il contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto

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1 il contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto Manuale pratico per leggere bene il contratto PROGETTO COFINANZIATO DAL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

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3 Questa breve guida, realizzata anche con il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico nell ambito del Programma di informazione e di orientamento rivolti agli utenti di servizi assicurativi, è stata progettata e redatta per consentire al consumatore che non abbia dimestichezza con il contratto di RC auto una scelta consapevole e serena della polizza assicurativa che meglio si attagli alle sue specifiche esigenze. Le profonde e continue mutazioni del mercato, la martellante pubblicità e la diversificazione delle offerte presenti oggi nel campo dell RC auto possono disorientare le persone meno informate e indurle a scelte avventate. Compito dell Assoutenti e delle altre associazioni dei consumatori è quello di affiancare queste persone e aiutarle nel percorso complesso prima, durante e dopo la stipula del contratto e renderle libere di confrontare e giudicare senza troppi condizionamenti la qualità dei servizi offerti dalle compagnie. La nuova normativa introdotta dai decreti Bersani ha modificato alcuni aspetti critici del rapporto tra assicurato e assicuratore ma non tutti hanno avuto ancora una piena conoscenza dei nuovi diritti dei consumatori in questo campo; questo semplice vademecum ha carattere divulgativo e non scientifico ma affronta anche queste novità normative illustrandole con la terminologia più semplice che siamo riusciti ad utilizzare senza discapito della completezza ed esattezza dell informazione. Esso è rivolto anche ai quadri delle associazioni dei consumatori proprio per mettere a loro disposizione uno strumento semplice per guidare la informazione ai consumatori e la formazione degli addetti agli sportelli delle associazioni. E doveroso un ringraziamento agli esperti dell Assoutenti, in particolare all avv. Mario Brancaleoni, che hanno lavorato alla redazione di questo fascicolo e al Ministero dello Sviluppo economico che ne ha sostenuto una parte delle spese. Il Presidente di Assoutenti Mario Finzi

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5 INDICE Il contratto di Assicurazione RC auto 7 I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER ADESIONE 8 COME STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 10 COME SCEGLIERE LA COMPAGNIA 12 LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO CUI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE 14 EVENTI CHE SI POSSONO VERIFICARE DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA E CHE OCCORRE VALUTARE AL MOMENTO DELLA SCELTA DEL CONTRATTO 22 LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 27 ELENCO DELLE DELEGAZIONI REGIONALI 31 5

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7 IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RC AUTO L assicurazione RC Auto che in Italia è obbligatoria dal è il contratto detto polizza - con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di una somma di danaro, detta premio, si obbliga a risarcire a terzi eventualmente danneggiati, il danno arrecato dalla circolazione di un veicolo a motore senza rotaie che invece dovrebbe essere risarcito dal guidatore e/o dal proprietario responsabile. Il limite del risarcimento è detto massimale di garanzia ed è la somma massima stabilita in contratto che la compagnia si impegna a risarcire. I massimali non possono essere inferiori a una determinata cifra fissata con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico. Sono definiti terzi danneggiati tutti i soggetti che abbiano subito danni alla persona o alle cose a causa della circolazione del veicolo assicurato. Tali soggetti hanno diritto a ottenere il risarcimento del relativo danno da parte della compagnia di assicurazione. L assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni (solo, però quelli alla persona e non alle loro cose) causati ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto viene effettuato, quindi anche se a titolo di cortesia, amicizia ecc. ed a prescindere dall accertamento della responsabilità. Non è considerato terzo danneggiato, quindi non ha diritto a beneficiare delle prestazioni garantite dal contratto di assicurazione RC auto il conducente del veicolo responsabile del sinistro. 7

