PESSION MOTTA VERCELLIO DOTTORI COMMERCIALISTI

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1 Dott. Alberto PESSION Dott. Stefano MOTTA Dott. Maura VERCELLIO Dott. Cristina ROCCAVILLA Dott. Mattia DEVALLE Dott. Silvia GUELI DOTTORI COMMERCIALISTI Spett.li Clienti Loro recapiti CIRCOLARE INFORMATIVA n. 1/ Febbraio 2018 Prossime scadenze fiscali Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni IVA Entro mercoledì 28 febbraio i contribuenti titolari di partita IVA devono trasmettere in via telematica i dati riferiti alle liquidazioni periodiche riferite: ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017 (contribuenti mensili) al 4 trimestre 2017 (contribuenti trimestrali) Per approfondimenti su tale adempimento rinviamo a quanto indicato nella ns. Circ. n. 6/2017. Per le modalità di predisposizione ed inoltro della comunicazione vogliate prendere contatto con il Vostro referente del nostro Studio entro lunedì 19 febbraio prossimo. Dichiarazione annuale IVA per l anno modello IVA2018 A decorrere dal 1 febbraio ed entro il prossimo 30 aprile i titolari di partita IVA devono trasmettere in forma autonoma il modello IVA2018 relativo alle operazioni registrate nell anno 2017, o comunque riferite a tale anno (vedasi apposito paragrafo sulle recenti modifiche in tema di detrazione e registrazione). Il modello è reperibile sul sito AdE all indirizzo unitamente alle relative istruzioni di compilazione che nelle premesse recano le principali modifiche rispetto alla precedente annualità. L eventuale credito annuale risultante dal mod. IVA2018 può essere utilizzato in compensazione orizzontale (mediante utilizzo su mod. F24 per il versamento di altre imposte e contributi a debito) con i seguenti limiti: - sino all importo di euro 5.000= senza preventivo invio della dichiarazione annuale; - oltre all importo di euro 5.000= e sino al limite annuo di euro = dal 10 giorno successivo all invio della dichiarazione munita dell apposito visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di revisione contabile). Per la compensazione orizzontale è obbligatorio presentare il mod. F24 tramite i servizi telematici Fisconline ed Entratel. La compilazione della dichiarazione ai fini della corretta determinazione del saldo IVA annuale deve tenere conto delle recenti modifiche e chiarimenti in tema di detrazione IVA e di registrazione delle fatture di acquisto, illustrati nell apposito paragrafo contenuto nella presente Circolare.

2 Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ( spesometro ): proroga del termine Con Provvedimento Direttoriale pubblicato il 5 febbraio scorso l Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 6 aprile 2018 del termine di trasmissione dello spesometro riferito al 2 semestre Il Provvedimento citato recepisce le semplificazioni introdotte dal Collegato Fiscale (Dl 148/2017) e con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), ed in particolare: - la facoltà di comunicare i soli dati del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente; - la facoltà di non compilare i dati anagrafici delle controparti; - la facoltà di sanare eventuali errori ed omissioni relativi alla comunicazione del 1 semestre 2017, senza applicazione di sanzioni, procedendo ad un nuovo invio della stessa entro la scadenza prevista per il 2 semestre. Sul sito internet dell Agenzia sono reperibili due pacchetti software gratuiti, rispettivamente per il controllo del file delle comunicazioni e per la compilazione delle stesse. 2 Elenchi Intrastat 2018: scadenze e semplificazioni Nel rinviare a quanto illustrato nella nostra Circolare n. 8/2017 in ordine alle semplificazioni degli adempimenti comunicativi riguardanti gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, applicabili a decorre dal corrente anno 2018, ricordiamo di seguito le relative scadenze di presentazione: - Elenchi Intra mensili: entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (prima scadenza posta al 26 febbraio 2018); - Elenchi Intra trimestrali: entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento (prima scadenza posta al 26 aprile 2018). A tale proposito, evidenziamo che a decorrere dall anno 2018 la soglia rilevante ai fini della periodicità di presentazione va determinata per ogni singola categoria di operazioni (cessioni di beni - servizi resi - acquisti di beni - servizi ricevuti). Certificazione Unica dei redditi 2017 Con Provvedimento del (reperibile unitamente alle relative istruzioni sul sito dell Agenzia Entrate) è stato approvato il modello di Certificazione Unica da utilizzare per certificare le somme corrisposte nell anno Al pari dell anno precedente la CU 2018: assume valore dichiarativo e sostituisce i quadri di lavoro autonomo e di lavoro dipendente del mod. 770/2017, che in tal caso conterrà esclusivamente i quadri riepilogativi (prospetti ST, SV, SX e SY); si compone di due modelli: - il mod. CU Ordinario da trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro il prossimo 7 marzo; - il mod. CU Sintetico da consegnare al percipiente entro il prossimo 31 marzo. In relazione alla scadenza di trasmissione, invitiamo i Clienti: - a concordare col consulente del lavoro la modalità (separata o unica) di trasmissione delle certificazioni riferite ai lavoratori dipendenti ed ai compensi di lavoro autonomo; - ad inoltrare al nostro Studio, qualora si intendesse avvalersi della nostra intermediazione per l invio, il relativo file telematico entro e non oltre il prossimo 26 febbraio.

