Rendimento energetico nell edilizia Quadro legislativo regionale piemontese

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1 Rendimento energetico nell edilizia Quadro legislativo regionale piemontese NOVEMBRE 2010 Ing. Stefano Grandi

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3 Presupposti Direttiva europea 2002/91/CE Attuazione di politiche e azioni comunitarie connesse alle esigenze di tutela ambientale; Le risorse naturali (prodotti petroliferi, gas naturale, combustibili solidi) sono le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio; L aumento del rendimento energetico è fondamentale per conformarsi al protocollo di Kyoto; La gestione del fabbisogno energetico è uno strumento per influenzare il mercato mondiale dell energia nonché il suo approvvigionamento nel medio e lungo termine;

4 Presupposti Direttiva europea 2002/91/CE L'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità; La progettazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed aerazione devono essere progettati in modo da richiedere, in esercizio, un basso consumo di energia; Gli edificio influiscono sul consumo energetico a lungo termine tutti i nuovi edifici devono rispettare prescrizioni minime di rendimento energetico in funzione delle condizioni climatiche locali;

5 Presupposti Direttiva europea 2002/91/CE Il processo di certificazione deve descrivere la reale situazione dell edificio in termini di rendimento energetico; gli edifici occupati da pubbliche autorità o aperti al pubblico devono essere da esempio nei confronti dell ambiente e dell energia devono essere analizzati ad interventi regolari; Crescente proliferazione impianti di condizionamento dell aria (paesi del sud Europa); Disomogeneità di leggi e regolamenti in tema di efficienza energetica negli stati membri.

6 Direttiva europea 2002/91/CE

7 Direttiva europea 2002/91/CE

8 Direttiva europea 2002/91/CE I quattro obiettivi della EPBD ( Energy Performance of Buildings Directive ): a) Metodologia per il calcolo delle prestazioni degli edifici; b) Requisiti minimi prestazionali per edifici di nuova costruzione e sottoposti a importanti ristrutturazioni; c) Certificazione energetica degli edifici; d) L'ispezione periodica dei sistemi di climatizzazione.

9 Recasting (2010/31/UE) Obiettivi Despite the actions already undertaken, very large cost-efficient energy saving potential remains unexploited. Abolizione soglia 1000 m2 (esclude il 72% dei casi) Rafforzamento del certificato (edifici pubblici >250 m2 entro 31/12/2010) Anticipazione dell ACE alla fase di annuncio di compravendita Edifici a Zero emissioni Direttiva europea 2002/91/CE

10 Leggi nazionali Legge 30 aprile 1976, n. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici Legge 29 maggio 1982, n. 308 Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (cert. Energetica art.30), Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (purtroppo questa istituzione è rimasta puramente teorica dal momento che non sono stati emanati i necessari decreti ministeriali attuativi)

11 Leggi nazionali D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 aggiornato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia (punti principali: miglioramento dell efficienza energetica degli edifici e riduzione delle emissioni inquinanti)

12 Leggi nazionali D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico dell edilizia (punti principali: definizione più severa dei limiti per l isolamento termico degli edifici, obbligatorietà dell Attestato di Certificazione Energetica) D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 95/76/CEE

13 Leggi nazionali D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (metodologie di calcolo e requisiti minimi per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, pubblici e privati, nuovi ed esistenti, e degli impianti UNI TS 11300) D.M. 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti) Manca ancora il D.P.R. Requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione e ispezione impianti termici

14 Recepimento nazionale (D.Lgs. 192/05) Clausola di cedevolezza (art. 17): Le norme del D.Lgs. e dei futuri decreti attuativi si applicano per le Regioni e le Province autonome finché non abbiano provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE; Nell attuare la Direttiva, le Regioni e le Province autonome sono obbligate a tenere conto dei vincoli nazionali.

15 Uso dell energia: Leggi regionali piemontesi Riscaldamento ACS Uso cottura Luce e apparecchi Trasporti 23,7% Agricoltura e pesca 1,5% Industria 36,8% 7% 11% 25% 57% Civile 38,0% Piemonte Italia

16 Leggi regionali piemontesi Stock edilizio: numero abitazioni Abitazioni Migliaia 500 1,9 Milioni occupate % ante 373/76 10 % ristrutturate dopo prima dopo 1986 Tasso di rinnovo intorno al 6,5 per mille 5 milioni di metri cubi costruiti ogni anno (ISTAT 2001)

17 Leggi regionali piemontesi

18 La qualità dell aria: Leggi regionali piemontesi

19 La qualità dell aria: Leggi regionali piemontesi

20 Leggi regionali piemontesi Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento: D.C.R. dell 11 gennaio 2007, n B.U.R. n. 6 del 8 febbraio 2007 Entrata in vigore il 24 febbraio 2007 Sostituita dalla D.G.R. n dal 01/04/2010 Obiettivo: abbattimento delle emissioni

21 Leggi regionali piemontesi Legge regionale del 28 maggio 2007, n. 13: Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia B.U.R. n. 22 del 31 maggio 2007 Entrata in vigore il 15 giugno 2007 Modificata con l.r. 03/09, 20/09, 22/09 Obiettivo: risparmio energetico Disposizioni attuative legge 13/07

22 Leggi regionali piemontesi Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n B.U.R. n. 31 del 7 agosto 2009 Entrato in vigore il 1 aprile 2010 Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria

23 Leggi regionali piemontesi Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n B.U.R. n. 31 del 7 agosto 2009 Entrato in vigore il 1 ottobre 2009 Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e serre solari

24 Leggi regionali piemontesi Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n e s.m.i. B.U.R. n. 31 del 7 agosto 2009 Entrata in vigore il 1 ottobre 2009 Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici

25 Leggi regionali piemontesi Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2008, n e s.m.i. B.U.R. n. 41 del 9 ottobre 2008 Entrata in vigore il 15 ottobre 2009 Disposizioni attuative della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in materia di impianti termici

26 (l.r. 28 maggio 2007 n. 13 e s.m.i.)

