PIANO E REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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1 PIANO E REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

2 INDICE Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Finalità Articolo 4 - Tipologie di commercio su aree pubbliche Articolo 5 - Esercizio dell attività Articolo 6 - Concessione ed assegnazione di posteggio ed autorizzazione all esercizio dell attività Articolo 7 - Manifestazioni temporanee Articolo 8 - Concessioni temporanee di posteggio Articolo 9 - Registrazione e conteggio delle presenze Articolo 10 - Posteggi riservati Articolo 11 Esercizio dell attività in assenza del titolare Articolo 12 Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari Articolo 13 Migliorie, scambio dei posteggi. Articolo 14 Spostamento delle aree Articolo 15 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Articolo 16 Gestione delle manifestazioni Articolo 17 - Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche Articolò 18 Edizioni aggiuntive manifestazioni programmate. Manifestazioni anticipate o posticipate Articolo 19 Comunicazioni ed informazioni Articola 20 Decadenza del titolo abilitativo per l attività commerciale su aree pubbliche Articolo 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico Articolo 22 Mercati: localizzazioni e caratteristiche Articolo 23 Posteggi fuori mercato: localizzazioni e caratteristiche Articolo 24 Abilitazione all esercizio dell attività in forma itinerante e modalità di svolgimento dell attività. Articolo 25 Zone vietate Articolo 26 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi Articolo 27 - Sanzioni Articolo 28 Norme transitorie Articolo 29 Abrogazione precedenti disposizioni Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente atto è costituito ai sensi dell art. 40 della Legge Regionale 28/2005 per gli effetti in esso contenuti ai commi 1 e Il presente atto ha validità triennale. 3. il presente atto può essere aggiornato nelle sue parti come di seguito indicato: a) per gli articoli 22 e 23 con adozione di Delibera di giunta Comunale che verrà comunicata alle parti sindacali. b) per gli altri articoli, con le stesse modalità previste per la prima approvazione. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente atto si intende: a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, nei giorni e con le modalità stabilite dal Comune per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande. d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e 2

3 ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; g) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità; utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto alla prevista autorizzazione e concessione. h) Per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. i) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità; indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese. j) Per manifestazione commerciale a carattere straordinario la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche, allo sviluppo del commercio equo e solidale, alla promozione e commercializzazione dei prodotti di filiera corta, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione culturale, sportiva o sociale. 2. Ai fini del presente atto si intendono altresì: a) Per operatore con posteggio si intende il soggetto in possesso dell autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione. b) Per operatore con posteggio temporaneo si intende il soggetto in possesso di concessione temporanea rilasciata in occasione di fiere promozionali o di manifestazioni commerciali a carattere straordinario. c) Per operatore itinerante si intende il soggetto che esercita l attività commerciale ai sensi dell art comma L.R.T. 28/2005. d) Per concessione l atto con il quale si costituisce il rapporto che lega l operatore al posteggio. e) Per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio. f) Per presenze in un mercato, in una fiera o in un posteggio fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato secondo il calendario e le modalità stabilite, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia. g) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro, purché non assegnato. h) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio. i) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap e soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all imprenditoria giovanile (L.R.T. 27/93). j) Per settore merceologico quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 della L.R.T. 28/2005 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE, k) Per spunta, operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. l) Per spuntista, l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato. 3. Per quanto non espressamente indicato si richiama l art. 29 della L.R.T. 28/2005. Articolo 3 Finalità 1. Il presente atto persegue le seguenti finalità: a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di frequentazione e di acquisto da parte dei consumatori; b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci; 3

