PREMESSA AGRITURISMO E TURISMO RURALE

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1 PREMESSA AGRITURISMO E TURISMO RURALE Nella nostra realtà agricola il territorio rurale si presenta in modo via via più rilevante come uno spazio in cui si incontrano risorse che hanno un valore naturalistico, culturale e paesaggistico da promuovere, conservare e tutelare. In tale contesto prende forma con intensità crescente, il turismo rurale inteso in senso ampio, comprensivo quindi di agriturismo e turismo rurale in senso stretto. Tale fenomeno si presenta pertanto come uno strumento in grado di armonizzare le esigenze legate alla valorizzazione degli interessi culturali, naturalistici, storici, paesaggistici con la protezione di quelli economici del territorio rurale. Alla luce di ciò, risulta interessante considerare l evoluzione profonda che ha caratterizzato la concezione giuridica di paesaggio. La Legge 29 giugno 1939, n Protezione delle bellezze naturali, ne offriva una visione di protezione, per arrivare poi con il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito nelle legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso ), ad una concezione territoriale. A partire dagli anni 80, anche sullo scenario della normativa comunitaria si è fatta strada la concezione di paesaggio inteso in senso globale e come bene culturale, aspetto che emerge in modo particolare nella Convenzione europea del paesaggio siglata a Firenze il 29 ottobre del 2000 dagli Stati membri del Consiglio d Europa. Tale Convenzione designa con il termine 3

2 paesaggio una determinata parte del territorio, così com è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Agriturismo e turismo rurale si collocano pertanto in un complesso di definizioni che riguardano il paesaggio, il territorio e l ambiente e si presentano come due realtà che sembrano rifarsi a discipline differenziate sotto il profilo legislativo. Il primo consiste in una pluralità di servizi turistici che l imprenditore agricolo offre all ospite utilizzando le potenzialità polifunzionali della propria azienda e in connessione con le attività agrarie che devono rimanere principali. Nel caso del turismo rurale si comprende invece una serie di offerte di ospitalità turistica in campagna caratterizzate da un ospitalità rurale proveniente da strutture estranee all azienda agricola, dalla fruibilità del patrimonio ambientale, nonché delle risorse naturali. Pertanto agriturismo e turismo rurale hanno un fondo comune costituto dal contesto ambientale in cui si svolge la pratica turistica, ma si differenziano sia per i soggetti imprenditori sia per le leggi che ne disciplinano il funzionamento. La normativa di questo multiforme fenomeno, è complessa e stratificata a vari livelli. 4

3 A favore dell agriturismo intervengono politiche e strumenti diversi che possono essere raggruppati a seconda delle finalità principali che si propongono. Ad esempio, oltre che dalla legge quadro, da quelle regionali e da quella di orientamento del settore agricolo, l agriturismo viene promosso e sostenuto anche nell ambito dei programmi finanziati dai fondi strutturali, della legge 394/91 (art. 7) legge quadro sulle aree protette, della legge n. 426/98 nuovi interventi in campo ambientale. In linea generale, l elemento che accomuna questi strumenti è il ruolo chiave assegnato all agriturismo nel favorire processi di sviluppo sostenibile. La normativa comunitaria Negli ultimi anni l attenzione verso agriturismo e turismo rurale è cresciuta di pari passo con l evoluzione delle strategie di intervento attivate dall Unione Europea a favore delle aree rurali. Si è infatti passati dall impostazione settoriale delle politiche di sviluppo rurale all inclusione di queste in una strategia più generale attraverso interventi integrati. Tale evoluzione si è concretizzata proprio nelle varie fasi di Riforma dei Fondi Strutturali e di attuazione dell Iniziativa Comunitaria LEADER che in una prima fase, vale a dire sotto Leader II conclusosi nel 1999, ha considerato il turismo rurale come asse strategico, per poi passare con 5

4 Leader Plus a sostenere l'asse valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale, consentendo comunque il finanziamento delle azioni di investimento e di formazione nel settore del turismo. Per l'unione Europea il turismo rurale é una nozione molto ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in ambiente rurale compreso il turismo nelle aziende agricole o agriturismo (Com (88) 501 del 29 luglio 1988). Secondo questa interpretazione, per i termini turismo rurale ed agriturismo, è pressoché impossibile pervenire ad una definizione univoca o operare una differenziazione in funzione delle strutture utilizzate e delle attività svolte. In Europa non esiste una normativa di riferimento (direttiva o regolamento) in materia di agriturismo e turismo rurale. Esistono invece programmi e iniziative comunitarie di sostegno alle forme di turismo nelle aree rurali. Le prime misure a favore del turismo rurale si collocano nell ambito della politica comunitaria regionale volta a eliminare gli squilibri fra alcune regioni. Il fenomeno è pertanto sostenuto economicamente in quanto strumento di integrazione del reddito di chi opera in quelle aree. Già nei primissimi anni 80 furono previste le prime incentivazioni finanziarie del turismo in determinate aree rurali : è il caso dei due Regolamenti, il n. 2615/80 del 7 ottobre 1980 e il 214 del 18 gennaio 1984, che si presentavano come strumenti di integrazione del reddito di chi operava in aree rurali. 6