27 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Obiettivo: risparmio energetico negli edifici; Recepimento a livello regionale della direttiva EPBD (2002/91/CE) anche la Regione Piemonte si dota di una legge in materia di rendimento energetico che disciplina tutti gli aspetti relativi all utilizzo dell energia all interno del sistema edificio-impianto:» Prestazioni involucri per nuove costruzioni e ristrutturazioni;» Obblighi impiego FR;» Condizioni manutenzione impianti.

28 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Obiettivi delle azioni regionali:» Migliorare la qualità energetica degli edifici (nuovi e ristrutturati), consentendo risparmi economici ed energetici in un settore che rappresenta oltre il 30% del consumo energetico regionale;» Introdurre la certificazione energetica per gli edifici nuovi, per quelli oggetto di ristrutturazione e su tutte le compravendite e locazioni immobiliari;» Favorire la diffusione del solare termico, del fotovoltaico e degli impianti centralizzati negli edifici con più di 4 unità abitative;» Razionalizzare le procedure per le ispezioni ed i controlli degli impianti termici.

29 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Il completamento del quadro regolamentare regionale (L.R. 13/07 e relativi regolamenti) rende attivo l art. 17 del d.lgs. 192/2005 ( clausola di cedevolezza ) permettendo di individuare un riferimento univoco sul territorio regionale per tutto il settore. dal 01/04/2010

30 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Che cosa disciplina la legge (art. 1):» metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate di edifici;» requisiti minimi (limiti prestazionali) e prescrizioni specifiche (limiti prescrittivi) per edifici nuovi e ristrutturati;» criteri e caratteristiche della CE;» le ispezioni per impianti termici e sistemi di condizionamento dell aria;» requisiti per certificatori e manutentori;» promozione uso razionale dell energia;» forme di incentivazione economica per i cittadini.

31 Ambito di applicazione (art. 2): Requisiti minimi e prescrizioni specifiche per:» Edifici nuovi; Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.)» Ristrutturazione edilizia di edifici di superficie utile maggiore di m 2. Prescrizioni specifiche per:» Ristrutturazione edilizia di edifici esistenti di superficie utile fino a m 2 o di porzioni di edifici con superficie utile maggiore di m 2 ;» Ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;» Manutenzione straordinaria degli edifici;» Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;» Sostituzione di generatori di calore.

32 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Ambito di applicazione (art. 2): Tutti gli edifici, nuova costruzione o ristrutturazione, in caso di compravendita o locazione, si applica la certificazione energetica; Disposizioni capi III e IV si applicano agli impianti termici (per climatizzazione invernale e condizionamento estivo) esistenti o di nuova installazione.

33 Esclusioni (art. 2, comma 5): Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Immobili sottoposti a vincolo; Fabbricati residenziali isolati con Su < 50 m2; Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali se riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo altrimenti non utilizzabili; Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

34 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 Accertamenti ed ispezioni su edifici (art. 7):» Art. 7 comma 1: per nuova costruzione e ristrutturazione obbligo del proprietario di depositare in Comune la richiesta del permesso di costruire unitamente alla relazione tecnica di cui all art. 28 della L.10/91, contenente la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell edificio e l indicazione del rispetto dei requisiti minimi di fabbisogno energetico per il riscaldamento;» Art. 7 comma 2: obbligo del proprietario di depositare in comune la dichiarazione di fine lavori unitamente alla perizia asseverata dal direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere rispetto al progetto e alla relazione tecnica;

35 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 Accertamenti ed ispezioni su edifici (art. 7): Art. 7 definisce 3 momenti fondamentali:» Richiesta Permesso di Costruire obbligo di depositare la relazione tecnica di cui all art. 28 della L.10/91 (modello definito dall Allegato E del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.);» Dichiarazione di fine lavori obbligo di depositare una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all art. 28 della L.10/91;» Richiesta agibilità obbligo di depositare copia dell Attestato di Certificazione Energetica (da redigere secondo la legislazione regionale).

36 Calcolo volumetrie edilizie (art. 8): Nuove costruzioni: Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 spessore murature esterne, tamponature o muri portanti, maggior spessore solai e altri volumi e superfici NON SONO CONSIDERATI COMPUTI nel calcolo dei volumi se sono necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico e di inerzia termica Limiti di applicazione: spessori per elementi verticali e di copertura sopra i 30 cm e fino ad ulteriori 25 cm; spessori per elementi orizzontali intermedi fino ad ulteriori 15 cm Disposizioni valide anche per altezze max edifici, per distanze da confini se non ci sono ombreggiamenti facciate e per le distanze tra strade entro le prescrizioni minime statali

37 Calcolo volumetrie edilizie (art. 8): Edifici esistenti: Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 le disposizioni si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di elementi costruttivi (facciate, murature) e di allineamento (facciate, falde di tetto) E vietato eseguire lavori interni ed esterni effettuando riduzione degli spessori complessivi. NB: quanto previsto per il calcolo delle volumetrie edilizie si applica anche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici

38 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 Esercizio/manutenzione impianti e sistemi condiz. (art. 9): Operazioni di controllo e manutenzione impianto: seguire disposizioni Allegato L, commi da 1 a 4, del D.lgs 192/2005 e s.m.i.; Controlli di efficienza energetica: seguire disposizioni Allegato L, commi 5, 6, 7, del D.lgs 192/2005 e s.m.i.; Controllo e manutenzione per sistemi condiz. d aria: seguire istruzioni di installatore o di fabbricante. Per le restanti parti del sistema si seguono le indicazioni dell UNI oppure del CEI

