AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI. Parte
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- Cristina Barone
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1 Pag. 1 di 5 Premessa A seguito anche della recente pubblicazione della IV^ edizione della norma CEI Lavori sugli impianti elettrici, che ha completato l allineamento alla normativa europea, CEI EN , al D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico della sicurezza) e ad altre disposizioni tecniche e di legge inerenti la materia della sicurezza nell esecuzione delle attività sugli impianti elettrici, riteniamo utile proporre ai nostri associati una serie di articoli d interesse per lavoratori dipendenti, per lavoratori autonomi e per Datori di Lavoro. Articoli legati dal filo comune dell aggiornamento e dell approfondimento in materia di sicurezza nell esecuzione dei lavori elettrici. Lo scopo è quello di fornire un contributo, in armonia con l approccio comunitario, recepito anche dalla nostra legislazione, alla qualificazione degli operatori del comparto degli installatori elettrici sotto il profilo della sicurezza che come noto si consegue, oltre che con l esperienza, anche con percorsi formativi periodicamente aggiornati, incentrati sulle conoscenze normative e sul mantenimento della sensibilizzazione antinfortunistica nei comportamenti lavorativi. La predetta necessità di qualificazione è sempre più confermata dal fatto che ora i committenti più importanti affidano i lavori solamente alle imprese che possono dimostrare di aver provveduto a qualificare e formare in modo ricorrente il proprio personale, verificandone periodicamente i requisiti di affidabilità, di equilibrio e di attenzione nei confronti delle problematiche della sicurezza. Si riporta sotto il programma degli articoli che saranno pubblicati in proposito. Parte I II III IV V VI VII VIII IX X Piano dell aggiornamento formativo (argomenti trattati) in materia di sicurezza nei lavori elettrici. Effetti fisiopatologici della corrente elettrica Definizioni e termini di sicurezza elettrica Profili professionali richiesti nei lavori elettrici. Idoneità per l esecuzione di lavori sotto tensione in bassa tensione. Formazione. Organismi e figure organizzative Dispositivi di protezione individuale per il controllo del rischio elettrico Attrezzatura per l esecuzione dei lavori sotto tensione BT e dei lavori fuori tensione BT e MT Regole generali del lavoro fuori tensione. Lavori fuori tensione in BT e in AT Lavori sotto tensione in BT Lavori elettrici in prossimità. Lavori non elettrici in vicinanza di parti tensione Pianificazione, organizzazione e comunicazione 1
2 Pag. 2 di L evoluzione storica della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro La normativa riguardante la sicurezza sul lavoro ha subito una continua evoluzione in senso migliorativo. Questo processo di crescita è stato determinato da una progressiva presa di coscienza individuale e collettiva dei lavoratori e dalla presa d atto dell insostenibilità del costante aumento dei costi sociali legati agli infortuni. Si è così passati dall iniziale concezione dell infortunio visto come fatto casuale, dovuto al destino o alla fortuna/fatalità, dei primi del secolo scorso, alla sicurezza intesa come dovere del lavoratore di non farsi male 1, dividendo di fatto, in modo discriminatorio, i lavoratori fra coloro che erano e coloro che non erano predisposti, per loro intrinseca abilità, ad infortunarsi. Successivamente, intorno agli anni 50, la sicurezza viene affermata per norma giuridica in termini di diritto/dovere quindi con il presupposto della sua rivendicazione (diritto a lavorare in un ambiente reso sicuro attraverso l applicazione di apposite norme). La fase più alta è quella che stiamo vivendo introdotta dalla legislazione comunitaria che concepisce la sicurezza come benessere e come valore etico ed estetico, ossia come valore insisto nel costume sociale, quindi incentrato sull uomo. Ne consegue che la sicurezza è affrontata con un approccio scientifico che presuppone: programmazione, valutazione, partecipazione e consultazione. L obbiettivo deve essere un continuo miglioramento dei risultati attraverso puntuali azioni correttive delle criticità emergenti nell attività lavorativa. 