Il Processo Tributario Telematico

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1 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I MAGISTRATI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLE REGIONI PUGLIA E BASILICATA TRA FISCALITA LOCALE E NAZIONALE QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI Il Processo Tributario Telematico dopo la pubblicazione del Decreto 23 dicembre 2013 n.163 Aurelio Parente Componente Gruppo di lavoro per il processo tributario telematico e Progetto di Ricerca PRIN sulle nuove tecnologie nel contenzioso tributario

2 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Il contenzioso tributario è definito un processo cartolare e tutte le sue fasi sono scandite ed influenzate dalla produzione dei documenti, ossia dalle tempistiche, formalità e regole processuali inerenti alle modalità con cui essi debbono essere portati a conoscenza delle parti o depositati nel fascicolo del processo. Le principali criticità individuabili nella attuale gestione cartacea attengono sia a semplici adempimenti di procedura che alla attività giurisdizionale, ma tutti con effetti, anche gravi, sui tempi dell iter processuale, oltre che sulla validità del ricorso.

3 Tempi e modi del processo tributario cartaceo A causa delle procedure cartacee le fasi di lavorazione del procedimento tributario presentano tempi medi estremamente disomogenei da una commissione all altra e da un grado di giudizio all altro. I tempi che intercorrono nei passaggi interni tra i soggetti preposti alla trattazione del fascicolo, dalla semplice assegnazione del ricorso alla firma della sentenza, influenzano sensibilmente la durata del processo.

4 Tempi e modi del processo tributario cartaceo In particolare, con riferimento alle risultanze del biennio , abbiamo, ad esempio che: Dalla trasmissione del fascicolo al Presidente alla assegnazione alle sezioni intercorrono mediamente 98 giorni;( nelle CTP e nelle CTR) La decisione sulle istanze di sospensione avviene in media in 163 giorni; ( nelle CTP e nelle CTR)

5 Tempi e modi del processo tributario cartaceo Tra la data dell ultima udienza tenuta ed il deposito della sentenza emessa trascorrono in media 58 giorni; (+- 54 nelle CTP e nelle CTR) Il complessivo tempo medio del processo tributario, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, è quantificabile attualmente in 702 giorni; ( nelle CTP e nelle CTR)

6 LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO In via generale la immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i componenti del collegio e della segreteria riduce di oltre il 60% tutti i tempi occorrenti di ogni fase processuale. Il complessivo tempo medio del processo, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, che abbiamo visto quantificabile attualmente in circa 702 giorni, considerando tutti gli abbattimenti temporali introdotti dal telematico, potrà arrivare ad attestarsi intorno ai 290 giorni, con punte di eccellenza, soprattutto nelle piccole commissioni, anche inferiori ai 90 giorni, se consideriamo che già oggi, con il sistema tradizionale, abbiamo Commissioni con tempi medi che non superano i 217 giorni complessivi.

7 Il Processo Tributario Telematico

8 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Informativo a supporto del Processo Tributario (S.I.Gi.T.) che permetterà l interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e le parti coinvolte, contribuenti e loro difensori, uffici impositori, giudici tributari.

9 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Per disciplinare l uso del S.I.GI.T. è stato necessario predisporre un apposito Regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014, di cui parleremo nella seconda parte del convegno. Dopo la redazione e pubblicazione in G.U. anche del D.M. delle regole tecniche, è previsto entro fine 2014 l avvio del Processo Tributario Telematico nelle prime Commissioni pilota di Toscana e Umbria.

10 IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (S.I.GI.T.)

11 IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Per garantire la sicurezza dei dati l accesso avviene a seguito di un doppio controllo sull utente: credenziali di accesso e profilazione.

12 Il S.I.Gi.T. è strutturato con modalità che assicurano: a. l'individuazione della Commissione Tributaria e del procedimento; b. l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto; c. la trasmissione, la ricezione e la consultazione degli atti; d. il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

13 Al S.I.Gi.T. possono accedere quali soggetti abilitati, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione: le parti; i procuratori e i difensori abilitati di cui agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; i giudici tributari; il personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie; i consulenti tecnici dei giudici di cui all articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; gli ufficiali giudiziari, per le attività loro consentite.

14 Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici Ricorrente/Difensore Ricorso Posta elettronica certificata (PEC) Ufficio Impositore che ha emesso l atto Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente a mezzo della PEC (Posta elettronica certificata) all Ufficio Impositore che ha emesso l atto.

