Multigaranzia dell albergatore. Condizioni di assicurazione. Mod. 6317/2

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1 Multigaranzia dell albergatore Condizioni di assicurazione Mod. 6317/2

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3 sommario La struttura pag. Soluzioni assicurative per i danni ai beni cosa assicura Art. 1 Oggetto dell assicurazione... 3 Art. 2 Garanzie incendio... 3 Art. 3 Delimitazioni del rischio incendio... 5 Art. 4 Garanzie aggiuntive incendio e altri danni e relative delimitazioni del rischio... 7 Art. 5 Garanzie furto e rapina Art. 6 Delimitazioni del rischio furto e rapina Art. 7 Garanzie aggiuntive furto e rapina e relative delimitazioni del rischio Art. 8 Criteri per la determinazione delle somme assicurate Soluzioni assicurative per i danni da interruzione di attività cosa assicura Art. 9 Oggetto dell assicurazione Art. 10 Garanzia maggiori costi Art. 11 Delimitazioni del rischio Art. 12 Garanzia aggiuntiva per mancato guadagno e relative delimitazioni del rischio condizioni particolari Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta e buona fede Art. 14 Caratteristiche costruttive del fabbricato Art. 15 Caratteristiche dei mezzi di chiusura e protezione Art. 16 Condizioni di operatività delle garanzie incendio Art. 17 Sospensione delle garanzie furto e rapina per i locali disabitati o incustoditi L attività Soluzioni assicurative per la responsabilità civile cosa assicura Art. 18 Oggetto dell assicurazione Art. 19 Delimitazioni del rischio di responsabilità Art. 20 Garanzie aggiuntive di responsabilità e relative delimitazioni del rischio Soluzioni assicurative per la tutela giudiziaria cosa assicura Art. 21 Oggetto dell assicurazione Art. 22 Delimitazioni del rischio tutela giudiziaria Art. 23 Garanzia aggiuntiva

4 pag. Soluzioni assicurative per gli infortuni cosa assicura Art. 24 Oggetto dell assicurazione Art. 25 Delimitazioni del rischio infortuni Art. 26 Garanzie aggiuntive infortuni e relative delimitazioni del rischio condizioni particolari Art. 27 Coesistenza tra Soluzioni assicurative per la Tutela giudiziaria e per la Responsabilità civile Art. 28 Regolazione del premio L ospite In caso di sinistro Norme generali Definizioni Norme di legge Soluzioni assicurative per la protezione dell Ospite cosa assicura Art. 29 Assistenza Art. 30 Esclusioni, delimitazioni e precisazioni relative alle prestazioni di assistenza Art. 31 Obblighi dell Assicurato Art. 32 Obblighi dell Impresa Art. 33 Anticipo indennizzi Art. 34 Procedura per la valutazione del danno Art. 35 Mandato dei periti Art. 36 Determinazione del danno Art. 37 Franchigia di riferimento e scoperti Art. 38 Inapplicabilità franchigie Art. 39 Limite massimo di indennizzo Art. 40 Rinuncia alla rivalsa Art. 41 Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale Art. 42 Titoli di credito Art. 43 Riduzione delle somme assicurate - reintegro Art. 44 Recupero dei beni sottratti Art. 45 Esagerazione dolosa del danno Art. 46 Istruzioni per la richiesta di assistenza Art. 47 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio Art. 48 Proroga dell assicurazione Art. 49 Delimitazione territoriale Art. 50 Rischi esclusi Art. 51 Procedimento arbitrale Art.52 Diritto di recesso Art. 53 Diminuzione del rischio Art. 54 Dichiarazioni inesatte od omissioni Art. 55 Altre assicurazioni Art. 56 Rinvio alle norme di legge Definizioni Norme di legge

5 LA STRUTTURA SOLUZIONI ASSICURATIVE PER I DANNI AI BENI cosa assicura L Impresa, se le relative partite sono previste in polizza, indennizza i danni materiali e diretti a: fabbricato contenuto verificatisi in conseguenza di eventi coperti dalle garanzie richiamate in polizza. articolo 1 Oggetto dell assicurazione A. Garanzie sempre operanti L Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da: 1. incendio, compresi i guasti prodotti dall intervento dei soccorritori o determinati dall attivazione a seguito di incendio dell impianto automatico a pioggia; articolo 2 Garanzie incendio 2. fulmine; 3. esplosione o scoppio, anche se avvenuti all esterno del fabbricato, implosione; 4. fumo fuoriuscito, per guasto improvviso ed accidentale, da impianti per la produzione di calore, purché eseguiti a regola d arte e in buono stato di manutenzione; 5. rovina di ascensori, scale mobili o montacarichi a seguito di rottura di congegni; 6. urto di veicoli in transito sulla pubblica via o natanti in navigazione; 7. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, ovvero superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 8. caduta di satelliti artificiali, corpi orbitanti, meteoriti. 9. L Impresa indennizza, inoltre, i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta d aeromobili, satelliti artificiali, corpi orbitanti o meteoriti - anche se avvenuti all esterno del fabbricato, ma nell ambito di 50 metri - causati da: fumo, gas, vapore; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; 3