8 I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER ADESIONE Il contratto si conclude mediante la firma di un modulo predisposto dalla compagnia di assicurazione e utilizzato con tutti i clienti per garantire l uniformità di trattamento. Pertanto, il cliente se vuole stipulare l assicurazione deve accettare tutte le clausole contenute nel modulo. Da qui la definizione di contratto per adesione. La legge però ha previsto tutta una serie di garanzie per tutelare la parte debole del contratto, e cioè colui che firma il modulo, senza che vi siano state vere trattative sulle singole clausole. Il rischio è ovviamente legato alla possibilità che chi firma non si renda davvero conto delle conseguenze delle clausole alle quali resta vincolato. Le garanzie previste in generale per tutti i contratti che si concludono mediante moduli o formulari sono le seguenti: 1. Le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle del modulo stesso qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate; 2. Le condizioni generali di contratto predisposte dall assicuratore sono efficaci nei confronti dell assicurato se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza. Con riferimento a quest ultima garanzia, mentre da un lato l assicuratore è tenuto, a mettere a disposizione del pubblico presso ogni punto di vendita e nei siti internet una nota informativa e le condizioni generali di contratto praticate nel territorio della Repubblica, l assicurato, da parte sua deve avere un comportamento diligente nel senso che deve leggere con molta attenzione il modulo da firmare, la nota informativa e le condizioni generali di contratto dal 8

9 momento che ad esse resterà vincolato. Un ulteriore garanzia apprestata dalla Legge in favore dell assicurato che sottoscrive un contratto per adesione è costituita dal particolare regime che regola le clausole c.d. vessatorie, ovvero quelle clausole che impongono al medesimo assicurato particolari obblighi o limitano l esercizio dei propri diritti. Tali clausole vessatorie non sono efficaci se non sono specificamente approvate per iscritto con una firma aggiuntiva. Il legislatore italiano, adeguandosi alla normativa europea, ha infine approntato un ulteriore sistema di tutela a maggior garanzia del consumatore. Infatti, il contratto di assicurazione RC auto si inserisce a pieno titolo nella categoria dei cosiddetti Contratti del consumatore per i quali sono state individuate le clausole abusive, ovvero quelle clausole vessatorie che determinano a carico del consumatore un notevole squilibrio dei diritti e degli obblighi nel rapporto con l impresa di assicurazione. Le clausole abusive pur essendo approvate specificatamente per iscritto sono nulle mentre il contratto rimane valido per tutto il resto. 9

10 COME STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L obbligo di contrarre Le imprese di assicurazione hanno l obbligo di contrarre, cioè devono accettare tutte le richieste di assicurazione loro presentate dai consumatori, naturalmente nei limiti delle condizioni e delle tariffe da esse normalmente praticate e stabilite preventivamente. Prima della conclusione del contratto, le imprese assicurative mettono a disposizione del contraente, anche tramite internet: 1. le condizioni generali di assicurazione 2. una nota informativa Le imprese, rilasciano, inoltre, presso ogni loro punto vendita (nonché attraverso i siti internet), un preventivo personalizzato. La compagnia di assicurazione, verificata la documentazione, emette la polizza, nonchè l insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione (certificato di assicurazione, contrassegno). Il contratto e tutti gli altri documenti consegnati dall impresa di assicurazione al contraente vanno redatti in modo chiaro ed esauriente. In particolare, le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazione delle garanzie o oneri a carico dell assicurato devono essere scritte in modo più evidente sul contratto. 10 Che devo fare, a questo punto, per essere assicurato? A questo punto devi controllare la correttezza dei dati del preventivo con i documenti in tuo possesso e quindi, presentare (o inviare via fax) alla compagnia di assicurazione la ricevuta del pagamento del premio, l attestato di rischio nonché altri eventuali documenti richiesti, ad es. il libretto di circolazione. L attestato

11 di rischio non è richiesto, ovviamente, a chi stipula per la prima volta un contratto di assicurazione. Dopo aver controllato l esattezza dei dati riportati sulla polizza, devi firmare e far pervenire alla compagnia di assicurazione, la copia della polizza ad essa riservata. L operatività delle garanzie Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicate nella polizza sempre che il premio sia stato effettivamente pagato, altrimenti operano dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Il pagamento del premio E previsto anche il pagamento rateale del premio. Se alla scadenza fissata l assicurato non paga il premio dovuto, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui il premio sarà pagato. E se devo andare all estero con la mia auto? Se devi andare all estero chiedi all assicurazione se in quel Paese serve il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde). In caso affermativo puoi chiedere il rilascio dello stesso. 11

