SEGRETO PROFESSIONALE

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1 SEGRETO PROFESSIONALE

2 Il professionista sanitario, inserito che sia in una istituzione sanitaria ovvero operante come libero professionista, contrae con il paziente relazioni apportatrici di conoscenze pertinenti alla riservatezza della persona che a lui si affida. Il segreto assume carattere professionale quando l apprendimento di una notizia è collegato con l esercizio della professione stessa. Costituisce segreto in generale ciò che non deve essere divulgato e in particolare quel fatto o notizia che una persona vuole sottrarre alla conoscenza altrui. Il segreto professionale è l obbligo a non rivelare le informazioni apprese all interno del rapporto fiduciario.

3 È necessario fare una distinzione tra: Segreto professionale, con il quale s'intende un segreto appreso per ragione e a causa dell'esercizio di una attività professionale. Segreto naturale con il quale, invece, s'intende qualunque notizia che viene appresa a ragione del proprio stato di amico, di confidente, etc., al di fuori cioè di qualsiasi rapporto professionale. Viene definito, segreto professionale ogni notizia che sia relativa alla sfera intima e privata (notizie di ordine fisico, psichico, familiare, sentimentale, emotivo, etc.) dell'assistito e che quest'ultimo ha interesse a che non venga rivelato e della quale il professionista sia venuto a conoscenza in quanto tale, cioè in quanto professionista.

4 L impegno alla riservatezza non è solo di indole deontologica, quale impone da sempre il decoro professionale, ma anche di indole giuridica così da tradursi in un obbligo inviolabile stabilito dal codice penale che interviene con le proprie sanzioni a rafforzare l obbligo del sanitario alla fedeltà e alla segretezza a garanzia dei diritti del cittadino. Il Codice deontologico impone: Di serbare il segreto su tutto ciò che viene confidato o che si è potuto conoscere per ragione della professione, conservando il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate. La morte del paziente non esime dal dovere del segreto. È sufficiente la rivelazione ad una sola persona per tradire il segreto.

5 In casi speciali il riserbo si deve mantenere anche nei confronti dei familiari del paziente, ricordando che il titolare del segreto è soltanto la persona assistita, la quale può avere interesse a tenere celati ai familiari stessi taluni fatti della sua vita privata. Non si è tenuti a rivelare ai genitori i segreti del minore; potranno invece essere informati i genitori o il tutore del minorenne se la rivelazione venga fatta nell interesse dell assistito, ad esempio allo scopo di consentire ai genitori di esercitare a nome del figlio il diritto di querela, che a lui non compete.

6 Riguardo le norme giuridiche, il Codice penale prevede e punisce: la rivelazione del segreto professionale (Art. 622 c.p.) la rivelazione e utilizzazione di segreti d ufficio (Art. 326 c.p.)

7 RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE (Art. 622 c.p.) L art. 622 c.p. prevede il reato di illecita rivelazione di segreto professionale. «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 30,99 a 516,45. Il delitto è punibile a querela della persona offesa». RIVELARE quindi significa comportarsi in modo tale che senza giusta causa, una o più persone non vincolate dal segreto, siano messe a conoscenza del segreto. La rivelazione è legittima solo se sussiste una giusta causa.

8 Il legislatore non ha limitato l obbligo di mantenere il segreto solo a quei fatti o dati o circostanze che l assistito abbia espressamente o direttamente riferito. Avere notizia significa non solo aver appreso qualcosa perché è stata comunicata a voce, ma anche perché può essere stata vista, letta, udita da terzi, o magari solo intuita o dedotta. Dunque, ai fini dell essere soggetto all obbligo di mantenere il segreto, ciò che conta non è il come se ne sia venuti a conoscenza, quanto piuttosto la consapevolezza che di segreto si tratti.

9 Segreto è qualsiasi argomento di natura riservata precluso alla conoscenza altrui, pertanto non solo le notizie di carattere sanitario, ma anche tutto ciò che si apprende sulla persona con cui si entra in contatto per STATO: si riferisce non solo a chi esercita un attività professionale, ma anche a coloro che si trovano con il professionista in relazione di convivenza, dipendenza, collaborazione, amicizia o di altro rapporto che faciliti la conoscenza del segreto (es. gli allievi infermieri, gli studenti, le mogli o i figli di un medico o infermiere, etc ). UFFICIO: qualsiasi compito o dovere che deve essere assolto e per il quale il soggetto è venuto a conoscenza del segreto. PROFESSIONE O ARTE: si riferisce all esercizio di un attività di ordine intellettuale oppure manuale, che viene praticata da persone qualificate (es. medici, avvocati, infermieri, artigiani, giornalisti, etc ).

10 La violazione del segreto professionale può avverarsi in due modi: Rivelazione senza giusta causa, quando il segreto viene comunicato a persona estranea al rapporto confidenziale, senza trovare alcuna giustificazione in una norma di diritto o in una ragione plausibile.