15 Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore Ricorrente/Difensore Posta elettronica certificata (PEC) Sistema NSD Comunicazioni Commissione Tributaria Provinciale competente A loro volta le parti processuali riceveranno a mezzo della PEC tutte le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

16 Ricorrente/Difensore Ricorso 1.Stesura del ricorso GiuseppeRossi.doc Flusso funzionale 1 fase : presentazione del ricorso Firma elettronica 2.Firma del ricorso 3.Notifica del ricorso Ricorso GiuseppeRossi.pdf.p7m 4. Compilazione nota NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO File PDF/A PEC 4b.Invio della nota con allegato il ricorso Canale Telematico Ufficio impositore Commissione Tributaria Provinciale / Regionale competente

17 Ricorso 5.Iscrizione del ricorso Registro generale dei ricorsi 6.Formazione del fascicolo informatico del processo Flusso funzionale 2 fase : acquisizione del ricorso I compiti del personale di Segreteria e dei Segretari di Sezione vengono notevolmente snelliti e agevolati dalle nuove procedure informatiche introdotte dal Processo Tributario Telematico, in quanto: a)le attività di sportello sono destinate a diminuire drasticamente a seguito dell utilizzo del canale telematico; b)il Segretario di Sezione non deve più curare fisicamente l assemblaggio del fascicolo di udienza e la sua messa a disposizione per i giudici interessati, per il Presidente di Commissione per l assegnazione alle sezioni e al Relatore per la preparazione dell udienza o per quella della sentenza, in quanto queste incombenze vengono svolte in automatico dal programma di gestione fascicoli oppure il programma stesso fa effettuare le operazioni di gestione del fascicolo direttamente via web al giudice interessato. c)le comunicazioni obbligatorie alle parti vengono predisposte in automatico dal programma e veicolate a mezzo PEC.

18 Ricorso 5.Iscrizione del ricorso Registro generale dei ricorsi Flusso funzionale 2 fase : acquisizione del ricorso 6.Formazione del fascicolo informatico del processo 7a.Inammissibilità 8.Esame preliminare del ricorso 9b. Nomina del relatore e fissazione data di trattazione Presidente della Commissione Tributaria 7b.Assegnazione del ricorso ad una sezione Presidente di sezione 9a.Inammissibilità

19 Giudice estensore 10.Trattazione in Camera di Consiglio o in pubblica udienza In fase di udienza il Segretario potrà redigere il verbale di udienza in modalità elettronica. Sul verbale viene apposta la firma digitale del Segretario e del Presidente del Collegio. Flusso funzionale 3 fase : trattazione, stesura e trasmissione della sentenza Sentenza 11.Stesura della sentenza 12.Firma della sentenza Firma elettronica Sentenza.doc Sentenza Sentenza.pdf.p7m 13.Invio telematico della sentenza

20 Sentenza 14.Invio della sentenza al Presidente del Collegio Flusso funzionale 4 fase : acquisizione della sentenza Presidente del Collegio Firma elettronica 15.Controfirma della sentenza Sentenza.pdf.p7m.p7m Segretario della Sezione 16.Invio telematico della sentenza controfirmata al Segretario della Sezione 17.DEPOSITO della sentenza Sentenza.pdf.p7m.p7m.p7m

21 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Servizi ai giudici

22 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Servizi ai giudici Elenco udienze VIOLA GIULIO Presidente NERI FLAVIO Relatore VARI FABIO Componente LEONE IVO Presidente GROSSI PIO Relatore GRANDI MARCO Componente ROSSI MARIO Presidente BIANCHI FULVIO Relatore VERDI FABIO Componente Visualizza file

23 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Servizi ai giudici

24 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Servizi ai giudici BIANCHI FULVIO ROSSI MARIO BIANCHI FULVIO ROSSI MARIO BIANCHI FULVIO ROSSI MARIO BIANCHI FULVIO ROSSI MARIO BIANCHI FULVIO ROSSI MARIO

25 Il regolamento del P.T.T. Il Processo da cartaceo Telematico a

26 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. art. 4 Competenza per territorio 1. Le commissioni tributarie provinciali competenti sono individuate in base alla ubicazione della sede degli uffici impositori contro cui la controversia è proposta ovvero, per il centro di servizio o altre articolazioni dell'agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, della sede dell'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. 2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. L introduzione della procedura telematica con la virtualizzazione delle sedi delle commissione, ossia con la possibilità di accedere ai fascicoli della commissione e di depositare atti presso la stessa da qualunque luogo fisico nel quale sia disponibile un collegamento internet, non modifica le disposizioni in merito alla competenza territoriale. La possibilità di visualizzare o depositare gli atti processuali in modalità delocalizzata non deve trarre in inganno in relazione alla competenza per territorio della Commissione ed il ricorrente dovrà sempre fare attenzione alla sede dell ufficio che ha emesso l atto che si vuole impugnare; una volta incardinato il contenzioso il ricorrente potrà poi alimentare il fascicolo digitale da ogni postazione internet a sua disposizione.

27 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. Art.11 Capacità di stare in giudizio. 1. Le parti possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.... Art.12 L'assistenza tecnica. 1. Le parti,.., devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.. 5. Le controversie di valore inferiore a euro 2.582,28, essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa prodotti su supporto informatico, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, e trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.. In particolare la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. Se invece la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori dovranno trasmetterne, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore medesimo.

