COMUNE DI CANDA (RO)
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- Demetrio Volpe
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1 COMUNE DI CANDA (RO) Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/06/2017. Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANDA E ELA SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" DI CANDA L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di Giugno, alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco previo adempimento delle formalità di legge. All appello nominale risultano: COGNOME E NOME Funzione BERTA ALESSANDRO P Sindaco TOMASINI ROBERTO P Assessore PADOVANI SIMONA P Assessore Esterno Tot. Presenti 3 Tot. Assenti 0 Partecipa il Segretario Comunale DOTT. RUGGERO TIEGHI, con funzioni di verbalizzante. La Giunta Comunale presieduta dal Sindaco ALESSANDRO BERTA, in merito all oggetto, assume la seguente deliberazione. Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
2 PREMESSO CHE: a) secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall art. 118, comma 4, della Costituzione, il Comune favorisce l iniziativa privata volta allo svolgimento di attività di interesse generale; b) l art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ; c) tra le finalità istituzionali del Comune rientra anche la scolarizzazione e l accrescimento culturale della Comunità locale; d) è fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale, il ruolo svolto dalle istituzioni educative presenti nel territorio comunale che, nel rispetto dell autonomia dei soggetti, insieme concorrono all obiettivo di generalizzazione del servizio in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine a godere di pari opportunità formative ed educative e ad una risposta qualificata alle molteplici e differenti esigenze delle famiglie; e) la Scuola materna Maria Immacolata di Canda svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale ed è quindi risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori, in affiancamento alla famiglia nell educazione integrale del bambino e della bambina; f) la presenza di tale istituzione educativa, nonché il forte radicamento nella comunità sociale in cui opera, costituisce un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della collettività nel suo complesso dal punto di vista sociale e culturale; g) per perseguire i fini istituzionali sopra indicati, è intenzione del Comune concorrere, con un contributo, al fine di favorire, per quanto possibile, il contenimento dei costi a carico delle famiglie; h) tale contributo ha come unico scopo quello di garantire la presenza della Scuola materna nel Comune di Canda e consentire alla Scuola di offrire il servizio a prezzi contenuti; i) il contributo in questione non rientra nelle spese di sponsorizzazione, in quanto non è assolutamente finalizzato a promuovere l immagine del Comune, bensì, come sopra esposto, a permettere alla Comunità locale di fruire del servizio erogato dalla Scuola materna; j) ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. d), non trova applicazione il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati; RICHIAMATE: a) la legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modificazioni relativa all assistenza scolastica ed al diritto allo studio; b) gli artt. 10 e 30 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328; c) il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in particolare la disposizione transitoria dell art. 21; d) l art. 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come successivamente modificato; VISTO lo schema di convenzione composto da n. 11 articoli che si allega alla presente; DATO ATTO che la presente convenzione prevede la durata di anni tre, che decorrono dalla sottoscrizione della stessa. ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 come modificati dall art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 allegati al presente atto; D E L I B E R A Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
3 1) di approvare l allegato schema di convenzione, atto a regolamentare i rapporti tra questo Comune e la Scuola Materna Maria Immacolata di Canda, composta di n. 11 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di dare atto che con la predetta convenzione il Comune di Canda s impegna ad erogare alla Scuola Materna un contributo annuo di ,00, per tutta la durata della convenzione; 3) di dare atto, altresì, che in base all art. 9, la presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione, con durata di anni 3. Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
4 Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. IL SINDACO Alessandro Berta IL SEGRETARIO Dott. Ruggero Tieghi Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
5 COMUNE DI CANDA (RO) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA AVENTE OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANDA E ELA SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" DI CANDA PARERE DI REGOLARITA TECNICA ESPRESSO AI SENSI DELL ART. 49, 1 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ********** Il sottoscritto, responsabile dell Area Amministrativa-Finanziaria, formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Lì, 26/06/2017 Eventuali note e prescrizioni: IL RESPONSABILE DELL AREA Claudio Bonfante / INFOCERT SPA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
6 COMUNE DI CANDA (RO) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA AVENTE OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANDA E ELA SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" DI CANDA PARERE DI REGOLARITA CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL ART. 49, 1 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ********** Il sottoscritto, responsabile dell Area Amministrativa-Finanziaria, formula il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. Lì, 26/06/2017 Eventuali note e prescrizioni: IL RESPONSABILE DELL AREA Claudio Bonfante / INFOCERT SPA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
7 COMUNE DI CANDA (RO) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la delibera di Giunta N 32 del 26/06/2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANDA E ELA SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" DI CANDA, diverrà esecutiva ai sensi dell articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Lì 28/06/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE Ruggero Tieghi / INFOCERT SPA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
8 COMUNE DI CANDA (RO) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Delibera di Giunta N 32 del 26/06/2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANDA E ELA SCUOLA MATERNA "MARIA IMMACOLATA" DI CANDA, pubblicata all albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 124 comma i, del D.Lgs n. 267 e dell art. 32, comma 1, Legge , n. 69. Lì, 28/06/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE Ruggero Tieghi / INFOCERT SPA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
9 CONVENZIONE TRA Il Comune di Canda (di seguito indicato come Comune ), con sede a Canda, in via Guglielmo Marconi n. 47, rappresentato dal Sindaco pro tempore Berta Alessandro, nato a Milano, il , domiciliato per la carica presso il Comune di Canda, il quale interviene a questo atto in nome e per conto del Comune di Canda, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge; E la Scuola materna parrocchiale Maria Immacolata di Canda (di seguito indicata come Scuola ), ubicata a Canda, in p.zza Dante Alighieri n. 10, rappresentata da, nato a il, residente a, in via, il quale interviene a questo atto dichiarando di averne i poteri ai sensi di legge; PREMESSO CHE: a) secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall art. 118, comma 4, della Costituzione, il Comune favorisce l iniziativa privata volta allo svolgimento di attività di interesse generale;
