Legge regionale Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Legge regionale Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28"

Transcript

1 Legge regionale Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28 Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità) La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate. 4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita. 5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge. 6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale

2 complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione. Art. 2 (Oggetto) La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti. Gli interventi hanno per oggetto: la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica; l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione; il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio; d) il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio; e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa; f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali; g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge; h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati; i) il sostegno del merito scolastico e formativo; j)

3 l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio; k) il sostegno della mobilità internazionale; l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all'alternanza scuola lavoro; m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo Art. 3 (Destinatari) Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell'istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell'infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo. Gli interventi sono rivolti altresì agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione. Art. 4 (Interventi) Gli interventi di cui all'articolo 2 sono così individuati: attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27; azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali; servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche; d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

4 e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall' articolo 34 della Costituzione ; f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico; g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie; h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente; i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate; j) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica. Art. 5 (Accordi di collaborazione) Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi. Art. 6 (Assistenza scolastic La Regione, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi

5 residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli stessi. Art. 7 (Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico) La Regione prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell'abbandono scolastico, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi. Art. 8 (Dotazioni librarie) La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librarie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all'articolo 27 ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librarie degli istituti. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'articolo 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali. Art. 9 (Piani annuali provinciali) Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse. Art. 10 (Valorizzazione delle eccellenze e del merito) La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo biennio delle scuole superiori.

6 La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce: le entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 1; le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l'importo complessivo dei benefici di cui al comma 2, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia. 4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge. Art. 11 (Borse di studio) Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale. La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge. Art. 12 (Assegno di studio) Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo

7 formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese: iscrizione e frequenza; libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate: per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare; per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere e. 4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce: l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie; l'entità massima dell'assegno di studio erogabile; l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola; d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito; e)

8 la percentuale di rimborso della spesa; f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all'assegno; g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie; h) le modalità per l'erogazione dell'assegno. 6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo). Art. 13 (Fondo di emergenz La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma Art. 14 (Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali) La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

9 La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo. Art. 15 (Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali) La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorirne l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati. Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall' articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento). 4. Nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3: i comuni e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione; le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento,

10 assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione. 5. Per gli allievi disabili certificati, nell'ambito dei protocolli d'intesa, i comuni singoli o associati, le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l'autonomia, la comunicazione e l'inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione, con le disponibilità finanziarie stanziate dal piano triennale di cui all'articolo 27, contribuisce alla realizzazione dei progetti. 6. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola. 7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali. 8. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi. Art. 16 (Interventi per gli allievi ricoverati) La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l'ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma Art. 17 (Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità stranier

11 La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a: facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali; favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l'elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine; sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della cultura di origine; d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento; e) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali; f) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio. Art. 18 (Azioni formative per la popolazione carcerari La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali. Art. 19 (Scuole in aree territorialmente disagiate)

12 La Regione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagn e dall' articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e previo parere della Commissione consiliare competente. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati o da comunità montane e collinari e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza. 4. La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell' articolo 4 della l.r. 16/1999, a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza. 5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce lo stanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree montane e collinari, le modalità di erogazione degli interventi e degli assegni nonché la situazione ISEE per accedervi. Art. 20 (Orientamento) La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

13 Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo. Art. 21 (Progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativ La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa. I progetti di cui al comma 1 sono definiti in accordo con gli istituti scolastici autonomi e gli enti locali competenti per territorio anche sulla base di eventuali proposte delle province di riferimento. Art. 22 (Interventi relativi all'edilizia scolastic La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastic, approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a: adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2; recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale; realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti. 4.

