REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE

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1 REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE Approvato in data INDICE ART. 1 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA ART. 2 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ART. 3 - QUOTE E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE ART. 4 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ART. 5 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ART. 6 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI ART. 7 - REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ART. 8 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE ART. 9 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE ART NORMA DI SALVAGUARDIA ART PUBBLICITÀ ART ENTRATA IN VIGORE Articolo 1 Composizione dell Assemblea 1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti o loro delegati (assessore o consigliere comunale). 2. La delega viene rilasciata dal rappresentante legale dell'ente aderente per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell'assemblea. 3. È altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione. 4. In caso di cessazione del rappresentante legale dell'ente aderente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'assemblea spetta temporaneamente al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'ente locale, ha attribuita la funzione vicaria fino alla nomina del nuovo rappresentante legale. 5. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. Articolo 2 Attribuzione dell Assemblea 1. L Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita funzioni di indirizzo programmatorio e di controllo politico-amministrativo sulla regolarità delle attività dell Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell equilibrio economico. 2. L Assemblea, nell ambito delle finalità indicate dallo Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

2 a) elegge, nella prima seduta, il Presidente dell Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti; b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti ai diversi sub-ambiti del distretto cremonese; c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge; d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; e) stabilisce l entità del rimborso spese per gli amministratori e le indennità per i revisori dei conti; f) propone e ratifica in merito a modifiche dello Statuto, dell Atto Costitutivo e della Convenzione; g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Budget previsionale e le relative variazioni, il Bilancio di esercizio, nonché i contratti di servizio con gli Enti aderenti; h) delibera in ordine all ammissione di altri Enti all Azienda Speciale Consortile; i) istituisce le sedi operative dell Azienda Speciale Consortile; j) delibera lo scioglimento dell Azienda Speciale Consortile; k) determina le quote di partecipazione conseguenti al recesso di Enti consorziati o all adesione di nuovi Enti; l) approva il proprio Regolamento di funzionamento; m) delibera circa la partecipazione a Enti, Società, Istituzioni, Associazioni e Cooperative Sociali; n) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa; o) delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permute; p) delibera in merito all accoglimento di conferimenti di servizi pubblici o capitali; q) disciplina delle tariffe poste a carico dell utenza; r) approva la carta dei servizi dell Azienda. 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità. 4. Le deliberazioni dell Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e dell addetto alla verbalizzazione (Segretario) e ne deve essere data comunicazione agli Enti consorziati. 5. Gli atti di cui alle lettere f) e j) devono essere trasmessi agli Enti consorziati per la successiva approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.

3 Articolo 3 Quote e criteri di partecipazione al voto assembleare 1. Ogni Ente è rappresentato è rappresentato nell'assemblea dal proprio Rappresentante legale o da un suo delegato che è titolare di un voto rapportato alla quota di partecipazione al fondo di dotazione. 2. Non sono significativi ai fini della determinazione delle quote i finanziamenti che gli Enti effettuano a sostegno delle attività correnti per il funzionamento del Consorzio. 3. Allo stato le quote e i voti sono ripartiti nel modo seguente: Ente abitanti voti Ente abitanti voti Acquanegra Cremonese Isola Dovarese Annicco Malagnino Azzanello Ostiano Bonemerse Paderno Ponchielli Bordolano Persico Dosimo Cappella Cantone Pescarolo ed Uniti Cappella de Picenardi Pessina Cremonese Casalbuttano ed Uniti Pieve d Olmi Casalmorano Pieve San Giacomo Castelverde Pizzighettone Castelvisconti Pozzaglio ed Uniti Cella Dati Robecco d Oglio Cicognolo San Bassano Corte de Cortesi con Cignone San Daniele Po Cremona Scandolara Ripa d Oglio Crotta d Adda Sesto ed Uniti Derovere Soresina Formigara Sospiro Gabbioneta Binanuova Spinadesco Gadesco Pieve Delmona Stagno Lombardo Gerre de Caprioli Unione dei Comuni Grontardo Vescovato Grumello Cremonese ed Uniti Volongo TOTALE L Assemblea procede biennalmente al ricalcolo dei voti assembleari, secondo la popolazione residente nel penultimo anno precedente il ricalcolo, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri di popolazione che ne determinano la grandezza.

