ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE Art. 15 L.F. (legge fallimentare)

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1 SOMMARIO schema di sintesi istruttoria prefallimentare ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE Art. 15 L.F. (legge fallimentare) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento prevede che a seguito della presentazione della relativa istanza da parte dei creditori (o del PM o dello stesso debitore) si apra una fase che è definita istruttoria prefallimentare. Nel corso di tale istruttoria, a cui è chiamato a partecipare il debitore insolvente, il Tribunale acquisisce gli elementi necessari a valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter dichiarare il fallimento, sia con riguardo alle soglie di fallibilità che agli altri requisiti soggettivi e oggettivi. L istruttoria si svolge dinanzi ad un Collegio di tre giudici con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio ed è organizzata in modo da garantire la speditezza della procedura, la pienezza del contraddittorio ed il diritto di difesa. Oltre al principio generale proprio dei procedimenti camerali che prevede la possibilità per il Tribunale di assumere informazioni, in questa fase è previsto che il giudice provveda senza indugio all ammissione e all espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d ufficio. Quindi è consentito al tribunale o al giudice dallo stesso delegato di assumere di propria iniziativa tutte le informazioni e di acquisire tutti i documenti che riterrà necessari. Tra i mezzi istruttori che il Tribunale può disporre d ufficio rientrano tipicamente: l interrogatorio del fallendo, l ordine di esibizione di documenti, l espletamento di una eventuale consulenza tecnica. È inoltre previsto che nel corso della fase prefallimentare, al fine di evitare che i tempi connessi all istruttoria possano tradursi in pregiudizio per il patrimonio del debitore, con conseguente lesione delle ragioni dei creditori, il tribunale possa emettere provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio del debitore o dell impresa oggetto del provvedimento. Al termine dell istruttoria, il Tribunale in composizione collegiale pronuncia il fallimento ovvero rigetta l istanza di fallimento qualora non sussistano i relativi presupposti di legge. SCHEMA DI SINTESI ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE Decreto di convocazione Svolgimento dell udienza Provvedimenti cautelari Fase decisoria Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento. Precisa che il procedimento è volto alla dichiarazione di fallimento. Dispone che il fallendo depositi i bilanci e una relazione aggiornata. Tra la data della notificazione e quella dell udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. È richiesta l assistenza tecnica di un difensore e la convocazione del debitore insolvente. Il Tribunale (o il giudice relatore delegato) vaglia le ragioni fatte valere dal creditore istante e le difese del debitore, stabilendo se sussistono o meno i presupposti per dichiarare il fallimento. Il Tribunale ammette ed espleta i mezzi di prova richiesti dalle parti o disposti d ufficio. Emessi dal Tribunale, in composizione collegiale, su istanza di parte. Esempi Sono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l istanza. Sequestri conservativi; inibitorie al compimento di atti di disposizione patrimoniale; nomina di un amministratore giudiziale. Decreto che rigetta l istanza di fallimento. Sentenza che dichiara il fallimento. In difetto dei presupposti di legge. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge. RATIOCrisi N. 1 /

2 ISTRUTTURIA PREFALLIMENTARE COMPETENZA Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Nella prassi, il Tribunale delega la fase dell audizione delle parti, l ammissione e l espletamento dei mezzi istruttori al giudice relatore ai sensi dell art. 15, c. 6 L.F. DECRETO DI CONVOCAZIONE ABBREVIAZIONE DEI TERMINI SVOLGIMENTO DELL UDIENZA PROVVEDIMENTI CAUTELARI E CONSERVATIVI Il Presidente del Tribunale o il giudice relatore emette e sottoscrive il decreto di convocazione apposto in calce al ricorso. Destinatari Contenuto Notifica Il debitore di cui si chiede il fallimento. I creditori che hanno fatto richiesta di fallimento. Il pubblico ministero che ha assunto l iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Indicazione che il procedimento è volto all accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Fissazione di un termine non inferiore a 7 giorni prima dell udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. Ordine all imprenditore di depositare i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Eventuale richiesta di informazioni urgenti. Il decreto di convocazione ed il ricorso sono notificati a cura della parte che ha fatto istanza di fallimento ai soggetti interessati. Tra la data della notificazione e quella dell udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Il Presidente del Tribunale può abbreviare, con decreto motivato, i termini di cui sopra se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In questi casi, il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza possono essere portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla tempestiva conoscibilità degli stessi. Nel corso dell udienza, il Tribunale (o il giudice relatore delegato) vaglia le ragioni fatte valere dal creditore istante e le difese del debitore, stabilendo se sussistono o meno i presupposti per dichiarare il fallimento. Ammette e assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d ufficio, compresa la possibilità di disporre la consulenza tecnica d ufficio (anche su istanza delle parti) e/o la richiesta di informazioni presso la P.A., l ordine di esibizione di documenti e l interrogatorio del fallendo. Ogni volta che il Tribunale dispone un mezzo di prova d ufficio deve consentire alle parti la prova contraria. Le parti possono nominare propri consulenti tecnici. Su istanza di parte, il Tribunale in composizione collegiale (senza possibilità di delega al giudice relatore) può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell impresa oggetto del provvedimento. Tali provvedimenti hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l istanza. FASE DECISORIA Terminata la fase istruttoria, il fascicolo passa di nuovo al Tribunale in sede collegiale il quale emette:.. decreto con cui rigetta la richiesta di fallimento; oppure.. sentenza che dichiara il fallimento. 2 RATIOCrisi N. 1 /

