PROVINCIA DI BRESCIA AREA AMBIENTE SETTORE RIFIUTI ED ENERGIA

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1 Assessorato all Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia PROVINCIA DI BRESCIA AREA AMBIENTE SETTORE RIFIUTI ED ENERGIA Protocollo di intesa fra la Provincia di Brescia e le Associazioni imprenditoriali riconosciute, con il supporto delle associazioni tecniche di settore e i manutentori di impianti termici per l attuazione della Campagna di manutenzione degli impianti termici ed autocertificazione degli impianti. Premesso: - Che il D.P.R. n.412/93, regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, della Legge 10/91, prevede all art.11 comma 4 (così come modificato dall art.8 del DPR 551/99), l obbligo di affidare dette operazioni di manutenzione a persone fisiche o giuridiche in possesso di specifici requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46; - Che il DPR 551/99 all art. 8 comma 4-bis prevede, per gli impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kw che il rapporto di controllo debba essere redatto e sottoscritto dal manutentore secondo l Allegato H al predetto decreto; - Che il DPR 551/99 all art. 15 prevede che gli enti preposti possano stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato; - Che il DPR 551/99 medesimo prevede che per gli impianti con potenzialità inferiore ai 35 kw possa essere dichiarata l avvenuta manutenzione mediante autocertificazione ; - Che la validità dell autocertificazione decorre dalla data di presentazione del rapporto tecnico di controllo (allegato H); - Che la validità delle autocertificazioni è di due anni; - Che convenzionalmente si assume come data di scadenza per l effettuazione dell autocertificazione la data del per la stagione termica e la data del 31 dicembre di ogni anno per le successive stagioni termiche. - Che gli impianti di nuova installazione sono da considerarsi autocertificati per due anni a decorrere dalla data di prima accensione; Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 257 del 21/06/2005 in cui si stabilisce che l apposizione del BOLLINO VERDE sul rapporto tecnico di controllo costituisca l unica modalità per l autocertificazione, da parte dei responsabili di impianti con potenza inferiore o pari a 35 kw, dell avvenuta corretta manutenzione dell impianto termico; 1

2 Assessorato all Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia Ritenuto che per tali manutenzioni sia necessario instaurare un rapporto di collaborazione con i manutentori degli impianti anche attraverso le Associazioni di categoria e le associazioni tecniche di settore; Considerato che: - il presente protocollo di intesa favorisce la collaborazione fra la Provincia di Brescia, le Associazioni di Categoria e i manutentori per un adeguata manutenzione degli impianti termici di potenza nominale inferiore ai 35 kw finalizzata ad una maggiore sicurezza degli stessi a tutela della cittadinanza; - il presente accordo è stato redatto anche con la collaborazione delle Organizzazioni tecniche di settore; TUTTO CIO PREMESSO, TRA La Provincia di Brescia (di seguito denominata semplicemente Provincia), qui rappresentata da Enrico Mattinzoli, nato a Buenos Aires il 23 settembre 1954, in qualità di Assessore della Provincia di Brescia, C.F , con sede in Brescia, Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI - Le Associazioni Imprenditoriali riconosciute di seguito indicate: Associazione Artigiani, con sede in Brescia - Via Cefalonia, 66 Confartigianato Unione Provinciale di Brescia, con sede in Brescia - Via Orzinuovi, 28 C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato, con sede in Brescia - Via Corsica, 14/a Assopadana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) - Piazza della Repubblica, 26/27 APINDUSTRIA associazione per l impresa di Brescia, con sede in Brescia - Via Lippi, 30 Le Associazioni Tecniche di settore di seguito indicate: Associazione Bresciana Installatori, con sede in Brescia - Via Vantini, 35; Associazione Bresciana Caldaisti, con sede in Brescia - Via Vannucci, 24; I manutentori non aderenti ad associazioni che sottoscriveranno il presente protocollo d intesa; E SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; Art. 2 (Finalità) Il presente Protocollo di Intesa ha l obiettivo principale di favorire la manutenzione degli impianti di riscaldamento autonomi di potenza nominale inferiore ai 35 kw, come previsto dall art.11 DPR 412/93, e successive modifiche introdotte dal DPR 551/99, attraverso il coordinamento dell attività dei manutentori degli impianti per la gestione della dichiarazione di avvenuta manutenzione, di seguito denominata autocertificazione a mezzo rilascio del bollino verde ; 2