5 Successivamente, con il Regolamento CEE 797/85, nel quadro di sostegno strutturale alle aziende agricole, la Comunità aveva previsto investimenti di "carattere turistico" o artigianale da effettuare nelle aziende agricole ubicate nelle zone svantaggiate come delimitate dalla direttiva 268/75. La seconda fase dell intervento comunitario si caratterizza per l adozione di politiche e misure ispirate ad una maggiore consapevolezza dello stretto legame esistente tra agricoltura, ambiente e territorio, pertanto il turismo rurale viene incentivato, non solo come forma di integrazione del reddito, ma anche come strumento di valorizzazione del territorio rurale dal punto di vista paesaggistico, culturale ed ambientale: fondamentali in tal senso sono i Regolamenti n. 3808/89 del 12 dicembre 1989, n. 2328/91 del 15 luglio 1991, n. 950/97. Inoltre, negli stessi anni, nell ambito della politica di coesione economica e sociale (articolo 158 Trattato Ce ) e quindi nell intento di ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle varie regioni d Europa, comprese le zone rurali, la Comunità ha emanato i regolamenti CEE 2052/88, 4253/88, 1260/99, che al loro interno possono prevedere misure di sostegno al turismo rurale. La Comunità europea ha quindi sempre ritenuto non praticabile l elaborazione di una normativa valida per tutti gli Stati membri, in quanto risultano essere troppo diversificate le esigenze non solo tra Stato e Stato, ma anche tra Regione e Regione, e ha quindi favorito la valorizzazione delle tradizioni locali e il progresso del mondo rurale, lasciando la 7

6 possibilità di disciplinare la cosiddetta attività turistica rurale ai singoli Stati e Regioni che hanno qualificato di volta in volta tali attività come agricole o commerciali. La Comunità europea ha pertanto ritagliato per se stessa il ruolo di polmone finanziario del fenomeno. La Commissione ha elaborato un documento dal titolo "Misure comunitarie per la promozione del turismo rurale" COM/ 90/438, che si rivela utile per la ricerca di una definizione di turismo rurale e la delimitazione di tale concetto. Sotto il profilo terminologico infatti gli interventi comunitari ignorano il termine agriturismo ed utilizzano esclusivamente l espressione turismo rurale, che comprende quindi l agriturismo, ma non si esaurisce in esso. L approccio del legislatore comunitario è quindi quello di sostenere economicamente l erogazione dei servizi di ospitalità turistica in aree rurali, solo in funzione del collegamento che le lega al territorio. In tal senso il Regolamento fondamentale per il sostegno allo sviluppo rurale risulta essere il Regolamento n. 1257/99 del 17 maggio Quest ultimo riunisce per la prima volta in un unico strumento normativo tutte le misure di sviluppo rurale. Esso agli artt. 4 e 33 permette agli Stati membri e/o alle Regioni di destinare parti importanti delle risorse finanziarie comunitarie all'agriturismo e/o al turismo rurale. Nello specifico l'art. 4 prende in considerazione la promozione della diversificazione delle attività nell'azienda agricola, mentre l'art.33 parla di 8

7 incentivazione delle attività turistiche e artigianali e ricomprende al proprio interno le misure di sviluppo rurale. Il regolamento in oggetto segna inoltre la nascita del II pilastro della PAC, accorpando tutti i regolamenti esistenti in materia di sviluppo rurale e individuando tre obiettivi strategici generali: - potenziamento del settore agricolo e forestale; - miglioramento della competitività delle zone rurali; - salvaguardia dell ambiente e del patrimonio rurale. Agli obiettivi tradizionali della politica di sviluppo rurale se ne affiancano di innovativi, tra i quali figura la diversificazione delle attività agricole e incentivazione di attività alternative. Tuttavia il primo tentativo ufficiale a livello europeo di definire un modello di agricoltura multifunzionale nel quale coniugare i requisiti di competitività, redditività, qualità, sicurezza alimentare, sviluppo integrato, eco-compatibilità e tutela del territorio nelle aree rurali, si ha nel 1997 quando la Commissione pubblica il documento: Agenda Per un Unione più forte e più ampia. Nel contesto dell Agenda 2000 la politica agricola comune "è principalmente orientata a soddisfare le domande della società relativamente alla sicurezza alimentare, alla qualità alimentare, alla differenziazione dei prodotti, al benessere degli animali, alla qualità 9

