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1 AX 0000 EMENDAMENTO ART X Dopo il comma X è aggiunto il seguente: X-bis. All articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole, di cui due tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n.23 e uno tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23 ; b) al comma 2: 1) dopo le parole sono scelti sono aggiunte le seguenti: fra coloro che sono stati sorteggiati nell elenco istituito con regolamento adottato con decreto del Ministero dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23. ; 2) le lettere a) b) e c) sono soppresse; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. Sono sorteggiati dall elenco di cui al comma 2, cinque nominativi nel caso di revisore unico e quindici nel caso di collegio. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell incarico. L organo consiliare, previa verifica di eventuali cause d incompatibilità ed ineleggibilità, nomina l organo di revisione economico finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati. Svolge la funzione di Presidente del Collegio il candidato che ottiene il maggior numero di voti. ; d) al comma 3 sostituire le parole di cui al comma 2 con le seguenti: indicati all articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23. ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Relazione: La modifica proposta è volta ad aggiornare l art. 234 del TUEL rispetto alle modifiche introdotte dall art.16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 che istituisce l elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dei revisori da parte del Consiglio. La proposta mira, al comma 1, a favorire un percorso di crescita al fine di consentire al professionista alla prima esperienza come Revisore di accedere in prima battuta a un organo collegiale, nell ambito del quale possa essere affiancato da revisori di maggiore esperienza, in modo da favorire un periodo di sostanziale apprendistato revisionale. Nell attuale sistema un revisore agli esordi del suo percorso in ambito revisionale, non ha sostanzialmente altra prospettiva che assumere, qualora venga estratto dal sistema, l incarico di revisore unico, affrontandone le criticità e i rischi, a fronte di pochi crediti formativi (10 nell anno), sicuramente non sufficienti a fornire una visione esaustiva del panorama legale ed operativo di tale settore. Altresì, si vuole aggiornare l articolo sulla base delle modifiche normative intervenute successivamente. L attuale sistema di estrazione e modalità di scelta dettate dal decreto del Ministero dell Interno del 15/2/2012 n.23 e chiarite con la circolare FL 7/2012 del 5/4/2012 dello stesso Ministero, toglie al consiglio qualsiasi autonomia nella scelta affidandola solo all estrazione a sorte. Il risultato è che tanti professionisti che avevano dedicato la loro preparazione professionale alla revisione negli enti locali non sono mai stati estratti e che gli enti hanno dovuto accettare revisori non sempre adeguatamente preparati e a volte residenti in località molto distanti dall ente. La proposta, simile alle modalità indicate nelle Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18 del 17/7/2015, mira a concedere un piccolo spazio di autonomia e più ampia scelta all organo consiliare potendo individuare fra 5 estratti nel caso di revisore unico e fra 15 estratti nel caso di collegio. Il comma 3 bis che viene riproposto senza modifiche tende a superare l assurda disposizione scaturita dall art.1, comma 110, lettera c) della legge n.56/2014, che ha previsto la possibilità di svolgere in forma associata da parte delle unioni di comuni, anche per i comuni che le costituiscono, le funzioni dell organo di revisione, senza specificare se le nuove disposizioni riguardano le unioni a cui i comuni minori devono affidare le funzioni fondamentali, ai sensi dell art. 14 comma 28 del d.l. 78/2010, oppure tutte le unioni ex art. 32 del TUEL. La norma dispone inoltre che nelle unioni deve essere nominato un revisore unico per quelle che complessivamente non superano i abitanti e un collegio in caso diverso. Il comma 3 bis dell art. 234 del d.lgs. 267/2000, già disponeva che il collegio dei revisori nelle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte doveva svolgere le medesime funzioni anche per i comuni associati. Pertanto, si sono generate due soluzioni interpretative del comma 110 sopra citato: - la norma riguarda le unioni ex art. 14, comma 28 del d.l. 78/2010 ed in tal caso il comma 110 modifica, senza richiamarlo, l art. 234 comma 3 bis del TUEL prevedendo per le unioni con minore popolazione il revisore unico e per le altre il collegio;

2 - la norma riguarda tutte le unioni anche quelle che associano solo alcuni servizi restando in capo ai comuni importanti funzioni che richiedono un supporto continuo e costante dell organo di revisione. Il Ministero dell Interno con circolare FL 12/2014, ha fornito i primi chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti sostenendo che la nuova disciplina, per il suo carattere facoltativo, si differenzia da quella delineata dall art. 234 comma 3 bis del TUEL riferita alle sole unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte e che, al verificarsi di tali presupposti assume carattere obbligatorio. La conferma del comma 3-bis consente di chiarire, rimuovendo l incertezza interpretativa, che solo nelle Unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni è possibile che le funzioni di revisione possano essere svolte dalle unioni anche per i comuni che le costituiscono; e di uniformare, per comuni e unioni di comuni, la disciplina relativa alla previsione dell organo di revisione collegiale, assumendo quale parametro uniforme, la soglia dimensionale di 15mila abitanti.

