COMUNE DI SERAVEZZA Provincia di Lucca Settore Gestione e tutela del territorio

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1 COMUNE DI SERAVEZZA Provincia di Lucca Settore Gestione e tutela del territorio PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D USO E L AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO AGRICOLO POSTO NEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA, CLASSIFICATO A2, E UBICATO IN LOCALITÀ COLLACCI DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.A.S. (articolo 22, legge regionale n 10/2010 e s.m.i.) Arch. Andrea Tenerini Aprile 2012

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3 Indice 1. La valutazione ambientale strategica Riferimenti normativi nazionali e regionali La verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Regolamento Urbanistico Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale La valutazione del Regolamento Urbanistico vigente L autorità procedente e l autorità competente 5 2. Il Piano attuativo Localizzazione dell area e descrizione del fabbricato soggetto a piano attuativo Il fabbricato oggetto di intervento nel Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico Motivazioni del piano attuativo L utilizzo del dimensionamento del Piano Strutturale per il mutamento di destinazione d uso Caratteristiche del Piano attuativo in rapporto ai criteri di legge Il S.I.R. IT Valle del Serra Monte Altissimo e lo studio di incidenza Le previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Il Piano Strutturale Il Regolamento Urbanistico Rapporti con la disciplina paesaggistica Vincolo paesaggistico e compatibilità ai sensi del vigente PIT Rapporti con la normativa del Parco delle Alpi Apuane Sintesi degli effetti ambientali Conclusioni 19 3

4 1. La valutazione ambientale strategica 1.1. Riferimenti normativi nazionali e regionali La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) indica un processo volto ad assicurare che nella formazione e approvazione di un piano o di un programma, siano presi in considerazione gli impatti significativi sull ambiente che potrebbero derivare dall attuazione dello stesso. La VAS serve per: capire se nella definizione dei contenuti del piano o programma siano stati tenuti in piena considerazione gli effetti ambientali prevedibili; definire le scelte dello stesso piano o programma; individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall attuazione del piano o del programma; selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quella maggiormente rispondenti agli obiettivi dello sviluppo sostenibile; individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare l incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La procedura di VAS serve a fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell ambiente. La VAS è regolata dalle seguenti disposizioni legislative: Direttiva 2001/42/CE. La direttiva pone l obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione di piani o programmi; Normativa statale. In Italia la normativa di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/08, dal D.Lgs 128/10 e dal D.Lgs 129/10; Normativa regionale. In Toscana la VAS è parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, così come previsto all art. 11 della legge regionale n 1/2005 che, al comma 1, prevede che gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla l.r. 12/02/10 n. 10 ( ) La verifica di assoggettabilità a VAS del Piano attuativo Il comma 4 dell articolo 5 della legge regionale n 10/2010 stabilisce che in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all articolo 65 della legge regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. Pur essendo stato il Regolamento Urbanistico oggetto di valutazione preliminare dei profili ambientali, il Piano attuativo per il mutamento di destinazione d uso e l ampliamento di un fabbricato agricolo, posto nel sistema territoriale della Montagna, classificato A2 e ubicato in località Collacci, viene sottoposto a procedura di assoggettamento a VAS in considerazione del fatto: che il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza essendo stato approvato nel dicembre 2009 non è stato assoggettato a specifica procedura di Valutazione Ambientale Strategica; che l articolo 5 bis, comma 2, della L.R. 10 del 2010 non esclude dall effettuazione della VAS o dalla verifica di assoggettabilità, i piani di livello attuativo, comunque denominati, se il piano sovraordinato non sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali. Il presente documento preliminare illustra i contenuti del piano attuativo e fornisce le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione della stessa ai sensi all articolo 22 della legge regionale n 10/2010 e s.m.i., secondo i criteri individuati nell allegato 1 della citata legge regionale n 10/2010. Il documento preliminare va quindi a costituire una fase preliminare indispensabile per indagare l eventuale necessità di approfondimento degli effetti ambientali e per consentire 4

