IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 d.d OGGETTO: Servizio pubblico di trasporto urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusérn: rinnovo convenzione per la gestione associata del servizio valevole per il periodo dal al IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: Le due stagioni turistiche sugli Altopiani di Folgaria, Lavarone e Luserna registrano consistenti flussi turistici ed il traffico veicolare, soprattutto legato ai fini settimana o ai giorni festivi, raggiunge livelli elevati. Per quanto riguarda la stagione turistica invernale da alcuni anni viene organizzato, nell'ambito dei territori di Folgaria, Lavarone e Luserna il servizio di ski-bus, per il collegamento dei vari centri e frazioni dei Comuni con le diverse località sciistiche, al fine di consentire una comoda e razionale circolazione di turisti su tutto il comprensorio sciistico; il predetto servizio risponde alle richieste dei villeggianti, specialmente di quelli che non hanno la possibilità di utilizzare un proprio automezzo per i vari spostamenti; lo stesso riveste una rilevante finalità di carattere turistico ed ambientale in quanto consente di ridurre il traffico automobilistico privato; la spesa per il servizio di mobilità turistica invernale, a Folgaria, da effettuarsi nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, veniva ripartita tra APT Altipiani, Comune di Folgaria, Impiantisti, Albergatori e Maestri di sci; detto servizio consisteva in una navetta, bus che effettua trasporto pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, nel periodo dall antivigilia di Natale al 6 gennaio, ed i soli giorni feriali nel periodo dal 7 gennaio a metà marzo (spesa ripartita tra Comune e APT), e nello shuttle, riservato agli sciatori, consistente in n. 3 mezzi che effettuano trasporto tutti i giorni nel periodo dal 27 dicembre al 5 gennaio e in n. 2 mezzi che effettuano trasporto nei giorni feriali nel periodo dal 7 gennaio a metà marzo (spesa assunta a carico di Impiantisti, Albergatori e Maestri di sci); l organizzazione pratica del servizio con la predisposizione dei relativi percorsi ed orari veniva curata dall Azienda di Promozione Turistica degli Altipiani; Il servizio veniva affidato, in base ad accordo di programma, alla società Trentino Trasporti S.p.A., ai sensi dell'art. 23, 1 comma, della L.P. 16/1993 ed al piano provinciale dei trasporti; Per quanto riguarda la stagione turistica estiva da alcuni anni viene organizzato nell'ambito dei territori di Folgaria, Lavarone e Luserna, il servizio di mobilità vacanze - navetta e bus - per il collegamento dei vari centri e località degli Altipiani, al fine di consentire una comoda e razionale circolazione di turisti su tutto il territorio dei tre Comuni; il servizio di mobilità turistica estiva, da effettuarsi nei mesi di luglio ed agosto, è costituito dai trasporti Folgaria bus" e Lavarone bus, volti a garantire i collegamenti interni in ambito comunale (rispettivamente nei territori di Folgaria e di Lavarone) e il servizio Navetta Altipiani, teso a potenziare i collegamenti intercomunali tra Folgaria, Lavarone e Luserna. la relativa spesa veniva, tra gli Enti interessati, così suddivisa: navetta ripartita, a partire dal 2004, tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna; Folgaria bus e Lavarone bus interamente a carico di ciascun Comune per il territorio di rispettiva competenza; Il servizio veniva affidato, in base ad accordo di programma, alla società Trentino Trasporti S.p.A., ai sensi dell'art. 23, 1 comma, della L.P. 16/1993 ed al piano provinciale dei trasporti; Inoltre, dopo aver sperimentato, in una prima fase e su sollecitazione di alcuni operatori economici, un servizio temporaneo e di collegamento a fini sciistici attraverso un trenino su ruote, con deliberazione consiliare n. 3 di data è stato istituito, per il territorio di Folgaria, il servizio di trasporto urbano turistico mediante l utilizzo di un trenino su ruote, del

2 quale sono stati approvati percorsi, fermate, orari e tariffe; Questo tipo di servizio si è rivelato non solo una parziale riduzione del traffico ma anche un attrattiva turistica; Il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P n. 13 e ss.mm.. ed in particolare dall'articolo 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n dd , attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3ter del precitato articolo 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasposti S.p.A. con sede a Trento. Facendo riferimento alla disciplina di cui sopra il Consiglio Comunale di Folgaria, con deliberazione n. 52 di data , istituiva il servizio pubblico di trasporto urbano turistico, con autobus, estivo, da effettuarsi nel periodo 20 giugno 10 settembre, costituito da Folgaria bus", volto a garantire i collegamenti interni in ambito comunale e da Navetta Altipiani, teso a potenziare i collegamenti intercomunali, nonché il servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale per accedere alle principali località turistiche dell Altopiano, da effettuarsi nel periodo 22 dicembre - 21 marzo, costituito da "Navetta-Ski-bus e "shuttleski-bus ; La Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n dd riconosceva che i servizi di trasporto urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, hanno