REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. COMUNE di LATISANA. (Adempimenti alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 29)

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1 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE di LATISANA (Adempimenti alla Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, art. 29) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI ESTETISTA Approvato con delibera C.C. n 68 del 28 novembre 2002

2 DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, l attività di estetista, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in conformità al Capo II della legge regionale 22 aprile 2002, n L attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti. 3. L attività di estetista può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A e con l applicazione di prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge n L attività di estetista può essere svolta anche utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all allegato A della legge regionale 22 aprile 2002, n E invece esclusa dall attività di estetista ogni prestazione diretta a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico. 6. Sottostanno alla presente normativa anche le attività svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio: palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, istituti per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto). 7. L attività può essere esercitata presso il domicilio dell esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento. 8. Non è consentito lo svolgimento dell attività di estetista in forma ambulante o di posteggio, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate, presso il loro domicilio, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. ART.2 (Autorizzazione amministrativa) 1. Per esercitare l attività di estetista occorre l autorizzazione rilasciata dal Comune. 2. L autorizzazione è rilasciata previo accertamento: a. del possesso dei requisiti professionali secondo quanto previsto dall art. 26 della legge regionale 2/2002, 2

3 b. dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, compreso il rispetto della superficie minima per le nuove aperture o trasferimento dell attività in altri locali. 3. L autorizzazione è valida per l intestatario e per i locali in essa indicati. 4. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell anno successivo a quello in cui ha inizio. Art. 3 Attività mista 1. L attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di parrucchiere misto in forma di imprese esercitate nella medesima sede, avente i requisiti previsti dal rispettivo Regolamento comunale. 2. Nel caso in cui l attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall art 10 della L.R n. 12, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività. Art. 4 Vendita di prodotti cosmetici 1. Alle imprese artigiane che esercitano l attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento dell attività stessa, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 8/ Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l obbligo dell iscrizione all A.I.A. 3

4 RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 5 Casi soggetti ad autorizzazione 1. Nei casi di seguito elencati, il titolare dell attività deve presentare domanda di autorizzazione: Nuova apertura, anche stagionale; Trasferimento dell attività in altri locali nell ambito del Comune; Sospensione dell attività oltre novanta giorni nei casi di trasferimento dell azienda per atto tra vivi o a causa di morte, in caso di comprovata necessità. Art. 6 Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione all attività va presentata su competente carta legale, al Comune e deve contenere i seguenti elementi: a. Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative la domanda è firmata dal rappresentante legale della società o dalla persona appositamente autorizzata in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali; b. Denominazione della ditta che intende esercitare l attività; c. Precisa ubicazione del locale; d. Precisa indicazione della superficie del locale; e. L indicazione se l attività viene esercitata presso l abitazione del titolare. 2. Alla domanda va allegato: a. Dichiarazione contenente la dimostrazione del possesso della qualificazione professionale del titolare o dei soci lavoranti o del direttore nel caso di impresa non artigiana, conseguita ai sensi dell art. 26 della legge regionale 2/02. b. Dichiarazione sulla disponibilità dei locali; c. Estratto di mappa in scala 1:2000; d. Planimetria, in triplice copia, datata e firmata dei locali in scala 1:100 dei locali completa della destinazione d uso dei singoli locali, della superficie degli stessi, altezza dei medesimi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature e dei punti lavoro; e. Relazione tecnica, in triplice copia, datata e firmata contenente: tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se rifornimento idrico da pozzo tubolare od artesiano, allegare il referto potabilità dell acqua); 4

5 f. Elenco, in triplice copia, datato e firmato di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione-sterilizzazione delle medesime; g. Dichiarazione, in duplice copia, a firma de titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana; h. Duplice fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate; i. Certificato di agibilità; j. Dimostrazione della conformità della destinazione d uso dei locali, ai sensi dell art. 74 della L.R , n. 52, data dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d uso attuale in atto da oltre un biennio; k. Dichiarazione di conformità dell impianto elettrico alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature ed attrezzature elettromeccaniche. Art. 7 Casi soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività 1. Nei casi di seguito elencati, il titolare dell attività deve presentare denuncia preventiva di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della legge 241/90: Trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione al termine della gestione, finalizzato all esercizio dell attività, il trasferimento comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento; il subentrante deve presentare la denuncia di inizio attività entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell azienda, ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità; Modifica della superficie dei locali (ampliamento o riduzione) o modifica alle attrezzature rispetto a quanto precedentemente autorizzato; le modifiche devono prima riportare il parere favorevole del responsabile sanitario del settore igiene pubblica della Azienda per i servizi sanitari N. 5 Bassa Friulana, competente per territorio; l ampliamento dei locali deve avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d uso mentre la riduzione deve rispettare i minimi di superficie di cui all articolo 19. Sostituzione o nomina del responsabile tecnico/direttore dell azienda; Sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell ambito della società artigiana; 5

