DELIBERAZIONE/PRONUNCIA N. 35/2007.
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- Gianpiero Antonelli
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1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DELIBERAZIONE/PRONUNCIA N. 35/2007. nell adunanza pubblica del 9 novembre 2007 composta dai seguenti magistrati: Presidente di Sez. Mario G.C. Sancetta Cons. Francesco Amabile Cons. Raffaele Del Grosso Cons. Corradino Corrado I Ref. Francesco Uccello I Ref. Laura Cafasso Presidente/relatore VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; VISTO l art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; VISTO l art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 1
2 VISTA la deliberazione n. 3/2007 del 26 aprile 2007, con la quale questa Sezione regionale di controllo, nel recepire le Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l attuazione dell art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). Bilancio di previsione 2007 approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibera n. 2 in data 19 marzo 2007, ha definito termini e modalità di trasmissione della relazione al bilancio di previsione 2007; VISTA la nota n del 27 aprile 2007, con la quale la Sezione ha trasmesso, per il tramite delle competenti Prefetture della Regione Campania, ai Presidenti dei Collegi dei revisori la citata deliberazione n. 3/2007; VISTE le relazioni al bilancio di previsione 2007 trasmesse dai Revisori dei conti dei Comuni di Raviscanina, Prata Sannita e San Potito Sannitico, tutti della Provincia di Caserta (CE); VISTE le richieste istruttorie formulate dal magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sui bilanci degli enti locali della Provincia di Caserta, con le quali sono stati richiesti chiarimenti in ordine a taluni punti delle relazioni inviate dagli organi di revisione e, in particolare, ai dati riportati al Titolo V dello stato di previsione dell entrata; VISTA la richiesta di attivazione della procedura ex art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, formulata dal magistrato incaricato delle verifiche di regolarità contabile sui bilanci degli enti locali della Provincia di Caserta; VISTA l ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n. 25 del 25 ottobre 2007, con la quale la Sezione è stata convocata per l odierna adunanza ai fini di una eventuale pronuncia ai sensi dell art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 n. 266; VISTE le note di chiarimenti pervenute dai Comune citati; UDITO il relatore; UDITI i rappresentanti delle Amministrazioni locali intervenute; PREMESSO: Dall esame delle relazioni al bilancio di previsione dell esercizio 2007, rassegnate, ai sensi dell art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai Revisori dei conti dei Comuni di Raviscanina, Prata Sannita e San Potito Sannitico, è emerso che gli anzidetti Comuni hanno iscritto tra le accensioni di prestiti di cui al Titolo V dello stato di previsione dell entrata l importo dei mutui da assumere senza che da tali appostazioni contabili derivassero variazioni alla corrispondente voce nuovi prestiti anch essa richiamata dalle relazioni di cui sopra. Alla richiesta di chiarimenti, da parte del magistrato incaricato dell istruttoria, circa la riscontrata anomalia nella rilevazione contabile degli importi in questione, i Comuni hanno rappresentato che gli stessi sono stati riportati al titolo V per la prevista assunzione di mutui 2
3 con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. le cui rate di ammortamento risulterebbero, tuttavia, a integrale carico della Regione Campania a mezzo di contributi annui concessi ai sensi della L.R. n. 51/ 78 e n. 8/2004. Nel corso dell adunanza pubblica, il rappresentante del Comune di Raviscanina, confermando quanto già indicato nella nota inviata a questa Sezione in data con prot.n.5886, ha precisato che i mutui da stipulare non costituirebbero nuovo indebitamento per l Ente, risultando i relativi oneri a totale carico della Regione. CONSIDERATO: Secondo quanto riferito dalle Amministrazioni comunali richiamate in epigrafe, la Giunta Regionale della Campania ha concesso ai predetti Comuni contributi pluriennali in conto capitale per l ammortamento di mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. spa, ai sensi della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978 nonché della legge regionale n. 8 del 12 novembre Gli Enti hanno iscritto il previsto ricavato dei mutui nel Titolo V dello stato di previsione dell entrata, alla categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti, ma ritengono (qualora i mutui dovessero essere effettivamente stipulati) di non dover iscrivere il corrispondente ammontare tra i debiti di finanziamento del Conto del patrimonio, in quanto il contributo regionale programmato verrebbe, di fatto, ad offrire copertura integrale alle rate di ammortamento degli stessi. Si tratterebbe, in sostanza, di una forma di capitalizzazione del contributo annuo concesso dalla Regione per il finanziamento delle specifiche opere pubbliche previste dalla citata legge regionale n. 51/1978, sicché la prevista contrazione del mutuo da parte dell Amministrazione comunale beneficiaria del finanziamento regionale costituirebbe un mero adempimento formale, i cui effetti otterrebbero una corrispondente rappresentazione sul piano della contabilità finanziaria ma non sul piano economico-patrimoniale. Secondo i principi della contabilità economica, infatti, se all assunzione di un mutuo corrisponde, normalmente, analogo aumento del debito nel passivo del Conto del patrimonio, nel caso in cui il finanziamento sia a carico di altri Enti, l entrata da mutuo sarà rilevata alla stregua dei trasferimenti di capitale destinati al finanziamento di specifici investimenti (cd. contributi in conto impianti ), con conseguente contabilizzazione alla voce conferimenti del passivo patrimoniale ed opportuna rettifica, da effettuare nel prospetto di conciliazione, dei dati finanziari. Tale visione, ancorché meritevole di considerazione sul piano contabile, non appare, tuttavia, conforme al dettato normativo. Invero, le norme introdotte all art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005), considerate espressione di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, dispongono che: 3
