NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA

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1 Servizio AMBIENTE NORMATIVA AMBIENTALE E IMPRESA LINEAMENTI ESSENZIALI DEGLI OBBLIGHI E DELLE SCADENZE Edizione n 27 ottobre 2014

2 A V V E R T E N Z A Questo documento intende fornire una guida molto sintetica ma completa alle principali disposizioni di carattere ambientale rivolte alle attività di impresa, con particolare attenzione agli obblighi e agli adempimenti previsti a carico delle imprese industriali. Il testo fa riferimento alla normativa nazionale e a quella comunitaria, ove direttamente applicabile; in appendice, invece, sono brevemente descritte le prescrizioni regionali vigenti in Piemonte. Tale normativa è in continua revisione e sviluppo a tutti i livelli, per cui modifiche e/o integrazioni, anche sostanziali rispetto a quanto esposto, potrebbero essere apportate su tutti gli argomenti trattati in tempi anche brevi. Tutte le novità in merito saranno comunicate alle aziende associate attraverso specifiche circolari e/o il sito internet dell Unione Industriale di Torino, all indirizzo Nell intento di fornire informazioni facilmente utilizzabili, anche al fine di poter verificare la propria situazione, ciascun paragrafo, relativo ad un singolo argomento, è stato così suddiviso: 1. Principali riferimenti normativi: si riportano gli estremi di tutte le principali norme applicabili di interesse per l impresa, senza pretese di completezza; per chiarezza non sono citate le norme che si limitano a modificare norme preesistenti, che vanno sempre reperite nella versione aggiornata. 2. Regolamentazione: sono riassunti i principi della regolamentazione e le prescrizioni fondamentali. 3. Scadenze: sono riportate le scadenze periodiche e quelle non periodiche a carico dell impresa, incluse alcune eventuali scadenze del passato (qualora rilevanti ai fini della documentazione). 4. Documenti: sono citati i documenti che debbono essere obbligatoriamente presenti nel sito, qualora l argomento in specie sia pertinente. 5. Illeciti e sanzioni: sono riportati i comportamenti illeciti previsti dalle norme e le relative sanzioni. In materia di competenze amministrative si è indicato quanto previsto dalle norme specifiche, senza far riferimento a strumenti di semplificazione come il cosiddetto sportello unico. Occorre inoltre considerare che determinati procedimenti amministrativi possono essere assorbiti da altri, in particolare autorizzazioni uniche ambientali (AUA), autorizzazioni integrate ambientali (AIA) o procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA). Disposizioni che trattano aspetti ambientali possono riguardare anche altri ambiti, come quelli della sicurezza o dell energia. Il criterio adottato per scegliere le norme incluse nella presente guida è quello di pertinenza ministeriale, nel caso di specie del Ministero dell ambiente, con le dovute eccezioni ove si è ritenuto opportuno. Si precisa, infine, che non vengono prese in considerazione nel testo le norme ambientali di prodotto, sia specifiche che di carattere generale. 2

3 I N D I C E 1. ACQUA 1.1. Scarichi Idrici pag Approvvigionamento di acqua al di fuori dei pubblici servizi pag RIFIUTI pag ARIA 3.1. Emissioni in atmosfera pag Sostanze lesive per l ozono stratosferico pag Gas ad effetto serra pag SUOLO pag RUMORE pag CAMPI E RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE pag SOSTANZE PERICOLOSE PER L AMBIENTE 7.1. Aspetti generali pag PCB pag Amianto pag Inquinanti organici persistenti pag ATTIVITA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE pag VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) pag PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL INQUINAMENTO (IPPC) pag. 122 APPENDICE (normativa della Regione Piemonte) pag