8 ambientale e alla conservazione della natura e dello spazio rurale". Nella proposta di regolamento comunitario della Commissione 490/2004 adottata il 14 luglio 2004, proposta che dovrà disciplinare la politica di sviluppo rurale nel periodo di programmazione e sostituire il regolamento 1257/99, si afferma: L agenda 2000 ha stabilito una politica di sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC (politica agricola comunitaria) per accompagnare la nuova riforma della politica di mercato nel territorio dell Unione. La politica di sviluppo rurale conseguentemente non può essere separata dal proprio ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune sottolineando il termine «comune», vale a dire la scelta che è stata presa di organizzare il settore agricolo a livello dell Unione. Questo aspetto è particolarmente pertinente per quel che riguarda la necessità di assicurare una coerenza di strumenti ed obiettivi politici tra i due pilastri. La Comunicazione sulle prospettive finanziare per il periodo , riflettendo le conclusioni della Conferenza di Salisburgo (novembre 2003) e gli orientamenti strategici del consiglio di Lisbona e di Göteborg che sottolineano gli elementi economici, sociali ed ambientali della sostenibilità, ha fissato i seguenti tre obiettivi principali per la politica dello sviluppo rurale: migliorare la competitività del settore agricolo sostenendo la ristrutturazione; 10

9 migliorare l ambiente e lo spazio rurale attraverso un sostegno alla gestione del territorio (comprendendo le iniziative di sviluppo rurale legate ai siti natura 2000); migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche tramite le misure che si rivolgono al settore agricolo e ad altri attori rurali. L aiuto comunitario all investimento agricolo ha per oggetto l ammodernamento delle imprese agricole e l incremento della loro redditività economica tramite il miglioramento dell utilizzo di fattori di produzione (compresa anche l introduzione di nuove tecnologie), l individuazione di target della qualità e la diversificazione all interno o all esterno dell azienda verso attività non agricole, incluso il settore non alimentare. L aiuto comunitario è volto, inoltre, a migliorare la situazione delle aziende in termini di rispetto dell ambiente, di sicurezza sul luogo di lavoro, di igiene e di benessere degli animali, nonché accompagnare i cambiamenti nelle zone rurali al fine di promuovere l occupazione e migliorare i servizi di base. La nuova proposta di regolamento prevede, all'asse 3 "Diversificazione dell'economia rurale e qualità della vita in ambiente rurale", diverse misure tra cui l'incentivazione di attività turistiche. Il sostegno alle attività turistiche riguarda in particolare le seguenti operazioni: a) le piccole infrastrutture come i centri di informazione, la segnaletica relativa ai siti turistici; 11

10 b) le infrastrutture ricreative di accesso agli spazi naturali e gli alloggi con capacità di accoglienza ridotta; c) lo sviluppo e l immissione sul mercato di prodotti turistici legati al turismo rurale. Le politiche per lo sviluppo rurale si inseriscono in un cambiamento del quadro di intervento più generale: infatti si è passati da una organizzazione di mercato dei prodotti agricoli caratterizzata da garanzie illimitate di assorbimento delle produzioni ad un quadro di contingentamento territoriale delle stesse. Ciò porta a una differenziazione delle politiche dell'unione nelle diverse realtà locali, nonché a uno slittamento di accento delle finalità della politica unitaria dallo sviluppo agricolo allo sviluppo rurale. L importanza sempre crescente che lo sviluppo rurale ha assunto nel quadro della politica comunitaria, emerge anche nel Parere del Comitato delle regioni sul tema «Progetto giovani per l agricoltura europea» (2001/C 357/08). In tale documento si conviene : [ ] sulla necessità che lo sviluppo rurale passi attraverso un agricoltura multifunzionale e pertanto si : [ ] ritiene urgente che Unione europea, Stati e Regioni, ciascuno per le rispettive competenze, assicurino le condizioni per l esercizio della pluriattività da parte degli imprenditori e degli addetti all agricoltura consentendo specie nelle zone montane e marginali, l effettuazione di attività connesse alla foresta, alla sorveglianza e gestione delle zone protette e dei parchi, alla manutenzione delle infrastrutture rurali e civili, alla gestione dei beni culturali, ai servizi, al turismo stagionale, ecc. ; 12

