Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione"

Transcript

1 Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) del 20 novembre 2002 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge del 24 giugno sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), 5 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e la sorveglianza del mercato delle attrezzature a pressione e degli insiemi seguenti: 6 a. recipienti e tubazioni; b. attrezzature a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C (corrispondente a una tensione di vapore satura superiore a 0,5 bar) e aventi un volume superiore a due litri; c. insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C, contenenti almeno un apparecchio a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento. d. insiemi previsti per la produzione di acqua calda a una temperatura non superiore a 110 C, alimentati manualmente con combustibile solido e il cui RU RS RS RS RS Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 6 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 1

2 Prevenzione degli infortuni prodotto tra la pressione massima ammissibile e il volume (prodotto PS V) è superiore a 50 bar litro; e. insiemi diversi da quelli indicati nella lettera c, che comprendono almeno un apparecchio a pressione ai sensi della lettera a o b oppure del capoverso 2, allorché il fabbricante o l importatore li destina a essere messi in circolazione e messi in servizio come insiemi; f. pentole a pressione la cui tensione di vapore del fluido è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar); g. estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, la cui tensione di vapore del fluido alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar); 2 La presente ordinanza è applicabile anche agli accessori di sicurezza e agli accessori a pressione destinati a singole attrezzature a pressione o a insiemi interi. 3 Essa non è applicabile: a. alle attrezzature a pressione la cui pressione massima ammissibile è di al massimo 0,5 bar; b. alle condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terra ferma), compreso l ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell impianto e comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta; la presente ordinanza si applica invece alle attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; c. a reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature; d. a canalizzazioni per acqua motrice, quali condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici e i relativi accessori specifici; e. ad attrezzature che rientrano nel campo d applicazione di uno degli atti normativi seguenti: 1. Convenzione del 7 dicembre relativa all aviazione civile internazionale, 2. legge federale del 13 dicembre sul materiale bellico, 3. ordinanza del 17 aprile concernente il trasporto di merci pericolose su strada, 4. ordinanza del 3 dicembre concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia, 7 RS RS [RU , , art. 36 n. 3, all. 1 n. II , n. II, art. 1 n. 18 e art. 6, n. II, RU art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l O del 29 nov concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS ). 10 RS

3 Attrezzature a pressione ordinanza del 10 gennaio concernente il trasporto marittimo di merci pericolose, 6. ordinanza del 26 giugno concernente i generatori di aerosol, 7. ordinanza del 20 novembre sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione; f. ad attrezzature destinate all esercizio di veicoli che rientrano nel campo d applicazione: 1. della legge federale del 19 dicembre sulla circolazione stradale, 2. dell ordinanza del 27 ottobre sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli; g. ad attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I ai sensi dell articolo 9 e che rientrano nel campo d applicazione: 1. dell ordinanza del 9 aprile sui prodotti elettrici a bassa tensione, 2. dell ordinanza del 2 marzo sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi, 3. dell ordinanza del 17 ottobre relativa ai dispositivi medici, dell articolo 12 capoversi 1 e 2 dell ordinanza del 19 maggio sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), 5. dell ordinanza del 23 giugno sulla sicurezza degli ascensori, dell ordinanza del 2 aprile sulle macchine; h. ad attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni radioattive; i. ad attrezzature per il controllo dei pozzi nell industria dell esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo; sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte. 11 [RU RU I n. 88] 12 [RU , n. I II III, n. II 4. RU art. 19]. Vedi ora l O del DFI del 23 nov concernente i generatori aerosol (RS ). 13 RS RS RS RS RS RS Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 20 RS RS Introdotta dal n. 3 dell all. 2 dell O del 2 apr sulle macchine (RU ). Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 23 RS

4 Prevenzione degli infortuni j. ad attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1. i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna, 2. le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; k. agli altiforni compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivo di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compresi il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi; l. agli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; m. agli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione, quali cavi elettrici e telefonici; n. a navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate a essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; o. alle attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili; p. ai silenziatori di scarico e di immissione; q. alle bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; r. ai recipienti destinati al trasporto e alla distribuzione di bevande con un prodotto PS V non superiore a 500 bar litro e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; s. ai termosifoni e ai tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; t. ai recipienti destinati a contenere liquidi, aperti all atmosfera e nei quali la pressione risulta unicamente dall altezza statica del liquido. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza per: a. attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione nonché tutti gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, manicotti, raccordi, supporti, alette mobili; b. recipiente si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati, compresi gli elementi annessi direttamente sino al dispo- 4

5 Attrezzature a pressione sitivo previsto per il collegamento con altri apparecchi; un recipiente può essere composto di uno o più scomparti; c. tubazioni si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione; le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni; d. accessori di sicurezza si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili; tali dispositivi comprendono: 1. i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS 24 ), 2. i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono, rispettivamente chiudono e disattivano l apparecchio, quali i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR 25 ); e. accessori a pressione si intendono i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; f. insiemi si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; g. pressione si intende la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire la pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo; h. pressione massima ammissibile (PS) si intende la pressione massima per la quale l apparecchio è progettato; il fabbricante la deve specificare per: 1. il punto in cui sono collegati gli accessori di sicurezza, 2. la parte superiore dell apparecchio, o 3. se i punti di cui ai numeri 1 e 2 sono inadeguati, per un altro punto adeguato; i. temperatura minima/massima ammissibile (TS) si intendono le temperature minima e massima per le quali l apparecchio è progettato, specificate dal fabbricante; j. volume (V) si intende il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi fino alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti; k. dimensione nominale (DN) si intende la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai 24 Controlled Safety Pressure Relief Systems 25 Safety Related Measurement Control and Regulation 5

