Il Processo Tributario Telematico
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1 IL PROCESSO TRIBUTARIO Il Processo Tributario Telematico dopo la pubblicazione del Decreto 23 dicembre 2013 n.163 RELATORE: Aurelio Parente Componente Gruppo di lavoro per il processo tributario telematico e Progetto di Ricerca PRIN sulle nuove tecnologie nel contenzioso tributario 18 febbraio 2015
2 TEMPI E MODI DEL PROCESSO TRIBUTARIO CARTACEO Il contenzioso tributario è definito un processo documentale e tutte le sue fasi sono scandite ed influenzate dal «flusso» dei documenti, ossia dalle tempistiche, formalità e regole processuali inerenti alle modalità con cui essi debbono essere portati a conoscenza delle parti o gestiti dai giudici e dalle segreterie con il fascicolo del processo. Ciò significa che i «tempi processuali», pur ottimi rispetto a quelli delle altre giurisdizioni, sono scanditi e influenzati da quanto occorra per depositarli, per essere messi a disposizione degli impiegati e giudici, per essere da questi lavorati e scambiati, attendere di riceverne comunicazione o copia o anche solo per consultarli e solo presso la sede della Commissione.
3 LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO In via generale: non può non evidenziarsi come la introduzione della possibilità di formare, sottoscrivere, notificare, depositare e consultare ogni atto del fascicolo processuale a mezzo di procedure telematiche sia idoneo ad essere risolutivo di tutte quelle problematiche connesse alla produzione e veicolazione fisica degli atti processuali. La delocalizzazione della segreteria di Commissione comporta, senza bisogno di prove, l abbattimento drastico della maggior parte dei tempi dell iter processuale e di buona parte dei costi connessi, ma i benefici conseguibili vanno ben oltre.
4 LE RISPOSTE DEL PROCESSO TELEMATICO Per quanto all attività interna alle CCTT, la immediata e piena disponibilità degli atti processuali per tutti i componenti del collegio giudicante e della segreteria riduce mediamente di oltre il 60% tutti i tempi occorrenti di ogni fase processuale. Oltre quindi alla ottimizzazione e virtualizzazione di tutte le operazioni da effettuare, l ulteriore beneficio sarà quello di una drastica riduzione del complessivo tempo medio del processo, dal deposito del ricorso a quello della sentenza, che mentre oggi è quantificabile in circa 702 giorni, potrà arrivare ad attestarsi intorno a meno di 300 giorni, avvicinandosi a soddisfare quel diritto del cittadino al giusto processo, inteso anche come avere giustizia nei tempi più idonei possibili.
5 Il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Informativo a supporto del Processo Tributario (Si.Gi.T.) che permetterà l interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e le parti coinvolte, contribuenti e loro difensori, uffici impositori, giudici tributari.
6 IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Per disciplinare l uso del Si.Gi.T. è stato necessario predisporre un apposito Regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014, di cui accenneremo i principali punti. Dopo la redazione e pubblicazione in G.U. anche del D.M. delle regole tecniche, è previsto entro la seconda metà 2015 l avvio del Processo Tributario Telematico nelle prime Commissioni pilota di Toscana e Umbria.
7 IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA / LDAP CRL S.I..T.
8 IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Per garantire la sicurezza dei dati l accesso avviene a seguito di un doppio controllo sull utente: credenziali di accesso e profilazione.
9 Modalità di registrazione al Si.Gi.T. Le modalità di registrazione saranno diverse a seconda che l utente sia o no in possesso di credenziali digitali quali CNS o CIE. Nel primo caso, previa verifica del certificato digitale della CNS o CIE, il sistema rilascerà nella PEC dell utente l esito della avvenuta registrazione. Nel secondo caso, l utente riceverà all atto della trasmissione telematica della richiesta di registrazione la prima parte delle credenziali, mentre la seconda parte gli verrà inviata all indirizzo di PEC dichiarato.
10 Il S.I.Gi.T. è strutturato con modalità che assicurano: a. l'individuazione della Commissione Tributaria e del procedimento; b. l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto; c. la trasmissione, la ricezione e la consultazione degli atti; d. il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
11 Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici Ricorrente/Difensore Posta elettronica certificata (PEC) Ufficio Impositore che ha emesso l atto Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente a mezzo della PEC (Posta elettronica certificata) all Ufficio Impositore che ha emesso l atto.
12 Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore Ricorrente/Difensore Sistema NSD Comunicazioni Commissione Tributaria Provinciale competente A loro volta le parti processuali riceveranno a mezzo della PEC tutte le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.