11 sempre nel Parere si sottolinea che va definito, infine, un nuovo statuto d impresa rurale diversificata (pluriattiva) nella quale ogni attività ammissibile sia conforme alla logica d impresa agricola che resti prevalente ; infine il Comitato delle regioni ritiene utile che nello sviluppo ulteriore delle iniziative tendenti a realizzare interventi agroambientali, di agricoltura biologica, di agriturismo e turismo rurale, di sostegno, promozione e commercializzazione di prodotti alimentari tipici e rurali, di qualità e caratteristici dell ambiente di produzione di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, siano da considerare prioritariamente le presenze, singole o associate, di giovani agricoltori. La normativa comunitaria ha da sempre avvertito la grande opportunità costituita da un uso intelligente dello strumento turistico per lo sviluppo delle aree rurali grazie alla crescente richiesta urbana di attività ricreative (e anche culturali) in ambito agricolo e ha individuato nel cosiddetto turismo rurale lo strumento più adeguato al mantenimento delle popolazioni agricole sul territorio. La normativa italiana Il legislatore italiano, a differenza del legislatore comunitario, con la legge quadro 5 dicembre 1985, n. 730, ha operato una netta distinzione nell ambito dell ospitalità in aree agricole tra turismo rurale in senso stretto ed agriturismo, riservando solo a quest ultimo le misure di sostegno economico e destinando le forme di turismo rurale nell impresa turistica, 13

12 soggetta allo statuto dell imprenditore commerciale. La legge 730 definisce agrituristica ogni attività di "ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità, rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". Tuttavia la prima legge nazionale che fa riferimento, sia pure in modo disorganico, al fenomeno agrituristico, è la legge quadro sul turismo, 17 maggio 1983 n Tale legge, in particolare, delinea le caratteristiche delle imprese che possono esercitare attività di organizzazione, di produzione di viaggi e di soggiorni turistici, quelle degli operatori turistici e definisce le strutture ricettive. Tale norma ha condotto il fenomeno agrituristico nell alveo dell attività commerciale e ne ha ridotto la portata ad un semplice problema di alloggi. Infatti, l art. 6 include tra le strutture ricettive gli alloggi, che chiama "agroturistici", definendoli come fabbricati rurali nei quali è data ospitalità a turisti da imprenditori agricoli. I limiti derivano dal fatto che in questo modo si pone un unica disciplina amministrativa sia per la regolamentazione delle più modeste attività turistico rurali, sia per i grandi complessi turistico - alberghieri. 14

13 Pertanto, è solo con la legge 5 dicembre 1985 n. 730 (in seguito chiamata anche legge nazionale o legge quadro), che si ha una legge organica sull esercizio dell attività agrituristica. Tale legge stabilisce i principi fondamentali e inderogabili cui, successivamente, il legislatore regionale farà riferimento nel porre in essere la cosiddetta legislazione regionale di dettaglio. Nella legge si possono individuare quattro componenti fondamentali: a) le finalità della normativa (art. 1); b) la definizione delle attività e dell'operatore agrituristico (art. 2-4); c) gli aspetti disciplinari dell'attività (art. 5-9); d) le linee generali per la programmazione e promozione locale dell'attività agrituristica (art ). Le finalità indicate dalla legge-quadro sono molteplici e perseguite mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne. Vanno dagli obiettivi economici, quali l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad obiettivi socioculturali, quali la promozione del rapporto tra città e campagna e la promozione delle tradizioni ed iniziative culturali del mondo rurale, ad obiettivi di riequilibro territoriale, quali lo sviluppo dell'agricoltura e la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, sino ad obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio, quali la migliore utilizzazione del patrimonio aziendale naturale ed edilizio e la conservazione dell'ambiente. 15