6 Prevenzione degli infortuni componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura; si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e che non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; la dimensione nominale è contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero; l. fluido si intende gas, gas liquefatto, gas disciolto sotto pressione, liquido o vapore allo stato puro nonché le loro miscele; un fluido può contenere una sospensione di solidi; m. giunzione permanente si intende una giunzione che può essere separata soltanto con metodi distruttivi. Art. 3 Messa in circolazione 1 Per messa in circolazione si intende il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di attrezzature a pressione o di insiemi. Il trasferimento o la cessione di questi sono considerati avvenuti dal momento in cui l utilizzatore ne dispone per la prima volta Alla messa in circolazione è equiparata la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi a scopo professionale in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna messa in circolazione Art. 4 Fluidi 1 La presente ordinanza opera una distinzione tra i fluidi del gruppo 1 e i fluidi del gruppo 2. 2 I fluidi del gruppo 1 sono fluidi che, conformemente all allegato 6, sono classificati come segue: a. esplosivi; b. comburenti; c. estremamente infiammabili; d. facilmente infiammabili; e. infiammabili (se la temperatura massima ammissibile è superiore al punto d infiammabilità); f. molto tossici; g. tossici. 3 Il gruppo 2 comprende i fluidi non inclusi nel gruppo Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 27 Abrogato dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug (RU ). 6

7 Attrezzature a pressione Sezione 2: Condizioni per la messa in circolazione Art. 5 Requisiti di sicurezza essenziali e regole della tecnica 1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi in circolazione soltanto se, correttamente installati, sottoposti ad adeguata manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non mettono in pericolo la sicurezza di persone e beni nonché la salute delle persone. 2 Le attrezzature a pressione e gli insiemi seguenti possono essere messi in circolazione soltanto se soddisfano i requisiti di sicurezza essenziali di cui all allegato 1; la categorizzazione in funzione della procedura di valutazione della conformità è indicata nella tabella seguente, in riferimento alle tabelle di cui all allegato 2: a. recipienti per gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se il volume è superiore Allegato 2, tabella 1 a 1 litro e il prodotto PS V è supe- riore a 25 bar litro o se la pressione PS è superiore a 200 bar, 2. per fluidi del gruppo 2, se il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS V è superiore a 50 bar litro o se la pressione PS è superiore a bar; Allegato 2, tabella 2 b. recipienti per liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di al massimo di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS V è superiore a 200 bar litro o se la pressione PS è superiore a 500 bar, 2. per fluidi del gruppo 2, se la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS V è superiore a bar litro o se la pressione PS è superiore a bar; c. attrezzature a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C e aventi un volume superiore a due litri; Allegato 2, tabella 3 Allegato 2, tabella 4 Allegato 2, tabella 5 7

8 Prevenzione degli infortuni d. tubazioni per gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se la DN è superiore a 25, 2. per fluidi del gruppo 2, se la DN è superiore a 32 e il prodotto PS DN è superiore a bar; e. tubazioni per liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di al massimo di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se la DN è superiore a 25 e il prodotto PS DN è superiore a bar, 2. per fluidi del gruppo 2, se la PS è superiore a 10 bar e la DN è superiore a 200 e il prodotto PS DN è superiore a bar; f. insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C, contenenti almeno un apparecchio a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento ai sensi della lettera c; Allegato 2, tabella 6 Allegato 2, tabella 7 Allegato 2, tabella 8 Allegato 2, tabella 9 Procedura globale di valutazione della conformità ai sensi dell art. 10 g. insiemi di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera e; Procedura globale di valutazione della conformità ai sensi dell art. 10 h. pentole a pressione la cui tensione di vapore del fluido è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar); Allegato 2, tabella 5 e controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. 8

9 Attrezzature a pressione i. estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, la cui tensione di vapore del fluido alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar). Allegato 2, tabella 2 e procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. 3 In deroga al capoverso 2, per la messa in circolazione di insiemi previsti per la produzione di acqua calda a una temperatura non superiore a 110 C, alimentati manualmente con combustibile solido e il cui prodotto PS V è superiore a 50 bar litro, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza essenziali di cui all allegato 1 numeri 2.10, 2.11, 3.4 e lettera a e d. Essi sono oggetto di un esame della progettazione (modulo B1) allo scopo di controllarne la conformità ai requisiti essenziali summenzionati o di un sistema di garanzia qualità totale (modulo H). 4 Se un recipiente è costituito da vari scomparti esso è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Se uno scomparto contiene più fluidi esso è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. 5 I capoversi 1 4 si applicano per analogia ad accessori di sicurezza, ad accessori a pressione nonché a tutti gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, manicotti, raccordi, supporti, alette mobili; 6 Le attrezzature a pressione e gli insiemi diversi da quelli di cui ai capoversi 2 3 possono essere messi in circolazione soltanto se sono progettati e fabbricati conformemente alle regole della tecnica riconosciute. 28 Art. 6 Norme tecniche 1 La Segreteria di Stato dell economia (SECO) 29 designa le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza. 2 a Art. 7 Conformità con i requisiti 1 Se attrezzature a pressione e insiemi sono costruiti conformemente alle norme tecniche di cui all articolo 6, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza siano soddisfatti. 2 Chi mette in circolazione attrezzature a pressione e insiemi non conformi alle norme tecniche di cui all articolo 6, deve poter provare che i requisiti essenziali di sicurezza sono rispettati in altro modo. 28 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 29 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RS ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 30 Abrogati dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug (RU ). 9

