CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER GLI EVENTI CONNESSI ALL ASSISTENZA ALLA PERSONA e RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO Modulo ACI Viaggi 2013
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- Maria Grosso
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1 PER GLI EVENTI CONNESSI ALL ASSISTENZA ALLA PERSONA e RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO Modulo ACI Viaggi 2013 (Reg. ISVAP N 35 del 26 maggio 2010) Ala Assicurazioni Spa Società del Gruppo assicurativo Sara 1 di 16
2 DEFINIZIONI (Termini specifici validi per le presenti Condizioni Generali di Assicurazione) ASSICURATO il soggetto, purché persona fisica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il titolare della Formula associativa MODULO ACI VIAGGI 2013 rilasciata dal Contraente. ASSICURAZIONE Il contratto di Assicurazione stipulato ex art cod. civ. dal Contraente a favore e nell interesse degli Assicurati, senza onere alcuno a loro carico. ASSISTENZA L aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. BAGAGLIO L insieme dei capi di vestiario e degli oggetti di uso personale che l Assicurato porta con sé durante il Viaggio, quelli portati a mano e quelli affidati ad un Vettore; CONTRAENTE ACI Automobile Club d Italia che stipula la Polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. DECORRENZA E DURATA Per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza; per durata il periodo per il quale la Polizza ha vigore. La durata dell'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato coincide con la durata della tessera ACI di riferimento e non oltre la scadenza della stessa e decorre dalle ore 24:00 del giorno di richiesta e pagamento della quota associativa della formula Modulo ACI Viaggi 2013, così come regolarmente comunicato dal Contraente alla Società. Limitatamente alla Assicurazione annullamento viaggio, la garanzia decorre: solo dal 31 giorno dalla data di rilascio del documento associativo Modulo ACI Viaggi 2013 per coloro che diventano titolari del Modulo per la prima volta, dalla data del rinnovo della tessera ACI di riferimento e del Modulo, purché effettuato entro la scadenza di entrambi i documenti associativi. In entrambi i casi, la garanzia decorre dalle ore della data di iscrizione al Viaggio prenotato presso un Tour Operator italiano e dura fino all inizio del viaggio stesso, considerando come inizio il momento in cui l Assicurato dovrebbe essere presente sul luogo di partenza. ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in tutto il Mondo inclusa l Italia (compresi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), nei limiti indicati nelle Definizioni. FAMILIARI Si intendono il coniuge o il convivente di fatto (purché risultante dallo Stato di famiglia) nonché, genitori e figli a carico dell Assicurato, purché conviventi. FURTO L impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. INCENDIO La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. 2 di 16
3 INFORTUNIO Evento dannoso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. ISTITUTO DI CURA Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani. MALATTIA Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da Infortunio. MALATTIA IMPROVVISA La malattia di acuta insorgenza che colpisce l Assicurato e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di situazioni patologiche croniche o già in atto alla data di stipulazione della Polizza. MASSIMALE La somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a garantire la prestazione prevista. POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l Assicurato. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RESIDENZA Il luogo, purché in Italia, dove risiede l Assicurato, dichiarato all atto dell associazione, che farà fede al fine dell erogazione delle prestazioni. RICOVERO La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. SCASSO Il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile. SCIPPO Il Furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene. SCOPERTO La quota in percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÁ Ala Assicurazioni Spa Via Porro Lambertenghi n Milano Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni nei rami danni D.M. 21/07/1993 G.U. n 179/1993, iscritta all Albo delle imprese assicurative al numero Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all Albo dei gruppi 3 di 16
4 assicurativi al numero 001. Società soggetta all attività di direzione e di coordinamento di Sara Assicurazioni Spa STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Aci Global Spa, con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, Roma e con sede secondaria in Viale Sarca Milano, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. SOCIO ACI La persona fisica titolare di Tessera ACI e di modulo associativo ACI Viaggi 2013 in corso di validità. VIAGGIO Qualunque spostamento dell Assicurato e dei suoi familiari, al di fuori della provincia indicata all atto dell associazione ed all estero in uno dei Paesi specificati nella definizione di Estensione Territoriale. 4 di 16