3 Assessorato all Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia Art. 3 (Competenze ed obblighi della Provincia) La Provincia predisporrà apposite etichette denominate bollino verde, da apporre sul Rapporto di controllo tecnico predisposto dal manutentore, in modo tale da validare lo stesso come autocertificazione; La Provincia fornirà alle Associazioni ed ai singoli manutentori aderenti al presente protocollo di intesa l etichetta autoadesiva denominata bollino verde di validazione per l autocertificazione. L adesione all autocertificazione da parte del cittadino é volontaria. Nel caso di accettazione della proposta di autocertificazione, l unica forma valida è quella che avviene con il pagamento, al manutentore, del bollino verde. L etichetta autoadesiva (bollino verde) è composta da n. 4 (quattro) matrici separabili con lo stesso numero identificativo; le matrici devono essere poste dal manutentore: - sulla copia del Rapporto di controllo tecnico che rimane all utente, da conservare con il libretto di impianto; - sulla copia da trasmettere alla Provincia; - sulla copia che rimane al manutentore; - sulla caldaia. La Provincia si impegna a fornire, rendere pubblico e costantemente aggiornato con cadenza almeno semestrale l elenco degli installatori e dei manutentori che hanno sottoscritto il presente protocollo di intesa. La pubblicazione dell elenco avverrà principalmente attraverso l uso di strumenti informatici e comunque sulla pagina Web provinciale appositamente predisposta. La Provincia fornirà alle Associazioni gli appositi modelli elettronici per l informatizzazione dei dati relativi ai controlli periodici degli impianti termici. La Provincia riconoscerà alle Associazioni di categoria, a titolo di rimborso per il costo di caricamento dei dati su supporto informatico, il contributo di 1,95 (Euro uno/95) per ciascuna autocertificazione informatizzata. Il riconoscimento avverrà sotto forma di sconto sull acquisto dei bollini, per i quali l Associazione pagherà alla Provincia 5,16 (Euro cinque/16) anziché 7,50 (Euro sette/50), prezzo a cui l utente acquista il bollino per l autocertificazione (5,16 costo bollino esente iva +1,95+IVA per trasmissione dati telematici). La Provincia si impegna altresì a favorire un costante interscambio di informazioni tra i Verificatori provinciali e le Associazioni/manutentori in sede istituzionale. Art. 4 (Obblighi del manutentore) 1. I manutentori che aderiranno per mezzo delle Organizzazioni di categoria dovranno, presso le stesse: a. sottoscrivere l autocertificazione, redatta secondo il modello riportato all Allegato 1, relativa alla disponibilità di attrezzature adeguate per l effettuazione delle operazioni dettagliate nell allegato 2 e alla loro avvenuta taratura; b. ritirare i bollini verdi di validazione per l autocertificazione presso le sedi delle Associazioni, secondo le modalità definite dalle stesse; 3