14 Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando: i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica; le procedure e i termini di inoltro delle istanze; i requisiti minimi delle proposte di intervento; d) i termini di presentazione; e) la documentazione richiesta; f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali; g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti; h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali. 5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale. 6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado. 7. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene. Art. 23 (Anagrafe regionale dell'edilizia scolastic La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione

15 degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese. L'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, opera anche in un quadro d'integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi, attraverso uno specifico sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall' articolo 7 della l. 23/1996. Art. 24 (Anagrafe regionale degli studenti) La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, istituisce, su base provinciale, l'anagrafe regionale degli studenti piemontesi nei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e ne disciplina il funzionamento. L'anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d'integrazione delle informazioni. Art. 25 (Contribuzione degli utenti) I destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera, concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche. Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per l'assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e per la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie. I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27. Art. 26 (Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativ Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

16 La Conferenza è composta dai seguenti membri: l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede; gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati; quattro rappresentanti dell'associazione nazionale comuni italiani (ANCI); d) un rappresentante dell'associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI); e) due rappresentanti dell'unione nazionale comunità montane ( UNCEM); f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali; g) il direttore dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte; h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale; i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome; j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale; l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale; m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;

17 n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti; o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani. Relativamente ai componenti di cui alle lettere, d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto. 4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della Conferenza successiva. 5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale. 6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento. 7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione. Art. 27 (Piano triennale di interventi) La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi. Il piano triennale definisce: le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;

18 le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12, comma 2; i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso; d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso; e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g); f) gli interventi di edilizia scolastica; g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse. Art. 28 (Sportello per il cittadino) Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione piemontese, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, anche attraverso l'avvalimento dei relativi uffici di relazione con il pubblico, l'attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni: ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati; inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale; comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione; d)

19 assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio; e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti. La Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza regionale di cui all'articolo 26, le competenze ed i procedimenti rimessi all'attività dell'ufficio. Art. 29 (Funzioni della Regione) La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie della legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, sportive, della montagna e giovanili, di cui ai rispettivi atti di programmazione. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all' articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ). Compete altresì alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni: la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo, di cui all'articolo 8, comma 3; l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10; l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11; d) l'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'articolo 12; e) l'assegnazione dei fondi straordinari di cui all'articolo 13;

20 f) l'erogazione dei contributi integrativi, di cui all'articolo 14; g) l'individuazione delle tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all'articolo 15; h) la stipulazione e l'attuazione dei protocolli di cui all'articolo 16; i) la definizione delle ulteriori aree territorialmente disagiate ed il sostegno agli interventi di cui all'articolo 19; j) il sostegno agli interventi di cui all'articolo 21; k) la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 22; l) la realizzazione e la gestione delle anagrafi di cui agli articoli 23 e 24; m) l'individuazione delle competenze e dei procedimenti rimessi all'attività dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28; n) la previsione di forme alternative di valutazione della situazione economica ai sensi dell'articolo 3 4. La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all'articolo 26, compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi regionali. Art. 30 (Funzioni delle province) Le province esercitano le seguenti funzioni: concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di funzioni associate;

21 svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all' articolo 139 del d.lgs 112/1998 ; promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5; d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 6 ed erogano le relative risorse; e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all'articolo 7 ed erogano le relative risorse; f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librarie di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse; g) provvedono agli interventi di cui all'articolo 15; h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale; i) sostengono le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali; j) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 6; k) adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 7. Art. 31 (Funzioni dei comuni) I comuni esercitano le seguenti funzioni: concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27;

22 svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all' articolo 139 del d.lgs. 112/1998 ; svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare: 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari; 3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione; 4) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12 e la successiva erogazione; 5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi; 6) gli interventi di cui all'articolo 15; 7) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 8) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali; 9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5; 10) la fornitura dei libri di testo; 11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28. d)

23 individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera del comma 1: i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte; il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell' articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati. Art. 32 (Trasferimenti di risorse agli enti locali) La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunità montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle funzioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del complesso delle risorse disponibili.