14 L art. 2 riconduce l agriturismo nell ambito dell attività agricola definendola attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli ai sensi dell art c.c., singoli o associati e dai loro familiari di cui all art. 230 bis del Codice Civile, attraverso l utilizzazione della propria azienda. Rientrano tra le finalità: dare stagionalmente ospitalità, somministrare pasti e/o bevande (che devono essere costituiti per lo più da prodotti propri), organizzare attività ricreative o culturali nell ambito dell azienda. Gli unici soggetti che possono esercitare le attività agrituristiche sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed i loro familiari (quali il coniuge e parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo) che le possono svolgere mediante l'utilizzazione della propria azienda. Tali attività, inoltre, non possono essere svolte in maniera disgiunta dalle attività agricole, ma in rapporto di connessione e complementarietà a quelle di coltivazione del fondo, di allevamento del bestiame e di silvicoltura. In quanto tale, l'attività agrituristica viene considerata dalla norma nazionale un attività agricola per connessione. L agriturismo per il carattere di complementarietà non può né sussistere al di fuori di un azienda agricola, né prevalere sulle attività tipicamente agricole che devono rimanere principali. Possono quindi ricevere autorizzazione a svolgere attività agrituristiche solo i lavoratori autonomi dell agricoltura che esercitano attività di impresa. Le attività agrituristiche in quanto attività di natura agricola vanno ricondotte ad un regime proprio di quello dell'impresa agricola, che risulta 16

15 fortemente differenziato da quello dell'impresa commerciale. Il compito centrale di esercitare un controllo sulle relazioni di connessione e complementarietà viene delegato, dall'art. 4, alle Regioni, che devono fissare i criteri e limiti di svolgimento dell'attività in funzione dell'azienda e del fondo interessati. Allo Stato è attribuito il compito di dettare i principi fondamentali della materia (attraverso l emanazione di leggi quadro o cornice), mentre alle regioni spetta il compito di emanare la c.d. legislazione di dettaglio. Gi aspetti disciplinatori dell'attività sono definiti dagli articoli compresi tra il 5 ed il 9. L'articolo 5, in particolare, indica le norme igienico sanitarie generali che debbono essere rispettate nell'attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione degli alimenti e bevande ed assegna alle regioni la competenza di definire le norme che debbono rispettare gli immobili e le attrezzature impiegate per l'attività agrituristica. Gli articoli dal 6 al 9 dettano la disciplina amministrativa ed assegnano le specifiche competenze. La legge prevede l istituzione, da parte delle regioni, di un elenco (che diverse regioni, in sede d applicazione, chiameranno "albo"), in cui iscrivere i soggetti abilitati ad esercitare l attività stessa. L iscrizione è concessa alla presenza di determinati requisiti oggettivi (svolgimento di attività agricola, presenza di locali all interno dell azienda, richiesta di iscrizione proveniente dal titolare d azienda o da altro familiare 17

16 ricompreso nell articolo 230 bis c.c. e dedito all attività agricola) e soggettivi (assenza di determinate condanne penali nel triennio precedente, assenza di misure di prevenzione o di dichiarazione di delinquenza abituale, ecc.). Le linee generali per la programmazione e promozione locale dell'attività agrituristica sono indicate dagli articoli compresi tra il 10 ed il 15. L'articolo 10, in particolare, tende a legare lo sviluppo dell'attività agrituristica alle finalità di riequilibro e conservazione indicate nell'articolo 1. In particolare, introduce il concetto di piano per l'agriturismo connesso ad un programma di vitalizzazione delle aree rurali. Tale piano deve indicare le aree suscettibili di sviluppo agrituristico ed una serie di loro caratteristiche. Agli imprenditori che operano all'interno di queste aree possono essere concessi degli incentivi, come previsto dall'articolo 14. Le regioni in collaborazione con gli enti locali e le associazioni agrituristiche, devono promuovere studi e ricerche sull'agriturismo, curare la formazione professionale (art. 11) e incentivare e coordinare la promozione delle attività agrituristiche. Nella direzione di emancipazione dell ospitalità turistica in area rurale dallo stretto collegamento con l azienda agricola, si registrano nel panorama legislativo nazionale due provvedimenti che per la prima volta incentivano dal punto di vista economico il turismo rurale. Si tratta della legge 29 marzo 2001, n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo, la quale all art. 1 sollecita la Repubblica a sostenere l uso strategico degli spazi rurali in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato. La legge 27 marzo 2001, n. 122 all art. 23, Ospitalità 18