39 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 Integrazione regolamenti edilizi comunali (art. 17): Riduzione di oneri di urbanizzazione: possibile per premiare interventi edilizi con soluzioni impiantistiche o costruttive con prestazioni energetiche e maggiore uso fonti rinnovabili rispetto a legislazione vigente ; Incentivazione risparmio energetico: nell ambito di queste misure è possibile promuovere interventi di chiusura di basamento di edifici realizzati con pilotis

40 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 Centralizzato e teleriscaldamento (art. 19): Impianto centralizzato per riscaldamento ed ACS, sistemi automatizzati per termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore: obbligatori per 1) edifici nuovi, 2) per edifici esistenti soggetti a nuova installazione di impianti termici, 3) per edifici esistenti soggetti a ristrutturazione di impianti termici SE composti da più di 4 unità abitative; Predisposizione a TLR: obbligatoria per edifici nuovi e per quelli ristrutturati con Su > 1000 m2 ai sensi di Allegato I, comma 14, del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. (cioè nel caso di rete TLR a distanza < m ovvero in presenza di progetti approvati in appositi piani).

41 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Disposizioni in vigore dal 15 giugno 2007 Sanzioni relative alle disposizioni immediate (art. 20): Relazione tecnica art 7. falsa: sanzione pari al doppio della parcella vidimata + segnalazione all Ordine o Collegio professionale di riferimento per il progettista; Relazione tecnica art. 7 incompleta: sanzione pari alla parcella vidimata per il progettista; Perizia art. 7 falsa: per il direttore dei lavori si segue quanto previsto all art. 15, comma 4, del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (cioè sanzione amministrativa pari a euro); Controlli e procedure non corrette per impianti termici: tecnico sanzionato da a euro + comunicazione a Camera di Commercio.

42 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Differenze rispetto alla normativa nazionale (192/05): Certificazione energetica estesa a tutti gli edifici (tutte le ristrutturazioni senza alcun riferimento alle superfici ristrutturate); Autodichiarazione per CE ammessa solo dalla normativa nazionale (nel caso di compravendita e non nel caso di locazione); Limiti prestazionali definiti su grandezze diverse:» Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale per la normativa nazionale (EPi);» Fabbisogno energetico per il riscaldamento per la normativa regionale (Qh).

43 Legge regionale (l.r. 13/07 e s.m.i.) Differenze rispetto alla normativa nazionale (192/05): Classi energetiche definite sulla base di valori diversi (valori fissi per la normativa regionale e valori variabili, in funzione del rapporto S/V e dei GG, per la normativa nazionale); La normativa nazionale prevede la consegna della relazione di calcolo sul contenimento dei consumi entro inizio lavori, mentre la l.r. 13/2007 anticipa tale richiesta alla richiesta di titolo; Attività di accertamento ed ispezione da parte della Regione (attraverso ARPA), d accordo con il Comune, dirette a verificare la veridicità degli ACE; Previsione dei criteri di accreditamento dei certificatori; Procedura dettagliata per le ispezioni degli impianti termici.

44 (D.G.R. n )

45 Quadro legislativo ANTE 01/04/2010:

46 Quadro legislativo POST 01/04/2010:

47 Novità D.G.R. n :

48 Novità D.G.R. n :

49 Prescrizioni e raccomandazioni principali (sono le stesse del vecchio Piano Stralcio D.C.R ): Prestazioni energetiche degli involucri degli edifici; Aspetti tecnologici ed impiantistici relativi ai sistemi di produzione e distribuzione del calore; Combustibili; Utilizzo di fonti di energia rinnovabili nell ambito dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; Limiti sulle emissioni di impianti a biomassa e cogenerativi. Obiettivo: ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi energetici

50 Aggiornamento del vecchio Piano Stralcio D.C.R necessario per: Armonizzare alcuni aspetti prescritti con quanto previsto dalla successiva l.r. 13/2007; Definire la prestazioni energetico-emissive finalizzate all adeguamento dei generatori di calore esistenti al 29 aprile 2006; Prevedere ulteriori interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera a causa del permanere sul territorio regionale di una situazione emissiva critica (da ottenersi anche attraverso il contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti che, sulla base dell analisi della domanda energetica per riscaldamento e produzione ACS, presentano ampi margini di miglioramento).

51 Ambito di applicazione (l.r. 13/07, art. 2): Requisiti minimi, prescrizioni specifiche, metodologie di calcolo si applicano per:» Edifici nuovi;» Ristrutturazione edilizia di edifici di superficie utile maggiore di m 2. Prescrizioni specifiche si applicano per:» Ristrutturazione edilizia di edifici esistenti di superficie utile fino a m 2 o di porzioni di edifici con superficie utile maggiore di m 2 ;» Ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;» Manutenzione straordinaria degli edifici;» Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici;» Sostituzione di generatori di calore.

52 Esclusioni (l.r. 13/07, art. 2 comma 5): Immobili sottoposti a vincolo; Fabbricati residenziali isolati con Su < 50 m2; Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali se riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo altrimenti non utilizzabili; Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

53 INVOLUCRO EDILIZIO Limiti prestazionali (edifici residenziali): V (m3) GG Perdite per trasmissione dall involucro Il fabbisogno energetico per il riscaldamento kwh/m 2 secondo il Piano stralcio Perdite per ventilazione Apporti solari Apporti interni Qh = (Qt + Qv) η u *(Q i + Q g )

54 INVOLUCRO EDILIZIO Limiti prescrittivi (trasmittanze): Strutture orizzontali opache 0,30 W/m 2 /K Chiusure trasparenti 2,0 W/m 2 /K Pareti verticali opache 0,33 W/m 2 /K Limiti più restrittivi rispetto al vecchio Piano Stralcio D.C.R !!