5 SEZIONE UNO NORME CHE REGOLANO gli OBBLIGHI GENERALI del CONTRAENTE Art. A - PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell' art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa. Art. B - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. C - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. D - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza inerenti ai rapporti tra Società e Contraente sono soggette alla giurisdizione italiana e al foro esclusivo di MILANO. Art. E - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Art. F- POLIZZA A FAVORE DEL TERZO La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Assicurazione è stipulata nell interesse di chi spetta, in conformità a quanto previsto dall art del Codice Civile. E quindi inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l'assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni rese dalla Società, in forza della presente Assicurazione, risponderà la Società stessa, salvo gli obblighi a carico del Contraente. Art. G REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio annuo è quello indicato sul frontespizio di polizza. Il Premio sarà regolato sulla base delle comunicazioni e delle risultanze dei registri e di qualsiasi altra documentazione idonea che il Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società ad effettuare accertamenti e controlli. Mensilmente la Società provvederà ad emettere formale appendice di regolazione premio pari al numero dei documenti associativi Modulo ACI Viaggi 2013, comunicati dal Contraente come da art. P, che il Contraente si impegna a versare entro 60 giorni dalla data di emissione dell appendice stessa. Il Contraente corrisponde in via anticipata il Premio, indicato sul frontespizio di Polizza, pari a n. 5 Assicurati che verrà conguagliato con la prima regolazione mensile emessa. Art. H - PREMIO MINIMO GARANTITO Con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente si impegna a corrispondere alla Società a titolo di premio minimo garantito l'importo previsto nella Polizza. Art. I - DIRITTO DI VERIFICA 5 di 16
6 La Società ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza. Art. L PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONI Il Contraente, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, in particolare alle disposizioni di cui all art.30 commi 7 e 8, dovrà riportare una sintesi delle prestazioni assicurative della presente polizza nella propria pubblicazione denominata regolamento associativo che sarà disponibile agli Assicurati. È fatto, inoltre, obbligo al contraente di dare informativa agli Assicurati delle condizioni generali di polizza mediate pubblicazione sul proprio sito web ( Art. M - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA La presente Polizza decorre dalle ore del giorno indicato sul frontespizio di polizza e scade alle ore 24:00 del 31/12/2013. E esclusa ogni forma di tacito rinnovo. Art. N DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE Nei confronti dei singoli Assicurati le garanzie decorrono come segue: tutte le garanzie ad eccezione dell Assicurazione annullamento viaggio dalle ore 24 del giorno di rilascio del documento associativo Modulo ACI Viaggi 2013 la cui durata coincide con la durata della tessera ACI di riferimento e non oltre la scadenza della stessa Limitatamente alla Assicurazione annullamento viaggio, la garanzia decorre: solo dal 31 giorno dalla data di rilascio del documento associativo Modulo ACI Viaggi 2013 per coloro che diventano titolari del Modulo per la prima volta, dalla data del rinnovo della tessera ACI di riferimento e del Modulo, purché effettuato entro la scadenza di entrambi i documenti associativi. In entrambi i casi, la garanzia decorre dalle ore della data di iscrizione al Viaggio prenotato presso un Tour Operator italiano e dura fino all inizio del viaggio stesso, considerando come inizio il momento in cui l Assicurato dovrebbe essere presente sul luogo di partenza. Art. O- NUMERO TELEFONICO La Società metterà a disposizione un numero di linee telefoniche della Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, adeguato alle necessità di assistenza degli Assicurati e facenti capo al numero sulle quali il personale opererà qualificandosi come Automobile Club d Italia. Art. P - COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITA' DELLA GARANZIA Ai fini dell adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP nr. 27 il Contraente comunicherà alla Società (mensilmente), i dati degli Assicurati che dovranno essere inseriti in copertura specificando il numero della formula associativa Modulo ACI Viaggi Quale condizione essenziale per l erogazione delle prestazione e al fine di verificare la messa in copertura dei singoli Assicurati, il Contraente autorizza Società e Struttura Organizzativa ad accedere alla propria banca dati associativa, ove vengono inseriti con cadenza quotidiana i nominativi dei singoli Assicurati e ogni indicazione utile per l identificazione degli stessi e del veicolo. Il mancato adempimento a tali obblighi da parte del Contraente, comporterà la mancata decorrenza della copertura assicurativa con esclusione di ogni diritto a favore degli aventi diritto e responsabilità diretta ed esclusiva in capo al Contraente in caso di contestazione. Art. Q - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente si impegna a pagare alla Società un premio anticipato come riportato nel frontespizio di polizza all atto della sottoscrizione della presente Polizza. Tra le parti si conviene altresì che il premio di cui sopra, come previsto nella Polizza, è da intendersi a tutti gli effetti premio minimo annuale comunque acquisito dalla Società in conformità a quanto previsto all art. H Premio minimo garantito. 6 di 16
