Comune di Vattaro (TN)
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- Leonardo Lazzaro Mori
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1 Comune di Vattaro (TN) R E GOLAMENTO PROCEDURE E CRITERI PER LA SCELTA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del Il segretario comunale F.to Giovanni dott. Tollardo
2 Art. 1 Normativa di riferimento Il presente regolamento è adottato in conformità all art. 88, comma 6, del T.U.LL.RR.O.C., come modificato dalla L.R , n. 10, Art.10. Art. 2 Servizi pubblici a rilevanza economica I servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale, espletati o potenzialmente espletabili dal Comune, sono attinenti a: a) approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso potabile, industriale nonché per altri usi; b) fognature e depurazione acque reflue; c) trasporto e distribuzione di energia elettrica (attualmente a mezzo E.n.e.l.); d) trasporto e distribuzione gas combustibile (a mezzo S.I.T. e Avisio Energia S.p.a.); e) igiene ambientale (R.S.U. Rifiuti solidi Urbani a mezzo A.M.N.U. S.p.a.); f) onoranze e trasporti funebri; g) farmacia; h) macellazione; i) gestione impianti ricreativi e impianti sportivi; Art. 3 Criteri per la scelta delle forme organizzative A. Servizi già erogati per adesione a costituite Società per azioni. Il Comune di Vattaro ha erogato per oltre un decennio i servizi di cui alle lettere d), e) dell art. 2 tramite convenzione con aziende municipalizzate; le stesse aziende sono state in parte e successivamente trasformate in società per azioni a prevalente partecipazione pubblica locale. Tale trasformazione, precedente all entrata in vigore della L.R , n.10, impone la conferma della procedura e criteri già deliberati per la scelta delle forme organizzative dei relativi servizi. 2
3 B. Servizi attualmente gestiti in economia. Si tratta del servizio pubblico di cui alla lettera b) dell art. 2 fognatura e depurazione acque reflue. In ossequio al riordino della materia effettuato con Legge Galli, si ritiene di mantenere l attuale sistema gestionale del ciclo delle acque e quindi del servizio di fognatura come attualmente in essere mediante depurazione a mezzo degli impianti di depurazione della P.A.T.. C. Nuovi servizi di rilevante portanza economica. Si tratta dei servizi di cui alle lettere g) ed h) farmacie e macellazione. Questi due servizi non sono stati finora attivati, ma se ne può prevedere la loro attivazione futura in funzione sia della domanda dell utenza, sia con riferimento al riscontro delle reali esigenze locali rapportate alla esistenza o meno di analoghi servizi già presenti in Comuni limitrofi ciò soprattutto con riguardo al servizio di cui alla lettera g). La complessità dei servizi e la sicura remuneratività degli stessi, inducono all opzione per il loro svolgimento da parte di società di capitale. Per il servizio di farmacia sarà possibile per il futuro e qualora consentito dalle disposizioni provinciali in materia aderire all esistente Farmacie comunali S.p.A. con sede a Trento, unica società locale a prevalente partecipazione pubblica; l affidamento ad una società specializzata sgrava infatti l Amministrazione comunale di tutti gli oneri conseguenti alla gestione nonché assicura nel tempo al servizio farmaceutico un miglior mantenimento degli standard qualitativi richiesti dal mercato. Con riferimento a ciò l interpretazione sistematica dell art. 9 della L. 475/68 come modificato dall art. 10 della L. 362/91 e della normativa 142/90 (L.R. 1/93) in materia di collaborazione intercomunale e di servizi pubblici locali, non può non portare al riconoscimento della correttezza della fattispecie riscontrata, quella cioè della società mista a partecipazione locale intercomunale, anziché della costituzione di un apposita propria società di capitali; la misura della eventuale partecipazione che il Comune verrà ad avere nella Farmacie Comunali S.p.A. è ancorata al dato oggettivo costituito dal potenziale avviamento del nuovo servizio e comporta dunque un coinvolgimento del Comune nella società, proporzionale alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio da erogare nel suo territorio; 3
4 sotto questo profilo si tratterà quindi di una partecipazione idonea a garantire la sussistenza di un rapporto diretto fra ente locale e struttura societaria; la eventuale convenzione con Farmacie Comunali S.p.A., riguardante le modalità di gestione del servizio, consente al Comune il controllo sulla gestione del servizio e garantisce al Comune il perseguimento degli obiettivi dell Amministrazione comunale e lo svolgimento del servizio farmaceutico nel rispetto dei principi sull erogazione dei servizi pubblici stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri ; la titolarità del servizio farmaceutico rimarrebbe inoltre in capo al Comune, ai sensi della Legge n 475, come modificata dalla Legge n 362. Per il servizio di macello si prende atto dell accordo intervenuto tra 17 amministrazioni comunali del comprensorio Alta Valsugana, con prospettazione di costituire una apposita società a responsabilità limitata, alla luce delle seguenti argomentazioni e motivazioni: servizio a valenza sovracomunale; la costruzione di un macello sovracomunale scaturisce dall univoca esigenza prospettata da 17 Comuni dell Alta Valsugana, con conseguente indicazione che l adesione al servizio rifletta la proprietà pro quota della realizzanda