Il contratto di assicurazione

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1 1 Il contratto di assicurazione Nozione L assicurazione è il contratto con il quale un soggetto (l assicuratore) dietro il pagamento di una somma di denaro (il premio), si obbliga a rivalere un altro soggetto (l assicurato), entro i limiti convenuti nel contratto stesso, del danno ad esso arrecato da un certo evento (il sinistro), oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art c.c.). Da questa definizione si evince il doppio scopo del contratto assicurativo: a) il reintegro di eventuali perdite patrimoniali; b) la costituzione dei mezzi necessari a soddisfare le esigenze economiche legate all esistenza degli individui. Il contratto di assicurazione ha come causa la tutela di un interesse dell assicurato da un rischio aleatorio, dietro il versamento di un premio. Proprio il rischio, cioè la probabilità che un determinato evento dannoso futuro ed incerto relativo ad un certo interesse di un soggetto determinato si verifichi causando un pregiudizio patrimoniale, costituisce la causa di tale tipologia contrattuale. È, infatti, il rischio ad essere trasferito, per mezzo del contratto, dall assicurato all assicuratore il quale lo assume su di sé facendovi fronte mediante la sua organizzazione tecnica, attraverso la quale riesce a ripartire tra i vari soggetti assicurati, sottoposti alle medesime alee, l onere di quelle che si realizzano. Il rischio dovrà essere: a) possibile, cioè dovrà avere una concreta possibilità di manifestarsi, misurabile attraverso la probabilità; qualora il verificarsi del danno fosse impossibile il contratto sarebbe nullo per inesistenza della causa (art c.c.); b) incerto, cioè entrambe le parti devono ignorare sia se l evento si verificherà, sia quando si manifesterà, poiché se l incertezza non fosse obiettiva il contratto di assicurazione si trasformerebbe in una semplice scommessa; c) dannoso, cioè lesivo di un interesse; tale specifica caratteristica del rischio si riscontra nelle assicurazioni ramo danni, ma non in tutte le tipologie di assicurazioni ramo vita dove non necessariamente il rischio si identifica con un evento dannoso per l assicurato (si pensi al rischio di sopravvivenza nelle polizze caso vita). 1.2 La formazione del contratto di assicurazione Le parti I soggetti nel contratto di assicurazione sono almeno due: l assicuratore e l assicurato. L assicuratore è il soggetto che presta la garanzia assicurativa all atto del verificarsi dell evento dannoso. L art c.c. stabilisce che l impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni,