12 COME SCEGLIERE LA COMPAGNIA Le compagnie che operano con agenti assicurativi presenti sul territorio Chi deve concludere un contratto di assicurazione, può recarsi presso qualunque compagnia di assicurazione autorizzata ovvero presso le agenzie di assicurazione territoriali facente parte dell organizzazione commerciale della Compagnia. Le compagnie che operano a distanza Il contratto di assicurazione può essere concluso anche a distanza, cioè senza la presenza fisica e simultanea dell assicuratore e dell assicurato. Si tratta di contratti conclusi per telefono, on-line, dal tabaccaio ecc. E opportuno ricordare che per tutti i contratti conclusi a distanza sono previste particolari garanzie per il consumatore previste dal Codice del consumo. 12 Con le compagnie che operano a distanza devo fare particolari attenzioni? Innanzitutto, prima di stipulare un contratto a distanza, è opportuno verificare se la Compagnia sia autorizzata ad operare sul mercato italiano. Nel dubbio è opportuno verificare l'elenco delle Compagnie autorizzate presente nel sito internet Per essere sicuri della validità del contratto è necessario ricevere l originale del contratto, di cui una copia va restituita firmata, e l originale del contrassegno. Poi, prima di concludere un contratto di assicurazione a distanza, devi pretendere le seguenti informazioni per iscritto: a) identità dell impresa di assicurazione e suo indirizzo b) caratteristiche essenziali del servizio

13 c) le modalità del pagamento d) modalità della prestazione del servizio e di esecuzione del contratto e) esistenza del diritto di recesso, termini ed eventuali penali in caso di esercizio dello stesso f) costo dell utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza Diritto di recesso In tutti i contratti conclusi a distanza, il consumatore ha il diritto di recedere (ossia ripensarci e sciogliere il contratto) senza indicare i motivi e senza alcuna penalità entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla conclusione del contratto stesso. Il diritto di recesso si esercita inviando all indirizzo dell impresa di assicurazione, una raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione può essere fatta anche via fax, mediante posta elettronica o telegramma a condizione che sia poi confermata con raccomandata con ricevuta di ritorno nelle 48 ore successive alla comunicazione stessa. Fare particolare attenzione a: 1. al premio (solitamente nel caso di polizza stipulata tramite l agente il costo può essere superiore che nel caso di polizza on line perché comprensivo delle provvigioni e dei costi di gestione) 2. alla possibilità di scegliere tra polizze di diverse compagnie in quanto è stato introdotto il divieto di esclusiva per l agente 3. ai centri liquidazione danni (CLD) che nel caso di compagnie telefoniche e internet potrebbero non essere equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale! 13

14 LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO CUI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE La clausola di durata e rinnovo Indica la durata del contratto e le modalità del suo rinnovo. La durata è normalmente di un anno. Il contratto può prevedere o meno il suo rinnovo tacito alla scadenza. Normalmente non è previsto il rinnovo tacito, e dunque il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza previsto. Se invece è previsto il rinnovo tacito per far cessare il contratto si deve inviare la disdetta entro il termine fissato nel contratto stesso che comunque non può essere superiore ad un mese prima della scadenza. Anche se nel contratto non è previsto nulla al riguardo, la legge consente all assicurato di dare disdetta del contratto di assicurazione, con raccomandata o tramite fax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. Di solito le compagnie di assicurazione mantengono operanti le garanzie previste dal contratto fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Entro tale termine il contraente deve provvedere a pagare il premio della nuova proposta di polizza predisposta dalla compagnia, ovvero a stipulare una nuova polizza con un altra compagnia. Il diritto di recesso in caso aumento delle tariffe In caso di variazioni di tariffe assicurative (escluse, ovviamente, le variazioni legate alla formula tariffaria applicata, es. bonus/malus) superiori al tasso di inflazione programmata, l assicurato può recedere dal contratto entro il giorno di scadenza dello stesso, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnando a 14

