PROPOSTA DI LEGGE N. 23

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1 PROPOSTA DI LEGGE N. 23 presentata dal consigliere Santarossa il 31 ottobre 2013 <<Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie>> 023_PDL.doc CG/MN/DD

2 Signor Presidente, Signori Consiglieri, obiettivo della presente legge è quello di fornire ai cittadini uno strumento a sostegno delle spese necessarie per cure odontoiatriche e altre spese sanitarie di notevole costo finanziario. Uno degli aspetti che ha un peso non marginale sui bilanci familiari è costituito dalle spese per le cure dentarie. Il Servizio sanitario nazionale limita, infatti, l'offerta delle prestazioni in ambito odontoiatrico a favore delle categorie «più deboli». Tant è, che oggi le Associazioni che riuniscono gli operatori odontoiatrici e odontotecnici, segnalano il minor ricorso alle prestazioni in oggetto. Solo il due per cento della popolazione riesce a trovare assistenza nel Servizio sanitario, mentre altre fonti evidenziano un calo di pazienti presso i dentisti privati pari al dieci per cento negli ultimi 5 anni. Un indagine di Altroconsumo (2005), infine, evidenzia come la scarsa frequentazione degli studi dentistici si motivi perlopiù per l alto costo delle parcelle, almeno nel 34% dei casi. Si stima che le cure dentarie pesino sui bilanci familiari per oltre dieci miliardi di euro all'anno. Come noto i Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono assai restrittivi: nel 2001 lo Stato ha deciso nell'ambito dei medesimi di offrire cure odontoiatriche solo ad anziani a basso reddito, malati gravi, disabili, nonché di privilegiare la prevenzione dentaria per i bambini. Sotto diverso profilo non può sottacersi la circostanza che in ambito assicurativo, ancor oggi, pressoché nessuna polizza malattia personale prevede la copertura odontoiatrica causa un rapporto premi-esborsi poco conveniente. Non pare siano destinate a trovare soluzione quelle proposte, peraltro da tempo avanzate, volte all aumento dell'aliquota di detrazione fiscale, ora del 19%, così come l allargamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea) rimane ad oggi nella politica degli annunci. Il progetto di legge affronta altresì il capitolo inerente gli elevati costi delle prestazioni sanitarie per le quali si renda necessario il ricovero presso strutture sanitarie all estero. Scopo della legge è quello di sostenere il maggior numero di cittadini, consentendo anche a coloro che dispongono di livelli di reddito considerati medio-bassi, di poter accedere ai benefici della normativa. A tal fine il regolamento attuativo dovrà prevedere un livello di reddito ISEE sufficientemente elevato per garantire l accesso al contributo da tale fascia di cittadini. Va sottolineato che i costi delle prestazioni sanitarie risultano elevati, e alle volte inaffrontabili, in talune situazioni di gravi malattie per le quali si rende necessario un intervento presso strutture sanitarie all estero. I