2 I contratti assicurativi e finanziari 10 con l osservanza delle disposizioni sancite dalle norme speciali. Questa limitazione all esercizio assicurativo è mirata all ottenimento di una consistente massa di premi, attraverso la quale i pagamenti promessi agli assicurati possono essere debitamente garantiti; inoltre, soltanto un organizzazione su larga scala può essere in grado di offrire prestazioni adeguate, celeri e complete. L assicurato è invece colui a favore del quale la prestazione dovrà essere eseguita e che, in genere, assume l obbligo di pagare il premio. Talvolta l assicurato non si obbliga alla controprestazione, cioè al pagamento del premio, in tal caso subentra una terza figura, il contraente, cioè il soggetto che stipula il contratto e paga il premio. Se il contraente stipula il contratto in nome proprio ma per conto altrui o di chi spetta (art c.c.), esso non si identifica con l assicurato, ed assume su di se l obbligo del pagamento del premio e gli altri oneri contrattuali tipici del contraente, mentre il destinatario dell eventuale indennizzo è il terzo assicurato. Le due tipologie contrattuali si distinguono per il fatto che mentre nell assicurazione per conto terzi l assicurante conosce e dichiara il nome dell assicurato (si veda l esempio dell assicurazione di beni in deposito), nell assicurazione per conto di chi spetta l assicurato non è individuabile al momento della stipula del contratto, poiché il titolare del diritto alla prestazione varia nel corso del rapporto (si veda l esempio dell assicurazione delle autovetture ricoverate in un autorimessa). Nel caso in cui il contraente stipuli un contratto assicurativo come semplice rappresentante dell assicurato siamo di fronte all assicurazione in nome altrui. In questo caso, in base alle regole generali sulla rappresentanza (artt ss. c.c.) 1, i diritti e gli obblighi contrattuali si producono direttamente in capo al rappresentato. L art c.c. disciplina poi il caso in cui il contraente stipula l assicurazione in nome altrui senza averne il potere, dando la facoltà all interessato di ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro 2. Fino al momento in cui l assicuratore ha notizia della ratifica il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto compreso il pagamento del premio; nel caso in cui la ratifica venga rifiutata, il rappresentante resterà obbligato in proprio e dovrà risarcire all assicuratore gli eventuali danni subiti (art c.c.). Infine le assicurazioni di persone, come quelle sulla vita o contro gli infortuni limitatamente al caso morte, possono essere contratte a favore di un terzo (art Nella rappresentanza un soggetto, il rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà, mentre un altro soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano. ( ) L effetto rappresentativo si attua solo se il rappresentante è investito del potere di rappresentanza. ( ) Nella rappresentanza volontaria il potere deriva dalla dichiarazione di volontà del rappresentato, che è la procura. Questa è un atto unilaterale, con il quale un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo (F. GALGANO). 2 Se qualcuno contratta come rappresentante altrui senza averne i poteri (cd. falsus procurator) da origine ad un contratto inefficace, del tutto improduttivo di effetti. La persona in nome della quale il falso procuratore ha contrattato ha però la facoltà con una successiva dichiarazione unilaterale di volontà, la ratifica, di sanare l originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contratto. La ratifica ha effetto retroattivo, cioè ha effetto dal momento della stipula del contratto, senza però poter pregiudicare i diritti nel frattempo acquisiti dai terzi.

3 c.c.), il beneficiario, designato dal contraente come il destinatario della prestazione da parte dell assicuratore nel caso di morte dello stesso contraente-assicurato. A differenza dei casi precedenti, il titolare dell interesse assicurato è lo stipulante e non il terzo: a quest ultimo saranno opponibili le eccezioni relative al contratto, ma non quelle personali allo stipulante. Fino al momento in cui il terzo non comunica la sua accettazione sia allo stipulante che all assicuratore (art.1411 c.c.) la stipulazione è revocabile, ed in caso di revoca o di rifiuto da parte del terzo, beneficiario resta lo stipulante o eventualmente i suoi eredi 3. Nell assicurazione contro i danni questa figura si utilizza per esempio nella clausola di vincolo, attraverso la quale l assicuratore si obbliga ad effettuare la prestazione nei confronti di un soggetto vincolatario, che di norma è una persona che potrebbe vantare diritti nei confronti dell assicurato in seguito al verificarsi del sinistro (per esempio un istituto di credito che eroga un mutuo per una civile abitazione) La formazione della polizza L art c.c. stabilisce che la proposta scritta diretta all assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta 4. Il contratto di assicurazione, di norma, si conclude con la formazione del consenso, cioè nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell accettazione dell altra parte. La figura del proponente viene assunta dall assicurando, il quale compilando il questionario predisposto dall assicuratore risponde a domande relative alle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio dal quale intende essere garantito e di cui specifica le caratteristiche e gli estremi (la proposta può avvenire anche in altre forme, attraverso il telefono, per corrispondenza o via Internet). L assicuratore, ricevuta la proposta, valuta l entità e le caratteristiche del rischio ed in seguito esprime il suo giudizio sull assicurabilità del rischio stesso e sull entità del premio da richiedere. Può capitare che la compagnia dia la sua accettazione apportando qualche modifica alla proposta originaria, la quale, così variata, assumerà la forma di una controproposta, e per la conclusione del contratto sarà necessaria una nuova accettazione da parte dell assicurando. L accettazione della proposta avviene con la sottoscrizione della polizza che sancisce anche la conclusione del contratto. L esame della proposta, a volte, comporta un certo tempo, al fine di avviare indagini, consultazioni o sopralluoghi; per evitare che in questo lasso temporale l assicurato 3 La natura giuridica di questa figura è quella del contratto a favore di terzi, dove lo stipulante, cioè chi contratta a favore del terzo, concorda con il promittente una determinata prestazione a carico di quest ultimo e a favore di un terzo, la cui accettazione non è necessaria ai fini della validità del contratto per effetto della stipulazione a suo favore. Prerogativa per la validità di tale tipologia contrattuale è l interesse dello stipulante, che nella fattispecie in oggetto è costituita dalla possibilità di evitare certe responsabilità o, quanto meno, da un intento liberale. 4 Per i contratti del ramo vita e capitalizzazione, l art. 112 d.lgs. 174/1995 prevede la possibilità di revocare la proposta; in tal caso, le somme già versate dal contraente dovranno essere rimborsate dall assicuratore entro trenta giorni dalla notifica della revoca. Alla compagnia spettano soltanto le spese eventualmente sostenute per emettere il contratto.