4 1. ACQUA 1.1. SCARICHI IDRICI Principali riferimenti normativi Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all art. 2, lettere b), d), ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall inquinamento G.U. 21 febbraio 1977, n. 48 Decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 settembre 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato G.U. 16 ottobre 1996, n. 243 Circolare del Ministero delle finanze 5 ottobre 2000, n. 177/E Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile G.U. 21 ottobre 2000, n. 247 Decreto del Ministero dell ambiente 12 giugno 2003, n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n G.U. 23 luglio 2003, n. 169 Legge 1 agosto 2003, n. 200 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. G.U. 2 agosto 2003, n. 178 Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Artt. 10,12: disposizioni sugli scarichi idrici Decreto del Ministero dell ambiente 6 luglio 2005 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n G.U. 19 luglio 2005, n. 166 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte terza 4

5 Decreto del Ministero delle politiche agricole 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n G.U. 12 maggio 2006, n. 109 (suppl. ord. n. 120) Decreto del Ministero dell ambiente 16 giugno 2008 n. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. G.U. 11 agosto 2008, n. 187 (suppl. ord. n. 189) Decreto Legislativo 16 marzo 2009 n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. G.U. 4 aprile 2009, n. 79 Legge 25 febbraio 2010, n. 36 Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. G.U. 12 marzo 2010, n. 59 Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n G.U. 3 febbraio 2012, n. 28 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101). G.U. 29 maggio 2013, n. 124 (suppl. ord. n. 42) Circolare del Ministro dell ambiente 7 novembre GAB Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 5

6 Regolamentazione Ove non diversamente indicato, gli allegati menzionati nel testo e nelle note sono gli allegati alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. A. Classificazione degli scarichi Gli scarichi idrici provenienti da siti ove si svolge attività d impresa possono appartenere alle seguenti tipologie : acque reflue domestiche (da servizi per il personale, mense); acque reflue industriali; acque meteoriche di dilavamento. Il DPR 227/2012 definisce i criteri per l assimilazione degli scarichi originati dalle attività delle piccole medie imprese (PMI) alle acque reflue domestiche. I suddetti criteri si applicano in assenza di una disciplina regionale in merito. B. Ammissibilità degli scarichi L ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è così disciplinata: Scarichi in pubblica fognatura 1 Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell impianto di depurazione. Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ed eventuali ulteriori prescrizioni imposte nell autorizzazione. Scarichi in acque superficiali 2 Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione. Scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo 3 Sono vietati, con le seguenti eccezioni: scarichi domestici da insediamenti isolati; scaricatori di piena di reti fognarie; scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque superficiali; scarichi provenienti dalla lavorazione/lavaggio di rocce e minerali; scarichi di acque meteoriche convogliate in reti separate; acque di sfioro di serbatoi idrici, da manutenzione di reti idropotabili e pozzi di acquedotto. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 4 Sono vietati, con le seguenti eccezioni: 1 D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art

7 scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico; scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall estrazione di idrocarburi scarico nella stessa falda di acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione di inerti. C. Autorizzazioni 5 Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, con la sola eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie (per questi ultimi è comunque richiesto un permesso di allacciamento alla rete). L autorizzazione degli scarichi idrici è compresa all interno dell Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), introdotta nel nostro ordinamento, a giugno 2013, al fine di unificare taluni atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale elencati all art 3.1 del DPR 59/2013. L istanza di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente (SUAP). Il SUAP ne trasmette copia all Autorità Competente, rappresentata dall Autorità d ambito per gli scarichi in pubblica fognatura e dalla Provincia per gli scarichi negli altri ricettori, salvo diverse disposizioni regionali. L AUA viene rilasciata dal SUAP entro 90 o 120 gg in funzione delle tempistiche relative alle diverse tipologie di procedimenti ricompresi nella domanda. La durata dell AUA è di 15 anni ed almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne presentata istanza di rinnovo. Se la richiesta di rinnovo viene formulata entro tale termine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo dell ente competente. Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell all. 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza, in caso contrario lo scarico deve cessare. Nella fase di transizione, che porterà le attività in essere ad ottenere la prima AUA, la domanda di rilascio deve essere presentata alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito con le tempistiche definite dalla relativa normativa di settore; nel caso degli scarichi idrici, almeno un anno prima della scadenza della vigente autorizzazione. 6 Una nuova autorizzazione deve essere richiesta in caso di diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell insediamento, se da ciò derivano cambiamenti quali-quantitativi degli scarichi; se le modifiche non comportano tali cambiamenti deve comunque esserne data comunicazione all Autorità Competente con possibilità di realizzarle qualora questa non si esprima entro 60 gg. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono disciplinati dalle Regioni, che possono prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni. Se più stabilimenti scaricano in comune costituendo o meno un consorzio o le conferiscono ad un soggetto terzo, l autorizzazione è rilasciata al consorzio o al titolare dello scarico. La domanda di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue industriali deve indicare i dati qualiquantitativi dello scarico, il corpo ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico, 5 D.Lgs. 152/2006, artt. 124, Circolare GAB , 7/11/