4 5. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleare derivano da: a) recessi b) nuove ammissioni 6. Nei suddetti casi, l Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Comune aderente. 7. L accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Comuni o modificano il riparto dei voti assembleari sono soggetti all approvazione dell Assemblea Consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta, senza implicare modifiche dello Statuto. Articolo 4 Presidente e Vice Presidente dell Assemblea 1. Il Presidente ed il Vice presidente dell Assembla sono eletti a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti fra i suoi componenti con deliberazione a scrutinio palese. Per l elezione del Presidente e del Vice presidente ciascun componente dell assemblea vota in proporzione alla quota di partecipazione detenuta e può esprimere una sola preferenza per il presidente ed una per il vicepresidente. 2. Ciascun componete dell assemblea può candidarsi alla carica di presidente e di vicepresidente. 3. Il Presidente ed il Vice Presidente dell Assemblea durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta dopo il primo mandato. 4. Il Presidente ed il Vice presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno i due quinti del totale delle quote di partecipazione. 5. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti sia in prima che in seconda convocazione. 6. Il Presidente esercita la seguenti funzioni: - convoca e presiede le adunanze dell assemblea e ne formula l ordine del giorno; - sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell Assemblea; - adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell Assemblea. 7. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni. 8. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell Assemblea presente alla seduta che rappresenta la maggior quota di partecipazione e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.

5 Articolo 5 Convocazione dell Assemblea 1. L Assemblea viene convocata dal suo Presidente, che ne formula l ordine del giorno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via fax ovvero posta elettronica da inviarsi ai componenti presso la sede dell Ente aderente almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza. 2. L Assemblea si riunisce almeno due volte l anno, in sessione ordinaria, per approvare il budget annuale ed il bilancio di esercizio dell Azienda Sociale del Cremonese. 3. L Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 1 sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare. 4. Nei casi d urgenza il termine di cui comma 1 è ridotto a non meno di 24 ore e la convocazione avviene secondo le forme sopra indicate. Articolo 6 Validità delle sedute e deliberazioni 1. L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione, purchè siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti Soci. 2. L Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purchè siano rappresentati almeno un terzo dei Comuni aderenti per almeno il 50% delle quote. 3. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione. 4. Le deliberazioni adottate sia in prima convocazione che in seconda convocazione sono validamente approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione detenute dagli Enti presenti. 5. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti. 6. Nei casi di seguito indicati per la validità della deliberazione è prevista la maggioranza assoluta, pari al 51% dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell Assemblea consortile, sia in prima che in seconda convocazione : a) nomina del Presidente dell Assemblea Consortile e del Vice Presidente; b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro; d) revoca del Presidente del Assemblea;

6 e) nuove ammissioni di Enti all Azienda; f) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali; g) modifiche statutarie; h) scioglimento; i) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione; j) approvazione del Piano programma, del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione; l) regolamento di funzionamento dell Assemblea. è prevista la maggioranza 7. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto. 8. Alle sedute dell Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e la persona addetta alla verbalizzazione (Segretario). Articolo 7 Registro delle deliberazioni 1. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dall addetto alla verbalizzazione e dal Presidente dell Assemblea. Articolo 8 Interrogazioni ed interpellanze 1. Ciascun componente dell'assemblea consortile può presentate per iscritto al Presidente interrogazioni fino a ventiquattro ore prima della riunione. 2. L interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Consiglio di Amministrazione o sia esatta, se il Consiglio di Amministrazione intenda fare comunicazioni all'assemblea consortile o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato. 3. All'interrogante può essere data risposta oralmente o per iscritto. 4. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Consiglio di Amministrazione in questioni che riguardino determinati aspetti della sua attività o della sua condotta amministrativa. 5. In ciascuna adunanza non è possibile lo svolgimento di più di due interrogazioni e interpellanze presentate dallo stesso membro dell'assemblea. 6. Qualora alla seduta stabilita per lo svolgimento di un'interrogazione o interpellanza il proponente risulti assente, s'intende che vi abbia rinunciato. 7. Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare di differire la risposta indicando il motivo del differimento e deve precisare in quale giorno, entro il termine di due mesi, darà risposta.

7 8. Dopo la risposta del Consiglio di Amministrazione su ciascuna interrogazione o interpellanza il proponente può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto. 9. Il Presidente dell'assemblea consortile può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze, relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente. Articolo 9 Pubblicità delle sedute 1. Le sedute dell'assemblea consortile sono pubbliche. 2. Non è ammessa la presenza del pubblico qualora gli argomenti da discutere riguardino persone al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza. 3. In ogni caso non sono pubbliche le sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, emanato con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riguardanti singole persone facilmente identificabili. Articolo 10- Norma di salvaguardia 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed alla normativa vigente di riferimento. Articolo 11- Pubblicità 1. Il presente Regolamento è pubblicato in via permanente nel portale aziendale Articolo 12- Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell Assemblea consortile.

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