10 b) l art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ; c) tra le finalità istituzionali del Comune rientra anche la scolarizzazione e l accrescimento culturale della Comunità locale; d) è fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale, il ruolo svolto dalle istituzioni educative presenti nel territorio comunale che, nel rispetto dell autonomia dei soggetti, insieme concorrono all obiettivo di generalizzazione del servizio in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine a godere di pari opportunità formative ed educative e ad una risposta qualificata alle molteplici e differenti esigenze delle famiglie; e) la Scuola materna Maria Immacolata di Canda svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale ed è quindi risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori, in affiancamento alla famiglia nell educazione integrale del bambino e della bambina; f) la presenza di tale istituzione educativa, nonché il forte radicamento nella comunità sociale in cui opera, costituisce un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della collettività nel suo complesso dal punto di vista sociale e culturale;
11 g) per perseguire i fini istituzionali sopra indicati, è intenzione del Comune concorrere, con un contributo, al fine di favorire, per quanto possibile, il contenimento dei costi a carico delle famiglie; h) tale contributo ha come unico scopo quello di garantire la presenza della Scuola materna nel Comune di Canda e consentire alla Scuola di offrire il servizio a prezzi contenuti; i) il contributo in questione non rientra nelle spese di sponsorizzazione, in quanto non è assolutamente finalizzato a promuovere l immagine del Comune, bensì, come sopra esposto, a permettere alla Comunità locale di fruire del servizio erogato dalla Scuola materna; j) ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. d), non trova applicazione il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati; RICHIAMATE a) la legge regionale del Veneto 3 aprile 1980, n. 23, che disciplina la concessione dei contributi per il funzionamento della scuola materna non statale; b) la legge regionale del Veneto 2 aprile 1985, n. 31, che stabilisce le tipologie di interventi per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e prevede che gli Enti Locali promuovano interventi
12 volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio; c) la legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11, all art. 138 bis che disciplina la Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali ; d) la legge 28 marzo 2003, n. 53, che inserisce la Scuola materna, nell articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, assicura l uguaglianza di opportunità ed il rispetto dell orientamento educativo dei genitori e la generalizzazione dell offerta formativa per i bambini e le bambine in età, prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell infanzia e con la scuola di base; e) il protocollo d intesa tra l A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto stipulato il nel quale sono esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra enti locali e scuole dell infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali; f) la deliberazione di n. del con cui è stato approvato lo schema della
13 presente convenzione; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 Impegni a carico del Comune Il Comune, a fronte del riconoscimento del ruolo educativo e sociale della scuola, si impegna ad erogare alla scuola stessa un contributo economico, compatibile con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, finalizzato a ridurre l onerosità della retta a carico delle famiglie. L entità del contributo da assegnare, annualmente, per la durata della presente convenzione, viene fissato in euro. Art. 3 Impegni a carico della scuola La scuola materna si impegna: a) ad accogliere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, tutti i bambini che compiono l età minima entro le date indicate dalle vigenti disposizioni in materia, senza discriminazione di sesso etnia cultura e religione, favorendo, in particolare, l inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili;
14 b) a rendicontare l impiego della somma corrisposta dal Comune, trasmettendo a quest ultimo, una volta approvato, il rendiconto annuale sulla gestione. c) a provvedere all assicurazione del personale e dei bambini. Art. 4 Organizzazione e modalità di funzionamento Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla scuola nel rispetto della normativa in vigore. Per l iscrizione la scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel comune di Canda. La scuola dovrà osservare un calendario scolastico che assicuri il suo funzionamento per un periodo non inferiore al calendario delle scuole materne statali, secondo le indicazioni delle competenti autorità amministrative. Art. 5 - Disabili Per l inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore. In particolare la scuola, d intesa con la famiglia e con il Comune, promuove ogni iniziativa affinché il bambino disabile disponga del necessario sostegno scolastico e dell assistenza socio sanitaria. Art. 6 Le rette Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa di funzionamento della scuola con il versamento di una retta mensile onnicomprensiva. La scuola è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di
15 frequenza dei bambini. L importo della retta deve essere unico per tutti gli utenti. Art. 7 Partecipazione delle famiglie La scuola si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica, in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche ed istituzionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Art. 8 Eventuali inadempienze. Clausola compromissoria Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini per la loro rimozione. Art. 9 Durata della convenzione. La presente convenzione ha la durata di tre anni, che decorrono dalla sottoscrizione della stessa. Resta inteso che, qualora durante il periodo di validità della presente convenzione, intervenissero sostanziali modifiche alle normative statali/regionali in materia di interventi a favore della scuola non statale, le parti si impegnano a rivedere la presente convenzione al fine di adeguarla alle diverse condizioni stabilite in materia. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno comunque definite con provvedimento della Giunta Comunale.
16 Art Recesso Qualora una parte intendesse recedere dagli accordi, deve darne comunicazione scritta all altra parte entro il 30 giugno. L accordo si intende sciolto al termine dell anno scolastico in corso. Il Comune si riserva di esercitare il diritto di recesso, qualora venissero riscontrate gravi inadempienze degli obblighi assunti, con semplice comunicazione scritta. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini, non inferiori a giorni 20 (venti), per la loro rimozione. Art. 11 Spese di contratto La registrazione avverrà solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante. Letto, approvato e sottoscritto
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