5 l attivazione di forme di consultazione, sin dai momenti preliminari dell attività di elaborazione del piano attuativo, tra l autorità procedente e l autorità competente oltre che con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. L allegato 1 della legge regionale n 10/2010 definisce i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. Essi sono: 1. Caratteristiche del progetto di piano attuativo tenendo conto dei seguenti elementi: in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; la pertinenza del piano o programma per l integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; problemi ambientali relativi al piano o al programma; la rilevanza del piano o programma per l attuazione della normativa comunitaria nel settore dell ambiente; 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umana o per l ambiente (ad es. in caso di incidenti); entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); valore e vulnerabilità dell area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; - dell utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale I soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la concertazione, sono i seguenti: a) Enti territorialmente interessati: Regione Toscana - Settore VAS Provincia di Lucca - Settore Ambiente; Provincia di Lucca Settore Urbanistica; Parco delle Alpi Apuane; Autorità di Bacino Toscana Nord; Genio Civile / Ufficio regionale per la tutela delle acque e del territorio di Lucca e Massa Carrara; b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente interessati: ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca Settore Versilia; AUSL 12 Versilia - Igiene e sanità pubblica; Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N 1 Toscana Nord; Soc. GAIA SpA; Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli; Soc. SALT SpA ATO - Rifiuti La valutazione del Regolamento Urbanistico vigente Come detto in precedenza il Regolamento Urbanistico del Comune di Seravezza, approvato nel dicembre 2009, non è stato assoggettato a VAS. L atto di governo del territorio contiene comunque uno specifico elaborato dedicato alle attività di valutazione integrata attraverso il quale: 5

6 si dà conto della coerenza del Regolamento Urbanistico con il Piano Strutturale; le trasformazioni degli assetti ambientali, insediativi e infrastrutturali previste dal regolamento urbanistico sono assoggettate a specifica valutazione di coerenza, verifica di compatibilità, bilancio ambientale e a valutazione degli effetti territoriali e ambientali; in combinato con i contenuti perequativi stabiliti dal regolamento urbanistico, viene effettuato un bilancio per sistemi territoriali, sistemi funzionali, invarianti strutturali e U.T.O.E.; sono indicate forme diverse di perequazione e compensazione per l attribuzione a carico dei soggetti attuatori degli interventi di trasformazione di oneri (monetari, di realizzazione di opere, di cessione d area) finalizzati alla qualità insediativa, ambientale, territoriale e più in generale per la tutela del paesaggio. Per l attuazione dei progetti di trasformazione il Regolamento Urbanistico dispone che vengano eseguite delle verifiche in ordine a: la compatibilità con il piano di classificazione acustica; la verifica dell impatto prodotto da emissioni inquinanti in atmosfera ed acustiche ( ); laddove l intervento produca incremento di traffico, preveda l adeguamento della viabilità o realizzazione di viabilità ( ) nonché una articolazione multifunzionale del sistema della mobilità anche tramite la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali ( ); la disponibilità della risorsa idrica; l allaccio alla rete della fognatura pubblica dando anche atto, sentite le competenti Autorità, dell adeguatezza della rete fognaria; il ricorso alle fonti rinnovabili di energia ai fini del risparmio energetico; la previsione di eventuali aree necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti; la valutazione sull esposizione in caso di presenza di campi elettromagnetici. Sempre all interno delle aree di trasformazione, il Regolamento Urbanistico prevede specifiche direttive per la qualità degli spazi e degli interventi pubblici, per la promozione della bioedilizia e dell uso di fonti energetiche rinnovabili. Queste ultime nel rispetto delle Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana di cui alla DGRT 322/05 come modificata dalla DGRT 218/06. Il Rapporto di valutazione integrata del Regolamento Urbanistico ha verificato i livelli di compatibilità e di coerenza delle trasformazioni, stabilendo delle prescrizioni operative che sono vincolanti e non derogabili per la realizzazione degli interventi. Tali prescrizioni sono riferite a: la fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, con indicazioni e prescrizioni volte a evitare la vulnerabilità delle risorse eventualmente interessate; le modalità operative per la realizzazione degli spazi pubblici e altre misure di compensazione a carico dei proponenti (quali la cessione gratuita di aree per standard urbanistici e la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, la costruzione e cessione gratuita di alloggi, ecc.); le eventuali misure di perequazione da realizzare a carico dei proponenti anche in partizioni spaziali esterne; le misure di mitigazione da realizzare a carico dei proponenti e le eventuali ulteriori indicazioni tipologiche e morfologiche di dettaglio. La presente verifica di assoggettabilità tiene quindi conto delle valutazioni già fatte dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, provvedendo ad integrare tali studi alle mutate condizioni legislative nel frattempo pervenute L autorità procedente e l autorità competente In osservanza di quanto disposto con il citato D.Lgs. n. 152/2010 in coerenza con gli indirizzi applicativi e in analogia con gli atti deliberativi della regione Toscana (D.G.R.T. n 87/2009, Allegato A, Parte A), con deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 10 Febbraio 2010 erano stati individuati il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rispettivamente quale autorità procedente e quale autorità competente per i piani e i programmi da assoggettare a VAS. La definizione di autorità competente e autorità procedente contenuta all art. 4, lett. h) e i), della legge regionale n 10/2010 è stata successivamente modificata dalla legge regionale n 6 del 17 febbraio 2012 nei termini che seguono: 6

