PROVINCIA DI VERONA Settore ecologia

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1 PROVINCIA DI VERONA Settore ecologia PARERE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE Allegato al verbale n. 18 della seduta del 15 novembre 2004 Parere n. 82 del 15 novembre 2004 Oggetto: Criteri di autorizzazione in base al nuovo D.M. 16 gennaio 2004, n.44 in materia di solventi, per le nuove attività e le attività esistenti. Premesso che: - il decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento da impianti industriali, attribuisce alle regioni la competenza ad accordare l autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi, che servono per usi industriali o di pubblica utilità e che possono provocare inquinamento atmosferico; - gli articoli 6 e 15 del citato DPR 203/88 sottopongono a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto ad altra località; - l'articolo 7 del medesimo DPR 203/88 dispone che la Regione si pronunci sulla domanda, stabilendo nell'autorizzazione, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate e il termine per la messa a regime degli impianti, nonché la periodicità e la tipologia dei controlli comunque necessari; - l'articolo 5, comma 1, punto 2, lettera b) della legge regionale (LR) 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della LR 30 marzo 1995, n. 15, delega alla Provincia il controllo preventivo sugli impianti soggetti al DPR 203/88; - l'articolo 15 della LR 16 aprile 1985, n. 33, individua nella Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente (CTPA) l'organo di consulenza tecnico-amministrativa della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente; Osservato che: - il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 recepisce la Direttiva Europea 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni industriali di composti organici volativi (C.O.V.) di talune attività industriali; - le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 44/04 sono elencate nell'allegato I al D.M. con le soglie di consumo minime per l'applicazione del D.M. stesso (Allegato 1 alla istruttoria); - per le tipologie di attività che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 44/04 per soglie di consumo inferiori a quelle previste nell'allegato I al D.M. continuano ad applicarsi i criteri del D.M. 12 luglio 1990 e/o quelli prescritti nei provvedimenti di autorizzazione; - l'art.3 (Valori limite di emissione) al comma 1 definisce le prescrizioni a cui devono adeguarsi gli impianti, in quanto recita: 1

2 comma 1. Gli impianti di cui all'art.1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonché le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato è ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei sistemi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili. - l'art.5 (Conformità ai valori limite di emissione), al comma 1 detta le condizioni per la dimostrazione della conformità alle prescrizioni del D.M., in quanto recita: comma 1. Il gestore dimostra all'autorità competente la conformità dell'impianto: a) ai valori limite di emissione degli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale, in quanto autorizzati; b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto; c) alle disposizioni dell'art.3, commi 5 e 6 ove applicabili. - l'art.3 introduce il riferimento agli Allegati II e III del D.M. stesso, in particolare: l'allegato II fissa, per ogni tipologia di attività, valori limite di emissione sia per gli scarichi gassosi, sia per le emissioni diffuse e per alcune voci dell'elenco sono inoltre indicate disposizioni speciali esplicative delle modalità di esecuzione delle misure; l'allegato III introduce uno strumento gestionale, il piano di riduzione, il cui scopo consiste nel permettere alle aziende di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissioni equivalenti a quelli ottenibili applicando i limiti di emissione. Viene determinato un valore di emissione definito "emissione bersaglio". L'Allegato III è valido per le categorie di attività per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori di emissione totali. - i valori limite di emissioni presenti nell'allegato II sono espressi in funzione del Carbonio equivalente; - il D.M. 44/04 abbandona la classificazione della Tabella D del D.M. 12 luglio 1990, e pone particolare attenzione alle sostanze classificate ai sensi della norma vigente, come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; - l'art.3, al comma 9 specifica che le sostanze o i preparati ai quali sono state assegnate le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 siano sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, ed al comma 10 individua i limiti alle emissioni prescrivendo il valore di 2 mg/nm 3 in concentrazione per flussi di massa superiori o uguali a 10 g/h; - l'art.3 al comma 11 specifica altresì per i C.O.V. alogenati e etichettati con frasi di rischio R40 ed R68 un limite alle emissioni di 20 mg/nm 3 in concentrazione per flussi di massa superiori o uguali a 100 g/h; - l'art.4 (Controlli), al comma 3 specifica che per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa devono essere utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V, precisamente: Velocità e portata UNI 10169; C.O.V. (singoli composti) UNI EN 13649; C.O.V. (conc. < 20 mg/nm 3 ) UNI EN FID Processi di combustione; C.O.V. (conc. 0,20 mg/nm 3 ) UNI EN FID; - per gli impianti esistenti come definiti dal D.M. 44/04, cioè regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. stesso (11 marzo 2004), sono previsti i tempi di adeguamento e le scadenze riportate in tabella: adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 OTTOBRE 2007, ovvero nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite allo stesso allegato per impianti dotati di dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgc/nm 3, in caso di incenerimento, e a 150 mgc/nm 3, art.6 comma 2 2

