IL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia
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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - Dott.ssa Anna Bartolini Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta dell 8 novembre 2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO Con comunicazione del 21 settembre 2010 il Ricorrente ha chiesto all intermediario il rimborso di ,87, pagati per la sanzione applicata dall Agenzia delle Entrate per la presentazione della dichiarazione integrativa di successione oltre il termine previsto dalla normativa, motivando che la banca sapeva e avrebbe dovuto comunicare al notaio, entro 30 giorni dalla richiesta, i dati da inserire nel mod. 4. La banca aveva, infatti, dato corso alla richiesta del solo il , oltre 12 mesi dopo e, quindi, fuori tempo utile. Con lettera del 7 ottobre 2010 la banca ha riscontrato il reclamo, evidenziando che le verifiche effettuate avevano escluso ogni anomalia a proprio carico, in quanto con raccomandata del , in esito alla richiesta pervenuta il , era stata segnalata l esigenza di produrre la necessaria documentazione a supporto della richiesta del ricorrente. Solo in data , poi, tramite Private Banker, il cliente avrebbe trasmesso copia originale dell atto notorio della pratica di successione e il lo studio notarile incaricato dal ricorrente medesimo avrebbe prodotto ulteriore documentazione. Conseguentemente in data , tramite raccomandata anticipata via fax, era stata trasmessa dalla banca la documentazione richiesta. Con il ricorso il Ricorrente ha chiesto il rimborso della sanzione di ,87, pagata per la presentazione della dichiarazione di successione oltre i termini, a causa della tardiva comunicazione dei dati in possesso della banca al Notaio che era stato all uopo incaricato. Nel ricorso, ripercorrendo temporalmente i termini della vicenda sopra descritta, il Ricorrente ha precisato quanto segue: Pag. 2/6
2 a) di essere stato informato dell evasione della richiesta solo al momento di sottoscrivere la dichiarazione integrativa di successione nello studio notarile; b) la banca aveva chiesto la produzione dell atto notorio per il rilascio dei dati, ma poi aveva comunicato gli stessi, 12 mesi dopo, senza che tale atto fosse stato presentato; c) le missive dell e del , dove si fa riferimento all originale dell atto notorio, in realtà devono intendersi come verbale di pubblicazione di testamento olografo, in quanto l atto notorio sarebbe stato poi trasmesso in data 28 dicembre 2009; d) con la nota di trasmissione dei dati al notaio ( ), veniva sovvertito l ordine di presentazione dei documenti; inoltre, tra i documenti allegati si rilevava la presenza della copertina di un fax spedito dallo studio notarile riportante di seguito agli accordi telefonici con lo studio notarile e la banca, con il quale era stato inoltrato copia del verbale di pubblicazione del testamento, peraltro già in possesso della controparte. Infine, tra gli allegati alla predetta nota, è presente una missiva di sollecito dalla quale si denota una certa preoccupazione per aver già superato i termini previsti dalla Legge ; e) di essere parente di 4 grado con la de cuius; in relazione a ciò, è stata applicata la tassa di successione del 6% e la sanzione del 120% della tassa relativa. L intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 16/03/2011. La Banca ha ricostruito la vicenda nel modo seguente: è stata informata del decesso della propria cliente avvenuto il il , attraverso i moduli predisposti a tale scopo dalla banca; la comunicazione sottoscritta dal ricorrente in data è stata inoltrata alla banca per il tramite dell ufficio Private Banker della banca stessa; la nota prodotta dallo studio notarile in data è stata inoltrata alla banca unitamente al certificato di morte il , e non in data antecedente; la richiesta di documentazione successoria è stata motivata dalla necessità di verificare preventivamente il diritto del richiedente di ottenere sia dati riservati e sia di essere legittimato a chiedere la liquidazione di beni ereditati; la prima documentazione inoltrata dal ricorrente per il tramite del Private Banker (copia non ancora registrata del verbale di pubblicazione del testamento della de cuius) è stata trasmessa