TITOLO II - IGIENE AMBIENTALE ED URBANA
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- Concetta Giuseppe
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1 TITOLO II - IGIENE AMBIENTALE ED URBANA Articolo 11 Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti 11.1 Sono vietati l abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, su aree pubbliche come su aree private, anche se recintate E parimenti vietata l immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti di qualsiasi genere e in qualsiasi stato fisico Il deposito di rifiuti si considera incontrollato quando l area è di fatto accessibile a chiunque Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è tenuto alla rimozione e all avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo nonché al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell area ai quali l abbandono risulti imputabile a titolo di dolo o colpa La rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati senza controllo viene disposta con ordinanza del Sindaco o del dirigente Comunale, a seconda delle circostanze che determinano la competenza Nel caso di pericolo imminente per la salute pubblica e/o per l ambiente la rimozione viene disposta con immediatezza dal Sindaco, per il tramite dei servizi a ciò preposti e con spesa a carico dei responsabili I soggetti ai cui danni è stata disposta la rimozione dei rifiuti, allo scopo di dimostrare l ottemperanza alle disposizioni ricevute, devono produrre all Ufficio Ambiente dichiarazione di corretto smaltimento rilasciata dalla ditta incaricata della raccolta rifiuti se si tratta di rifiuti urbani e assimilati e di copia di formulario di trasporto attestante il corretto smaltimento se si tratta di rifiuti speciali non assimilati La rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi non esime il responsabile dell abbandono o del deposito incontrollato dall applicazione delle sanzioni previste dalla legge Nel caso in cui la responsabilità dei fatti illeciti previsti al comma 1 del presente articolo sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido alla rimozione e allo smaltimento la persona giuridica e i soggetti con poteri di rappresentanza della stessa Nel caso di impossibilità di individuazione del responsabile dell abbandono o del deposito incontrollato i rifiuti vengono comunque raccolti ed avviati alle successive fasi di gestione L asportazione dei rifiuti dalle rive e dall alveo di torrenti, rii e canali appartenenti al demanio comunale fa carico al Comune. L asportazione dei rifiuti dalle rive e dall alveo di fiumi, rii, canali di competenza di altre pubbliche amministrazioni o di privati fa carico agli stessi. Articolo 12 Spazzamento delle aree pubbliche 12.1 Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili, giardini,parchi ed altre aree pubbliche o destinate attualmente all uso pubblico vengono spazzati o comunque puliti dalla ditta incaricata dal Comune/Consorzio secondo programmi che prevedono modalità, frequenze ed orari differenziati
2 tenuto conto della loro destinazione, delle loro caratteristiche e del traffico veicolare oltre che delle esigenze organizzative del servizio Le pulizie di cui al presente articolo sono svolte manualmente da operatori all uopo attrezzati e/o meccanicamente mediante apposite spazzatrici e/o altre macchine operatrici Nell effettuare l attività oggetto del presente articolo gli operatori addetti al servizio devono impiegare tutti gli accorgimenti possibili per evitare di sollevare polvere o di ostruire le caditoie stradali I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere per quanto possibile le emissioni sonore ed evitare l inquinamento acustico degli spazi urbani. Articolo 13 Cestini stradali - gettacicche 13.1 Allo scopo di mantenere la pulizia della aree pubbliche e di uso pubblico dovranno essere installati appositi cestini gettacarte e/o gettacicche per la raccolta dei tali rifiuti o similari, di ridotta dimensione, prodotti dai passanti I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento con la frequenza stabilita per ciascuna zona di spazzamento e comunque quando sono pieni E fatto divieto di conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali In caso di necessità e/o periodicamente si dovrà provvedere al lavaggio-disinfezione degli stessi. Articolo 14 