7 autorità competente: è la pubblica amministrazione o l organismo pubblico individuati all articolo 12, cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l espressione del parere motivato e che collabora con l autorità precedente o con il proponente il piano o programma nell espletamento delle fasi relative alla VAS ; autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano programma soggetto alle disposizione della legge regionale n 10/2010 e s.m.i., ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l) dell art. 4 della legge regionale n 10/2010 (proponente) la Pubblica Amministrazione che approva il piano programma medesimo. La medesima legge regionale n 6 del 17 febbraio 2012 ha chiarito, con il novellato, articolo 12 che l Autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e che la stessa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Sulla base di ciò con Delibera della Giunta Comunale n 93 dell 11 Luglio 2012 è stato individuato quale autorità competente un apposito gruppo tecnico costituito da tre membri interni all Amministrazione Comunale composto da: l ingegnere responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente; un ingegnere istruttore dei Lavori Pubblici e Ambiente; un geometra responsabile del procedimento delle Autorizzazioni Paesaggistiche del Settore Lavori Pubblici e Ambiente. 2. Il Piano attuativo 2.1. Localizzazione dell area e descrizione del fabbricato soggetto a piano attuativo Il fabbricato e l area di pertinenza oggetto di piano attuativo sono posti sulla sinistra idraulica del corso del Torrente Serra nel luogo denominato, Collacci nelle vicinanze della località Desiata. L area oggetto del piano attuativo L area è costituita da un appezzamento di terreno, censito al foglio 17, dai mappali 265, 303 e 345, della superficie catastale di oltre un ettaro (per la precisione mq ) sul quale insiste il fabbricato rurale, individuato dal mappale 302, della superficie catastale di mq. 21,00 oggetto di intervento. L'edificio, costruito interamente in pietra di tipo scistoso, aventi dimensioni reali pari a circa 36,00 mq. distribuita su due livelli. Qualche traccia di intonaco è comunque rinvenibile su parti dell edificio in prossimità delle aperture. Soglie e davanzali sono realizzati con pietra dello stesso tipo, ma di spessore regolare e leggermente lavorato. L intorno ambientale non presenta elementi di particolare interessante; il terreno a corredo dell immobile è decisamente in stato di abbandono. La presenza di alcuni alberi di castagno, sembra lasciar intuire una precedente coltivazione a bosco. Attualmente è presente una vegetazione spontanea di scarso pregio ambientale, mista ad alberi di castagno. Nell'intorno sono presenti alcuni terrazzamenti abbandonati, composti da murature di modeste dimensioni realizzati con la tecnica "a secco", che dall annesso agricolo giungono alla sommità del terreno. Trattandosi di un'area agricola di montagna la documentazione storico-cartografica dell area di intervento è costituita da pochi elementi di supporto a cui fare riferimento; non sono state infatti rinvenute foto storiche di alcun tipo, né altri elementi facenti parte del passato del manufatto o dell area in esame, o che possano in qualche modo fornire in quadro conoscitivo della situazione in atto. L immobile in questione, di tipo rurale, è classificabile come annesso agricolo utilizzato, con molta probabilità, non per uso puntuale ma per una serie di funzioni eterogenee legate al lavoro della terra. 7

8 Fig. 1. Il fabbricato oggetto di piano attuativo nel contesto territoriale di riferimento 2.2. Il fabbricato oggetto di intervento nel Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico Il fabbricato oggetto d intervento nel vigente Regolamento Urbanistico è classificato con la sigla alfanumerica AS2_edifici di interesse storico-tipologico. Nel Rilievo del patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano di montagna del Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico comunale il fabbricato è classificato all interno dei beni storici con la sigla 51BM. Nel quadro progettuale il fabbricato è definito dal numero 279, classificato come fabbricato A2 e caratterizzato dalle seguenti prescrizioni esecutive di dettaglio: conservazione e/o ripristino del paramento murario in pietra facciavista, con stuccatura non a cemento e rasatura della calce a rinzaffo tipo rasopietra. Conservazione dell'attuale tipologia e aggetto di gronda. Fig. 2. Regolamento Urbanistico _ Quadro Conoscitivo _ Rilievo territorio extraurbano _ Tavola 1.1 (part.) 8