carattere di connessione con i servizi di trasporto pubblico extraurbani e, conseguentemente, i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna avrebbero potuto rinnovare l istituzione del suddetto servizio di trasporto turistico estivo ed invernale affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.A. di Trento, soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani per la provincia di Trento. Con circolare del n il Servizio Autonomie Locali della PAT forniva alcune indicazioni a fini di una corretta impostazione amministrativa del servizio, precisando in particolare che: il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di consiglio comunale, il consiglio comunale deve approvare lo schema di contratto di servizio/accordo di programma che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio (ad es. orari, tratte, tipologia dei mezzi, etc.), gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate, oltre alla disciplina dei rapporti finanziari tra Comune ed il soggetto gestore, la giunta comunale approva le tariffe relative al servizio. Inoltre, nel caso, come quello degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, di gestione del servizio in ambito intercomunale, sarebbe stato necessario, l approvazione da parte di ciascun consiglio comunale di schema di convenzione quale strumento di regolazione dei rapporti tra i soggetti sottoscrittori. La convenzione deve in particolare: nominare l ente capofila, disciplinare i rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti, e prevedere una delega all incasso del trasferimento a favore dell ente capofila; Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 di data si provvedeva quindi ad: istituire il servizio pubblico di trasporto urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento del territorio dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da effettuarsi, quello estivo, nel periodo 20 giugno 10 settembre, costituito da Navetta Altipiani, teso a potenziare i collegamenti intercomunali, Folgaria bus" e Lavarone bus, volti a garantire i collegamenti interni in ambito comunale e da Navetta Altipiani, teso a potenziare i collegamenti intercomunali, quello invernale, nel periodo 20 dicembre 15 marzo, costituito da "Navetta-Ski-bus e "shuttle-ski-bus ; approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per lo svolgimento del predetto servizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R.

3 n. 1 e ss.mm., individuando quale capofila il Comune di Folgaria; stabilire che il servizio di trasporto urbano-turistico sarà affidato dal Comune di Folgaria, individuato quale capofila dell associazione, alla società Trentino Trasporti S.p.A. di Trento, ai sensi dell articolo 8, comma 1, della L.P n. 16, approvando a tal fine lo schema di accordo di programma; affidare alla Azienda per il Turismo degli Altipiani società consortile per azioni, alcuni aspetti operativi dell organizzazione e gestione del servizio, quali, stampa e pubblicizzazione di orari e percorsi, nonché l assunzione in carico alla medesima di parte dei costi del servizio, approvando a tal fine lo schema di convenzione; Le predette convenzioni e l accordo di programma decorrevano dal 1 luglio 2005 con validità fino a tutto il ; Valutata positivamente l esperienza pregressa, in base ad esigenze di razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni sopra elencati hanno concordato, nel corso degli anni , di confermare il servizio di trasporto pubblico urbano turistico, con le medesime modalità organizzative, individuando il Comune di Folgaria quale capofila della gestione associata e regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione, in cui venivano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevedendo, in particolare, che il servizio venisse affidato dal Comune di Folgaria alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento ed alla subentrante, dal , Trentino Trasporti Esercizio S,p,A.; Ora è in scadenza la convenzione tra i tre comuni per la gestione del servizio in oggetto e considerata l'esperienza pregressa positiva per la razionalità organizzativa e per l'economicità della gestione si ritiene di confermare il servizio di trasporto pubblico urbano turistico, con le medesime modalità organizzative, individuando il Comune di Folgaria quale capofila della gestione associata e regolamentando i rispettivi rapporti rinnovando l'apposita convenzione, in cui venivano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevedendo, in particolare, che il servizio venga affidato dal Comune di Folgaria alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. con sede in Trento; Il disavanzo di gestione (al netto dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, da sponsorizzazioni e da contributi specifici di privati e aziende) sarà addebitato e fatturato direttamente ai Comuni che hanno istituito il servizio e agli altri soggetti interessati (Azienda per il Turismo degli Altipiani, etc.); a fronte della copertura degli oneri di gestione, i tre Comuni si ripartiranno il contributo provinciale concesso al Comune capofila dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all art. 6 bis della L.P n. 36 e ss.mm., in proporzione alla spesa a carico di ciascun Comune; Sulla base delle indicazioni formulate in merito dai Comuni