6 Variazione della ragione sociale della società, compresa l ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati. Art. 8 Istruttoria della domanda 1. L istruttoria delle pratiche inerenti le domande di autorizzazione per l attività di estetista comprende: a. La verifica della completezza della domanda, dell esistenza e della conformità degli elementi e della documentazione; b. La verifica di conformità dell istanza alle leggi e regolamenti vigenti compresa quella relativa agli aspetti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici da effettuarsi attraverso la Azienda per i servizi sanitari competente per territorio. 2. Ai fini dell applicazione dei termini per la formazione del silenzio assenso previsto dall articolo 20 della legge 241/90 la data di presentazione della domanda (da cui parte la decorrenza del termine) è quella del ricevimento della domanda stessa completa in tutte le sue parti. 3. Qualora non venga comunicato all interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la domanda si intende accolta. 4. La domanda si intende completa quando, oltre ad essere regolare sotto l aspetto formale e della completezza, ha ottenuto il parere favorevole o nulla osta dell Azienda per i servizi sanitari. 5. Nel caso di istanza insufficientemente documentata, l'ufficio dovrà chiederne il completamento al richiedente mediante raccomandata, sospendendo l'istruttoria, dando un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento per il completamento della pratica e facendo slittare il termine di ricevimento della domanda alla data di completamento della stessa in tutte le sue parti. 6. Qualora entro il termine fissato al comma precedente non pervenga agli Uffici comunali la documentazione richiesta per il completamento della pratica e non vi siano motivazioni gravi e documentate sulla mancata presentazione della documentazione mancante, l Ufficio provvede all archiviazione della domanda, dandone comunicazione all interessato. Art. 9 Istruttoria delle pratiche soggette a denuncia 1. Nei casi soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell art. 19 della legge 241/90 l ufficio competente, ricevute le denunce, ne verifica la regolarità formale e la rispondenza alle disposizioni di cui al presente regolamento, interessando, se del caso, l ufficio di vigilanza per il sopralluogo di competenza e gli altri uffici per la verifica delle dichiarazioni. 6

7 2. Qualora la denuncia risulti, ai fini della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, incompleta o non conforme alle disposizioni della normativa vigente, anche a seguito del sopralluogo effettuato dagli organi di polizia comunale, l ufficio invita il denunciante a provvedere alla sua regolarizzazione/conformazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazione alla denuncia. 3. Si considera data di presentazione della denuncia quella della denuncia a termini di legge, completa dell eventuale parere favorevole o nulla osta dell Azienda per i servizi sanitari. 4. L ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia regolare, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. 5. Se l accertamento è positivo, il Comune, comunica l esito favorevole della verifica. 6. Se l accertamento è negativo, il Comune, entro 60 giorni dalla denuncia regolare, dispone il divieto di prosecuzione dell attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato non provveda a conformarla alla normativa vigente entro un termine prefissatogli dal Comune ai sensi del precedente comma Rimane salvo, comune, il potere di controllo e vigilanza del Comune, in qualsiasi momento. Art. 10 Rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione è rilasciata con provvedimento del dirigente del servizio. 2. Le imprese che intendano svolgere l attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all A.I.A. ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale. 3. Le imprese che intendano svolgere l attività in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro sessanta giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale. 4. L autorizzazione deve essere resa nota al pubblico nel locale oggetto dell attività e deve essere esibita a richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. 7

8 MODIFICA, TRASFERIMENTO, CESSAZIONE E SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL ATTIVITA Art. 11 Modifiche ai locali 1. Ogni modifica sostanziale ai locali ed alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato, con parere favorevole dell Azienda per i servizi sanitari. Art. 12 Subingresso 1. Il trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all esercizio dell attività, comporta di diritto il trasferimento dell autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. 2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell articolo 19 della legge 241/90 entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasferimento dell azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa, salvo proroga in caso di o provata necessità. 3. Nei casi di subingresso nella conduzione di esercizi già in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno osservate le norme di cui al successivo articolo 28. Art. 13 Trasferimento dell attività in altri locali 1. Per il trasferimento della sede dell attività all interno del territorio comunale il titolare deve presentare tutta la documentazione necessaria al fine dell accertamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento. 2. I trasferimenti di sede devono essere realizzati in ottemperanza alla superficie minima dei locali e devono avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d uso dei locali. Art. 14 Sospensione volontaria dell attività 8

