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1 Del. n. 152/2013/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: - Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE Presidente - Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente - Cons. Nicola BONTEMPO Componente - Primo Ref. Laura D AMBROSIO Componente - Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI Relatore VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il regolamento (14/2000) per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012; VISTA la deliberazione di programmazione dell attività di controllo della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 2 del 22 gennaio VISTE le Linee-guida predisposte dalla Corte dei conti Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2011; VISTO l art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149; VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le prime linee di orientamento in ordine alle modalità applicative della disposizione di cui all art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149; VISTO l art. 148 bis del TUEL, introdotto dall art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l adozione di R2011 1

2 specifiche pronunce di accertamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti; VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2011 del Comune di VIAREGGIO (LU), con deliberazione n. 63 del 9 aprile 2013; VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 15 aprile 2013; VISTO l art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che qualora l Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria ; PRESA VISIONE della relazione dell Ente inoltrata alla Sezione con nota n del 14 maggio 2013; ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente; CONSIDERATO che l Ente non ha chiesto di partecipare all adunanza del 21 maggio 2013; UDITO nella Camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il relatore Primo ref. Marco Boncompagni; CONSIDERATO - che dalla specifica pronuncia di accertamento di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio: R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia tale avanzo non risulta sufficiente a ricostituire i fondi vincolati, per cui il risultato di amministrazione è sostanzialmente negativo. In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che: a. l Ente ha ripianato parte del disavanzo di amministrazione 2010, che risultava complessivamente pari a ,04 euro, con una quota (di ,04 euro) delle entrate derivanti dal rimborso assicurativo per la copertura dei danni patrimoniali subiti dall Ente a seguito del disastro ferroviario. Tali entrate dovevano necessariamente trovare la loro naturale destinazione nelle spese per il ripristino dei beni demaniali e patrimoniali che hanno subito danneggiamenti nell incidente ferroviario del 29/06/2009. b. l Ente ha impiegato entrate pari a di euro, derivanti da un aggio straordinario riconosciuto all Amministrazione Comunale per la gestione dei parcheggi per un ulteriore periodo, per il finanziamento di spese correnti qualificate come contributi alle Fondazioni Carnevale e Pucciniano per manifestazioni turistico-culturali e agevolazioni ed esenzioni tributarie per le fasce deboli della popolazione. Tali specifiche entrate, secondo le disposizioni contenute nel codice della strada, devono essere destinate alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi di superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente R2011 2

3 eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana, come disposto, nello specifico, dall art. 7, comma 7, del D.Lgs. 285/1992. c. l Ente ha impiegato le entrate derivanti da sanzioni pecuniarie al codice della strada (accertate in ,94 euro) per il finanziamento di spese correnti, di manutenzioni e delle spese per la gestione del corpo di polizia municipale. Non è stato rispettato, per tali entrate, l obbligo di destinazione del 50% agli interventi di scopo previsti dalla legge e non è stata adottata la deliberazione di Giunta prevista. Dagli elementi complessivamente ricavabili dal questionario, si è potuto inoltre rilevare che, a fronte dell eliminazione di residui passivi di parte capitale, (non compensati dall equivalente eliminazione del residuo attivo), l Ente ha provveduto a vincolare la corrispondente quota di avanzo realizzato. Tuttavia, i vincoli apposti nell avanzo di amministrazione 2011, non sono sufficienti a garantire, dopo la chiusura dell