Scheda 5 L ACCOGLIENZA DEI MINORI IN FRONTIERA
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- Corrado Riva
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1 Scheda 5 L ACCOGLIENZA DEI MINORI IN FRONTIERA Se si guarda l andamento degli arrivi dei minori nel 2008 (2201 in totale), sia accompagnati che non, per mese, si nota come questi siano passati dai 174 di maggio ai 411 del mese di ottobre, ai 208 del mese di novembre ai 190 di dicembre. I minori che arrivano a Lampedusa senza l assistenza di genitori o familiari rappresentano, inoltre, l 86,4% del totale dei minori e l 8,27% del totale dei migranti in arrivo. Egitto (25%); Eritrea (15%); Nigeria (13%) Palestina (11%) e Somalia (9%) rimangono le nazionalità più rappresentate; sono presenti con percentuali molto significative anche la Tunisia (7%) e il Ghana (6%) mentre è più ridotta l incidenza di paesi di provenienza come il Marocco (2%) e il Togo (2%). I minori non accompagnati in arrivo a Lampedusa hanno generalmente un età compresa tra i 16 e i 17 anni, ma ci sono ragazzi e ragazze che arrivano senza l assistenza dei propri genitori in età anche inferiore (13 e 14 anni). In generale, inoltre, i minori non accompagnati sono per la maggior parte ragazzi circa il 90% - (in particolare sono di sesso maschile quasi tutti i minori provenienti dall Egitto, mentre le minori non accompagnate provengono in prevalenza da Nigeria, Eritrea e Somalia). Identificazione anagrafica Il minore straniero che viene rintracciato sul territorio italiano privo di documenti per provare la sua nazionalità così come la sua minore età deve essere identificato dall autorità di pubblica sicurezza. La legge prevede infatti che quando vi sono dubbi circa l identità personale di un cittadino straniero l autorità di pubblica sicurezza è tenuta a sottoporlo a rilievi fotodattiloscopici e segnalatici o ad avvalersi della collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche consolari, a meno che non si tratti di minore richiedente asilo, oppure quando dalla comunicazione possa discendere un serio danno a carico del minore. Inoltre, nei confronti dei minori non può essere adottato un provvedimento di espulsione, salvo il diritto a seguire il genitori o l affidatario quando siano stati espulsi, né lo stesso può essere trattenuto nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), Centri di identificazione e espulsione (CIE) e Centri di accoglienza (CDA). I minori stranieri che arrivano a Lampedusa sono quasi sempre sprovvisti di documenti validi di identificazione del proprio paese di origine o perché non sono mai stati registrati all anagrafe dei rispettivi Paesi o perché i documenti di identità sono andati perduti, confiscati o distrutti nel viaggio. E dunque evidente come, per evitare l adozione di provvedimenti lesivi dei loro diritti, l identificazione assuma un ruolo cruciale. Va oltretutto rilevato un progressivo aumento degli esami medici volti ad accertare l età disposti dalle Forze dell ordine sul totale dei minori in arrivo. 1
2 Verifica delle relazioni parentali A Lampedusa, come già rilevato, le relazioni parentali vengono annotate nel data base dell Ufficio Immigrazione in corrispondenza del nome di ciascun migrante, sulla base delle dichiarazioni dei minori e dei familiari o sedicenti tali. E importante sottolineare che la verifica delle relazioni parentali, nei casi dubbi, è necessaria per tutelare l interesse del minore, nonché al fine di identificare e bloccare eventuali situazioni di abuso o rischi di sfruttamento. Analogamente, per garantire il diritto all unità familiare, risulta indispensabile raccogliere le dichiarazioni dei migranti in merito sia a familiari già presenti sul territorio che a familiari di cui è previsto l arrivo. In diversi casi, su iniziativa delle organizzazioni partner presenti nel CSPA, è stato effettivamente possibile garantire il ricongiungimento di genitori, figli o altri parenti arrivati dalla Libia in momenti diversi, previa segnalazione all Ufficio Immigrazione della Questura. Come è noto, i minori accompagnati dai familiari seguono la condizione giuridica del genitore o dichi ne ha la responsabilità, ivi inclusi i parenti entro il IV grado considerati affidatari