SOPRIP s.p.a. TESTO DEL NUOVO STATUTO SOCIALE
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1 SOPRIP s.p.a. TESTO DEL NUOVO STATUTO SOCIALE
2 TITOLO I Costituzione Sede Durata Scopi Art. 1 E costituita una società per azioni denominata SOPRIP SPA. Art.2 La Società ha sede legale in Parma. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all estero, sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie, succursali o unità locali comunque determinate. Art. 3 La Società ha durata fino al 31 Dicembre Art. 4 La Società, che persegue finalità di interesse pubblico e non ha fini di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale delle Province di Parma e di Piacenza, con particolare attenzione alle problematiche della innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo, della valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio, dello sviluppo armonico dell Appennino e dei Comuni golenali del Po, del recupero e risanamento delle aree di degrado ambientale. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società, nel rispetto delle competenze istituzionali degli Enti Soci ed in raccordo con i medesimi, attiverà tutti quei soggetti, strumenti ed interventi utili per favorire la crescita e l integrazione dei diversi fattori dello sviluppo. A tal fine, a titolo esemplificativo e non tassativo potrà: a) acquisire (in proprietà, in concessione, in gestione) e trasformare per il mercato (vendita, locazione anche finanziaria, gestione) aree e immobili destinati o destinabili all insediamento di attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistiche; b) gestire per conto degli Enti Locali soci l acquisizione, la trasformazione, l alienazione di aree ed immobili del patrimonio pubblico destinate o destinabili ad attività economiche; c) partecipare, anche a tempo determinato, a Società di scopo finalizzate ad attivare iniziative economico-territoriali di interesse generale, di ambiti sottratti o resi limitativi all intervento dei privati; d) realizzare e/o partecipare ad iniziative volte a promuovere la nascita a l avviamento di nuove imprese, con priorità per le aziende innovative e per quelle interessanti le aree economicamente più deboli della provincia; e) predisporre studi, attivare ricerche e gestire progetti volti alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse naturali, culturali, economiche ed imprenditoriali del territorio, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni imprenditoriali, la Regione, le Università e gli Istituti di Ricerca, allo scopo, fra l altro, di contribuire ad elevare ulteriormente la competitività del territorio nel contesto nazionale ed internazionale; f) proporre e gestire, per conto dei soci, progetti Integrati di Sviluppo Locale quali Patti Territoriali, Piani Speciali d Area, Piani di Azione Locale di cui all Iniziativa Comunitaria Leader.
3 Art. 5 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili al conseguimento dell oggetto sociale. La società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Art. 6 La società, conducendo la propria azione di intervento secondo le linee previste dall art. 4, avrà come principali interlocutori gli enti economici provinciali e regionali, nonché quelli comunitari, le associazioni di categoria, i movimenti cooperativi, le Università, i sindacati dei lavoratori. TITOLO II Capitale sociale e azioni Art.7- Il Capitale della società è di euro duemilionicinquecentredicimilaottocentotrentacinque/00 ( ,00) e si divide in novantatremilacentocinque (93.105) azioni ordinarie da euro ventisette (27) ciascuna. Le azioni sono nominative ed indivisibili e ognuna dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta dagli Enti Pubblici Territoriali di Parma non potrà essere inferiore al 51%. Il Capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell Assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale sarà riservato, salvo diversa deliberazione dell Assemblea, il diritto di opzione agli azionisti proporzionalmente all entità delle azioni singolarmente possedute. In deroga a quanto stabilito dall art comma 3 codice civile sono consentiti conferimenti non in denaro. Le azioni eventualmente non sottoscritte entro i termini fissati dall assemblea per l esercizio del diritto di opzione, potranno essere sottoscritte in una seconda fase dai soci che ne facciano formale richiesta; in caso di richieste eccedenti le azioni residue, queste potranno essere sottoscritte in proporzione all entità delle azioni prepossedute. Le azioni non sottoscritte come sopra nei termini fissati dall Assemblea, potranno essere sottoscritte da terzi non soci, se espressamente previsto in sede di deliberazione dell Assemblea, salvo il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione. Possono essere effettuati da parte dei soci a favore della società finanziamenti (sia infruttiferi che produttivi di interessi, come di volta in volta stabilito) con diritto al rimborso, purché ricorrano le condizioni di legge. Art. 8 Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione è subordinato alla prelazione degli altri azionisti e, in caso di mancata prelazione, al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, espresso con la maggioranza assoluta dei membri.