6 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature ed impianti elettronici, di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquido. Le garanzie sopraindicate operano anche nei casi riconducibili a colpa grave del Contraente, dell Assicurato o delle persone di cui gli stessi devono rispondere, ovvero trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori. B. Garanzie facoltative escludibili L Impresa indennizza, salvo espressa esclusione in polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da: 10. atti vandalici, incendi dolosi ed eventi sociopolitici, ovvero danni causati da: atti vandalici; incendi dolosi di terzi compresi i dipendenti; atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi, sommosse, tumulti popolari. Sono inoltre compresi: i danni causati con l uso di ordigni esplosivi; i danni alle attrezzature all aperto con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo indicato in polizza. Le Parti hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere da questa garanzia con preavviso di 30 giorni per mezzo di lettera raccomandata. In tal caso la polizza rimane in vigore solo per le restanti garanzie e l Impresa provvede al rimborso del rateo di premio relativo al periodo di rischio non corso, al netto dell imposta in ogni caso dovuta. 11. eventi atmosferici, ovvero i danni causati da: uragano, bufera, tempesta; grandine; vento, tromba d aria e cose da essi trascinate; quando la violenza di questi eventi è riscontrabile dagli effetti prodotti su più beni, assicurati o meno. Sono compresi i danni a vetri, cristalli e insegne e quelli da bagnamento all interno del fabbricato, se arrecati da precipitazione atmosferica entrata attraverso brecce o lesioni, provocate all edificio o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Sono inoltre compresi i danni a: 4 serramenti, recinti, tettoie, cancelli, antenne, camini - con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo indicato in polizza; attrezzature all aperto con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo indicato in polizza.

7 12. sovraccarico neve, ovvero i danni causati dal peso della neve al fabbricato per il crollo totale o parziale del tetto e al contenuto, in quanto assicurato, in conseguenza del suddetto crollo. Le garanzie facoltative di cui all art. 2 punto B, sono prestate con una franchigia pari alla franchigia di riferimento indicata in polizza, e con un limite di indennizzo per ogni periodo assicurativo annuo pari all 80% della somma assicurata per ciascuna partita. Relativamente ai serramenti, recinti, tettoie, cancelli, antenne, camini e attrezzature all aperto, si applica uno scoperto del 20% con il minimo del doppio della franchigia di riferimento. C. Oneri e spese sempre operanti L Impresa rimborsa, purché documentati e necessariamente sostenuti in conseguenza degli eventi compresi nelle garanzie incendio di cui all art. 2, fermo restando quanto previsto dall art.39 (Limite massimo di indennizzo) e senza applicazione della regola proporzionale, i seguenti oneri e spese: 13. gli oneri peritali sostenuti dall Assicurato per l attività prestata dal perito fiduciario, di cui al disposto dell art.34 (Procedura per la valutazione del danno) fino alla concorrenza del 3% dell indennizzo dovuto per i danni diretti e con il limite massimo per ogni periodo assicurativo annuo indicato in polizza; 14. le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla discarica dei residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché, le spese di rimozione, deposito temporaneo e ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, onde consentire il ripristino dei locali danneggiati, fino alla concorrenza del 10% dell indennizzo dovuto per i danni diretti e con il limite massimo per ogni periodo assicurativo annuo indicato in polizza; 15. le spese per il rifacimento di registri, documenti e licenze, danneggiati o distrutti, nonché le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi, fino alla concorrenza del 3% dell indennizzo dovuto per i danni diretti al contenuto; 16. le spese di nuova progettazione, e gli oneri di concessione edilizia, fino alla concorrenza complessiva del 3% dell indennizzo dovuto per i danni diretti al fabbricato; questo indennizzo è riconosciuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 18 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore. Relativamente alle garanzie di cui all art.2, lettera A, fermo restando quanto specificato all art.50 (Rischi esclusi) l Impresa non risponde dei danni: 1. di natura dolosa, con uso di ordigni esplosivi o causati da eventi sociopolitici (assicurabili con la garanzia facoltativa atti vandalici, incendi dolosi ed eventi sociopolitici ); articolo 3 Delimitazioni del rischio incendio 2. causati da fenomeno elettrico e subiti da macchine, impianti e circuiti elettri- 5