3 per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento, l'adeguamento ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II è previsto entro il 1 aprile 2013 a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II in attesa di conformarsi alle prescrizioni degli Allegati II e III entro le date sopra riportate, i gestori degli impianti dovranno inviare alla Provincia, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.M. 44/04, cioè entro l'11 MARZO 2005, una relazione tecnica contenete la descrizione dell'attività, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e quantità delle emissioni e l'eventuale progetto di adeguamento indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni del D.M. 44/04 art.3 comma 14 art.6 comma 3 - per i nuovi impianti la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 è a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 44/04, cioè a partire dall'11 MARZO 2004; - l'art.3 comma 13 stabilisce che alle emissioni di C.O.V. ai quali, successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 44/04 è assegnata o sui quali è riportata una delle frasi di rischio "R45, R46, R49, R60, R61" o " R40 ed R68" si applicano quanto prima e comunque entro 1 anno dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione pari a 2 mg/nm 3 se flusso di massa 10 g/h per la prima classe di sostanze etichettate e pari a 20 mg/nm 3 se flusso di massa 100 g/h per la seconda classe di sostanze etichettate; Considerato che: PUNTO 1 - il D.M. 44/04 stabilisce, nei principi dell'allegato III, che i 2 metodi devono essere equivalenti con riferimento alla riduzione delle emissioni conseguibili; - la procedura prevista nell'allegato III prevede che l'emissione bersaglio venga calcolata sulla base del contenuto solido di tutte le materie prime utilizzate nel processo produttivo, mediante l'utilizzo di fattori moltiplicativi (differenziati per gruppi di attività produttive) ed in funzione delle emissioni diffuse ammesse e delle soglie di consumo di C.O.V. effettivamente presenti in azienda: Emissione Bersaglio = Emissione Annua (rif.) % Emissione Diffusa* *% Emissione Diffusa + 15 per gli impianti del punto 6 e nella soglia inferiore dei punti 8 e 10 dell All. II; % Emissione Diffusa + 5 per tutti gli altri impianti. - la determinazione della Emissione Annua di riferimento parte dalla valutazione della materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno moltiplicata per uno dei fattori moltiplicativi riportati nella tabella seguente: Emissione Annua = quantità solido fattore moltiplicativo Attività Fattore moltiplicativo rotocalcografia, flessografia; laminazione associata all'attività di 4 stampa; laccatura associata all'attività di stampa; rivestimento del legno; rivestimento di tessili, tessuti o carta; rivestimento adesivo Verniciatura in continuo (coil coating), finitura di veicoli 3 Rivestimento a contatto di prodotti alimentari 2,33 Altri rivestimenti e off-set dal rotolo 1,5 - il D.M. 44/04 stabilisce che, qualora il metodo di calcolo per l'individuazione dell'emissione bersaglio sia inadeguato ovvero per quelle attività per cui non è previsto uno specifico fattore moltiplicativo, l'autorità competente (Provincia) può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi metodo alternativo che soddisfi, a giudizio dell'autorità, i principi di equivalenza; 3