Altri servizi di igiene urbana 14.1 Oltre allo spazzamento delle aree pubbliche e allo svuotamento dei cestini stradali, al fine di mantenere la nettezza e l igiene urbana dovranno essere previsti i seguenti servizi di igiene ambientale,con le modalità e le frequenze necessarie: a) spurgo di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche; b) lavaggio di fontane e fontanelle; c) lavaggio di vie, piazze ed altre aree pubbliche pavimentate; d) lavaggio e disinfezione di eventuali servizi igienici pubblici; e) deafissione manifesti abusivi; f) pulizia straordinaria di aree interessate da manifestazioni di interesse pubblico, con eventuali oneri imputati ai promotori qualora privati; g) asportazione di piccole carogne di animali giacenti su suolo pubblico e/o demaniale; h) diserbo dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali; i) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private di uso pubblico; l) sgombero neve e ghiaccio da marciapiedi e accessi a edifici e servizi pubblici, fermo restando gli obblighi a carico dei cittadini. Articolo 15 Pulizia delle aree scoperte private 15.1 I cortili ed altri luoghi di uso comune nei fabbricati ed anche le aree private non gravate di uso pubblico, recintate e non recintate, qualsiasi destinazione abbiano, compresa quella agricola, devono essere tenuti puliti dai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari i quali non devono
3 ammassarvi rifiuti e devono anzi asportare quelli eventualmente abbandonati da terzi o comunque giacenti su tali aree Nel caso in cui si renda necessario, i proprietari dovranno porre in essere gli accorgimenti per impedire che sui terreni di loro proprietà vengano abbandonati rifiuti apponendo cartelli di divieto o creando, eventualmente, barriere naturali per impedire l accesso ai fondi Per motivi di decoro e di igiene le aree incolte site nel centro abitato e/o in prossimità di fabbricati residenziali devono comunque essere oggetto di regolare pulizia e manutenzione. Articolo 16 Pulizia dei mercati e delle fiere 16.1 La gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche si conforma ai principi generali posti alla base del presente regolamento. In particolare saranno assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata I concessionari e gli occupanti giornalieri di posti di vendita sui mercati ed altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche devono raccogliere e conferire i rifiuti prodotti durante l esercizio della loro attività secondo le modalità stabilite per ciascuna manifestazione I concessionari e gli occupanti giornalieri devono lasciare pulita l area in concessione o temporaneamente occupata sui mercati e lo spazio circostante ed immettere i rifiuti non recuperabili in sacchi a perdere e comunque in modo ordinato I soggetti di cui al comma precedente devono sgomberare l area utilizzata per l esercizio delle loro attività di vendita o di servizio entro 90 minuti dal termine stabilito per la cessazione delle vendite o nel diverso tempo loro assegnato con provvedimento del Responsabile della gestione dei mercati Nelle due ore successive al temine assegnato per lo sgombero delle aree pubbliche destinate al commercio è vietata la sosta dei veicoli sulle stesse aree, allo scopo di rendere agevoli le operazioni di raccolta rifiuti, pulizia e/o lavaggio igienizzazione. Articolo 17 Imbrattamento strade e aree pubbliche 17.1 Chi nell effettuare attività e/o operazioni come, a solo titolo di esempio, demolizione di fabbricati e scarico o trasbordo di materiali, imbratta strade e aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto a ripulire le stesse, a propria cura e spese e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Lo smaltimento dei rifiuti di cui si tratta deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento e/o dalle norme vigenti in materia Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche sono tenute ad evitare che gli animali lordino il suolo con le loro deiezioni, adottando gli accorgimenti prescritti dal Regolamento di polizia urbana e/o da ordinanze sindacali Chi transita nelle aree pubbliche con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso e, in caso di spandimento, deve attivarsi immediatamente per rimuoverli, richiedendo se necessario l assistenza dei vigili urbani.