8 ci o elettronici anche se conseguenti a fulmine (assicurabili con la garanzia aggiuntiva fenomeno elettrico ); 3. causati da veicoli o natanti di proprietà del Contraente e/o Assicurato, relativamente alla garanzia urto di veicoli o natanti; 4. a merci in refrigerazione causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita di fluido frigorigeno (assicurabili con la garanzia aggiuntiva merci in refrigerazione ); 5. da colaggio di impianti automatici di estinzione per causa diversa dall incendio (assicurabili con la garanzia aggiuntiva impianti automatici a pioggia ); 6. indiretti, che non riguardano la materialità dei beni assicurati, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione o utilizzo del fabbricato; 7. da interruzione dell attività (assicurabili con le soluzioni assicurative per i danni da interruzione di attività ). Relativamente alle garanzie di cui all art. 2, lettera B, fermo restando quanto specificato all art.50 (Rischi esclusi) l Impresa non risponde: 8. relativamente alla garanzia atti vandalici, incendi dolosi ed eventi sociopolitici, dei danni causati: con dolo del Contraente o dell Assicurato - ovvero trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori - nonché del coniuge, dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo; da furto conseguente a eventi sociopolitici o incendi dolosi; da atti vandalici conseguenti a furto tentato o consumato (assicurabili con la garanzia furto e rapina ); da occupazione continuata della proprietà per oltre cinque giorni; da imbrattamento dei muri esterni; da rottura di vetri, cristalli, specchi, insegne (assicurabili con la garanzia aggiuntiva vetri e cristalli ); 9. relativamente alla garanzia eventi atmosferici, dei danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli o accumulo esterno d acqua; rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo o sovraccarico di neve; nonché dei danni a: palloni pressostatici e pannelli solari o altri beni posti all aperto diversi dalle attrezzature all aperto; 10. relativamente alla garanzia sovraccarico neve, dei danni causati da: valanghe o slavine; nonché dei danni a: 6 fabbricati in costruzione o in ristrutturazione; fabbricati la cui struttura risulti non conforme alle norme in materia di

9 sovraccarico neve vigenti all epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto; beni all aperto, palloni pressostatici e loro contenuto. L Impresa - nei limiti delle somme o massimali assicurati alle rispettive partite e in deroga (salvo diversa specifica) alla regola proporzionale di cui all art del Codice Civile - garantisce: 1. il ricorso dei terzi, tenendo indenne l Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni materiali e diretti causati a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di polizza. articolo 4 Garanzie aggiuntive incendio e altri danni e relative delimitazioni del rischio (le garanzie operano se richiamate e previste in polizza) Sono compresi: i danni ai veicoli degli Ospiti e dei dipendenti, escluso quanto in essi contenuto, custoditi in autorimessa o in parcheggio privato ad uso esclusivo dell albergo ed ai mezzi di terzi adibiti al trasporto, durante il carico, lo scarico e la sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni ai beni trasportati dagli stessi mezzi; i danni arrecati agli effetti personali e oggetti degli Ospiti, consegnati e non consegnati, ai sensi degli articoli 1783, , 1785bis, 1785ter del Codice Civile comunque con il massimo risarcimento per ogni camera sino all equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell alloggio per giornata; danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino al sottolimite del 10% del massimale stabilito e, assieme ai danni diretti, entro il massimale stesso. Sono esclusi i danni a: valori, carte valori, titoli di credito in genere; persone e/o animali; beni di terzi, che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i beni degli Ospiti specificati al comma precedente. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se dipendenti o collaboratori dell Assicurato; se l Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società assicurata o contraente, ai sensi dell art del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. 2. gli oneri peritali del perito fiduciario sostenuti dall Assicurato in caso di danno risarcibile a termini delle Garanzie incendio - art.2 fino alla somma assicurata in aumento dell importo di cui al punto 13, lettera C, dell articolo suddetto; 7

10 3. le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla discarica dei residui del sinistro nonché le spese di rimozione, deposito temporaneo e ricollocamento del contenuto, sostenute in caso di danno risarcibile a termini delle Garanzie incendio - art.2 - fino alla somma assicurata in aumento dell importo di cui al punto 14, lettera C, dell articolo suddetto; 4. i vetri e cristalli, ovvero la spesa per il rimpiazzo di lastre di vetro, cristalli, specchi - anche con iscrizioni o decori - insegne installate all interno o all esterno del fabbricato, purché in area ad uso esclusivo dell attività, e pertinenti l attività assicurata, conseguente a rottura per: cause accidentali; fatto involontario dell Assicurato; furto o tentato furto; atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici. Sono comunque esclusi: i danni da vizio di costruzione o difetto d installazione; i danni da rigature e scheggiature; i danni verificatisi in conseguenza di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai; i danni verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici (assicurabili con la garanzia eventi atmosferici ) 5. le merci in refrigerazione, ovvero i danni materiali e diretti causati alle scorte in refrigerazione da: mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, protrattasi continuativamente per oltre dodici ore; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a: incendio, fulmine, esplosione e scoppio; guasti o rotture accidentali dell impianto frigorifero e relativo dispositivo di controllo, degli impianti di adduzione dell acqua, ovvero degli impianti di produzione e distribuzione dell energia elettrica. Sono comunque esclusi i danni derivanti da: vizio di costruzione o difetto di manutenzione dell impianto frigorifero. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia di riferimento indicata in polizza. 6. l acqua condotta, ovvero i danni materiali e diretti ai beni assicurati: da bagnamento causato dalla fuoriuscita d acqua per rottura accidentale di impianti termici, impianti idrici, igienici del fabbricato. Sono inoltre comprese le spese tecnicamente necessarie per la ricerca, riparazione idraulica della parte di impianto danneggiato, e per il ripristino delle opere murarie, con il limite di indennizzo per ogni periodo assicurativo annuo pari alla percentuale, indicata in polizza alla relativa partita, del valore a nuovo assicurato per il fabbricato. 8