4 12 resti sfornito di tutela, si utilizza la copertura provvisoria. Questa è una clausola aggiunta alla proposta, che dà efficacia al contratto dal momento della proposta stessa. La predisposizione di tale clausola non obbliga l assicuratore alla stipula del contratto definitivo, ma fa si che in caso di sinistro l assicurando sia coperto. La copertura provvisoria non va confusa con la nota di copertura che può essere emessa al momento dell accettazione e ha funzione meramente probatoria in attesa della documentazione definitiva La forma del contratto e le condizioni generali I contratti assicurativi e finanziari Il contratto di assicurazione, pur non essendo legato all osservanza di forme costitutive, deve comunque essere provato per iscritto (art c.c.). Il documento probatorio del contratto assicurativo è la polizza di assicurazione, che consiste, normalmente, in un modulo predisposto dall assicuratore in più copie che viene sottoscritto dal contraente. La polizza di assicurazione normalmente è nominativa, ma in rari casi può anche essere all ordine (assicurazioni marittime) o al portatore (assicurazioni vita). Accanto alla polizza è possibile trovare una serie di altri documenti come la proposta e la nota di copertura provvisoria (di cui si è già detto), l appendice (cioè una scrittura privata tra le parti atta a documentare ogni fatto modificativo del contratto intervenuto dopo la stipula), o il certificato di assicurazione (ovvero il documento contenente gli estremi dell assicurazione). Il contratto assicurativo rientra nella categoria dei contratti di massa, per adesione, e contiene quindi un insieme di clausole generali e stabili predisposte dall assicuratore e valide per tutti i contratti di quel tipo (condizioni generali di polizza), un insieme di clausole specifiche frutto della libera contrattazione tra l assicuratore ed il cliente (condizioni particolari), e delle clausole predisposte dall assicuratore ma applicabili soltanto se esplicitamente richiamate (condizioni aggiuntive). L ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) stabilisce attraverso un contratto-standard con cadenza annuale le modalità di stipula e le clausole a cui possono ispirarsi gli aderenti all associazione. Tale stampato non ha carattere vincolante per le imprese, ma può costituire un riferimento in grado di favorire la diffusione di trattamenti omogenei nei confronti dei clienti. Partendo dallo stampato ANIA, le compagnie predispongono le condizioni generali di contratto che saranno applicabili se opportunamente pubblicizzate dall imprenditore anche se non richiamate nel contratto (art c.c.), purché in linea con i dettami delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia. Il secondo comma dell art c.c. stabilisce che tra le condizioni generali di contratto non hanno effetto se non vengono approvate per iscritto quelle che prevedono: la limitazione di responsabilità dell assicuratore; la facoltà, per l assicuratore, di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione;

5 la decadenza dell assicurato dai suoi diritti; limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; proroga o rinnovazione tacita del contratto; clausole compromissorie; deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. Inoltre le clausole aggiunte al modulo a stampa, contenente le condizioni predisposte, prevalgono su queste ultime quando risultano con esse incompatibili, anche se le clausole contraddette non sono state cancellate. 13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l esecuzione. Art. 3 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 5 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo la Società può recedere, con preavviso di trenta giorni, dall assicurazione. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, per ciascuna polizza la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