4 - i risultati ottenuti con l'applicazione dell'allegato III in alternativa all'allegato II non sono equivalenti, come dimostrato dal seguente esempio: Scenario Emissivo A Consumo di vernici 105,9 t/a Residuo Secco 40 % Quantità Secco 42,4 t/a Quantità Solvente 63,5 t/a Diluente + Sol. pulizia 80 t/a Totale Solvente 143,5 t/a Portata totale emessa Nm 3 /h Ore lavorate anno 1540 Riduzione con Allegato III 42,4 (secco) 4 (fattore moltiplicativo) = 169,6 t/a (emissione annua di riferimento) 169,5 0,25 (valore di emissione diffusa + 5) = 42,4 t/a (EMISSIONE BERSAGLIO) Scenario Emissivo B Consumo di vernici 161,5 t/a Residuo Secco 62 % Quantità Secco 100,1 t/a Quantità Solvente 61,4 t/a Diluente + Sol. pulizia 58,5 t/a Totale Solvente 119,9 t/a Portata totale emessa Nm 3 /h Ore lavorate anno 1540 Riduzione con Allegato III 100,1 (secco) 4 (fattore moltiplicativo) = 400,4 t/a (emissione annua di riferimento) 169,5 0,25 (valore di emissione diffusa + 5) = 100,1 t/a (EMISSIONE BERSAGLIO) Flusso di massa finale /1.540 = 27,6 kg/h Flusso di massa finale /1.540 = 65 kg/h Conc. media di emissione / = 600 mg/nm 3 Abbattimento con Allegato II Valore limite di emissione 75 mgc/nm 3 Flusso di massa finale 3,4 kgc/h Conc. media di emissione / = 360 mg/nm 3 Abbattimento con Allegato II Valore limite di emissione 75 mgc/nm 3 Flusso di massa finale 13,4 kgc/h PUNTO 2 - i limiti alle emissioni previsti dal D.M. 44/04 sono generalmente espressi in mgc/nm 3 ; - la maggior parte dei processi di produzione e di applicazione delle vernici si svolge a freddo; - il metodo di determinazione dei C.O.V. UNI EN è un metodo automatico non selettivo il cui segnale derivante dall effluente campionato è riferito ad uno standard noto di propano in aria; - in funzione dei solventi analizzati il sistema di ionizzazione di fiamma ha un fattore di risposta che può variare da 0,2 a circa 1,4 ed è indipendente da numero di atomi di carbonio presenti nel solvente originario; - la metodo gas-cromatografico che utilizza quale rivelatore il FID procede alla determinazione per confronto con una serie di standard a concentrazione nota, che consente di definire la curva di correlazione che, in generale, può essere specifica per ogni sostanza; - il controllo delle emissioni effettuato attraverso analizzatori automatici (FID) può comportare, a seconda dei solventi o delle miscele degli stessi, la possibilità che il valore misurato al camino possa essere sottostimato (le sostanze presenti rispondono poco o pochissimo al FID) o viceversa sovrastimato; 4

5 PUNTO 3 - il D.M. 44/04 abbandona la classificazione della Tabella D del D.M. 12 luglio 1990, e pone particolare attenzione alle sostanze ed ai preparati classificate ai sensi della norma vigente, come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; - la dichiarazione dell assenza di tali sostanze nel ciclo produttivo deve essere a carico del gestore e/o del rappresentante legale dell impianto; Si ritiene pertanto di applicare i seguenti indirizzi operativi: PUNTO 1 - l applicazione dell allegato III in alternativa ai limiti per singolo camino debba essere concessa solo se si dimostra l equivalenza del risultato finale; - per dimostrare l equivalenza si deve verificare che l emissione calcolata con il metodo dell all. III sia uguale a quanto calcolato con l all. II, cioè: Portata camino Concentrazione Limite h/gg gg/anno = kg/anno di COV espressi come C; ripetizione del primo step per tutti i camini; Conversione del risultato espresso come C in C.O.V.; kg/anno C.O.V. dai camini + emissione Diffuse = kg/anno totali C.O.V.; PUNTO 2 - prescrivere nelle autorizzazioni la metodica di misura delle emissioni gassose, privilegiando il metodo della determinazione dei singoli solventi (UNI EN 13649) nelle prime analisi con conversione stechiometrica per riportare il dato al C organico e nelle successive analisi, a parità di composti e di preparati impiegati nella produzione e di modalità applicative, il metodo UNI EN (FID); PUNTO 3 - introdurre nella documentazione un modulo di autocertificazione, con allegata fotocopia del documento di identità, per la dichiarazione di assenza dei composti etichettati R45, R46, R49, R60, R61" e " R40, R68 ; * * * - Da quanto nelle premesse, allo scopo di semplificare le procedure di autorizzazione per le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 44/04, si propone di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti compresi tra le attività di cui all'allegato I al D.M. 16 gennaio 2004, n.44 (vedasi allegato) nei seguenti casi: art.6 nuovo impianto conforme alle prescrizioni previste dal D.M.; art.15 impianto esistente conforme alle prescrizioni previste dal D.M.; art.15 impianto esistente non conforme ma presenta piano di adeguamento entro il 2007 misurabile; - si propone di adottare la documentazione composta da: domanda di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88; autocertificazione relativa alla assenza dei composti etichettati R45, R46, R49, R60, R61" e "R40, R68; fotocopia del documento di identità; relazione tecnica contenete la descrizione dell'attività che rientrano nell ambito di applicazione del D.M. 44/04, il dettaglio delle materie prime impiegate nel processo 5