4 c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione, alla sicurezza dei prodotti; d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali; f) La promozione del territorio e delle risorse comunali; g) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. Articolo 4 Tipologie di commercio su aree pubbliche 1. L attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante, secondo quanto specificato dal presente atto. Articolo 5 Esercizio dell attività 1. L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante. 2. Il presente atto disciplina l esercizio delle attività effettuato nelle aree pubbliche o uso pubblico nonché nelle aree private purché l ente ne abbia la disponibilità. 3. Nel territorio della Regione Toscana l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell Unione europea di provenienza, alle condizioni previste dal presente atto. 4. L attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui agli articoli 13 e 14 della LR 28/2005. Articolo 6 Concessione ed assegnazione di posteggio ed autorizzazione all esercizio dell attività. 1. L autorizzazione all esercizio dell attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente. 2. La concessione del posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato ha durata decennale ed è rinnovata secondo la legge vigente. 3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. 4. L autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche: a) all esercizio, nell ambito del territorio regionale, dell attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nell ambito delle manifestazioni commerciali programmate; b) alla partecipazione alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere temporaneo. 5. Ai fini del rilascio dell autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, il Comune predispone appositi bandi, che oltre ad essere inviati entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre alla segreteria del BURT, che provvederà per la pubblicazione entro i 30 giorni successivi, devono essere pubblicati all Albo pretorio e sul sito internet comunale e comunicati, inoltre, alle associazioni di categoria. Il Comune per l assegnazione del posteggio stila una graduatoria che tiene conto, in ordine di priorità, per ogni settore merceologico qualora ne ricorra il caso: a) del maggior numero di presenze nella manifestazione oggetto del bando; b) dell anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d inizio dell attività quale risulta da registro delle imprese; c) dall ordine cronologico di presentazione della domanda, risultante dal protocollo generale del 4

5 Comune. 6. Fatto salvo i mercati o le fiere di nuova istituzione, prima dell emissione del bando di cui al presente articolo, il Comune è tenuto ad emettere apposito bando per miglioria. 7. In caso di settorializzazione della manifestazione o mercato si applicano i criteri indicati all art Il subingresso è consentito nelle forme di legge soltanto tra operatori appartenenti al medesimo settore merceologico e pertanto l ente accerterà ai fini del rilascio dei titoli abilitativi la compatibilità del subentrante con il settore merceologico a cui è destinato il posteggio. La Giunta Comunale con proprio atto di Delibera può derogare al presente punto qual ora l Amministrazione ravvisi una carenza del numero di posteggi assegnati ad un settore merceologico all interno della manifestazione o mercato. Articolo 7 Manifestazioni temporanee 1. Le manifestazioni temporanee come ad esempio fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario sono deliberate, previa consultazione della Associazioni di Categoria, con apposito atto della Giunta Comunale, con il quale vengono stabilite le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell evento commerciale, le tipologie dei posteggi, la loro eventuale settorializzazione ed i criteri di formazione della graduatoria che possono essere diversificati rispetto a quanto previsto dal comma 5, art. 6 del presente atto, soprattutto in presenza dei soggetti indicati al successivo articolo 8 comma Nel caso di fiera la delibera indicata al punto precedente prevede i criteri di formazione del bando di cui al comma 5, art. 6 del presente atto. Articolo 8 Concessioni temporanee di posteggio 1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione alle manifestazioni indicate all art. 7 e dall art. 14 comma 4, per le quali verrà emanato apposito bando da pubblicare all albo pretorio e sul sito internet, avviando contestualmente le procedure di cui all art. 6 comma 5 capoverso 2 del Comune. 2. Le concessioni temporanee di posteggio possono essere rilasciate, oltre che agli operatori abilitati all esercizio del commercio su aree pubbliche, anche ad altri soggetti, quali imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese o a soggetti espressione delle associazioni a carattere sociale, culturale o sportivo. 3. l ente può rilasciare autorizzazione temporanea non superiore a 4 giorni all anno anche consecutivi, a non più di tre operatori che per particolari motivi commerciali chiedono, secondo le modalità della normativa vigente e del presente regolamento, di esercitare in posteggi non ricompresi nelle tabelle di cui agli art. 22 e 23. Non possono essere rilasciate al medesimo soggetto più di una autorizzazione all anno. In tal caso l ente, valutata la motivazione, individua i posteggi con atto del responsabile del servizio e rilascia le necessarie autorizzazioni. Articolo 9 Registrazione e conteggio delle presenze 1. La registrazione delle presenze è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, secondo le modalità indicate nelle tabelle di cui agli art. 22 e Fatto salvo quanto indicato dall art. 18 comma 3, l operatore è tenuto ad essere presente, nel posteggio assegnato, entro l orario previsto per l inizio delle vendite ed a rimanervi: a) fino al termine della manifestazione, in caso di eventi ricompresi nell art. 2 lett. d) h) i) e J). b) almeno fino un ora e ½ prima dell orario previsto di fine vendite per tutte le altre manifestazioni. 3. fatti salvi casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica riconosciuto e concordato con gli organi di controllo, grave malessere fisico, etc.), pena la perdita del riconoscimento della presenza in quella data giornata. 4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. 5. Nelle fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione all intera manifestazione. 6. Negli eventi di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari 5