6 14 Art. 7 Indicizzazione Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l indice del mese di agosto dell anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell indice iniziale o di quello dell ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti d indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell indice verrà fatto riferimento all ultimo indice mensile conosciuto dell anno precedente. È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all adeguamento inviando raccomandata all altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Art. 8 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 9 Assicurazioni presso diversi assicuratori Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 10 Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 11 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. I contratti assicurativi e finanziari Clausole vessatorie e clausole dubbie Di recente, in seguito al recepimento di alcune direttive comunitarie, la tutela degli assicurati è stata innalzata al fine di garantire il giusto equilibrio fra le posizioni contrattuali. Gli artt bis-sexies c.c. (introdotti dalla l. n. 52 del 6 febbraio 1996 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) sanzionano le clausole vessatorie (quelle che determinano a carico del

7 consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto e che violano il principio di buona fede) inserite nei contratti, rendendole parzialmente o totalmente inefficaci. Secondo l art quarter c.c. tutte le clausole proposte al consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, e qualora il significato di una clausola risulti ambiguo, prevale l interpretazione più favorevole al consumatore. L art quinquies elenca un insieme di clausole che, sebbene oggetto di trattativa, sono da considerarsi inefficienti. Queste sono: a) le clausole che escludono o limitano la responsabilità dell impresa in caso di morte o danno alla persona del consumatore, quando questa derivi da un fatto o da un omissione dell impresa; b) le clausole che escludono o limitano le azioni del consumatore nei confronti dell impresa o di un altra parte, nel caso in cui l impresa stessa sia totalmente o parzialmente inadempiente o il suo adempimento sia inesatto; c) le clausole che prevedono l accettazione da parte del consumatore di condizioni a lui di fatto sconosciute prima della conclusione del contratto. Da un intesa tra l ANIA e i rappresentanti dei consumatori, alcune clausole contrattuali, largamente adottate nel mercato assicurativo, sono state etichettate come vessatorie ed inefficaci. Le clausole che invertono l onere della prova, addossando all assicurato il compito di dimostrare l inesistenza di cause che escludono il rischio oggetto di assicurazione, sono inefficaci (ne costituiscono un esempio i casi in cui viene richiesta la prova che il danno non è stato originato da dolo o colpa grave dell assicurato). Le clausole che sanciscono la decadenza del diritto all indennità per inosservanza di obblighi non previsti dalla legge a carico dell assicurato sono vessatorie (ad esempio in alcune polizze incendio sul mercato l assicurato decade dal diritto all indennizzo nel caso in cui non abbia comunicato alla compagnia di aver stipulato un altra assicurazione contro l incendio). Sono altresì vessatorie le clausole di recesso dell assicuratore in caso di sinistro (spesso contenute nelle polizze malattia). Nell ultimo periodo il mercato si sta muovendo riconoscendo anche all assicurato il diritto di recesso in caso di danno, comunque sul piano dell equilibrio sostanziale gli effetti del recesso dell assicuratore risultano di gran lunga più deleteri per l assicurato di quelli che un eventuale recesso da parte di un cliente normalmente sgradito provocano alla compagnia. Le clausole che pongono un limite di età assicurabile, oltrepassato il quale la garanzia decade (in genere 75 anni per le polizze infortuni e malattia) sono vessatorie. Sono inoltre vessatorie, in quanto comportano una restrizione della libertà contrattuale, le clausole che vietano di assicurare presso altre compagnie scoperti e franchigie. Se le clausole anzidette sono state pacificamente riconosciute inefficaci, forti dubbi restano in ordine alla vessatorietà di quelle che seguono. 15