6 produttivo ed in tutte le attività strettamente connesse alla produzione (solventi per pulizia attrezzature, ecc.), delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e quantità delle emissioni e l'eventuale progetto di adeguamento indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni del D.M. 44/04 (solo per gli art.15 non conformi alle prescrizioni del D.M.); stima delle emissioni diffuse (sia per gli art.6 che per gli art.15); modulistica e schemi funzionali degli impianti di abbattimento, se presenti; l indicazione della % di Carbonio Organico contenuto nelle sostanze o nei preparati impiegati per la produzione (% C nelle ricette); planimetrie dello stabilimento produttivo con l indicazione delle linee produttive e dei sistemi di distribuzione delle vernici (se presenti linee di distribuzione), delle aree di stoccaggio dei prodotti vernicianti, delle aree di stoccaggio dei rifiuti; - i contenuti minimi del progetto di adeguamento (art. 6, comma 3) (modulistica valida anche per le domande di autorizzazione ex art.6 D.P.R. 203/88) sono nel seguito riportati: Sezione: Attività - In questa sezione si chiede di descrivere in maniera sintetica ed esauriente il ciclo produttivo con indicazione: di tutte le fasi/operazioni che danno luogo ad emissione di solvente, intesa sia come emissione a camino che come emissione diffusa (quindi comprese, ad esempio, le operazioni di stoccaggio materie prime, stoccaggio rifiuti, ecc.) dell impiantistica utilizzata nelle operazioni sopraindicate secondo lo schema indicato in tabella 1. Tabella 1 tipo di impianto numero di impianti (h/anno) - A tale descrizione si dovrà allegare pianta dello stabilimento con indicazione di tutti i punti di emissione e della relativa legenda; Sezione: Consumi - Si chiede di indicare i consumi, riferiti ad un preciso arco temporale (di almeno 24 mesi), relativi a tutte le materie prime contenti solventi, suddivise per tipologia e di cui si dovranno allegare la scheda tecnica e quella di sicurezza riportante la percentuale di COV (discriminandone le classi). - I dati devono essere raccolti mediante uno schema simile al quello della tabella 2, nel quale dovranno essere anche evidenziati i prodotti contenenti COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici (etichettati con frase di rischio R45, R46, R49, R60, R61) e contenenti COV alogenati (etichettati con frase di rischio R40, R68). tipologia prodotto denominazione fornitore quantità annua (t/a) % COV input COV (t/a) quantità solventi recuperati nel ciclo produttivo (t/a) consumo COV (t/a) 6