4 L amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti ; conseguentemente, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell amministrazione pubblica che assume l obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori ; quest ultima Amministrazione, pertanto, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell operazione. Alla luce della richiamata normativa, se è vero che il principio informatore consiste nell imputare il debito, derivante dalla stipulazione di mutui con oneri a carico di Amministrazione diversa da quella giuridicamente obbligata, direttamente in capo all Amministrazione sulla quale grava l onere della spesa piuttosto che sull Ente che formalmente ha sottoscritto il contratto di mutuo, è del pari vero che l Ente locale beneficiario del finanziamento deve iscrivere il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale (Titolo IV - categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione ) anziché nelle entrate da accensione di prestiti (Titolo V), con contestuale allocazione al Titolo II dello stato di previsione della spesa del corrispondente importo soggetto a vincolo di destinazione. Va da sé che, in contabilità generale, detta rilevazione del contributo regionale confluirà nel passivo del Conto patrimoniale alla voce Conferimenti da trasferimenti in conto impianti. Parallelamente, l Amministrazione regionale dovrà contabilizzare l operazione nel proprio bilancio, anche in assenza di accertamento finanziario, tra le accensioni di prestiti ed iscrivere nella spesa il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale. Alla rilevazione in aumento del valore riportato al Titolo V, verrà contrapposto un corrispondente aumento del debito di finanziamento iscritto nel Conto del patrimonio. L esposta ricostruzione della disciplina contabile trova conferma anche nella circolare del Ministero dell Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 5/2007/FL dell 8 marzo 2007 (punto 4.4), laddove si evidenzia come, in caso di mutui a totale carico dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, gli enti locali debbano iscrivere il ricavato del mutuo al Titolo IV delle entrate. Al riguardo, non può sottacersi, come peraltro già evidenziato da questa Sezione regionale in sede consultiva su analoga fattispecie (Parere n. 12/2007 reso nell adunanza del 26 settembre 2007), che presupposto essenziale per la corretta applicazione delle disposizioni in argomento è la condizione che le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un amministrazione pubblica diversa da quella che ha stipulato il contratto di mutuo. Occorre, cioè, che l Amministrazione regionale sia tenuta al pagamento delle rate di ammortamento e provveda alla relativa erogazione direttamente nei confronti dell Istituto 4
5 finanziatore, dovendo registrare detta operazione nell ambito della spesa per rimborso prestiti (Titolo III) previa formale assunzione a proprio carico del relativo onere finanziario. Nel caso in esame, va evidenziato che recentemente, in attuazione delle citate disposizioni, è intervenuta la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n.15 del 19 marzo 2007 e recante Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania. In particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 64 e 68 della citata legge regionale, prevede che il pagamento dei contributi pluriennali in conto capitale concessi dalla Regione Campania per l ammortamento di mutui accesi dagli enti beneficiari è effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi. Tale disciplina regionale, sostituendo sul punto, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (20 settembre 2007), le modalità di finanziamento previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, ha reso, dunque, cogente la descritta modalità di erogazione dei contributi regionali, sicché l Ente locale è tenuto ad adeguarsi (in virtù del disposto di cui al comma 77 della legge n. 311/2004) alla nuova disciplina dettata dal comma 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. Ne consegue che, poiché le finalità sottostanti l introduzione della predetta disciplina, come richiamate dal comma 75, attengono al consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l adesione al Patto di stabilità e crescita e si risolvono nell esigenza di neutralizzare eventuali effetti di cumulo delle passività risultanti a carico di più enti pubblici (laddove gli stessi partecipino alla medesima operazione di finanziamento), comportamenti difformi dall illustrato principio di armonizzazione e coordinamento dei bilanci pubblici rischiano di alterare le risultanze contabili in materia di indebitamento e di rispetto del Patto di stabilità interno, oltre a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica. Ritiene, pertanto, la Sezione, nella sua funzione di garante del coordinamento della finanza pubblica, che l errata allocazione contabile dei proventi da mutui con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Campania, in quanto suscettibile di incidere (anche solo in astratto) su poste strategicamente rilevanti, costituisca grave irregolarità contabile e prassi contraria ai canoni di sana gestione finanziaria. Conclusivamente, poiché dalle risultanze istruttorie emerge che l impostazione del bilancio preventivo 2007 dei Comuni richiamati in epigrafe non risulta conforme alle prescrizioni di cui all art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e che, allo stato, non risultano essere state adottate da parte delle predette Amministrazioni le opportune azioni correttive, sia in sede di variazioni al bilancio annuale di previsione che, in virtù del principio della coerenza interna, in sede di bilancio pluriennale, al fine di eliminare le irregolarità contabili suscettive di produrre effetti distorsivi nel consolidamento dei conti pubblici: 5
6 P.Q.M. la Sezione regionale di controllo per la Campania segnala ai Consigli comunali di Raviscanina (CE), Prata Sannita (CE) e San Potito Sannitico (CE) la situazione sopra rappresentata, ai sensi dell art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l adozione dei provvedimenti di competenza. Richiede, altresì, di comunicare a questa Sezione le misure consequenziali adottate. La presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, ai Presidenti del Consiglio comunale degli Enti sopra richiamati; per quanto di competenza, copia della stessa sarà inviata ai rispettivi Sindaci nonché agli Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti locali interessati. Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 novembre Il Presidente/relatore (Dott. Mario G.C. Sancetta) Depositata in Segreteria in data Il Dirigente del Servizio di supporto (Dott. Giuseppe Volpe) 6
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