3 Si evidenzia infine come le problematiche affrontate nella presente proposta di legge sostanzialmente erano già state affrontate, attraverso la presentazione di una proposta di legge nella precedente legislatura decaduta a causa della fine della medesima. Durante l iter istruttorio in commissione erano state audite le categorie interessate e competenti in materia, che avevano portato alcuni contributi interessanti, dei quali si è tenuto conto nella redazione del presente testo normativo. Tra le novità inserite in questa nuova proposta, preme sottolineare l introduzione della possibilità di erogare contributi in conto capitale per particolari tipologie di paziente e in casi ben precisi dove viene ravvisata la necessità di cure dentistiche. Per favorire le persone anziane e i nuclei familiari a basso reddito e facilitare l accesso ai servizi sanitari è prevista la possibilità di erogare contributi per cofinanziare i costi dei dispositivi ortodontici (apparecchi fissi e mobili) per le famiglie con figli fino ai 16 anni con particolari esigenze curative e le protesi per persone over 65. Particolare attenzione è inoltre stata riservata ai soggetti affetti da agenesia totale o parziale dell apparato dentale, una patologia che causa l assenza congenita di uno o più elementi dentali. Tale patologia, infatti, non è presente tra le malattie rare esenti ai fini del Decreto Ministeriale 279/2001, tanto che l intervento protesico è a totale carico del paziente con costi, nelle manifestazioni più gravi, anche ingenti. Si espongono di seguito i conseguenti provvedimenti normativi che si intendono introdurre. Art. 1 (Fondo di rotazione a sostegno delle spese sanitarie) Si prevede l istituzione del Fondo di rotazione finalizzato alla concessione di prestiti fiduciari e contributi in conto capitale. I finanziamenti sono destinati a sostenere le spese per: a) cure odontoiatriche e ortodontiche; b) cure sanitarie di particolare rilevanza, da considerarsi necessarie ai fini della salute del soggetto, non sostenute o non rimborsabili dal Servizio sanitario regionale, e dovute anche per cure prestate fuori del territorio nazionale. I contributi in conto capitale sono destinati a: a) soggetti fino ai 10 anni di età affetti da labio-palato schisi e altre anomalie cranio facciali o da condizioni disabilitanti che comportano grave ipotonia muscolare per cure ortodontiche; b) soggetti dai 10 ai 16 anni in presenza di quadri occlusivi, riconducibili a un indice di necessità di trattamento ortodontico (IONT) di grado 4 o 5 e che possono comportare problematiche psicosociali correlate all estetica dento-facciale, problematiche funzionali, maggiore suscettibilità ai traumi, alle problematiche paradontali, alle lesioni cariose e in II

4 generale a un deterioramento dentale correlato alla malocclusione, per cure ortodontiche finalizzate all utilizzo di apparecchi fissi o mobili; c) soggetti anziani di almeno 65 anni in condizioni di debolezza sociale o economica per cure odontoiatriche finalizzate all installazione di protesi fisse o mobili; d) soggetti affetti da forme di agenesia parziale o totale dell apparato dentale per installazione di protesi. Art. 2 (Beneficiari del Fondo) Si definiscono i requisiti per l accesso ai prestiti. Al comma 2 si demanda a un apposito regolamento la definizione: a) delle prestazioni sanitarie ammesse alla concessione dei prestiti; b) delle cure odontoiatriche e ortodontiche comprensive dei relativi oneri di laboratorio; c) degli importi minimi e massimi dei prestiti relativamente alle varie tipologie di spesa sanitaria e dentistica; d) dei limiti di reddito del nucleo familiare ai fini dell ammissibilità alla concessione del prestito fiduciario; e) dello schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto da soggetti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e delle cure odontoiatriche. Art. 3 (Gestione del fondo) La gestione del Fondo di rotazione viene affidata al Mediocredito del FVG il quale già svolge servizi analoghi anche in settori diversi. Art. 4 (Convenzione con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.) All articolo 4 vengono stabiliti i contenuti della Convenzione fra la Regione e il Mediocredito del FVG. Art. 5 (Norme finanziarie) Riguarda la copertura finanziaria degli oneri previsti che si confida possa essere individuata nel corso dell esame in Commissione. Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale. SANTAROSSA III