10 Prevenzione degli infortuni 3 Chi mette in circolazione attrezzature a pressione e insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza deve poter provare che sono stati fabbricati conformemente alle regole della tecnica riconosciute. 31 Art Sezione 3: Procedura di valutazione della conformità Art. 9 Categorie di attrezzature e procedura 1 Prima della messa in circolazione il fabbricante di attrezzature a pressione e di insiemi sottopone ciascuna attrezzatura e ciascun insieme a una procedura di valutazione della conformità, tra quelle descritte nell allegato 3. 2 Il fabbricante può scegliere una delle procedure seguenti in funzione della categoria in cui è classificata l attrezzatura o in cui è classificato l insieme ai sensi delle tabelle nell allegato 2: a. categoria I: modulo A; b. categoria II: 1. modulo A1, 2. modulo D1, o 3. modulo E1; c. categoria III: 1. moduli B1 + D, 2. moduli B1 + F, 3. moduli B + E, 4. moduli B + C1, o 5. modulo H; d. categoria IV: 1. moduli B + D, 2. moduli B + F, 3. modulo G, o 4. modulo H1. 3 Il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore. 31 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 32 Abrogato dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug (RU ). 10

11 Attrezzature a pressione Art. 10 Procedura globale di valutazione della conformità degli insiemi Gli insiemi di cui all articolo 5 capoverso 2 lettere f e g e capoverso 3 sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformità. Quest ultima comprende: a. la valutazione di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell insieme di cui all articolo 5 capoverso 2 lettere a e, h ed i, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformità; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature; b. la valutazione dell integrazione dei diversi componenti dell insieme di cui all allegato 1 numeri 2.3, 2.8 e 2.9; essa deve essere effettuata in funzione della categoria più elevata delle altre attrezzature interessate, senza tener conto degli accessori di sicurezza; c. la valutazione della protezione dell insieme, per evitare il superamento dei limiti di esercizio ammissibili di cui all allegato 1 numeri 2.10 e 3.2.3; essa deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria delle attrezzature da proteggere. Art. 11 Compiti specifici dell organismo di valutazione della conformità 1 L organismo di valutazione della conformità svolge i compiti specifici seguenti: a. per le attrezzature a pressione di cui all articolo 5 capoverso 2 lettera a, b numero 1 e lettera c che rientrano nelle categorie III e IV, nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità, esso, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all allegato 1 numero L organismo di valutazione della conformità effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive è da esso determinata sulla base dei criteri di cui all allegato 1 numero 4.4 per i moduli pertinenti; b. nel caso di produzione in un unico esemplare di attrezzature a pressione di cui all articolo 5 capoverso 2 lettera c che rientrano nelle categoria III, nel quadro della procedura ai sensi del modulo H, l organismo di valutazione della conformità compie o fa compiere la valutazione finale di cui all allegato 1 numero per ciascun singolo esemplare. 2 A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all organismo di valutazione della conformità, affinché questo possa svolgere i compiti di cui al capoverso 1. Art. 12 Deroghe nell interesse della sperimentazione Eccezionalmente e nell interesse della sperimentazione, le autorità competenti possono autorizzare la messa in circolazione o in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi soggetti alle procedure di cui agli articoli 9 11, senza che tali procedure siano state applicate. 11

12 Prevenzione degli infortuni Art. 13 Dichiarazione di conformità 1 Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera attesta che le attrezzature a pressione e gli insiemi soddisfano le condizioni per la messa in circolazione, segnatamente quelle concernenti i requisiti essenziali di sicurezza, e che sono state effettuate con successo le necessarie procedure di valutazione della conformità. 2 La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni di cui all allegato 5. 3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 33 Art. 14 Materiali 1 I materiali impiegati per la fabbricazione di attrezzature a pressione devono: a. soddisfare le norme tecniche per i materiali conformemente all articolo 6; b. essere oggetto di un approvazione di materiali; o c. essere oggetto di una valutazione particolare (all. 1 n lett. c). 2 Se i materiali soddisfano una norma tecnica di cui all articolo 6 o beneficiano di un approvazione di materiali, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato 1 siano soddisfatti. Art. 15 Approvazione di materiali 1 L approvazione di materiali è un documento tecnico in cui sono definite le caratteristiche dei materiali destinati a un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione che non sono disciplinate da una norma tecnica ai sensi dell articolo 6. 2 L approvazione di materiali è rilasciata, a richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o di attrezzature a pressione, da un organismo di valutazione della conformità designato a tal proposito. 3 L organismo di valutazione della conformità definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti; nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, l organismo di valutazione della conformità tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformità. 4 Prima di rilasciare un approvazione di materiali, l organismo di valutazione della conformità informa la SECO comunicandogli gli elementi pertinenti. 5 L organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato l approvazione di materiali revoca tale approvazione se: a. se constata che non avrebbe dovuto essere rilasciata; o 33 Introdotto dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 12