7 SEZIONE DUE A FAVORE DI TERZI Art. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della garanzia La Società fornisce agli Assicurati a decorrere dalla data di Associazione e per 365 giorni, a seguito del verificarsi di un Sinistro, le prestazioni di Assistenza di seguito specificate, per le quali è stato corrisposto il relativo Premio, fino alla concorrenza dei limiti previsti; tutte le assistenze verranno fornite sia all Assicurato che ai suoi Familiari in viaggio. Art. 2 - ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO Art Informazioni sanitarie Quando l'assicurato necessiti di informazioni relative a profilassi, vaccinazioni, malattie endemiche, istituti di cura, medici specialisti, cautele da adottare in relazione alla situazione sanitaria locale del paese di destinazione del Viaggio, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà le informazioni richieste. Art Consigli medici Quando l'assicurato abbia necessità di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su: una terapia in corso; una terapia preventiva; una malattia che comporti una delle assistenze medico-sanitarie di seguito indicate; la Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornirà i consigli medici richiesti. Art. 2.3 Trasporto in ambulanza Quando l'assicurato in Viaggio a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa necessiti di essere trasferito presso il più vicino Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società provvederà ad inviare un'autoambulanza tenendo a proprio carico il costo fino ad una percorrenza massima del tragitto di andata e ritorno dell autoambulanza di 150 Km per Sinistro. Art. 2.4 Informazioni cliniche sul paziente Quando l'assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, venga ricoverato in un Istituto di cura, la Società, su richiesta dell'assicurato o dei suoi Familiari, stabilirà un collegamento continuo tra i propri medici di guardia presso la Struttura Organizzativa ed i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i Familiari sull'evoluzione del quadro clinico. Art. 2.5 Recapito medicinali urgenti all'estero Quando, nel corso di un Viaggio all'estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e prescritta all'assicurato dal medico curante fosse introvabile sul posto, la Società provvederà, a proprie spese, a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. La Società terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi rimarrà a totale carico dell'assicurato il quale provvederà, al suo rientro dal Viaggio, a rimborsare l'importo alla Società. La prestazione non è operante: se sono reperibili in loco specialità equivalenti; se le specialità richieste non sono registrate in Italia. Art Rientro sanitario Quando l'assicurato in Viaggio venga colpito da Infortunio o Malattia improvvisa e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto 7 di 16
8 di cura prossimo alla sua Residenza (o domicilio), allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Società definirà le modalità del rientro e provvederà a: organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo: - aereo sanitario; - aereo di linea eventualmente barellato; - treno/vagone letto; - autoambulanza. Il trasferimento dell'assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i paesi europei e da i seguenti paesi extraeuropei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato; assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società. Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'assicurato avrà facoltà di richiedere a quest'ultimo il biglietto di Viaggio non utilizzato. Non danno luogo al trasferimento: le malattie infettive e ogni patologia per le quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; le malattie e gli infortuni che non impediscano all'assicurato di proseguire il Viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto. Art. 2.7 Trasferimento per incidente da decompressione Quando l'assicurato in Viaggio, a seguito di immersione subacquea con autorespiratore abbia manifestato la sintomatologia caratteristica della Malattia da decompressione o dell embolia gassosa arteriosa, la Società, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i propri medici ed il medico curante sul posto, organizzerà il trasporto sanitario dell'assicurato infortunato fino al centro sanitario iperbarico più vicino a dove è avvenuto l'infortunio, utilizzando il mezzo disponibile più idoneo alle condizioni del paziente e compatibilmente alle disponibilità locali. Il trasporto sarà effettuato con eventuale accompagnamento di personale medico e/o infermieristico. Il costo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di 5170,00. Art Rientro del convalescente Quando l'assicurato in Viaggio, purché convalescente a seguito di un Infortunio o un Ricovero per Malattia improvvisa, sia impossibilitato a rientrare alla sua Residenza (o domicilio) con il mezzo inizialmente previsto, la Società, tramite i medici di guardia della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro e provvederà a: organizzare il trasferimento del convalescente alla sua Residenza (o domicilio) con il mezzo più idoneo: autoambulanza, aereo di linea (in classe economica), treno (in prima classe); assistere, se necessario, il convalescente durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico che lo accompagnano, sono a carico della Società. Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'assicurato avrà facoltà di richiedere a quest'ultimo i biglietti di viaggio non utilizzati. Art Rientro di un compagno di Viaggio Quando si renda necessario il rientro sanitario dell'assicurato o il rientro del convalescente, la Società organizzerà e terrà a proprio carico anche il rientro, con lo stesso mezzo, di un compagno di Viaggio purché anche quest'ultimo assicurato ed iscritto al medesimo Viaggio. La Società avrà facoltà di richiedere allo stesso i biglietti di viaggio non utilizzati. Art Familiare accanto Quando l'assicurato in Viaggio venga ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del Ricovero, e qualora in assenza di un Familiare sul posto richieda di essere raggiunto da un congiunto la Società provvederà ad organizzare il Viaggio del Familiare 8 di 16
9 mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) tenendo a proprio carico i relativi costi. La presente prestazione viene fornita in alternativa a quella di cui al precedente punto 2.9. La Società terrà a proprio carico anche le spese di hotel sostenute da quest ultimo entro il limite di 46,48 al giorno per un massimo di 10 giorni. Art Rientro anticipato Quando l'assicurato in Viaggio debba ritornare alla sua Residenza (o domicilio) prima della data programmata per l'avvenuto Ricovero in condizioni di imminente pericolo di vita o per decesso di: coniuge, figli, fratelli e sorelle, genitori, suoceri, generi e nuore, la Società provvederà ad organizzare il Viaggio di rientro, mettendo a disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i costi. Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Società di chiedere all'assicurato la documentazione comprovante l'evento che ha dato luogo alla prestazione. E' data inoltre facoltà alla Società di richiedere all'assicurato il biglietto di Viaggio non utilizzato. Art Trasporto della salma La Società organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'assicurato deceduto in Viaggio fino al luogo di sepoltura in Italia nella località di Residenza (o domicilio), tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre. Qualora si renda necessario il riconoscimento della salma, la Società metterà inoltre a disposizione di un Familiare un biglietto di Viaggio andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe economica). Sono escluse le spese di soggiorno del Familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate. Il massimale complessivo a carico della Società per il trasporto della salma ed il Viaggio del Familiare è di 4132,00. Art Anticipo somme di denaro Qualora il socio in viaggio debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità e di prima necessità e non gli sia possibile farvi fronte direttamente, la Struttura Organizzativa provvederà: ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto tramite Società di trasferimento di denaro (es. Western Union) somme di denaro dalla propria banca; oppure a pagare sul posto o a far pervenire l'importo fino ad un massimo di 520,00 dopo che il socio abbia messo a disposizione della Struttura Organizzativa, in Italia, l'importo richiesto. Art Interprete a disposizione Quando l'assicurato in Viaggio all'estero venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia improvvisa oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Società provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative. Art Trasmissione messaggi urgenti Quando l Assicurato in Viaggio venga ricoverato a causa di Infortunio o Malattia improvvisa oppure sia in stato di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale e per questi motivi sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Società provvederà all inoltro di tali messaggi. Art. 3 - NORME RELATIVE ALLA SEZIONE ASSISTENZA Art RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE 9 di 16
10 La Società si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della prestazione di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. Art MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art AVVISO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Non appena verificatosi il Sinistro, l Assicurato deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa fornendo i dati identificativi personali e della polizza, l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo ove si trova e precisando il tipo di assistenza richiesto. L inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione ai sensi dell art del Codice Civile, considerata la natura e tipologia della garanzia prestata e la consapevolezza dell Assicurato sulla necessità di avviso Art LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA La Società non assume responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l esecuzione delle prestazioni