11 Sono comunque esclusi i danni : da occlusione di qualsiasi origine; da gelo, rigurgito di fognatura; da umidità, stillicidio o infiltrazioni d acqua piovana; da colaggio di impianti automatici a pioggia e relative spese di ricerca del danno e ripristino degli impianti (assicurabili con la garanzia colaggio di impianti automatici a pioggia ); da rottura di condutture interrate; ad impianti termici con pannelli radianti annegati sotto il pavimento, limitatamente alle rotture che interessino detti pannelli. La garanzia è prestata con l applicazione della regola proporzionale, come precisato all art.41 (Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale), e con la franchigia pari al doppio di quella di riferimento indicata in polizza. In ogni caso l Impresa non sarà tenuta a corrispondere per ciascun sinistro un importo superiore a quello indicato in polizza. 7. il colaggio di impianti automatici a pioggia, ovvero i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dalla fuoriuscita d acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione e delle relative alimentazioni: sono comprese le spese di ricerca del guasto e ripristino dell impianto e delle opere murarie fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato alla presente garanzia, fermo restando quanto previsto dall art.39 ( Limite massimo di indennizzo ). Sono esclusi i danni causati da: gelo; lavori, collaudi o prove. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo del doppio della franchigia di riferimento indicata in polizza. 8. il fenomeno elettrico, ovvero i danni materiali e diretti manifestatisi in macchine, impianti e circuiti elettrici o elettronici del fabbricato e/o dell attrezzatura di pertinenza dell attività alberghiera, in quanto assicurati, per effetto di: corto circuito, difetto di isolamento, variazione di corrente; sovratensione, anche se conseguente a fulmine; altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione e scoppio. Sono esclusi i danni causati da: manomissione, prove, collaudi; usura, deterioramento, carenza di manutenzione; quelli a lampade, interruttori, tubi elettronici o catodici TV. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia di riferimento indicata in polizza. 9. i guasti accidentali, ovvero i danni materiali e diretti manifestatisi in macchine elettroniche, impianti e circuiti elettrici o elettronici dell attrezzatura di pertinenza dell attività, per effetto di: 9

12 imperizia, negligenza, errata manipolazione; sabotaggio dei dipendenti; urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere; mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione. Sono esclusi i danni: di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o locatore dei beni assicurati; da usura, deterioramento, carenza di manutenzione. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia di riferimento indicata in polizza. articolo 5 Garanzie furto e rapina A. Garanzie sempre operanti L Impresa indennizza, se la relativa partita è prevista in polizza e senza applicare l art del Codice Civile, i danni materiali e diretti al contenuto causati da: 1. rapina, a condizione che gli autori si siano impossessati dei beni all interno del fabbricato, mediante violenza o minaccia alle persone presenti, anche se l azione delittuosa è iniziata all esterno dell esercizio alberghiero; 2. furto, a condizione che gli autori si siano introdotti nel fabbricato con: scasso, ovvero rompendo infissi, sfondando muri, solai, pavimenti, tetti o altre difese esterne conformi alle specifiche dell art. 15 (Caratteristiche dei mezzi di chiusura e protezione ); uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili al fine di forzare lucchetti o serrature a più mandate; viene equiparato all uso di chiavi false, l uso di chiavi vere, smarrite o sottratte, limitatamente agli eventi che si verifichino dalle ore 24 del giorno della presentazione all Autorità della denuncia di smarrimento o sottrazione alle ore 24 del 2.o giorno feriale successivo; acrobazie, frutto di particolare agilità personale o mezzi artificiosi, quali corde, scale ed altri mezzi usati per superare ostacoli o protezioni, per raggiungere aperture situate oltre i 4 metri dal suolo o da superfici praticabili per via ordinaria; azione clandestina, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi e con scasso, dall interno, dei mezzi di chiusura. Durante le ore d apertura dell esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali purché nell albergo stesso vi sia la costante presenza dell Assicurato o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti, o di suoi dipendenti o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. 10 Le garanzie sono prestate con l applicazione di uno scoperto del 5% del danno indennizzabile con il minimo del doppio della franchigia di riferimento indicata in polizza.