8 16 Secondo le associazioni dei consumatori le clausole che prevedono la riduzione della somma assicurata in caso di sinistro nelle polizze furto contrasterebbero con l art bis, nn. 4, 11, 20 c.c., in quanto darebbero l opportunità all assicuratore di prestare in misura ridotta o di non prestare affatto la copertura in corso di contratto. Per l ANIA tale clausola non è vessatoria in quanto la riduzione di garanzia è subordinata al verificarsi di condizioni oggettive indipendenti dalla volontà delle parti. Anche le clausole compromissorie (quelle che in caso di controversia tra le parti prevedono obbligatoriamente l arbitrato) sarebbero abusive per le associazioni dei consumatori in quanto derogherebbero alla competenza dell autorità giudiziaria (art bis, c. 3, n. 18). Le clausole di indicizzazione, che prevedono un adeguamento proporzionato, al variare di determinati indici di riferimento, del premio, della somma assicurata e a volte di eventuali scoperti o franchigie, sono considerate abusive, anche se per il mercato assicurativo queste risulterebbero legittime in quanto ricostituirebbero ad ogni variazione un nuovo equilibrio economico a vantaggio dell assicurato. Per finire sono pacificamente ritenute non vessatorie le clausole che autorizzano l assicuratore ad esigere il pagamento del premio per l intera annualità anche quando è decorso il termine di 15 giorni o addirittura dopo la risoluzione contrattuale decorsi 6 mesi dal mancato pagamento (art c.c., c. 3). La proroga tacita del contratto e i termini per la disdetta sono legittimi se il termine per comunicare la disdetta al fine di evitare la prosecuzione del contratto è di 90 giorni prima della scadenza. I contratti assicurativi e finanziari 1.3 Il rischio Delimitazione del rischio ed esclusioni Come si accennava in precedenza, il rischio non è altro che un eventuale situazione sfavorevole legata all attività umana o alla vita delle persone. Non tutti i rischi possono essere assicurati. Le parti determinano le cose o le persone cui l evento considerato deve riferirsi, il tempo ed eventualmente anche il luogo in cui esso deve prodursi attraverso il contratto di assicurazione. Questa delimitazione contrattuale del rischio deve tener conto di una vasta gamma di situazioni escluse per legge dall assicurazione. Secondo l art c.c. i rischi relativi a movimenti tellurici, guerre, insurrezioni e tumulti popolari, in quanto di norma colpiscono una pluralità di entità, con un intensità tale da rendere inadeguate le ordinarie possibilità risarcitorie che si basano sul riparto dei rischi, possono essere assunti soltanto dietro patto espresso ed a condizioni molto più gravose delle normali. L assicuratore non risponde inoltre (sempre salvo patto contrario) dei danni causati da difetti della cosa assicurata che non gli siano stati denunciati dall assicurato (art c.c. e art. 525 cod. nav.).