di Assistenza, in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari di polizza nonché per l intervento delle Pubbliche Autorità. Inoltre, con riferimento a prestazioni di assistenza sanitaria, anche di trasporto, la Società subordina l erogazione delle medesime alla valutazione medica espressa dai sanitari della Struttura Organizzativa, anche di concerto con medici in loco, salvo in ogni caso il rispetto delle norme tutte vigenti in Italia. Art ESCLUSIONI operanti per le garanzie Assistenza sanitaria in viaggio: Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l intervento non sia stato preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, l assicurazione non è operante per: Art ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO Tutte le prestazioni non sono operanti per Sinistri derivanti da: - le situazioni patologiche note all Assicurato alla data di inizio della copertura associativa limitatamente alle seguenti prestazioni: Rientro sanitario art. 2.6 e Rientro del convalescente art. 2.8; - le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; - l'aborto volontario; - le intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti; - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); - l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della presente Polizza; - le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso del contratto; - le cure dimagranti; - le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6 mese o dal puerperio; - le cure dentarie e paraodontoiatriche non rese necessarie da Infortunio verificatosi nel corso della Polizza e, in ogni caso, le protesi dentarie; - l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento; - la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna. Inoltre l Assicurazione non è operante in tutti i casi in cui l intervento non sia stato autorizzato dalla Struttura Organizzativa. 10 di 16
11 Art. 4- RIMBORSO SPESE MEDICHE IN VIAGGIO Art Oggetto della garanzia La Società, nei limiti dei massimali assicurati, indicati all art. 4.2, ed alle condizioni che seguono, in caso di Infortunio o Malattia improvvisa dell'assicurato, purché Socio ACI titolare del Modulo ACI Viaggi 2013 e ai suoi Familiari, verificatisi durante il Viaggio, che rendano necessario il Ricovero od un intervento sanitario presso un luogo attrezzato per pronto soccorso, rimborsa le spese sostenute nel luogo in cui si è verificato l'evento: per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico nonché per i diritti di sala operatoria; relative al periodo di Ricovero per assistenza medica, cure, medicinali ed esami. Sono rimborsate le spese per cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio. Art Massimali, limiti e franchigie La garanzia è prestata fino alla concorrenza, per Assicurato, dei seguenti massimali. Sono comunque operanti le seguenti limitazioni: In Italia 520,00 per persona ed 1.200,00 per nucleo familiare In Europa e bacino del Mediterraneo 5.200,00 per persona ed ,00 per nucleo familiare Nel resto del Mondo ,00 per persona ed ,00 per nucleo familiare. Sono comunque operanti le seguenti limitazioni, per persona: rette di degenza: fino a 155,00 al giorno; spese di autoambulanza: fino a 103,00; cure odontoiatriche conseguenti ad Infortunio: 155,00. Per i sinistri verificatisi in Italia, qualora l'assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale o è garantito da altra assicurazione spese mediche, la presente Polizza è operante soltanto per le spese mediche non risarcite da tali altre assicurazioni e rimaste a carico dell'assicurato stesso. L Indennizzo verrà corrisposto previa detrazione per ogni Sinistro di una Franchigia per persona di 26,00 per viaggi in Italia e di 36,00 per i viaggi all Estero. Art Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto delle franchigie previste. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale di chiusura della Borsa di Milano in vigore il giorno in cui l'assicurato ha sostenuto le spese mediche. Art Modalità di valutazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto delle Franchigie previste. ART ESCLUSIONI operanti per l Assicurazione Rimborso spese mediche L'Assicurazione non è operante nei seguenti casi: ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note all'assicurato alla data di iscrizione quale Socio ACI; malattie neuropsichiatriche; malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; aborto volontario; malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei, motonautici, motoristici in genere e relative gare, prove ed allenamenti - salvo che si tratti di gare di regolarità pura; infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, da salti dal trampolino con sci od idroscì, da guida o uso di guidoslitte per competizione; Sono escluse dal rimborso le spese sostenute: dopo il termine del Viaggio, cioè al rientro dell'assicurato alla propria Residenza (o domicilio); per cure dentarie o applicazioni di protesi dentarie non conseguenti ad Infortunio; 11 di 16