4 Assessorato all Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia c. compilare e sottoscrivere il Rapporto di controllo tecnico secondo quanto previsto dal DPR n. 551/99; il manutentore si impegna a proporre al cliente la validazione del Rapporto di controllo tecnico come autocertificazione con il Bollino Verde di cui sopra, il cui costo verrà rimborsato dall utente al manutentore (in misura, come detto precedentemente, di 7,50 (Euro sette/50); in caso di diniego del medesimo, si impegna a registrare tale fatto sul Rapporto stesso; d. consegnare i dati delle autocertificazioni per l inserimento per via telematica secondo modalità che verranno concordate con l Associazione ove sono stati acquistati i bollini con cadenza almeno trimestrale, avendo cura di trasmettere i relativi supporti cartacei, sottoscritti e timbrati dal Manutentore e controfirmati dall utente, sempre con il tramite della medesima Associazione. Le Associazioni non potranno richiedere oneri a carico del manutentore. 2. Il manutentore che aderisce autonomamente al presente Protocollo dovrà: a. sottoscrivere e consegnare alla Provincia l autocertificazione, redatta secondo il modello riportato all Allegato 1 relativa al possesso dell abilitazione secondo quanto prevede la Legge 46/90 e alla disponibilità di attrezzature adeguate per l effettuazione delle operazioni dettagliate nell allegato 2 ed alla loro avvenuta taratura. b. compilare e sottoscrivere il Rapporto di controllo tecnico (allegato H) secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 551/99 medesimo; il manutentore si impegna a proporre al cliente la validazione del Rapporto di controllo tecnico come autocertificazione con il Bollino Verde di cui sopra, il cui costo verrà rimborsato dall utente al manutentore (in misura, come detto precedentemente, di 7,50 (Euro sette/50)) e, in caso di diniego del medesimo utente, a registrare tale fatto sul Rapporto stesso; c. consegnare alla Provincia i rapporti di controllo tecnico (allegati H), sottoscritti e timbrati dal Manutentore e controfirmati dall utente, con cadenza almeno trimestrale; d. ritirare i bollini verdi di validazione per l autocertificazione presso la Provincia, previo pagamento a mezzo bonifico bancario emesso a favore della Provincia di Brescia o versamento in Conto Corrente Postale n di 7,50 (Euro sette/50) per ogni bollino, presentando richiesta di cui all Allegato 3; e. fornire trimestralmente alla Provincia l elenco dei bollini venduti con una tabella che riporti le generalità dell acquirente; f. i bollini non utilizzati non sono rimborsabili. Le Associazioni potranno ritirare presso la Provincia un numero di bollini non superiore a per volta. I manutentori singoli potranno ritirare presso la Provincia un numero di bollini non superiore a 100 per volta. Per il ritiro di bollini verdi oltre il suddetto limite il manutentore singolo è tenuto a riconsegnare alla Provincia gli allegati H cartacei su cui sono stati applicati i bollini attestanti l autocertificazione accompagnati dall elenco di cui al punto e) del presente articolo. Nell ambito del protocollo di intesa, i manutentori che aderiranno autonomamente manterranno contatti costanti con la Provincia, al fine di garantire il corretto andamento delle attività oggetto dell intesa; a tale proposito, verranno condotte verifiche, anche a campione, sui requisiti dei soggetti inclusi negli elenchi di cui al presente articolo. 4

5 Assessorato all Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia Art. 4 bis - (Facoltà del manutentore) Il Manutentore può proporre contratti biennali all utenza che prevedano l esecuzione del controllo tecnico secondo quanto previsto all Allegato 2 conformemente al contratto tipo di cui all Allegato 5. Art. 5 (Obblighi delle Associazioni di Categoria) Le Associazioni si impegnano a: - consegnare alla Provincia entro un mese dal ritiro dei bollini le autocertificazioni redatte secondo il modello riportato all Allegato 1 e compilate dai manutentori che intendano essere abilitati al rilascio del bollino verde tramite l Associazione. - fornire mensilmente i nominativi di tutti gli artigiani da inerire nell elenco provinciale dei manutentori abilitati al rilascio del bollino verde; - istituire, per i propri associati, un servizio GRATUITO di inserimento dei dati del rapporto di controllo tecnico (allegato H) relativi ai controlli degli impianti termici effettuati dai manutentori che aderiscono al presente protocollo tramite le Associazioni; - inviare alla Provincia i dati delle autocertificazioni mediante sistemi telematici, secondo modalità che verranno concordate con la Provincia, avendo cura di trasmettere i supporti cartacei almeno ogni sei mesi; - ritirare presso il competente ufficio dell Amministrazione Provinciale i bollini verdi, presentando richiesta di cui all Allegato 3; - fornire mensilmente l elenco dei bollini venduti con una tabella che riporta le generalità dell acquirente, e il numero di bollini acquistati, secondo lo schema di cui all Allegato 4; - liquidare i bollini venduti con cadenza mensile tramite bonifico bancario. Si specifica che i dati relativi al rapporto di controllo tecnico (allegato H) dovranno essere inviati dalle Associazioni alla Provincia esclusivamente nel formato elettronico all uopo predisposto. Si chiarisce che la Provincia mette a disposizione delle Associazioni i Bollini verdi in conto vendita, ossia senza richiedere pagamento preventivo. La Provincia provvederà a supportare le Associazioni nella fase di avvio del progetto. Nell ambito del protocollo di intesa, le Associazioni manterranno contatti costanti con il Servizio competente della Provincia, nominando propri responsabili, al fine di garantire il corretto andamento delle attività oggetto dell intesa; a tale proposito, verranno condotte verifiche, anche a campione, sui requisiti dei soggetti inclusi negli elenchi di cui all art.4. Art. 6 (Tariffe applicabili) Allo scopo di calmierare i prezzi relativi alla manutenzione degli impianti individuali, le tariffe massime applicabili sono quelle di cui all Allegato 5 del presente protocollo; i manutentori aderenti si impegnano al rispetto delle stesse, salvo che non siano stati assunti accordi diversi fra il manutentore ed il cliente. Tali prezzi possono venire aggiornati negli anni successivi, previa motivata richiesta delle Associazioni aderenti mediante una ratifica fra le parti. 5