55 INVOLUCRO EDILIZIO Limiti prescrittivi (trasmittanze) Allegato 3:

56 INVOLUCRO EDILIZIO Con Permesso di Costruire o DIA

57 INVOLUCRO EDILIZIO Per manutenzione ordinaria e straordinaria

58 IMPIANTO TERMICO

59 IMPIANTO TERMICO

60 IMPIANTO TERMICO Impianti centralizzati (par ): Sono obbligatori per gli edifici con più di quattro unità abitative (edifici nuovi, nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, ristrutturazione di impianti termici); E obbligatoria l installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore; Sono definite regole per installazione impianti termici individuali nei casi di:» Edifici di scheda 1 di nuova costruzione: possibile installare sistemi di climatizzazione separata con pompe di calore prive di combustione (par );» Comuni turistici (par );» Edifici dotati prevalentemente di impianti individuali.

61 GENERATORI DI CALORE (par 1.5)

62 GENERATORI DI CALORE (par. 1.5) DEROGHE Proroga deroga al 01/09/2010 per requisiti energetici ed emissivi per installazione generatori alimentati a gasolio, H2O-gasolio, biodiesel; Sostituzione generatore calore esistente: deroga a requisito energetico (rendimento) per scarico fumi in canne collettive ramificate (UNI 10640) e canne collettive (UNI 10641) vedere limiti rendimento di Allegato 5, lettere b) e c); Generatori destinati alla sola produzione di ACS: se alimentati a combustibili liquidi o gassosi con P < 35 kw NON sono soggetti ai requisiti energetico emissivi.

63 GENERATORI DI CALORE (par. 1.5) ADEGUAMENTI

64 GENERATORI DI CALORE (par. 1.5) ADEGUAMENTI BIOMASSA

65 COMBUSTIBILI (par. 1.6) Combustibili utilizzabili: vedi d.lgs. 152/2006; Nuovi allacciamenti al metano: prevista tariffa agevolata dell accisa regionale; Comuni in zona F e comuni non metanizzati in zona E: confermata la riduzione del costo del GPL; Eventuali incentivazioni per impianti alimentati a legna/biomassa solida con Pt < 35 kw: solo per generatori di calore con prestazioni energetico-emissive specificate.

66 FONTI RINNOVABILI

67 Grado di copertura % FONTI RINNOVABILI Superficie necessaria per coprire il fabbisogno standard: Circa 1,3 m 2 a persona (collettore piano); Circa 1 m 2 a persona (collettore sottovuoto). Fabbisogno ACS % Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

68 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

69 RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

70 COGENERAZIONE

71 SANZIONI: Realizzazione senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche: sanzione al costruttore pari 1/10 del costo di costruzione; Mancata realizzazione impianti centralizzati sopra le 4 unità abitative: sanzione amministrativa (art. 20 comma 14) al proprietario da a euro; Mancata realizzazione predisposizione a TLR: sanzione amministrativa (art. 20 comma 14) al proprietario da a euro

72 ESEMPIO: Nuova costruzione edificio E. 1 (1)

73 (D.G.R. n )

74 La D.G.R. n definisce :» Metodologia di calcolo del fabbisogno acqua calda sanitaria e relativa quota di fabbisogno standard (pari al 60%);» Criteri di integrazione architettonica e raccomandazioni generali per l ottimizzazione della resa degli impianti;» Condizioni generali di installazione degli impianti di produzione energia elettrica da FR e relativi criteri inserimento architettonico (nuovi edifici e ristrutturazioni con superficie utile > 1000 m 2 );» Criteri di esclusione di volumetrie relative a componenti che concorrono a ottimizzare le prestazioni energetiche (serre e altri elementi costruttivi).

75 Esclusioni (l.r. 13/07, art. 2 comma 5): Immobili sottoposti a vincolo; Fabbricati residenziali isolati con Su < 50 m2; Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali se riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo altrimenti non utilizzabili; Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

76 SOLARE TERMICO (par. 3) Obbligatorio per interventi (par. 3.1): a) Nuove costruzioni in cui è prevista l installazione dell impianto idrico-sanitario; b) Ristrutturazione edificio accompagnata da ristrutturazione impianto termico; c) Ristrutturazione impianti termici; d) Realizzazione volumetrie in cui è previsto un fabbisogno di ACS con riferimento alla sola quota derivante dall ampliamento; e) Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti.

77 SOLARE TERMICO (par. 3) Obbligatorio per destinazioni d uso (par. 3.1): a) Edifici adibiti a residenza o assimilabili utilizzati in via continuativa o saltuaria; b) Edifici adibiti ad albergo, pensione e similari; c) Edifici pubblici o privati adibiti ad uffici e similari; d) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili etc; e) Edifici adibiti a bar, ristorante, self service e similari; f) Edifici commerciali g) Edifici adibiti ad attività sportive h) Edifici adibiti ad attività scolastiche.