12 per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti; per cure di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio verificatosi nel corso della copertura. Art. 5 - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO Art Oggetto della garanzia Qualora l Assicurato, purché Socio e titolare del Modulo ACI Viaggi 2013 e i suoi Familiari, sia costretto ad annullare il viaggio prenotato presso un Tour Operator italiano ed a seguito di tale rinuncia il Tour Operator gli addebiti la penale di recesso in base alle condizioni del catalogo di viaggi regolarmente pubblicato, la Società indennizza nei limiti del massimale di 1.100,00 per persona ed in base alle condizioni che seguono, il predetto corrispettivo con esclusione dei diritti di iscrizione. La garanzia sarà operante, qualora il recesso sia originato da uno dei seguenti motivi, purché involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio: Malattia od Infortunio per i quali sia documentata l impossibilità a partecipare al viaggio, da parte dell Assicurato o di un suo Familiare (purché risultante dallo Stato di famiglia). Qualora il Familiare non sia iscritto al viaggio, l Assicurato dovrà dimostrare che la sua rinuncia è necessaria per prestare assistenza al familiare stesso; decesso dell Assicurato o di un suo Familiare (purché risultante dallo Stato di famiglia); patologie della gravidanza dell Assicurato purché quest ultima sia insorta dopo la data di iscrizione al viaggio; citazione o convocazione dell Assicurato da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all iscrizione al viaggio; danni materiali cagionati alla casa dove risiede l Assicurato, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), Incendio, esplosione, Furto con Scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la sua presenza; impossibilità a raggiungere da parte dell Assicurato, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), il luogo di inizio del viaggio; Furto di documenti del Socio necessari per l espatrio quando sia comprovata l impossibilità materiale per il loro rifacimento in tempo utile per la partenza. Art Massimali - limiti - scoperto La Società indennizza l Assicurato del corrispettivo di recesso entro i limiti del massimale di 1.100,00 per Assicurato e per anno. In caso di rinuncia al viaggio di più Assicurati, determinata dallo stesso sinistro, l Indennizzo verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di 8.000,00. La Società applicherà per ogni sinistro, uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza, limitatamente agli annullamenti derivanti da Malattia che non abbia comportato un Ricovero. Art Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno ed al relativo pagamento al netto dello Scoperto previsto. L'ammontare del danno è dato dalla penale applicabile in base al contratto di viaggio al momento in cui si è verificato l'evento che ha causato la rinuncia al viaggio. La tassa di iscrizione al Viaggio non è rimborsabile. ART ESCLUSIONI operanti per l Assicurazione Annullamento viaggio: La garanzia non è operante nei casi: di situazioni patologiche note all'assicurato alla data di iscrizione al Viaggio e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; di malattie neuropsichiatriche; 12 di 16
13 di viaggi e/o soggiorni o locazioni che prevedano una penale del 100% già a decorrere dal 30 giorno antecedente la partenza; Infortunio o Malattia improvvisa che colpiscano persone di età superiore ad anni 80 e non abbiano dato luogo a Ricovero ospedaliero; iscrizione al Viaggio a meno di 10 giorni prima dell inizio del medesimo. Art. 6 - ASSICURAZIONE BAGAGLIO IN VIAGGIO Art Oggetto della garanzia La Società, nei limiti del massimale di 750,00 per persona e alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti al Bagaglio dell'assicurato (Socio ACI e Titolare di Modulo ACI Viaggi 2013 ) e ai suoi Familiari, durante il Viaggio, causati da: Furto; Rapina; Scippo; Incendio; perdita o danneggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore. In quest ultimo caso, l Indennizzo da parte della Società sarà successivo a quello eventuale del vettore o dell albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore all entità del danno. Art Massimali e limiti La garanzia è prestata fino alla concorrenza, per Assicurato, del massimale di 750,00, con il limite massimo per singolo oggetto pari al 20% del massimale stesso, con un minimo in ogni caso di 130,00. Il limite massimo è di 207,00 per ognuno dei seguenti gruppi di oggetti: oggetti di metallo prezioso o d'argento, orologi e pietre preziose (tali oggetti sono coperti dalla garanzia solo se portati addosso o indossati); pellicce (coperte dalla garanzia solo se indossate); apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile (coperti dalla garanzia solo se portati addosso); radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere; strumenti musicali; armi. Il massimale complessivo viene ridotto del 60% qualora il bagagliaio dell'autoveicolo non sia separato dall abitacolo del medesimo. La Società inoltre, in aggiunta al massimale assicurato, rimborserà sino a 52,00 le spese comprovate sostenute dall'assicurato per il rifacimento dei documenti d'identità nei casi di Furto, Rapina, smarrimento. Art Determinazione del danno L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del Sinistro, tenuto conto del loro grado di vetustà, stato di conservazione ed uso, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, se inferiore al loro valore, fermi i limiti