il , oltre un anno dopo la morte della de cuius. Ulteriori documenti sono stati trasmessi in data (copia informale del verbale di pubblicazione del testamento pubblicato dal notaio il , certificato di famiglia storico datato , estratto del certificato di morte datato ); l atto notorio è stato trasmesso alla banca il In relazione a quanto sopra rappresentato la banca, nell escludere ogni responsabilità a proprio carico, tenuto conto che il ricorrente non ha prodotto evidenze contrarie, ha chiesto all ABF di respingere l istanza del ricorrente, stante l infondatezza delle pretese. Le controdeduzioni della Banca sono state trasmesse con lettera raccomandata a.r. Il ricorrente, con nota del 18 aprile 2011 (ricevuta il 27 aprile 2011), ha proposto le seguenti osservazioni alle controdeduzioni dell intermediario: il si era recato personalmente presso la banca con il solo scopo di consegnare la richiesta del notaio datata e il certificato di morte. In quella occasione è stata acquisita una copia del documento d identità, su richiesta dell intermediario; i dati erano stati chiesti dal notaio per adempiere ad un obbligo di legge; la consegna della copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento, avvenuta in data , è stata disposta autonomamente e non per una specifica richiesta Pag. 3/6
3 della banca; peraltro, la produzione di tale documento era richiesta per le operazioni di consegna e custodia dei beni. Poiché il documento in questione era nella sua disponibilità, se solo fosse stato informato di tale necessità, si sarebbe senz altro attivato per consegnare il predetto documento in tempo utile per i successivi adempimenti. Alle osservazioni del ricorrente, la banca ha controreplicato, con nota del , evidenziando che: la qualità di erede del ricorrente doveva essere certificata formalmente; pertanto, non poteva ritenersi sufficiente una dichiarazione verbale ovvero presentarsi di persona presso gli uffici dei promotori finanziari o, in ultima ipotesi, consegnare una fotocopia del documento d identità; il ricorrente non è mai stato cliente della banca, ma è cliente della [ ] appartenente allo stesso gruppo [ ], ciascuno dei quali con attività distinte e separate; non sarebbe in discussione la disponibilità del cliente a collaborare all adempimento delle formalità richieste, ma i tempi con i quali il ricorrente stesso e i terzi all uopo incaricati hanno provveduto a produrre i documenti richiesti dalla banca nelle forme e nei contenuti previsti dalla legge. Il ricorrente, con nota del 26 maggio 2011 (ricevuta il 6 giugno 2011), ha dichiarato che le attività poste in essere presso gli uffici dei promotori finanziari della [ ], sono state eseguite nella convinzione di rapportarsi con lo stesso soggetto, posto che gli sarebbe stata fornita una ricevuta di consegna dei documenti intestata alla convenuta, così come la corrispondenza pervenuta successivamente. A dimostrazione di quanto precede ha allegato un documento della convenuta Successioni trasmissione notizia di decesso datata Tale nota è stata trasmessa alla Banca con . DIRITTO La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell operato dell intermediario in merito alla richiesta della dichiarazione di sussistenza da parte (di un professionista) del ricorrente, richiesta che l intermediario resistente ha subordinato alla produzione di un atto di notorietà e di una lettera di mandato. Prima di esaminare nel merito la controversia, giova sintetizzare alcuni punti rilevanti ai fini del decidere: 1. Il Ricorrente, per il tramite di un professionista all uopo incaricato, ha inoltrato alla banca al più tardi in data (l intermediario resistente contesta, infatti, di aver ricevuto in data anteriore la predetta richiesta, che, comunque, era allegata al modulo di trasmissione della notizia di decesso datato ) - la richiesta di informazioni della presenza di cespiti a nome della de cuius. La convenuta riscontrava tale richiesta chiedendo la produzione di una lettera di mandato e di un atto notorio, come da documentazione agli atti del presente procedimento (cfr. allegato 3.1 delle controdeduzioni); 2. Il Ricorrente asserisce che i dati de quibus sarebbero stati rilasciati, contrariamente a quanto chiesto con la nota del , senza che fosse stato prodotto l atto notorio. Al riguardo va rilevato che, in data , è stata trasmessa via fax dallo studio notarile la copia conforme dell originale della pubblicazione del testamento olografo unitamente al certificato di stato di famiglia storico della de cuius, in luogo del predetto documento. Pag. 4/6