13 Attrezzature a pressione b. se il tipo di materiale è contemplato da una norma tecnica ai sensi dell articolo 6. 6 Esso informa immediatamente la SECO in merito a ogni revoca. Art. 16 Organismi di omologazione e organismi valutazione della conformità 1 Gli organismi di omologazione e gli organismi di valutazione della conformità devono essere, per il relativo settore specifico: a. accreditati ai sensi all ordinanza del 17 giugno sull accreditamento e sulla designazione; b. riconosciuti dalla Svizzera nell ambito di un accordo internazionale; o c. autorizzati in altro modo dal diritto federale. 2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC). Art. 17 Ispettorati degli utilizzatori 1 Gli ispettorati degli utilizzatori possono effettuare procedure di valutazione della conformità unicamente per attrezzature a pressione e insiemi impiegati nella loro impresa. Essi possono effettuare soltanto le procedure dei moduli A1, C1, F e G di cui all allegato 3. 2 Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori si applicano i criteri di cui all allegato 4. Sezione 4: Documentazione tecnica, manuali e caratterizzazione Art. 18 Documentazione tecnica 1 Quale prova dell adempimento dei requisiti essenziali di sicurezza, chi fabbrica o mette in circolazione attrezzature a pressione o insiemi deve poter esibire in tempo utile, per un decennio a contare dalla fabbricazione o dalla messa in circolazione, una documentazione tecnica sufficiente. 2 Nel caso di prodotti in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell ultimo esemplare. 34 RS

14 Prevenzione degli infortuni Art. 19 e Art. 21 Caratterizzazione Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono recare una caratterizzazione che consente di identificare il fabbricante e l importatore o chi li mette in circolazione. Sezione 5: 36 Sorveglianza del mercato Art. 22 La sorveglianza delle attrezzature a pressione e degli insiemi è disciplinata dagli articoli OSPro 37. Art. 23 Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24 Disposizione transitoria 1 I generatori di vapore e i recipienti di vapore ai sensi dell ordinanza del 9 aprile concernente l impianto e l esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore nonché i recipienti a pressione ai sensi dell ordinanza del 19 marzo concernente l impianto e l esercizio di recipienti a pressione che soddisfano le esigenze del diritto anteriore possono essere messi in circolazione sino al 30 giugno Per l impianto e l esercizio di attrezzature a pressione messe in circolazione conformemente alla presente ordinanza sono applicabili le disposizioni dell ordinanza concernente l impianto e l esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore e dell ordinanza concernente l impianto e l esercizio di recipienti a pressione. Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Abrogati dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug (RU ). 36 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug (RU ). 37 RS [CS ; RU n. II, n. II 30, art. 8 n. 1. RU art. 17 cpv. 1 n. 2]. Vedi ora l O del 15 giu sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (RS ). 39 [RU , art. 8 n. 2. RU art. 17 cpv. 1 n. 2]. Vedi ora l O del 15 giu sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (RS ). 14

15 Attrezzature a pressione Allegato 1 (art. 5 cpv. 2) Requisiti essenziali di sicurezza 1 Disposizioni generali 1.1 I requisiti essenziali per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi qualora esista un rischio corrispondente. 1.2 Il fabbricante ha l obbligo di analizzare i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi. 1.3 I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. 1.4 Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori e installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 1.5 Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell ordine qui indicato: eliminazione o riduzione dei rischi, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile; applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non possono essere eliminati; informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l installazione o l utilizzazione. 1.6 Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un avvertenza adeguata che ne sconsigli l uso scorretto. 2 Progettazione 2.1 Disposizioni generali Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione. 15

16 Prevenzione degli infortuni 2.2 Progettazione ai fini di una resistenza adeguata Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti: a. pressione interna ed esterna; b. temperatura ambiente e d esercizio; c. pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove; d. sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti; e. forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.; f. corrosione ed erosione, fatica, ecc.; g. decomposizione dei fluidi instabili. È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata: a. in generale, su un metodo di calcolo, riportato nel numero 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato nel numero 2.2.4; o b. su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato nel numero 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS V sia inferiore a 6000 bar litro e il prodotto PS DN sia inferiore a 3000 bar Metodo di calcolo: a. per il contenimento della pressione e altri aspetti legati ai carichi: Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto dei cedimenti ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al numero 6. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, secondo l opportunità, se necessario a titolo complementare o in combinazione: progettazione mediante formule progettazione mediante analisi progettazione mediante meccanica della rottura 16

17 Attrezzature a pressione b. per la resistenza: Al fine di determinare la resistenza dell attrezzatura a pressione si deve fare uso di idonei calcoli di progetto. In particolare: le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo. Le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza. La progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l attrezzatura. Le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza. Nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati tenendo conto delle norme di cui al numero 4 nonché dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare: il limite di elasticità, 0,2 per cento o 1 per cento, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo la resistenza alla trazione la resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico i dati relativi alla fatica il modulo di Young (modulo di elasticità) il appropriato livello di sollecitazione plastica la resistenza alla flessione dovuta agli urti la resistenza alla rottura. Gli idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste. La progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per es. corrosione, scorrimento, fatica) relativi all uso previsto dell attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al numero 3.4 si deve richiamare l attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevità dell attrezzatura per esempio: 17

18 Prevenzione degli infortuni per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati per la corrosione: la tolleranza di corrosione teorica c. per la stabilità: Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno prese misure idonee per eliminare l inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione Metodo di calcolo sperimentale La progettazione dell attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell attrezzatura o della famiglia di attrezzature. Prima dell esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell organismo di valutazione della conformità incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista. Tale programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell esecuzione della prova. Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione. Il programma di prove deve comprendere: a. una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, a una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori a un certo limite. Per l esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto. della differenza fra la temperatura di prova e quella di progetto. b. In caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l attrezzatura in questione (p. es.: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione, ecc.). c. Se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al numero quali corrosione, aggressioni esterne, ecc. 18

