COMUNE DI MURLO. (Provincia di Siena) CONTRATTO DI CONCESSIONE CON... PER LA GESTIONE
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- Ilaria Cecchini
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1 COMUNE DI MURLO (Provincia di Siena) Rep. CONTRATTO DI CONCESSIONE CON... PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VESCOVADO DI MURLO L anno duemilasedici (2016), il giorno... (...) del mese di..., nella Residenza Municipale di Murlo, tra il..., nato a...il..., residente in Murlo, non in proprio, ma nella sua qualità di... del Comune di Murlo con sede in Murlo, Via Tinoni, n.1, codice fiscale e Partita Iva , che legalmente rappresenta e il Sig..., nato a...il..., residente in..., in qualità di Presidente/Legale rappresentante del..., con sede in..., Partita Iva e Codice Fiscale..., di seguito denominato "Concessionario"; Vista la L.R. 21/2015; Vista la deliberazione del Consiglio Comune n.... del 27/7/2016 che approva le clausole essenziali contenute nel presente contratto; Visto il procedimento ad evidenza pubblica espletato dal competente Ufficio per l individuazione del soggetto cui affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ubicati in Casciano di Murlo di cui alla determinazione n... del...;
2 Dato atto che a conclusione del procedimento di evidenza pubblica, cui al precedente punto è risultato soggetto concessionario... Si conviene e si stipula quanto segue ART. I - Oggetto Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ubicati a Vescovado di Murlo come di seguito elencati: - campo di calcio -campo polivalente area scolastica -palestra area scolastica. Il presente contratto stabilisce la concessione di un contributo di ,00, per ciascuna annualità della durata del presente contratto, da parte dell'amministrazione comunale a favore del concessionario per: a) lo svolgimento delle attività sportivo ricreative così come definite dall atto costitutivo e dallo Statuto del concessionario in quanto compatibili con le previsioni dello Statuto comunale laddove si sottolinea come tra le finalità che il Comune persegue vi è quella della promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione (art.2 comma 3 lett. f) avvalendosi dell apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio (art.5 comma 1); b) l attività di gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali anche attraverso il volontariato e altre forme di collaborazione. Il valore del presente contratto è pertanto stabilito in ,00 pari a tre annualità di contributo.
3 Il presente contratto prende atto, inoltre, del canone concessorio da erogare a favore del Comune di Murlo come stabilito dall'offerta economica in sede di aggiudicazione in...,00 all'anno. ART. II Obblighi del concessionario Il concessionario si assume l onere della gestione degli impianti sportivi elencati all'art.1 così come individuati nelle allegate planimetrie e relazioni tecnico-descrittive allegate al verbale di consegna degli impianti per il periodo dal 1/9/2016 al 31/8/2019. L obbligo della gestione consiste nell avere cura degli impianti e di tutti gli annessi, come risultanti dal verbale di consegna, mantenendoli in perfetta efficienza, sicurezza ed agibilità. A tal fine tutte le opere di manutenzione ordinaria (taglio dell'erba, verniciatura, imbiancatura, manutenzione impianti di irrigazione, caldaie, dispositivi antincendio, pulizie, ecc.) ed i costi di gestione sono a totale carico del concessionario, comprese le spese relative alle utenze: luce, acqua e gas, fatta eccezione per le manutenzioni e le utenze della palestra e del campo polivalente ubicati nella zona scolastica che sono a carico del Comune. Eventuali opere e interventi di manutenzione straordinaria, che dovessero rendersi necessari, devono essere comunicati all Amministrazione Comunale la quale può: a) provvedere direttamente con mezzi propri o affidando a terzi l esecuzione delle opere, ovvero
4 b) sulla base di un preventivo di spesa, può autorizzare il concessionario a realizzare direttamente le opere. In questa seconda ipotesi l Amministrazione Comunale rimborserà la somma autorizzata come contributo straordinario. I rappresentati legali del concessionario sono responsabili di eventuali danni arrecati agli impianti, a tal fine alla stipula del presente contratto deve essere presentata apposita cauzione (mediante fideiussione bancaria o assicurativa) del valore di ,00 di durata pari a quella del presente contratto di concessione. I rappresentanti legali del concessionario sono altresì, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo essi l obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose all interno degli impianti. A garanzia degli obblighi derivanti dalla responsabilità civile relativa alla gestione il concessionario si impegna a sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile c/o terzi che abbia: 1) il concessionario come contraente, 2) l indicazione esplicita dell attività assicurata, coincidente con l attività affidata; 3) massimale non inferiore a ,00 (duemilionicinquecentomila). ART. III Accesso agli impianti La disponibilità del campo di calcio da parte del concessionario è libera. Le attività sportive svolte dal concessionario nel campo polivalente e nella palestra di Vescovado devono obbligatoriamente essere messe in atto in
5 orario extrascolastico: ossia successivamente all orario delle lezioni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Le attività e l uso degli impianti devono essere effettuati prioritariamente nel rispetto degli spazi, delle attrezzature e delle norme igieniche di cui necessitano i bambini alunni delle scuole. Durante l attività del concessionario l accesso agli impianti è pubblico e senza discriminazione alcuna. Le attività possono essere svolte: -nel periodo scolastico - tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (dopo le lezioni) e serale -nel periodo estivo a tempo pieno; gli orari e la programmazione sono da considerarsi quelli inseriti nel progetto di gestione presentato in sede di gara ed eventualmente variati successivamente. Il concessionario ha l obbligo di istituire un idoneo servizio di custodia attraverso l individuazione di un referente, il cui nominativo deve essere comunicato sia al Comune sia all Istituto Comprensivo, che si occupi dell apertura e della chiusura degli impianti nonché dei diversi varchi di accesso all area scolastica, oltre che del rispetto dei turni di pulizie come concordato con l Istituzione scolastica. Il concessionario si impegna a curare e custodire le strutture sportive a mezzo di proprio personale incaricato, i cui nominativi sono comunicati all'amministrazione comunale.