3 Tavola n. 1 Delega dell istruttoria prefallimentare al giudice relatore Composto dai magistrati: dott Presidente dott Giudice dott Giudice relatore visto il ricorso per fallimento presentato dall istante; visti gli artt. art. 15, comma 6, L.F. e 738 c.p.c.; IL TRIBUNALE DI... nomina quale relatore del procedimento il Giudice Dott.... delega il Giudice relatore Dott.... per l audizione delle parti e l istruzione del procedimento, dispone che il Giudice relatore, assunte le prove, riferisca al collegio riunito in camera di consiglio. Luogo e data... Il Presidente... Tavola n. 2 Decreto abbreviazione termini TRIBUNALE DI... Il Presidente del Tribunale Visto il ricorso per fallimento presentato dall istante nei confronti del debitore; vista l istanza di abbreviazione dei termini formulata dal ricorrente ai sensi dell art. 15, comma 5, l. fall.; ritenuto che sussista il requisito dell urgenza, essendo imminente il decorso del termine di cui all art. 10 L.F. rappresentato dall istante; dispone che il termine intercorrente tra la notificazione del ricorso e dell avviso al debitore e l udienza di comparizione delle parti sia ridotto a giorni sette e, di conseguenza, la costituzione del debitore avvenga entro tre giorni prima dell udienza; che l istanza di fallimento unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, anche mediante fax e/o posta elettronica, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. Luogo e data... Il Presidente... RATIOCrisi N. 1 /

4 Tavola n. 3 Avviso di convocazione del debitore TRIBUNALE DI... - Il giudice delegato per l istruttoria Visto il ricorso presentato dall istante per la dichiarazione di fallimento; visto il decreto che precede; visto ed applicato l art. 15, cc. 3, 4 e 6 L.F.; fissa per la comparizione personale del debitore e del creditore istante, nell ambito del procedimento volto all accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, l udienza del giorno... alle ore... che sarà tenuta presso il Tribunale di...; pone a carico di parte ricorrente l onere di notificare il ricorso, unitamente al presente decreto, al debitore nelle forme di rito entro il giorno... nel rispetto del termine di quindici giorni tra la data di notifica e quella di udienza e di depositare entro l udienza gli atti notificati; avvisa il debitore che il procedimento è volto all accertamento dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento; che egli ha facoltà di depositare memoria difensiva, relazioni tecniche e documenti almeno sette giorni prima dell udienza fissata; dispone che anche nel suo interesse il debitore di cui è stato richiesto il fallimento depositi in cancelleria i propri bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile al fine della verifica dello stato attuale, della natura, delle dimensioni e dell indebitamento dell impresa; avverte il debitore che ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e che potrà prendere visione in cancelleria, fino al giorno dell udienza, del ricorso e dei documenti allegati. Luogo e data... Il Giudice Delegato... Depositato in cancelleria in data... Il Cancelliere... Tavola n. 4 Istanza cautelare TRIBUNALE DI... - RICORSO PER ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI La società creditrice..., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall Avv...., come da mandato in calce all istanza di fallimento, premesso che: la società esponente in data... ha presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore..., iscritto al n.... R.G. e per il quale è fissata udienza per il giorno... dinanzi al Giudice delegato; nelle more del procedimento già in corso, risulta che il debitore abbia proceduto all asportazione ed alla alienazione di taluni beni aziendali onde provvedere al pagamento di un ingente debito di imminente scadenza a favore di un istituto di credito, con evidente pregiudizio per i creditori concorsuali; nelle more dello svolgimento dell udienza suddetta, attesa l entità del dissesto e la suddetta condotta del debitore, appare pertanto necessario disporsi misura cautelare sul patrimonio dell impresa idonea ad evitare che il fallendo possa compiere atti dispositivi pregiudizievoli per il ceto creditorio; sussistono, infatti, entrambi i presupposti richiesti per la concessione della richiesta misura cautelare, quanto al fumus boni iuris l istante ritiene di aver esaurientemente comprovato il proprio credito e lo stato di insolvenza in cui versa il debitore producendo, oltre al verbale di pignoramento negativo, il bollettino dei protesti relativo al periodo...; quanto al periculum in mora, si osserva che gli atti di asportazione ed alienazione dei beni compiuti dal debitore siano sintomo di per sé sufficiente a dimostrare la sua volontà di sottrarli alla garanzia dei creditori; Tutto ciò premesso, l istante, come rappresentato e difeso, chiede che il Tribunale, inaudita altera parte, voglia disporre il sequestro conservativo dei macchinari e degli impianti di proprietà del fallendo, situati nello stabilimento di..., fissando altresì l udienza per la conferma o revoca del provvedimento invocato. In via istruttoria, ad integrazione delle risultanze già in atti, si chiede che venga sentito quale persona informata dei fatti il Sig.... Luogo e data... Avv RATIOCrisi N. 1 /

