LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

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1 LINEE GUIDA PER IL RIMBORSO DEL CANONE DI DEPURAZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 335/2008 DELLA CORTE COSTITUZIONALE Premessa Il presente documento individua i criteri e le modalità operative ai fini della quantificazione dei rimborsi del canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 (pubblicata sulla G.U. in data ) 1 e della conseguente emanazione della Legge 13/ e del D.M "Individuazione del criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota non dovuta riferita al servizio di depurazione". Definisce inoltre la procedura per la restituzione degli importi agli utenti che ne hanno il diritto, tenuto conto della delibera N. 60/CONTR/10 della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo, del 07/12/ e delle proposte applicative elaborate dalla Regione Lombardia DG Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile previo accordo con AATO, Comuni e Associazioni Consumatori Destinatari del rimborso Sono destinatari del rimborso gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, in regola con i pagamenti del canone depurazione, non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali vi è stata attività di progettazione, realizzazione o attivazione. Spetta all utenza la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri deducibili, in conformità all art. 6, comma 1, del D.M. 30/09/ Il diritto alla restituzione spetta all utente, salvo il limite invalicabile dei rapporti cosiddetti esauriti 7, e cioè definiti da sentenze passate in giudicato o delle situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili perché sono spirati i termini di prescrizione e/o decadenza. 2. Periodo oggetto del rimborso Il diritto al rimborso è prescrivibile in 5 anni, a norma dell articolo 2948 del codice civile in merito alle prestazioni pagabili entro l anno o periodi più brevi. Da ciò discende che non sono rimborsabili le somme pagate dagli utenti prima del 15 ottobre Pertanto il rimborso della tariffa di depurazione spetta per il periodo che intercorre dal e fino al 30/06/ Determinazione degli oneri deducibili 9 Gli oneri deducibili sono determinati con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, nell arco temporale che va dal al , dalla Società per la Tutela del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. 10 per attività di progettazione, realizzazione e completamento dell impianto di depurazione di Gornate Olona, limitatamente alla quota ascrivibile all impianto di Gornate Olona, calcolata sulla base del numero degli abitanti equivalenti 11. Le spese sostenute dalla Società, nel periodo oggetto di rimborso, direttamente imputabili all impianto di Gornate Olona ammontano ad ,91.= 12.

2 4. Determinazione della quota di tariffa soggetta a rimborso La quota di canone depurazione da restituire viene stabilita sottraendo dall importo annualmente pagato dall utenza il costo diretto sostenuto, sempre annualmente, per la realizzazione dell impianto. Il rimborso spetta all utenza solo nel caso di differenza positiva tra canone annuo pagato e costo annuo sostenuto. Ad ogni singolo utente verrà percentualmente imputato il relativo investimento sulla base dei consumi addebitati. 5. Applicazione degli interessi 13 Gli interessi sulle somme da restituire decorrono a partire dalla data in cui si è verificato il danno per l utente, cioè dalla data di pagamento della somma indebita e devono comprendere tutto il periodo sino alla determinazione del rimborso. La quantificazione degli interessi è calcolata sulla base del tasso legale, tempo per tempo vigente, a decorrere dalla data di scadenza dell obbligo di pagamento. 6. Pubblicazione elenco utenti destinatari dei rimborsi 14 Il Comune di Gornate Olona pubblicherà, sul proprio profilo internet, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, l elenco degli utenti destinatari dei rimborsi completo dei seguenti dati: il periodo di riferimento oggetto di rimborso; gli importi pagati da ciascun utente per il servizio di depurazione; i relativi volumi di acqua erogati; l importo indebitamente corrisposto al netto degli oneri deducibili; l importo degli interessi maturati. 7. Modalità di rimborso utenze attive Il rimborso è automatico e senza necessità di presentazione dell istanza per gli utenti individuati nell elenco pubblicato a condizione che siano titolari di una utenza di fornitura attiva. Ai sensi dell art. 7, comma 3, del D.M. 30/09/ , la restituzione avrà luogo d ufficio in forma rateizzata mediante compensazione in bolletta a valere dal primo ciclo di fatturazione utile e si concluderà entro il termine del 30/09/2014 (art. 7, comma 1 DM). L accettazione da parte dell utente del rimborso proposto in bolletta sostituisce la formale presentazione di istanza da parte del medesimo e ha valore di assolvimento degli obblighi di restituzione delle quote indebite. 8. Modalità di rimborso utenze cessate Nel caso l'utenza sia cessata il rimborso avrà luogo previa presentazione, entro il termine quinquennale del 30/09/2014, di specifica istanza motivata da parte dell avente diritto, soggetta all imposta di bollo fin dall origine nella misura di euro 16,00.= 16 e redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune. Destinatario delle istanze di rimborso è il Comune, cui spetta l onere della restituzione. Le richieste di rimborso eventualmente già inoltrate vanno ripresentate in conformità alla presente disciplina. Qualora il richiedente non effettui la richiesta per se stesso, ovvero l utenza sia intestata o stata intestata a persona diversa dal richiedente, è necessario che il richiedente medesimo dimostri la sussistenza del diritto al rimborso allegando adeguata documentazione.