78 SOLARE TERMICO (par. 3)

79 SOLARE TERMICO (par. 3) Deroghe (par. 3.4): Non sussiste l obbligo del solare termico nel caso di installazione di impianto termico in edificio esistente o di ristrutturazione impianto termico qualora l installazione comporti l impossibilità tecnica di collegarsi o integrarsi con la rete idrico-sanitaria già in opera (es. Condominio sprovvisto di impianto di riscaldamento e con produzione di ACS mediante boiler elettrici individuali); Tale impossibilità tecnica deve essere dimostrata da relazione sottoscritta dal tecnico e depositata in Comune; Altri casi di esclusione: edifici in cui non sia prevista l installazione di impianto idrico-sanitario, strutture temporanee, edifici adibiti attività sportive per periodi annuali < 3 mesi (escluse piscine), edifici con fabbisogno ACS < 65 l/g.

80 SOLARE TERMICO (par. 3) Determinazione fabbisogno ACS (par. 3.2): Nel caso di edifici nei quali vengono svolte attività differenti valutare i fabbisogni di ACS separatamente e poi sommare; Se le attività non sono separabili valutare il fabbisogno sulla base delle UNI TS relativamente all attività caratterizzata dalla maggior richiesta di energia termica; Calcolo ACS della UNI TS riportata nell allegato A; Deduzioni per utilizzo di energia proveniente da:» Geotermia ad alta entalpia;» Reti teleriscaldamento;» Reflui termici.

81 SOLARE TERMICO (par. 3) Criteri installazione/integrazione (par. 3.5): Necessario conseguire miglior livello di integrazione architettonica = impianti da installare sulle coperture dei fabbricati, su strutture apposite (pergole, tettoie) o sulle facciate; Condominio: installazione su proprietà condominiali e accessibili per la manutenzione; Posizionamento: in aree non ombreggiate e orientati a Sud. Sono ammessi orientamenti a Ovest ed a Est se non ci sono possibilità a Sud NO a Nord; Tetti a falda: NO posizionamento pannelli con orientamento e inclinazione differente rispetto alla falda; NO bollitori o altri componenti rispetto ai pannelli. VEDERE ALLEGATO B

82 SOLARE TERMICO (par. 3) Vedere anche le seguenti prescrizioni: Livelli minimi di integrazione architettonica (par. 3.6); Prescrizioni e raccomandazioni generali (par. 3.7); Alimentazione con ACS di apparecchi che utilizzano acqua calda (par. 3.8).

83 SOLARE TERMICO (par. 3) Schede allegato B esempio:

84 SCHERMATURE SOLARI (par. 4) Servono per: Limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva; Evitare il surriscaldamento degli ambienti. Obbligatorie per: a) Realizzazione di nuovi edifici; b) Ristrutturazione edilizia di edifici con Su > 1000 m2 Consistono in: Schermature fisse o mobili in grado di ridurre del 70% l irradiazione solare massima estiva per gli elementi di involucro trasparente che ricevono radiazione solare diretta

85 SCHERMATURE SOLARI (par. 4) NB: le schermature devono permettere l utilizzo del 70% della radiazione solare nel periodo invernale! Edifici con doppia pelle vetrata: uso schermature interne o intermedie se fattore solare massimo (vetrata+tenda+schermatura) = +30% fattore solare massimo (schermatura) Dimensionamento e verifica: Vedere normativa tecnica di Allegato M del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.

86 SCHERMATURE SOLARI (par. 4)

87 FER PER ENERGIA ELETTRICA (par. 5)

88 FER PER ENERGIA ELETTRICA (par. 5) Impianto solare fotovoltaico obbligatorio per: Nuove costruzioni; Ristrutturazione edilizia di edifici di superficie utile maggiore di m 2 (1 kwp); nel caso di opifici o edifici industriali artigianali di edifici di superficie utile maggiore di m 2 (5 kwp). Regolamenti edilizi comunali Dimensionamento definito da integrazione al TU 380/2001

89 SERRE (par. 6): Criteri per l esclusione dal computo delle volumetrie per le serre (vedere D.G.R.); Serre captanti: per edifici nuovi o esistenti sono escluse dai computi SE volume serra non superiore a 10% volumetria esistente o approvata; Serre tampone: per edifici esistenti sono escluse dai computi SE profondità in pianta di 2 metri; Requisiti costruttivi e di utilizzo (vedere D.G.R.). VEDERE ALLEGATO B

90 ELEMENTI COSTRUT. USO SOLARE (par. 7): Esclusione dal calcolo delle volumetrie edilizie limitata al 10% della volumetria esistente o approvata per: Parti dell edificio che consentono una riduzione di almeno il 20% del fabbisogno energetico per il riscaldamento (= rapporto tra l apporto stagionale del componente e il fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento fissato dalla normativa in vigore per la climatizzazione).

91 ALLEGATO A Riproduzione stralcio UNI TS 11300/2 per calcolo fabbisogno di energia termica per ACS ALLEGATO B Schede tipologiche

92 SANZIONI: Mancata installazione solare termico o impianti a fonte rinnovabile: sanzione amministrativa al proprietario (o a chi ne ha titolo) da a euro; Mancata installazione impianti fotovoltaici (cioè impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica): sanzione amministrativa al proprietario (o a chi ne ha titolo) da a euro;

93 (D.G.R. n e s.m.i.)

94 QUADRO LEGISLATIVO COMPLETO: Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 e s.m.i. DGR n del 4 agosto 2009 (In vigore dal 1 ottobre 2009) Determina operativa del 1 ottobre 2009 (DD n. 446) Modifiche con DGR del 20 ottobre 2009 Puntualizzazioni con Circolare del Presidente Giunta Regionale del 25/01/2009 Modifiche con DGR del 19 luglio 2010

95 Certificazione Energetica: perché si fa? Fornire all utente un modo semplice e immediato per conoscere la prestazione del suo edificio o prima di acquistarlo/affittarlo; Fornire all utente uno strumento per valutare la prestazione del suo edificio confrontandola con i livelli limite da normativa, anche in seguito a interventi di riqualificazione; Orientare il mercato immobiliare verso valutazioni effettuate sulla base delle prestazioni energetiche degli edifici; Sensibilizzare l utenza sul fattore energetico degli immobili per innescare processi atti al miglioramento dello stock edilizio riduzione consumi ed emissioni; Acquisire dati per redigere il catasto energetico che consenta di orientare strategie e politiche.