15 mano o tramite fax la comunicazione di recesso. In questo caso la garanzia cessa di avere effetto dal giorno di scadenza. A proposito di variazioni di tariffe, le compagnie assicurative devono fornire comunicazione scritta di tale variazione secondo le modalità previste nella polizza. In mancanza di tale comunicazione una circolare dell ISVAP prevede che il contratto in corso vada rinnovato mantenendo il precedente premio. Il contratto può prevedere solo condizioni più favorevoli per il contraente rispetto a quelle imposte per legge. Fare particolare attenzione 1. al giorno di scadenza del contratto indicato in polizza 2. al giorno in cui le garanzie cessano di essere operanti in mancanza di rinnovo tacito (es. quindicesimo giorno successivo alla scadenza) 3. all eventuale vessatorietà della clausola di rinnovo tacito in caso di un termine per l invio della disdetta superiore ad un mese prima della scadenza La determinazione del premio da pagare I contratti di assicurazione, al fine di determinare il premio da applicare al singolo assicurato possono prevedere due tipi di clausole: la clausola Bonus/Malus e/o la clausola di franchigia. La prima, che è anche la più diffusa, prevede, ad ogni scadenza annuale del contratto, l aumento o la diminuzione del premio a seconda del numero di sinistri verificatisi in un certo periodo mentre la seconda prevede che l assicurato contribuisca in una certa misura al risarcimento del danno eventualmente provocato con o senza l applicazione del meccanismo bonus/malus.! 15

16 La tariffa Bonus/Malus Prevede un aumento o una diminuzione del premio da pagare in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi in un periodo di tempo detto periodo di osservazione. Sono stabilite 18 classi di merito. Le classi di merito costituiscono un sistema tariffario basato sulla rischiosità dell automobilista. E previsto che per ogni anno di assicurazione trascorso senza causare sinistri, la classe di merito scenda di un punto (bonus), che corrisponde ad un premio inferiore; invece, per ogni sinistro causato, la classe di merito sale di due punti (malus) corrispondenti ad un premio più alto. A chi stipula per la prima volta la polizza Bonus Malus è solitamente assegnata la 14esima classe che corrisponde al premio base. Se, dunque, un assicurato automobilista è in classe 14 e nel periodo di osservazione, non ha sinistri o ha incidenti ma non colpa, passa in classe 13 (bonus) ottenendo uno sconto sul premio nel successivo anno di assicurazione; se, invece, egli è responsabile di incidenti, retrocede, previa comunicazione scritta, in classe 16 (malus) e subisce un rincaro. Fare particolare attenzione: 1. Ai periodi di osservazione: preferire quelli più lunghi (4 o 5 anni) 2. Alla tabella delle classi di merito allegata alle condizioni generali di assicurazione che potrebbero essere eccessivamente punitive in caso di più sinistri nello stesso periodo di osservazione e che variano da compagnia a compagnia! 16

17 La clausola Bonus Protetto E una particolare clausola che, se prevista dal contratto, consente di evitare l applicazione del Malus per il primo sinistro verificatosi nel periodo di osservazione consentendo la conservazione della classe di merito. Si tenga presente che questa clausola può dare luogo ad un aumento del premio La clausola indennizzo diretto Si tratta di una importante novità recentemente introdotta dal nuovo Codice delle assicurazioni private. Questa particolare procedura di richiesta di risarcimento riguarda tutti i sinistri verificatisi a partire dal 1 febbraio 2007 indipendentemente dalla data di stipula del contratto. La procedura consente all assicurato di essere risarcito direttamente dalla propria assicurazione con notevole risparmio di tempo e di costi. L impresa di assicurazione che riceve richiesta di risarcimento diretto è obbligata a liquidare i danni per conto dell impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro salva ovviamente la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese di assicurazione. I PRESUPPOSTI SONO I SEGUENTI: 1. il veicolo assicurato resta coinvolto in una collisione con altro veicolo identificato e assicurato 2. la collisione avviene in Italia o nel territorio dello Stato Città del Vaticano o Repubblica di San Marino 3. vengono riportati danni al veicolo e/o danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell assicurato e/o danni di lieve entità (fino a nove punti di invalidità di danno biologico (c.d. micropermanenti) alla persona del conducente 17