24 Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). Art. 33 (Modalità di definizione fasce di reddito) Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ). Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la dichiarazione ISEE e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, in sede di piano triennale, può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica. Art. 34 (Clausola valutativ La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 26 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta entro il 1 marzo di ogni anno alla Commissione consiliare competente, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti: promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;

25 azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali; entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia; d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio; e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi; f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo Per gli ambiti di cui alle lettere e del comma 3, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il piano triennale di cui all'articolo 27. Art. 35 (Norma transitori Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalle lettere e dell'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell' articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ed attuazione di progetti regionali). Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche, ivi compreso il contributo previsto all'articolo 3 comma 1 lettera.

26 Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera g) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e successive modifiche. 4. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera j) dell'articolo 4 si applicano gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59 ), così come inseriti dall' articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 10 secondo le previsioni di cui ai commi 6 e Per l'assegnazione del premio per la valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale definisce il livello di merito minimo nella media del dieci e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi con lode all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre la tipologia del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto. 7. Per l'assegnazione dei benefici economici di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale definisce in euro l'indicatore ISEE del nucleo familiare per accedere al beneficio ed identifica il livello di merito minimo nella media del nove e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre l'entità del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto. 8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 11, identificando in euro ,00 l'indicatore ISEE del nucleo familiare al di sopra del quale non si può richiedere la borsa di studio e definendo l'importo delle borse stesse, tenuto conto del numero degli aventi diritto. 9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 12, secondo le seguenti specificazioni:

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa

Dettagli

ASSEGNO DI STUDIO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA

ASSEGNO DI STUDIO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA ASSEGNO DI STUDIO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA alunni residenti in Piemonte, frequentanti le scuole dalla primaria alla secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie il bando

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del

Dettagli

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione Componenti : Buono Scuola, Disabilità, Integrazione al reddito Destinatari Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso

Dettagli

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominato ADA)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominato ADA) PROTOCOLLO D'INTESA tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR) e Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominato ADA) "Rafforzare il rapporto tra

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

La Regione Molise. L Ufficio scolastico Regionale per il Molise

La Regione Molise. L Ufficio scolastico Regionale per il Molise Accordo Territoriale per la realizzazione nell anno scolastico 2011/2012 di percorsi di IeFP di durata triennale,in regime di sussidiarietà,da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Molise,

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato.

Art. 1 Finalità. Art. 2 Apprendistato. Regione Umbria LEGGE REGIONALE 30 maggio 2007, n. 18 Disciplina dell'apprendistato. Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 06/06/2007 Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta

Dettagli

degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali SCHEDA SINTETICA ARTICOL0 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative - ARTICOLO 69 - Istruzione e formazione tecnica superiore - Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega

Dettagli

IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione

IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni amministrative e i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete ed erogano

Dettagli

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE - DEI LIBRI DI TESTO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Approvato con Deliberazione C. C. n. 20

Dettagli

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari Legge Regionale 25 maggio 2015, n. 15 Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari (BURL n. 22, suppl. del 28 Maggio 2015 ) urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-05-25;15

Dettagli

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto 25 ottobre 2007 [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2008] Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei

Dettagli

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno

Dettagli

COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT SCHEDA UFFICIO ISTRUZIONE

COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT SCHEDA UFFICIO ISTRUZIONE COMUNE DI CAGLIARI SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT SCHEDA UFFICIO ISTRUZIONE Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport Descrizione: UFFICIO ISTRUZIONE L Ufficio Istruzione, al fine

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione

DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione ALLEGATO A alla ibera n. DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione Componente : buono scuola Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie

Dettagli

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 10511 12/11/2014 Identificativo Atto n. 1108 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO APPROVAZIONE DELL AVVISO PUBBLICO PER L ASSEGNAIZONE DELLA DOTE SCUOLA COMPONENTE MERITO - A.S. 2014/1015.

