LA MANOVRA MONTI E LE ULTIME NOVITA NORMATIVE
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1 CIRCOLARE N. 8 - SETTEMBRE 2012: LA MANOVRA MONTI E LE ULTIME NOVITA NORMATIVE COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTI CORRENTI ALL AGENZIA DELLE ENTRATE La Manovra Monti ha previsto l obbligo, da parte degli operatori finanziari, di comunicare periodicamente le movimentazioni dei conti correnti dei contribuenti all Agenzia delle Entrate (art. 11 comma 2 del D.L. 201/11). La data prevista per l inizio del monitoraggio è stata fissata inizialmente per il 31 ottobre p.v., ma a seguito dell intervento del Garante della privacy, il quale ha rilevato dei rischi legati alla sicurezza del trattamento informatico dei dati, nonché una serie di difficoltà inerenti alla movimentazione di un quantitativo così ingente di informazioni, tale data non potrà essere rispettata. E atteso un parere di Sogei, la società che si occupa della gestione delle piattaforme informatiche dell Amministrazione Finanziaria, per poter risolvere le problematiche rilevate e poter avviare la procedura di comunicazione periodica dei dati.
2 FATTURE SEMPLIFICATE E FATTURE EMESSE CON IL REGISTRATORE DI CASSA La bozza di provvedimento legislativo che recepirà, dal primo gennaio 2013, la direttiva comunitaria 2010/45/UE, modificherà la normativa Iva sulla fatturazione e consentirà la possibilità di emettere le fatture con il registratore di cassa, riportando il numero identificativo fiscale del destinatario (partita IVA in caso di soggetto passivo nazionale o comunitario, codice fiscale in caso di soggetto privato residente o domiciliato in Italia). Sarà introdotta la fattura semplificata, che conterrà le seguenti indicazioni: data di emissione, numero progressivo di identificazione, dati identificativi del soggetto cedente o prestatore, dati identificativi del soggetto cessionario o committente, descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata. La fattura semplificata potrà essere emessa per importi complessivamente inferiori a 100 euro (400 per determinate tipologie di operazioni), mentre non potrà essere emessa per le cessioni intracomunitarie e per le operazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori di imposta in un altro stato membro dell Unione Europea. SRL SEMPLIFICATA Il decreto n. 138 del 23/06/2012 del Ministero della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto u.s., ha definito lo statuto standard per le società a responsabilità limitata semplificata (Srl aventi capitale sociale compreso tra 1 e euro, nonché tutti i soci di età inferiore ai 35 anni). Nello specifico, è stata confermata la necessità che alla compagine sociale partecipino esclusivamente soci di età inferiore ai 35 anni, ai quali dovrà essere delegata l amministrazione e la rappresentanza generale della società.
3 Il capitale sociale, sempre inferiore ai euro, dovrà essere interamente sottoscritto e versato alla data di costituzione e corrisposto in denaro all organo amministrativo, il quale ne dovrà rilasciare quietanza liberatoria dichiarandone l integrale versamento. Rimangono aperti alcuni dubbi interpretativi, per i quali sono attesi i dovuti chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria. Per esempio, sembrerebbe che le norme in tema di Srl non inderogabili, previste dal Codice Civile, possano non essere escluse in tutto o in parte per espressa volontà dei soci. Inoltre, si segnala l inapplicabilità di ogni clausola di prelazione e gradimento, pertanto la cessione di quote sembrerebbe libera, salvo ovviamente il limite anagrafico inderogabile dei 35 anni non compiuti. Non è inoltre definita la durata della società, né la sua sorte quando uno dei soci superi la soglia dei 35 anni o in caso di successione mortis causa in assenza di eredi con il requisito anagrafico. SRL A CAPITALE RIDOTTO Il Decreto Sviluppo (D.L. 83/12) ha introdotto nell ordinamento tributario una ulteriore forma di società a responsabilità limitata, la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr). Le caratteristiche salienti di questa forma societaria sono le seguenti: - la costituzione può avvenire da parte di soggetti di età anche maggiore di 35 anni; - l ammontare del Capitale Sociale è compreso tra 1 e euro; - la denominazione sociale deve specificare che si tratta di Srl a capitale ridotto; - l atto costitutivo non deve essere obbligatoriamente predisposto secondo una forma standard non modificabile (come avviene per esempio per la Srl semplificata), pertanto potrà essere simile a quello di una Srl tradizionale ; - il capitale deve essere interamente versato alla costituzione e il versamento va fatto direttamente nelle mani degli Amministratori (e si precisa che è previsto unicamente il conferimento di denaro): - gli Amministratori possono anche non essere soci; - posto che alla Srlcr possono partecipare persone fisiche senza requisiti di età, le partecipazioni dovrebbero poter essere cedute solo ad altre persone fisiche; - non sono previste agevolazioni in termini di costi di costituzione.