5 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 23 <<Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie.>> Art. 1 (Fondo di rotazione a sostegno delle spese sanitarie) 1. Al fine di attivare un sistema di erogazione di prestiti fiduciari e contributi finalizzati al sostegno di spese sanitarie di area medica e odontoiatrica di particolare rilevanza, è istituito il "Fondo di rotazione per la concessione di prestiti fiduciari e contributi a sostegno di rilevanti spese sanitarie", di seguito denominato Fondo. 2. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate: a) dai conferimenti della Regione; b) dai conferimenti di altri enti pubblici e privati; c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi; d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria. 3. Le dotazioni del Fondo vengono destinate alla concessione di prestiti fiduciari, della durata massima di dieci anni e destinati a coprire le spese effettivamente sostenute dal richiedente per: a) cure odontoiatriche e ortodontiche; b) cure sanitarie di particolare rilevanza, da considerarsi necessarie ai fini della salute del soggetto, non sostenute o non rimborsabili dal Servizio sanitario regionale, e dovute anche per cure prestate fuori del territorio nazionale. 4. Le dotazioni del Fondo vengono altresì destinate alla concessione di contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nell ammontare massimo di euro destinati a coprire i costi effettivamente sostenuti dal richiedente per: a) soggetti fino ai 10 anni di età in condizioni di debolezza sociale o economica affetti da labio-palato schisi e altre anomalie cranio facciali o da condizioni disabilitanti che comportano grave ipotonia muscolare per cure ortodontiche; b) soggetti dai 10 ai 16 anni in condizioni di debolezza sociale o economica in presenza di quadri occlusivi, riconducibili a un indice di necessità di trattamento ortodontico (IONT) di grado 4 o 5 e che possono comportare problematiche psicosociali correlate all estetica dento-facciale, problematiche funzionali, maggiore suscettibilità ai traumi, alle problematiche paradontali, alle lesioni cariose e in generale a un deterioramento dentale correlato alla malocclusione, per cure ortodontiche finalizzate all utilizzo di dispositivi ortodontici (apparecchi fissi o mobili);

6 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 23 <<Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie.>> c) soggetti anziani di almeno 65 anni in condizioni di debolezza sociale o economica per cure odontoiatriche finalizzate all installazione di protesi fisse o mobili; d) soggetti affetti da forme di agenesia parziale o totale dell apparato dentale per installazione di protesi. Art. 2 (Beneficiari del Fondo) 1. Il Fondo potrà concedere prestiti ai cittadini residenti nel Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione Europea in possesso di un permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito; b) essere residenti in regione o svolgere attività lavorativa da almeno cinque anni in regione; c) che dimostrino la necessità di cure mediche, dentistiche e ortodontiche con costi impegnativi per il proprio nucleo familiare; d) che dimostrino di non usufruire di interventi economici da parte del Servizio sanitario regionale; e) effettuare le prestazioni sanitarie e ortodontiche presso una delle strutture convenzionate con il soggetto gestore del Fondo. 2. Con regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su deliberazione della Giunta regionale emanata previo parere della competente Commissione consiliare permanente, vengono stabilite: a) le prestazioni sanitarie ammesse alla concessione dei prestiti; b) le cure odontoiatriche e ortodontiche comprensive dei relativi oneri di laboratorio; c) gli importi minimi e massimi dei prestiti e dei contributi relativamente alle varie tipologie di spesa sanitaria e dentistica; d) i limiti di reddito del nucleo familiare ai fini dell ammissibilità alla concessione del prestito fiduciario;

7 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 23 <<Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie.>> e) lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto da soggetti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e delle cure odontoiatriche. 3. Con lo stesso regolamento vengono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale e dei prestiti fiduciari, le modalità di recupero delle rate di ammortamento in caso di inadempienza, le modalità per la erogazione del prestito direttamente al professionista o alla struttura sanitaria prestatore dell intervento sanitario o dentistico. 4 Sul regolamento viene richiesto oltre il parere preventivo della Commissione consiliare competente, di cui al comma 2, quello della Consulta regionale per la famiglia. Qualora i suddetti pareri non vengano espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, si può prescindere dagli stessi. Art. 3 (Gestione del fondo) 1. Il Fondo è gestito da Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed è amministrato, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. 2. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie. Art. 4 (Convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.) 1. Per le finalità di cui all articolo 1, l Amministrazione regionale stipula con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell Assessore competente in materia di programmazione politiche economiche e finanziarie, una convenzione con conferimento di mandato. 2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare: a) le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo; b) le modalità e i termini di presentazione e di istruzione delle pratiche relative alle domande di contributo; c) il compenso annuo da riconoscere in relazione all attività svolta dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;

8 Atti consiliari Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE N. 23 <<Istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi per il sostegno di rilevanti spese sanitarie.>> d) le modalità con cui il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. informa l Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti; e) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell efficacia degli interventi. 3. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato al "Fondo di rotazione per la concessione di prestiti fiduciari a sostegno di rilevanti spese sanitarie acceso presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. Art. 5 (Norme finanziarie)

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