8 l eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione, nonché la presenza di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell all. 5. Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo. D. Valori limite 7 I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto). I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell allegato 5, mentre i limiti di quantità dovranno essere stabiliti dalle Regioni tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili. I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti sostanze della tabella 3/A dell allegato 5. Scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura I valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali e in pubblica fognatura, sono riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 Qualora lo scarico recapiti in rete fognaria pubblica priva di adeguato sistema di trattamento finale debbono essere obbligatoriamente applicati i limiti di tabella 3 per scarichi in pubblica fognatura. Limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi sono riportati nella tabella 3/A. Limiti più ristretti di quelli della tabella 3 sono previsti per fosforo e azoto totale provenienti da scarichi industriali recapitanti in aree sensibili. Scarichi sul suolo La tabella 4 riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo. Non possono comunque essere scaricate le sostanze riportate al punto 2.1 dell allegato 5. Scarichi nel sottosuolo Non sono definiti valori limite, considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi nel sottosuolo. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell allegato 5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate appositamente allo scopo. I limiti dell allegato 5 hanno valore di riferimento, in quanto le Regioni possono stabilire limiti diversi, con l eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi fatti salvi i casi previsti nelle note alle tabelle. Deroghe alla disciplina generale dei limiti possono essere stabilite in sede di accordi e contratti di programma tra autorità competenti e soggetti economici interessati, a condizione che vengano rispettate le norme comunitarie e le misure volte al conseguimento degli obiettivi di qualità, nonché per i periodi di avviamento e di arresto, per l eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. 7 D.Lgs. 152/2006, art

9 I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell arco di 3 ore, rimanendo comunque ammissibili anche tempi diversi per specifiche esigenze che debbono essere motivate nel verbale di campionamento. E. Punto di controllo 8 Tutti gli scarichi, salvo quelli domestici, devono essere resi accessibili per il campionamento. Il punto di prelievo per la verifica dei limiti di legge è localizzato subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore. Per gli scarichi contenenti sostanze delle tabelle 3/A e 5 si prescrive che il punto di controllo sia situato all uscita dello stabilimento o dell impianto di trattamento che serve lo stabilimento. F. Scarichi di sostanze pericolose 9 Le disposizioni sulle sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti ove si producono, trasformano o utilizzano le sostanze delle tabelle 3/A e 5, ove risultino presenti negli scarichi in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dei metodi di analisi. L autorità competente prescrive in sede di autorizzazione che scarichi parziali contenenti arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello stagno e sostanze cancerogene pericolose per l ambiente acquatico subiscano un trattamento particolare prima della confluenza nello scarico generale. In tal caso è vietata la diluizione con acque di raffreddamento e lavaggio per rispettare i limiti. L autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale. Per le sostanze della tabella 5 possono essere prescritti sistemi di controllo automatici i cui risultati devono rimanere a disposizione dell autorità di controllo per almeno 3 anni. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 i gestori degli impianti in possesso di AUA devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario 10. G. Separazione di acque non inquinate 11 L autorità competente può prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico di acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero di acque impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento. 8 D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art DPR 59/2013, art D.Lgs. 152/2006, art