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14 Ricorso 5.Iscrizione del ricorso Registro generale dei ricorsi 6.Formazione del fascicolo informatico del processo Flusso funzionale 2 fase : acquisizione del ricorso 7a.Inammissibilità 7b.Assegnazione del ricorso Presidente della Commissione Tributaria ad una sezione Presidente di sezione 8.Esame preliminare del ricorso 9a.Inammissibilità 9b. Nomina del relatore e fissazione data di trattazione
15 Giudice estensore 10.Trattazione in Camera di Consiglio o in pubblica udienza In fase di udienza il Segretario potrà redigere il verbale di udienza in modalità elettronica. Sul verbale viene apposta la firma digitale del Segretario e del Presidente del Collegio. Flusso funzionale 3 fase : trattazione, stesura e trasmissione della sentenza Sentenza 11.Stesura della sentenza Sentenza.doc Conversione e Firma elettronica Sentenza 12.Firma della sentenza Sentenza.pdf.p7m 13.Invio telematico della sentenza
16 Sentenza 16.Controfirma della sentenza Presidente del Collegio Firma elettronica 15.Invio della sentenza al Presidente del Collegio Sentenza.pdf.p7m.p7m Segretario della Sezione 18.Invio telematico della sentenza controfirmata al Segretario della Sezione 19. Inserimento nel data base delle sentenze per consultazione e ricerca Flusso funzionale 4 fase : acquisizione della sentenza 19.DEPOSITO della sentenza Sentenza.pdf.p7m.p7m.p7m
17 Il primo applicativo introdotto nelle Commissioni Tributarie : «Assegnazione automatizzata del ricorso alla Sezione» I primi servizi telematici: PEL istituzionale ed accesso internet per i giudici
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21 IL TESTO DEL DECRETO
22 I primi servizi telematici: PEL istituzionale ed accesso internet per i giudici A partire dal 1 gennaio sono stati resi disponibili presso tutte le Commissioni postazioni informatiche a disposizione dei giudici tributari per accedere ai servizi informatizzati a loro disposizione. Dalla stessa data è stata attivata la prima PEL istituzionale formata da «nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it», attraverso la quale scambiare con piena efficacia amministrativa le comunicazioni da e per i componenti delle CCTT, le segreterie di Commissione ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Sempre dal 1 gennaio i giudici potranno usufruire di un account internet tramite il quale accedere a tutti i servizi delocalizzati del S.I.Gi.T. ed a tutte le banche dati giuridiche e non.
23 Il regolamento del processo telematico Da cartaceo Telematico a
24 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa La procura alle liti o l'incarico di difesa prodotti su supporto informatico, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente e trasmessi esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. Se invece essi sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori dovranno trasmetterne, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore medesimo.
25 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7, il quale precisa quali sono quelli validamente utilizzabili. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna.
26 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, notificazioni telematiche e depositi telematici Qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici tramite PEC si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali, per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T
27 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni L'indicazione dell'indirizzo di PEC contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
28 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata Regola generale è che l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di iscrizione a ruolo. Vengono poi specificati quali devono essere gli indirizzi di PEC validamente utilizzabili per le diverse categorie: a seconda che si tratti di professionisti iscritti in albi ed elenchi, o di società e imprese individuali o di enti impositori, l'indirizzo di PEC deve coincidere, rispettivamente, con quello comunicato agli ordini o collegi, o al registro delle imprese (e pubblicato nell'ini-pec - Indice Nazionale degli indirizzi di PEC) o, infine, quello pubblicato nell'ipa (L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici)
29 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Articolo 2 Ambito di applicazione Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel regolamento. Principio fondamentale del PTT è che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche e' tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
30 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 10 Modalità di costituzione in giudizio La costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il Si.Gi.T. rilascia il numero di RGR, reso disponibile con doppia modalità: nell area riservata del Si.Gi.T. ed inviato alla PEC del ricorrente. Art. 11 Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio sono sempre depositati esclusivamente mediante il Si.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di RGR assegnato al ricorso introduttivo.
31 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 14 Fascicolo informatico La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico inserendovi le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito, in quanto per poter validamente sostituire il fascicolo d ufficio deve contenere anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti. Il fascicolo informatico consente a tutti i soggetti abilitati al SI.Gi.T. la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione. Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, validandola apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
32 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 16 Redazione e deposito dei provvedimenti Il Si.Gi.T. permette ai componenti del collegio giudicante di avere sempre disponibili gli atti del fascicolo e di estrarne copia, anche al fine di compilare il modello di sentenza, che viene messa a disposizione dell estensore già precompilata nelle parti relative ai dati necessari del processo. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. dal Relatore/Estensore e dal Presidente, che li avranno già a loro volta firmati digitalmente, e provvede al deposito della sentenza.
33 D.M. 23 dicembre 2013 n.163 Regolamento del P.T.T. Art. 13 Giudizio d'appello Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello valgono le medesime modalità indicate per il ricorso. Ossia notifiche tra le parti a mezzo PEC e deposito degli atti a mezzo S.I.Gi.T.. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
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