1.2 La norma fondamentale riguardante la sicurezza e l igiene del lavoro Dal dopo guerra ad oggi tutto il complesso di norme, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non sempre di contenuto specificamente tecnico, mirato soprattutto all aspetto della prevenzione oggettiva, intesa come predisposizione di mezzi tecnici, di misure e dispositivi idonei a neutralizzare le fonti di rischio presenti negli ambienti di lavoro, è stato sostituito dal D. Lgs n. 81 e sue modificazioni e integrazioni (d ora in poi Testo Unico della sicurezza o semplicemente TU). Il TU della sicurezza si fonda sulle caratteristiche dell approccio comunitario riguardante la sicurezza sul lavoro, così sintetizzabile: individuazione / valutazione dei rischi; prevenzione; protezione; programmazione /verifica; formazione; partecipazione / consultazione. Il nuovo approccio è autoregolante: ossia il rispetto della norma è condizione necessaria ma non più sufficiente, mentre in passato il rispetto della norma era, insieme, condizione necessaria e sufficiente. Il processo d individuazione e valutazione dei rischi consiste nell analisi e misurazione dei rischi connessi con le attività lavorative di una azienda e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi (fig DVR o Piano della Sicurezza aziendale). Esso compendia le misure di prevenzione e protezione dei rischi aziendali, d ambiente (sedi di lavoro) e di attività, predisposti dal Datore di Lavoro (DL) sulla scorta dell andamento infortunistico. Vengono poi fissati obiettivi di miglioramento del tasso e della gravità degli infortuni attraverso anche: programmi di formazione, adeguamenti delle attrezzature e dei metodi di lavoro, recependo tutto ciò che viene offerto dall evoluzione normativa e tecnologica. 1 In alcuni stabilimenti industriali dei primi anni 10 del secolo scorso, non era raro imbattersi in cartelli riportanti la scritta: I lavoratori sono pregati di non farsi male!. 2
3 Pag. 3 di 5 Principali attori del processo della sicurezza, unitamente ai dirigenti e preposti di cui ci occuperemo più avanti, sono il DL e il lavoratore. DL Persona fisica titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che abbia la responsabilità economica ed organizzativa dell impresa. Ha l obbligo di assolvere il dovere legislativo e morale della sicurezza (debito della sicurezza). Lavoratore Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato (sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o società). Ha il preciso dovere di prendersi cura della propria sicurezza, innanzitutto applicando le normative previste dalla legge e quelle aziendali disposte dal DL, di segnalare le deficienze dei dispositivi e delle attrezzature, di non rimuovere le misure di sicurezza predisposte. Esso quindi non è più Fig Il DVR è uno strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione e protezione. considerato un soggetto tutelato non partecipe, ma è visto come un soggetto attivo e consapevole, titolare del diritto di essere formato, informato e di poter partecipare alla progettazione della sicurezza. La conseguenza di tale responsabilizzazione è che il lavoratore in caso di inosservanza delle norme di sicurezza rispetto alle quali risulti informato e formato, può essere passibile di sanzioni. 1.3 Definizioni Rischio - Infortunio Per comprendere meglio le concezioni che stanno alla base delle misure di sicurezza occorre intendersi in maniera univoca su alcuni termini di uso ricorrente. Pericolo proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. Rischio (R) è in generale il prodotto della probabilità (P) che accada un evento dannoso per la gravità del danno (D) che da esso ne può derivare (fig. 1.2). Tale concetto probabilistico serve a superare il pregiudizio che l accadimento di un infortunio sia essenzialmente derivabile dalla fatalità/destino. Infortunio un evento lesivo da cui deriva l inabilità o addirittura la morte cioè la riduzione o l annullamento della capacità lavorativa determinata da una causa violenta che opera in occasione del lavoro. Quando dall evento contro la sicurezza ne deriva esclusivamente un danno alle cose si parla di incidente. L analisi degli incidenti è altrettanto importante di quella degli infortuni perché tra loro sussiste una correlazione statistica che permette di stabilire se è in atto una costante riduzione del rischio e se invece si è presenza di rischi incontrollati. L apprezzamento del rischio, fattore determinante del verificarsi degli infortuni, è diverso da soggetto a soggetto. Esso concorre a Fig. 1.2 La matrice del rischio 3