28 D.Lgs. 546/92 art. 17bis reclamo e mediazione e Regolamento del P.T.T. Articolo 2 Ambito di applicazione 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, art. 18 il ricorso 1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, o non è sottoscritta a norma del comma precedente. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel regolamento. Principio fondamentale del PTT è che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche e' tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

29 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. Art.17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni. 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni L'indicazione dell'indirizzo di PEC contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche. Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata Regola generale è che l'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi del CAD, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di iscrizione a ruolo. Vengono poi specificati quali devono essere gli indirizzi di PEC validamente utilizzabili per le diverse categorie: Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di PEC deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, e pubblicato nell'ini-pec (Indice Nazionale degli indirizzi di PEC) istituito con il D.M. 19 marzo 2013

30 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. Art.17 Luogo delle comunicazioni e notificazioni. 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. 3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione e pubblicato nell'ini-pec. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata e' quello pubblicato nell'ipa (L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici) In base a quanto stabilito è permesso, difatti, alle Segreterie delle Commissioni, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, di utilizzare gli elenchi consultabili nell'ini-pec. Gli indirizzi di PEC degli uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie oltre che nell'ipa sono pubblicati sul portale internet del SIGIT.

31 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente. 1. All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi. art. 25 iscrizione del ricorso nel registro generale Art. 10 Modalita' di costituzione in giudizio La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale. (disponibile nel fascicolo informatico) Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia All atto del deposito dovrà essere dimostrato di aver provveduto al pagamento del contributo unificato, effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, anche se, nelle more dell'adozione del regolamento, il pagamento può essere effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto delle Regole tecniche

32 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. Art Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte. 1. La segreteria della commissione tributaria.. forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze. 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. 3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato. Art. 14 Fascicolo informatico La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.; esso, difatti, per poter validamente sostituire il fascicolo d ufficio deve anche contenere le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12. Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, validandola apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

33 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. art. 38 Richiesta di copie e notifica sentenza 1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. Art. 14 Fascicolo informatico Il fascicolo informatico consente a tutti i soggetti abilitati al SI.Gi.T. la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC. Art. 17 Formula esecutiva In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale

34 D.Lgs. 546/92 art. 53 Forme dell appello e Regolamento del P.T.T. Art. 13 Giudizio d'appello 2. Il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza. art. 54 Controdeduzioni dell appellato ed appello incidentale Art.64 Sentenze revocabili e motivi di revocazione. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello valgono le medesime modalità indicate per il ricorso. Ossia notifiche tra le parti a mezzo PEC e deposito degli atti a mezzo S.I.Gi.T.. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. art. 70 Giudizio di ottemperanza

35 D.Lgs. 546/92 e Regolamento del P.T.T. Art.26 Assegnazione del ricorso. 1.Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; il PC potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente. art. 27 Esame preliminare del ricorso art. 29 Riunione dei ricorsi 1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. art. 30 Nomina relatore e fissazione data trattazione art. 47 Sospensione dell atto impugnato 1. Il ricorrente può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile Tutte le procedure di esame preliminare ed assegnazione dei ricorsi alle sezioni sono automatizzate dalla procedura informatica a disposizione del Presidente di Commissione, il quale può operare via web, consultare i fascicoli e svolgere da remoto tutte le sue attività su di essi, compresi i decreti di inammissibilità e di sospensione. L applicativo informatico fornisce al Presidente tutta una serie di informazioni di dettaglio sul contenuto dei ricorsi utili al fine di una corretta assegnazione in termini di priorità di trattazione o di possibili riunificazioni, oltre alla evidenziazione automatica della presenza di istanza di sospensione. Le parti accedendo al S.I.Gi.T. trovano disponibili tutte le informazioni relative alle assegnazioni alle sezioni, ai collegi e relatori ed alle fissazioni delle udienze.

36 Assegnazione automatizzata alla Sezione

37 Assegnazione automatizzata alla Sezione

38 L ESPERIENZA DELLE REGIONI PILOTA Il primo anno di funzionamento della assegnazione automatizzata ha innanzi tutto permesso di evidenziare le migliorie possibili in termini di maggior definizione di priorità di raggruppamento dei ricorsi da assegnare per meglio soddisfare le necessarie priorità nelle trattazioni oppure di individuare lacune tecniche del programma, quale il blocco della equa distribuzione percentuale tra le sezioni al verificarsi di modifiche alla assegnazione automatica del singolo ricorso attuata dal Presidente. Dopo un primo necessario periodo di approccio al nuovo modo di gestire il proprio lavoro, è stata registrata una generale soddisfazione da parte degli utenti, soprattutto per la visione d insieme dei fascicoli che il sistema assicura. A partire dal 03 giugno è in corso la formazione a tutti i Presidenti di Commissione al fine di iniziare l estensione dell applicativo a tutto il territorio nazionale a partire dal 30 giugno 2014.

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