5 Tavola n. 5 Memoria difensiva del debitore TRIBUNALE DI... MEMORIA DIFENSIVA Il sottoscritto... in qualità di titolare dell impresa corrente in..., rappresentato e difeso dall avv.... C.F.... presso il cui studio in... elegge domicilio ai fini della presente procedura, come da mandato a margine del presente atto, autorizzando le comunicazioni di rito al seguente recapito telefax... e/o indirizzo di posta elettronica certificata..., si costituisce nel procedimento per dichiarazione di fallimento iscritto al n.... R.G. su ricorso presentato dall istante... rappresentando quanto segue. 1. Difetto di giurisdizione L impresa non ha sede - né principale, né secondaria - nel territorio italiano, avendo in Italia solo un recapito postale. Di conseguenza, il Tribunale adito è carente di giurisdizione in merito. 2. Incompetenza territoriale L impresa ha la propria sede principale in... via..., luogo nel quale sono tenute le scritture contabili, la corrispondenza ed ove, in generale, l impresa svolge la sua attività amministrativa e direttiva. Nel circondario del Tribunale adito l impresa ha solo un recapito postale. Dal momento che competente a dichiarare il fallimento è in via esclusiva e funzionale il tribunale del luogo dove l imprenditore ha la sede principale (effettiva) dell impresa, il Tribunale adito è incompetente per territorio. 3. Contestazione del credito dell istante L istante non è legittimato ad instare per il fallimento dell esponente in quanto il credito da lui rappresentato è fondatamente contestato, come risulta dalle lettere di contestazione che si producono. Essendo il Tribunale privo di ogni potere officioso, l insussistenza del credito dell istante non consente - in assenza di altri ricorsi - l apertura della procedura. 4. Insussistenza dei presupposti per il fallimento L esponente non è assoggettabile a fallimento ai sensi dell art. 1 L.F., in quanto non esercita attività commerciale, come risulta da..., con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento. (oppure) Non sussiste alcuno stato di insolvenza ai sensi dell art. 5 L.F. dell esponente in quanto non vi è prova di alcuna situazione di grave incapacità dell impresa ad adempire alle proprie obbligazioni, data l inesistenza di insoluti e di altri fatti sintomatici. Di conseguenza, manca il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento. 5. Insussistenza dei requisiti dimensionali L impresa de quo non possiede i requisiti dimensionali richiesti per la dichiarazione di fallimento, con riferimento all ammontare dei ricavi lordi, dell attivo patrimoniale ed all entità dell indebitamento di cui alle soglie di fallibilità previste dall art. 1 L.F. 6. Indebitamento inferiore alla soglia legale L ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore alla soglia minima di ,00 prevista dall art. 15, c. 9 L.F., avendo l esponente in data... provveduto a pagare il debito di... che l istante indica invece come insoluto. Di conseguenza, manca la condizione di legge per l apertura del concorso. Tutto ciò esposto e ritenuto, l esponente, come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che l istanza di fallimento sia rigettata. Con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa. Si producono i seguenti documenti: lettere di contestazione del credito dell istante; situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell impresa; bilanci relativi agli ultimi 3 anni. Luogo e data... Avv.... RATIOCrisi N. 1 /

6 Tavola n. 6 Verbale di comparizione delle parti in camera di consiglio TRIBUNALE DI... L anno... il giorno... del mese di... alle ore... dinanzi al dott.... Giudice Delegato all istruttoria prefallimentare con decreto del Tribunale di data... sono comparsi: 1) il debitore... assistito da... 2) il/i creditore/i istante/i... assistito/i da... Il debitore, in merito al ricorso presentato, contesta il credito azionato e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di fallimento in quanto l impresa del fallendo non possiede i requisiti dimensionali di cui alle soglie di fallibilità, deposita documentazione a sostegno e chiede pertanto che l istanza di fallimento sia rigettata. Il creditore insiste nell istanza e contesta la valutazione delle poste di bilancio di cui alla documentazione prodotta dal debitore. Il Giudice Delegato, ritenuta l opportunità di acquisire ulteriori elementi probatori in ordine ai requisiti dimensionali dell impresa, dispone CTU contabile avente ad oggetto la valutazione delle poste di bilancio in contestazione, nomina consulente il Dott.... e rinvia le parti all udienza del... ore... per il giuramento dello stesso e la formulazione del quesito, nonché gli ulteriori incombenti di rito. Il Cancelliere... Il Giudice Delegato... 6 RATIOCrisi N. 1 /

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