4 Non sono sottoposti a prelazione ed a giudizio di gradimento i trasferimenti a favore di altri soci. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione al Consiglio di Amministrazione al quale deve illustrare l entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell atto traslativo. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e quindi deve esercitarsi solo per l intero oggetto dei negozi traslativi. Se sussiste concorso fra più soci richiedenti, ciascuno di essi effettua l acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già posseduta e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l esercizio del diritto di prelazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione comunica con raccomandata al socio cedente le generalità del socio o dei soci acquirenti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine per l esercizio di tale diritto. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine per l esercizio del diritto il Consiglio di Amministrazione deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento al trasferimento della partecipazione; se il gradimento non viene concesso, occorre corredare detta decisione esponendo le ragioni del mancato gradimento. In mancanza di comunicazione entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso. Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell art. 2437, comma 4, codice civile e dell art. 9 del presente statuto. Art. 9- Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle azioni, nei casi previsti dall art. 2437, comma 1, codice civile Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci a diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati: a) le generalità del socio recedente; b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
5 c) il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all indirizzo della sede legale della società. Le azioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Il valore di liquidazione delle azioni del socio recedente è determinato sulla base del valore del patrimonio netto di cui all ultimo bilancio sociale approvato. Non costituisce causa di recesso, da parte dei soci che non hanno concorso all approvazione, le delibere riguardanti l introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, ai sensi dell art. 2437, comma 2, lett. b). Art.10 La società non ha l obbligo di emettere i titoli azionari se non dietro richiesta dei soci interessati. Potranno emettersi certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. La qualità di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l iscrizione nell apposito libro. Il domicilio degli azionisti, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere dell azionista comunicare la modifica del proprio domicilio. In mancanza dell indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica. L Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti al capitale sociale e dai finanziamenti, l emissione di strumenti finanziari ai sensi dell art. 2346, comma 6, del codice civile, disciplinandone il contenuto e le modalità operative. TITOLO III Obbligazioni. Art La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, con le modalità e nei limiti previsti dagli artt e 2412 del Cod.Civ. e dalle altre disposizioni vigenti. TITOLO IV - Organi della società. Art. 12 Sono organi della società: a) l Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale CAPO 1 Assemblea Art.13 - L assemblea è ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria è convocata una volta all anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società, nonché, in qualsiasi momento, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
6 L Assemblea può inoltre essere convocata a norma dell art del codice civile. Tanto in seduta ordinaria quanto in seduta straordinaria, comunque, può convocarsi l'assemblea fuori dalla sede sociale, purché nei territori delle Province di Parma e Piacenza. Salvo quanto previsto dal successivo art. 19 sui poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione, l Assemblea ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie indicate rispettivamente negli artt e 2365 del codice civile. Art. 14 La convocazione dell Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso che dovrà essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l Assemblea. L avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica). L avviso di convocazione deve contenere: l indicazione del giorno,dell ora e del luogo dell adunanza o dei luoghi in caso di svolgimento dell Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; l elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Art. 15 All Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci. Ad essa può altresì assistere, qualora la società, a norma del precedente art. 11, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non rivestono funzione di amministratori, sindaci e dipendenti della società, rilasciando alle medesime delega scritta. Ogni delegatario non può ricevere più due deleghe. Art. 16 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, con l assistenza di un segretario scelto anche tra le persone estranee alla società. La verifica di regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto dei presenti di partecipare all Assemblea, spetta al Presidente della stessa. L Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
7 c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il verbale deve indicare: a) la data dell Assemblea; b) anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. Art L Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci quanti ne occorrono per rappresentare, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta del capitale presente. In seconda convocazione l Assemblea ordinaria delibera ai sensi dell art comma del codice civile. L Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno pari quota del capitale sociale. CAPO 2 Consiglio di Amministrazione. Art. 18 La società è governata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del Bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio è composto da non più di 19 membri. I consiglieri possono anche essere non soci, sono rieleggibili e ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell esercizio delle rispettive funzioni, ferma restando la competenza dell Assemblea ordinaria per la determinazione di cui all art n 3 del codice civile. Nel periodo intercorrente fra il termine del triennio e l accettazione da parte degli amministratori di nuova nomina, il Consiglio resta in carica per esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio stesso. La nomina, l eventuale revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio spettano all Assemblea ordinaria dei soci, salva la facoltà conferita dall atto costitutivo ai soci che siano enti pubblici, conformemente a quanto prevedono gli artt e 2450 del codice civile.
