Decisione N del 23 dicembre 2013
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- Uberto Moro
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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 22/10/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente, portatrice di libretto di deposito al portatore emesso dalla banca convenuta con saldo superiore ad 1.000,00, contesta l inadempimento dell intermediario in relazione alla normativa antiriciclaggio che ne imponeva la riduzione ad una somma non eccedente il predetto importo o l estinzione entro il termine del 31 marzo Più precisamente, con reclamo del , la ricorrente, in possesso di libretto di deposito al portatore rilasciato dall odierna banca convenuta, nel quale venne versato il deposito cauzionale del canone di affitto di immobile ad uso commerciale in comproprietà della ricorrente medesima e della madre, rappresentava quanto segue: - [a]ttorno al , dopo essere stata contattata dall intermediario, si era recata all agenzia competente per procedere alla conversione del rapporto da portatore a nominativo in quanto il saldo superava la soglia dei ur ; - in tale sede apprendeva che sul deposito erano maturate spese per quasi 200,00 poiché al momento del censimento (2004) non vennero inserite le condizioni economiche tipiche dei depositi cauzionali praticate dalla banca medesima; da ciò Pag. 2/6
2 l accordo con l operatrice della filiale di lasciare una fotocopia del libretto poiché avrebbero proceduto a sistemare le spese ed a convertire, nei tempi utili, il rapporto ; - in seguito l istante si presentava più volte allo sportello per avere informazioni sulla conversione del rapporto, che veniva effettuata il quando ancora mancavano le spese per le quali [le veniva riferito] sarebbe stata questione di ancora pochi giorni ; - il riceveva dal Ministero dell Economia e delle Finanze notifica di infrazione all art. 49, commi del D.Lgs. 231/2007 per il possesso di libretto al portatore con saldo oltre la soglia consentita di 1.000,00, con conseguente sanzione pari al saldo medesimo; - nei giorni immediatamente successivi l istante medesima ed il marito si recavano alla filiale per contestare l accaduto, chiedendo il risarcimento del danno e l operatrice riferiva loro che si era trattato di un errore dell intermediario; - della questione veniva però investito il Capo Distretto, che comunicava di non procedere ad alcun rimborso poiché la violazione di legge era imputabile alla condotta colpevole della cliente, tenuto anche conto che il marito è dipendente di altro istituto bancario e in ogni caso la sanzione non [era] poi così onerosa. Tanto rappresentato, la ricorrente osservava com era evidente che la stessa si era recata in filiale nei termini previsti dalla legge (ovvero entro il ) e che l agenzia si era invece dimenticata della sua pratica, incrinando il rapporto fiduciario tra le parti ed esponendola ad una sanzione. Concludeva quindi chiedendo il totale rimborso di quanto il Ministero [le avrebbe intimato] di pagare ( ur 1.078,24), oltre alle scuse del Capo Distretto. L intermediario riscontrava il reclamo con nota del , nella quale affermava: - con riguardo alle condizioni economiche applicate al libretto, di non aver mai offerto o pubblicizzato condizioni di favore per i depositi cauzionali rappresentati da libretti al portatore e che, nel caso di specie, interessi e spese risulta[vano] in linea con quanto contrattualizzato ; - con riguardo agli obblighi di legge sui limiti di giacenza massima dei rapporti al portatore, che il portatore stesso deve recarsi allo sportello per provvedere al prelievo dell eccedenza o all estinzione del libretto e tale attività, nella vicenda in esame, doveva essere posta in essere senza indugio direttamente alla cassa [ ] indipendentemente da eventuali lamentele sulle condizioni applicate. Con il proprio ricorso all ABF, la ricorrente ha esposto: - di essersi presentata in Banca nel tempo utile per effettuare la conversione del libretto; - di aver chiesto in tale sede spiegazioni per le spese di gestione che riteneva eccessivamente onerose ; - che la banca rispondeva trattarsi di un errore offrendo di stornare parte dell addebito, in contraddizione con quanto affermato nella risposta al reclamo, ove aveva invece riferito che interessi e spese erano in linea con quanto contrattualizzato. L istante ha quindi affermato che: Pag. 3/6
3 - se le condizioni economiche applicate fossero state conformi alle previsioni contrattuali, l intermediario non avrebbe avuto motivo di ritardare la richiesta regolarizzazione del libretto; - la mancata conversione non è avvenuta in conseguenza del comportamento di cui sopra e gli effetti sono ora evidenti: segnalazione al MEF e sanzione pari al saldo del libretto alla data di conversione ; - la sua unica responsabilità è stata di esser[si] fidata degli operatori della Filiale dell intermediario, che era al corrente, in misura maggiore della [sua], di quanto si sarebbe (e disgraziatamente si è) potuto verificare non adempiendo nei termini alla normativa di cui sopra ma non ha, in questo caso, agito con la diligenza prevista dall art comma 2 C.C.. La ricorrente ha chiesto all ABF il risarcimento totale della sanzione che [le] verrà applicata ( 1032,81). Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse tramite PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del , la banca, dopo aver richiamato l istanza della cliente ed evidenziato la contraddittorietà degli importi richiesti a titolo di risarcimento del danno, solo in sede di reclamo coincidenti con l ammontare della sanzione comminatale, ha osservato quanto segue: - dal reclamo della ricorrente emerge che la stessa, quale portatrice di libretto di risparmio al portatore con saldo superiore alla soglia di legge, era stata avvisata per le vie brevi dalla convenuta per ricondurre il saldo del libretto [ ] entro i limiti di legge previsti nel termine massimo del 31/3/2012 ; - in ottemperanza alla normativa di cui all art. 49, commi 12 e 13 del D.Lgs. 231/2007 la banca medesima si era attivata per informare la clientela sia mediante avvisi esposti nelle filiali, sia contattando telefonicamente i clienti che, come la ricorrente, in base alle proprie evidenze informatiche risultavano detenere libretti al portatore, poiché la natura del titolo (al portatore) non consente agli intermediari di avvisare i clienti mediante comunicazioni recettizie. Parte resistente ha, quindi, delineato una ricostruzione dei fatti all origine della vertenza differente dalla prospettazione attorea, rilevando che: - la cliente intorno al si era presentata in filiale con il libretto al portatore, contestando le spese ivi addebitate ed in quell occasione il titolo venne fotocopiato e si concordò di verificare con la cliente quanto trattenuto dall istituto, ferma la necessità di ricondurre sotto soglia il predetto libretto ; - tale necessità era stata ribadita da altro funzionario della banca durante una conversazione telefonica con il marito dell istante, dipendente di altro istituto di credito, nei giorni precedenti il , facendogli presente che in assenza del titolo in originale, nulla si poteva fare allo Sportello [ ] e che era pertanto necessario che la portatrice del libretto si presentasse in agenzia con la materialità del titolo entro il termine previsto per legge del 31/3/2012 ; - la ricorrente ha proceduto all estinzione del libretto, con contestuale apertura di un deposito a risparmio nominativo, in data Con riferimento alle condizioni economiche del rapporto oggetto di controversia, l intermediario ne ha ribadito la corretta applicazione, evidenziando che l abbuono concesso di 121,76 [ ] è stato fatto solo ed esclusivamente con finalità di «Retention». Pag. 4/6
4 In conclusione la banca ha affermato l esclusiva responsabilità del portatore del libretto per l adempimento degli obblighi antiriciclaggio e la propria impossibilità di provvedere nel caso di mancata presentazione del titolo. La convenuta ha chiesto all ABF di respingere la domanda di rimborso avanzata dal[la] ricorrente in quanto infondata. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Non è contestato che: - la ricorrente è stata contattata dall intermediario prima della scadenza del termine del per la riduzione del saldo del libretto in suo possesso, ovvero per l estinzione del medesimo con accensione di un deposito a risparmio nominativo ( conversione del rapporto da portatore a nominativo ); - la stessa ricorrente si era presentata in tempo utile (entrambe le parti dichiarano intorno al ) alla filiale competente con il libretto al portatore; - in quell occasione l istante si era lamentata dell onerosità delle spese applicate al rapporto. La ricorrente afferma però che la banca avrebbe in tale sede riconosciuto l erroneo addebito di competenze e si sarebbe impegnata al relativo storno ed alla conversione del libretto entro il L intermediario dichiara invece di aver rappresentato all istante, anche dopo le sue doglianze sulle spese di gestione del rapporto, la necessità di assolvere tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, presentandosi allo sportello con il libretto in assenza del quale la banca medesima non avrebbe potuto provvedere alla riduzione del saldo. Ciò chiarito, va anzitutto ricordato che la normativa rilevante nel caso all origine del presente procedimento è costituita dall art. 49, commi 12 e 13 del D. Lgs. 231 del (come modificati dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), secondo il quale: 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro mille. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. ; Come in altra occasione si è già avuto modo di sottolineare, (cfr. Collegio di Milano, pronuncia n del ) è chiaro che la natura del titolo non permette agli intermediari di avvisare i clienti mediante comunicazioni recettizie e, pertanto, queste debbono necessariamente procedere a dare attuazione all ultima parte della disposizione citata mediante pubblici avvisi affissi nelle agenzie locali. La forma di comunicazione delle informazioni può essere considerata di elevata inefficacia (anche indipendentemente dalla capillarità della rete agenziale, che consente di integrare il requisito della ampia diffusione Pag. 5/6
5 dell informazione), ma non è assolutamente in grado di garantire che l informazione sia effettivamente recepita dai destinatari. Ora, nel caso di specie è pacifico che la banca abbia provveduto a contattare telefonicamente i clienti che in base alle sue conoscenze detenevano libretti al portatore, avvertendoli della necessità di provvedere alla riduzione dei saldi attivi dei libretti di risparmio, facendo, dunque, più di quanto la legge ad essa richiedeva. Svolta questa necessaria premessa, è evidente che, allo stato, non vi sono gli estremi per accogliere l istanza risarcitoria avanzata dalla ricorrente: non vi è dubbio, infatti, che la medesima fosse a conoscenza della necessità di provvedere alla conversione del libretto al portatore (rectius: all estinzione dello stesso e alla riapertura di un diverso rapporto o alla riduzione dell importo ivi depositato) entro il e indipendentemente dalla difforme ricostruzione delle parti circa gli avvenimenti occorsi in occasione degli accessi della ricorrente agli uffici della resistente la ricorrente medesima avrebbe dovuto in ogni caso occuparsi e sincerarsi che la menzionata conversione avvenisse nei tempi imposti dalla legge, non potendo limitarsi a confidare che l intermediario vi provvedesse autonomamente dopo aver risolto la questione delle spese addebitate sul libretto e oggetto di contestazione. Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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