6 Assessorato all Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed Energia Art. 7 (Durata) La presente intesa ha durata biennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, con provvedimento da adottarsi nelle forme di legge, tre mesi prima della preindicata scadenza. Art. 8 - (Facoltà di recesso) La Provincia si riserva la facoltà di recedere dagli effetti del presente accordo nei confronti del soggetto firmatario che non adempia agli obblighi sottoscritti. Brescia, giugno 2005 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (TIMBRO E FIRMA) PROVINCIA DI BRESCIA L ASSESSORE Enrico Mattinzoli MANUTENTORE SINGOLO (TIMBRO E FIRMA) 6

7 ALLEGATO 2 PROTOCOLLO D INTESA 2005 OPERAZIONI MINIME DA EFFETTUARSI DA PARTE DEI MANUTENTORI ABILITATI AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE AI 35 KW. Conformemente alle disposizioni normative, il responsabile dell impianto (così come definito dal D.P.R. n. 551/99) dovrà dare corso alle operazioni di manutenzione previste: - ogni anno gli interventi minimi previsti al punto A) - ogni due anni la prova di combustione di cui al punto B). Il manutentore, nell espletamento della propria attività dovrà attenersi alle prescrizioni generali meglio specificate nel successivo paragrafo Definizioni e Prescrizioni. A- VISITA ANNUALE DI MANUTENZIONE Il servizio si articola in visite annuali nelle quali verranno effettuate le seguenti operazioni: - verifica delle caratteristiche dell impianto esistente per conformità alle norme UNI CIG; - controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale (UNI-CIG ); - controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas; - controllo della funzionalità dell apparecchio con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti ed eventualmente procedendo alla loro sostituzione in caso di comprovata necessità (il costo dell operazione di sostituzione non è compreso nella verifica annuale); - controllo della regolarità dell accensione e del funzionamento; - pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota, regolazione della portata termica; - controllo e pulizia dello scambiatore di calore lato fumi; - controllo dell evacuazione fumi con verifica del tiraggio (UNI CIG ); - controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all acqua; - controllo dell efficienza dello scambiatore relativo all acqua, se esistente (l eventuale pulizia è esclusa dal presente contratto); - controllo e taratura del bruciatore principale; - controllo degli eventuali raccordi flessibili di collegamento degli apparecchi a gas all impianto interno, verificandone il buon stato, segnalandone la pericolosità ed eventualmente procedendo alla loro sostituzione in caso di comprovata necessità (il costo dell operazione di sostituzione non è compreso nella verifica annuale). B- VERIFICA DELLA COMBUSTIONE - Temperatura fumi; - temperatura ambiente; - O2 (%); - CO2 (%); - Indice di Bacharach; - CO (ppm); - perdita calore sensibile (%); - rendimento di combustione a potenza nominale (%); - stato delle coibentazioni; - funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo. 1