interessati, alla luce dell esperienza pregressa, è stata elaborata una proposta relativa alla durata del servizio estivo e del servizio invernale, alle modalità di svolgimento dello stesso (definizione delle linee, numero delle corse, individuazione delle fermate, etc.), ai costi dei servizi, nonché alle tariffe da applicare agli utenti, proposta che trova rispondenza nello schema di convenzione da sottoscriversi tra i tre Comuni e nell accordo di programma-disciplinare di affidamento, da stipularsi con Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione; E stato inoltre predisposto uno schema di convenzione da stipularsi con l Azienda per il Turismo degli Altipiani società consortile per azioni, per l affidamento alla predetta società di alcuni aspetti operativi dell organizzazione e gestione del servizio, quali, stampa e pubblicizzazione di orari e percorsi, nonché l assunzione in carico alla medesima di parte dei costi del servizio; Per quanto riguarda l affidamento della gestione del servizio si osserva che la Giunta provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n. 663, ha approvato una riorganizzazione del settore, volta ad enucleare dall attuale Trentino Trasporti Spa un soggetto societario interamente pubblico destinato a gestire per Provincia e Comuni/Comunità interessati i servizi pubblici di

4 trasporto urbani ed extraurbani. Tale società, denominata Trentino Trasporti esercizio Spa, si distingue dalla società Trentino Trasporti Spa, società quest ultima di infrastruttura, proprietaria dei beni strumentali all esercizio del servizio pubblico di trasporto. La Trentino Trasporti Spa mette a disposizione della Trentino Trasporti Esercizio Spa tutti i beni necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un contratto di affitto d azienda; la società Trentino Trasporti Esercizio Spa si propone quale potenziale soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità in house prevista dall art. 10 comma 7 lettera d) della L.P. n 6 del 2004; il Comune di Folgaria, con deliberazione consiliare n. 50 di data ha istituito il servizio pubblico di trasporto urbano e turistico, estivo ed invernale, in forma associata con i Comuni di Lavarone e Luserna, affidando, in qualità di capofila della associazione, a Trentino Trasporti S.p.A. fino al la gestione di tale servizio, individuando nell affidamento in-house, previsto dall art. 10, comma 7, lettera d) della L.P. 6/2004 la forma organizzativa più idonea per la gestione del servizio a regime; con separata deliberazione si aderiva alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.; si da atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd è stato istituito il servizio di trasporto pubblico urbano turistico, per la stagione estiva ed invernale, per il collegamento dei territori dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da svolgersi in forma associata tra i predetti Comuni; con medesima citata deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd si è, inoltre, attivata una gestione associata del Servizio in oggetto tra i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per il periodo dal al ; con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd si è proceduto a confermare l'istituzione del servizio di trasporto in oggetto e si è, inoltre, rinnovata la convenzione per la gestione associata del Servizio in oggetto tra i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per il periodo dal al ; con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd si è proceduto a confermare l'istituzione del servizio di trasporto in oggetto e si è, inoltre, rinnovata la convenzione per la gestione associata del Servizio in oggetto tra i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per il periodo dal al ; alla luce di quanto sopra premesso, poiché la convenzione per la gestione associata del Servizio in oggetto è in scadenza al , si ritiene di procedere a rinnovala per il periodo dal fino al , affidando a Trentino Trasporti Esercizio Spa la gestione del servizio di trasporto urbano turistico. Considerato che i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna sono soggetti a consistenti flussi turistici durante il periodo invernale ed estivo e che in tali periodi il traffico veicolare raggiunge livelli molto alti. Osservato che l'istituzione di un servizio di trasporto urbano turistico che fosse svolto durante le stagioni estiva ed invernale, nel periodo di maggiore afflusso turistico, consentirebbe di limitare l'utilizzo degli autoveicoli da parte dei turisti negli spostamenti tra le diverse località dell ambito territoriale di Folgaria, Lavarone e Luserna e che, oltre a permettere una parziale riduzione del traffico, potrebbe rivelarsi anche un attrattiva turistica per migliorare il soggiorno degli ospiti. Rilevato che il predetto servizio risponde alle richieste dei villeggianti, specialmente di quelli che non hanno la possibilità di utilizzare un proprio automezzo per i vari spostamenti. Valutato che lo stesso riveste una rilevante finalità di carattere turistico ed ambientale poiché consente di ridurre il traffico automobilistico privato. Ricordato che il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e ss.mm. ed in particolare dall'art. 22, e che tale articolo, nonché la deliberazione della Giunta provinciale n del , attribuiscono al Comune la facoltà di istituire il servizio pubblico di trasporto