3 9. Iva Poiché il rimborso avverrà mediante compensazione degli importi nelle bollette future anche l IVA verrà automaticamente compensata. 10. Informativa agli utenti Agli utenti dovrà essere garantita adeguata informazione circa le modalità adottate per la procedura del rimborso nonché le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione. Le presenti Linee Guida verranno pubblicate sul sito del Comune. 1 Corte cost ( ), n Pres. Flick G.M. - Rel. Gallo F. LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; 2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi". 2 Legge , n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (G.U , n. 49, Serie Generale) Art. 8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

4 2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta. 5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti. 6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». 3 D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. (G.U , n. 31, Serie Generale) 4 Delibera N. 60/CONTR/10 della Corte dei Conti Sezioni Riunite, 07/12/2010 Trattasi, invece, di ( ) rapporti intersoggettivi fra l Ente e gli utenti del servizio idrico, regolati da principi e norme civilistiche. Si ricorda, al riguardo, come la Corte Costituzionale, nella citata sentenza (335/2008), abbia chiaramente configurato il rapporto in esame quale contratto di utenza, e la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nello stesso contratto e non in un atto autoritativo incidente direttamente sul patrimonio dell utente. 5 Regione Lombardia DG Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Milano Restituzione all utenza della quota parte della tariffa idrica riferita alla depurazione analisi delle condizioni determinanti 6 D.M Art. 6 - (Restituzione della quota di tariffa non dovuta) 1. Gli utenti di cui all'elenco indicato all'art. 4, lett. b), del presente decreto, hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo

5 oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma di cui al comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto. 7 Deliberazione Corte Conti Lazio n. 29/2010/PAR LAZIO Deliberazione Corte Conti Veneto n. 17/2009/PAR VENETO Deliberazione Corte Conti Lombardia/25/2009/PAR 8 Deliberazione Corte Conti Lombardia/25/2009/PAR Va data risposta negativa alla limitazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 ai soli canoni maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza. Quanto ai limiti temporali per accertare l intervenuta prescrizione anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza questi vanno individuati, sia per l azione diretta che per quella indiretta, nel termine quinquennale di cui all art c.c., non potendosi prendere in considerazione, stante la natura di corrispettivo della tariffa, il termine biennale previsto dall art. 21 della legge 546/ D.M Art. 5 - (Oneri deducibili) 1. Ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o 3.3. (remunerazione del capitale investito), dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente 1 agosto 1996, determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione. Le gestioni in via diretta provvedono a determinare le corrispondenti deduzioni in coerenza con le modalità indicate dalle pertinenti delibere CIPE. 2. Qualora alla copertura dei costi di cui al comma precedente si provveda con risorse prelevate dai fondi vincolati di cui agli artt. 14, della legge n. 36/1994, e 155, del D.Lgs. n. 152/2006, i relativi importi sono deducibili per intero. 3. Sono da considerare deducibili ai sensi del comma 1 anche i costi sostenuti dal gestore per l'attivazione di impianti temporaneamente inattivi, come definiti all'art. 2 del presente decreto, limitatamente al periodo in cui non hanno fornito il servizio. 4. Alla deducibilità delle componenti di costi di cui al comma 1 si procede anche nel caso in cui all'attivazione del servizio di depurazione si sia provveduto mediante collegamento ad un impianto al servizio anche di altre comunità di utenti, quando ciò sia previsto e programmato nel Piano d'ambito. In tal caso, al calcolo delle deduzioni si procede in relazione alla quota della capacità depurativa totale utilizzata allo scopo. 5. Non sono deducibili gli oneri connessi a finanziamenti pubblici a fondo perduto.

6 10 Tabella costi progettazione e realizzazione impianto depurazione di Gornate Olona 11 Tabella Abitanti Equivalenti Società per la Tutela del Fium e Olona in Provincia di Varese S.p.A. (com unicaz ione del , prot. n. 2546) abitanti residenti abitanti equivalenti ind. abitanti equivalenti fluttuanti abitanti equivalenti totali (A.E.) BINA G O CASTIGLIONE OLONA G AZZA DA GORNATE OLONA LO ZZA M ALN AT E SOLBIATE COMASCO VA RE SE VEDANO OLONA VENEGONO INFERIORE VENEGONO SUPERIORE

7 12 Spese di impianto quota Gornate Olona TABELLA COSTI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE GORNATE OLONA (come da comunicazione dell' 08/06/2011 n costi totali per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Gornate Olona costi per la realizzazione dell'impianto di depurazione imputabile al Comune di Gornate Olona in base alla tabella abitanti equivalenti , , , ,17 totali al , , progettazione , , spese gara 241,20 12, progettazione , , spese gara 9.571,30 478, aree , , spese gara ,42 542, allacciamenti , ,00 spese 2007 tecniche , , lavori , , spese gara 2.220,00 111, allacciamenti , ,67 spese 2008 tecniche , , lavori , , allacciamenti , ,20 totali dal 2003 al , ,44 spese 2009 tecniche , , lavori , , allacciamenti , ,86 spese 2010 tecniche , , lavori , ,44 totali dal 2009 al , ,99 TOTALE GENERALE , ,91

8 13 D.M Art. 7 - (Procedura per le restituzioni) 1. In applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l'autorità d'ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, individua l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1 ottobre D.M Art. 4 - (Elementi informativi di riferimento) 1. Il gestore mette a disposizione dell'autorità d'ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione: 1. gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in: a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi; b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'art. 3; c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi; d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'art. 3; 2. per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento; 3. lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione; 4. il calcolo dell'importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all'art Per le gestioni in via diretta, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono i Comuni. 3. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. 15 D.M Art. 7 - (Procedura per le restituzioni) 3. Per le gestioni in via diretta, all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione. 16 Risoluzione 07/04/2009 n 98/E (Agenzia Entrate): Tariffa sevizi depurazione acque: istanza di rimborso. Quanto sopra premesso, tenuto conto della natura di corrispettivo della tariffa dovuta per il servizio di depurazione delle acque deve ritenersi che l istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato non rientra nella previsione esentativa del predetto articolo 5,comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, la stessa, ai sensi dell articolo 3 della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972, é soggetta all imposta di bollo fin dall origine nella misura di euro 16,00

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