PESSION MOTTA VERCELLIO DOTTORI COMMERCIALISTI
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1 Dott. Alberto PESSION Dott. Stefano MOTTA Dott. Maura VERCELLIO Dott. Cristina ROCCAVILLA Dott. Mattia DEVALLE Dott. Silvia GUELI DOTTORI COMMERCIALISTI Spett.li Clienti Loro recapiti CIRCOLARE INFORMATIVA n. 2/ Gennaio 2017 Novità e prossime scadenze in materia di IVA Riepiloghiamo di seguito le principali novità ed adempimenti fiscali del corrente anno. Dichiarazione annuale IVA per l anno modello IVA2017 In conseguenza dell abrogazione della previgente Comunicazione annuale dei dati IVA (vedasi ns. Circ. 2/2016), a decorrere dal 1 febbraio ed entro il prossimo 28 febbraio i titolari di partita IVA devono trasmettere in forma autonoma il modello IVA2017 relativo alle operazioni registrate nell anno 2016, alle liquidazioni periodiche ed ai versamenti effettuati. Il modello è reperibile sul sito AdE all indirizzo unitamente alle relative istruzioni di compilazione che nelle premesse recano le principali modifiche rispetto alla precedente annualità. Ricordiamo che l eventuale credito annuale risultante dal mod. IVA2017 può essere utilizzato in compensazione orizzontale (mediante utilizzo su mod. F24 per il versamento di altre imposte e contributi a debito) con i seguenti limiti: - sino all importo di euro 5.000= senza preventivo invio della dichiarazione annuale; - sino all importo di euro = dal giorno 16 del mese successivo all invio della dichiarazione annuale; - oltre all importo di euro = e sino al limite annuo di euro = dal giorno 16 del mese successivo all invio della dichiarazione annuale munita dell apposito visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di revisione contabile). A tal fine ricordiamo che nel caso di compensazione orizzontale integrale (ossia con saldo del mod. F24 pari a zero) ricorre l obbligo di presentazione del modello di versamento tramite i servizi telematici Fisconline ed Entratel. Dichiarazioni d intento per acquisti in esenzione da IVA nuovo modello Con Provvedimento del è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell iva. Il nuovo modello (reperibile sul sito AdE): - non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione ad un determinato periodo temporale; - deve essere utilizzato a decorrere dal (mentre per le operazioni sino al va utilizzato il modello previgente). Con Risoluzione n. 120/E pubblicata in data l Agenzia Entrate ha chiarito che:
2 - nel caso di invio, precedentemente al , del vecchio modello avente ad oggetto un periodo temporale (operazioni comprese nel periodo da a ), tale dichiarazione avrà validità unicamente sino al e, per le operazioni successive a tale data dovrà essere quindi presentata una nuova dichiarazione d intento utilizzando il nuovo modello; - qualora invece la dichiarazione presentata entro il sul vecchio modello abbia ad oggetto un limite di operazioni ovvero un limite di importo, il vecchio modello avrà valenza sino a tale limite, senza necessità di dover presentare il nuovo modello. Restano invariati le restanti formalità che il cessionario è chiamato preventivamente a porre in essere: 1. trasmissione telematica del modello all Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati); 2. invio della copia del modello, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione, al fornitore/prestatore (o alla dogana, per le importazioni); nonché l obbligo per il cedente/prestatore, anteriormente all emissione della fattura in esenzione, di verificare l avvenuta presentazione del modello sul sito dell AdE utilizzando l apposito servizio esistente (vedasi ns Circ. 02/2016). 2 Abolizione dell elenco Intrastat acquisti (mod. INTRA-2) L art. 4 co. 4 del DL 193/2016 ha soppresso - con decorrenza dal l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT di cui all art. 50 co. 6 del DL 331/1993, riepilogativi: - degli acquisti intracomunitari di beni; - delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea. Conseguentemente, permane ancora l obbligo di effettuare la presentazione del mod. Intra-2 acquisti riferiti al 2016, in scadenza entro il prossimo Abolizione Comunicazioni Black list Abolito, già a partire dal 2017 con riferimento alle comunicazioni relative al periodo d imposta 2016, l obbligo di cui all art. 1 co. 1-3 DL 40/2010 relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro effettuate con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Abolizione Comunicazioni San Marino L art. 7-quater co. 21 DL 193/2016 sopprime l obbligo di comunicazione delle autofatture relative agli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti passivi IVA italiani. L abolizione si applica dalle autofatture annotate a decorrere dal In relazione alle autofatture annotate fino al permane quindi l obbligo di comunicazione entro la fine del mese successivo. Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture L art. 4 co. 1 DL 193/2016 introduce, in luogo dell obbligo di presentazione annuale del c.d. spesometro, l invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate. Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall anno 2017, con conseguente obbligo di presentazione dello spesometro ancora dovuto per le operazioni effettuate nel 2016 (entro il 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili, ed il 20 aprile 2017 per i contribuenti trimestrali).