19 Attrezzature a pressione Disposizioni a garanzia delle manovre e dell esercizio in condizioni di sicurezza I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso: a. ai dispositivi di chiusura e di apertura; b. agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza; c. ai dispositivi che impediscono l accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto; d. alla temperatura superficiale, in considerazione dell uso previsto; e. alla decomposizione dei fluidi instabili In particolare le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all utilizzatore di accertarsi facilmente che l apertura non presenti alcun pericolo. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un pericolo. 2.4 Mezzi di ispezione L attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l accesso fisico all interno dell attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell attrezzatura per il caso che: a. essa sia troppo piccola per consentire l accesso fisico al suo interno; b. la sua apertura possa avere effetti negativi sull interno; c. sia dimostrato che la sostanza destinata a esservi contenuta non è dannosa per il materiale di costruzione dell attrezzatura a pressione e che non è ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento. 2.5 Mezzi di scarico e di sfiato Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di: 19

20 Prevenzione degli infortuni a. evitare fenomeni dannosi come il colpo d ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione; b. consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza. 2.6 Corrosione e altre aggressioni chimiche Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 2.7 Usura Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per: a. ridurre al minimo l effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l uso di incamiciature o di materiali di rivestimento; b. consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; c. attirare l attenzione, nelle istruzioni di cui al numero 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza. 2.8 Insiemi Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: a. gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l applicazione prevista; b. tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati. 2.9 Disposizioni per il caricamento e lo scarico All occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: per il caricamento: a. l eccessivo caricamento o l eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento; b. l instabilità delle attrezzature a pressione per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato; per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri. 20

21 Attrezzature a pressione Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell attrezzatura a pressione Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l attrezzatura sia destinata a essere protetta da altri dispositivo di protezione integrati nell insieme Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell attrezzatura o dell insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: a. gli accessori di sicurezza; b. a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale Accessori di sicurezza Gli accessori di sicurezza devono: a. essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi; b. essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni; c. essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata e affidabile. Detti principi comprendono segnatamente la sicurezza positiva (fail-safe), la ridondanza, la diversità e l autocontrollo Dispositivi di limitazione della pressione Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al numero Dispositivi di controllo della temperatura Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione Incendio all esterno Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d incendio di origine esterna, con particolare riguardo all uso previsto dell attrezzatura. 21

22 Prevenzione degli infortuni 3 Fabbricazione 3.1 Procedure di fabbricazione Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito: Preparazione dei componenti La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprietà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione Giunzioni La giunzione dei materiali e delle zone adiacenti deve essere esente da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. Per le attrezzature a pressione le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell attrezzatura e le parti a essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate. L approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV a una parte competente che è, a scelta dal fabbricante (ai sensi dell art. 16 cpv. 1): a. un organismo di valutazione della conformità; b. un organismo di omologazione Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti Prove non distruttive Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un organismo di omologazione indipendente, riconosciuto ai sensi dell articolo

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) 819.121 del 20 novembre 2002 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) 819.121 del 20 novembre 2002 (Stato 14 gennaio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso

Dettagli

PED. schematizzata. PS (bar) I II III IV. Certifico Srl - IT Rev V(L) III 1 0,5 0,1

PED. schematizzata. PS (bar) I II III IV. Certifico Srl - IT Rev V(L) III 1 0,5 0,1 PS (bar) 10000 1000 200 50 25 10 IV PS=100 III PS=200 I II III IV A A2, D1, E1 Bpg + D, Bpg + F Bpr + E, Bpr + C2, H Bpr + D, Bpr + F, G, H1 4 1 0,5 Articolo 4 paragrafo 3 I II III IV 0,1 1 10 50 100 400

Dettagli

Modulo 5.2 Direttiva PED

Modulo 5.2 Direttiva PED Corso di Impianti Meccanici Laurea Magistrale Modulo 5.2 Direttiva PED Prof. Ing. Cesare Saccani Prof. Ing. Augusto Bianchini Dott. Ing. Marco Pellegrini Ing. Alessandro Guzzini Department of Industrial

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Modifica del 3 novembre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 concernente i generatori

Dettagli

Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED)

Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED) Direttiva 2014/68/UE sulle Attrezzature a pressione (PED) Applicazione La Direttiva PED 2014/68/UE si applica a recipienti, tubazioni, accessori a pressione, accessori di sicurezza e insiemi sottoposti

Dettagli

Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza

Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza Ordinanza concernente i recipienti e le tubazioni, negli impianti nucleari, classificati ai fini della sicurezza (ORTN) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 $WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(LQPDWHULDGLDWWUH]]DWXUHDSUHVVLRQH pubblicato nella *D]]HWWD8IILFLDOH n. 91 del 18 aprile 2000 - Supplemento Ordinario n. 62 Visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione

Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione) 819.122 del 20 novembre 2002 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

LA DIRETTIVA EUROPEA 2014/68/UE - PED

LA DIRETTIVA EUROPEA 2014/68/UE - PED LA DIRETTIVA EUROPEA 2014/68/UE - PED Ing. Lorenzo Scano Studio Scano Associato Piazzale Chiavris, 66 33100 Udine, ITALY (EU) 1 2014/68/UE - PED: COS È? Direttiva di prodotto relativa alle attrezzature

Dettagli

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) del 9 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 55 numero 3 della legge federale del 24 giugno 1902

Dettagli

Norme tecniche per attrezzature a pressione 1

Norme tecniche per attrezzature a pressione 1 Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) Norme tecniche per attrezzature a pressione 1 Visto l articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata

Dettagli

D.Lgs, n. 93 del DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 SOGU n. 91 del

D.Lgs, n. 93 del DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 SOGU n. 91 del 2000 476 D.Lgs, n. 93 del 25-2-2000 DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 93 SOGU n. 91 del 18-4-2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

11. APPARECCHI A PRESSIONE

11. APPARECCHI A PRESSIONE 01. Gli apparecchi e impianti a pressione 1 sono conformi ai regolamenti speciali emessi da ANCC/ISPESL, laddove applicabili, e alle altre normative vigenti 02. Anche quando non soggetti a normative specifiche

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas 941.241 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l articolo 9 capoverso

Dettagli

Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature

Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature Verifica e Ricerca Unità Operativa Territoriale di Padova Gli obblighi del datore di lavoro per la messa in servizio e l utilizzo delle attrezzature Procedure di esercizio Ing. Francesco Panin 9 Ottobre

Dettagli

Requisiti delle pistole di soffiaggio e dei raccordi per aria compressa per l'esame del tipo secondo LSPro

Requisiti delle pistole di soffiaggio e dei raccordi per aria compressa per l'esame del tipo secondo LSPro Campo d attività: principi generali Requisiti delle pistole di soffiaggio e dei raccordi per aria compressa per l'esame del tipo secondo LSPro Ente di certificazione SCESp 008 Codice CE13-2.i Ente notificato,

Dettagli

Direttiva di Prodotto - 94/9 CE

Direttiva di Prodotto - 94/9 CE Direttiva di Prodotto - 94/9 CE D.P.R. n 126 28 marzo 1998 Regolamento in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive Atmosfere Esplosive.

Dettagli

Il DM 329/04 La norma per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione

Il DM 329/04 La norma per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione Il DM 329/04 La norma per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione Dr. Ing. Antonino IACINO Ispettore certificato API-510 Titolare/CEO - Iacino Progetti s.r.l. - aderente Rete

Dettagli

TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services

TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services TÜV Italia Introduzione alla Direttiva PED 97/23/CE TÜV Italia S.r.l. divisione : Industrie Services VICENZA 18 Giugno 2009 Adriano Favero- adriano.favero@tuv.it TÜV Italia Industrie Service TORINO MILANO

Dettagli

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Allegato A (art. 1, comma 1, lettera ff) «Allegato I (art. 4-bis, comma 1) Osservazioni preliminari. 1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del 25 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) Modifica del 29 giugno 2011 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 114,

(Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 114, L 189/164 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 27.6.2014 DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2014L0068 IT 17.07.2014 000.003 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 2014/68/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

ing. Maurizio Larice INAIL Certificazione Verifica Ricerca Unità Operativa Territoriale di Udine

ing. Maurizio Larice INAIL Certificazione Verifica Ricerca Unità Operativa Territoriale di Udine Udine, 23 maggio 2018 IMPIANTI A PRESSIONE RISCHI, BUONE PRASSI E CONTROLLI ing. Maurizio Larice INAIL Certificazione Verifica Ricerca Unità Operativa Territoriale di Udine Le attività dell UOT di Udine

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 4 della legge federale del giugno 009 sulla

Dettagli

UNI Relatore: Collini Gianluca Vice presidente Consulente Impianti Fumari

UNI Relatore: Collini Gianluca Vice presidente Consulente Impianti Fumari UNI 1443.05 Relatore: Collini Gianluca Vice presidente Consulente Impianti Fumari 1 I RIFERIMENTI Le novità introdotte dalla norma europea UNI EN 1443 Giugno 05 Edizione europea marzo 2003 2 REQUISITI

Dettagli

Valvole rompivuoto VB14 e VB21 Istruzioni di installazione e manutenzione

Valvole rompivuoto VB14 e VB21 Istruzioni di installazione e manutenzione 3.528.5275.100 IM-P019-05 ST Ed. 2 IT - 2005 Valvole rompivuoto VB14 e VB21 Istruzioni di installazione e manutenzione 1. Informazioni generali per la sicurezza 2. Informazioni generali di prodotto 3.

Dettagli

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) 930.112 del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale del

Dettagli

Nuova Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE. Relatore: Ing. Francesco Pertusati

Nuova Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE. Relatore: Ing. Francesco Pertusati Nuova Direttiva Apparecchi a Pressione 2014/68/UE Relatore: Ing. Francesco Pertusati La nuova Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione"

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 - Supplemento Ordinario

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

E I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I

E I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I E I D G. I N S P E K T O R AT F Ü R A U F Z Ü G E I S P E T T O R AT O F E D E R A L E D E G L I A S C E N S O R I Procedura operativa Rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza per l immissione

Dettagli

Documentazione per Messa in servizio recipienti a pressione. In accordo con D.M. 329 e D.L. 81/08

Documentazione per Messa in servizio recipienti a pressione. In accordo con D.M. 329 e D.L. 81/08 Documentazione per Messa in servizio recipienti a pressione. In accordo con D.M. 329 e D.L. 81/08 Oggetto: Linee guida per l interpretazione delle normative vigenti, relative all esercizio e conduzione

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione"

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 - Supplemento Ordinario

Dettagli

Direttiva Europea ATEX 99/92/CE

Direttiva Europea ATEX 99/92/CE Direttiva Europea ATEX 99/92/CE Gas, vapori, nebbie infiammabili e polveri combustibili: il rischio di esplosione e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 1 Direttiva Europea ATEX 99/92/CE