5 urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Precisato infine che il servizio sarà effettuato lungo strade pubbliche previo accertamento dell'idoneità del percorso e dell'ubicazione delle fermate da parte dell'ufficio Gestione e Sicurezza del Servizio Comunicazioni e Trasporti della P.A.T.. Valutata quindi positivamente la proposta che potrà permettere una maggiore fluidità del traffico, un miglioramento della circolazione stradale, una diminuzione dell inquinamento atmosferico ed acustico, con conseguente miglioramento della qualità della vita e dell offerta turistica in generale. Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l allegato schema di convenzione da stipulare tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, per la gestione del servizio in oggetto in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R n. 1 e ss.mm, con attribuzione al Comune di Folgaria delle funzioni di Comune capofila della convenzione e con la previsione che lo stesso Comune di Folgaria affidi direttamente il servizio alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. con sede a Trento fino al Ritenuto di autorizzare il Comune capofila a sottoscrivere con l Azienda per il Turismo degli Altipiani società consortile per azioni una convenzione per l affidamento alla predetta società di alcuni aspetti operativi dell organizzazione e gestione del servizio, quali, stampa e pubblicizzazione di orari e percorsi, nonché l assunzione in carico alla medesima di parte dei costi del servizio. Visti i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile espressi ai sensi dell art. 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg , n. 3/L costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Vista la L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e ss.mm.. Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n del , n del , n e n di data Visti gli artt. 26, 78, 79 e 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L. Con voti favorevoli n. nove, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. nove Consiglieri presenti e votanti, D E L I B E R A 1. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd , confermata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd e successivamente riconfermata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd e confermata con il presente atto, è stato istituito il servizio di trasporto pubblico urbano turistico, per la stagione estiva ed invernale, per il collegamento dei territori dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da svolgersi in forma associata e collaborativa tra i predetti Comuni ai sensi dell art. 59 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L e che lo stesso servizio verrà effettuato come di seguito: quello estivo, nel periodo 20 giugno 10 settembre, costituito da Navetta Altipiani, teso a potenziare i collegamenti intercomunali, Folgaria bus" e Lavarone bus, volti a garantire i collegamenti interni in ambito comunale e da Navetta Altipiani, teso a potenziare i collegamenti intercomunali; quello invernale, nel periodo 20 dicembre 15 marzo, costituito da "Navetta-Ski-bus e "shuttle-ski-bus ; 2. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per la gestione in forma associata, ai sensi dell'articolo 40

6 della L.R n. 1 e ss.mm., del servizio di trasporto pubblico urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento mediante autobus, dei rispettivi territori comunali per il periodo dal al , approvando l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che il Comune di Folgaria in qualità di capofila dell associazione, affiderà il servizio di trasporto urbano-turistico per le prossime stagioni invernali ed estive fino al alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. di Trento, ai sensi dell articolo 8, comma 1, della L.P n. 16, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 8 della L.P n. 16; 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 79, comma 4 del D.P.Reg , n. 3/L, con voti favorevoli n. nove, contrari n zero, astenuti n. zero su n. nove Consiglieri presenti e votanti; 5. di autorizzare: il Sindaco alla stipula della convenzione tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna per la gestione in forma associata, ai sensi dell'articolo 40 della L.R n. 1 e ss.mm., del servizio di trasporto pubblico urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento mediante autobus, dei rispettivi territori comunali, in conformità allo schema di cui al punto 2) del presente provvedimento; il Comune di Folgaria alla stipula, con la società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. di Trento, del disciplinare di affidamento del servizio in oggetto; il Comune di Folgaria alla stipula della convenzione con l Azienda per il Turismo degli Altipiani società consortile per azioni, sulla base dello schema di cui in premessa del presente provvedimento; di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell art. 4 della L.P n. 23, che avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, a sensi della Legge 6 dicembre 1971 n 1034; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, a sensi del DPR 24 novembre 1971 n 1199;

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