9 Sono infine esclusi in ogni caso (art c.c.) i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dal contraente, dall assicurato o dal beneficiario. Ciò si giustifica per il fatto che l evento-sinistro deve essere e rimanere estraneo alla volontà dell assicurato, per far si che sia l alea a governare la trasformazione del rischio in danno. Per il c. 2 dell art c.c. però l obbligo dell assicuratore permane quando il sinistro è causato da persone delle quali l assicurato deve rispondere. La norma risulta derogabile limitatamente alla colpa grave, anche se il terzo comma dell art c.c. stabilisce che l assicuratore resta obbligato anche per il dolo nel caso in cui l interessato abbia agito in adempimento di doveri di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all assicuratore. Possono rientrare nella fattispecie anche i casi in cui l interessato agisca per legittima difesa (art c.c.) o in stato di necessità (art. 2045) Il mutamento del rischio assicurato Essendo il contratto di assicurazione un contratto di durata, nell arco della sua esistenza il rischio può subire molteplici variazioni, in relazione al modificarsi della situazione di fatto esistente al momento della stipula. Alcuni di questi mutamenti sono irrilevanti, altri invece si ripercuotono in maniera concreta nel rapporto fra le parti, che saranno allora costrette ad adeguare i reciproci impegni alle nuove situazioni. La cessazione del rischio è contemplata dall art c.c. che la suddivide in due ipotesi differenti. Nel caso in cui il contratto abbia già iniziato ad avere efficacia, con il manifestarsi della cessazione del rischio, esso viene risolto ex nunc ed il premio è dovuto per intero per tutto il periodo assicurativo in corso e, comunque, finché la cessazione non sia stata comunicata all assicuratore o questi non ne sia venuto a conoscenza in altro modo. Se la cessazione si verifica durante l intervallo tra la stipula del contratto e l inizio della sua efficacia (il caso più ricorrente è quello in cui non sia stato ancora pagato il premio), all assicuratore spetta soltanto il rimborso delle spese. Il caso concernente l alienazione della cosa coperta dalla garanzia assicurativa è regolamentato dall art c.c., secondo il quale l alienazione non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Così se l assicurato non comunica all assicuratore l avvenuta alienazione ed all acquirente l esistenza del contratto, resta obbligato a pagare i premi successivi alla data della compravendita. Entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all alienazione, l acquirente ha la possibilità di comunicare, tramite raccomandata, all assicuratore la sua intenzione di non voler subentrare nel contratto. Senza tale comunicazione l acquirente assume tutti i diritti e gli obblighi dell assicurato. Anche l assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto (con un preavviso di 15 giorni) mediante comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni dalla notizia dell avvenuta alienazione.

10 18 La diminuzione del rischio non è causa di risoluzione di diritto del contratto. In tal caso il contraente, con decorrenza dalla scadenza successiva alla comunicazione della diminuzione del rischio, ha diritto ad ottenere una corrispondente riduzione del premio (art c.c.). Qualora l assicuratore non voglia accordare tale riduzione, ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di un mese (affinché l assicurato possa nel frattempo provvedere al reperimento di un altra copertura assicurativa). Più articolata risulta, invece, la disciplina dell ipotesi di aggravamento del rischio (art c.c.). In tal caso il contraente deve dare avviso immediato all assicuratore di tutti quei mutamenti atti ad aggravare il rischio. L assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone avviso per iscritto all assicurato, entro un mese dal giorno in cui è venuto a conoscenza del mutamento del rischio. Tale recesso ha efficacia immediata se l aggravamento è tale che, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non lo avrebbe stipulato. Nel caso in cui, malgrado l aggravamento, il rischio permane assicurabile anche se con premio maggiore, il recesso ha effetto soltanto dopo 15 giorni. All assicuratore spettano sempre i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. Naturalmente, in seguito ad un congruo incremento di premio, le parti possono accordarsi per mantenere in vita il contratto. Frequente è il caso in cui il sinistro si verifica prima o senza che l aggravamento del rischio venga denunciato dall assicurato, oppure dopo la denuncia ma prima che sia decorso il termine di decadenza spettante all assicuratore per esercitare il recesso. In queste circostanze il quinto comma dell art c.c. fissa la seguente disciplina: Se, in seguito all aggravamento, il rischio risulta non assicurabile, cioè la nuova situazione è tale che se fosse stata conosciuta dall assicuratore al momento della conclusione del contratto questi non lo avrebbe stipulato, nessun indennizzo è dovuto all assicurato. Qualora, invece, il nuovo stato di cose avrebbe comunque portato alla conclusione del contratto con un premio maggiore, l assicuratore ha diritto ad una riduzione dell indennizzo dovuto, commisurata al rapporto tra il premio che è stato pagato e quello che si sarebbe dovuto pagare La durata dell assunzione del rischio I contratti assicurativi e finanziari Il contratto di assicurazione è un contratto di durata, cioè il rapporto che esso sancisce si protrae nel tempo. Normalmente la polizza acquista efficacia dalla mezzanotte del giorno della sua firma; l art c.c., infatti, stabilisce che l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Questa norma è derogabile, quindi le parti possono stabilire che il contratto abbia un termine iniziale di efficacia diverso, in tal caso però esso dovrà contenere la data e l ora di decorrenza della copertura assicurativa.

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