3 QUADRO SINOTTICO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 TESTO UNICO ENTI LOCALI Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23 e uno tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n I componenti del collegio dei revisori sono scelti fra coloro che sono stati sorteggiati nell elenco istituito con regolamento adottato con decreto del Ministero dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23. a) Soppressa; b) Soppressa; c) Soppressa. 2-bis. Sono sorteggiati dall elenco di cui al comma 2, cinque nominativi nel caso di revisore unico e quindici nel caso di collegio. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinché provvedano alla scelta del revisore e al conferimento dell incarico. L organo consiliare previa verifica di eventuali cause d incompatibilità ed ineleggibilità nomina l organo di revisione economico finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati. Svolge la funzione di Presidente del Collegio il candidato che ottiene il maggior numero di voti. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti indicati all articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

4 AX 0000 EMENDAMENTO ART X Dopo il comma X è aggiunto il seguente: X-bis. All articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 dopo la parole incarico è aggiunta la seguente consecutivamente. DIVIETO DI ULTERIORE INCARICO Relazione: Con la modifica proposta si intende superare la legislazione vigente che impone ai professionisti che hanno avuto due incarichi presso lo stesso ente nella zona di attività professionale di non poter accettare nuovi incarichi presso l ente stesso. Pur condividendo lo spirito della norma, volto a favorire il ricambio dei soggetti chiamati ad assumere un ruolo particolarmente delicato come quello dell attività di verifica e vigilanza della gestione economico finanziaria, la definitiva non rieleggibilità del revisore non ha più ragion d essere, considerato che il sistema attuale, imperniato sul metodo estrattivo, è già di per sé tale da ridurre estremamente la probabilità di rielezione. Nell Ordinanza n.05324/2009 del 26/10/2009, il Consiglio di Stato sezione quinta in sede giurisdizionale, aveva affermato che l esclusione di una nuova elezione non consecutiva si tradurrebbe in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l incarico in un ente per due trienni nell arco della propria attività professionale.sulla discussa questione della rieleggibilità dopo il secondo mandato esecutivo a distanza di anni erano intervenuti di recente in senso favorevole anche il Tar Basilicata 22/3/2014 n.193, il Tar Puglia sentenza 3143 del 6/12/2009 e Tar Calabria n.780 del 5/7/2010. Appare quindi preferibile in quanto idonea ad conseguire il giusto contemperamento tra l esigenza di assicurare il giusto ricambio e quella di evitare una sorta di esilio a vita dopo il secondo incarico, una disposizione che stabilisca il divieto di più di due incarichi, se consecutivi.

5 QUADRO SINOTTICO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 TESTO UNICO ENTI LOCALI Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente. 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico consecutivamente per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

6 AX 0000 EMENDAMENTO ART X Dopo il comma X è aggiunto il seguente: X-bis. All articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell articolo 153, delle variazioni rispetto all anno precedente, dell applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. ; b) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: 1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio degli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza ; 1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b) sono obbligatori. L organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall organo di revisione.. CONTENUTO DEI PARERI EX ART.239 DEL TUEL Relazione: La proposta emendativa è volta a modulare la normativa riguardante i pareri espressi dal Revisore, quanto al contenuto degli stessi, in relazione alla tipologia di atti, a seconda questi abbiano o meno un diretto riflesso sulle previsioni di bilancio. L articolo 239, comma 1-bis, del TUEL, infatti, impone al revisore di esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell art. 153 del TUEL, delle variazioni rispetto all anno precedente, dell applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile su tutte e sette le tipologie di atti fondamentali indicate nel comma 1, ivi inclusi i regolamenti di contabilità, economato e di applicazione dei tributi, in relazione ai quali risulta incongruo disporre la formulazione di pareri seguendo lo schema fornito dall attuale comma 1-bis dell art. 239 del TUEL.

7 QUADRO SINOTTICO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 TESTO UNICO ENTI LOCALI Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: in materia di: 1) strumenti di programmazione economicofinanziariafinanziaria; 1) strumenti di programmazione economico- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; provvisorio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; dei tributi locali; c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; economicità della gestione; d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; esecutivo; e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

8 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. 3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell articolo 153, delle variazioni rispetto all anno precedente, dell applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. 1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio degli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza. 1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b) sono obbligatori. L organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall organo di revisione. 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. 3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