10 H. Prelievo di acque con parametri superiori ai limiti 12 In caso di prelievo da un corpo idrico superficiale di acque con presenza di inquinanti al di sopra dei limiti, la disciplina dello scarico è stabilita in funzione degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando l obbligo di scaricare nello stesso corpo idrico senza peggiorare la qualità e la portata. I. Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne 13 Le modalità di gestione delle acque pluviali sono definite dalle Regioni e nei regolamenti comunali. Le Regioni definiscono le forme di controllo delle acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui queste debbano essere soggette a particolari prescrizioni e a autorizzazione. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui le acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbono essere convogliate e trattate. È vietato lo scarico diretto delle acque meteoriche nelle acque sotterranee. L. Riutilizzo di acque reflue 14 Le acque di scarico domestiche e industriali, se opportunamente trattate, possono essere riutilizzate, fatta eccezione per l uso che comporta contatto con alimenti, prodotti farmaceutici e cosmetici. M. Trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue 15 Gli impianti pubblici di depurazione possono essere autorizzati a smaltire rifiuti liquidi se compatibili con il processo di depurazione. Possono comunque essere accettati rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i limiti per scarichi in fognatura o da fanghi di fosse biologiche purché il gestore abbia effettuato apposita comunicazione e i rifiuti provengano dallo stesso Ambito territoriale ottimale o da altro Ambito sprovvisto di impianti adeguati. N. Disposizioni particolari Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare con provvedimenti ministeriali o regionali: l utilizzo agronomico di effluenti di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di frantoi oleari, di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari; 16 la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica, per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione, nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelle relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi 17 ; le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art D.M. 185/ D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art

11 O. Controllo 19 Il controllo è effettuato sulla base di programmi. Per gli scarichi in reti fognarie il controllo è organizzato dall ente gestore. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione l autorità competente può procedere a: diffida, con termine entro cui eliminare le irregolarità; diffida con sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato; revoca dell'autorizzazione. P. Costi Coloro che scaricano in fognatura sono tenuti a corrispondere all'ente gestore del servizio la tariffa 20 per i servizi di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque sulla base di quanto determinato dall Autorità d ambito. A tal fine il volume dell acqua scaricata è assunto pari a quello dell acqua fornita. La tariffa è dovuta anche in assenza di impianti di depurazione pubblici, ma non se l utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri approvati dall Autorità d ambito. Chi scarica in canali consortili o irrigui deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio in funzione della portata scaricata Scadenze Fattispecie Data Enti competenti Denuncia dei volumi d acqua scaricati annualmente nella pubblica fognatura (D.Lgs. 152/2006, art ) definita da Regione o Autorità d ambito Ente gestore del servizio di fognatura/depurazione Richiesta di rinnovo dell autorizzazione degli scarichi idrici nella fase transitoria (D.Lgs. 152/2006, art ) Richiesta di rinnovo dell AUA (DPR 59/2013, art ) entro 1 anno dalla scadenza entro 6 mesi dalla scadenza SUAP SUAP Documenti Fattispecie Scarico idrico industriale in qualsiasi ricettore Scarico idrico domestico in acque superficiali o sul suolo Scarico idrico in fognatura di tipo industriale domestico con approvvigionamento autonomo Documenti richiesti autorizzazione esplicita autorizzazione esplicita rilasciata dall ente competente come da norme regionali denuncia annuale all ente gestore dei volumi scaricati/prelevati 19 D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art D.Lgs. 152/2006, art