8 Definizioni e prescrizioni generali Per impianto termico individuale si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e/o sanitari, comprende i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Per apparecchi funzionanti a gas si intendono tutti gli apparecchi utilizzatori compresi i loro collegamenti all impianto a gas nonché le predisposizioni necessarie per lo scarico dei prodotti di combustione e la ventilazione dei locali. L Impresa deve possedere i requisiti previsti dalla Legge per l espletamento delle prestazioni indicate di manutenzione e verifica della combustione e in particolare l attestato di qualificazione rilasciato dalla C.P.A. e/o dal R.D. della C.C.I.A., ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera c) ed e) della Legge n. 46 del L Impresa eseguirà le operazioni di manutenzione dell impianto termico e degli apparecchi a gas di uso domestico, secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d arte. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 412/93 così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 551/99, nonché le norme UNI-CIG e CEI in vigore alla data di esecuzione degli interventi. Per i danni che eventualmente dovessero verificarsi nel corso delle prestazioni erogate, l impresa deve disporre di idonea copertura assicurativa. I contratti biennali, sulla base della Direttiva CEE 85/87, recepita con D.L. 50/92, possono essere risolti dal Cliente entro sette giorni dalla stipula con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all Impresa. Alla fine degli interventi, il tecnico dell Impresa comunicherà al cliente il risultato della manutenzione che dovrà essere riportato sul libretto di impianto di cui all art. 11 comma 6 del D.P.R. n. 412/93, nel contempo dovrà essere compilato e sottoscritto il Rapporto di controllo tecnico (Allegato H al D.P.R. n. 551/99) nonché trasmesso all Ente competente con le modalità da esso stabilite nel caso in cui il cliente manifesti l intenzione di autocertificare l avvenuta manutenzione. 2

9 ALLEGATO 5 PROTOCOLLO D INTESA 2005 CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI TERMICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kw Il presente contratto è stipulato tra la ditta: Art. 1 - LE PARTI - CONDIZIONI PARTICOLARI Attestato di qualifica C.P.A. o registro C.C.I.A.A.. con sede in:...via:.... n Telefono: Fax.:... Partita I.V.A.:..... E_mail:..... e l utente (Cognome e Nome/Ragione Sociale):..... residente/domiciliato: via......n... Telefono:... Fax.:... Codice Fiscale: E_mail: quale proprietario e/o utente dell impianto termico di cui fa parte l apparecchio così individuato: Tipo apparecchio: n. di serie:... Installato nell impianto termico situato in: Via: La ditta estende il proprio servizio di manutenzione anche ai seguenti apparecchi, non considerati parte dell impianto termico ai sensi del D.P.R. n 412/93 come modificato dal D.P.R.551/99: Tipo apparecchio:... n. di serie:... Tipo apparecchio:... n. di serie:... Tipo apparecchio:... n. di serie:... Tipo apparecchio:... n. di serie:... OPERAZIONI PREVISTE: n. 2 manutenzioni (1 all anno), con compilazione del Libretto d impianto e del modello H; n. 1 verifica della combustione della caldaia, da effettuarsi una volta ogni due anni durante le operazioni di manutenzione, con compilazione del Libretto di impianto e del modello H. DURATA DEL CONTRATTO: anni due (rinnovabili), dal. al. CORRISPETTIVO:. Art. 2 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI Oggetto del Contratto è la manutenzione dell impianto termico e degli apparecchi specificatamente individuati all art. 1, secondo le disposizioni del D.P.R. n 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, le vigenti norme UNI CEI e le disposizioni del costruttore. 1