4 Pag. 4 di 5 determinare l errore umano quasi sempre dovuto a: distrazione, abitudinarietà, spavalderia, ignoranza, ecc. Non pochi infortuni avvengono per mancata applicazione delle regole di sicurezza a volte percepite come un dovere verso qualcosa d imposto piuttosto che l esercizio di un diritto conquistato. Nel corso dell anno 2012 si sono verificati circa infortuni di cui 790 mortali Le norme di legge e le norme CEI per l esecuzione dei lavori elettrici Il TU si occupa delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio elettrico in otto articoli contenuti nel Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI - Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche: art. 80 Obblighi del datore di lavoro; art. 81 Requisiti di sicurezza; art. 82 Lavori sotto tensione; art. 83 Lavori in prossimità di parti attive; art. 84 Protezioni dai fulmini; art. 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature; art. 86 Verifiche; art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro; secondo il principio che la legge stabilisce il che cosa si deve fare e le norme tecniche, nel caso specifico le norme CEI, stabiliscono il come fare. L impianto elettrico è quindi a tutti gli effetti un luogo di lavoro e come tale il DL deve garantirne i requisiti minimi di sicurezza per le maestranze che vi operano. Deve inoltre applicare le procedure di prevenzione e protezione stabilite dalla regola dell arte, affidare l esercizio a persone competenti e provvedere la manutenzione e alle verifiche periodiche. Oltre alle predette disposizioni il TU, Fig Art. 117 del TU. Lavori in prossimità di linee elettriche. nell ambito delle attività dei cantieri edili, dove sono impiegate solamente persone comuni (cioè senza specifica competenza in ordine al rischio elettrico incombente fig.1.2), fissa anche le distanze di sicurezza per lavori in prossimità di parti attive (art. 117). Lavori che devono svolgersi ad una distanza di sicurezza superiore a quella stabilita nella Tab. 1 dell Allegato IX (DA9). Il TU obbliga anche i DL alla valutazione del rischio derivante dall esposizione ai campi elettrici e magnetici (da 0 Hz a 300 GHz), negli ambienti di lavoro in esecuzione di quanto previsto dal Titolo IV. In forza degli enunciati del TU, cosi come in precedenza avevano fatto la Legge n. 186/68 e il DM n. 37/08, a proposito rispettivamente della progettazione degli impianti e dei componenti, alle norme CEI viene assegnata la presunzione di regola dell arte anche per le attività su o in prossimità/vicinanza degli impianti elettrici. Nel presente contesto ci soffermiamo quindi solamente sulle norme CEI di attività. 2 Il DL è tenuto a comunicare in via telematica all INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza al lavoro superiore a tre giorni. Per prognosi maggiore di 40 giorni c'è l'obbligo di referto. Tale obbligo prevede l'invio del referto da parte del medico all'autorità giudiziaria. L omessa denuncia è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa. 4
5 Pag. 5 di 5 Norma CEI EN : Ed. III (Classificazione CEI 11-48) - Esercizio degli impianti elettrici. Norma europea base che tutti i paesi membri aderenti al CENELEC (Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica) devono adottare come norma nazionale. Intende di allineare i vari livelli di sicurezza esistenti. Formata da due parti: una contiene le prescrizioni minime che tutti paesi devono garantire nella produzione della propria normativa nazionale, l altra contiene le varie prescrizioni nazionali che comunque sono riconosciute valide. Costituisce il riferimento di base entro la quale si muove la norma CEI Norma CEI 11-27: Ed. IV - Lavori su impianti elettrici. Rappresenta la traduzione operativa della norma CEI EN Si pone come strumento applicativo, esplicativo ed integrativo per gli aspetti non trattati dalla norma base nei confronti della quale resta in tutto coerente. È la norma tecnica fondamentale a cui si farà costante riferimento nel presente aggiornamento per la trattazione delle misure di sicurezza e dell organizzazione da porre in opera per l esecuzione dei lavori elettrici (fig. 1.3). Annunciato dal TU, fin dalla sua prima stesura, per i lavori specialistici sotto tensione negli impianti AT è: Il Decreto che disciplina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai lavori elettrici sotto tensione (LST) nei sistemi elettrici di II^ e III^ categoria. Esso ridefinisce le competenze sulla base delle quali rilasciare l idoneità e l abilitazione ai lavoratori addetti, i criteri di gestione e verifica delle attrezzature da lavoro, i requisiti dei soggetti abilitati all erogazione della formazione, Abroga l esclusività dell autorizzazione rilasciata a Enel ad operare sotto tensione sui sistemi elettrici di III^ cat. (> 35 kv). Il decreto richiama come supporto tecnico la: norma CEI 11-15: Ed. IV - Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II^ e III^ in c.a. Questa norma stabilisce le condizioni che devono essere osservate per l'effettuazione dei lavori sotto tensione sugli impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1000 V. Fine agu/ Fig Norma CEI IV ed. fasc Lavori su impianti elettrici 5
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