12 Illeciti e sanzioni Fattispecie Scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art ) Scarico di acque reflue domestiche da abitazione isolata senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art ) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art ) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A senza autorizzazione, o scarico con autorizzazione sospesa o revocata (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza delle prescrizioni dell autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza delle prescrizioni dell autorizzazione per scarichi contenenti sostanze delle tabelle 5 e 3/A (D.Lgs. 152/2006, art ) Violazione delle prescrizioni su installazione/gestione controlli automatici e su conservazione risultati per scarichi di sostanze pericolose (D.Lgs. 152/2006, art ) Superamento dei limiti (D.Lgs. 152/2006, art ) Superamento dei limiti delle tabelle 3 o 4 per sostanze della tabella 5 da scarico industriale (D.Lgs. 152/2006, art ) Come sopra anche con superamento dei limiti della tabella 3/A (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancato consenso all accesso all insediamento degli incaricati del controllo (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza delle norme regionali sullo scarico di acque meteoriche di dilavamento (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza delle norme regionali sulla separazione e trattamento di acque di prima pioggia (D.Lgs. 152/2006, art ) Utilizzazione agronomica di scarichi fuori dei casi e delle procedure previsti (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza delle norme regionali sull utilizzazione agronomica di scarichi da allevamenti, frantoi oleari, aziende agricole, piccole aziende agroalimentari (D.Lgs. 152/2006, art ) Sanzione sanzione amministrativa da a sanzione amministrativa da 600 a arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da a ; arresto da 3 mesi a 3 anni; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) sanzione amministrativa da a arresto sino a 2 anni; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) arresto sino a 2 anni sanzione amministrativa da a non inferiore a in caso di scarico in aree di salvaguardia per acqua potabile o in aree protette arresto fino a 2 anni e ammenda da a ; sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da a ; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) arresto fino a 2 anni sanzione amministrativa da a arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da a arresto fino a 1 anno o ammenda da a sanzione amministrativa da 600 a

13 Fattispecie Smaltimento di fanghi dal trattamento di acque reflue in acque superficiali (D.Lgs. 152/2006, art ) Scarico in mare di materiali vietati da navi o areomobili (D.Lgs. 152/2006, art ) Immersione in mare senza autorizzazione di materiali soggetti a controllo (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti locali (D.Lgs. 152/2006, art ) Mancata osservanza di prescrizioni di autorità competenti locali per acque destinate alla vita dei molluschi (D.Lgs. 152/2006, art ) Scarico vietato sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art ) Inosservanza prescrizioni per svaso, sghiaiamento o sfangamento di dighe o effettuazione di queste operazioni prima dell approvazione progetto (D.Lgs. 152/2006, art ) Sanzione sanzione amministrativa da a arresto da 2 mesi a 2 anni sanzione amministrativa da a ammenda da a arresto fino a 2 anni o ammenda da a arresto fino a 3 anni; sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies) sanzione amministrativa da a N.B. Le sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001 sono in capo alle persone giuridiche e sono espresse in quote il cui valore è variabile da 258 a La definizione dell importo di ogni quota nei singoli casi è affidata alla decisione del giudice penale, che in caso di reati qualificati come delitti può comminare anche pene interdittive. 13

14 1.2. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AL DI FUORI DEI PUBBLICI SERVIZI Principali riferimenti normativi Regio Decreto 11 dicembre 1933, n Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici G.U. 8 gennaio 1934, n. 5 Titolo I: Norme sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche Titolo II: Disposizioni speciali sulle acque sotterranee Legge 27 dicembre 1953, n. 959 Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l economia montana G.U. 31 dicembre 1953, n. 299 Legge 22 dicembre 1980, n. 925 Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d acqua per produzione di forza motrice G.U. 6 gennaio 1981, n. 4 Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 Riordino in materia di concessione di acque pubbliche G.U. 5 agosto 1993, n. 182 Legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche G.U. 19 gennaio 1994, n. 24 Rimane in vigore solo l art Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell energia elettrica G.U. 31 marzo 1999, n. 75 Art. 12: Concessioni idroelettriche Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 febbraio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche G.U. 26 luglio 1999, n. 17 Decreto del Ministero delle finanze 24 novembre 2000 Aggiornamento dei canoni annui per l utenza di acqua pubblica di cui all art. 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 G.U. 28 dicembre 2000, n. 301 Decreto del Ministero dell ambiente 28 luglio 2004 Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 G.U. 15 novembre 2004, n