10 L impianto termico considerato è quello definito dalla lettera f) dell'art. 1 del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, e cioè un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti di una o più unità immobiliari, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari (o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi), comprendenti, ove esistenti, i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi gli impianti unifamiliari di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldaacqua unifamiliari. Gli interventi di manutenzione oggetto del contratto devono essere eseguiti conformemente a quanto previsto dall art. 11, comma 4) del D.P.R 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99 e comunque devono prevedere: Interventi di manutenzione ordinaria: verifica delle caratteristiche dell impianto esistente per conformità alle norme UNI CIG; controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale (UNI-CIG ); controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas; controllo della funzionalità dell apparecchio con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti ed eventualmente procedendo alla loro sostituzione in caso di comprovata necessità (il costo dell operazione di sostituzione non è compreso nella verifica annuale); controllo della regolarità dell accensione e del funzionamento; pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota, regolazione della portata termica; controllo e pulizia dello scambiatore di calore lato fumi; controllo dell evacuazione fumi con verifica del tiraggio (UNI CIG ) controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all acqua; controllo dell efficienza dello scambiatore relativo all acqua, se esistente (l eventuale pulizia è esclusa dal presente contratto); controllo e taratura del bruciatore principale; controllo degli eventuali raccordi flessibili di collegamento degli apparecchi a gas all impianto interno, verificandone il buon stato, segnalandone la pericolosità ed eventualmente procedendo alla loro sostituzione in caso di comprovata necessità (il costo dell operazione di sostituzione non è compreso nella verifica annuale). Prova di combustione: Temperatura fumi; temperatura ambiente; O2 (%); CO2 (%); Indice di Bacharach; CO (ppm); perdita calore sensibile (%); rendimento di combustione a potenzialità nominale (%); stato delle coibentazioni; funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo. Interventi e servizi non compresi: materiali, pezzi di ricambio, nonché eventuali riparazioni resesi necessarie e/o commissionate; trattamento e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall intervento di manutenzione e/o riparazione (fuliggine, acidi, ecc.); 2

11 onere da versare all Ente competente al controllo per la presentazione dell autodichiarazione; tutto quanto non espressamente previsto nei punti A) e B). Il Rapporto di controllo e manutenzione sarà redatto secondo il modello H di cui al D.P.R. n.551/99. Gli interventi eseguiti sono attestati da copia dell allegato Rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritto dal manutentore e dall utente dell impianto ad ogni intervento; copia del documento sarà consegnata all utente e costituirà documentazione ad integrazione del Libretto di impianto. ART. 3 - RESPONSABILITA DEL MANUTENTORE Il manutentore si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite, in relazione a quanto previsto dal D.P.R 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, impegnandosi a sottoscrivere ed aggiornare il Libretto di impianto, per le parti di competenza del responsabile della manutenzione. Sono escluse dal presente contratto le responsabilità relative alla gestione e conduzione di impianti termici unifamiliari. Il manutentore assume la responsabilità degli interventi tecnici all impianto termico effettuati da proprio personale. Ogni intervento tecnico o di manutenzione sull impianto termico, disposto dall utente senza autorizzazione esplicita del manutentore, verrà considerato estraneo all ambito di applicazione del presente contratto e comporterà la responsabilità del committente e dei suoi affidatari. E esclusa ogni responsabilità del manutentore per le conseguenze di interventi tecnici o di manutenzione sull impianto, effettuati senza la sua autorizzazione esplicita. Il manutentore garantisce il risultato di qualità e sicurezza delle proprie prestazioni, limitatamente a quanto dichiarato al momento della compilazione del rapporto di manutenzione. Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell impianto in seguito al loro guasto, il manutentore si impegna ad utilizzare solo parti di ricambio originali o assolutamente equivalenti. Art. 4 - QUALIFICAZIONE DEL MANUTENTORE Il manutentore dichiara di essere in possesso della qualificazione richiesta dal D.P.R 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, per la manutenzione degli impianti termici individuali e in particolare, di essere in possesso dell abilitazione prevista dalla Legge 5 marzo 1990, n 46, per gli impianti descritti all art. 1, comma 1, lettera c) e ove necessario, lettera (e). ART. 5 - STATO DELL IMPIANTO TERMICO Il manutentore, al momento della sottoscrizione del contratto, verifica la conformità dell impianto termico (e/o degli apparecchi eventualmente descritti all art. 1), alla disciplina di Legge e tecnica vigente, in particolare alle Leggi 6 dicembre 1971, n 1083, e 5 marzo 1990, n 46, l esistenza del libretto dell impianto, predisponendolo qualora non esistesse, e l esistenza del libretto d uso e manutenzione. 3