di fatto. E stato tuttavia rilevato che, generalmente, nel caso in cui l adulto affidatario debba essere trasferito presso il CARA o presso il CDA (e se non si tratta di genitore) si procede, senza ulteriori formalità, al trasferimento congiunto del nucleo familiare mentre, se l adulto è destinatario di un provvedimento di allontanamento o deve essere trattenuto in CIE, il minore, che abbia un età superiore ai 14 anni, viene separato e collocato presso una comunità d accoglienza. Non risulta che, in entrambi i casi, gli interessati ricevano adeguate informazioni sulla procedura seguita, né abbiano la possibilità di esprimersi in merito alla possibilità di mantenimento dell unità familiare. In base alla direttiva del Ministero dell Interno del 30 agosto 2000 (che stabilisce modalità e termini di trattenimento nei CPT, oggi CIE ) la permanenza di un minore nel centro è consentita solo a tutela dell'unita' familiare e comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori. Può essere altresì consentita su decisione del competente Tribunale per i minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze. Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad una struttura protetta, sempre su indicazione del Tribunale dei Minorenni. Dal disposto normativo emerge quindi che, nel caso del trattenimento del nucleo familiare, è necessario il consenso del genitore o, come si può dedurre dal riferimento alle norme già richiamate, di chi ha comunque la responsabilità sul minore, oltre che l interessamento del Tribunale dei Minori. Tali soggetti devono essere evidentemente coinvolti anche con riguardo alla decisione di separare i componenti del nucleo familiare la quale non può prescindere dal coinvolgimento di chi ha la responsabilità sul minore e dell Autorità giudiziaria competente. Sebbene quindi la prassi di evitare, ove possibile, il trattenimento del minore nei CIE o l adozione di provvedimenti come l espulsione e il respingimento possa rispondere, in linea 2
3 generale, all esigenza di garantire l interesse del minore, tale procedura non può in alcun modo escludere il coinvolgimento degli interessati e del Tribunale dei minori, competente per l adozione dei provvedimenti che hanno comunque un impatto sulla vita e sugli interessi del minore. Infine, per rendere possibili i contatti con la famiglia nel Paese d origine (o con eventuali familiari in Europa) all interno del CSPA di Lampedusa vengono distribuite, ogni 10 giorni, schede telefoniche per le chiamate internazionali. Assistenza e protezione dei minori richiedenti asilo e minori vittime di tratta I minori non accompagnati hanno diritto di presentare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell art. 1 della Convenzione di Ginevra del Tale domanda può essere presentata dal minore immediatamente dopo l arrivo o successivamente quando il minore si trova nelle comunità di accoglienza. La domanda di asilo è sospesa in attesa della nomina del tutore che ha l onere di assistere il minore durante la procedura di asilo e nel corso dell audizione con la Commissione Territoriale. Per minori vittime della tratta si intendono invece i minori che mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità sono ridotti in uno stato di soggezione e costretti ad entrare e uscire dal territorio italiano (tratta internazionale) oppure a spostarsi o a permanere al suo interno (tratta interna) per essere sottoposti ad uno sfruttamento di qualsiasi genere (sessuale, lavorativo, in attività illegale, di mendicità o di altro tipo). Tale condotta è posta in essere dai trafficanti che, in un momento qualsiasi di questo processo, ne ottengono un profitto economico o di qualunque altra natura. Per quanto riguarda i minori richiedenti asilo, a Lampedusa, l informazione sulla possibilità di presentare la domanda di asilo viene generalmente fornita dall UNHCR (anche tramite materiale cartaceo) o da Save the Children nell ambito delle sessioni informative rivolte ai minori stranieri non accompagnati. Non vi è quindi un attività di informazione e orientamento svolta dall Ufficio Immigrazione in merito ai requisiti e alle procedure per inoltrare la domanda d asilo, né le eventuali richieste presentate vengono raccolte