esercizio in esame, la corretta destinazione delle entrate sopra richiamate, e quantificate in complessivi ,51 euro, tutte impiegate nell esercizio 2011 in violazione dei vincoli previsti dalla rispettiva normativa. La valutazione che ne consegue è complessivamente negativa, in termini di sana gestione finanziaria e di mantenimento degli equilibri di bilancio negli esercizi futuri. La non corretta composizione dell avanzo di amministrazione comporta infatti, oltre ad un utilizzo improprio di fondi aventi un vincolo di specifica destinazione, anche criticità negli equilibri di bilancio, se garantiti con quote effettivamente non disponibili. Pertanto, sussistendo di fatto un disavanzo di amministrazione, di importo pari alle entrate illegittimamente utilizzate nella costruzione del bilancio, la Sezione ritiene necessaria l adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta la gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate. Con particolare riferimento alle modalità adottate per il ripiano del disavanzo di amministrazione 2010, si accerta la violazione dell art. 193 del TUEL, laddove specifica che l ente può utilizzare tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Sempre in riferimento al risultato di amministrazione, è stato inoltre rilevato un risultato negativo della gestione di competenza (calcolata considerando il finanziamento del disavanzo di amministrazione pregresso) e un saldo negativo elevato della parte corrente. Quest ultima, in particolare, presenta un disavanzo di ,65 euro, ulteriormente elevabile se si escludono dal computo le entrate di cui ai punti b e c, che sono state impiegate per il finanziamento di spese correnti in violazione dei vincoli di legge. La fattispecie è considerata grave perché il disavanzo di parte corrente risulta elevato in relazione alle entrate destinate al finanziamento delle spese di natura corrente. Tale circostanza prospetta un grave rischio in ordine alla costruzione, in equilibrio, dei bilanci dei futuri esercizi. La Sezione ritiene necessaria l adozione di provvedimenti correttivi volti a garantire gli equilibri formali e sostanziali di competenza del bilancio sia di parte corrente che in conto capitale, indirizzando così l operato dell Ente ad una sana gestione finanziaria ed evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate. La gestione di cassa, nel triennio 2009/2011, ha evidenziato l impiego di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine di ciascun esercizio e/o di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine dell esercizio. Tali circostanze denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell Ente, per i costi connessi all esposizione bancaria e con preoccupanti rischi per la tenuta finanziaria dell Ente. La Sezione, anche per tale ultimo profilo, ritiene necessaria l adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate. R2011 3

4 Va rilevato che l Ente, con il provvedimento di cui all art. 193 del TUEL, ha dato atto del permanere degli equilibri ovvero ha deliberato la salvaguardia degli equilibri, e l organo di revisione non ha rilevato al riguardo gravi irregolarità. La Sezione inoltre, con deliberazione n. 480 del 22 novembre 2011, in sede di verifica del bilancio di previsione 2011, aveva rilevato e sottoposto all attenzione dell Ente la presenza di sintomi di precarietà degli equilibri che possono aver contribuito alla realizzazione dei risultati di consuntivo nei termini rappresentati. C.I. - CAPACITA DI INDEBITAMENTO Dall esame delle informazioni desunte dal questionario sul rendiconto 2011, si è reso possibile valutare il peso che complessivamente grava sul bilancio corrente a seguito delle operazioni di indebitamento. Nel caso specifico, se si considera l intera rata dei prestiti che l Ente annualmente è tenuto a rimborsare, si ottiene una percentuale di incidenza sulle entrate correnti pari al 20,07%. Tale percentuale, che è superiore al livello considerato critico dalla Sezione, denota una forte rigidità strutturale del bilancio dell Ente, e pone dubbi sulla sua capacità di tenuta nel lungo periodo. La Sezione ritiene pertanto necessaria l adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate. - che l Ente, ai sensi dell art. dell art. 148 bis del TUEL, introdotto dall art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; - che in relazione al risultato di amministrazione, e con particolare riferimento all impiego di entrate derivanti dal rimborso assicurativo