18 Casi in cui non si applica l indenizzo diretto: 1. sinistro a pedone 2. sinistro in cui è coinvolto un veicolo immatricolato all estero 3. sinistro con più di due veicoli 4. sinistro al terzo trasportato 5. sinistri in assenza di collisione diretta tra i veicoli 18 Le garanzie accessorie Cosa sono Quando si stipula un contratto per l assicurazione RC auto, l Assicuratore, normalmente propone, all interno dello stesso contratto, altre garanzie assicurative accessorie rispetto alla garanzia principale relativa alla responsabilità civile. Si tratta delle garanzie furto e incendio, cristalli, eventi naturali, eventi socio-politici, assistenza stradale, garanzia infortunio del guidatore, ed altre. Qui di seguito verranno analizzate le garanzie accessorie più importanti non senza aver prima chiarito cosa sia il divieto di abbinamento imposto alle compagnie assicurative. Il divieto di abbinamento E fondamentale sapere che l impresa di assicurazione non può subordinare la stipula del contratto di assicurazione RCA alla conclusione di altri contratti assicurativi non attinenti a tale garanzia RC. auto In altre parole non può pretendere che l assicurato, al fine di poter stipulare l assicurazione RCA cui è tenuto, debba anche stipulare altri tipi di assicurazioni facoltative. Ciò non significa che le imprese non possano proporre un contratto di assicurazione RC auto abbinato ad altri contratti assicurativi; semplicemente non deve trattarsi dell unica offerta che viene presentata al consumatore.

19 La garanzia furto e incendio Fare particolare attenzione: 1. ai casi in cui la garanzia è esclusa 2. a ciò che la clausola prevede in caso di ritrovamento del veicolo rubato 3. ai documenti da presentare all assicurazione in caso di mancato ritrovamento del veicolo 4. alle procedure da seguire per ottenere la riparazione del veicolo: ad esempio il necessario consenso della compagnia di assicurazione prima di procedere a qualsiasi riparazione La garanzia assistenza stradale Garantisce l assistenza da parte dell assicuratore nel caso in cui si sia verificato un evento dannoso in cui è rimasto coinvolto l autoveicolo: guasto meccanico, incidente stradale, incendio, furto parziale, batteria scarica, foratura pneumatico, ecc. Fare particolare attenzione: ai casi in cui la garanzia è esclusa a) il traino del veicolo se esso circolava fuori dalla rete stradale pubblica; b) le spese relative all intervento di mezzi eccezionali per recuperare il veicolo uscito fuori strada; c) le spese richieste in dipendenza di terremoti o altre calamità naturali alla cifra massima ( stabilita nella clausola) garantita dalla compagnia per coprire le spese di assistenza. Oltre tale cifra il costo è a carico dell assicurato alle ulteriori forme di assistenza che l assicuratore garantisce oltre all invio del mezzo di soccorso: auto sostitutiva, spese d albergo in caso di sosta forzata, autista a disposizione ecc.!! 19