11 Impiego a proprio o altrui profitto L impiego a proprio profitto può aversi quando senza rivelare ad alcuno la notizia riservata si cerca di trarne un utile personale (es. compiere una speculazione finanziaria a danno del cliente e a proprio vantaggio). L impiego a profitto altrui può aversi quando senza trarre vantaggi personali si risponda a sollecitazioni di terzi interessati a conoscere le condizioni di salute di un proprio paziente in vista di fidanzamenti, matrimoni, pericolo di contagio, prognosi gravi o imminenza di morte, recando con la rivelazione la possibilità di un danno alproprio assistito.

12 La rivelazione può derivare da: Condotta attiva con trasmissione diretta a terza persona. Condotta passiva consentendo ad un individuo non avente diritto di venire a conoscenza del segreto ad esempio tollerando che qualcuno legga la cartella clinica di un paziente lasciata aperta su una scrivania (in questo caso si realizza una fattispecie omissiva, pure integrante gli estremi della rivelazione, qualora il professionista sanitario consenta che altri vengano a conoscenza di ciò che egli ha il dovere giuridico di mantenere segreto per mancata custodia di documenti sui quali si abbia l obbligo di vigilare) oppure discutendo di un caso clinico ad alta voce in presenza di estranei.

13 La violazione del segreto professionale richiede il dolo (la colpa non è sufficiente) che consiste nella volontà di rivelare una notizia che si sa essere segreta o di impiegarla a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza una giusta causa, prescindendo dall intenzione di recare nocumento. Tuttavia il nocumento o la possibilità di nocumento deve sempre sussistere ed è sufficiente che dalla rivelazione sorga il pericolo anche remoto di un danno ingiusto, materiale o morale, per il titolare del segreto. La violazione del segreto professionale non sussiste quando ricorra la giusta causa o si abbia la trasmissione del segreto.

14 Cause di giustificazione Le giuste cause di rivelazione del segreto professionale comprendono tutte quelle circostanze nelle quali la rivelazione stessa trova una giustificazione legale, deontologica o morale. La volontà dell assistito, che è l unico proprietario dei contenuti del segreto, può essere superata solo da una giusta causa, intendendosi con tale termine una circostanza prevista dalla Legge.

15 Le giuste cause legali sono: IMPERATIVE quando provengono dalle disposizioni di legge che obbligano al dovere d informativa mediante denunce, referti, rapporti, certificazioni, dichiarazioni o relazioni concernenti fatti di natura professionale, che altrimenti sarebbero coperti dal segreto. In queste circostanze la rivelazione del segreto, imposta dalla legge, trova giustificazione nella salvaguardia di interessi di preminente natura sociale, quali sono quelli della sicurezza collettiva, della salute pubblica, etc Le norme imperative impongono un obbligo inderogabile, es. l obbligo di referto per reati procedibili d ufficio giustifica la rivelazione del segreto professionale.

16 Le denunce sanitarie obbligatorie con le quali si vuole perseguire finalità di ordine clinico, statistico e preventivo. Vengono presentate all'autorità sanitaria. I certificati obbligatori che rappresentano attestazioni di un fatto di natura tecnica destinati a provare la verità in ordine ad un evento di natura biologicoclinica e che si rilascia al richiedente, nel suo stesso interesse. Il referto, denuncia giudiziaria (ex rapporto). La perizia e la consulenza tecnica.

17 SCRIMINATIVE O PERMISSIVE: sono previste per ogni reato perciò si applicano anche alla rivelazione del segreto professionale - Non è punibile chi abbia reso noto il segreto avendo ricevuto il consenso del paziente o di chi ne abbia la legale rappresentanza; in ogni caso si è autorizzati ma non obbligati alla rivelazione. - Non vi è violazione del segreto quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore come nel caso di smarrimento di agende professionali o documenti clinici. - Quando si è costretti alla rivelazione mediante violenza fisica cui non si può resistere o sottrarsi.

18 - Quando si è caduti in buona fede nell errore di fatto oppure si è tratti in errore dall altrui inganno riferendo notizie a persone credute o fattesi credere prossimi congiunti del malato. - Non ricorre violazione del segreto per chi abbia agito esercitando un proprio diritto o adempiendo un dovere impostogli dalla legge. - Quando si è costretti alla rivelazione da uno stato di necessità che può verificarsi qualora si ricorra all aiuto di persone estranee per soccorrere un infermo. - Quando si agisce per legittima difesa.

19 Segreto professionale e diritto di astenersi dal testimoniare Mentre per i cittadini in genere si parla di obbligo di rendere testimonianza, per il sanitario si deve parlare più correttamente di facoltà. La legge infatti gli riconosce il diritto di astenersi dal testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza per ragione e a causa dell esercizio professionale. Art. 200 c.p.p. «Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l obbligo di riferirne all autorità giudiziaria: i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria»

20 È tuttavia stabilito dalla stesso articolo 200 che «il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga». In tal caso il sanitario deve rendere la sua testimonianza e rivelare il segreto, poiché è suo preciso dovere giuridico ottemperare all ordine legittimo impartitogli dalla Pubblica Autorità (art. 51 c.p.).