13 B. Garanzie facoltative escludibili L Impresa indennizza, salvo espressa esclusione in polizza e fermo restando quanto previsto dall Art. 39 (Limite massimo di indennizzo), i danni materiali e diretti al contenuto assicurato, causati da: 3. atti vandalici, compiuti in conseguenza del furto consumato o tentato, con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per danni da furto del contenuto per ogni periodo assicurativo annuo. La garanzia è prestata con l applicazione della franchigia pari al doppio di quella di riferimento indicata in polizza. C. Oneri e spese sempre operanti L Impresa rimborsa i seguenti oneri e spese, purché documentati e necessariamente sostenuti in conseguenza degli eventi compresi nelle garanzie furto e rapina, fermo restando quanto previsto dall art.39 (Limite massimo di indennizzo): 4. i guasti al fabbricato, cioè i danni causati dai ladri a locali ed infissi nonché le spese per sostituzione di serrature relative ad accessi dall esterno rotte o forzate dai ladri, fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato per il contenuto; 5. il furto di fissi ed infissi posti a protezione di accessi ed aperture esterne del fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato per il contenuto; 6. le spese sanitarie documentate, per infortunio subito dall Assicurato o da suoi dipendenti in occasione di rapina, fino alla concorrenza del 2% dell indennizzo dovuto a termini di polizza; 7. il rifacimento di documenti sottratti all Assicurato o ai suoi dipendenti in conseguenza di furto o rapina, fino alla concorrenza del 2% dell indennizzo dovuto a termini della garanzia furto e rapina; 8. gli oneri peritali per l attività prestata dal perito fiduciario dell Assicurato o del Contraente fino alla concorrenza del 3% dell indennizzo dovuto a termini della garanzia furto e rapina, con il massimo indicato in polizza. Fermo restando quanto specificato all art.50 (Rischi esclusi), l Impresa non risponde dei danni: 1. causati o agevolati con dolo o colpa grave: dell Assicurato, del Contraente o di persone di cui egli debba rispondere, ovvero trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli amministratori; di persone coabitanti con l Assicurato o il Contraente; di persone occupanti i locali che contengono i beni assicurati o i locali comunicanti, ivi compresi i collaboratori di tali persone; di incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; articolo 6 Delimitazioni del rischio furto e rapina 11

14 2. agli enti posti all aperto e/o comunque non protetti durante il periodo di chiusura dell esercizio dai mezzi specificati nell art.15 (Caratteristiche dei mezzi di chiusura e protezione); 3. da furto e rapina in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, eventi sociopolitici; 4. da incendio, esplosione, scoppio, causati dall autore del furto o della rapina (assicurabili con le garanzie incendio ); 5. rottura di vetri e cristalli (assicurabili con la garanzie cristalli ); 6. indiretti, ovvero tutti quelli che non riguardano la materialità dei beni assicurati. articolo 7 Garanzie aggiuntive furto e rapina e relative delimitazioni del rischio (le garanzie operano se richiamate e previste in polizza) L Impresa - nei limiti delle somme assicurate alle rispettive partite e in deroga alla regola proporzionale di cui all art del Codice Civile - garantisce: 1. il trasporto di valori di pertinenza dell attività alberghiera, ovvero la rapina, lo scippo o il furto commesso nei confronti dell Assicurato, di suoi familiari coadiutori o di dipendenti addetti all esercizio, mentre trasportano all esterno valori, dal luogo di ubicazione indicato in polizza ad altri enti o al luogo di domicilio dell Assicurato o del Contraente e viceversa. La garanzia furto è in tal caso operante esclusivamente: in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; se compiuto con destrezza, allorché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori medesimi; se compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi. La garanzia opera: per il solo periodo di apertura dell esercizio al pubblico e, comunque, tra le ore 8.00 e le ore 23.00; per trasporti eseguiti su tutto il territorio nazionale; per persone incaricate del trasporto che non abbiano minorazioni fisiche incompatibili con questa mansione e siano di età compresa tra 18 e 65 anni. La garanzia è prestata con uno scoperto del 15% con il minimo pari al doppio della franchigia di riferimento indicata in polizza. 2. i veicoli a motore di proprietà degli Ospiti dell Albergo, oggetto di furto o rapina, purché custoditi in rimessa o parcheggiati all esterno e chiusi a chiave entro area recintata ad uso esclusivo dell esercizio alberghiero, con accesso protetto da idonei mezzi di chiusura e protezione, cioè non apribili dai ladri senza effrazione degli stessi. La garanzia opera: per l intero periodo di apertura dell esercizio al pubblico; per il furto parziale di parti accessorie del veicolo solo se conseguente a furto totale, restando esclusi dalle garanzie il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro bene non facente parte del veicolo. 12 La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo pari al doppio della franchigia di riferimento indicata in polizza.

