REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE XII in persona del G.I. Dott. Annalisa Chiarenza, in funzione di
|
|
- Adelmo Santoro
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE XII in persona del G.I. Dott. Annalisa Chiarenza, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002, posta in deliberazione all'udienza del , e vertente tra Di. Pr. Pe. S.r.l., elettivamente domiciliata in Ro., Via Al., 208, presso lo studio dell'avv. Ma. Ca., il quale, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ma. Si., lo rappresenta e difende giusta delega in atti attrice e Ac. S.p.A., elettivamente domiciliata in Ro., Via Le. Bi., 76, presso lo studio dell'avv. To. Sp. Gi., il quale la rappresenta e difende giusta delega in atti convenuta Oggetto: domanda di risarcimento danni Conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni del i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Di. Pr. Pe. S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'ac. S.p.A.. Premetteva di svolgere attività industriale di impiantistica con deposito e distribuzione di oli minerali, per il cui esercizio ha assunto in locazione un'area sita in Ro., Via Me., 8. In tale area, oltre agli uffici amministrativi, vi sono nove serbatoi interrati, utilizzati dalla esponente per lo stoccaggio di prodotti petroliferi.
2 Lamentava che, la mattina di lunedì 27 dicembre 1999, il proprio personale, nel procedere al giornaliero caricamento delle autobotti adibite al trasporto degli oli minerali, aveva potuto accertare che nel prodotto prelevato era presente acqua; controllati i serbatoi interrati, aveva appurato la presenza di una notevole quantità d'acqua. Memori di un precedente simile evento, accaduto nel marzo 1999, gli addetti avevano intuito che il danno "poteva essere stato provocato da una rottura delle tubazioni di proprietà dell'ac. S.p.A., attigue al muro perimetrale dei depositi dei carburanti". Sollecitata immediatamente l'ac. S.p.A., il personale di questa, giunto sul posto alle 14,00, aveva accertato una perdita sulla tubazione di alimentazione interrata su strada ed a monte dell'utenza, fuori le mura di cinta e, conseguentemente, aveva provveduto ad interrompere l'erogazione dell'acqua a tutto il complesso. Successivamente, l'ac. S.p.A. aveva provveduto alla sostituzione dell'intera tubazione che, a detta degli stessi operai incaricati di provvedervi, era in stato di fatiscenza. Rappresentava l'attrice che l'allagamento, oltre al danno provocato ai prodotti petroliferi contenuti nei serbatoi interrati, aveva impedito ad essa di provvedere alla consegna dei combustibili, "dovendosi necessariamente accertare la quantità di acqua penetrata nei serbatoi e, quindi, procedere alla indispensabile e conseguente bonifica degli impianti". Inoltre, aveva dovuto rendere conto ai clienti della scarsa qualità del prodotto consegnato nei giorni precedenti la scoperta delle infiltrazioni, evidentemente già iniziate prima del 27 dicembre. Ciò aveva comportato il blocco dei bruciatori, con fermo degli impianti termici (in giornate particolarmente fredde), con conseguente necessità di intervento della ditta incaricata della manutenzione, per l'aspirazione dell'acqua all'interno dei serbatoi, lo spurgo delle tubazioni di alimentazione e ritorno del combustibile, lo spurgo dei filtri e, in qualche caso, per la sostituzione delle pompe ad ingranaggio dei bruciatori. Alla pulizia, allo spurgo ed alla verifica si era dovuto procedere anche con riferimento alle cisterne delle autobotti, al sistema di contabilizzazione delle stesse, al parco serbatoi interrati nel deposito nonché al sistema di caricamento della Di. Pr. Pe. S.r.l.. Quantificava i danni subiti nella somma di ,60 - di cui ,55 per danni al deposito stoccaggio gasolio; ,34 per costi sostenuti per la bonifica ed il ripristino serbatoi del combustibile presso i clienti serviti; ,70 per il mancato fatturato -. A ciò dovevano, comunque, aggiungersi i danni alla propria reputazione commerciale, quantificati in ,91. Si costituiva l'ac. S.p.A. denegando ogni responsabilità e contestando integralmente la quantificazione della domanda attorea perché non provata. Espletata prova testimoniale, sulle contrapposte conclusioni rassegnate dalle parti, il G.I. tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Ritiene il Giudice che, a seguito dell'istruttoria espletata, la dedotta responsabilità dell'ac. S.p.A. in ordine all'evento per cui è causa debba ritenersi provata. In particolare, appare inequivocabile, in tal senso, il tenore della documentazione la cui produzione è stata ordinata all'ac. S.p.A.; in primo luogo, infatti, il verbale di pronto intervento del , h. 15,45, attestante la "chiusura presa a saracinesca per danno a portatore diametro 3, perdita che non affiora ma si riversa parzialmente nei serbatoi interrati"; allo stesso è seguito il verbale di pronto intervento del h. 16,00, che, a seguito di diverso reclamo, ha accertato la necessità di "sostituire valvola... fallata". Al primo intervento è seguita l'esecuzione di lavori analiticamente allegati al rapporto, attestanti la sostituzione di tubazione fatiscente, pur dando atto che "scoperto tutto il portatore non esiste perdita aprendo saracinesca". Tale ultima circostanza, ribadita dal teste Gi., che eseguì le relative operazioni, non appare idonea, tuttavia, ad esimere da responsabilità I'Ac. S.p.A., per l'infiltrazione d'acqua nei serbatoi accertata, nell'immediatezza del fatto, da proprio personale operante nella persona di An. Pi., a nulla valendo il fatto che questi, in sede di escussione testimoniale, abbia inteso limitare la portata di quanto attestato il , precisando, a seguito di specifica domanda sul punto, di non aver partecipato allo scavo per la scopertura del portatore. Tale precisazione, infatti, non consente per se sola di dedurre che le attestazioni contenute nel verbale di pronto intervento del An. Pi., accorso in loco quale tecnico specializzato, debbano imputarsi ad errore materiale - nemmeno ammesso, peraltro, dal teste - piuttosto che ad attento