15 Legge 23 febbraio 2006, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative G.U. 28 febbraio 2006, n. 49 (suppl. ord. n. 47) Art. 23-quater: denunce dei pozzi Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche G.U. 24 maggio 2006, n. 119 Legge 26 febbraio 2007, n. 17 Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 17, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa G.U. 26 febbraio 2007, n. 47 (suppl. ord. n. 48) Art. 2, denuncia e concessione pozzi: proroga Decreto del Ministero dell ambiente 30 novembre 2011 Determinazione del sovracanone BIM in tema di concessioni di derivazione d acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio dicembre 2013 G.U. 25 gennaio 2012, n Regolamentazione Ai sensi del D.P.R. 238/1999, a decorrere dal 10/8/1999 tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne, appartengono al demanio pubblico: il loro prelievo, o derivazione, è pertanto soggetto a concessione. La norma distingue tra grandi derivazioni (portata superiore a 100 l/sec per usi potabili ed industriali) e piccole derivazioni 22, entrambe di competenza locale (Regione o Provincia) 23. A. Concessioni di derivazione Per ottenere la concessione la derivazione non deve pregiudicare gli obiettivi di qualità del corso d acqua e deve garantirne il minimo deflusso vitale; la portata oggetto di concessione tiene inoltre conto della possibilità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica, della sua disponibilità e degli eventuali usi concorrenti 24. La durata delle concessioni di derivazione non può superare 30 anni, salvo quelle irrigue (40 anni) e grandi derivazioni industriali (15 anni) 25. Le portate e i volumi d acqua derivati devono essere misurati con idonei dispositivi, sulla base di disposizioni regionali R.D. 1775/1933, art D.Lgs. 112/1998, art R.D. 1775/1933, art. 12-bis. 25 R.D. 1775/1933, art D.Lgs. 152/2006, art

16 B. Pozzi In caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzo, l iter amministrativo prevede che sia richiesta, prima della concessione, l autorizzazione alla ricerca dell acqua, di durata non superiore a 1 anno 27. C. Canoni La concessione comporta la corresponsione di un canone annuo, il cui ammontare è funzione della tipologia di uso dell acqua e del volume di prelievo autorizzato (con un minimo fisso), ma non della quantità effettivamente derivata 28. Il canone è triplicato per i prelievi di acqua riservata al consumo umano ma diversamente utilizzata 22. I concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kw sono tenuti versare anche un sovracanone annuo Scadenze Fattispecie Data Enti competenti Rinnovo della concessione (R.D. 1775/1933, Prima della Regione o Provincia art. 30) scadenza Richiesta di concessione in sanatoria per 30/06/2006 Regione o Provincia derivazioni acque pubbliche (D.Lgs. 152/2006, art. 96.6) Richiesta di concessione di derivazione di 31/12/2007 Regione o Provincia acque diventate pubbliche a seguito del D.P.R. 238/1999 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7) Denuncia dei pozzi esistenti al 20/08/1993 (D.Lgs. 152/2006, art. 96.7) 31/12/2007 Regione, Provincia Documenti Fattispecie Derivazione di acque pubbliche superficiali Derivazione di acque pubbliche sotterranee Documenti richiesti concessione autorizzazione alla ricerca dell acqua (salvo concessioni in sanatoria) concessione denuncia ex D.Lgs. 275/ R.D. 1775/1933, artt R.D. 1775/1933, artt L. 925/1980, art

17 Illeciti e sanzioni Fattispecie Derivazione o utilizzo di acque pubbliche senza concessione (R.D. 1775/1933, art. 17) Mancata denuncia del pozzo (D.Lgs. 275/1993, art. 10) Inosservanza delle prescrizioni del R.D. 1775/1933 (R.D. 1775/1933, art. 219) Violazione delle prescrizioni regionali sull installazione/manutenzione dei misuratori portate e sulla trasmissione dei risultati (D.Lgs. 152/2006, art ) Sanzione sanzione amministrativa da a , con immediata cessazione dell utenza abusiva. In casi di particolare tenuità, la sanzione amministrativa è da 258 a chiusura pozzo e sanzione amministrativa da 103 a 516 ammenda da 10 a 516 sanzione amministrativa da a (riduzione a 1/5 per casi di particolare tenuità) 17