dalle Autorità di Polizia. Nel momento in cui il minore non accompagnato esprime la volontà di chiedere asilo in Italia, l UNHCR raccoglie i suoi dati e li comunica all Ufficio Immigrazione. Dalla metà del mese di novembre, la Questura consente la compilazione del modulo di presentazione della domanda (mod. C3) direttamente a Lampedusa anche per i minori richiedenti asilo. I minori che presentano la domanda di asilo non vengono di regola riferiti alla rete SPRAR per l individuazione di un accoglienza idonea. Tale possibilità è stata consentita solo su espressa segnalazione da parte delle organizzazioni umanitarie e in casi particolari, quando era richiesta una particolare assistenza per il minore (vittime di tortura o altre forme di maltrattamento; specifiche esigenze di assistenza psicologica). 3
4 Va in ogni caso segnalata la limitata disponibilità di posti per minori all interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e l incapacità dunque del sistema di rispondere alle esigenze di accoglienza di questa categoria di migranti. Tale carenza va peraltro collegata all aumento delle domande di asilo, registrato nel corso del 2008, e al cambiamento dei flussi in arrivo a Lampedusa e, quindi, alla notevole presenza di minori in arrivo da zone di crisi e paesi in guerra. Per quanto concerne i minori vittime di tratta, le principali problematiche rilevate a Lampedusa riguardano l individuazione delle potenziali vittime e la mancata attivazione di indagini specifiche su questa tipologia di reato da parte del Reparto della Squadra Mobile presente nel centro. L individuazione delle potenziali vittime è tuttavia condizionata sia dal periodo di tempo, relativamente breve, di permanenza nel centro di Lampedusa sia dall alto numero di presenze. Queste condizioni rendono certamente difficile la costruzione di un rapporto di fiducia tra la donna e gli operatori delle organizzazioni (anche per la possibile presenza nel centro dello sfruttatore o di colui/colei che minaccia la donna) che consenta l esternazione di una vicenda individuale presumibilmente complessa e dolorosa. Un altro aspetto che rende difficile l intervento, in questi casi, è dato dal fatto che, al momento dell arrivo, lo sfruttamento (sia sessuale che di altro tipo) può non essersi ancora realizzato e la donna può essere, pertanto, vittima di tratta ma non necessariamente consapevole delle intenzioni reali di chi l ha condotta in Italia. Tanto premesso e considerati i fattori che fanno presumere un incremento delle donne a rischio di tratta e sfruttamento in arrivo via mare, appare necessario valutare l opportunità di concentrare maggiormente le indagini delle Forze dell ordine su questo versante. Tuttavia, per condurre un efficace attività investigativa è necessario dotarsi, sempre più, di strumenti efficaci e appropriati. In particolare è raccomandabile l adozione, da parte di soggetti sia istituzionali che non, di protocolli di identificazione compilati e regolarmente aggiornati, contenenti indicatori in grado di guidare il processo di identificazione dei minori a rischio e/o vittime di tratta. Standard di accoglienza In base alla normativa italiana, il minore deve essere accolto in un luogo sicuro e godere della necessaria custodia. Per quanto riguarda, specificatamente, le condizioni di accoglienza all interno del centro di Lampedusa, come già rilevato, il decreto interministeriale del 16 febbraio 2006, che ha modificato la natura del centro, non fissa nello specifico le condizioni materiali di accoglienza nella struttura. In generale, tuttavia, la direttiva del Ministero dell Interno del 30 agosto 2000, che specifica le condizioni di trattenimento nei CPT (oggi CIE) chiarisce che La permanenza di un minore in un centro è consentita solo a tutela dell unità familiare ( ) il nucleo familiare, trattenuto, dovrà godere di spazi propri soprattutto con riferimento all alloggiamento. 4