4 17.4 Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi (cantieri, terreni agricoli, ecc.) deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l imbrattamento delle aree pubbliche e, comunque,nel caso, procedere alla successiva pulizia Coriandoli, riso, confetti, pasta e qualsiasi altro materiale o sostanza lanciata su spazi pubblici ed aree pubbliche in occasione di cerimonie devono essere rimossi a cura di chi organizza le cerimonie, entro due ore dello spandimento. Articolo 18 - Pulizia aree occupate da pubblici esercizi commerciali ed artigianali 18.1 E fatto obbligo a chiunque esercita una attività in locali che prospettano sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via di provvedere alla pulizia del tratto di marciapiedi o di portici sul quale l esercizio prospetta o dal quale si accede, per tutta la sua ampiezza I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente l abbandono di rifiuti minuti quali cicche di sigarette, scontrini, ecc. devono collocare sulla soglia dell esercizio idonei contenitori di capacità non inferiore a 50 litri. Tali contenitori devono essere ritirati alla chiusura del locale I gestori di esercizi pubblici fissi o mobili che usufruiscono di concessione di aree pubbliche o di uso pubblico devono,se del caso anche installando adeguati contenitori, mantenere costantemente pulite le aree loro concesse, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza. All orario di chiusura degli esercizi in questione l area in concessione deve essere lasciata pulita I gestori dei pubblici esercizi elencati al comma precedente che non occupano con impianti fissi il suolo pubblico ma di fatto lo impiegano pur senza concessione come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiedi o del tratto di portici antistante, per una ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l attività I rifiuti provenienti dalle aree di cui ai commi precedenti devono essere raccolti e conferiti a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto E fatto divieto di spazzare le aree anzidette spingendo i rifiuti al di fuori dalle stesse e/o nelle caditoie stradali. Articolo 19 Manifestazioni e spettacoli viaggianti 19.1 In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di installazione di circhi, luna park e spettacoli viaggianti è fatto obbligo agli organizzatori per tutta la durata delle manifestazioni di tenere pulite le aree e di conferire in modo separato i rifiuti prodotti utilizzando gli appositi contenitori, che devono essere preventivamente richiesti al Comune/Consorzio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto Le autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni verranno consegnate dal Comune agli interessati soltanto su presentazione di attestazione dell avvenuto pagamento della tassa rifiuti Il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo viene garantito con le modalità stabilite in funzione della tipologia e della quantità dei rifiuti che devono essere raccolti.
5 19.4 La frequenza di svuotamento viene definita in accordo con gli organizzatori e/o responsabili della manifestazione L Ufficio Ambiente/Consorzio dovrà essere informato, con tutta la possibile tempestività, circa le manifestazioni organizzate dal Comune o da altri Enti con la collaborazione del Comune. Articolo 20 Villaggi ed aree di sosta per i nomadi 20.1 Le unità abitative situate in apposite aree e/o villaggi nomadi all uopo attrezzati sono a tutti gli effetti da considerarsi utenze domestiche Nel caso il Comune/ Consorzio organizzerà apposita raccolta dei rifiuti domestici con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento. Articolo 21 Volantinaggio 21.1 Il volantinaggio sulle aree pubbliche è consentito esclusivamente a mano. Sulle aree pubbliche è pertanto vietata ogni altra forma di distribuzione di volantini, ad esempio mediante la posa di volantini sui veicoli in sosta E fatto divieto a chi distribuisce e a chi riceve volantini di imbrattare il suolo pubblico lasciandoli cadere a terra E sempre vietato il volantinaggio all interno e in prossimità dei parchi e delle aree verdi pubbliche. Articolo 22 Nettezza urbana in caso di nevicate e di piogge intense 22.1 A tutela dell incolumità dei pedoni, in caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, esercenti, abitanti o utilizzatori a qualsiasi titolo di ogni edificio o recinzione fronteggiante la pubblica via hanno l obbligo dello spalamento della neve dai marciapiedi per l intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l intero fronte dell edificio In caso di temporali o comunque di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da foglie ed eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell acqua Salvo quanto previsto ai commi precedenti, la rimozione della neve da spazi ed aree pubbliche è disposta dal Comune mediante ricorso a ditte private, sulla base di un apposito piano di intervento.
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