4 Considerato che si tratta di una forma societaria di così recente istituzione, si attendono i necessari chiarimenti dell Amministrazione Finanziaria per dissipare tutti i dubbi interpretativi della normativa. PROCEDURA DI MEDIAZIONE / RECLAMO Il D.L. 98/11 ha introdotto nell ordinamento tributario gli istituti del reclamo e della mediazione tributaria mediante l inserimento del nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre L obiettivo annunciato è stato quello di perseguire la finalità di deflazione del contenzioso tributario. Il nuovo istituto trova applicazione obbligatoria in relazione agli atti impositivi notificati dal 2 aprile 2012 concernenti una pretesa impositiva in termini di imposte dovute non superiore a indipendentemente dal tributo in contestazione, purché riconducibile all Agenzia delle Entrate e relativa agli atti indicati nell art.19 del D.Lgs. n. 546/92. L Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare illustrativa, la C.M. n.9/e del 19 marzo 2012, con la quale ha fornito istruzioni e indirizzi operativi nell approccio e nella gestione della eventuale fase contenziosa. Con la successiva C.M. n. 22/E dell 11 giugno 2012 sono state fornite ulteriori istruzioni anche in relazione al profilo della gestione delle controversie in corso e della realizzazione degli obiettivi per la mediazione. Gli atti impositivi, per tributi dell Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a sono soggetti alla disciplina obbligatoria del previo reclamo. Tale istituto determina l instaurazione di un procedimento amministrativo che può condurre a una proposta di mediazione e, in caso positivo, a un accordo con l Agenzia delle Entrate prima della fase contenziosa. Le istanze e il loro esame In conseguenza dell introduzione della mediazione tributaria obbligatoria per le controversie di valore non superiore a il contribuente che intenda impugnare un atto impositivo che rientra nell ambito di applicazione della nuova norma deve anzitutto presentare un reclamo-ricorso con istanza, ex art.17-bis, D.Lgs. n.546/92. Inoltre, il contribuente può presentare, contestualmente al reclamo, una istanza di mediazione. La disciplina del reclamo si applica solo per le controversie in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pertanto, non sono oggetto di reclamo gli avvisi di pagamento doganali, né gli accertamenti sui tributi locali.
5 Il valore della lite deve essere determinato ai sensi dell'art.12, D.Lgs. n.546/92. Quindi deve prendersi come riferimento l'importo chiesto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi (se si controverte in tema di atti irrogativi di sole sanzioni, occorre riferirsi al valore di queste ultime). DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI L art. 33 del decreto 83/12 (c.d. Decreto Crescita ) ha riscritto l art. 101 del Tuir introducendo una distinzione tra perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, e perdite su crediti di modesta entità o relativi a diritti ormai prescritti. La nuova versione dell art. 101 ha confermato la necessità di avere certezza e precisione della perdita al fine di ottenere la deducibilità delle perdite su crediti, ma ha altresì riconosciuto la sussistenza di questi requisiti nel caso in cui il credito sia di modesta entità e siano trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del pagamento del credito stesso. La modesta entità è riconosciuta avendo riguardo sia all ammontare del credito, sia alle dimensioni dell impresa titolare del diritto. Risultano pertanto crediti di modesta entità: - quelli di importo non superiore a euro per le imprese di più rilevante dimensione, che sono quelle con un volume d affari o ricavi non inferiori a 300 milioni per il 2009, 200 milioni per il 2010, 150 milioni per il 2011; - quelli di importo non superiore a euro per le altre imprese. Le nuove regole troveranno efficacia a partire dal periodo d imposta Cordiali saluti. Giovanna Patruno GiPi Consulting S.R.L.
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