7 totali input: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi recuperati all'interno ed all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività; consumo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. Sezione: Interventi - Gli impianti devono rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi ed i valori limite di emissione diffusa indicati nell allegato II oppure i valori di emissione totale individuati ai sensi dell allegato II o dell allegato III, nonché le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati attraverso tre tipi di interventi: 1. utilizzo di materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi; 2. ottimizzo dell esercizio e della gestione degli impianti; 3. adozione di tecnologie di abbattimento. Utilizzo di materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi Si chiede di: indicare la/e tipologia/e ed i presunti consumi di prodotto/i a minor impatto ambientale adottato/i accompagnato/i dalla scheda tecnica e quella di sicurezza riportante la percentuale di COV (discriminandone le classi); precisare le fasi in cui si prevede la sostituzione dei prodotti; Ottimizzo dell esercizio e della gestione degli impianti; - Si chiede di descrivere attraverso quali interventi si intendano ottimizzare l esercizio e la gestione degli impianti (ad esempio, sostituzione dei sistemi di applicazione con altri a maggiore efficienza di trasferimento; recupero del solvente esausto; limitazioni delle emissioni diffuse, spreco di prodotti, uso scorretto di macchinari, attrezzature, utilizzo di macchine ed attrezzature obsolete, ecc.) Adozione di tecnologie di abbattimento - Si chiede di fornire una descrizione dettagliata della tecnologia di abbattimento adottata con indicazione della resa di abbattimento. - Vanno allegate tavole e disegni dell impianto; - Programmi di manutenzione; - Tempistica di installazione, collaudo ed esercizio. Sezione: Calcolo emissione totale attuale - Al fine di calcolare l emissione totale attuale si chiede di produrre certificati analitici relativi alle emissioni significative ai fini del DM 44/04 con data non antecedente i sei mesi e di dettagliare le informazioni come da tabelle 3 e 4. Tabella 3 impianto punto di emissione (sigla o numero) * fase emissiva portata volumica (Nm 3 /h)** flusso di massa (kg COV/h)** presenza bocchettone/i a Norma (M.U. n. 422) Accessibilità punto/i di prelievo 7

8 totale (*) la numerazione fa riferimento alla planimetria in scala... datata... (**) i valori di portata volumica e flusso di massa derivano dalle analisi chimiche aventi data non antecedente i sei mesi Tabella 4 emissioni convogliate operazione portata (Nm 3 /h) concentraz. (mg COV/Nm 3 ) flusso di massa (kgcov/h) (h/anno) emissione annua (t COV/anno) totali Tabella 4 emissioni diffuse (esempio non esaustivo) sorgenti emissive flusso di massa (kgcov/h) (h/anno) emissione annua (t COV/anno) finestrature del reparto 1 morchie di verniciatura 2 manufatti verniciati 3 preparazione vernici 4 pulizia apparecchiature 5 altro 6 totale 1 il flusso di massa è stato calcolato utilizzando le concentrazioni puntuali, i volumi dei reparti ed i ricambi d'aria all'ora nei locali 2 il flusso di massa è stato calcolato utilizzato le quantità di rifiuto smaltite (dato del MUD) e dalle analisi del rifiuto 3 il flusso di massa è stato calcolato tenendo conto della quantità di materiali lavorati ed i limiti massimi di emissione residua 4 il flusso di massa è stato calcolato considerando le analisi eseguite in ambiente di lavoro 5 il flusso di massa è stato calcolato considerando le analisi eseguite in ambiente di lavoro 6 il flusso di massa è stato calcolato considerando le analisi eseguite in ambiente di lavoro Emissione totale annua (t COV/anno): somma emissioni annue convogliate ed emissioni annue diffuse Sezione: Calcolo emissione totale annua di riferimento secondo all. II del DM 44/04 - Al fine di calcolare l emissione totale annua di riferimento secondo quanto previsto all all. II del DM 44/04, si chiede di dettagliare le informazioni come da tabella n. 5. Tabella 5 emissioni convogliate colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5 colonna 6 colonna 7 operazione Portata (Nm 3 /h) valore limite di emissione (mgc/nm 3 ) flusso di massa (kgc/h) f.c. flusso di massa (kgcov/h) (ore/anno) emissione convogliata (t COV/a) totali 8

9 Colonna 1 = portata volumica di aria espulsa dedotta da certificati analitici Colonna 2 = valore limite di emissione stabilito al punto XX allegato II Colonna 3 = flusso di massa orario espresso in carbonio organico volatile (valore limite moltiplicato per la portata volumica) Colonna 4 = fattore di conversione medio per le sostanze presenti in emissione (calcolato dalle analisi chimiche) Colonna 5 = flusso di massa orario espresso come composto organico volatile Colonna 6 = dell'impianto afferente Colonna 7 = flusso di massa in kgcov/h moltiplicato per l' dell'impianto Calcolo delle emissioni diffuse a partire dal valore limite Input totale COV (t/anno) Valore limite (% input di solvente) * Emissione diffusa (t COV/anno) (*) il valore è riportato nell'allegato II del DMA 44/04 Calcolo dell'emissione totale annua Emissione convogliata (t COV/anno) Emissione diffusa (t COV/anno) Emissione totale annua (t COV/anno) * * * le prescrizioni minime da prevedere nelle determine di autorizzazione sono: - analisi annuali con la metodica precedentemente descritta; - elaborazione del piano di gestione solventi secondo le modalità indicate nell All. IV al D.M. 44/04; - determinazione delle emissioni diffuse (se la stima risulta essere incompatibile con il processo produttivo); - manutenzione dei sistemi di abbattimento (se presenti); - manutenzione/gestione degli impianti produttivi; Considerato che tali indirizzi operativi sono stati concertati in sede di Unione Regionale delle Province del Veneto; Per la conformità tecnica Il relatore ing.: Francesco Mazzoni Tutto ciò premesso e considerato; Sentita la relazione tecnica; Sulla scorta della documentazione presentata e del dibattito emerso; La Commissione Tecnica Provinciale per l'ambiente, verificato il numero legale, con voti unanimi dei componenti presenti, 9