96 ACE: quando si fa? Nuova costruzione a cura del costruttore; Ristrutturazione edilizia a cura del costruttore; Compravendita a cura del venditore (l A.C.E. è allegato al contratto); Locazione a cura del proprietario (l A.C.E. è messo a disposizione del locatario). NB 1: Non è richiesta per tutti gli atti a titolo gratuito, per le divisioni anche con conguagli, per le fusioni e le scissioni, per le costituzioni di servitù e di trust; non è richiesta per le procedure esecutive e concorsuali; NB 2: Edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico l A.C.E. deve essere redatto anche nel caso di contratti per la gestione di impianti termici e contratti di climatizzazione.

97 ACE: quando NON si fa? Edifici di pregio (art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42):» Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;» I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; NOTA: se il rispetto delle prescrizioni implica un alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici. Edifici isolati poco significativi (Su < 50m 2 ); Edifici industriali, artigianali, agricoli se riscaldati per esigenze produttive o con reflui del processo; Impianti installati ai fini del processo anche se utilizzati in parte non preponderante a usi civili. Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, locali adibiti a depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee prevista per un massimo di sei mesi, altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati (tutte senza impianto termico); Edifici dichiarati inagibili; Edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.

98 Altre disposizioni riguardanti la certificazione energetica (art. 5 l.r. 13/07): A.C.E. contiene (ribadito da determina dirigenziale 446)» Dati relativi prestazioni energetiche dell edificio;» Valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento per consentire al cittadino valutazioni e raffronti;» Per gli edifici esistenti: suggerimenti di interventi significativi dal punto di vista tecnico e vantaggiosi dal punto di vista economico;» Valutazione dei sistema di produzione e utilizzo dell energia. Edifici proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico certificazione affissa in luogo facilmente visibile; Nuove costruzioni o ristrutturazioni targhetta affissa in luogo facilmente visibile; A.C.E. validità 10 anni (ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell edificio);

99 Altre disposizioni riguardanti la certificazione energetica (art. 5 l.r. 13/07): La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi:» Sulla valutazione dell unità immobiliare interessata;» Su una certificazione comune dell intero edificio (per fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato);» Su una certificazione della singola unità abitativa previo calcolo del rendimento globale stagionale dell intero sistema impianto-edificio (per fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato D.G.R. n ); Nel caso di fabbricati dotati di impianto termico centralizzato è auspicabile la certificazione dell intero edificio. Nel caso di certificazione della singola UI, la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS

100 Altre disposizioni riguardanti la certificazione energetica (par. 5.1 D.G.R ): La D.G.R. ribadisce quanto stabilito dalla L.R. 13/07 (art. 5, comma 10) e cioè che l A.C.E. deve essere rilasciato da un certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, aggiungendo che ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, all atto di sottoscrizione dell A.C.E. i certificatori dichiarano l assenza di conflitto di interessi ; L attestato è redatto alla chiusura dei lavori inerenti gli interventi edilizi (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia). In tali casi il nominativo del certificatore è comunicato da parte del costruttore al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori.

101 Altre disposizioni riguardanti la certificazione energetica (par. 5.3 D.G.R ): Per gli edifici non dotati di riscaldamento, si valuta il fabbisogno di energia termica dell edificio (UNI TS parte 1) e successivamente l energia primaria ipotizzando un virtuale apparecchio elettrico il fabbisogno netto ideale di energia termica deve essere poi corretto mediante il fattore di conversione (Allegato I del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e successive delibere dell AEEG); Per gli edifici non dotati di impianto di produzione di acqua calda sanitaria si procede come sopra, facendo però riferimento alla parte 2 delle norme UNI TS

102 Altre disposizioni riguardanti la certificazione energetica (determina dirigenziale 446): Modalità iscrizione all elenco regionale; Prenotazione attestati di certificazione energetica; Aspetti metodologici e operativi per la redazione A.C.E.; Disposizioni per l invio A.C.E. nella fase iniziale; Ulteriori aspetti metodologici e operativi:» Al fine di dimostrare proprio operato, il certificatore deve aver cura di documentare le caratteristiche dimensionali, termo-fisiche e impiantistiche (la documentazione di progetto, se presente, deve essere opportunamente verificata);» Certificatore nominato prima dell inizio lavori (se lavori iniziati prima del 1 ottobre 2009, nominato in corso d opera);» Sopralluoghi (fasi più importanti con fotografie);» Certificatore verifica la rispondenza edificio e impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione/ristrutturazione (box 7 SICEE);» Tutta la documentazione deve essere conservata per 5 anni dall emissione del A.C.E. per essere esibita durante i controlli.