9 AX 0000 EMENDAMENTO ART X Dopo il comma X è aggiunto il seguente: X-bis. All articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) le parole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono soppresse; 2) le parole ed alle spese di funzionamento e di investimento sono soppresse; b) al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole e per gli enti sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto ; c) al comma 3 le parole 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento ; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-bis. L attribuzione di un compenso inferiore a quello della classe demografica inferiore deve essere motivato in relazione a minori adempimenti richiesti rispetto a quelli medi della fascia di appartenenza. ; e) al comma 5: 1) le parole della comunità montana ed al revisore delle unioni di comuni sono sostituite dalle seguenti: delle Unioni di comuni delle comunità montane ed isolane ; 2) le parole rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione sono sostituite dalle seguenti: alla somma degli abitanti degli enti appartenenti alla forma associata f) il comma 6 bis è sostituito dal seguente: 6-bis. All organo di revisione spetta il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, nella misura stabilita per gli amministratori dell ente nel quale sono nominati. ; g) al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: e può aumentarlo nel corso del mandato nel caso di attribuzioni di ulteriori funzioni fino al limite massimo del 20 per cento. COMPENSO DEI REVISORI Relazione: la proposta emendativa è tesa ad aggiornare la normativa relativa alla determinazione ed aggiornamento dei compensi dei revisori. Il compenso doveva essere aggiornato triennalmente. Tuttavia dal 2005, non si è registrato alcun aggiornamento dei limiti massimi a fronte di un ipertrofico aumento di funzioni, incombenze, controlli (e connesse responsabilità) a carico dei revisori: un deplorevole disinteresse circa la necessità di provvedere all aggiornamento del compenso (fermo da oltre 10 anni) e la sgradevole sensazione che il ruolo dei revisori negli enti locali sia (a torto) catalogato tra i costi della politica da tagliare senza esitazioni. Occorre inoltre aggiungere che oltre al mancato aggiornamento il comma 3 dell art.6 del D.L. 78/2010, ha ridotto i compensi del 10% rispetto a quelli concessi il 30/4/2013. In particolare al primo comma si propone di affidare al solo Ministro dell Interno eliminando il concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il decreto di aggiornamento triennale dei compensi. Il decreto del Ministro dell Interno, come indicato nello schema che viene proposto, verrà emanato sentiti l'associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'unione delle province d'italia (U.P.I.), l'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali. Sempre al primo comma si propone di eliminare la commisurazione del compenso alle spese di funzionamento e investimento dell ente locale, mantenendo solo il riferimento alla classe demografica al fine di semplificare la determinazione e anche nella considerazione che le spese di investimento possono variare in modo sostanziale da un esercizio all altro. Al secondo comma si propone di aggiungere la possibilità di aumentare il compenso base fino al 20% anche per gli enti che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario o il dissesto in relazione all impegno richiesto all organo di revisione di tali enti. Al terzo comma si propone di limitare l aumento ad un massimo del 20% anziché del 30% per le funzioni nei confronti delle Istituzioni. Si propone di inserire il comma 4-bis per evitare che gli enti attribuiscano un compenso non adeguato all impegno richiesto senza alcuna motivazione. Al comma 5 si propone di modificare il riferimento al comune più popoloso sostituendolo con il riferimento alla popolazione complessiva dei comuni aderenti alla forma associata. Si propone di modificare il comma 6-bis indicando che il rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio dovrà avvenire nella stessa misura prevista per gli amministratori dell ente, abolendo il limite del 50% del compenso annuo. Al comma 7 di propone di lasciare la possibilità al Consiglio di aumentare durante il triennio di carica il compenso nel caso di attribuzione di nuove funzioni.

10 QUADRO SINOTTICO DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 TESTO UNICO ENTI LOCALI Articolo 241 Compenso dei revisori TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con 1. Con decreto del Ministro dell'interno vengono fissati i il Ministro del tesoro, del bilancio e della limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, programmazione economica vengono fissati i limiti da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è massimi del compenso base spettante ai revisori, da determinato in relazione alla classe demografica dell'ente aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è locale. determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239 e per gli enti sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 20 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 4 bis L attribuzione di un compenso inferiore a quello della classe demografica inferiore deve essere motivato in relazione a minori adempimenti richiesti rispetto a quelli medi della fascia di appartenenza. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 delle Unioni di comuni delle comunità montane ed isolane si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, alla somma degli abitanti degli enti appartenenti alla forma associata. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. All organo di revisione spetta il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, nella misura stabilita per gli amministratori dell ente nel quale sono nominati. 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina e può aumentarlo nel corso del mandato nel caso di attribuzioni di ulteriori funzioni fino al limite massimo del 20 per cento.

11 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO XX xxxxxxxxx 20XX Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti; Considerata l'opportunità di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione; Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente; Sentiti l'associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'unione delle province d'italia (U.P.I.), l'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali; Decreta: Art Il. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto. 2. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo. Art I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'iva (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge. Art Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente. Tabella A Popolazione Compenso base 0/ / / / / /

12 100001/ Oltre Province e città metropolitane Fino a Oltre RELAZIONE AL DECRETO DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI Si propone di adeguare i compensi in relazione alla variazione rilevata del tasso di inflazione dal 2005 (ultimo anno di aggiornamento) al 2016 e di diminuire le classi di popolazione in relazione agli adempimenti comunque richiesti all organo di revisione indipendentemente dal numero degli abitanti. Si propone come indicato, nella proposta di modifica dell art.241 del d.lgs. 18/8/2000 n.267 di commisurare il compenso alla sola popolazione. La proposta intende adeguare in misura maggiore i compensi del revisore unico rispetto a quelli del collegio in relazione al maggior impegno richiesto all organo monocratico.

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