20 La garanzia tutela legale Fare particolare attenzione: 1. Al massimale entro cui la garanzia è assunta 2. Ai tipi di spese legali per cui vale l assicurazione 3. All avvertimento, che la clausola deve obbligatoriamente contenere, circa la libertà di scelta dell avvocato 4. All avvertimento, anch esso obbligatorio, circa la possibilità comunque assicurata di agire in giudizio 5. I casi di esclusione della garanzia! La garanzia infortunio del guidatore Se tale garanzia è prevista, la compagnia assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo indicato nella polizza, indipendentemente dall accertamento della sua responsabilità. L infortunio deve comportare o un invalidità permanente del guidatore o la sua morte. In tali casi, l assicuratore corrisponde un indennità nel limite del capitale assicurato con la polizza e sempre che l invalidità permanente sia superiore ad una certa percentuale sempre indicata in polizza (franchigia). Fare particolare attenzione: 1. Alla franchigia, cioè alla percentuale di invalidità sotto la quale non è prevista l indennità 2. Agli infortuni per i quali è esclusa la garanzia! 20

21 La garanzia sospensione della patente Fare particolare attenzione: 1. Alle tre condizioni in presenza (contemporanea) delle quali la garanzia è prestata: a) un incidente che abbia come conseguenza la morte o lesioni gravi o gravissime alla persona; b) al guidatore venga temporaneamente sospesa la patente di guida; c) il guidatore non sia condannato per il reato di omissione di soccorso. 2. Alle ipotesi di esclusione della garanzia! 21

22 EVENTI CHE SI POSSONO VERIFICARE DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA E CHE OCCORRE VALUTARE AL MOMENTO DELLA SCELTA DEL CONTRATTO Considerazioni generali Dopo che l assicurato ha stipulato la polizza di assicurazione, diversi sono gli avvenimenti che possono verificarsi. Prima di tutto è possibile che si verifichi un sinistro. E molto importante che, in questo caso, l assicurato ponga in essere una serie di comportamenti corretti al fine di ottenere il giusto risarcimento dall assicurazione. Può, inoltre, sorgere la necessità di vendere la propria auto assicurata o di comprare un ulteriore veicolo per sé o per un componente stabilmente convivente del proprio nucleo familiare, o di cambiare assicurazione magari solo perché si è scoperto che un altra compagnia pratica condizioni migliori (a questo proposito puoi contattare il tuo agente assicurativo che è in grado di proporti la polizza più adeguata a te, o informati presso il Ministero dello Sviluppo economico, anche attraverso il suo sito internet: per comparare le tariffe applicate dalle diverse compagnie relativamente al tuo profilo individuale), e così via. E comunque importante ricordare che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono soggetti ad un particolare regime della prescrizione diverso da quello ordinario decennale. La prescrizione è la perdita di un diritto a causa del mancato esercizio dello stesso da parte di chi ne è titolare per un periodo di tempo definito dalla legge. Ebbene, in materia di assicurazione: 1. Il diritto delle compagnie al pagamento delle rate del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; 22

23 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni 3. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno Vendita del proprio veicolo assicurato o acquisto di un ulteriore veicolo IL CONSUMATORE HA TRE POSSIBILITÀ: 1. chiedere la risoluzione del contratto di assicurazione 2. cedere il contratto di assicurazione all acquirente 3. chiedere la sostituzione del contratto per assicurare un altro veicolo o natante Nel caso in cui insieme alla proprietà del veicolo si ceda anche il relativo contratto di assicurazione deve essere obbligatoriamente informata la compagnia di assicurazione affinché quest ultima possa rilasciare al nuovo intestatario tutti i nuovi documenti di assicurazione. Nel caso invece in cui l assicurato chieda il trasferimento della poliz - za su un altro proprio veicolo o natante viene emesso un nuovo contratto che sostituisce il precedente e, in presenza di Bonus-Malus, si conserva la classe di merito maturata con il veicolo venduto. L eventuale clausola che non consentisse di mantenere la stessa classe di merito sarebbe nulla in quanto abusiva. Nel caso, invece, in cui non si voglia comprare subito una nuova autovettura è meglio sospendere la polizza e questo è possibile per cinque anni al massimo. In questo modo si evita di perdere la classe Bonus-Malus acquisita. La garanzia opererà per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato di garanzia e, ove occorra, del nuovo contrassegno. Il premio può variare in relazione alla diversa cilindrata del nuovo veicolo e da luogo ad un conguaglio del premio. Ove invece l assicurato voglia acquistare un ulteriore veicolo per sé o per un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, la compagnia assegna al nuovo contratto la stessa classe di merito risultante dall ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. 23