15 3. i valori e preziosi, oggetto di furto o rapina, purché chiusi in mezzi di custodia, negli uffici di Direzione, Segreteria o Reception dell albergo, o nei locali privati siti nell edificio destinato ad attività alberghiera e abitati dall albergatore. Sono comunque esclusi i danni: senza effrazione dei particolari mezzi di custodia previsti; ai valori e preziosi di proprietà dell attività alberghiera, durante il periodo di chiusura dell esercizio; ai valori e preziosi di proprietà personale dell Assicurato, se espressamente compresi, decorsi 8 giorni di assenza continuativa dall abitazione sita nel medesimo edificio ove si svolge l attività alberghiera. La garanzia è prestata con l applicazione della franchigia pari al doppio di quella di riferimento indicata in polizza. L assicurazione incendio è prestata per coprire l intero valore dei beni assicurati, con le modalità e deroghe, in caso di somma assicurata inferiore, precisate all art.41 (Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale), salvo quanto previsto dalle singole garanzie. articolo 8 Criteri per la determinazione delle somme assicurate Pertanto le somme assicurate devono corrispondere rispettivamente: 1. per il fabbricato, al valore a nuovo, che si ottiene valutando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso solo il valore dell area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; 2. per il contenuto alla sommatoria dei valori seguenti: per i beni strumentali, al costo di rimpiazzo, che si ottiene valutando la spesa per sostituire i beni assicurati con altri nuovi uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese spese di trasporto, montaggio; per le attrezzature all aperto, gli effetti personali e per gli enti pregiati allo stato d uso, al netto cioè del deprezzamento per uso e vetustà. Per le scorte, al valore di mercato; per i valori, al loro valore nominale e alla spesa necessaria per la procedura di ammortamento e di sostituzione dei titoli di credito distrutti, stabilita dalla legge, con il limite massimo indicato in polizza. Per i preziosi al loro valore di mercato. L assicurazione furto e rapina è prestata a primo rischio assoluto, per coprire il massimo danno che il Contraente ritiene di poter subire in caso di sinistro, a prescindere dal valore complessivo dei beni assicurati e quindi senza applicazione della regola proporzionale. Le somme assicurate per il contenuto e valori e preziosi, in quanto espressamente dichiarato in polizza, comprendono il contenuto domestico e i valori e preziosi personali dell albergatore, contenuti nei locali privati siti nel medesimo edificio ove si svolge l attività alberghiera e abitati dall albergatore. Il furto di valori e preziosi per cui sono previsti mezzi di custodia, è indennizzabile solo se avvenuto con effrazione dei mezzi stessi. 13

16 LA STRUTTURA SOLUZIONI ASSICURATIVE PER I DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA cosa assicura articolo 9 Oggetto dell assicurazione L Impresa, purché la soluzione assicurativa per i danni da interruzione di attività sia richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio, rimborsa le spese previste dall articolo successivo, causate dall interruzione parziale o totale dell attività alberghiera conseguenti a sinistri indennizzabili ai sensi dell art. 2. articolo 10 Garanzia maggiori costi L impresa corrisponde nei casi previsti dall art. 9 Oggetto dell assicurazione e nei limiti di seguito indicati, le spese relative all attività alberghiera assicurata. La garanzia copre il rimborso: delle spese fisse ed insopprimibili dell attività alberghiera al momento del sinistro; delle spese straordinarie, relative all attività alberghiera, per la ripresa ed il proseguimento della stessa attività; delle altre spese conseguenti al sinistro sostenute da idonea documentazione. La garanzia è prestata nel limite massimo del 15% dell indennizzo, dovuto a termini di polizza, per i danni materiali e diretti liquidati per le partite fabbricato e contenuto dell attività alberghiera. articolo 11 Delimitazione del rischio Fermo restando quanto specificato all art.50 (Rischi esclusi) l Impresa non risponde: delle spese sostenute oltre 12 mesi dalla data di avvenimento del sinistro; del mancato guadagno (assicurabile con la garanzia aggiuntiva mancato guadagno ). articolo 12 Garanzia aggiuntiva per mancato guadagno e relative delimitazioni del rischio (la garanzia opera se richiamata e prevista in polizza) mancato guadagno: l Impresa corrisponde un ulteriore indennizzo giornaliero con il massimo indicato in polizza, nei casi previsti dall art. 9 Oggetto dell assicurazione e nei limiti di seguito indicati, per il mancato guadagno conseguente alla indisponibilità di posti letto. Viene convenzionalmente convenuto tra le parti che il massimo indennizzo giornaliero, quale che sia l importo previsto in polizza, non potrà essere comunque superiore al 15% dell importo risultante dal prezzo medio di locazione giornaliera di ciascun posto letto reso indisponibile dal sinistro, calcolato nel periodo di inutilizzo, moltiplicato per il totale dei posti letto resi effettivamente indisponibili dal sinistro rientrante in garanzia.

17 Il posto letto è considerato convenzionalmente non disponibile alla locazione quando vengano a mancare i requisiti essenziali per l abitabilità o l utilizzo dell ambiente. Detto indennizzo sarà integrale per i primi 90 giorni consecutivi di inutilizzo di ciascun posto letto mentre sarà ridotto del 50% per ulteriori 90 giorni consecutivi permanendo l inutilizzo dei posti letto. Per gli esercizi stagionali i limiti di giorni sopra indicati verranno proporzionalmente ridotti in rapporto al periodo di apertura dell albergo dichiarato in polizza. Non sono considerati giorni di inutilizzo del posto letto: quelli durante i quali l attività alberghiera sarebbe stata in ogni caso sospesa. La garanzia non opera: in caso di fallimento; in caso di messa in liquidazione, di cessione o vendita dell attività alberghiera o di parte di essa. In ogni caso il premio del periodo assicurativo in corso è dovuto per intero all Impresa. L Impresa, inoltre, non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità: quando l attività alberghiera venga a cessare definitivamente dopo il sinistro; relativamente alle interruzioni di attività collaterali e/o connesse diverse dalla locazione di posti letto; se l Assicurato stipula altre assicurazioni per i danni da mancato guadagno senza il preventivo consenso dell Impresa; prima che l attività o la parte di attività interrotta venga riattivata. La presente garanzia ha effetto solo quando l inutilizzo del posto letto abbia durata superiore a due giorni consecutivi. In caso di inutilizzo protrattosi per più di due giorni consecutivi la garanzia ha effetto fin dal primo giorno. 15