esame dello stato dei luoghi, esame non implicante necessariamente operazioni di scavo. Decisive, in ordine alla ricostruzione del fatto così come esposto in citazione, appaiono anche le deposizioni dei testi Gi. Me. e Na. Me., rispettivamente, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Di. Pr. Pe. S.r.l. e titolare del 5% di quote della Di. Pr. Pe. S.r.l.. I testi, attualmente non portatori di alcun interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio (cfr, in particolare, Cass 1996/9826; Cass. 1996/241), hanno affermato la presenza nelle cisterne di gasolio misto ad acqua, e, nel contempo, la presenza di notevole quantità d'acqua nel piazzale e nella nicchia del contatore, che perdeva acqua. Dalla deposizione dei predetti testi si evince pure che, eseguiti i lavori dall'ac. S.p.A., l'inconveniente ebbe a cessare. Ora, anche prescindendo dalla testimonianza di El. Ca., uno dei titolari della "Te." - ditta locatrice del piazzale ove opera la Di. Pr. Pe. S.r.l., e come tale astrattamente legittimata ad agire in giudizio per i danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, sottolineati dallo stesso El. Ca. in sede di escussione - deve ritenersi dimostrato che nelle cisterne di parte attrice si fosse verificata la commistione di acqua al combustibile ivi contenuto, infiltrazione imputabile al cattivo stato di manutenzione del portatore Ac. S.p.A. - già oggetto di riparazioni nel marzo 1999, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti -, e terminata a seguito dell'esecuzione delle opere effettuate dal personale Ac. S.p.A.. A nulla varrebbe opporre che la Te., titolare del contratto con l'ac. S.p.A., abbia pagato senza alcuna contestazione la fattura contenente la specifica dei lavori, risolvendosi tale circostanza in un mero elemento di fatto non decisivo al fine della individuazione delle effettive responsabilità. L'assenza di contestazioni in
4 proposito risulta, comunque, smentita dalla lettera di reclamo del , allegata in copia alla memoria di replica ex art. 184 c.p.c. di parte attrice. Passando alla quantificazione dei danni subiti, certamente la parte attrice ha dimostrato di essere stata condannata a pagare, in favore del cliente Vi. Ev., per la fornitura di carburante misto ad acqua, la complessiva somma di ,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre spese per complessivi 2.593,51; nonché di aver ricevuto notifica di precetto a pagare, in esecuzione della presente sentenza, la complessiva somma di ,85. La somma, rivalutata all'attualità rispetto all'epoca del precetto, ammonta ad ,00, arrotondati. La società attrice ha, altresì, dimostrato di aver subito rimostranze e conseguente risoluzione del contratto da parte della Ditta "An. St. & Fi.", dell'amministrazione del Condominio di Via Gi. Lo., 4, e dell'amministrazione del Condominio di Via Gu. Ma., 30. Un simile effetto appare certamente qualificabile come danno all'immagine della Società, danno non patrimoniale di rango costituzionale (cfr. art. 41 Cost.), risarcibile, a mente dei noti principi sanciti di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass ed 8828/2003), anche in difetto della sussistenza di un fatto astrattamente configurabile come reato. Tale pregiudizio, che trova implicita conferma anche nei bilanci negativi della società, relativi agli anni successivi all'evento, appare risarcibile, in via necessariamente equitativa (tenuto conto, sia pure solo in via indicativa, anche dei bilanci precedenti), con la somma di ,00, al valore attuale. Non possono, invece, essere accolte, in difetto di prove sufficienti (tali non potendo considerarsi i meri elementi di prova costituiti dalle relazioni di parte in atti), le ulteriori richieste attoree, in ordine ai lamentati "danni al deposito stoccaggio gasolio" e "per la bonifica ed il ripristino serbatoi del combustibile presso i clienti serviti". Il danno subito appare, pertanto, quantificabile in complessivi ,00. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto da parte istante anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto. Quanto alla liquidazione degli "interessi", la sentenza n. 1712/95 della S.C., a Sezioni Unite, richiamando il combinato disposto degli artt e 1223 c.c., per un verso ha riconosciuto, in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito, la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) "per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione", danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione. In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art I comma c.c.), ma
5 dev'essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art II comma c.c.. Pur non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, appare quindi corretto riconoscere, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal di del fatto alla presente decisione, determinato secondo gli indici ISTAT - pari ad ,00, arrotondati -, un saggio equivalente al rendimento medio delle forme di investimento più diffuse tra i piccoli risparmiatori, nell'arco di tempo considerato, da ritenersi pari alla misura del 2,8% annuo. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate per sorte capitale ed interessi dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al "quantum" dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art c.c., gli interessi annui al tasso legale. Le spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza attorea in ordine al quantum debeatur, possono essere compensate per 1/3; la residua frazione anticipata da parte attrice viene posta a carico della convenuta, e liquidata come in dispositivo, tenuto conto della nota spese, con decurtazione delle voci non dovute, con distrazione in favore degli Avv.ti Ma. Si. e Ma. Ca., dichiaratisi antistatarii. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara che la responsabilità dell'evento dedotto in citazione è imputabile alla Ac. S.p.A.; b) per l'effetto, condanna l'ac. S.p.A. a pagare in favore di Di. Pr. Pe. S.r.l., a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di ,00 oltre interessi sul valore medio del credito nella misura e dalla scadenza così come indicato in motivazione, oltre interessi legali sull'intero importo dovuto per sorte capitale ed interessi a decorrere dalla data della presente decisione al saldo; c) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l'ac. S.p.A. alla refusione in favore di parte attrice della residua frazione, che liquida in 477,5000 per esborsi, in 4.219,20 per diritti, in ,00 per onorari, oltre IVA e CA come per legge, che distrae in favore degli Avv.ti Ma. Si. e Ma. Ca., dichiaratisi antistatarii.
REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliCOMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliAnno 2010 N. RF196. La Nuova Redazione Fiscale RIADDEBITO SPESE PROCESSUALI E RITENUTA
ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF196 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO RIADDEBITO SPESE PROCESSUALI E RITENUTA RIFERIMENTI RM 106/2010; CM 203/1994; RM 106/2006; RM 91/1998
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliRisoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente
Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliDETERMINAZIONE N. 94 DEL 03-07-2014
DETERMINAZIONE COPIA N. 94 DEL 03-07-2014 Oggetto: Fornitura gas GPL per riscaldamento delle foresterie del Parco: determina a contrarre per procedura tramite START SETTORE TECNICO Pagina 1 LA RESPONSABILE
DettagliSERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI RELAZIONE DI COLLAUDO LAVORI DI. IMPRESA CONTRATTO IN DATA.N.. DI REP. REGISTRATO IN DATA IL AL N. MOD.. VOL.
COMUNE DI PROVINCIA DI SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI RELAZIONE DI COLLAUDO LAVORI DI. IMPRESA IMPORTO LAVORI CONTRATTO IN DATA.N.. DI REP. REGISTRATO IN DATA IL AL N. MOD.. VOL. Il sottoscritto Ing.,
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1986 10/10/2013 OGGETTO: "Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione delle reti fognarie
DettagliLA GIUNTA COMUNALE. premesso:
LA GIUNTA COMUNALE premesso: - che, ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI
REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
DettagliRISOLUZIONE N. 296/E
RISOLUZIONE N. 296/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliPENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.
PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età
DettagliDELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX
DELIBERA N. 25/10/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MP XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità. Corecom Lazio
DettagliTABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO
TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliCITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO
CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO AREA TECNICA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA A NORMA DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N 462 E ART. 13 DPR 162 DEL
DettagliLa rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati
La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliRISOLUZIONE N. 251/E
RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliLe Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della
Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M.
DettagliCOMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 27/09/2013. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data 1910 27/09/2013 OGGETTO: "Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici comunali". C
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliRISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili:
RISOLUZIONE 353/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo art. 1, comma 1-bis.1 della tariffa.
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliOGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliRISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 100/E Roma, 08 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso \ OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 13, legge 30 dicembre 1991 n. 413. Deducibilità di costi per attività
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCittà di Ugento Provincia di Lecce
Copia Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali N. 800 Registro Generale DEL 01/07/2013 N. 402 Registro del Settore DEL 20/06/2013 Oggetto
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliTribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliRISOLUZIONE N. 31/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 31/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 Obblighi dichiarativi delle imprese
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RA/or \\Abarchivisrv\archivi\drg\ufficio legale\assicurazioni\delibere liquidazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
Dettaglirendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliRISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009
RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliTRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di
TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato
DettagliRISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 25.06.2014 Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le spese sostenute dai dipendenti dell
DettagliSETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
DettagliDeterminazione dirigenziale
SETTORE A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO --- SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 500 del
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA
Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliDeducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.
Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliTit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La
DettagliRESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI LOCERI Provincia dell' Ogliastra Area Tecnica DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 332 del registro generale N.204 DATA 30/10/2015 OGGETTO:LAVORI DI: "INTERVENTI DI RISPARMIO ED EFFICIENZA
Dettagli