103 Certificazione Energetica: chi la fa? Laurea Diploma Esame di Stato SOGGETTO ABILITATO Laurea Diploma Corso abilitato Iscritto a Albo professionale Iscritto a Elenco Verifica finale

104 Si iscrivono all elenco SENZA corso/esame: INGEGNERI ARCHITETTI GEOMETRI PERITI AGROTECNICI AGROT. LAUREATI ISCRITTI Ordini Collegi professionali Si iscrivono all elenco regionale dei certificatori energetici Hanno proprie COMPETENZE di progettazione/realizzazione Edifici - Impianti CERTIFICANO NELL AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE di progettazione/realizzazione Edifici - Impianti

105 Si iscrivono all elenco CON corso/esame: Laureati in: INGEGNERIA ARCHITETTURA SCIENZE AMB. CHIMICA FISICA AGRARIA SCIENZE FOREST. Diplomati: GEOMETRI PERITI AGRARI PERITI INDUSTR. AGROTECNICI NON ISCRITTI Ordini Collegi professionali Seguono CORSO Superano ESAME Hanno CONOSCENZE PARZIALI in progettazione/realizzazione Edifici - Impianti COMPETENZA PIENA NO LIMITAZIONI

106 Il corso è costituito da 2 moduli (par. 4.2 della D.G.R.): Modulo 1 (60 ore):» Alla figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità;» Alla metodologia di valutazione e al calcolo del fabbisogno complessivo di energia termica dell edificio secondo la normativa tecnica europea e nazionale;» Alle caratteristiche dell involucro edilizio e degli impianti ad esso asserviti (acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, etc.);» Al calcolo del rendimento degli impianti (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.);» Ai sistemi per l uso di fonti rinnovabili;» Alla valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica;» Alla valutazione della qualità dell ambiente interno;» All analisi strumentale, con particolare riferimento a termografia, rendimenti impiantistici e misure della qualità dell ambiente interno;» Al quadro normativo nazionale.

107 Il corso è costituito da 2 moduli (par. 4.2 della D.G.R.): Modulo 2 (20 ore):» Il quadro normativo regionale vigente in materia;» Le procedure di raccolta, validazione e imputazione dei dati nel Sistema informativo di cui al paragrafo 7;» L utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure. Tale modulo contempla altresì esercitazioni sulla valutazione energetica di un edificio nuovo e di un edificio esistente. Passaggio diretto al modulo 2 (D.G.R. n ): Chi intende iscriversi al corso, qualora in possesso delle conoscenze relative al modulo 1 (attestate dall ente di appartenenza o dall ordine o collegio cui è iscritto oppure autocertificate può richiedere alla Regione l autorizzazione a passare direttamente al modulo 2).

108 Organizzazione dei corsi (par. 4.1 della D.G.R.): Ordini; Collegi; Agenzie per l energia; Agenzie formative; Università degli Studi di Torino; Politecnico di Torino; Università degli Studi del Piemonte Orientale. Docenza dei corsi (par. 4.1 della D.G.R.): Esperti universitari; Esperti della Pubblica Amministrazione; D INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE Soggetti abilitati di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico.

109 Verifica finale (mod. DGR ): Procedure curate da soggetti formativi presenti sempre funzionari Regione Piemonte e/o ARPA; Sono membri della commissione esperti universitari o appartenenti alla Pubblica Amministrazione, professionisti di comprovata esperienza nel settore termotecnico e energetico. Iscrizione (par. 3.3 della D.G.R.): Onere annuale di 100,00 euro; Ogni certificatore deve essere dotato di certificato elettronico con firma digitale.

110 Metodologie ammesse (par. 6.1 della D.G.R.): Differenze/analogie con D.Lgs. 192/05 s.m.i e L.G.N. Fabbisogno valutazione standard (asset rating); Utilizzo norme UNI TS 11300; NO metodo semplificato (allegato 2 di LGN); Ammesso DOCET versione dopo 2 novembre.

111 Classificazione energetica degli edifici (par. 6.3): EPL,to= EPi,to + EPacs,to + EPe,to + EPill,to EPgl,to: indice di prestazione energetica globale EPi,to: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPacs,to: indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria EPe,to: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva EPill,to: indice di prestazione energetica per l illuminazione artificiale NB: Il calcolo per stabilire la classe di appartenenza di un edificio è effettuato ipotizzando di trasferire l alloggio/edificio a Torino.

112 Classificazione energetica degli edifici (par. 6.3): EP L,TO = EP I,TO + EP ACS,TO

113 Classificazione energetica degli edifici (par. 6.3): Per edifici residenziali l unità di misura è kwh/m 2 Per edifici non residenziali l unità di misura è kwh/m 3

114 Sistema condiviso, georiferito, accessibile in rete telematica tramite certificato digitale (dal portale istituzionale di Regione Piemonte, sezione Energia) Cosa fa il SICEE? Gestione elenco regionale dei certificatori; Gestione attestati di certificazione energetica (A.C.E.); Collegamento al S.I. Gestione Impianti Termici (SIGIT). IN PROSPETTIVA Realizzazione del catasto energetico

115 Attestato di Certificazione Energetica: Compilato dal tecnico sul SICEE E firmato digitalmente Si trasmette per via telematica Deve essere consegnato al proprietario entro 15 giorni dalla redazione (par. 7.4)

116 Targa Energetica di Efficienza (par. 8 e allegato C): Obbligatoria per nuove costruzioni e ristrutturazioni Da affiggere in un luogo facilmente visibile al pubblico Per edifici pubblici/uso pubblico l affissione della targa sostituisce l affissione dell A.C.E.

117 Controlli certificazione (par. 9): Chi li fa? La Regione si avvale dell A.R.P.A. Quando si verificano? Entro 5 anni dalla data di redazione del documento Che cosa si controlla? Veridicità A.C.E. Sanzione per CERTIFICATORE Rispetto metolologia Sanzione per CERTIFICATORE Consegna A.C.E. a fine lavori Sanzione per COSTRUTTORE Consegna A.C.E. per compravendita Sanzione per VENDITORE Consegna A.C.E. per locazione Sanzione per PROPRIETARIO Sanzioni (par. 9): Vedere art. 20 L.R. 13/07.