24 Che cosa fare se si cambia compagnia? Al momento della scadenza della polizza devi pretendere dalla compagnia di assicurazione il rilascio dell Attestato di Rischio, cioè il documento che permette di usufruire presso la nuova compagnia assicurativa della stessa classe bonus/malus maturata con la vecchia assicurazione. Cosa fare in caso di sinistro Attenzione: entro tre giorni dalla data del sinistro devi presentare alla tua compagnia di assicurazione la denuncia di sinistro completa di tutti i dati La mancata denuncia di sinistro comporta conseguenze molto gravi e cioè, se l assicurato volontariamente omette la denuncia di sinistro, perde il diritto all indennità dovuta. Se l omissione dipende da colpa dell assicurato (es. dimenticanza) la compagnia di assicurazione ha il diritto di ridurre l indennità dovuta in proporzione al danno da essa subito a causa del mancato avviso. Le procedure liquidative Sono quelle procedure attraverso le quali l impresa di assicurazione corrisponde al terzo danneggiato una somma di denaro a titolo di risarcimento. Tali procedure - che devono essere indicate e descritte nel contratto - sono essenzialmente due. 24 1) La procedura di risarcimento diretto In caso di sinistro se ti ritieni non responsabile, in tutto o in parte, devi rivolgere la tua richiesta di risarcimento alla compagnia che ha stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizza-

25 to. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano, o a mezzo telegramma o telefax, o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta, indipendentemente dalla sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole di incidente (modulo blu). Nel caso in cui non vi siano i presupposti per l azione diretta, la compagnia entro 30 giorni dalla domanda di risarcimento deve avvertire l assicurato e trasmettere tutta la documentazione in suo possesso all assicuratore del veicolo del responsabile del sinistro al quale il danneggiato potrà nuovamente inviare la richiesta di risarcimento. È opportuno, ove non si voglia ripetere tale richiesta, inviare anche alla compagnia del responsabile civile per conoscenza - la richiesta di risarcimento danni. In mancanza di accordo tra danneggiato e compagnia di assicurazione - sull entità dell offerta o perché la compagnia ritiene che non vi siano i presupposti per l azione diretta o perché la compagnia non fa nessuna offerta (entro 60 giorni per danni alle cose (30 giorni se vi è la constatazione amichevole di incidente ) o 90 giorni per danni alla persona) o non ammette a risarcimento il sinistro - il danneggiato può proporre l azione di risarcimento davanti al Giudice solo nei confronti della propria compagnia di assicurazione, soltanto dopo che siano trascorsi 60 giorni (o 90 in caso di danno alla persona) dal giorno in cui è stata inoltrata la domanda di risarcimento con raccomandata con a.r. Ricordiamo, infine, che il danno subito dall eventuale terzo trasportato va risarcito, comunque dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale egli era a bordo indipendentemente dall accertamento della responsabilità del sinistro. 25

26 2) La procedura di risarcimento ordinaria Nel caso in cui non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, si deve inoltrare la richiesta di risarcimento (con raccomandata con avviso di ricevimento) direttamente alla compagnia che ha assicurato il veicolo responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo stesso. Essa deve essere corredata dalla descrizione dei fatti. Anche secondo la procedura ordinaria è prevista la possibilità di proporre azione per il risarcimento solo dopo che siano trascorsi 60 giorni (o 90 in caso di danni alle persone) decorrenti dalla data della richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata con a.r. Clausola sul foro competente per la risoluzione delle controversie Il contratto deve designare il foro del consumatore (ovvero il foro di residenza o di elezione di domicilio del consumatore) come esclusivo e inderogabile 26

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