18 2. RIFIUTI 2.1. Principali riferimenti normativi Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Disposizioni per la prima applicazione dell articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti G.U. 13 settembre 1984, n. 253 (suppl. ord. n. 52) Legge 9 novembre 1988, n. 475 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali G.U. 10 novembre 1988, n. 264 Rimangono in vigore gli artt. 9 e 9 quinquies Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28) Sono abrogati gli artt. 4, 5, 8, 12, 14 e 15 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura G.U. 15 febbraio 1992, n. 38 (suppl. ord. n. 28) Decreto del Ministero dell ambiente 13 dicembre 1995 Modalità di versamento dei diritti di iscrizione all Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti G.U. 1 marzo 1996, n. 51 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti G.U. 13 giugno 1995, n. 136 (suppl. ord. n. 74) Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica G.U. 29 dicembre 1995, n. 302 Art :istituzione tributo per rifiuti in discarica Decreto del Ministero dell ambiente 18 luglio 1996 Ammontare dell imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica G.U. 24 ottobre 1996, n

19 Decreto del Ministero dell ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 16 aprile 1998, n. 88 (suppl. ord. n. 72) Decreto del Ministero dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 13 maggio 1998, n. 109 Decreto del Ministero dell ambiente 1 aprile 1998, n. 148 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 14 maggio 1998, n. 110 Circolare dei Ministeri dell ambiente e dell industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 G.U. 11 settembre 1998, n. 212 Decreto del Ministero dell ambiente 21 luglio 1998, n. 350 Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32, e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 12 ottobre 1998, n. 238 Decreto del Ministero dell ambiente 3 settembre 1998, n. 370 Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti G.U. 26 ottobre 1998, n. 250 Decreto del Ministero dell ambiente 4 agosto 1998, n. 372 Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti G.U. 28 ottobre 1998, n. 252 (suppl. ord. n. 180) Decreto del Ministero dell ambiente 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti G.U. 25 novembre 1998, n. 276 Decreto del Ministero dell ambiente 23 aprile 1999 Modificazione al decreto ministeriale 8 ottobre 1996 recante: "Modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti" G.U. 26 giugno 1999, n

20 Decreto del Ministero dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124 Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 G.U. 18 maggio 2000, n. 114 Direttiva del Ministero dell ambiente 9 aprile 2002 Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti G.U. 10 maggio 2002, n. 108 (suppl. ord. n. 102) Decreto del Ministero dell ambiente 12 giugno 2002, n. 161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate G.U. 30 luglio 2002, n. 177 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. G.U. 12 marzo 2003, n. 59 (suppl. ord. n. 40) Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. G.U. 22 luglio 2003, n. 168 Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. G.U. 7 agosto 2003, n. 182 (suppl. ord. n. 128) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n G.U. 11 settembre 2003, n. 211 Decreto del Ministero dell ambiente 5 febbraio 2004 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. G.U. 14 aprile 2004, n. 87 Decreto del Ministero dell ambiente 29 luglio 2004, n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto G.U. 5 ottobre 2004, n