indicati all'art (Massimali e limiti). Qualora il danno sia imputabile al vettore o all'albergatore, la Società indennizzerà la parte del medesimo non risarcita dagli anzidetti responsabili e fino alla concorrenza del massimale assicurato. In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l'assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi. ART ESCLUSIONI operanti per l Assicurazione bagaglio in viaggio: Non sono considerati Bagaglio e, quindi, non sono coperti dalla presente garanzia: denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, oggetti o beni acquistati durante il Viaggio, oggetti d'arte, collezioni, cataloghi e campionari merci, telefoni, attrezzature professionali, documenti diversi da carta d'identità, da passaporto o patente di guida. Inoltre la garanzia non è operante relativamente a danni: 13 di 16
14 dovuti a bagnamento o colaggio di liquidi; dovuti a negligenza, incuria, dimenticanza, dolo o colpa grave dell'assicurato; al Bagaglio trasportato a bordo di motoveicoli; al Bagaglio non riposto nel bagagliaio dell autoveicolo e lasciato in vista; da Furto senza scasso a bordo dell autoveicolo; causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; causati agli accessori fissi a servizio dei veicoli (compresi audiovisivi); verificatisi tra le ore e le ore 7.00 al Bagaglio lasciato a bordo di veicoli non ricoverati in autorimessa pubblica custodita; al Bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questo non viaggia insieme all'assicurato. NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Art. 7 LIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: 1) Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, nonché calamità naturali dichiarate tali dalle competenti Autorità; c) sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; e) atti dolosi (compreso il suicidio o tentato suicidio) dell'assicurato nonché per colpa grave dell'assicurato. Art. 8 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ART. 8.1 ASSISTENZA In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell art del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. ASSISTENZA Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l erogazione di prestazioni, qualora l Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro, di conseguenza resta inteso che, in caso di Sinistro per ottenere la fornitura di garanzie di Assistenza, l Assicurato ha l obbligo di contattare per telefono, telefax, telex, telegraficamente, la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri: telefono per chiamate dall Italia telefono +39/02/ per chiamate dall estero telefax per l Assistenza sanitaria e comunicare: - le generalità complete dell Assicurato ed un recapito telefonico; - numero della tessera associativa ACI; 14 di 16
15 - l indirizzo anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata; - la prestazione richiesta. L Assicurato si obbliga inoltre: (in caso di Assistenza Sanitaria ) a) a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società; b) a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; c) a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l intervento eseguito; d) a designare una Persona che dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate dalla Struttura Organizzata nel caso in cui le prestazioni fornite, superino i massimali previsti o che prevedano dei costi a carico del Assicurato. L'Assicurato si obbliga inoltre a fornire, a richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società. ART 8.2 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE In caso di Sinistro l Assicurato, o qualsiasi altra persona agisse in sua vece, deve: a) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico, ed il numero della Tessera Aci di riferimento; b) far pervenire alla Società, entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del Sinistro stesso: il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito; le ricevute, in originale, delle spese sostenute; la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati. L'Assicurato si obbliga inoltre a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato e, su richiesta della Società, a fornire ogni documentazione e a sottoporsi agli accertamenti medici necessari a provare il diritto al rimborso delle spese sostenute. L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. ART. 8.3 ANNULLAMENTO VIAGGIO In caso di rinuncia al viaggio l'assicurato deve: a) comunicare per iscritto la sua rinuncia all Agenzia presso la quale ha acquistato il viaggio e/o soggiorno entro le ore del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l evento che ha determinato la rinuncia, dandone contemporaneo avviso alla Società, fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico ed il numero della Tessera Aci di riferimento. L eventuale maggior quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione oltre i termini sopra indicati, resterà a totale carico dell Assicurato. b) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, la seguente documentazione: - il certificato medico con la data dell'infortunio, dell'insorgere della Malattia o della gravidanza, diagnosi e prognosi; - in caso di Ricovero: il foglio di ricovero e la cartella clinica; - in caso di decesso: il certificato di morte; - programma e relativo contratto di viaggio; - quietanza di pagamento del viaggio; - estratto conto di prenotazione del viaggio e della penale applicata, emessi dal Contraente; 15 di 16
