REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE. composta dai magistrati Dott. Maria Luisa Padova
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1 N. 2771/2017 R.G. composta dai magistrati Dott. Maria Luisa Padova Dott. Giuseppe Blumetti Dott. Marisa G. Nardo ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE SENTENZA Presidente Consigliere Consigliere rel- Nel procedimento di reclamo iscritta al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado d Appello DA MALERBA MICHELE (C.F. MLRMHL72C11C933F) in qualità di Trustee del Trust LuckyV. & V. s.r.l. in liquidazione (C.F ) - rappresentata e difesa dall Avv. Luca D Andria (C.F. DNDLGT78B16C933Q), elettivamente domiciliata presso lo studio dell Avv. Patrizia Maria Ticozzelli in Milano, Via Fontana n. 18/A; CONTRO reclamante FALLIMENTO ITC WELLNESS & BEAUTY s.r.l. in liquidazione (P.I ); reclamato contumace IMMOBILIARE L ASMARA s.r.l. (C.F ) - in persona del Legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Ferrara
2 (C.F. FRRFBA73S21F205W) e Federica Dell Oca, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Castelmorrone n. 18; OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) Per la parte reclamante: CONCLUSIONI DELLE PARTI reclamata Piaccia all Ecc.ma Corte d Appello dimilano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e, per l effetto, in riforma della sentenza n. 59/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Como Sezione Fallimentare, depositata in cancelleria in data , revocare il fallimento di ITC WELLNESS & BEAUTY S.R.L. in liquidazione sopra indicato ai sensi dell art. 18 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per la mancanza di requisiti e/o presupposti di fallibilità e/o la sussistenza della esenzione dalla fallibilità della società ITC WELLNESS& BEAUTY S.R.L. in liquidazione ex art. 1 LF per i motivi sopra esposti in fatto e in diritto: - Porre a carico della società resistente S.R.L. IMMOBILIARE L ASMARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare; - Condannare la società resistente S.R.L. IMMOBILIARE L ASMARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambi i gradi del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede disporsi CTU contabile al fine di verificare la presenza e validità dei requisiti e/o presupposti di fallibilità e/o la sussistenza della esenzione dalla fallibilità della società ITC WELLNESS & BEAUTY S.R.L. in liquidazione;
3 - si chiede l ammissione della prova per testi indicando si d ora a testimone il Dott. Vittorio Capristo, con studio in Como Via Mugiasca 4, nella sua qualità di liquidatore p.t. di ITC WELLNESS & BEAUTY S.R.L. in liquidazione; - si chiede acquisirsi il fascicolo della fase prefallimentare avanti il Tribunale Ordinario di Como Sezione Fallimentare. Per Immobiliare L Asmara s.r.l.: Chiede che la Corte d Appello di Milano respinga tutte le domande dimerito proposte dal ricorrente Michele alerva in quanto totalmente carente di legittimazione attiva e di ogni e qualsiasi interesse anche ai sensi dell art. 105 (oltre che 100) c.p.c. e comunque infondate; ci si oppone altresì all ammissione della istanza istruttoria per i motivi già indicati. Si chiede la condanna del dott. Malerba sia in proprio ( 1 Cerved) sia quale Trustee Trust Lucky, socio della S.r.l. ITC Fallenda, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 91 e 96 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 59/2017 il Tribunale di Como, su istanza di Immobiliare L Asmara s.r.l., ha dichiarato il fallimento di ITC Wellness & Beauty s.r.l. in liquidazione. Con reclamo ex art. 18 Malerba Michele, quale Trustee del Trust Lucky, socio della società fallita, ha impugnato la sentenza indicata domandando la revoca della dichiarazione di fallimento. Si è costituita Immobiliare L Asmara domandando il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza dichiarativa di fallimento. Nessuno si è costituito per il Fallimento che, stante la regolarità della notifica del reclamo e del provvedimento di fissazione di udienza, è stato dichiarato contumace. Su richiesta della Corte, all udienza è comparso il Curatore del Fallimento, Dott. Corbella, che ha fornito informazioni sulla situazione contabile della fallita; quindi, il reclamo è stato discusso e la Corte si è riservata di decidere.