3 Certificazione degli utili e proventi equiparati (CUPE) erogati nel 2017 Con Provvedimento del (reperibile unitamente alle relative istruzioni sul sito dell Agenzia Entrate) è stato approvato il modello di Certificazione Utili e Proventi Equiparati - CUPE 2018 che entro il prossimo 31 marzo i sostituti d imposta IRES (società di capitali ed enti equiparati) e gli intermediari finanziari devono rilasciare per certificare: - i dividendi di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES in qualunque forma corrisposti; - i proventi derivanti da titoli ed altri strumenti finanziari assimilati; - le somme corrisposte a titolo di remunerazione dei finanziamenti; erogati a soggetti residenti nell anno 2017 e diversi da quelli assoggettati a ritenuta d imposta o ad imposta sostitutiva. La certificazione può essere rilasciata anche ai percettori non residenti assoggettati a ritenuta, al fine di ottenere nel paese di residenza il credito d imposta relativo alle imposte pagate in Italia. I dati certificati vanno successivamente riportati nella dichiarazione dei sostituti d imposta mod. 770/2018, il cui termine di trasmissione è fissato al prossimo 31 ottobre Informativa varia IVA: novità in materia di detrazione e di registrazione delle fatture di acquisto In conseguenza delle modifiche apportate dall art. 2 del DL n. 50 convertito in Legge n. 96 agli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, per le fatture e bollette doganali emesse dal : art. 19: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; art. 25: il contribuente deve annotare le fatture ricevute anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Momento di esigibilità dell imposta L imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, ossia: alla stipula dell atto che comporta il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sul bene, qualora si tratti di beni immobili; all atto della consegna o spedizione, qualora si tratti di beni mobili; al momento del pagamento del corrispettivo, qualora si tratti di prestazioni di servizi; ovvero in ogni caso, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo: - alla data di emissione della fattura, limitatamente all importo fatturato; - alla data di pagamento del corrispettivo, limitatamente all importo versato. Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate Il disallineamento tra il termine di cui all art. 19 (per esercitare la detrazione) ed il termine di cui all art. 25 (per registrare la fattura d acquisto) ha fatto emergere alcune criticità con particolare riferimento alla gestione delle fatture relative ad operazioni effettuate nell anno d imposta X e ricevute nell anno d imposta X+1.

4 A tale proposito, l Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1, ha chiarito che il coordinamento fra le due norme deve ispirarsi ai principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE causa C-152/02), secondo cui, ai fini dell esercizio del diritto alla detrazione, occorre che siano verificati due presupposti: - uno di natura sostanziale, ossia la circostanza che l imposta sia divenuta esigibile; - uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o committente; con la conseguenza che il momento da cui decorre il termine per l esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica tale duplice condizione. Pertanto, nel caso di una fattura con IVA divenuta esigibile nel mese di dicembre 2017, ricevuta dal cessionario o committente nel 2018, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione della fattura: - nell ambito delle liquidazioni IVA periodiche del 2018; - al più tardi, nell ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il La detrazione non può essere esercitata, invece, nell ambito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2017 (poiché in tale periodo non si era ancora verificato uno dei due presupposti per l esercizio della detrazione IVA). Per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell IVA entro i termini sopra descritti, è comunque possibile recuperare l imposta a credito mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fermo restando l obbligo di regolarizzare l acquisto e l applicabilità delle sanzioni per l irregolare registrazione delle fatture d acquisto). 4 Note di variazione in diminuzione Ai sensi dell art. 26 co. 2 del DPR 633/72, le note di variazione in diminuzione devono essere emesse, al più tardi, entro i termini per l esercizio della detrazione IVA di cui all art. 19 co. 1 del DPR 633/72. Stante la nuova formulazione dell art. 19, la Circolare n. 1/2018 chiarisce che l emissione della nota di variazione deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Casi particolari di differimento dell esigibilità Con la Circolare n. 1/2018 l Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti con riferimento all esercizio della detrazione IVA da parte dei soggetti che applicano: il meccanismo dello split payment di cui all art. 17-ter del DPR 633/72; il regime IVA per cassa di cui all art. 32-bis del DL 83/2012. Split payment L imposta relativa alle operazioni soggette a split payment diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, ferma restando la possibilità, da parte dell acquirente, di optare mediante comportamento concludente per l anticipazione dell esigibilità: - al momento di ricezione della fattura; - al momento di registrazione della fattura medesima. Tuttavia, laddove si applichi la regola generale (in quanto il pagamento è stato effettuato anteriormente alla ricezione/registrazione della fattura, ovvero il soggetto passivo non ha optato per l anticipazione dell esigibilità), viene meno l obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di ricevimento della stessa.

