalla sottoscrizione 120 mesi 60 mese 1.135,48 euro 120 mese 1.135,48 euro 180 mese 1.135,48 euro 240 mesi 745,57 euro 745,57 euro 745,57 euro 360 mesi 632,07 euro 632,07 euro 632,07 euro Avvertenza: gli importi sono sopra riportati con esclusiva finalità di esempio e non costituiscono alcun impegno contrattuale da parte della Compagnia nei confronti dell Assicurato. Pagina 13 di 13

30 MODULO DI POLIZZA ASSICURA MUTUO. Nr. polizza di Cardif Assurance Vie Nr. polizza di Cardif Assurances Risques Divers Codice filiale Prodotto Convenzione Dati Contraente/Assicurato... Cognome e nome Codice Fiscale Data di nascita... Indirizzo Comune Prov. CAP... Classificazione Socio Professionale (CSP) Fumatore (SI/NO) Peso (in kg) Altezza (in metri) Indice Massa Corporea (kg/metri 2 ) Dati della copertura assicurativa Garanzie rese operanti Compagnia Premio Lordo mensile Numero mesi di pagamento premi Durata della copertura in mesi Decesso tutte cause Cardif Assurance Vie XX,XX Euro Invalidità Permanente Totale Inabilità Temporanea Totale Cardif Assurances Risques Divers YY,YY Euro Perdita d Impiego... Data decorrenza Somma Assicurata Durata di Ammortamento (in mesi) Tasso di interesse di riferimento SAV Il Premio relativo alle garanzie offerte da Cardif Assurances Risques Divers usufruisce di una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale, nella misura del 15,90%. Il Premio Lordo mensile di cui alle garanzie prestate da Cardif Assurances Risques Divers è comprensivo di imposte assicurative in vigore al momento della sottoscrizione pari al 2,5%. Premio di Polizza mensile complessivo Premio lordo mensile complessivo per le prime 120 mensilità: XX,XX + YY,YY Euro Premio lordo mensile complessivo per le successive mensilità: XX,XX Euro Dichiarazioni del Contraente e sottoscrizione Si richiama l attenzione del Contraente sulle seguenti avvertenze relative alle dichiarazioni dello stato di salute: i) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione; ii) prima della sottoscrizione è necessario verificare l esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni relative al proprio stato di salute, siano esse rese tramite la compilazione di un questionario medico o in qualunque altra forma; iii) anche nei casi non espressamente previsti dall impresa, l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero ) Con l'apposizione della firma in calce il Contraente dichiara: - di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, di aver letto e ben compreso il documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari (mod. Allegato 3) e la dichiarazione sui dati essenziali dell'intermediario e della sua attività (mod. Allegato 4), nonché la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni; (mod. CPFFIN1018) redatta secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e contenente la Nota Informativa Vita, la Nota Informativa Danni, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione congiunte relative a tutte le coperture assicurative dei Contratti ed il Modulo di polizza; - che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle Polizze alle sue richieste ed esigenze di copertura assicurativa; - che le informazioni anagrafiche e quelle in merito alla Classificazione socio professionale (CSP), allo stato di fumatore, al peso ed all altezza, così come sopra riportate, corrispondono a quanto dallo stesso Contraente dichiarato alle Compagnie e che tali informazioni sono veritiere; - che le dichiarazioni relative a Somma Assicurata, Durata di Ammortamento in mesi e tasso di interesse di riferimento, così come sopra riportate, corrispondono a quanto dallo stesso Contraente dichiarato alle Compagnie; - di aver compilato e sottoscritto in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia (mod. CPDFIN1018), la quale costituisce parte integrante dei Contratti; - qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, di non avere ancora ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; - di ACCETTARE le condizioni contenute nella documentazione precontrattuale e contrattuale di cui sopra che regolano i Contratti, così manifestando la volontà di perfezionare gli stessi. Ai fini del pagamento del Premio, un importo pari al premio lordo mensile sarà addebitato mensilmente, per il numero di mesi di pagamento premi sopra indicato, sul conto corrente bancario del Contraente, così come disposto tramite mandato SDD dedicato (mod. CPRFIN1018), sottoscritto e restituito alla Compagnia. Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers Il Contraente Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art e 1342 del codice civile le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare l Art. 2 (Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa), l Art.6 (Esclusioni), l Art.7 (Beneficiari delle Prestazioni), l Art. 8 (Premio e modalità di pagamento), l Art.9 (Massimale), l Art.10 (Modifica della Professione), l Art. 11 (Denuncia dei Sinistri), l Art. 13 (Recesso in caso di Sinistro), l Art. 16 (Cessione dei diritti) Il presente Modulo di Polizza è emesso in tre copie il Il Contraente Consenso al trattamento dei dati personali Il Contraente dichiara di aver preso visione dell informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il GDPR ), dalle Rappresentanze Generali per l Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers tramite l art. 23 delle Condizioni di Assicurazione e il documento Informativa sulla protezione dei dati personali ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell informativa stessa. Luogo e data Il Contraente Polizze nr. Pagina 1 di 1 ASSICURA MUTUO Modulo di Polizza - modello CPPFIN1018 Copia per Pagina 1 di 1

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