Dettagli

COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio

COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio COMUNE DI CALANGIANUS Provincia di Olbia Tempio REGOLAMENTO PER IL DIRITTOALLO STUDIO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina gli interventi del Comune

Dettagli

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MIUR E LA SOCIETA DANTE ALIGHIERI Protocollo d'intesa Tra

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca INTESA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA e LA REGIONE LOMBARDIA VISTI - gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di

Dettagli

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. D.P.C.M. 30.3.2001 (G.U. n. 188/2001) Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

PROVINCIA DI LUCCA COMUNE DI CAMPORGIANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012

PROVINCIA DI LUCCA COMUNE DI CAMPORGIANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 \ PROVINCIA DI LUCCA COMUNE DI CAMPORGIANO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012 Vista la L.R. 32 del 26.7.02 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia

Dettagli

ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE

ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE ALLEGATO 1 ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE per la realizzazione di un offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECRETO 21 Maggio 2007 Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA "PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 49 del 24 luglio 2001 IL CONSIGLIO

Dettagli

5516 25/06/2014 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 537

5516 25/06/2014 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO. Identificativo Atto n. 537 5516 25/06/2014 Identificativo Atto n. 537 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PER LA FRUIZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI DI ISTRUZIONE

Dettagli

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili. L.R. 21 luglio 2003, n. 19 (1). Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali

Dettagli

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA, SCUOLA MEDIA INFERIORE,

Dettagli

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio dell Unione N. 21 del 30/04/2013 CAP.

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE LOMBARDIA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Diritto all apprendimento permanente Articolo 1 (Principi generali) 1. Ogni persona ha diritto all apprendimento permanente. 2. Per apprendimento permanente si

Dettagli

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)

Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia

Dettagli

Consiglio Regionale della Toscana

Consiglio Regionale della Toscana Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado

Dettagli

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16 X LEGISLATURA ATTI: 2445 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16 Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale Approvata nella

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LAZIO- DIREZIONE RAGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO La Regione Lazio - Direzione Ragionale Politiche Sociali e Famiglia

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri CONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) SEDUTA DEL 2 MARZO 2000 Repertorio Atti n. 221 del 2 marzo 2000 Oggetto: Accordo tra Governo, regioni,

Dettagli

Art. 2 Finalità. LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 31. Norme regionali per l esercizio del diritto all istruzione

Art. 2 Finalità. LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 31. Norme regionali per l esercizio del diritto all istruzione Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 196 del 7-12-2009 25631 LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 31 Norme regionali per l esercizio del diritto all istruzione e alla formazione. La seguente legge:

Dettagli

LE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE

LE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE LA RIFORMA DEL DIRITTO ALLO STUDIO ALLA LUCE DELLA L. 240/10 Università della Calabria 24/02/2010 LE PRINCIPALI TAPPE LEGISLATIVE 1948 Costituzione - art. 34 Sancisce il principio del diritto allo studio.

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 1608 27/02/2014 Identificativo Atto n. 167 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO ASSEGNAZIONE DEI CONTINGENTI DI DOTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI DI ISTRUZIONE

Dettagli

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2) 1. Obiettivi e finalità.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2) 1. Obiettivi e finalità. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2) 1. Obiettivi e finalità. 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona

Dettagli

DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010

DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010 ISTITUZIONE PER I SERVIZI CULTURALI E FORMATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE DOTE SCUOLA a.s. 2009/2010 Dal 10 febbraio 2009 al 30 aprile 2009 è possibile richiedere la domanda per ottenere i contributi dote scuola

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI 1 IL DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ALL EDUCAZIONE E ALL

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto

Dettagli

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XIV LEGISLATURA ANNO 2013 DISEGNO DI LEGGE 8 aprile 2013, n. 377 Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni

Dettagli

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001; Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

Dettagli

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a

Dettagli

Linee Guida di cui all articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.