10 esprime parere favorevole ad attivare in via generale la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendono installare, modificare, trasferire o esercire impianti di attività che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 44/04, si ritiene di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare, trasferire o esercire impianti compresi tra le attività di cui all'allegato I al D.M. 16 gennaio 2004, n.44 (vedasi allegato) nei seguenti casi: art. 6 nuovo impianto conforme alle prescrizioni previste dal D.M.; art. 15 impianto esistente conforme alle prescrizioni previste dal D.M.; art. 15 impianto esistente non conforme ma presenta piano di adeguamento entro il 2007 misurabile; adotta 1) i criteri operativi sopra esposti e di seguito riepilogati PUNTO 1 - l applicazione dell allegato III in alternativa ai limiti per singolo camino debba essere concessa solo se si dimostra l equivalenza del risultato finale; - per dimostrare l equivalenza si deve verificare che l emissione calcolata con il metodo dell all. III sia uguale a quanto calcolato con l all. II, cioè: Portata camino Concentrazione Limite h/gg gg/anno = kg/anno di COV espressi come C; ripetizione del primo step per tutti i camini; Conversione del risultato espresso come C in C.O.V.; kg/anno C.O.V. dai camini + emissione Diffuse = kg/anno totali C.O.V.; PUNTO 2 - prescrivere nelle autorizzazioni la metodica di misura delle emissioni gassose, privilegiando il metodo della determinazione dei singoli solventi (UNI EN 13649) nelle prime analisi con conversione stechiometrica per riportare il dato al C organico e nelle successive analisi, a parità di composti e di preparati impiegati nella produzione e di modalità applicative, il metodo UNI EN (FID); PUNTO 3 introdurre nella documentazione un modulo di autocertificazione, con allegata fotocopia del documento di identità, per la dichiarazione di assenza dei composti etichettati R45, R46, R49, R60, R61" e " R40, R68 ; 2) le seguenti modalità e la modulistica per la presentazione della domanda: - la documentazione deve essere composta da: domanda di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88; autocertificazione relativa alla assenza dei composti etichettati R45, R46, R49, R60, R61" e "R40, R68; fotocopia del documento di identità; relazione tecnica contenete la descrizione dell'attività che rientrano nell ambito di applicazione del D.M. 44/04, il dettaglio delle materie prime impiegate nel processo produttivo ed in tutte le attività strettamente connesse alla produzione (solventi per pulizia attrezzature, ecc.), delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualità e quantità delle emissioni e l'eventuale progetto di adeguamento indicando le misure che 10