Dettagli

CANNE FUMARIE: NORMATIVA E DECRETI LEGGE

CANNE FUMARIE: NORMATIVA E DECRETI LEGGE CANNE FUMARIE: NORMATIVA E DECRETI LEGGE Canne fumarie, la normativa recentemente approvata e aggiornata, riguardante la progettazione di camini e canne fumarie per lo scarico dei fumi, sia per nuove costruzioni,

Dettagli

del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Ordinanza del DFGP sulle misure di volume 941.211 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso

Dettagli

Centrale termica ad olio combustibile o gasolio (Prescrizioni particolari e verifiche)

Centrale termica ad olio combustibile o gasolio (Prescrizioni particolari e verifiche) Prescrizioni particolari: Effettuare il collegamento equipotenziale all ingresso delle tubazioni nel locale. Eventuali impianti di allarme e segnalazione devono avere la segnalazione acustica in un luogo

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT) 819.11 del 12 giugno 1995 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della

Dettagli

SICUREZZA IMPIANTI 30/07/2018 CORRETTA APPLICAZIONE DEL DM37/08 AGLI IMPIANTI ELETTRICI ATEX

SICUREZZA IMPIANTI 30/07/2018 CORRETTA APPLICAZIONE DEL DM37/08 AGLI IMPIANTI ELETTRICI ATEX SICUREZZA IMPIANTI 30/07/2018 CORRETTA APPLICAZIONE DEL DM37/08 AGLI IMPIANTI ELETTRICI ATEX Inizio ore 14,30 PROGRAMMA DEL SEMINARIO Presentazione Il contesto normativo La documentazione e la formazione

Dettagli

DIFFERENZE SOSTANZIALI Introdotte dalla RACCOLTA R edizione 2009 rispetto all edizione 1982

DIFFERENZE SOSTANZIALI Introdotte dalla RACCOLTA R edizione 2009 rispetto all edizione 1982 Per Ind. Tommaso Scalici DIFFERENZE SOSTANZIALI Introdotte dalla RACCOLTA R edizione 2009 rispetto all edizione 1982 Potenzialità globale dei focolari superiore a 35 Kw Temperatura massima di progetto

Dettagli

CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI A GASOLIO OLTRE 35 kw (da UNI 8364) {PRIVATE } {PRIVATE }Scheda indicativa del rapporto di controllo

CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI A GASOLIO OLTRE 35 kw (da UNI 8364) {PRIVATE } {PRIVATE }Scheda indicativa del rapporto di controllo CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI A GASOLIO OLTRE 35 kw (da UNI 8364) {PRIVATE } {PRIVATE }Scheda indicativa del rapporto di controllo Centrale termica Città Via N Proprietà Documentazione tecnica di centrale

Dettagli

TUBI TRAFILATI A FREDDO PER CIRCUITI OLEODINAMICI

TUBI TRAFILATI A FREDDO PER CIRCUITI OLEODINAMICI TUBI TRAFILATI A FREDDO PER CIRCUITI OLEODINAMICI TUBI TRAFILATI A FREDDO PER CIRCUITI OLEODINAMICI CAMPO D IMPIEGO I tubi di questo tipo vengono impiegati prevalentemente quali condutture a pressione

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/68/UE (PED) Allegato III - MODULO F Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature

Dettagli

Come condurre il censimento e la valutazione delle attrezzature in pressione

Come condurre il censimento e la valutazione delle attrezzature in pressione ATTREZZATURE IN PRESSIONE: Le novità, dalla Come condurre il censimento e la valutazione delle attrezzature in pressione - 22 ottobre 2010 Relatore: ing. Matteo Pettenuzzo NECSI S.r.l. Con il patrocinio

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.93

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.93 DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.93 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI) del 25 ottobre 2017 (Stato 21 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale

Dettagli

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 5 INDICE

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 5 INDICE Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 5 INDICE Capitolo 1 - La direttiva 1999/92/CE (DLgs 81/08, Titolo XI) 11 1.1 Introduzione 11 1.2 Ambito di applicazione 11 1.3 Obblighi generali

Dettagli

DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione DIRETTIVA PED (Pressure Equipment Directive) Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Direttiva 97/23/CE P.E.D. Cos'è la PED? E' la Direttiva Europea che armonizza la legislazione del

Dettagli

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93. D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.(1)(1/circ) (1) In attuazione di quanto disposto dal presente regolamento vedi il D.M. 13 febbraio

Dettagli

I LEGISLATORI o i NORMATORI hanno stabilito dei criteri di quantificazione per determinati rischi.

I LEGISLATORI o i NORMATORI hanno stabilito dei criteri di quantificazione per determinati rischi. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DPI I LEGISLATORI o i NORMATORI hanno stabilito dei criteri di quantificazione per determinati rischi. Di seguito sono riportati alcuni

Dettagli

I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ

I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ I PIANI DI CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI MILANO 3 LUGLIO 2014 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO: RUOLI E RESPONSABILITÀ SCHEDE PER LA DEFINIZIONE DI PIANI PER I CONTROLLI DI APPARECCHI

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione"

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 - Supplemento Ordinario

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari

Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari del 17 giugno 2009 (Stato 1 agosto 2009) Il Dipartimento federale dell ambiente,

Dettagli

Norme tecniche Uni: le novità di dicembre 2015

Norme tecniche Uni: le novità di dicembre 2015 Norme tecniche Uni: le novità di dicembre 2015 Sicurezza del macchinario, calcestruzzo e prodotti di calcestruzzo, impianti di fornitura a gas: sono solo alcuni degli ambiti interessati dalle norme tecniche