17 rurale familiare presenta lo stesso orientamento e chiama le regioni a disciplinare l attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione, precisando che se dette attività hanno carattere professionale e continuativo e sono esercitate da imprenditori agricoli rientrano tra le attività agrituristiche. Queste nuove tendenze si collocano sulla scia del più recente orientamento comunitario e vedono l offerta di ospitalità turistica in aree rurali come uno strumento di valorizzazione del territorio rurale in ogni suo aspetto. Inoltre l impresa agricola si prospetta in una dimensione più moderna che ne esalta la sua multifunzionalità, come una struttura erogatrice di servizi in collaborazione con altre iniziative imprenditoriali e culturali che si collocano all interno delle aree rurali spogliata del suo tradizionale abito di mero produttore di beni. Possono ricevere autorizzazione ad esercitare l'agriturismo solo i lavoratori autonomi dell'agricoltura che a qualunque titolo e forma esercitano attività di impresa: ciò vale per tutti gli imprenditori agricoli (imprenditori a titolo principale o a titolo parziale), per tutti i familiari purché siano partecipi dell'impresa agricola a conduzione familiare. Le attività agrituristiche possono essere esercitate esclusivamente in una azienda agricola utilizzando il fondo e i fabbricati rurali, tutti o in parte, esistenti che non vengono più utilizzati per la normale attività agricola o per gli usi abitativi dell'imprenditore e della sua famiglia. E' escluso l'uso di edifici, anche se di proprietà dell'imprenditore, non pertinenti l'azienda 19

18 agricola e ubicati in luogo diverso dal fondo ove si intende esercitare l'agriturismo. Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, anche all'interno di una azienda agricola, con criteri difformi dalla legge 730 viene considerata turismo rurale ed è quindi inquadrata dalla legge quadro n. 217 del 17 maggio In questo caso l'attività comporta: la deruralizzazione degli edifici e del fondo interessati; la necessità di fare richiesta di variazione nella destinazione d'uso del territorio dei comuni competenti; il rischio per l'imprenditore di perdere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, per l'esistenza di un consistente reddito extragricolo. Nei casi in cui la normativa in vigore per l'agriturismo e il turismo rurale non fornisca specifiche direttive bisogna fare riferimento alle leggi vigenti in materia di turismo, commercio, igiene e sanità. La definizione che la legge 730 dà di agriturismo, deve essere letta alla luce delle novità e delle integrazioni introdotte dalla recente legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo D.Lgs. 18 maggio 2001, n Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, N.57. Tale norma al terzo comma dell art. 1, ha ampliato le attività connesse a quella agricola, l art c.c. considerava connesse solo le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, mentre adesso si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 20

19 bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L innovazione è rintracciabile nel fatto che si riqualifica l agriturismo dandogli una definitiva natura agricola e si favorisce il processo di modernizzazione e diversificazione dell agricoltura. Questo articolo è rilevante proprio perché riqualifica l agriturismo. Inoltre sostituisce l art in base al quale la legge 730/85 disciplina dell agriturismo definiva la figura di imprenditore agricolo che poteva esercitare l agriturismo. La legge 730 riconduceva all agriturismo esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all art c.c., singoli o associati, e da loro familiari, di cui all art. 230 bis c.c., attraverso l utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali sostenendo anche che lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. L art. 3 della legge di orientamento introduce ulteriori novità e integrazioni alla 730/85, esso infatti oltre a fare riferimento ad una serie di attività ricomprese tra quelle che possono svolgere gli iscritti agli elenchi degli operatori agrituristici, fornisce chiarificazioni in merito ad alcuni aspetti 21

20 amministrativi e gestionali. E ora possibile infatti organizzare iniziative per condurre gli ospiti alla degustazione dei prodotti aziendali compresa la mescita del vino, ai sensi della legge n. 268 del 27 luglio 1999 intitolata Disciplina delle strade del vino, nonché alla scoperta dell ambiente naturale, paesaggistico, culturale e artistico in cui si colloca l azienda agricola, come nel caso delle fattorie didattiche. Pur intendendo la definizione con una certa elasticità, possiamo definire tali esperienze come aziende agricole che ricevono ospiti (per lo più studenti accompagnati dai propri maestri e professori), per una visita o un periodo di soggiorno il cui scopo è quello di far conoscere uno o più aspetti specifici della attività aziendale o dell'ambiente rurale e naturalistico del territorio che circonda l'azienda. Tale conoscenza si può trasmettere: - facendo visitare coltivazioni, allevamenti e attrezzature dell'azienda, - consentendo di assistere allo svolgersi di attività agricole e artigianali, - promuovendo la visita a luoghi di interesse naturalistico, - illustrando l ambiente e le attività tramite personale adeguatamente preparato, - proponendo in sale allestite appositamente, dibattiti e proiezioni, - distribuendo documentazione che accompagni e integri la visita alla fattoria didattica. Un primo censimento nazionale di questo tipo di strutture è stato fatto nel 22