3 Il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, con la sola esclusione: - dei produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA; - dei soggetti che optano - entro il per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, optano sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 Dlgs. 127/2015); - dei c.d. contribuenti minimi ex art. 27 DL 98/2011 (regime abrogato, ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del ); - dei soggetti iva operanti nel nuovo regime forfetario di cui all art. 1 co della L. 190/2014. La comunicazione dovrà riportare i dati: - delle fatture emesse nel trimestre di riferimento; - delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, comprese le bollette doganali; - delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell art. 26 DPR 633/72 relative al medesimo trimestre. e dovrà essere trasmessa in via telematica entro l ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre. In sede di prima applicazione, il termine di invio relativo ai dati del primo e secondo trimestre 2017 è unitariamente fissato al Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA L art. 4 co. 2 DL 193/2016 prevede che i soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. L obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dal ed interessa la generalità dei soggetti passivi IVA, ad esclusione di coloro che: - sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale; - sono esonerati dall effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. A titolo di esempio, si tratta dei soggetti che: - non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, nell anno di riferimento e non hanno crediti d imposta da riportare; - hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti; - hanno aderito al regime per i c.d. contribuenti minimi o al nuovo regime forfetario ; - operano in regime speciale ex L. 398/1991; - rientrano nel regime di cui all art. 34 co. 6 DPR 633/1972 (piccoli produttori agricoli). Nell ambito della comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile che trimestrale, ed anche qualora dalla liquidazione periodica dell imposta emerga un eccedenza a credito. La definizione dei dati da trasmettere nell ambito della comunicazione delle liquidazioni IVA è rinviata ad un successivo provvedimento AdE. L invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate, con le seguenti scadenze: - entro il 31 maggio, per il primo trimestre; - entro il 16 settembre, per il secondo trimestre; - entro il 30 novembre, per il terzo trimestre; - entro l ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo, per il quarto trimestre.
4 Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell imposta. Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, è prevista l applicazione di una sanzione da 500 a euro, ridotta alla metà qualora l omesso adempimento venga regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza. 4 Attività di controllo Allo scopo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l art. 21-bis co. 5 DL 78/2010 prevede che l Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi IVA e dei loro intermediari: - le risultanze dell esame dei dati delle fatture; - le valutazioni concernenti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni; - le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti dell imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni. Laddove, dai controlli eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell esito secondo modalità che verranno stabilite con un successivo provvedimento dell Agenzia. In tal caso, si prevede che il soggetto interessato potrà fornire i chiarimenti necessari e/o provvedere al versamento avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/1997. L Agenzia delle Entrate è facoltizzata a verificare l effettivo versamento dell imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di pericolo per la riscossione. Credito d imposta per i costi di adeguamento In considerazione dei costi per l adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, ai soggetti titolari di partita iva in attività nel 2017 e che abbiano realizzato nell anno precedente un volume d affari non superiore a euro, è disposta l attribuzione una-tantum di un credito d imposta di 100 euro a favore dei soggetti che: - siano obbligati alla presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture o delle liquidazioni IVA ex artt. 21 e 21-bis DL 78/2010; - ovvero abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all Agenzia delle Entrate ex art. 1 co. 3 Dlgs 127/2015. Un ulteriore credito d imposta pari a 50 euro è attribuito agli stessi soggetti di minori dimensioni (obbligati all invio delle comunicazioni di cui agli artt. 21 e 21-bis DL 78/2010 ovvero aderenti al regime di cui all art. 1 co. 3 Dlgs. 127/2015) che esercitino l opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell art. 2 co. 1 Dlgs 127/2015. Regimi opzionali di trasmissione delle fatture e dei corrispettivi Il DL 193/2016 ha apportato modifiche anche al Dlgs. 127/2015 in materia di regimi opzionali per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, disponendo la riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, per i soggetti aderenti all opzione (o alle opzioni) menzionate, purché gli stessi garantiscano, congiuntamente, la tracciabilità di tutti i pagamenti superiori a 30 euro, ricevuti ed effettuati (secondo le modalità stabilite dal DM ) In tal modo, i termini ordinari di accertamento risultano ridotti da cinque a tre anni per i soggetti che integrano i suddetti presupposti.