6 almeno a due terzi dell intera durata della manifestazione. Articolo 10 Posteggi riservati 1. Nell ambito delle manifestazioni previste dal presente atto il Comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni. 2. Il Comune può, inoltre, riservare posteggi: a) ai soggetti di cui alla LR 27/1993 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell imprenditoria giovanile); b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione della stagionalità delle produzioni. 3. I soggetti di cui ai precedenti commi non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nell ambito della stessa manifestazione. Articolo 11 Esercizio dell attività in assenza del titolare 1. In assenza del titolare della concessione o dei soci l esercizio dell attività è consentito ai dipendenti e collaboratori. 2. Il rapporto di dipendenza o di collaborazione è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con quanto previsto dagli artt. 46 e seguenti del DPR. 445/ Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere esibite su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune delle funzioni di vigilanza e controllo. Articolo 12 Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari 1. Il titolo abilitativo all esercizio dell attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il titolare sia in possesso dei prescritti requisiti per tale attività. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. 2. L attività di cui al precedente comma è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal DPGR 40/r/ L abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. Articolo 13 Migliorie, scambio dei posteggi. 1. Il competente servizio comunale, preso atto dei posteggi liberi (per rinuncia dell operatore, a seguito decadenza o perché non ancora assegnati) emette apposito bando di miglioria, destinato agli operatori già titolari di concessione nella stessa manifestazione. 2. Gli operatori interessati dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, secondo quanto previsto nell apposito bando. 3. I criteri per la miglioria sono quelli indicati nell art. 6, comma 5 del presente atto. Articolo 14 Spostamento delle aree 1. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e ambientale il Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento 6

7 nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi. 2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l assetto delle aree destinate a mercato, fiere o posteggi fuori mercato. Al riguardo, il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma precedente e definisce congrui termini per le nuove collocazioni. 3. Ai fini di pubblica sicurezza ed igiene e sanità pubblica in caso di esigenza contingibile urgente o che per motivi particolari non compatibile con l attesa di tempi lunghi, il comune provvede provvisoriamente allo spostamento o soppressione delle aree dando successivamente comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 ed avviando le procedure di cui al comma precedente. 4. l ente può effettuare, tramite Delibera di Giunta Comunale, per non più di tre volte all anno per il mercato settimanale del capoluogo e per non più di due volte all anno per gli altri eventi individuati nel presente atto, lo spostamento di una porzione dell area in altre aree, contigue a quella in esame purché idonee sotto il profilo viabile. In caso di parziale spostamento l ente provvede ai sensi dell art. 8 comma 1. Qual ora lo spostamento sia ricorrente e identico ad uno già effettuato, ritenendo valide tutte le formalità precedentemente espletate si adotteranno le concessione temporanee già rilasciate. In quest ultimo caso l ente dovrà comunque comunicare il parziale spostamento con almeno 15 giorni di anticipo sia agli operatori che alle organizzazioni o associazioni di cui al comma 1 con le forme previste dall art. 19. Articolo 15 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 1. Se L'operatore assegnatario che nel giorno della manifestazione commerciale non sia presente nel luogo ed entro l orario indicato nella tabella di cui agli art. 22 e 23 si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. L assegnazione è effettuata dal Comune adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nella stessa manifestazione. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 3. L assegnazione dei posteggi è effettuata prioritariamente agli operatori appartenenti al medesimo settore merceologico. 4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai sensi degli artt. 8, comma 2 ed art. 9, comma 1 e 2 del presente atto è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti. 5. Nel caso che non siano presenti i soggetti idonei ad occupare il posteggio di cui ai due commi precedenti, si potrà procedere ad assegnarlo anche a soggetto non appartenente al medesimo settore merceologico o alle categorie che hanno diritto alla riserva del posto, procedendo ad attribuirlo secondo i criteri indicati all art. 6 comma 5 lett. a) e b). Articolo 16 Gestione delle manifestazioni 1. Tutte le manifestazioni commerciali oggetto del presente atto possono essere affidate in gestione a soggetti esterni al Comune, con apposita delibera della Giunta Comunale, che ne indica le modalità ed i termini. Articolo 17 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche 1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione; fatta eccezione per non più di un metro sulla parte frontale ed a condizione che non sia di intralcio al pubblico passaggio. E fatta salva la possibilità del Comune di condizionare l assegnazione di determinati posteggi all uso di tende di protezione di struttura e dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo. 3. Gli organi di vigilanza ed i soggetti preposti per motivi di viabilità e sicurezza possono 7