4 3. il Ricorrente ha prodotto agli atti la copia del modello F23 contenente gli importi versati a fronte della sanzioni irrogate per la presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine normativamente previsto. Ciò chiarito, deve osservarsi che, come in altre occasioni si è già avuto modo di rilevare (cfr. Pronuncia n. 1490/11), se in linea di massima può ritenersi corretto l operato dell intermediario che chieda agli eredi di produrre un atto di notorietà prima di procedere allo svincolo delle somme e/o di altri beni caduti in successione, non può trarsi la medesima conclusione per la diversa fattispecie all origine del presente procedimento, posto che il ricorrente non ha preteso che gli venisse consegnato e/o versato alcunché, ma ha unicamente richiesto anche se per tramite di terzi una dichiarazione di sussistenza. A fronte di tale richiesta l intermediario resistente, anziché fornire prontamente le informazioni richieste, ha risposto chiedendo che gli venisse consegnato dal notaio incaricato del disbrigo delle questioni successorie una lettera di mandato e un atto notorio. La condotta dell intermediario resistente non pare possa essere considerata legittima. Infatti, come già si accennava, va debitamente considerato che il ricorrente non ha chiesto all intermediario resistente di poter acquisire (in tutto e/o in parte) denari e/o altri beni del de cuius, ma ha, molto più semplicemente, domandato una dichiarazione che attestasse l esistenza di conti e/o depositi a nome del soggetto defunto e la loro relativa consistenza. Si trattava, quindi, di una mera richiesta di informazioni per la quale la qualità di erede poteva essere tranquillamente individuata anche sulla base di documenti diversi e meno formali dell atto notorio. Acclarato così che la condotta dell intermediario resistente appare per le ragioni appena esposte illegittima, deve ora essere esaminata la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente. Più specificamente, quest ultimo ha richiesto in questa sede di essere risarcito della sanzione di ,87, pagata per la presentazione della dichiarazione di successione oltre i termini di legge, a causa della tardiva comunicazione dei dati in possesso della banca al Notaio incaricato dell incombenza. La richiesta, trovando riscontro documentale, risulta degna di accoglimento, seppure, per le ragioni che verranno ora esposte, non in misura integrale. Infatti, non può passare inosservato che, tra la (illegittima) richiesta formulata dalla banca a fine 2008 e le successive comunicazioni del ricorrente e/o di suoi ausiliari (risalenti al novembre 2009) è trascorso un tempo superiore ai dieci mesi e comunque tale da impedire in ogni caso una tempestiva presentazione della dichiarazione di successione, posto che il decesso della de cuius era avvenuto all inizio del mese di novembre del 2008 e, più precisamente, il Tale condotta denota una non trascurabile negligenza anche da parte del ricorrente e dei suoi collaboratori, posto che se, a seguito della richiesta (illegittima) dell intermediario resistente, costoro si fossero prontamente attivati nell interloquire con la banca, molto probabilmente si sarebbe potuto chiarire l equivoco e/o assumere condotte che avrebbero evitato il danno concretamente subito dal ricorrente per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione. Ciò chiarito, e considerando il disposto dell art cod. civ. secondo il quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate ritiene questo Collegio, valutata la gravità delle rispettive colpe in relazione ai fatti illustrati e documentati, di doverle ripartire nella misura del 75% in capo al ricorrente e/o dei suoi ausiliari e nella misura del 25% in capo all intermediario resistente. Pag. 5/6
5 P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario risarcisca al ricorrente la somma di 3.931,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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