CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO OTTAVA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 422 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Trento, Gallo, Diego Bottacin, Marchese, Rizzato, Azzi, Berlato Sella, Bonfante, Causin, Frigo, Michieletto e Tiozzo INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 luglio Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima, QUINTA e Sesta e ai Consiglieri regionali il 12 agosto 2009.
2 INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO R e l a z i o n e: In Veneto il numero di soggetti colpiti da dislessia, spesso accompagnata da altri disturbi specifici dell apprendimento (DSA) quali la disgrafia (difficoltà a scrivere in modo leggibile e fluente), la disortografia (difficoltà a fare proprie le regole ortografiche), la discalculia (difficoltà nelle abilità numeriche ed aritmetiche), rispecchia il dato nazionale che ammonta a circa il 4-5 per cento della popolazione scolastica. La dislessia è anche una malattia che molto spesso non viene riconosciuta o viene diagnosticata con grandissimo ritardo; ecco perché i bambini colpiti da questo disturbo vengono a lungo considerati dai loro genitori e anche dai loro insegnanti come svogliati, disattenti, pigri o addirittura poco intelligenti. Tutto questo provoca loro una serie di problemi psicologici, come la perdita di autostima, l affievolimento della motivazione ad apprendere, l ansia, la depressione, ecc. Inoltre, la gran parte di questi bambini, pur non avendo in realtà deficit neurologici e sensoriali, hanno una carriera scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti. La proposta di legge nasce dall esigenza di coprire un vuoto normativo presente anche a livello nazionale e prevede una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie al fine di offrire ai soggetti affetti da DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che in ambito sociale e professionale. L articolo 1 stabilisce le finalità della legge che ha l obiettivo di intervenire a favore dei soggetti affetti da dislessia e altre disturbi specifici dell apprendimento (DSA) garantendo un supporto alle famiglie, alle scuole e agli operatori socio-sanitari. L articolo 2 prevede la formazione per gli operatori socio-sanitari e gli insegnanti, al fine di prepararli alla gestione del disturbo. Prevede, inoltre, campagne di sensibilizzazione indirizzate ai genitori al fine di prepararli alle problematiche legate ai DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante l anno scolastico. L articolo 3 definisce le modalità con le quali effettuare screening precoci presso le scuole al fine di individuare possibili soggetti a rischio e riconosce ai soggetti segnalati il diritto alla diagnosi specialistica e alla fruizione di interventi riabilitativi da effettuarsi presso il Servizio sanitario nazionale e presso enti o associazioni in cui operino professionisti adeguatamente formati sui DSA. L articolo 4 prevede contributi economici per gli enti locali, per i servizi di prevenzione e educazione alla salute delle ULSS (SEPS) e per le associazioni che operano sui DSA, al fine di favorire l attivazione di percorsi riabilitativi personalizzati e l acquisto di sussidi informatici e didattici specifici. L articolo 5 attribuisce ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado il compito di garantire agli alunni con DSA il diritto a beneficiare di provvedimenti dispensativi/compensativi oltre che di una didattica individualizzata lungo l intero ciclo dell istruzione. L articolo 6 prevede la costituzione di un centro regionale di riferimento per i disturbi specifici dell apprendimento, identificato presso il dipartimento di psicologia dell università di Padova. L articolo 7, essendo la dislessia una realtà permanente che non scompare con l età, predispone determinate misure anche per l età adulta. La Regione si adopera
3 affinché vengano offerte pari opportunità sia in campo sociale che in campo lavorativo alle persone affette da DSA. L articolo 8 definisce gli oneri derivanti dall attuazione della legge.
4 INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRI DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione riconosce la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici dell apprendimento (DSA) che limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell individuo, arrivando spesso a compromettere l equilibrio psicologico individuale e familiare del soggetto con DSA. 2. La Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1 volti a: a) assicurare l'identificazione precoce dei DSA e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti; b) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA; c) predisporre misure adeguate di supporto per migliorare il rendimento scolastico degli alunni con DSA; d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA. Art. 2 - Formazione nelle strutture socio-sanitarie, nella scuola e alle famiglie. 1. La Regione, nell ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, promuove interventi per la formazione e l aggiornamento degli operatori socio-sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA. 2. La Regione, di concerto con l Ufficio scolastico regionale, con le Università del Veneto e con l ULSS (servizio per l educazione e la prevenzione alla salute - SEPS), promuove altresì la formazione di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire: a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione; b) l applicazione agli alunni con difficoltà di apprendimento, che presentino i sintomi potenziali di DSA, di screening precoci, utili per l eventuale invio ai Servizi preposti, ai fini della diagnosi e della riabilitazione; c) la conoscenza delle strategie didattiche e degli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare con gli alunni affetti da DSA; d) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), attraverso la stesura di percorsi didattici personalizzati, nel corso dei cicli d istruzione. 3. Per garantire la massima efficacia e la collaborazione tra operatori impegnati nella diagnosi e nel trattamento dei soggetti con DSA, il dipartimento prevenzione delle ULSS, attraverso il SEPS, organizza incontri formativi comuni e organizza campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie.
5 Art. 3 - Adeguamento del sistema sanitario regionale. 1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche del disturbo specifico di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale qualificato. 2. La Regione, attraverso il SEPS e gli operatori scolastici promuove iniziative dirette all identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA con il metodo dello screening e attiva percorsi individualizzati di recupero. 3. La scuola, accertata la persistenza di difficoltà di apprendimento dell alunno nonostante l applicazione di percorsi di recupero didattico mirato, trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia finalizzata all invio del bambino ai Servizi preposti alla diagnosi e trattamento dei DSA. 4. La diagnosi dei DSA in un bambino è effettuata da neuropsichiatri infantili e psicologi, ovvero da specialisti della medesima disciplina, convenzionati presso i servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere. 5. Il trattamento riabilitativo è effettuato anch esso da professionisti (psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti) formati sulle problematiche del DSA. Art. 4 - Contributi agli enti locali e alle associazioni che si occupano di soggetti con DSA. 1. La Regione finanzia il SEPS, gli enti locali e le associazioni che presentano progetti, inseriti nei piani di zona, finalizzati alla diagnosi e/o al trattamento riabilitativo dei soggetti con DSA. Art. 5 - Obbligo di utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi per alunni con diagnosi di DSA. 1. I dirigenti scolastici di ogni ordine e grado sono responsabili dell applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con diagnosi di DSA nonché dell attuazione dell intervento individualizzato di apprendimento, nell ottica di una efficace promozione e tutela della salute. Art. 6 - Centro di riferimento regionale. 1. La Regione identifica nel dipartimento di psicologia dell università di Padova il centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei disturbi specifici dell apprendimento. Art. 7 - Attività lavorativa e sociale. 1. La Regione assicura alle persone con DSA pari opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale. 2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali ai soggetti che dimostrino con una certificazione medica di essere affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso. 3. La Regione assicura la disponibilità delle misure compensative e dispensative per le prove di concorsi pubblici che si svolgono nell ambito del territorio regionale.
6 Art. 8 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, quantificati in euro ,00 si fa fronte per l anno 2009 incrementando l upb U0140 del Bilancio regionale 2009 e diminuendo di pari importo l upb U0188, fondo di riserva per le spese impreviste.
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