SOGGETTI CONCORRENTI NEL CONTROLLO URBANISTICO EDILIZIO
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1 A CURA DI Walter Colombini SOGGETTI CONCORRENTI NEL CONTROLLO URBANISTICO EDILIZIO 1^ PARTE In via generale le principali modifiche apportate alla previgente disciplina statale dal T.U. edilizia sono riconducibili all obiettivo di delegificazione e semplificazione della disciplina degli aspetti organizzativi e procedimentali della materia edilizia. Assai più ridotte appaiono invece le innovazioni contenute nel titolo IV del T.U edilizia dedicato alla vigilanza sull attività urbanistico-edilizia, alla responsabilità e alle sanzioni per illeciti edilizi. In effetti il nuovo sistema di vigilanza delineato non differisce in modo apprezzabile dalla previgente disciplina contenuta negli artt.4 e ss della L. n. 47/1985. Le principali differenze sono riconducibili: all esigenze di coordinamento del sistema sanzionatorio con il mutato regime dei titoli abilitativi (DIA in luogo di autorizzazione edilizia); al recepimento della competenza dirigenziale in luogo di quella Sindacale nella funzione di coordinamento dell attività di vigilanza e nell adozione dei provvedimenti sanzionatori. Non essendo possibile, nello spazio assegnatomi, esaminare il consistente apparato di norme che regola l esercizio delle funzioni di vigilanza urbanistico-edilizia riconducibili quasi totalmente alla competenza delle amministrazioni comunali, mi limiterò pertanto a descriverle in termini generali e ad esaminare i soggetti concorrenti nel controllo urbanistico-edilizio. Competenza comunale nel d.p.r. 380/2001 L art.27 riconosce alla competenza del Comune la vigilanza sull attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi ; per il disposto dell art. 35, tale competenza comunale sussiste anche in ordine agli interventi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici. Va invece considerato che la vigilanza sulle opere abusive realizzate da amministrazioni statali non compete al Comune che, in tal caso, deve limitarsi ad informarne la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d intesa con il Presidente della giunta regionale, l adozione dei provvedimenti previsti dall art.27. I provvedimenti sanzionatori di cui all art.27 sono quelli già contemplati dal previgente art.4 della L.47/1985, concernenti: l immediata ordinanza di demolizione e ripristino per opere iniziate senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere o spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, o, ancora, su aree tutelate con il vincolo idrogeologico, gravate da usi civici, o vincolate come beni ambientali o storicoculturali; al di fuori della suddetta fattispecie, l immediata ordinanza di sospensione lavori è
2 prodromica all adozione entro 45 giorni, se ne ricorrono i presupposti, dei provvedimenti sanzionatori definitivi di cui al capo II del titolo IV. Una novità, invece, è quella introdotta dalla legge finanziaria 2008 circa la possibilità di utilizzare il sequestro amministrativo con ordinanza del Sindaco. Tali sanzioni sono: l acquisizione delle aree e la conseguente demolizione per le opere configuranti una lottizzazione abusiva ai sensi dell art.30; l ingiunzione della rimozione o demolizione, ai sensi dell art. 31, delle opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; l ordinanza di demolizione o rimozione, ai sensi dell art. 33, degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; l ordinanza di rimozione o demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34). esclusivamente pecuniarie sono invece le sanzioni previste dall art.37 per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA. Soggetti concorrenti alla vigilanza urbanistico-edilizia Il d.p.r. n. 380/2001, individua alcuni soggetti che sono chiamati, in concorso, alla vigilanza edilizia; essi sono: il Responsabile della vigilanza urbanistico-edilizia la Polizia locale i Tecnici comunali il Cittadino il Segretario comunale la Regione il Titolare dei vincoli Agenzia del territorio (UTE) i Tecnici privati gli Ausiliari di polizia giudiziaria la Polizia giudiziaria l Autorità giudiziaria. Il Responsabile della vigilanza urbanistico-edilizia Il d.p.r. n. 380/2001 dispone che le amministrazioni comunali, nell ambito della loro autonomia organizzativa costituiscano uno sportello unico che cura tutti i rapporti fra il privato e tutte le amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine agli interventi edilizi oggetto di permesso di costruire o DIA. Dalla disposizione emerge in modo chiaro che la funzione di controllo non rientra tra le competenze dello sportello unico. Infatti il legislatore, all articolo 27 del d.p.r. introduce la struttura di un competente ufficio comunale per la vigilanza edilizia il cui responsabile, anche
3 in virtù dello Statuto comunale o di un preciso regolamento di funzione, esercita la vigilanza urbanistico-edilizia nel territorio comunale. In merito all esercizio delle competenze in materia di vigilanza sull attività urbanistico-edilizia e sull esercizio della relativa potestà sanzionatoria, il T.U. edilizia ribadisce quanto già previsto dagli artt.107 e 109 del D.lgs.267/2000 secondo cui tale competenza non spetta più al Sindaco ma al dirigente e, per i comuni sprovvisti di qua lifiche dirigenziali, al responsabile del competente ufficio comunale indipendentemente dalla sua qualifica funzionale. Va ricordato come in realtà, il conferimento ai dirigenti sia della competenza sanzionatoria che di quella, parallela, a rilasciare i titoli abilitativi edilizi, deve essere garante del principio di terzietà. Va altresì segnalato che la giurisprudenza ha ritenuto esclusiva la competenza dei dirigenti in materia di sanzioni edilizie, escludendo che la stessa possa essere esercitata anche dal segretario generale dell ente (cfr. TAR Romagna 27 febbraio 2001, n.178). Essendo quindi la vigilanza una prerogativa comunale e soggetta anch essa all autonomia organizzativa dell Ente, al Responsabile della vigilanza urbanistico-edilizia vengono rese disponibili le strutture comunali ritenute più idonee affinché possa esperire il proprio compito, quindi la Polizia locale, quale competente ufficio comunale preposto alla vigilanza del territorio, ed i tecnici comunali sono chiamati a supportare l attività del predetto Responsabile in piena collaborazione. Il Responsabile della vigilanza urbanistico-edilizia esercita il suo potere dovere in osservanza a vincoli temporali e mediante l emanazione di provvedimenti amministrativi a carattere repressivo che non trovano termini prescrittivi, pertanto i provvedimenti possono essere adottati in qualsiasi tempo. La Polizia locale Le disposizioni contenute nel d.p.r. n. 380/2001 afferenti alle funzioni sulla vigilanza urbanistico-edilizia da parte della Polizia locale sono: Art. 27, 3 comma - Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. Art. 68, 1 comma (opere in conglomerato cementizio armato) - Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
4 Art. 69, 1 comma - I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all Autorità giudiziaria competente ed all ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all articolo 70. Art. 96, 1 comma (Norme per le costruzioni in zone sismiche) - I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. Art Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione a norma degli articoli 61 e I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. 3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. E evidente che uno degli uffici comunali competenti alla vigilanza nell ambito comunale, è quello della Polizia locale. Queste disposizioni concernenti i poteri di polizia edilizia facenti capo alla Polizia locale, dirette a prevenire, accertare e reprimere gli illeciti amministrativi in tale materia, si integrano con il compito di verifica amministrativa dell osservanza delle altre disposizioni regolamentari comunali.
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