Dettagli

Rischio Chimico. Definizioni

Rischio Chimico. Definizioni Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come

Dettagli

Tarature sicure e accurate in aree pericolose con i calibratori portatili a sicurezza intrinseca

Tarature sicure e accurate in aree pericolose con i calibratori portatili a sicurezza intrinseca Tarature sicure e accurate in aree pericolose con i calibratori portatili a sicurezza intrinseca Gli impianti industriali costituiscono frequentemente una zona pericolosa. Molti materiali essenziali per

Dettagli

DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009

DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l applicazione di pesticidi La direttiva CE 127/09 L Unione

Dettagli

Prodotti destinati ai consumatori, strumenti di lavoro e beni d investimento Sicurezza dei prodotti. SECO Condizioni di lavoro

Prodotti destinati ai consumatori, strumenti di lavoro e beni d investimento Sicurezza dei prodotti. SECO Condizioni di lavoro Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO Prodotti destinati ai consumatori, strumenti di lavoro e beni d investimento Sicurezza

Dettagli

Decreto Legislativo del Governo n 93 del 25/02/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Decreto Legislativo del Governo n 93 del 25/02/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Decreto Legislativo del Governo n 93 del 25/02/2000 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. emanato/a da : Presidente della Repubblica e pubblicato/a su : Gazz. Uff.

Dettagli

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE

COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE Sul territorio dello Stato Italiano delle ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE Relatori: Dott. Ing. Luciano MAFFEI (Presidente MODULO UNO SpA e DNV-MODULO UNO S.c.ar.l.)

Dettagli

SCHEDA PER IL TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE ADR. MATERIA: UN 1203 BENZINA (classe 3: LIQUIDI INFIAMMABILI) CLASSIFICAZIONE ADR

SCHEDA PER IL TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE ADR. MATERIA: UN 1203 BENZINA (classe 3: LIQUIDI INFIAMMABILI) CLASSIFICAZIONE ADR MATERIA: BENZINA (classe 3: LIQUIDI INFIAMMABILI) CLASSIFICAZIONE ADR, BENZINA, MATERIA PERICOLOSA PER L AMBIENTE, 3, II, (D/E) DENOMINAZIONE UFFICIALE DI TRASPORTO (ITA.) BENZINA DENOMINAZIONE UFFICIALE

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) 819.121 del 20 novembre 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4

Dettagli

Tubi EuroTop norme e direttive

Tubi EuroTop norme e direttive Tubi EuroTop norme e direttive COMPARAZIONE DI TENUTA TRA TUBI IN GRÈS CERAMICO CON MONTAGGIO A MANICOTTO (Sistema E DIN EN 295) E TUBI CON GIUNZIONE A BICCHIERE TRADIZIONALE (Sistema C DIN EN 295) SOTTOPOSTI

Dettagli

Tutte le linee elettriche, realizzate con cavi unipolari, verranno posate all interno di apposite tubazioni in PVC incassate nella muratura.

Tutte le linee elettriche, realizzate con cavi unipolari, verranno posate all interno di apposite tubazioni in PVC incassate nella muratura. PREMESSA La presente relazione tecnica è relativa alla realizzazione degli impianti elettrici a servizio di una sala polifunzionale denominata ex lavatoio e di un locale destinato ad attività socio-ricreative,

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Vademecum illustrato Impianti gas domestici UNI :2015. Certifico Srl - IT N.1

Vademecum illustrato Impianti gas domestici UNI :2015. Certifico Srl - IT N.1 Vademecum illustrato Impianti gas domestici UNI 7129-1:2015 Certifico Srl - IT N.1 Indice Premessa... 3 1. Dimensionamento impianto interno... 4 2. Materiali - Tubazioni... 4 2.1 Tubi di acciaio... 5 Tubi

Dettagli

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo.

Modifica del 22 febbraio 2017 (RU ; RS ) ventilate. Lo scarico dei gas e dell aria deve avvenire senza pericolo. Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb) Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI) Modifica del 22 febbraio 2017 (RU 2017 1657;

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato

Dettagli

ESTRUSIONE E SOFFIAGGIO

ESTRUSIONE E SOFFIAGGIO Scheda 4 Produzione: Macchina: OGGETTI ESTRUSIONE E SOFFIAGGIO Scopo della lavorazione L estrusione e soffiaggio è una tecnica per la produzione di oggetti cavi in plastica (flaconi, bottiglie, ecc.) che

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti del 22 dicembre 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle

Dettagli

DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 GIUGNO 1973

DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 GIUGNO 1973 DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 GIUGNO 1973 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI TABELLE UNI-CIG DI CUI ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1083, SULLE NORME PER LA SICUREZZA DELL'IMPIEGO DEL GAS COMBUSTIBILE

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi 232.119 del 23 dicembre 1971 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 16 dicembre 1985 1 è modificata come segue : Art. 3 cpv. 2 lett. c 2 Per i

Dettagli

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE PANORAMICA SULLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Premessa La direttiva individua come: macchine: quasi-macchine: l'insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso

Dettagli

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl) del 5 ottobre 2010 (Stato

Dettagli

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione del 30 aprile 2018 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 8

Dettagli

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili del Avamprogetto del 11.05.2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso

Dettagli

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ), 9.7. 97 1 IT I Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 181/ 1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) DIRETTIVA 97/23/CE DEL PARLAMENTO E EUROPEO DEL CONSIGLIO del

Dettagli

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999

Dettagli