5 In deroga al principio generale di cui all art. 25 del DPR 633/72, l annotazione del documento deve avvenire entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui l imposta diverrà esigibile (con il pagamento del corrispettivo), ancorché la fattura sia stata ricevuta in un periodo d imposta precedente. Regime IVA per cassa Per i soggetti che adottano tale regime il momento di esigibilità dell imposta coincide: - con il momento in cui il corrispettivo viene pagato; - o comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione. In tale ipotesi, un soggetto che effettua un acquisto nel mese di dicembre 2017 e versa il corrispettivo nel mese di aprile 2018 (posto che sia anche in possesso della fattura d acquisto) potrà operare la detrazione a partire dalla liquidazione del mese di aprile 2018 e, al più tardi, nell ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018 (entro il ). 5 Modalità di registrazione delle fatture La Circolare 1/2018 ha fornito anche chiarimenti di natura operativa circa le regole di registrazione delle fatture d acquisto, in applicazione dei nuovi termini per l esercizio della detrazione IVA. In particolare, è stato chiarito che, con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con fattura ricevuta entro il , la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il Sotto il profilo operativo: - se la registrazione viene effettuata nel 2017 si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti; - se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 (tra l e il ) occorre istituire un apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l IVA non può essere detratta nell ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA Nell ipotesi di un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2017, per il quale la fattura viene ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il (termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno di ricezione della fattura). Coerentemente con quanto chiarito per le fatture ricevute nel 2017, la registrazione del documento ricevuto nel 2018 dovrà essere effettuata in un apposita sezione del registro degli acquisti soltanto se l annotazione avviene nei primi 4 mesi del A tal fine, la Circolare riconosce la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell Amministrazione finanziaria. Momento di ricezione della fattura La ricezione della fattura d acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emergere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti). Inapplicabilità delle sanzioni Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi IVA con riferimento alla liquidazione IVA periodica relativa al mese di dicembre 2017 (da effettuarsi entro il per i contribuenti mensili), ove detti comportamenti siano difformi dalle indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circ n. 1.

6 Non saranno sanzionabili, dunque i soggetti passivi IVA che, avendo ricevuto entro il fatture relative ad operazioni con IVA esigibile nel 2017, hanno computato l imposta a credito nella liquidazione relativa al mese di dicembre Split Payment riepilogo ed aggiornamento della disciplina Col termine split payment o scissione dei pagamenti si identifica il particolare meccanismo di riscossione disciplinato dall art. 17-ter del DPR 633/72 mediante il quale il cedente/prestatore di un operazione emette fattura con addebito di IVA ma senza riceverne la corresponsione, essendo il cessionario tenuto a versare direttamente all erario l IVA addebitata. In tali ipotesi, la fattura viene pertanto emessa con la dicitura Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972", con conseguente incasso del solo imponibile. A partire dal 1 luglio 2017 tale meccanismo va applicato: alle cessioni/prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione; alle operazioni effettuate nei confronti di società controllate dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; alle operazioni effettuate nei confronti di società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana; ai compensi per prestazioni di servizi rese da lavoratori autonomi e da agenti ed intermediari soggette a ritenuta alla fonte a titolo d acconto ex art. 25 e 25-bis del DPR 600/73; mentre ne restano escluse le operazioni: - rientranti nel regime di reverse charge ex art. 17 co del DPR 633/72; - senza addebito di IVA in fattura, in quanto effettuate in base a particolari regimi (es.: regime del margine su beni usati, agenzie di viaggio, contribuenti in regime di vantaggio ex DL 98/2011, contribuenti regime forfetario ex L. 190/2014); - rese nei confronti di esportatori abituali che si avvalgono dell emissione della dichiarazione d intento ex art. 8 co. 1 lett. c del DPR 633/72; - non documentate da fattura. Con DM viene ulteriormente esteso, per le operazioni fatturate dal 2018, l ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ( split payment ) ai sensi dell art. 17-ter del DPR 633/72, includendo gli acquisti effettuati dagli enti che al 31 settembre dell anno precedente rivestano i seguenti requisiti: - enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona); - fondazioni partecipate da Pubbliche amministrazioni per una percentuale del fondo di dotazione non inferiore al 70%; - società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pubbliche amministrazioni, enti e altre società; - società il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministrazioni centrali o locali e/o da società da queste controllate. Il citato DM stabilisce, a posteriori, che gli elenchi di riferimento per l individuazione delle società e degli enti destinatari dello split payment con effetti dall al sono quelli pubblicati entro il sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze. In via ordinaria, invece, la pubblicazione degli elenchi avverrà entro il 20 ottobre di ogni anno, con effetti a valere sull anno successivo. Si precisa, tuttavia, che l aggiornamento degli elenchi