struttura; aspetti fiscali; la costituzione della società consente il recupero della gestione IVA relativa ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione; specificità del servizio; la particolarità del servizio di macellazione è tale da non consentirne una gestione in proprio da parte delle Amministrazioni; contenimento dei costi; l obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio, esclude l ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale): la S.r.l. verrà diretta da un amministratore unico (Sindaco a turnazione, a titolo gratuito). D. Nuovi servizi con valenza anche sociale. Si tratta del servizio di cui alla lettera i) gestione impianti ricreativi e sportivi, di sicura rilevanza economica, ma con valenza anche sociale, nel senso di voler garantito l accesso all usufruizione da parte di fasce sociali deboli. 4
5 Anche l ente comune dovrà avere adeguati spazi per l esercizio di compiti istituzionali e/o lo svolgimento di iniziative di risonanza comunitaria. Il ricorso a terzi, con stipula di apposite convenzioni contratto, è la forma più indicata per conseguire uno svolgimento dei servizi in tutela degli interessi generali della comunità. Art. 4 Forme organizzative scelte I servizi descritti alle lettere b), c), d), e), g) ed h) dell art. 2 sono prestati tramite costituzione o partecipazione ad apposite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica locale. I servizi descritti alle lettere f) ed i) dell art. 2 sono prestati con affidamento a terzi. I servizi descritti alla lettera a) dell art. 2, sono di norma prestati mediante gestione in economia diretta. Art. 5 Deroga In ossequio ai principi e alle forme di gestione di cui agli art. 18 e 19 dello statuto comunale, in casi di particolare necessità e convenienza, nonché in riferimento a fasi contingenti, il Consiglio comunale può derogare alle forme di erogazione dei servizi prefigurate all art. 4 anche ricorrendo alla costituzione di aziende speciali o gestendo il servizio in economia attivando, qualora ritenuta utile, anche la forma dell affidamento a terzi. Art. 6 Procedure concorsuali Fatti salvi gli indirizzi ed effetti dei provvedimenti assunti precedentemente all entrata in vigore della L.R. 10/98, l affidamento dei servizi a terzi è preceduto da procedure concorsuali mutuate dalla normativa provinciale in vigore e, ricorrendo il caso, dalla normativa discendente dalle direttive europee. Le cooperative, le associazioni che rappresentano per legge gli invalidi e i disabili, nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate. 5
6 A fronte di nuove strutture sportive entranti a far parte del patrimonio comunale, per la durata massima complessiva di 3 anni, a titolo di sperimentazione, è ammesso l affido del servizio a trattativa privata ad associazioni di volontariato senza scopo di lucro, che operano nel settore a livello locale. Art. 7 Contratti di servizio Il Comune conclude contratti di servizio con i soggetti di cui agli artt. 4 e 5 definendo la durata del rapporto, le caratteristiche dell attività da svolgere, le relative modalità di verifica, gli aspetti economici del rapporto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti. Art. 8 Durata degli affidamenti Per i servizi effettuati a mezzo di società di capitali, poiché lo svolgimento del servizio si concretizza nell attività di direzione che viene effettuata dalla proprietà societaria con la definizione di strategie politico-sociali di lungo periodo e coordinate con i programmi formulati in sede di governo comunale, la durata massima dell affidamento è prevista in anni 20. Per i servizi appaltati a terzi, volendo garantire al Comune di rimanere protagonista e responsabile di azioni gestionali di medio periodo, la durata massima dell affidamento è prevista in anni 20. E esclusa la rinnovazione tacita. Art. 9 Carta dei servizi I rapporti con gli utilizzatori dei servizi sono regolati dalla carta dei servizi nel caso di affidamento degli stessi a società di capitali; a tal fine le società devono recapitare la relativa proposta alla approvazione del Comune entro 1 anno dall affidamento. 6
7 Art. 10 Controllo e vigilanza Nei contratti di servizio, l Amministrazione comunale avrà cura di inserire opportune clausole relative a necessari controlli, verifiche di resa qualitativa dei servizi anche in relazione alla determinazione delle tariffe, sanzioni nel caso di inadempimenti e condizioni di recesso dall accordo. In via generale, per le azioni previste nel presente articolo, il Comune potrà avvalersi di apposita Commissione di vigilanza sui servizi da nominarsi con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e composto da cinque membri esperti dei quali due scelti fra i consiglieri comunali più il Sindaco o un suo delegato con funzioni di Presidente. 7
8 INDICE Art Normativa di riferimento...2 Art Servizi pubblici a rilevanza economica...2 Art Criteri per la scelta delle forme organizzative...2 A. Servizi già erogati per adesione a costituite Società per azioni...2 B. Servizi attualmente gestiti in economia...3 C. Nuovi servizi di rilevante portanza economica...3 D. Nuovi servizi con valenza anche sociale...4 Art Forme organizzative scelte...5 Art Deroga...5 Art Procedure concorsuali...5 Art Contratti di servizio...6 Art Durata degli affidamenti...6 Art Carta dei servizi...6 Art Controllo e vigilanza...7 8
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