21 2001. Dall'indagine, sono emerse 273 esperienze di fattorie didattiche (ubicate prevalentemente nel Nord Italia) gestite sia da cooperative che da singoli imprenditori e 3 "city farms". Con la legge n. 57 del 5 marzo 2001, viene quindi esaltata la multifunzionalità della impresa agricola. C è in tale provvedimento legislativo, il richiamo ad un ruolo polivalente dell imprenditore agricolo. Infatti, nell Articolo 1 si legge: L articolo 2135 del Codice Civile è sostituito dal seguente: E imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura,allevamento di animali [ ]nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda, normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e di ospitalità come definite dalla legge. L ospitalità, continua a essere esercitata all interno dell azienda in fabbricati rurali secondo il dettato della legge n. 730/85, la legge di orientamento chiarisce che la stagionalità si riferisce alla durata del soggiorno degli ospiti e non, quindi, come a volte è stato interpretato in alcune disposizioni regionali, al periodo di esercizio dell attività agrituristica da parte dell imprenditore. Il secondo comma dell art. 3, qualifica in modo inequivocabile come lavoratori agricoli gli addetti alle attività agrituristiche, siano essi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato o parziale, siano essi 23

22 familiari ai sensi dell art. 230 bis c.c. Per una corretta identificazione dell imprenditore agricolo, e quindi del soggetto che può esercitare l agriturismo, occorre far riferimento anche ai principi contenuti in altri articoli del c.c. (2082, 2083 e 1647) e alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti. In tale contesto è imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di merci e servizi in modo continuativo, ossia non in modo occasionale, ma non necessariamente esclusivo. Devono essere quindi considerati imprenditori agricoli a tutti gli effetti anche coloro che esercitano la professione anche non a titolo principale, mentre non sono considerati tali i proprietari che concedono in affitto il fondo, i salariati e gli impiegati agricoli. Secondo l art. 230 bis c.c. sono considerati partecipi dell impresa i familiari (ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che in modo continuativo prestano la loro attività nell azienda agricola o nella famiglia. I familiari hanno diritto a partecipare alle decisioni, da adottarsi a maggioranza, relative agli indirizzi produttivi, l impiego degli utili e degli incrementi e l eventuale cessazione dell impresa; ai sensi dell art. 230 bis c.c., l impresa agrituristica è una comunità dove la parità di diritti e doveri è indipendente dalla titolarità. Tuttavia, l attività agrituristica è collocata in un regime fiscale diverso da quella agricola, dalla quale deve comunque dimostrare di originarsi 24

23 restandone connessa. La normativa regionale La legge 16 maggio 1970 n. 281 stabilisce che i principi generali, cui le regioni devono attenersi, in assenza di una legge quadro nazionale, devono desumersi dall insieme delle leggi vigenti, indi dall insieme dell ordinamento giuridico. E questa la norma che, negli anni settanta, ha consentito alle regioni di legiferare in materia agrituristica anche in assenza della norma nazionale di riferimento. A tal proposito è utile sottolineare che il legislatore regionale ha avuto non poche difficoltà nel distinguere tra precetti che vincolano la propria attività legislativa, perché stabiliscono principi fondamentali e disposizioni che possono essere meglio sviluppate in relazione alle esigenze e alle caratteristiche di ogni singola regione. Le norme regionali sull agriturismo possono essere raggruppate in tre grandi gruppi: a) le disposizioni emanate prima della legge-quadro nazionale del 1985; b) le norme successive a tale legge; c) le disposizioni legislative successive alla comunicazione della Commissione Europea sul futuro del mondo rurale e da essa influenzate. Le Regioni che hanno adottato delle norme prima della legge quadro nel 1985, sono state tredici Prime ad emanare norme specifiche erano state nel 1973 la regione Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, fissando la massima ricettività delle unità che potevano accede ad un 25

24 contributo regionale. Tuttavia tali norme erano caratterizzate da un ambiguità derivante dall'assenza di un quadro normativo consolidato. Così, la disciplina dell'agriturismo veniva ricondotta a quella del turismo extraalberghiero (affittacamere), con tutte le conseguenti difficoltà interpretative ed attuative. Con l entrata in vigore della legge quadro c è stata una riedizione delle norme sull'agriturismo e la legiferazione da parte delle regioni che non avevano ancora prodotto una normativa in materia. Nelle norme regionali, si può osservare oltre alla coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale; l indicazione dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari come i soggetti che possono essere abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche; nonché una definizione delle attività di agriturismo modellata sul paradigma dell'art. 2 della norma nazionale. Le regioni alla luce della legge quadro devono: a) determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività, b) determinare gli obblighi delle imprese e dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, c) disciplinare degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale, d) definire, all'interno del quadro programmatorio regionale, delle forme di incentivazione delle zone a particolare interesse agrituristico. Le norme regionali, spesso, in merito ai limiti per lo svolgimento dell attività, tendono ad individuare dei semplici vincoli quantitativi nel 26