7 definitivi continua ad essere effettuato sulla base delle segnalazioni inviate dalle società ed enti interessati (quattro dei sei elenchi relativi al 2018 risultano aggiornati, da ultimo, in data ). Per la consultazione di tali elenchi il MEF ha predisposto una specifica applicazione informatica (reperibile all indirizzo web www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public) che consente di effettuare la ricerca delle società ivi incluse tramite codice fiscale o denominazione. Nell applicazione non sono in ogni caso contemplate le Pubbliche Amministrazioni, per le quali occorre fare riferimento all elenco IPA pubblicato sul sito 7 Aumento del tasso di interesse legale Con D.M. del , a decorrere dal 1 gennaio 2018 il tasso di interesse legale di cui all art c.c. viene aumentato dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali, comportando: l aumento degli importi dovuti in caso di versamenti per ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 472/97; l aumento degli interessi su versamenti rateali delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso, quali l accertamento con adesione (art. 8 Dlgs. 218/97), l acquiescenza all accertamento (art. 15 Dlgs. 218/97) e la conciliazione giudiziale (art. 48 Dlgs. 546/92); l aumento delle sanzioni civili previste per l omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell art. 116 della L. 388/00. Il nuovo tasso di interesse coinvolge anche la revisione dei coefficienti per la determinazione del valore - ai fini dell imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione - delle rendite e dei diritti di usufrutto vitalizio, che sono stati rideterminati con D.M. pubblicato lo scorso 20 dicembre. Interessi di mora su crediti commerciali Ai fini della determinazione degli interessi di mora su crediti commerciali, il saggio di interesse di mora previsto dal Dlgs. 192/2012 a favore del creditore per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali è confermato nella misura dell 8,00% (incrementato di 4 punti percentuali per le cessioni di prodotti agroalimentari) anche per il 1 semestre del corrente anno Credito d imposta per la ristrutturazione delle imprese alberghiere ed agroturistiche Con D.M n. 598, pubblicato sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono state definite le disposizioni attuative dell agevolazione riguardante l assegnazione di un credito d imposta pari al 65% dei costi sostenuti dal al per la ristrutturazione delle imprese alberghiere e di agriturismo (esclusi i bed & breakfast). Il credito d imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, fino all importo massimo di spesa di euro = euro nel biennio di riferimento (pari ad un credito d imposta massimo di = euro) e nel rispetto dei limiti de minimis (regolamento UE 1407/2013). Le spese agevolate devono riguardare interventi di ristrutturazione edilizia, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, nonché l acquisto di mobili e componenti d arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive in esame.

8 L effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali ovvero da un professionista iscritto nell Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile di un CAF. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l avviso del , ha definito i termini e le modalità per la presentazione della domanda relativa ai costi sostenuti nel 2017, da effettuarsi: - in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ( - previa registrazione del legale rappresentate dell impresa sul suddetto Portale, dei Procedimenti. - con compilazione della stessa sino alle ore del e successivo invio telematico dalle ore del e sino alle ore del Entro 60 giorni dal suddetto termine di presentazione delle domande, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all impresa il riconoscimento dell agevolazione e il relativo importo, ovvero il diniego. Le risorse sono assegnate secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande. Il credito d imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta per il quale è concesso, è ripartito e fruito in due quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell art. 17 del Dlgs. 241/97 (da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell operazione di versamento). Il credito d imposta: - è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale (es. detrazione 65% per riqualificazione energetica); - è cumulabile con i super-ammortamenti (ris. Agenzia delle Entrate n. 118). 8 * * * Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento. Ricordiamo che tutte le Circolari dello Studio sono consultabili sul nostro sito internet, all indirizzo:

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