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento di ITC Wellness & Beauty s.r.l. in liquidazione ritenuta la sussistenza della propria competenza, dei presupposti di fallibilità di cui all art. 1 L.F. e di cui all art. 15, ult. comma, L.F., deducendo lo stato di insolvenza comprovato dall esposizione debitoria dedotta dall istante, nonché da quella vantata da Equitalia Nord, ammontante, alla data del , ad euro 7.049,95 (di cui euro 5.659,00 oggetto di rateizzazione), nonché dal decreto ingiuntivo n. 2050/2016 emesso dal Tribunale di Como in favore di Gianluca Mech s.p.a. dell importo per sorte capitale di euro ,67 e che appare conclamata l impossibilità per l imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Contro tale sentenza ha proposto reclamo il dott. Malerba, Trastee del Trust Lucky che, in quanto socio della società fallita ha certamente interesse ad ottenere la revoca del fallimento e, dunque, ai sensi dell art. 18 L.F. è legittimato a proporre il reclamo. Parte reclamante ha sostenuto che la ITC Wellness & Beauty non è soggetta a fallimento difettando i requisiti soggettivi di fallibilità di cui all art. 1 L.F.. Peraltro la fallita, in sede fallimentare, aveva anch essa negato la sussistenza di tali presupposti producendo i bilanci della società che, però, soltanto con riguardo all esercizio del 2014 risultava depositato regolarmente. L art. 1 L.F. pone a carico del debitore l onere probatorio della sussistenza di fatti impeditivi della sua fallibilità posto che il 2 comma espressamente esenta dall assoggettabilità alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). Tale onere probatorio non è stato soddisfatto, in modo adeguato, dalla debitrice in sede prefallimentare. Il Tribunale, infatti, preso atto del regolare deposito del solo bilancio relativo all esercizio 2014, rilevata l inattendibilità degli altri bilanci, in quanto non regolarmente depositati, aveva ritenuto non assolto l onere probatorio, a carico della debitrice, del non superamento delle soglie di fallibilità.
5 Peraltro in sede di reclamo il reclamante può produrre nuova documentazione al fine di dimostrare la fondatezza dei propri assunti. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione probatoria per il reclamante e la Corte d Appello può conoscere di ogni questione anche non sottoposta al giudice reclamato. In tale senso si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: L'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (Cass. Ord. N. 9174/2012; Cass. N 22546/2010). Va poi considerato che l onere probatorio in capo al debitore non può che essere assolto documentalmente attraverso la produzione dei bilanci degli ultime tre esercizi ovvero, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentare i bilanci, mediante altra certificazione idonea alla prova dei limiti dimensionali (copia del libro inventari relativo agli ultime tre esercizi o Modello Unico degli ultimi tre anni). Ciò premesso, si rileva che dai bilanci depositati in giudizio e relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 risulta: - quanto al requisito di cui alla lett. a) un attivo patrimoniale: di ,00 per l anno 2014; di ,00 per l anno 2015; di ,00 per l anno 2016; - quanto al requisito di cui alla lett. b) ricavi lordi: per ,00 per l anno 2014; per ,00 per il 2015; di ,00 per l anno 2016; - quanto al requisito di cui alla lett. c) un totale di debiti: di ,00 per il 2014; ,00 per il 2015; ,00 per il Dal verbale di verifica di esame e formazione dello stato passivo risulta altresì confermato il mancato superamento della soglia di cui alla lett. c) dell art. 1, comma 2, L.F. posto che risultano ammessi crediti complessivi per.
6 64.364,00, di cui ,52 ammessi al privilegio ed ,48 ammessi al chirografo. In questa sede, poi, è stato sentito il Curatore del Fallimento che ha comunicato che, dall esame della contabilità della società fallita compiuta successivamente al fallimento, è emersa l attendibilità dei bilanci prodotti in giudizio, benché depositati tardivamente. E, pertanto, accertata la sussistenza dei presupposti di non fallibilità di cui all art. 1, comma 2, L.F. e, conseguentemente, il reclamo è accoglibile e la sentenza dichiarativa di fallimento va revocata. Poiché, tuttavia, la dichiarazione di fallimento è stata determinata dal comportamento negligente della debitrice, che ha omesso di depositare tempestivamente i bilanci di esercizio né può rimproverarsi alla creditrice procedente la propria iniziativa giudiziaria, stante l inadempimento della debitrice all obbligo di pagamento, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del procedimento di reclamo. P.Q.M. La Corte d Appello, definitivamente pronunciando, così dispone: 1. In accoglimento del reclamo proposto, revoca la sentenza n. 59/2017 del Tribunale di Como con cui è stato dichiarato il fallimento di ITC Wellness & Beauty s.r.l. in liquidazione; 2. Compensa integralmente le spese del procedimento di reclamo. Così deciso in Milano, 30/11/2017 Il Consigliere est. Dott. Marisa G. Nardo Il Presidente Dott. Maria Luisa Padova
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