Linee Guida di cui all articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. Linee Guida di cui all articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Premessa Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti

Dettagli

REGIONE SICILIANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'

REGIONE SICILIANA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell' Istruzione e della Formazione Professionale MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno

Dettagli

Ministero deii'istruzione, deii'universita e della Ricerca (di seguito denominate MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominate ADA)

Ministero deii'istruzione, deii'universita e della Ricerca (di seguito denominate MIUR) Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominate ADA) PROTOCOLLO D'INTESA tra Ministero deii'istruzione, deii'universita e della Ricerca (di seguito denominate MIUR) e Associazione Direttori di Albergo (di seguito denominate ADA) "Rafforzare il rapporto tra

Dettagli

PROGRAMMA PROVINCIALE SPERIMENTALE SULLA DISABILITA (L.R. 41/96 ARTT. 5 21) TRIENNIO 2011 2013 PIANO DI ATTUAZIONE

PROGRAMMA PROVINCIALE SPERIMENTALE SULLA DISABILITA (L.R. 41/96 ARTT. 5 21) TRIENNIO 2011 2013 PIANO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA PROVINCIALE SPERIMENTALE SULLA DISABILITA (L.R. 41/96 ARTT. 5 21) TRIENNIO 2011 2013 PIANO DI ATTUAZIONE Definizione obiettivi: descrizione degli obiettivi di piano riferiti agli obiettivi generali

Dettagli

RUOLO DELLA PROVINCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ALL IMPIEGO - IL MODELLO LOMBARDO L ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI LECCO

RUOLO DELLA PROVINCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ALL IMPIEGO - IL MODELLO LOMBARDO L ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI LECCO RUOLO DELLA PROVINCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ALL IMPIEGO - IL MODELLO LOMBARDO L ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI LECCO La rete degli operatori - L.R. 22/2006 Il sistema regionale è composto da

Dettagli

Date di vigenza che interessano il documento:

Date di vigenza che interessano il documento: Documento vigente Date di vigenza che interessano il documento: 01/03/2007 entrata in vigore Regione Umbria LEGGE REGIONALE 6 Febbraio 2007, n. 3 Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria. Pubblicazione:

Dettagli

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire

Dettagli

ACCORDO QUADRO del 7 agosto 2012

ACCORDO QUADRO del 7 agosto 2012 Ministero dell Interno Dipartimento per le Libertà civili e l immigrazione Direzione Centrale per lo Politiche dell Immigrazione e dell Asilo Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell Immigrazione

Dettagli

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E MINISTERO DEL TESORO, DEL 13 GENNAIO 2000, N. 91 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 08-06-2006 REGIONE LIGURIA NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 08-06-2006 REGIONE LIGURIA NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 08-06-2006 REGIONE LIGURIA NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 del 15 giugno 2006

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità. REGIONE PUGLIA L.R. 17 dicembre 2001, n. 34 (1). Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182. Art. 1 Finalità. 1. La

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente Interventi a sostegno della famiglia ;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente Interventi a sostegno della famiglia ; DELIBERAZIONE N.1177 DEL 23/12/2005 Oggetto: L.r. 7 dicembre 2001, n. 32 Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto

Dettagli

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano

COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano COMUNE DI INVERUNO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. (Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 36 in data

Dettagli

Art. 1. (Finalità) Art. 2. (Integrazione dell'offerta turistica)

Art. 1. (Finalità) Art. 2. (Integrazione dell'offerta turistica) 1 di 5 05/01/2009 22.14 Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18. (Testo coordinato) Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica. (B.U. 14 luglio 1999, n. 28) Modificata da l.r. 20/2000, l.r. 22/2002,

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE PIEMONTE IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE PIEMONTE IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE PIEMONTE IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 17 MARZO 2014/ 15 APRILE 2014 CRITERI PER L EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 1 OGGETTO e FINALITA Il presente documento disciplina

Dettagli

COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E PER IL SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL OBBLIGO E DELL INFANZIA Licenziato dalla V^ Commissione nella

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GIANNI FARINA Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e

Dettagli

1 PIANO D ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO A.S. 2012/2013

1 PIANO D ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO A.S. 2012/2013 I s t i t u t o P r o f e s s i o n a l e d i S t a t o p e r l I n d u s t r i a e l A r t i g i a n a t o CAVOUR-MARCONI Loc. Piscille Via Assisana, 40/d-06154 PERUGIA Tel. 075/5838322 Fax 075/32371