18 condizioni particolari articolo 13 Assicurazione per conto di chi spetta e buona fede L assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dall Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall assicurazione attribuite al solo Contraente. L indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. La presente condizione si applica esclusivamente alle Soluzioni Assicurative per i danni ai beni. La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto d indennizzo, semprechè tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. L Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. La presente condizione si applica esclusivamente alle garanzie incendio ed aggiuntive incendio (artt.2 e 4). articolo 14 Caratteristiche costruttive del fabbricato Le garanzie incendio sono prestate alla condizione - essenziale per l efficacia del contratto - che le caratteristiche costruttive del fabbricato dichiarate in polizza siano conformi ad una delle seguenti tipologie costruttive: tipo A: fabbricato costruito con strutture portanti verticali ed orizzontali di piano e di copertura in cemento armato, laterizio o laterocemento, pareti esterne e manto di copertura anche in altri materiali incombustibili. E tollerata l esistenza di materiali combustibili nelle strutture portanti orizzontali di copertura se il fabbricato ha più piani fuori terra. E tollerata l esistenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto di copertura sino al 10% della loro superficie. All interno sono ammessi divisori, coibentazioni, rivestimenti e controsoffittature comunque costruiti. I materiali combustibili impiegati per rivestimenti esterni sono tollerati se aderenti a strutture continue in laterocemento. 16 tipo B: fabbricato costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura in materiali incombustibili, strutture portanti orizzontali di piano e di copertura anche in materiali combustibili. E tollerata l esistenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto di copertura sino al 30% della loro superficie. All interno sono ammessi divisori, coibentazioni, rivestimenti e controsoffittature comunque costruiti. I materiali combustibili impiegati per rivestimenti esterni sono tollerati se aderenti a strutture continue in laterocemento.

19 tipo C: fabbricato costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne in materiali incombustibili, strutture portanti orizzontali di piano e di copertura e manto di copertura anche in materiali combustibili. E tollerata l esistenza di materiali combustibili nelle pareti esterne sino al 50% della superficie complessiva delle pareti esterne di ciascun fabbricato. E tollerata l esistenza di mansarde interamente in legno, che non concorrono al computo delle superfici dei materiali combustibili suddetti. I balconi, le terrazze, e all interno i divisori, le coibentazioni, i rivestimenti e le controsoffittature possono essere comunque costruiti. I materiali combustibili impiegati per rivestimenti esterni sono tollerati se aderenti a strutture continue in laterocemento. Agli effetti delle classificazioni di cui sopra è consentito non considerare gli edifici e le porzioni di edificio la cui area coperta non superi 1/10 della superficie complessiva coperta del fabbricato. Durante il periodo di chiusura dell esercizio la garanzia furto opera a condizione che ogni apertura verso l esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci tali da non permettere l introduzione di una persona senza l effrazione delle relative strutture. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano o, limitatamente ai periodi di chiusura al pubblico, non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati oppure commessi attraverso luci di inferriate o serramenti senza effrazione delle relative strutture. articolo 15 Caratteristiche dei mezzi di chiusura e protezione (durante il periodo di chiusura) Ferme restando tutte le altre condizioni di polizza, le garanzie incendio sono operanti a condizione che nel fabbricato non esistano locali adibiti a night club, discoteca e/o sala da ballo gestiti da terzi o comunque con superficie superiore ad 1/5 di quella totale. Qualora nel corso del contratto si verifichino modifiche alle condizioni che precedono si applica quanto disposto dall art del Codice Civile. articolo 16 Condizioni di operatività delle garanzie incendio Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, o incustoditi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore del quarantacinquesimo giorno. articolo 17 Sospensione delle garanzie furto e rapina per i locali disabitati o incustoditi 17