16 - attestazione di validità della tessera ACI di riferimento e del Modulo Viaggi per l anno in corso ( Modulo richiesta tessera ACI rilasciato dal Contraente). In caso di rinnovo attestazione che lo stesso sia stato effettuato entro la scadenza. L'inadempimento dell'obbligo di cui al precedente punto a) può comportare la perdita del diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. ART. 8.4 ASSICURAZIONE BAGAGLIO In caso di Sinistro l'assicurato deve: a) se si tratta di reato, farne denuncia immediata all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo in cui si è verificato il fatto, precisando le circostanze, gli oggetti sottratti e/o danneggiati, nonché l'importo del danno; b) darne avviso scritto alla Società appena possibile e comunque entro 5 giorni dal termine del Viaggio, indicando le circostanze cha hanno dato luogo al verificarsi del Sinistro e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico ed il numero della Tessera Aci di riferimento; c) far pervenire alla Società, entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del Sinistro stesso, quanto segue: nel caso di perdita e/o danneggiamento di Bagaglio consegnato al Vettore aereo: copia del P.I.R. (rapporto irregolarità Bagaglio) da effettuarsi immediatamente presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found" e copia della lettera di reclamo inoltrato al Vettore aereo con la richiesta di risarcimento; negli altri casi: originale della denuncia presentata all'autorità e da questa vidimata e copia del reclamo presentato al Vettore o all'albergatore, se responsabili del danno; giustificativi delle spese, se sostenute, per il rifacimento di documenti. A richiesta della Società l Assicurato è tenuto a fornire idonea documentazione (fatture, scontrini, ricevute) comprovante l'esistenza ed il valore dei beni danneggiati o sottratti. L'inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile. Ala Assicurazioni per poter erogare le garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Ala Assicurazioni, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell informativa al Trattamento dei dati sopra riportati. 16 di 16
17 INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ala Assicurazioni Spa, con sede in Milano, Via Porro Lambertenghi n 7, C.F , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarvi che il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il D. Lgs. su indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1. FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa; c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche. 2. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 1 comma 2, lett. b) della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma restando l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato stesso. 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri: pertanto, qualora Lei non intendesse conferire i dati richiesti, la Titolare si troverebbe nell impossibilità di dare corso al rapporto e garantirle le prestazioni relative al prodotto da Lei scelto. b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI AL VEICOLO, ALLA PERSONA e RIMBORSO SPESE MEDICHE 1 di 2
18 5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI Nel rispetto delle modalità sopra indicate,i dati personali potranno essere comunicati: a) per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), società esterne per la liquidazione dei sinistri, strutture organizzative (centrali operative di assistenza), legali, periti, autofficine e carrozzerie, nonché Società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero delle attività produttive, CONSAP, UCI ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); b) per le finalità di cui al punto 1, lett. b) e c), qualora Lei acconsenta, a Società di servizi di cui ALA si avvale (quali agenti, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo, che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di: rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche; promozione di propri prodotti o servizi. L elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo ad Ala Assicurazioni Spa, presso la sede della Società. 6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti all estero a società terze che - nell ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società. 8 TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TITOLARE del trattamento dei dati è: Ala Assicurazioni Spa Sede e Direzione Generale via Porro Lambertenghi, Milano tel.02/ fax 02/ L elenco aggiornato dei RESPONSABILI del trattamento presso la Sede della Società è disponibile sul sito: 9. DIRITTI DELL INTERESSATO L art. 7 del codice conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. I diritti indicati potranno essere agevolmente fatti valere contattando Ala Assicurazioni Spa ai recapiti sopra indicati oppure scrivendo all indirizzo mail: privacy@ala-assicurazioni.it CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI AL VEICOLO, ALLA PERSONA e RIMBORSO SPESE MEDICHE 2 di 2
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