9 1. La sospensione volontaria dell attività di estetista per un periodo massimo di 12 mesi, va comunicata al Comune ed alla Commissione provinciale per l artigianato competente per territorio, entro 10 giorni dall inizio della sospensione medesima. 2. E altresì onere del titolare dare tempestiva comunicazione della riapertura dell attività sia al Comune che alla Commissione provinciale per l artigianato competente per territorio. 3. Protrattare la sospensione dell attività oltre il periodo massimo di dodici mesi, senza autorizzazione alla proroga, comporta la revoca dell autorizzazione amministrativa. Art. 15 Cessazione 1. La cessazione dell attività di estetista è soggetta alla comunicazione al Comune, da presentarsi entro 90 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione dell autorizzazione. 2. E escluso l obbligo di cui al comma precedente nel caso di cessazione conseguente a cessione dell attività. 9

10 REQUISITI Art. 16 Qualificazione professionale 1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l adempimento dell obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento,in alternativa, di: a) Un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un impresa di estetista; b) Un anno di attività lavorativa qualificata presso un impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica; c) Un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica. 2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione ed accertati dal Comune. 3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R.n.76/1982. Art.17 Requisiti per l esercizio dell attività 1. Le imprese che intendano svolgere l attività di estetista in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, nei casi in cui sia prevista. Trova applicazione il capo I della L.R n Le imprese che intendano svolgere le attività di parrucchiere misto in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese (ovvero a comunicare al Comune il numero d iscrizione e la data in cui è avvenuta) entro 60 giorni dal rilascio dell autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, nei casi in cui sia prevista. 3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale. 4. I soci, i collaboratori familiari o i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetista devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale. 10

11 Art. 18 Accertamenti igienico-sanitari 1. L accertamento, di cui all art. 30, 4 comma, lett b) della L.R. 12/02, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l autorizzazione nonché dei requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività è di competenza dell Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana. Art. 19 Requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali 1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche al domicilio dell esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito riportate. 2. Tutti i locali dell attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed essere quindi provvisti della certificazione di agibilità devono possedere i seguenti requisiti: a) La superficie destinata all attività di estetica (intesa come area lavoro, esclusi servizi igienici, ripostigli, altri vani di servizio, etc.) deve essere di almeno 20 mq. 1. I locali, ove è prevista la presenza dell operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d uso; 2. I box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell operatore, devono avere una superficie di almeno 6 mq; L attività di estetista può essere esercitata unitamente all attività di parrucchiere misto purché la superficie minima dei locali destinati all esercizio dell attività di estetista sia calcolata separatamente e sia rispondente ai parametri sopra riportati e l attività di parrucchiere misto abbia una superficie minima di almeno mq 15, almeno un servizio igienico con antibagno e lavabo; b) Superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte dell ASS. n. 5 Dipartimento di prevenzione. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV, saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, mezzi di ventilazione sussidiaria; c) Pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento; d) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di 11

12 distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ec.); e) Lavabi fissi con acqua corrente potabile; f) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisori di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di mt. 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi; g) Gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del e D.P.R. n. 462 del (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn 30 ma etc.); h) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.to Lgs.vo 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d emergenza, luci d emergenza etc.). Art. 20 Tenuta dei locali, attrezzi ed indumenti 1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente: a) I rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.to Lg.vo n. 22 del ; b) I preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L , n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche; c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente; d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi; e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile etc.); f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata; h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni 12

13 applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C per 2 ore oppure 170 C per un ora o 180 C per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'a.s.s.; i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio; j) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti; k) Coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio del cliente, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate. 2. Per le attrezzature si devono soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) arredamento di facile pulizia; b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti; c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti; d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti; e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella conduzione igienica dell esercizio. Art. 21 Attività di tatuaggio e piercing L esercizio dell attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana. ORARI E TARIFFE Art. 22 Orari e tariffe 1. gli esercizi di estetista debbono osservare l orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dall autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria. 2. L orario di lavoro e il turno di chiusura osservato nonché le tariffe applicate devono essere esposti in maniera ben visibile dall esterno. 13