20 L ATTIVITA SOLUZIONI ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITA CIVILE cosa assicura articolo 18 Oggetto dell assicurazione L Impresa si obbliga nei limiti dei massimali indicati in polizza, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: 1. danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni ad animali o cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività alberghiera, compresa la proprietà e conduzione del fabbricato e degli spazi adiacenti anche tenuti a parco o giardino, delle strade private, insegne, cartelli pubblicitari, autorimesse e spazi attrezzati a parcheggio esclusivo dell albergo. L assicurazione vale anche: 2. per la conduzione diretta di ristoranti, negozi, vetrinette e simili, bar, lavanderie, stirerie, saloni di parrucchiera, locali per convegni; 3. per i danni causati dalla somministrazione o smercio di generi alimentari e bevande semprechè il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla somministrazione o vendita. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati nello stesso esercizio, l assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Per tale rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo; 4. per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato debba rispondere nell ambito della attività svolta nei locali dell Albergo e relative pertinenze; 5. per la conduzione dei locali privati destinati ad abitazione dell albergatore, se questi si trovano nel medesimo edificio ove si svolge l attività alberghiera, in quanto espressamente dichiarato in polizza; 6. dalla proprietà e conduzione di cancelli a protezione del fabbricato adibito ad attività alberghiera, anche se azionati da comandi elettrici e/o elettronici e comunque a distanza; 7. dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani (quest ultimo con la franchigia di riferimento prevista in polizza); 8. da movimentazione di scorte attinenti all attività, con esclusione dei danni subiti dalle scorte stesse. articolo 19 Delimitazioni del rischio di responsabilità 18 Non sono considerati terzi: 1. il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se dipendenti o collaboratori dell Assicurato;

21 2. se l Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; 3. le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (assicurabili con la garanzia aggiuntiva R.C.O. R.C.I. ) e tutti coloro che, indipendentemente dall esistenza di un qualsiasi rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della partecipazione all attività cui si riferisce l assicurazione (assicurabili con la garanzia aggiuntiva Qualifica di terzi ); 4. le società controllanti, controllate dall Assicurato o dal Contraente o a questi collegate, così come definite dall art del Codice Civile. L assicurazione non comprende i danni: 5. a cose di terzi che l Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o di cui egli debba rispondere ai sensi degli artt bis del Codice Civile (assicurabili con le garanzie aggiuntive responsabilità civile verso gli ospiti per cose portate e custodia veicoli a motore ); 6. derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura accidentale di tubazioni o condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento pertinenti al fabbricato; 7. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o natanti; 8. da furto; 9. a beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà o detenuti dall Assicurato (assicurabili con la garanzia aggiuntiva incendio ricorso terzi ); 10. derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali commerciali, agricole o di servizi; 11. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; 12. ai bagagli trasportati e durante le operazioni di carico e scarico (assicurabili con la garanzia aggiuntiva responsabilità civile verso gli ospiti per cose portate/consegnate ); 13. conseguenti allo svolgimento nell ambito del complesso alberghiero di attività ricreative e/o sportive (assicurabili con la garanzia aggiuntiva attività ricreative ); 14. ascrivibili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto. 1. responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O. - R.C.I.) ovvero, a parziale deroga dell art. 19, numero 3, l Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro dipendenti dell Assicurato soggetti all assicurazione di legge: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; articolo 20 Garanzie aggiuntive per la responsabilità civile e relative delimitazioni del rischio (le garanzie operano se richiamate e previste in polizza) 19

22 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore all 11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n L assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. L Impresa riconosce altresì ai dipendenti dell Assicurato non soggetti all assicurazione obbligatoria INAIL la qualifica di terzi, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittima di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità civile dell Assicurato. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n custodia veicoli a motore, ovvero, in deroga all art. 19, numero 5, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato: per danni subiti dai veicoli in custodia quale depositario di veicoli a motore degli Ospiti, purché custoditi nell autorimessa o nel parcheggio recintato dell albergo; il risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari al doppio di quella di riferimento prevista in polizza per ogni veicolo danneggiato e con il limite di indennizzo per sinistro indicato in polizza. 20 Sono comunque esclusi i danni da: incendio e furto dei veicoli e di quanto in essi contenuto. 3. responsabilità civile verso gli ospiti per cose portate in albergo consegnate e non consegnate, ovvero, in deroga all art. 19, numero 5, 8 e numero 12, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato: ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785bis del Codice Civile per i danni sofferti dagli Ospiti in seguito a deterioramento, distruzione sottrazione delle cose da loro portate in albergo consegnate e non consegnate. La garanzia è comunque prestata con il limite di risarcimento indicato in polizza, per ciascun Ospite, ma con il limite complessivo, nel caso di più Ospiti danneggiati, di 10 volte quello previsto per ciascun ospite. Agli effetti dell applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare, che occupa una sola stanza sono considerati un unico Ospite. La garanzia non vale : per denaro, carte valori, carte di credito, valori bollati, titoli di credito, e altresì per gli oggetti preziosi consegnati. Inoltre non vale per gli oggetti preziosi che l Assicurato si è rifiutato di ricevere in custodia senza un giustificato motivo; per i veicoli a motore o natanti in genere e quanto in essi contenuto. Per i preziosi portati e non consegnati, la garanzia opera per il 50% del limite di risarcimento indicato in polizza per ciascun Ospite. Limitatamente all esercizio di lavanderie e stirerie a gestione diretta da parte dell Assicurato, la garanzia comprende i danni alle cose consegnate. I risarcimenti dovuti per la presente garanzia aggiuntiva saranno corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% dell importo di ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di riferimento prevista in polizza per ogni Ospite, che rimane a carico dell Assicurato.

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