11 intende adottare per rispettare le prescrizioni del D.M. 44/04 (solo per gli art.15 non conformi alle prescrizioni del D.M.); stima delle emissioni diffuse (sia per gli art.6 che per gli art.15); modulistica e schemi funzionali degli impianti di abbattimento, se presenti; l indicazione della % di Carbonio Organico contenuto nelle sostanze o nei preparati impiegati per la produzione (% C nelle ricette); planimetrie dello stabilimento produttivo con l indicazione delle linee produttive e dei sistemi di distribuzione delle vernici (se presenti linee di distribuzione), delle aree di stoccaggio dei prodotti vernicianti, delle aree di stoccaggio dei rifiuti; - i contenuti minimi del progetto di adeguamento (art. 6, comma 3) (modulistica valida anche per le domande di autorizzazione ex art.6 D.P.R. 203/88) sono nel seguito riportati: Sezione: Attività - In questa sezione si chiede di descrivere in maniera sintetica ed esauriente il ciclo produttivo con indicazione: di tutte le fasi/operazioni che danno luogo ad emissione di solvente, intesa sia come emissione a camino che come emissione diffusa (quindi comprese, ad esempio, le operazioni di stoccaggio materie prime, stoccaggio rifiuti, ecc.) dell impiantistica utilizzata nelle operazioni sopraindicate secondo lo schema indicato in tabella 1. Tabella 1 tipo di impianto numero di impianti (h/anno) - A tale descrizione si dovrà allegare pianta dello stabilimento con indicazione di tutti i punti di emissione e della relativa legenda; Sezione: Consumi - Si chiede di indicare i consumi, riferiti ad un preciso arco temporale (di almeno 24 mesi), relativi a tutte le materie prime contenti solventi, suddivise per tipologia e di cui si dovranno allegare la scheda tecnica e quella di sicurezza riportante la percentuale di COV (discriminandone le classi). - I dati devono essere raccolti mediante uno schema simile al quello della tabella 2, nel quale dovranno essere anche evidenziati i prodotti contenenti COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici (etichettati con frase di rischio R45, R46, R49, R60, R61) e contenenti COV alogenati (etichettati con frase di rischio R40, R68). tipologia prodotto denominazione fornitore quantità annua (t/a) % COV input COV (t/a) quantità solventi recuperati nel ciclo produttivo (t/a) consumo COV (t/a) totali 11

12 input: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi recuperati all'interno ed all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attività; consumo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo. Sezione: Interventi - Gli impianti devono rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi ed i valori limite di emissione diffusa indicati nell allegato II oppure i valori di emissione totale individuati ai sensi dell allegato II o dell allegato III, nonché le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati attraverso tre tipi di interventi: 4. utilizzo di materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi; 5. ottimizzo dell esercizio e della gestione degli impianti; 6. adozione di tecnologie di abbattimento. Utilizzo di materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi Si chiede di: indicare la/e tipologia/e ed i presunti consumi di prodotto/i a minor impatto ambientale adottato/i accompagnato/i dalla scheda tecnica e quella di sicurezza riportante la percentuale di COV (discriminandone le classi); precisare le fasi in cui si prevede la sostituzione dei prodotti; Ottimizzo dell esercizio e della gestione degli impianti; - Si chiede di descrivere attraverso quali interventi si intendano ottimizzare l esercizio e la gestione degli impianti (ad esempio, sostituzione dei sistemi di applicazione con altri a maggiore efficienza di trasferimento; recupero del solvente esausto; limitazioni delle emissioni diffuse, spreco di prodotti, uso scorretto di macchinari, attrezzature, utilizzo di macchine ed attrezzature obsolete, ecc.) Adozione di tecnologie di abbattimento - Si chiede di fornire una descrizione dettagliata della tecnologia di abbattimento adottata con indicazione della resa di abbattimento. - Vanno allegate tavole e disegni dell impianto; - Programmi di manutenzione; - Tempistica di installazione, collaudo ed esercizio. Sezione: Calcolo emissione totale attuale - Al fine di calcolare l emissione totale attuale si chiede di produrre certificati analitici relativi alle emissioni significative ai fini del DM 44/04 con data non antecedente i sei mesi e di dettagliare le informazioni come da tabelle 3 e 4. Tabella 3 impianto punto di emissione (sigla o numero) * fase emissiva portata volumica (Nm 3 /h)** flusso di massa (kg COV/h)** presenza bocchettone/i a Norma (M.U. n. 422) Accessibilità punto/i di prelievo totale (*) la numerazione fa riferimento alla planimetria in scala... datata... (**) i valori di portata volumica e flusso di massa derivano dalle analisi chimiche aventi data non antecedente i sei mesi 12