8 nell immediatezza e sul posto far rimuovere ogni impedimento. 4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, a cittadini ed utenti. 5. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione. 6. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. 7. E comunque fatta salva la facoltà del Comune di condizionare, per particolari motivi, l assegnazione di determinati posteggi al divieto del mantenimento di cui al precedente comma. 8. La merce non può essere esposta oltre la proiezione dell area concessionata anche se collocata nella tenda di protezione. Articolo 18 Edizioni aggiuntive, manifestazioni programmate. Manifestazioni anticipate o posticipate 1. Per particolari esigenze, il Comune può programmare con apposita deliberazione della Giunta Comunale edizioni straordinarie aggiuntive delle manifestazioni previste dal presente atto, o prevedere di svolgere le manifestazioni previste in maniera anticipata o posticipata rispetto al calendario ordinario. 2. Le manifestazioni di cui al comma precedente vengono svolte con il medesimo organico ordinario senza la rassegnazione dei posteggi. 3. Le assenze degli operatori assegnatari nelle manifestazioni straordinarie, anticipate o posticipate non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti. Articolo 19 Comunicazioni ed informazioni 1. Le comunicazioni o eventuali informazioni sono inviate al singolo titolare di posteggio tramite le vie ordinarie di legge. 2. Per ridurre i tempi è consentito consegnare la corrispondenza direttamente al titolare o suo incaricato sul posteggio concessionato. 3. In caso di manifestazioni di cui agli artt. 7, 16 e 18 o comunicazioni rivolte a tutti i titolari di posteggio il Comune esaurisce il suo compito utilizzando le forme di cui al comma precedente dando informazione ad almeno 2/3 dei titolari tramite volantino o lettera. Articolo 20 Decadenza del titolo abilitativo per l attività commerciale su aree pubbliche 1. Il titolo abilitativi e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato decadono: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 della LR 28/2005; b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, presentata prima della scadenza del termine, l attività non sia iniziata entro 180 giorni dalla data del rilascio dell autorizzazione, ovvero 180 giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività; c) nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all anno solare, o nel caso delle fiere, qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. 2. Rispetto a quanto previsto dalla lettera c) del comma precedente, sono fatte salve le sospensioni volontarie dell attività di cui all art. 71 della LR 28/