118 Responsabilità del certificatore: È il collaudatore energetico (al pari del collaudatore delle opere in cls armato o del collaudatore tecnicoamministrativo per le opere pubbliche) per nuovi edifici e verificatore energetico nel caso di edifici esistenti; Controlli di primo livello e di secondo livello per vigilare sulla correttezza e professionalità certificatori (accertamenti e ispezioni a campione, in corso d opera o entro 5 anni dalla data di validazione); Sanzioni (art. 20 L.R. n.13); Soggetto autonomo opera in condizioni di indipendenza assoluta (vedere dichiarazioni seconda pagina attestato):

119 Responsabilità del certificatore:

120 (D.G.R. n )

121 D.G.R del Pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 9 ottobre 2008 In vigore dal 15 ottobre 2009 Definisce: i modelli del rapporto di controllo tecnico; i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli; i criteri per uniformare la disciplina del bollino verde; le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde; le modalità di svolgimento delle ispezioni effettuate dalle province; le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni; le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo.

122 Ambito di applicaz. (l.r. 13/07, art. 2 comma 4): Impianti termici per la climatizzazione invernale; Sistemi di condizionamento d aria; esistenti e di nuova installazione. Esclusioni (l.r. 13/07, art. 2 comma 5): Immobili sottoposti a vincolo; Fabbricati residenziali isolati con Su < 50 m2; Fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali se riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo altrimenti non utilizzabili; Impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

123 PROCEDURA CONTROLLO IMPIANTI Operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (previste all art. 9, comma 2 della l.r. 13/07 e s.m.i.) da eseguire ai sensi delle disposizioni dettate dal d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (commi 1,2,3 e 4 dell allegato L) Controlli di efficienza energetica (previsti all art. 9, comma 3 della l.r. 13/07 e s.m.i.) da eseguire ai sensi delle disposizioni statali (All. L, commi 5,6 e 7 d.lgs. 192/2005 e s.m.i.) ogni anno, ogni due anni o quattro anni a seconda della potenza dell impianto e del combustibile utilizzato; per impianti di P > 350 kw secondo controllo del rendimento di combustione a metà del periodo di riscaldamento

124 PROCEDURA CONTROLLO IMPIANTI Al termine delle operazioni di controllo, manutenzione ed ai controlli di efficienza energetica: il manutentore compila la documentazione conforme agli Allegati F e G del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (rapporti di controllo tecnico) Si procede con la verifica del rendimento di combustione del generatore di calore (secondo Allegato I della DGR) NB: se non c è rispetto dei limiti si applica quanto previsto da Allegato L, commi 10 e 11, del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.

125 PROCEDURA CONTROLLO IMPIANTI Il manutentore, dal 15/10/2010, appone sul rapporto di controllo tecnico (= esito del controllo di efficienza energetica) un BOLLINO VERDE: Ogni 2 anni: se Pn >= 35 kw; Ogni 4 anni: se Pn > 35 kw; Il manutentore trasmette entro 60 giorni alla Provincia territorialmente competente il rapporto di controllo tecnico con indicazione del codice identificativo dell impianto e del codice alfanumerico del bollino verde apposto sul cartaceo

126 BOLLINO VERDE Generalità (par. 6): In vigore dal 15 ottobre 2009; Viene apposto dal manutentore: Ogni 2 anni: se Pn <= 35 kw; Ogni 4 anni: se Pn > 35 kw; Gli impianti installati dopo il 15/10/2009 sono ritenuti automaticamente bollinati; Il bollino viene ritirato dal manutentore presso la Provincia o presso le associazioni di categoria; I bollini non sono cedibili; Il bollino verde è gratuito.

127 BOLLINO VERDE Soggetti qualificati al rilascio (par. 7): Imprese con caratteristiche al comma 1, iscritte ad elenco regionale delle imprese qualificate; A tale elenco i manutentori si iscrivono: Compilando il disciplinare dell Allegato 3; Dopo aver frequentato il seminario di aggiornamento previsto dalla D.G.R. (par. 8 + Allegato VII); L elenco è informatizzato, e si accede ad esso grazie ad un certificato elettronico con firma digitale.

128 ISPEZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI Generalità (par. 9): Se età generatore < 15 anni verifica del solo generatore; Se età generatore > 15 anni verifica intero impianto termico; Se Pn >= 350 kw sono previsti: Determinazione rendimento medio stagionale impianto; Realizzazione diagnosi energetica impianto (mette in evidenza gli interventi di riduzione della spesa energetica, tempi di ritorno investimento, possibili miglioramenti di classe energetica); Se Pn < 350 kw sono previsti: Determinazione rendimento medio stagionale generatore; Relazione su eventuale sostituzione generatore e di altri interventi edilizi o impiantistici utili.

129 ISPEZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI Generalità (par. 9): Modalità amministrative di ispezione: specificata nei commi da 4 a 9 del par. 9 della D.G.R.; Che cosa viene controllato: parametri descritti nel rapporto di controllo previsto agli Allegati F e G del d.lgs. 192/05 e s.m.i.; Che cosa viene prodotto: il tecnico ispettore predispone un rapporto di controllo come previsto all Allegato V della D.G.R. e, se prevista, la diagnosi energetica. Chi sono gli ispettori: tecnici incaricati dalla Provincia.

130 ISPEZIONI DEGLI ENTI COMPETENTI Impianti CON Bollino Verde (par. 11): Le Province, avvalendosi di ARPA, effettuano ispezioni a campione, gratuite per l utente finale, sugli impianti termici con bollino verde per: accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione e quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico; verificare i requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate al rilascio del bollino verde; verificare la correttezza e regolarità delle imprese di manutenzione.

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