Dettagli

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. 1 OGGETTO PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET QUESITO (posto in data 3 marzo 2010) Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. RISPOSTA (inviata in data 5 marzo 2010)

Dettagli

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA RETE INTERDISTRETTUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE VENEZIA ORIENTALE ANNO SCOLASTICO 2008 2009 LINEE GUIDA PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA Una scuola

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. tra. MIUR USR Sicilia. Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani

PROTOCOLLO D INTESA. tra. MIUR USR Sicilia. Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani PROTOCOLLO D INTESA tra MIUR USR Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale per la provincia di Trapani e Conservatorio di Musica di Stato di Trapani Antonio Scontrino PROTOCOLLO D INTESA tra MIUR USR Sicilia

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Tra. Provincia di Potenza. Ufficio Scolastico Provinciale

PROTOCOLLO D INTESA. Tra. Provincia di Potenza. Ufficio Scolastico Provinciale PROTOCOLLO D INTESA Tra Provincia di Potenza Ufficio Scolastico Provinciale Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti (sede Provinciale di Potenza) Per promuovere e attuare - progetto di assistenza

Dettagli

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 artt.33,34,35,36 33. 15 aprile 2005, n. 77 34. 35. 36. all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 artt.33,34,35,36 33. 15 aprile 2005, n. 77 34. 35. 36. all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 artt.33,34,35,36 33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Dote scuola Le policy di Regione Lombardia Anno scolastico 2014-2015. 3 febbraio 2014

Dote scuola Le policy di Regione Lombardia Anno scolastico 2014-2015. 3 febbraio 2014 Dote scuola Le policy di Regione Lombardia Anno scolastico 2014-2015 3 febbraio 2014 Si aprono le iscrizioni Da oggi al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole statali, alle scuole paritarie,

Dettagli

LEGGE 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Legge 107 del 13 luglio 2015 - Elena Centemero

LEGGE 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. Legge 107 del 13 luglio 2015 - Elena Centemero LEGGE 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 1 FINALITA Dare piena attuazione all autonomia Innalzare i livelli di istruzione e le competenze Contrastare le disuguaglianze Prevenire

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A

PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A PROTOCOLLO D'INTESA TRA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (di seguito denominato Ministero) E DE AGOSTINI SCUOLA S.p.A (di seguito denominata Casa Editrice) VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

Dettagli

COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè. Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia

COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè. Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia 1. Principi generali I seguenti criteri disciplinano, all

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.27 del 25.7.2005 Pubblicato all Albo pretorio dal

Dettagli

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

Settore Contenzioso Cultura Pubblica COMUNE DI PARABITA (Provincia di Lecce) CONVENZIONE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE Rep. N. L anno, il giorno del mese di, in Parabita Palazzo Comunale, TRA il Comune di Parabita, C.F. 81001530757, rappresentato

Dettagli

La costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e la riorganizzazione del sistema dell IFTS

La costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e la riorganizzazione del sistema dell IFTS Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione generale per l istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni La costituzione degli

Dettagli

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: ORG. E ATTUAZ. INT. PER ISTRUZ. E DIR.

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: ORG. E ATTUAZ. INT. PER ISTRUZ. E DIR. REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 552 20/10/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 15765 DEL 14/10/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: ORG.

Dettagli

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Seminari territoriali Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Cesena Cosa prevede

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) LEGGE REGIONE MARCHE 11 NOVEMBRE 2008, N. 32 Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Istituzione del Forum permanente) Art. 4 (Iniziative di prevenzione) Art. 5 (Informazione) Art. 6

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI ARTICOLO 2 DESTINATARI ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI ARTICOLO 2 DESTINATARI ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE I.S.E.E. Comune di Caselette ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI Il presente regolamento è finalizzato all individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni comunali agevolate,

Dettagli