9 Articolo 21 Tariffe per la concessione del suolo pubblico 1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Art. 22 Mercati: localizzazione e caratteristiche 1. Le caratteristiche dei mercati sono riportate nella planimetria allegata, nell elenco di specifica di ciascun posteggio, e nella seguente tabella, nei quali sono indicati: a) l ubicazione del mercato, la delimitazione dell area di pertinenza e la sua superficie complessiva; b) i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di handicap; c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. d) L orario di vendita; 2. L accesso alle aree mercatali è consentito a partire da una ora prima dell inizio dell orario di vendita. Le aree dovranno essere lasciate libere entro 1 ora dal termine dell orario di vendita. 3. Le aree di svolgimento del mercato vengono interdette con apposite ordinanze, emanate ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di svolgimento dei mercati e per gli orari prestabiliti. 4. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, nonché per ulteriori veicoli autorizzati dalla competente autorità. 1 MERCATO DEL CAPOLUOGO Svolgimento del mercato annuale Cadenza settimanale Giornata di svolgimento martedì Ubicazione Viale della Libertà, Piazza della Stazione, Viale Rimembranze e Piazza della Resistenza Totale dei posteggi N. 42 Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su aree Settore alimentare N. 9 pubbliche Settore extralimentare N. 30 Riservati ai produttori agricoli (art c. lett. b) N. 1 Riservati ai portatori di handicap (art c.) N. 1 Riservati a Giovani Imprenditori non alimentari (art c. lett. a) N. 1 Orario di vendita Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 Orario di presenza sul posteggio dei titolari di concessione Entro le ore 8:00 Luogo di presenza dei titolari di concessione Sul posto concessionato Orario di assegnazione posteggi liberi agli spuntisti Alle ore 8:10 Luogo di presenza degli spuntisti Viale Rimembranze - c/o monumento dei caduti. Art. 23 Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche Con delibera di Consiglio verrà determinato l indirizzo politico al fine individuare le localizzazioni e le caratteristiche dei posteggi fuori mercato. L ufficio competente attiverà le procedure di consultazione dei sindacati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e adotterà gli atti di competenza. Gli atti adottati andranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente regolamento e piano. Articolo 24 Abilitazione all esercizio dell attività in forma itinerante e modalità di svolgimento dell attività 9

10 1. L esercizio dell attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. L attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal DPGR 40/r/ La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche: b) all esercizio dell attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago; c) all esercizio dell attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle manifestazioni previste dal presente atto; d) alla partecipazione alle manifestazioni oggetto di concessioni temporanee 4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. 5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. 6. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. Articolo 25 Zone vietate 1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato: a) Nel giorno di Martedì su tutto il territorio comunale. b) Nei giorni e nelle frazioni o località ove si svolgono le attività indicate nell art. 23; c) Negli giorni diversi dal martedì in via Kennedy, via 4 Novembre, Via Roma e Via Siena del Capoluogo e della SR2. Cassia dell intero comune; d) Qualora l'amministrazione comunale ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico o altre manifestazioni di qualsiasi genere. e) E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni oggetto del presente atto, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolgono le stesse manifestazioni, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 5 km. Articolo 26 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 1. L Amministrazione, per motivi di interesse pubblico, per cause di forza maggiore o comprovata necessità come ad esempio viabilità etc può disporre l immediata variazione delle dimensioni e/o localizzazione del posteggio anche per uno, alcuni o tutti i posteggi. Successivamente la Giunta Comunale tramite proprio atto di delibera formalizza le modifiche apportate in forma temporanea o definitiva. 2. Nel caso di motivi diversi a quelli indicati al comma precedente le formalità della giunta Comunale devono essere preventive alla variazione delle dimensioni e/o localizzazione del posteggio. Articolo 27 Sanzioni 1. Le sanzioni sono stabilite dall art. 104 della LR 28/2005. Articolo 28 Norme transitorie 1. Per gli spostamenti in corso delle aree, alla data d approvazione del presente regolamento, di cui siano già state espletate le formalità di cui al comma 1 dell art. 14 e sia già definito il periodo di almeno un anno o un eventuale periodo sperimentale concordato con le organizzazioni e associazioni di cui sopra, l ente, qualora gli esiti siano favorevoli sotto il profilo logistico, di viabilità 10

11 etc. con apposita delibera di Giunta Comunale definisce la procedura ed istituzionalizza l area stessa, come da scheda di cui all art 22 ed allegati. Articolo 29 Abrogazione precedenti disposizioni 1. Con l'entrata in vigore dei presente atto sono abrogate tutte le prendenti disposizioni comunali in materia. 11

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