5 Rimborsi IVA L art 7-quater co. 32 DL 193/2016 innalza da a euro la soglia fissata dall art. 38- bis del DPR 633/1972, al di sotto della quale è possibile ottenere il rimborso dell eccedenza di credito IVA detraibile, senza necessità di adempiere ad alcuna formalità specifica. Pertanto, il rimborso annuale o trimestrale, in presenza dei requisiti, potrà essere ottenuto mediante la semplice presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, senza che si renda necessario: - apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell organo di revisione contabile; - prestare apposita garanzia patrimoniale, per i soggetti considerati a rischio ex art. 38-bis co. 4 DPR 633/1972. La nuova soglia dovrebbe risultare applicabile già con riferimento alle istanze di rimborso presentate con il mod. IVA Depositi IVA L art. 4 co. 7 DL 193/2016 interviene, a decorrere dal , sulla disciplina dei depositi IVA di cui all art. 50-bis DL 331/1993: - estendendo il beneficio della sospensione dell IVA alla generalità delle cessioni di beni eseguite mediante introduzione degli stessi in un deposito IVA, a prescindere dal luogo di stabilimento del destinatario dei beni; - prevedendo specifiche modalità di assolvimento dell imposta all atto dell estrazione dei beni dal deposito, qualora i beni siano di provenienza nazionale o extra-ue. Restiamo a disposizione per ulteriori indicazioni sulla nuova disciplina. Tax free shopping L art. 4-bis DL 193/2016 introduce, a decorrere dal , l obbligo di emissione della fattura elettronica (con modalità e contenuto semplificato definite con apposito provvedimento) per le operazioni di cessione al dettaglio di beni effettuate ex art. 38-quater DPR 633/1972: - a favore di privati domiciliati o residenti extra-ue; - di importo superiore a 154,94 euro, calcolato al lordo dell IVA; - aventi ad oggetto beni destinati all uso personale del cessionario o di un suo familiare, da trasportarsi fuori dal territorio UE nei bagagli personali degli stessi; soggette alla speciale disciplina IVA che consente lo sgravio dell imposta o, alternativamente, il rimborso della stessa (c.d. tax free shopping ), a condizione che: - siano rispettate le suddette condizioni soggettive e oggettive; - il trasporto dei beni fuori dal territorio comunitario sia effettuato entro tre mesi dall effettuazione dell operazione; - l esemplare della fattura emessa dal cedente sia restituito a quest ultimo munita del visto doganale di uscita dal territorio comunitario entro il quarto mese successivo all effettuazione dell operazione. Partite IVA inattive Il nuovo co. 15-quinquies dell art. 35 DPR 633/1972 prevede la chiusura d ufficio delle partite IVA per i soggetti che, dai dati e dagli elementi in possesso dell Agenzia delle Entrate, non risultano aver esercitato attività d impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti. Con apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate verranno definiti dei criteri e delle modalità di chiusura delle partite IVA inattive e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.
6 6 * * * Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento. Ricordiamo che tutte le Circolari dello Studio sono consultabili sul nostro sito internet, all indirizzo:
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