per il ripiano di quota parte del disavanzo pregresso, l Ente ha dichiarato che i danni materialmente accertati e accertabili subiti dal Comune ammontavano complessivamente ad euro ,00 dei quali euro ,00 ascrivibili ai costi di ricostruzione della passerella ferroviaria andata distrutta ed euro ,00 a titolo di rimborso spese sostenute dal Comando di polizia municipale, come da stime effettuate dai servizi competenti. La differenza di euro ,00 era da imputare a danni patrimoniali diversi da quelli sopra individuati, somma che in ragione della difficoltà ed incertezza della individuazione dei criteri di quantificazione degli stessi appariva ragionevolmente satisfattiva in termini di equità. In data 6/12/2011 con atto n. 71 del Consiglio Comunale si provvedeva, in sede di assestamento, ad allocare al titolo IV dell entrata del bilancio di previsione 2011 l importo di euro ,00. L incasso di tale somma è stato effettuato dall Ente in data 23/12/2011. Poiché le compagnie assicuratrici non avevano posto nessun vincolo sull importo transato, ma avevano riconosciuto il rimborso quale semplice ristoro del danno subito, l Ente in sede di assestamento, con l atto sopracitato, ha destinato parte del rimborso assicurativo, nella misura di euro ,04, alla copertura del disavanzo di amministrazione In data 30 dicembre 2011 il Dirigente dell Area assetto e gestione del territorio con proprio atto n accertava ed impegnava l importo di euro ,00 per la costruzione di un sottopasso ferroviario, al posto della passerella pedonale andata distrutta, finanziato con i fondi previsti dalla legge speciale per la ricostruzione a seguito del disastro ferroviario del 29/6/2009, come da ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 6/12/2011. Successivamente a tale data, in sede di predisposizione del rendiconto 2011, il Servizio finanziario dell Ente è venuto a conoscenza (grazie anche alla bozza di relazione elaborata da codesta Sezione in merito alla verifica sulla sana gestione finanziaria anno 2010) dell Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 27/7/2011, nella quale veniva indicato che al finanziamento del sottopasso doveva concorrere l importo ottenuto dalle assicurazioni a titolo di risarcimento per la distruzione della passerella R2011 4

5 pedonale. L Ente, alla luce di quanto sopra, dunque in sede di predisposizione del consuntivo 2011, ha rettificato l impegno e l accertamento di euro ,00 assunti a seguito dell atto dirigenziale di cui al punto 3) ed ha ritenuto di finanziare con fondi propri l importo di euro ,00, ascrivibili ai costi di ricostruzione della passerella ferroviaria andata distrutta, nel seguente modo: quanto ad euro ,70 già nel bilancio 2011 con fondi di investimento non altrimenti destinati accantonati ai sensi dell art. 183 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, quanto ad euro ,30 nel bilancio 2012 con l applicazione di parte dell avanzo 2011 destinato agli investimenti ; - che, sempre con riferimento al risultato di amministrazione, e in particolare all impiego di entrate costituite dall aggio straordinario per il finanziamento di spese correnti non ripetitive, l Ente ha dichiarato che in data 4/1/1998 con delibera C.C. n. 24 era stata costituita la MO.VER S.p.a. per la gestione dei parcheggi a pagamento e delle altre problematiche riguardanti la mobilità urbana. La convenzione che regola i rapporti tra l Ente e la Società pone a carico della Società le opere necessarie affinché le aree destinate a parcheggio siano agibili e in perfetto stato di manutenzione, ivi comprese quelle per modifiche strutturali. La Società deve inoltre farsi carico dell installazione delle attrezzature e del mantenimento dell arredo segnaletico. Tale convenzione, avente validità annuale, prevedeva inoltre che per la concessione di tale servizio e l utilizzo delle aree destinate a parcheggio, la Società MO.VER doveva versare al Comune un corrispettivo (aggio), fissato da ultimo nel 2010 nella misura del 45%, calcolato sui ricavi della Società stessa. Il giorno 3 del mese di novembre 2011 l Amministrazione si era espressa in assemblea ordinaria, quale socio unico di MO.VER Spa, fornendo indirizzi circa un operazione di aumento di capitale tramite conferimento di un area su cui realizzare un nuovo parcheggio multipiano, sulla base di un progetto definitivo già approvato con delibera G.C. n. 262/2011. Successivamente in data 24/11/2011 l Amministrazione aveva comunicato alla MO.VER