12 Nel caso in cui l impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del presente contratto non siano conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il manutentore può richiedere all utente una regolarizzazione dell impianto, entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione dell impianto da parte dell utente, può non dar luogo alla stipula del presente contratto. Nel caso in cui, in vigenza del presente contratto, l impianto termico e/o gli apparecchi a gas oggetto del contratto stesso, risultino non conformi a quanto indicato al precedente comma 1, il manutentore può richiedere all utente una regolarizzazione dell impianto, entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione dell impianto da parte dell utente, il manutentore può recedere dal contratto. In questo caso, l utente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate fino alla recessione del contratto stesso. ART. 6 - SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE Se, in vigenza del presente contratto, il manutentore rileva che il generatore di calore non sia in grado di raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dall'art. 11, comma 14, del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, e se ne renda necessaria la sostituzione, comunica tale necessità all utente. Nel caso l utente non provveda a sostituire il generatore di calore secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 15, del D.P.R. 551/99, il manutentore può recedere dal contratto. In questo caso, l utente dovrà corrispondere il costo delle operazioni effettuate fino alla recessione del contratto stesso. ART. 7 - PERIODICITA DELLA MANUTENZIONE La manutenzione ordinaria dell impianto è effettuata dal manutentore, secondo quanto previsto dall art. 11, comma 4) del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, una volta all anno. La verifica delle caratteristiche di combustione è effettuata con periodicità biennale. L inizio del periodo biennale viene considerato a partire dalla data di firma del contratto. Il manutentore comunicherà all utente la propria intenzione di procedere all intervento tecnico programmato, in modo che la data dell intervento stesso possa essere concordata. Nel caso in cui, nei due anni precedenti alla stipulazione del presente contratto, non sia mai stata effettuata sull impianto termico una verifica delle caratteristiche di combustione, nel primo intervento di contratto si effettuerà la manutenzione e poi la verifica della combustione e nel secondo anno si effettuerà la sola manutenzione. ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, DISDETTA La durata del contratto è specificata all articolo 1. Il contratto può essere rinnovato previo esplicito assenso tra le parti. 4

13 ART. 9 RECESSO Il manutentore può recedere dal contratto, senza alcun onere, nel caso in cui l impianto termico subisca interventi tecnici da parte di personale non autorizzato dal manutentore stesso e nei casi previsti dagli artt. 5 e 6 del presente contratto. L utente può recedere dal contratto, purché tenga indenne il manutentore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti. L utente si impegna inoltre a versare al manutentore una somma corrispondente alla metà del corrispettivo totale del contratto, a titolo di penalità. Il manutentore può recedere dal contratto, purché restituisca all utente il corrispettivo già incassato e non dovuto. In questo caso, il manutentore si impegna inoltre a versare all utente una somma pari alla metà del corrispettivo totale del contratto, a titolo di caparra penitenziale. L utente può altresì recedere dal contratto entro sette giorni decorrenti dalla stipulazione, così come previsto dal Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n 50, alle condizioni e con le forme ivi descritte. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. ART. 10 MODALITA DI PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo viene suddiviso in rate annuali diversificate in relazione agli interventi di manutenzione eseguiti, indicativamente ripartiti nel 60% del costo totale, quando è compresa la prova fumi, e 40% quando la medesima non è compresa. Ai sensi dell'art del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt. 1 (Le parti condizioni particolari); 3 (Responsabilità del manutentore); 5 (Stato dell impianto termico); 6 (Sostituzione del generatore di calore); 8 (Durata del contratto, rinnovo, disdetta) e 9 (Recesso) del presente Contratto. DATA TIMBRO E FIRMA DITTA FIRMA UTENTE. Le presenti tariffe massime si applicano per le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti termici inferiori ai 35 kw funzionanti con caldaie di tipo B o di tipo C (a camera aperta e camera stagna) programmate o su chiamata del cliente, nonché per singola prova di combustione. Dette tariffe non sono vincolanti per le parti se le stesse hanno già assunto diversi accordi determinati anche da servizi aggiuntivi previsti, di norma, dalla casa costruttrice della caldaia. La spesa complessiva per la manutenzione biennale degli impianti termici sopra descritti non potrà superare IVA, la cifra comprende due visite annuali di manutenzione (A) e un intervento di verifica della combustione (B), salvo diversi accordi con il cliente. A VISITA ANNUALE DI MANUTENZIONE 60 + IVA B VERIFICA DELLA COMBUSTIONE 50 + IVA Nota: è escluso il costo dell eventuale bollino verde (pari a 7,50 ). 5

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