13 Tabella 4 emissioni convogliate operazione portata (Nm 3 /h) concentraz. (mg COV/Nm 3 ) flusso di massa (kgcov/h) (h/anno) emissione annua (t COV/anno) totali Tabella 4 emissioni diffuse (esempio non esaustivo) sorgenti emissive flusso di massa (kgcov/h) (h/anno) emissione annua (t COV/anno) finestrature del reparto 1 morchie di verniciatura 2 manufatti verniciati 3 preparazione vernici 4 pulizia apparecchiature 5 altro 6 totale 1 il flusso di massa è stato calcolato utilizzando le concentrazioni puntuali, i volumi dei reparti ed i ricambi d'aria all'ora nei locali 2 il flusso di massa è stato calcolato utilizzato le quantità di rifiuto smaltite (dato del MUD) e dalle analisi del rifiuto 3 il flusso di massa è stato calcolato tenendo conto della quantità di materiali lavorati ed i limiti massimi di emissione residua 4 il flusso di massa è stato calcolato considerando le analisi eseguite in ambiente di lavoro 5 il flusso di massa è stato calcolato considerando le analisi eseguite in ambiente di lavoro 6 il flusso di massa è stato calcolato considerando le analisi eseguite in ambiente di lavoro Emissione totale annua (t COV/anno): somma emissioni annue convogliate ed emissioni annue diffuse Sezione: Calcolo emissione totale annua di riferimento secondo all. II del DM 44/04 - Al fine di calcolare l emissione totale annua di riferimento secondo quanto previsto all all. II del DM 44/04, si chiede di dettagliare le informazioni come da tabella n. 5. Tabella 5 emissioni convogliate colonna 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5 colonna 6 colonna 7 operazione Portata (Nm 3 /h) valore limite di emissione (mgc/nm 3 ) flusso di massa (kgc/h) f.c. flusso di massa (kgcov/h) (ore/anno) emissione convogliata (t COV/a) totali Colonna 1 = portata volumica di aria espulsa dedotta da certificati analitici Colonna 2 = valore limite di emissione stabilito al punto XX allegato II Colonna 3 = flusso di massa orario espresso in carbonio organico volatile (valore limite moltiplicato per la portata volumica) Colonna 4 = fattore di conversione medio per le sostanze presenti in emissione (calcolato dalle analisi chimiche) Colonna 5 = flusso di massa orario espresso come composto organico volatile Colonna 6 = dell'impianto afferente 13

14 Colonna 7 = flusso di massa in kgcov/h moltiplicato per l' dell'impianto Calcolo delle emissioni diffuse a partire dal valore limite Input totale COV (t/anno) Valore limite (% input di solvente) * Emissione diffusa (t COV/anno) (*) il valore è riportato nell'allegato II del DMA 44/04 Calcolo dell'emissione totale annua Emissione convogliata (t COV/anno) Emissione diffusa (t COV/anno) Emissione totale annua (t COV/anno) - le prescrizioni minime da prevedere nelle determine di autorizzazione sono: - analisi annuali con la metodica precedentemente descritta; - elaborazione del piano di gestione solventi secondo le modalità indicate nell All. IV al D.M. 44/04; - determinazione delle emissioni diffuse (se la stima risulta essere incompatibile con il processo produttivo); - manutenzione dei sistemi di abbattimento (se presenti); - manutenzione/gestione degli impianti produttivi; ritiene 1. che la conclusione favorevole dell istruttoria tecnica, in conformità ai criteri sopra formulati, possa sostituire l esame del progetto da parte della Commissione tecnica provinciale per l ambiente ed il relativo parere, ai fini dell emissione del provvedimento di autorizzazione dell attività rientranti nell applicazione del D.M. 16 gennaio 2004 n. 44, alle condizioni di cui sopra; 2. di demandare all autorità comunale la verifica sulla compatibilità ambientale in ordine agli aspetti urbanistici ed igienico- sanitari; 3. che l autorizzazione rilasciata in procedura semplificata può essere successivamente revocata sulla base di eventuali rilievi motivati del Comune, pervenuti ai sensi dell articolo 7, comma 2, del DPR n. 203/88, che non riguardino aspetti di competenza comunale. si riserva - di esaminare singolarmente i progetti non conformi ai criteri generali sopra formulati, oltre a quelli per i quali vengono espressi pareri negativi sotto l aspetto ambientale da parte del Comune o formulati pareri ostativi da parte degli uffici; - di poter rivedere i criteri adottati secondo l evolversi della normativa e sulla base delle esperienze che saranno acquisite. Il Presidente Luca Coletto Il Segretario Marzio Dani 14

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