21 Legge 15 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione G.U. 27 dicembre 2004, n. 302 (suppl. ord. n. 187) Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. G.U. 15 luglio 2005, n. 163 (suppl. ord. n. 122) Abrogato dal D.Lgs. 46/2014 a partire dal 1 gennaio 2016 Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti. G.U. 29 luglio 2005, n. 175 (suppl. ord. n. 135) A seguito dell emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 6.1-bis, 10.4, 13.8, 15.1, 15. e 20.4 Decreto del Ministero dell ambiente 17 novembre 2005, n. 269 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate G.U. 29 dicembre 2005, n. 302 Legge 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee. Legge comunitaria G.U. 8 febbraio 2006, n. 32 (suppl. ord. n. 34) Art. 11: adempimenti in materia di rifiuti pericolosi Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (suppl. ord. n. 96) Parte quarta Deliberazione del Ministero Ambiente 26 aprile 2006 Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n G.U. 22 maggio 2006, n. 117 Decreto del Ministero dell ambiente 2 maggio 2006 Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n G.U. 9 maggio 2006, n. 106 Decreto del Ministero delle attività produttive 5 maggio 2006 Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. G.U. 31 maggio 2006, n

22 Circolare 23 giugno 2006 del Ministero dell ambiente Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n G.U. 3 luglio 2006, n. 152 Regolamento 14 giugno 2006, n relativo alle spedizioni di rifiuti G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190 Legge 12 luglio 2006, n. 228 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione. G.U. 12 luglio 2006, n. 160 Art. 1 quinquies: proroga entrata in vigore disposizioni RAEE DM 25 settembre 2007 Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell art. 15, comma 1, del D.Lgs. 151/05. G.U. 6 ottobre 2007, n. 233 DM 25 settembre 2007, n. 185 Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n G.U. 5 novembre 2007, n. 257 A seguito dell emanazione del D.Lgs. 49/2014 rimangono in vigore gli artt. 9.2, 9.4, 10, 13.2 e Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE G.U. 7 luglio 2008, n. 157 Decreto del Ministero dell Ambiente del 22 ottobre 2008 Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all articolo 195, comma 2, lettera s bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. G.U. 12 novembre 2008, n. 265 Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE. G.U. 3 dicembre 2008, n. 283 (suppl. ord. n. 268) 22

23 Legge del 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. G.U. 29 gennaio 2009, n. 22 (suppl. ord. n. 14) Art bis - Regole di tenuta del registro informatico dei rifiuti - modifica il Codice Civile Legge del 27 febbraio 2009, n 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. G.U. 28 febbraio 2009, n. 49 Proroghe termini: art. 5.1-bis e art 6.1 discariche rifiuti; art.7 RAEE Decreto del Ministero dell'ambiente 12 maggio 2009 Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse G.U. 2 luglio 2009 n. 151 Regolamento 21 ottobre 2009, n Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300 Legge del 20 novembre 2009, n 166 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. G.U. 24 novembre 2009, n. 274 (suppl. ord. n. 215) Art. 1 RAEE Decreto Legislativo 27 gennaio 2008, n. 35 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. G.U. 11 marzo 2010, n. 58 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2009 Modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale G.U. 28 aprile 2010, n. 98 (suppl. ord. n. 80) Correzioni apportate con Comunicato del Ministero dell ambiente in G.U. 30 aprile 2010, n. 100 Decreto del Ministero dell'ambiente 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. G.U. 4 maggio 2010, n. 102 Decreto del Ministero dell'ambiente 27 settembre 2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto G.U. 1 dicembre 2010, n

24 Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142 Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera G.U.U.E. 26 febbraio 2009, n. L 54 Regolamento 31 marzo 2011, n. 333 Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 8 aprile 2011, n. L 94 Decreto del Ministero dell'ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n G.U. 26 aprile 2011, n. 95 (suppl. ord. n. 107) Decreto del Ministero dell'ambiente 11 aprile 2011, n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale. G.U. 8 giugno 2011, n. 131 Decreto del Ministero dell'ambiente 20 giugno 2011 Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi G.U. 22 settembre 2011, n. 221 Legge del 7 agosto 2012, n 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. G.U. 11 agosto 2012, n. 187 (suppl. ord. n. 171) Art 52 c. 2 Sospensione del SISTRI Decreto del Ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. G.U. 21 settembre 2012, n. 221 Regolamento 10 dicembre 2012, n Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio G.U.U.E. 11 dicembre 2012, n. L337 Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2012 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno

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