21 Se un medico sia stato chiamato a curare un paziente rimasto ferito in un conflitto a fuoco dopo una rapina, il codice penale esonera il sanitario dal presentare il referto e quindi dalla rivelazione del segreto professionale (si esporrebbe la persona assistita a procedimento penale art. 365c.p.). Esonera inoltre il medico dal rendere testimonianza per le stesse ragioni. Ma il diritto del medico di astenersi dal testimoniare riconosciutogli dal codice non significa dovere o obbligo di astenersi. Il codice cioè non proibisce di testimoniare, ma da al medico la facoltà o meglio il diritto di astenersi. Ciò significa che il medico potrebbe rendere spontaneamente la testimonianza richiestagli. Il giudice a sua volta in caso di rifiuto del medico a deporre ha il potere di indagare sulla fondatezza del rifiuto stesso ed eventualmente di obbligarlo a rendere testimonianza.

22 Segreto professionale e AIDS La Legge stabilisce a carico degli «operatori sanitari che nell esercizio della loro professione vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, il dovere di prestare la necessaria assistenza, adoperandosi con ogni mezzo per tutelare la riservatezza della persona assistita». Si ribadisce l obbligo di rispettare il segreto professionale.

23 Un diverso comportamento è legittimo solo nei seguenti casi: Il consenso dell avente diritto (art. 50 c.p.), in questo caso il titolare del diritto alla riservatezza può validamente disporre del diritto stesso e quindi autorizzare il sanitario alla rivelazione del segreto. Se il consenso viene rifiutato, il sanitario dovrà valutare se ricorrono gli estremi di cui all art. 54 c.p. (stato di necessità) o art. 52 c.p. (legittima difesa) per il quale la segnalazione al partner viene legittimata dalla necessità di salvare il terzo (non ancora contagiato) dal pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla persona.

24 Trasmissione del segreto La trasmissione del segreto è un esigenza della professione moderna la quale richiede il lavoro d équipe e la compartecipazione di strutture ed enti assistenziali per erogare le prestazioni sanitarie di carattere diagnostico, curativo o preventivo. La trasmissione consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a loro volta vincolati al segreto per ragione di professione o d ufficio.

25 Condizioni essenziali del segreto trasmesso, cioè ripartito tra più persone, sono: che il passaggio di notizie sia reso necessario da motivi sanitari, organizzativi o amministrativi; che la trasmissione si attui col consenso implicito o esplicito dell assistito e nel suo esclusivo interesse; che la conoscenza delle notizie trasmesse rimanga circoscritta nell ambito dei servizi sanitari e assistenziali interessati; che la trasmissione avvenga tra persone tutte abilitate a conoscere il segreto e tutte vincolate al segreto medesimo.

26 La trasmissione del segreto professionale è sempre avvenuta e avviene normalmente tra colleghi negli ospedali, negli ambulatori e nella professione privata. Negli altri casi il passaggio di notizie a enti o servizi assistenziali configura la trasmissione di segreti d ufficio quando la conoscenza del segreto viene distribuita tra un numero considerevole di persone, molte delle quali non esercenti la professione sanitaria (funzionari, impiegati amministrativi di ospedali, di enti previdenziali, etc ).

27 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d ufficio (Art. 326 c.p.) «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno».

28 Quando la rivelazione del segreto si riferisca non alla sfera privata del rapporto col paziente, ma a quella della Pubblica Amministrazione, si cade nella fattispecie delittuosa più grave contemplata dall art. 326 c.p. Si tratta di un reato contro la pubblica Amministrazione dello Stato e di altri enti pubblici, di cui viene leso l interesse al regolare svolgimento di qualsiasi attività amministrativa pubblica.

29 Per la sussistenza del reato non occorre che le notizie relative siano apprese dal P.U. per ragione del suo ufficio, è sufficiente che si tratti di notizie d ufficio, cioè appartenenti ad un determinato ufficio e delle quali il funzionario sia venuto a conoscenza violando i doveri inerenti alla funzione del servizio o abusando della propria qualità. Tale reato è perseguibile d ufficio anziché a querela di parte e ne è prevista anche l agevolazione colposa, cioè il facilitare, mediante un comportamento passivo, l apprendimento della notizia.

30 L Art. 622 c.p. relativo al segreto professionale afferma il particolare obbligo valido per diverse categorie di soggetti; l Art. 326 c.p. relativo alla rivelazione di segreti d ufficio investe gli operatori del SSN che rivestano il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Il professionista sanitario può trovarsi soggetto ad entrambe le disposizioni in ragione della qualifica giuridica che riveste.

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