6 Per le istituzioni scolastiche dietro formale richiesta, la fruizione dell impianto sarà garantita gratuitamente da parte del "concessionario". Il Comune di Murlo si riserva la facoltà di usufruire degli impianti ogni qualvolta si presenti la necessità e per qualsiasi tipo di manifestazione. Tale fruizione dovrà però tenere conto dei programmi del concessionario e quindi non dovrà intralciare le attività degli impianti stessi. ART. IV Responsabilità del Comune Il Comune di Murlo mette a disposizione del "concessionario" gli impianti sportivi, comprensivi di attrezzature, conformi alla normativa vigente. Il Comune di Murlo non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi dell area concessa, ad eccezione di quelle organizzate dallo stesso. ART. V - Rispetto norme pubblici spettacoli Il concessionario ha inoltre, l obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli e sicurezza degli impianti. In tutti i casi sarà a carico del "concessionario" qualsiasi spesa per tassa o altro, inerenti all organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni. ART. VI Accesso di altri operatori Saltuariamente il concessionario può concedere in uso ad altri operatori autorizzati, anche extra comunali le strutture allorquando, sia l Amministrazione Comunale che eventuali altri operatori autorizzati esistenti nel territorio comunale, non siano interessati all utilizzo dei suddetti impianti.
7 Ai gruppi sportivi comunali, anche se svolgono attività amatoriali a livello ricreativo, è concesso l uso degli impianti compatibilmente alle caratteristiche dell impianto medesimo e nel rispetto di quanto stabilito dal presente contratto. In ogni caso la responsabilità della gestione rimane in capo al concessionario. ART. VII Progetto di concessione Il "concessionario" deve porre in atto una servizio di gestione economicamente sostenibile tenendo conto della potenzialità degli impianti, come rappresentato in dettaglio nel "progetto di gestione" presentato in sede di gara. Le tariffe di ingresso applicate all'utenza per le attività non gratuite devono essere congrue e rispondenti a quanto indicato nel progetto di gestione. Allo stesso modo i costi di gestione, residuali rispetto a quelli individuati dal presente contratto e posti a carico del Comune, devono essere rappresentati in misura chiara e coerente in modo da non alterare gli equilibri economici. I costi di gestione devono prevedere obbligatoriamente gli oneri relativi all'applicazione del D.Lgs 81/2008 e quelli previsti dalla normativa sulla gestione del personale e sui contratti di lavoro. Il concessionario attua le misure contenute nel "progetto di gestione" mirate alla promozione dello sport nei settori giovanili e amatoriali, per gli anziani e per i diversamente abili, di questa attività particolare produce chiara dimostrazione scritta all'amministrazione comunale propedeuticamente all'erogazione del contributo annuo di cui all'art. VIII. Il "concessionario" eroga a favore del Comune entro il mese di agosto di
8 ogni anno il canone concessorio di... come da offerta presentata in sede di gara. Il rischio d'impresa insito nella gestione è posto in capo al "concessionario", pertanto i principi di gestione devono essere finalizzati a conseguire un bilancio positivo. ART. VIII Erogazione contributo L Amministrazione comunale concede a favore del concessionario un contributo annuo determinato in euro ,00 (tredicimila) e si impegna ad erogarlo in misura del 50% entro il mese di gennaio e a saldo entro il mese di settembre dell anno successivo. La presentazione di una relazione tecnica sportiva dimostrativa dell'attività svolta nell impianto nel periodo considerato (con evidenziate le iniziative svolte a fini sociali) è presupposto indefettibile per l erogazione del contributo, nonché una relazione sullo stato di attuazione del progetto di gestione della concessione. ART. IX - Durata La durata del presente contratto di concessione è stabilita a decorrere dal 1/9/2016 fino al 31/8/2019 e non è tacitamente rinnovabile. ART. X - Disposizioni particolari per la prima annualità di gestione Considerato che si rende necessario uniformare la durata della concessione degli impianti fino al 31/8/2019, si dispone che la gestione dell'impianto polivalente e della palestra, attualmente in concessione fino al 31/12/2016 alla A.S.D. Vescovado, vengano disciplinati dal presente contratto a decorrere dal 1/1/2017 e fino al 31/8/2019.
9 ART. XI Risoluzione L Amministrazione Comunale può in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto nelle seguenti ipotesi: a) scioglimento del concessionario ; b) reiterata violazione delle norme del presente contratto; c) sviamento dalle finalità statutarie comunali e/o del concessionario. Art. XII Tracciabilità dei pagamenti Il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall art. 3 Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità di movimenti finanziari relativi alla concessione. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della succitata legge. ART. XIII Spese Le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. ART. XIV rispetto di leggi e regolamenti Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizione di legge. ART. XV Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto a terzi. ART.XVI Norma sulla privacy
10 Il Comune informa la controparte che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati nel rispetto della normative sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003. ART. XVII Documenti facenti parte integrante del presente contratto Fanno parte integrante del presente contratto ancorchè non materialmente allegati allo stesso: il Capitolato d oneri, il progetto di gestione della concessione, il provvedimento di aggiudicazione e il verbale di consegna degli impianti. Per l Amministrazione comunale Per il concessionario
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