S.p.a., in virtù degli indirizzi di cui al punto precedente, di ritenere opportuno, salvo predisporre i dovuti atti amministrativi, confermare alla Società il servizio di gestione parcheggi per un periodo di almeno 10 anni, valutando al contempo anche la possibilità di rivedere il corrispettivo previsto. In data 29/11/2011 il Consiglio di Amministrazione della MO.VER S.p.a. aveva deliberato di riconoscere al Comune, in virtù dell affidamento in esclusiva del servizio gestione parcheggi per un periodo non inferiore a 10 anni, un aggio straordinario (corrispettivo) di euro ,00 da erogare all Ente in 18 mesi, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed economiche della stessa società. In data 28/12/2011 con delibera CC n. 75 si era chiuso il percorso di cui al punto 1), ed era stata conferita l area ex gasometro per la realizzazione di un parcheggio multipiano ; - che, sempre con riferimento al risultato di amministrazione, e in particolare all impiego di entrate da sanzioni pecuniarie al codice della strada (accertate in ,94 euro) per il finanziamento di spese correnti, di manutenzioni e delle spese per la gestione del corpo di polizia municipale l Ente ha dichiarato che in sede di predisposizione del bilancio 2011 l Amministrazione non aveva approvato la delibera di destinazione dei proventi da sanzioni al codice della strada. Nel rendiconto 2011 è stato, invece, rilevato che sono state effettuate le spese di seguito elencate che sono correlate all entrata relativa ai proventi del codice della strada, spese che pertanto abbattono l importo vincolato che dovrebbe essere ricostituito: spese per segnaletica stradale (euro 7.371,01), potenziamento attività di controllo (euro ,09) e sicurezza stradale (euro ,00) per un totale di ,10 euro; - che in riferimento alle risultanze emerse, oggetto della pronuncia specifica di accertamento, l Ente non ha prodotto alcun provvedimento finalizzato alla rimozione delle irregolarità riscontrate in relazione al disavanzo della gestione di competenza con saldo negativo elevato della parte corrente e alla gestione di cassa; - che in riferimento alla capacità di indebitamento e alla sua sostenibilità nel lungo periodo, l Ente ha dichiarato che la percentuale di incidenza dell intera rata dei prestiti sul totale delle entrate correnti si è ridotta a circa il 19% nell anno 2012 (percentuale calcolata al netto della operazione di estinzione anticipata mutui effettuata nel mese di dicembre 2012 per euro ,82) e si ridurrà ulteriormente a circa il 15% nel corso dell anno 2013 in virtù della scadenza di vari mutui a suo tempo rinegoziati. L Ente ha inoltre dichiarato che negli R2011 5

6 anni 2011 e 2012 non sono stati contratti nuovi mutui. Nel bilancio di previsione 2013, in fase di predisposizione, non viene attualmente ipotizzato il ricorso a nuovo indebitamento ; RITENUTO - che i provvedimenti adottati dall Ente, richiamati in premessa e riferiti al risultato di amministrazione dell esercizio 2011, risultano non idonei in quanto: 1. In merito alle entrate derivanti da rimborso assicurativo impiegate per il ripiano di quota parte del disavanzo pregresso, l Ente ha dichiarato di aver provveduto al ripristino del vincolo per un importo complessivo pari a ,00 euro (di cui ,00 euro quale quota relativa alla passerella andata distrutta e ,00 per rimborso spese sostenute dal Comando di Polizia Municipale), in parte sullo stesso rendiconto 2011 e in parte nel bilancio di previsione La Sezione ritiene, allo stato degli atti complessivamente acquisiti, che le entrate provenienti dal rimborso assicurativo debbano essere vincolate almeno nella misura indicata ( euro) nelle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 27 luglio 2011 e n. 37 del 6 dicembre Restano pertanto da ricostituire i vincoli derivanti dalla gestione 2011 per un importo almeno pari a ,00 euro; 2. In merito alle entrate da aggio straordinario impiegate per il finanziamento di spese correnti non ripetitive, la Sezione ritiene che, fermo restando che il riconoscimento dell aggio corrisposto dalla Società MO.VER non possa essere ricondotto all affidamento in esclusiva del servizio di gestione parcheggi, in quanto tale affidamento insta su di una società partecipata al 100% dal Comune di Viareggio, e dunque avente natura di società strumentale, l entrata in oggetto è da ritenersi come riferibile a quota parte dell entrata che la società stessa riscuote dagli utenti e pertanto soggetta al vincolo di