25 numero di posti letto e dei campeggiatori; tali soluzioni si presentano in modo semplificativo rispetto ai criteri individuati dalla legge nazionale, vale a dire: la complementarietà dei redditi agrituristici ai redditi agricoli principali, le caratteristiche del territorio, le dimensioni dell azienda e del fondo. A livello di normativa regionale si può osservare: una variabilità interregionale di soglie di ricettività agrituristica; la differenziazione di tali soglie a seconda delle dimensioni del fondo ristretta a poche regioni; l articolazione limitata di tali soglie a seconda della zona; nonché l'introduzione, in taluni casi, di criteri non previsti dalla legge-quadro, quale la forma societaria o il ricorso alle soglie massime previste per gli affittacamere. Anche per quanto concerne le incentivazioni finanziarie, relative il recupero dei fabbricati e l'acquisto di arredi ed attrezzature, si osservano indicazioni molto differenziate. Alcune regioni italiane hanno affiancato all agriturismo un altra forma di turismo rurale (designata così) disciplinandola con norme inserite in un apposito titolo della loro legislazione agrituristica. È il caso ad esempio della regione Emilia-Romagna che all art.20 della L.R. 26/1994 dà la seguente definizione per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio,finalizzate alla corretta fruizione dei 27

26 beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. A fianco all attività agrituristica è prevista così anche quella di esercizio del turismo rurale, possono svolgere quest ultima attività imprenditori commerciali: a) che gestiscono strutture di ristorazione, o di ricezione alberghiera o extra-alberghiera, o di supporto alle attività sportive, o all'aria aperta, o di tempo libero in territori non urbanizzati, b) che offrono prodotti alimentari tipici della zona (e prevalentemente preparati con materie prime prodotte da aziende agricole locali) ed utilizzano arredi e servizi consoni alla cultura agricola. Per una più dettagliata esplicazione delle caratteristiche strutturali degli edifici e quelle funzionali dei servizi, la norma rimanda ad un successivo regolamento regionale. All incirca nello stesso senso la legge della regione Marche 28/10/ 1999 n. 27. La norma dell Emilia-Romagna riprende alcune indicazioni contenute nelle raccomandazioni della Commissione Europea per l'avvio di una nuova politica per il futuro del mondo rurale. Essa, modifica parzialmente alcune norme sull'attività agrituristica e ne introduce altre relative al turismo rurale. 28

27 Per quanto riguarda le attività agrituristiche, tale legge menziona due componenti dell'attività aziendale non esplicitamente indicate nella leggequadro del 1985, quali la commercializzazione diretta delle produzioni aziendali (o dei beni ricavati da materie prime aziendali) e l'allevamento di cavalli o di altre specie al fine di richiamo turistico. Tali attività (come tutte le attività agrituristiche) possono essere esercitate esclusivamente da imprenditori agricoli (o loro familiari) che siano impegnati in tale attività da almeno un biennio e che abbiano frequentato uno specifico corso. Per quanto riguarda la complementarietà il criterio assunto è quello temporale. Viene quindi mantenuta una netta distinzione tra imprenditore agricolo (che esercita le attività di agriturismo) ed imprenditore commerciale (che esercita quelle di turismo rurale), le loro attività sono inquadrate in modo differente dal punto di vista fiscale, assicurativo e tributario, risulta comune solo il piano di promozione commerciale. Conclusioni Alla luce di questa analisi possiamo concludere che la crescente attenzione da parte del legislatore comunitario, nazionale nonché delle singole regioni verso il turismo rurale e l agriturismo è dettata dalla funzione fondamentale che queste tipologie esercitano, esse sono non solo una buona fonte d'integrazione del reddito agricolo, ma anche un fattore trainante per lo sviluppo delle aree rurali in termini oltre che economici anche della tutela dell'ambiente e della crescita del mondo rurale. 29

28 La loro funzione è fondamentale, essi infatti si presentano non solo come elementi che racchiudono i caratteri distintivi del patrimonio storico, artistico, culturale, folcloristico, religioso, paesaggistico, ecc. dell'ambiente in cui si inseriscono, ma anche come occasione di conoscenza di una realtà, quella agricola e rurale, ricca di interessanti risorse. Turismo rurale e agriturismo rappresentano pertanto un importante strumento per il recupero delle aree interne sia dal punto di vista produttivo che sociale ed ambientale. 30

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