8 Art Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, ai sensi dell art. 2365, secondo comma del codice civile, per l adozione delle deliberazioni riguardanti: a) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; c) l istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Il Consiglio potrà, salvo le limitazioni di legge, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad un Comitato Esecutivo e ad uno o più Amministratori Delegati, fissando i limiti dei poteri, le forme nelle quali potranno estrinsecarsi e gli eventuali compensi. Il Consiglio ha altresì facoltà di nominare uno specifico Comitato Esecutivo (denominato Comitato Esecutivo Leader Plus) per la sola gestione del Piano di Azione Locale eventualmente ammesso alla Iniziativa Comunitaria Leader Plus. In tal caso i criteri di nomina e di designazione dei componenti dovranno rispettare le norme imperative disposte dalle direttive comunitarie e dal bando regionale. Il Consiglio ha pure facoltà di deliberare la nomina e la revoca di Direttori Generali, Direttori e procuratori, determinandone i poteri, le eventuali cauzioni e gli emolumenti, nonché di deliberare la nomina e la revoca di mandatari ad negotia per determinati atti e categorie di atti. Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, nella sede della società o anche altrove, con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno 48 ore prima. La convocazione ha luogo almeno due volte all anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 degli amministratori in carica. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
9 c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Art. 21 Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, compreso il Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. CAPO 3 Comitato Esecutivo. Art. 22 Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Vice Presidente, dall Amministratore Delegato, se nominato, e per il resto da Consiglieri di Amministrazione. La presidenza del Comitato spetta al Presidente, o al Vice Presidente in sua assenza. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. CAPO 4 Presidente, Vice-Presidente, Amministratori Delegati. Art. 23 Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall Assemblea fra i membri del Consiglio di Amministrazione. L Assemblea determina il compenso del Presidente, del Vice Presidente ed i gettoni di presenza degli altri amministratori. Art. 24 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente; spetta inoltre, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il semplice intervento del Vice Presidente equivale ad accertamento dell assenza o impedimento del Presidente. La firma sociale spetta inoltre singolarmente o congiuntamente alle persone investite di speciali poteri nei limiti degli stessi, a norma dell art. 18. CAPO 5 Collegio Sindacale. Art. 25 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tutti eletti dall assemblea (che elegge anche i due sindaci supplenti), salva la facoltà conferita dall atto costitutivo ai Soci che siano Enti Pubblici, conformemente a quanto prevedono gli artt e 2450 del codice civile.
10 I Sindaci dovranno avere i requisiti previsti dalla legge, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del Bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere rieletti. Il compenso spettante ai membri effettivi del Collegio sarà determinato dall Assemblea all atto della nomina. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell art bis, comma 3, del codice civile, dal Collegio Sindacale. TITOLO V Bilancio Art L esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale dovrà essere redatto a cura degli amministratori, il Bilancio di esercizio secondo le disposizioni ed i principi dettati dagli Artt e seguenti del codice civile. Gli utili netti che risulteranno dal bilancio di esercizio, dedotta la quota destinata a riserva legale così come previsto dall art del codice civile, saranno destinati, su deliberazione assembleare, ad iniziative volte al migliore raggiungimento delle finalità statutarie. TITOLO VI Scioglimento e liquidazione. Art. 27 Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge. Art. 28 Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l Assemblea dei soci per procedere di conseguenza. Art. 29 L Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì deliberare con la stessa maggioranza dell Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sulla nomina del liquidatore, sui suoi poteri e sulle modalità della liquidazione, mediante intervento di tanti soci quanti garantiscono la rappresentanza di almeno il 51% del capitale sociale. Art.30- Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia all art del codice civile. Art. 31 Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. TITOLO VII Disposizioni finali. Art. 32 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si intendono richiamate le vigenti disposizioni del codice civile e della legislazione speciale.
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