legge. Analoga valutazione andrà estesa, in futuro, alla quota ordinaria del contributo, al fine di consentire il rispetto della norma, che impone di destinare l intera entrata derivante dalla gestione dei parcheggi alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi di superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana, come disposto, nello specifico, dall art. 7, comma 7, del D.Lgs. 285/1992; 3. In merito alle entrate da sanzioni pecuniarie al codice della strada, la Sezione ritiene che, in considerazione della quota già vincolata nell esercizio 2011 pari a ,10 euro, la quota ancora da vincolare è pari a ,37 euro; - che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2011 attiene esclusivamente all esercizio oggetto d esame, e non tiene pertanto conto delle risultanze del saldo finanziario al termine della gestione 2012; - che, in relazione alle ulteriori irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione (disavanzo della gestione di competenza con saldo negativo elevato della parte corrente e rilievi riferiti alla gestione di cassa), la Sezione è chiamata a valutare la mancata adozione e trasmissione dei provvedimenti normativamente previsti, circostanza che costituisce inadempimento degli obblighi relativi all adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio; - che l irregolarità segnalata, e riferita alla capacità di indebitamento, si appalesa di difficile rimozione come, del resto, rappresentato dall Ente, ma può comportare modifiche nelle procedure contabili e/o nell azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future; - che la Sezione, in tale ultimo caso, ritiene di prendere atto dei provvedimenti adottati dall Ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull esercizio 2011; R2011 6

7 DELIBERA Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l Ente ha adottato ai sensi dell art. 148 bis del TUEL, introdotto dall art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, la Sezione rileva la NON IDONEITA degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate riguardo al disavanzo sostanziale accertato e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In considerazione di quanto esposto e in particolare della valutazione negativa in ordine alle misure adottate dall Ente per la rimozione dell irregolarità oggetto di pronuncia specifica, è preclusa, ai sensi dell art. 148 bis, comma 3, del TUEL, l attuazione di programmi di spesa per un importo pari al disavanzo sostanziale di amministrazione derivante dalla gestione 2011, quantificato (al netto delle quote ricostituite) in euro ,37 euro, e per il quale non risulta individuata, ad oggi, una idonea e concreta fonte di finanziamento. Gli interventi che l Ente è chiamato ad adottare per far fronte al disavanzo sostanziale di amministrazione relativo all esercizio 2011, come sopra quantificato, dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2012, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione. La Sezione rileva inoltre l INOTTEMPERANZA ed il conseguente inadempimento del comune di Viareggio (LU) all obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità relative al risultato negativo della gestione di competenza con saldo negativo elevato della parte corrente e alla gestione di cassa nonché a ripristinare gli equilibri di bilancio. Infine, sulla base di quanto segnalato dall Ente e dei provvedimenti assunti circa la capacità di indebitamento e la sua sostenibilità, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l irregolarità riscontrata sul rendiconto 2011, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall Ente finalizzati ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate e a riportare il rapporto tra la rata dei prestiti e le entrate correnti entro parametri sostenibili nel lungo periodo. In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l Ente ad indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all analisi dei questionari che l organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio. DISPONE che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all Organo di revisione dell Ente e al Consiglio delle Autonomie locali. Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 21 maggio Il Relatore f.to Marco BONCOMPAGNI Il Presidente f.to Vittorio GIUSEPPONE Depositata in segreteria il 30 maggio 2013 Il Funzionario preposto al servizio di supporto f.to Claudio FELLI R2011 7

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