5 Ove tale sistemazione non si renda possibile, si provvederà al trasferimento del nucleo in un altro centro dove possa verificarsi tale condizione. La direttiva non si riferisce invece alle condizioni di trattenimento dei minori non accompagnati perché, com è noto, questi non possono essere trattenuti in CPT/CIE. Trattenimento, divieto di espulsione e procedure di trasferimento I minori stranieri non accompagnati non possono essere soggetti a espulsione, né a trattenimento nei centri per immigrati (CIE; CARA; CDA). Il trattenimento nel centro di Lampedusa non dovrebbe, come già rilevato, protrarsi oltre le 48 ore. In ogni caso, la permanenza nel CSPA deve essere limitata al tempo necessario per individuare una struttura idonea al trasferimento del migrante. I minori privi dell assistenza dei propri genitori, devono essere collocati in una struttura idonea; l autorità che ha individuato il minore ha inoltre l obbligo di riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni84. Da Lampedusa, i minori vengono di norma riferiti alla Questura di Agrigento per l inserimento nelle comunità alloggio finanziate dalla stessa Prefettura. I minori non accompagnati in arrivo a Lampedusa non vengono immediatamente segnalati alle autorità competenti (Giudice tutelare/tribunale dei Minori) per l immeditato collocamento in una comunità idonea ma rimangono nel centro in attesa del trasferimento ad Agrigento; qui vengono collocati nelle comunità finanziate dalla Prefettura di Agrigento e la Questura effettua le segnalazioni previste dalla legge. Le comunità finanziate dalla Prefettura di Agrigento, come noto, sono dislocate in diverse province del territorio siciliano, oltre ad Agrigento: Catania; Trapani; Palermo e Caltanissetta. I minori non vengono dunque presi in carico dal Comune di arrivo (Lampedusa), né unicamente dal Comune afferente alla Questura che effettua il trasferimento. Tanto premesso, non risulta che sussistano, in base a ragioni di competenza territoriale, limitazioni specifiche all eventuale trasferimento dei minori verso aree del territorio nazionale diverse dalla Sicilia. Il periodo di permanenza dei minori all interno del CSPA è risultato estremamente variabile nei mesi di riferimento. La media si aggira generalmente intorno ai 5 giorni, tuttavia, alcuni minori sono rimasti nel centro, in diverse occasioni, per periodi superiori ai 20 giorni. In particolare, la permanenza dei minori è risultata particolarmente prolungata nei mesi di agosto, ottobre e, soprattutto, novembre e dicembre. La situazione è diventata infatti critica nei mesi di novembre e dicembre, quando la permanenza dei minori non accompagnati nel centro si è protratta, in media, oltre i 20 giorni con picchi superiori al mese di permanenza. In media il periodo di trattenimento nel centro per gli adulti è risultato superiore rispetto ai minori, con periodi massimi di circa 30 giorni. Va anche menzionato che per i richiedenti asilo il tempo di attesa è in generale minore, aggirandosi intorno ai 7-10 giorni nei mesi di giugno, luglio, agosto, e ai giorni a settembre, ottobre e novembre. 5
6 Per quanto riguarda la notifica di provvedimenti di espulsione o il trasferimento verso CIE/CARA/CDA, non sono stati mai rilevati casi di adozione di provvedimenti simili nei confronti di migranti identificati come minori stranieri non accompagnati. Tuttavia, questa problematica va analizzata alle luce delle criticità già sollevate relativamente alla procedura di accertamento dell età e ai casi di erronea registrazione dell età anagrafica. Va inoltre ribadito in via generale che, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, prima di procedere a espulsione o respingimento è necessario verificare che i soggetti respinti siano stati identificati correttamente (generalità, data di nascita e nazionalità) procedendo, ove ciò non rischi di causare pregiudizio all interessato o al suo nucleo familiare, a tutte le verifiche possibili con il Consolato del Paese di provenienza e sia quindi assicurata la protezione alle categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati. Tale questione si pone in particolare nei confronti dei migranti provenienti da paesi con i quali l Italia ha stretto accordi di riammissione o rimpatrio (come l Egitto); in questi casi infatti i rimpatri sono spesso avvenuti con tempi tali da far presupporre il mancato espletamento delle procedure di identificazione in collaborazione con le Autorità diplomatiche preposte. 6
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