14 CONTROLLI E SANZIONi Art. 23 Controlli 1. Lo Forze di Polizia dello Stato e del Comune incaricate della vigilanza delle attività del presente regolamento, sono autorizzate ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli al domicilio in cui si svolge l attività. Art. 24 Abusivismo 1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta, il Comune ordina la cessazione dell attività quando questa è esercitata senza autorizzazione. 2. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni e salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d ufficio. Art. 25 Sanzioni 1. Ai sensi dell art. 17 comma 3 della L.R. 12/2002, l esercizio dell attività artigiana in assenza dell iscrizione all A.I.A. nei termini previsti dall art. 14, comma 1 della legge stessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro Ai sensi dell art. 17 comma 6 della L.R. 12/2002 la mancata presentazione della denuncia di modifica o di cessazione dell attività all A.I.A nei termini fissati dall art. 14 comma 1, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro Ai sensi dell art. 17 comma 8 della L.R. 12/2002 l esercizio dell attività di estetista in assenza dell autorizzazione comunale o della denuncia di inizio-attività, ove ammessa, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 516 a Per l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, si osserva la legge regionale n.1 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 26 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione 1. L autorizzazione comunale per l esercizio dell attività di estetista è sospesa qualora l attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R n. 12 e del presente Regolamento. La sospensione dell autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l autorizzazione è revocata. 2. La sospensione viene comminata nei seguenti casi: 14

15 a) inosservanza delle disposizioni concernenti l orario ed il calendario delle giornate di apertura e chiusura stabilite dal Sindaco ai sensi dell art. 21 del presente Regolamento: 1 giorno lavorativo di sospensione; b) mancata esposizione di idoneo cartello visibile dall esterno indicante l orario di lavoro, il turno di chiusura osservato e le tariffe applicate: 1 giorno lavorativo di sospensione; c) mancata comunicazione, entro il termine di giorni sessanta dal rilascio dell autorizzazione o dalla data di presentazione delle denuncia inizio attività, ove prevista, dell avvenuta iscrizione all A.I.A. o al Registro delle Imprese: 1 giorno lavorativo di sospensione; d) sostituzione, non autorizzata dal Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista: 10 giorni lavorativi di sospensione; e) prosecuzione dell attività dell imprenditore artigiano, nel caso indicato all art. 13 comma 9 della L.R. 12/2002, senza l avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall art 13 comma 11 della legge citata: 10 giorni lavorativi di sospensione; f) violazione delle disposizioni previste agli artt. 18, 19, 20 del presente Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico-sanitaria: 20 giorni lavorativi di sospensione; 3. L autorizzazione sarà revocata qualora il titolare, il socio partecipante o il direttore d azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente. 4. Inoltre viene pronunciata la decadenza dell autorizzazione in caso di mancata riattivazione dell attività entro 12 mesi dalla sospensione. 5. La sospensione e la revoca devono essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine e non pregiudicano l applicazione delle sanzioni di cui all art. 17 della L.R. 12/2002. CONTENZIOSO Art. 27 Ricorsi 1. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell autorizzazione, di annullamento ai sensi dell art. 20 della legge 241/90, di sospensione e di revoca di cui all art. 34 della L.R. 12/02 può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/

16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 28 Disposizioni transitorie 1. Il subentrante nell autorizzazione in un esercizio in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di presentare la denuncia di inizio attività, deve provvedere all adeguamento dei requisiti igienico-sanitari di cui ai precedenti articoli 19 e Nel caso in cui il completo adeguamento alle norme di cui ai citati articoli non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l interessato dovrà presentare apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato dalla quale risulti l impossibilità tecnica all adeguamento, nonché le relative cause. 3. Nel caso previsto dal precedente comma, acquisita la suddetta dichiarazione asseverata, il responsabile del servizio competente può concludere favorevolmente il procedimento di verifica dei requisiti e presupposti di legge anche in deroga al parere preventivo della competente A.S.S., alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 19 e 20 ed alle prescrizioni del regolamento edilizio in materia di agibilità dei locali alle quali non sia assolutamente possibile adeguarsi per motivi di natura tecnica. 4. Qualora l adeguamento non sia possibile concluderlo preventivamente rispetto alla denuncia di inizio attività il subentrante può chiedere di completare l adeguamento entro dodici mesi dalla data della presentazione della denuncia di inizio attività, prorogabile inderogabilmente una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi. 5. Il mancato adeguamento nei tempi su esposti comporta la decadenza dal diritto di esercitare l attività del dante causa. Art. 29 Abrogazione di norme precedenti 1.Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del e successive modificazioni. Art. 30 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di adozione. 16

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