9 Fig. 3. Regolamento Urbanistico _ Quadro conoscitivo _ Rilievo del patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano di montagna Beni Storici Documentazione fotografica Scheda 51BM Fig. 4. Piano Strutturale _ Carta dei vincoli _ Particolare 9

10 2.3. Motivazioni del piano attuativo L articolo 37 delle Norme di governo del territorio del Regolamento Urbanistico avente ad oggetto Destinazioni d uso e modalità per il cambio di destinazione degli edifici rurali, al comma 2, consente, ai sensi dell articolo 45 della legge regionale n 1/2005, il cambio di destinazione d uso di edifici rurali a destinazione agricola (ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell articolo 5 della ex legge regionale n 10/1979, ai sensi dell articolo 4 della legge regionale n 64/1995 e ai sensi dell articolo 43 della legge regionale n 1/2005), esclusivamente per la categoria edifici e manufatti storici di cui al precedente articolo 36 comma 1 e successivo articolo 38, con esclusione di quelli classificati di valore storico architettonico (1) nello stesso di cui al successivo articolo 38 delle presenti norme, che ricadano nel Sistema Territoriale della Montagna Versiliese, mediante la preventiva formazione di un Piano di Recupero. Il piano di recupero, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi di natura storico cartografica e documentale, nonché con rilievi dettagliati di campagna, deve comprendere in particolare l identificazione e quantificazione delle aree di pertinenza degli edifici per le quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 45 della legge regionale n 1/2005 e nelle quali i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, secondo modalità e prescrizioni definite all articolo 12 del Regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R e meglio dettagliati nel Regolamento edilizio comunale. Il Piano di recupero dovrà inoltre comprendere la convenzione o l atto d obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente, nell ambito dei quali sono regolate le modalità di attuazione degli interventi, gli oneri da corrispondere al comune e gli obblighi a carico dei proprietari. Ai fini di quanto disposto dall articolo 45, comma 5, della legge regionale n 1/2005, in riferimento al dimensionamento e al fabbisogno assegnato dal Piano Strutturale al primo Regolamento Urbanistico si prevede la possibilità del cambio d uso di edifici rurali fino ad un massimo di 20 unità immobiliari. Il Comune dovrà provvedere pertanto a controllare e monitorare i piani di recupero ed eventualmente a sospendere ogni determinazione, anche di natura abilitativa, in caso di raggiungimento - soddisfacimento del dimensionamento previsto. Il fabbricato oggetto di piano di recupero rientra tra quelli per i quali è ammessa la possibilità di usufruire del mutamento di destinazione d uso ai sensi dell articolo 37 delle Norme di governo del territorio trattandosi di un immobile posto nel Sistema Territoriale della Montagna Versiliese e inserito nella categoria edifici e manufatti storici - di cui agli articoli 27, commi 5 e 6, 36, comma 1, e 38 del Regolamento Urbanistico - classificato di interesse storico-tipologico (2) L utilizzo del dimensionamento del Piano Strutturale per il mutamento di destinazione d uso Per garantire la possibilità di utilizzare la norma dell'articolo 37 delle Norme di governo del territorio del Regolamento Urbanistico al momento della stesura dell'atto di governo del territorio, in coerenza con quanto disposto dall articolo 45, comma 5, della legge regionale n 1/2005, in riferimento al dimensionamento e al fabbisogno assegnato dal Piano Strutturale al primo Regolamento Urbanistico sono stati computati nel dimensionamento dello stesso ai fini del cambio d uso di edifici rurali 20 (alloggi) ognuno dei quali valutato per un volume totale di 300 mc.. 10

11 Fig. 5. Regolamento Urbanistico _ Calcolo del dimensionamento_ particolare 2.5. Caratteristiche del Piano attuativo in rapporto ai criteri di legge Ai fini della verifica di assoggettabilità (o meno) del piano attuativo al procedimento di VAS, la valutazione delle caratteristiche del piano o programma in rapporto agli elementi indicati di seguito (articolato secondo quanto indicato dal punto 1 dell allegato I della L.R. 10/2010) deve tener conto della tipologia di piano in oggetto e del quadro valutativo che lo supporta (descritto nei precedenti e nei successivi paragrafi del presente documento). In particolare il piano attuativo prevedendo la possibilità di recuperare, ampliare e utilizzare ai fini residenziali un fabbricato di interesse storico-tipologico in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 37 del vigente Regolamento Urbanistico si configura come ultimo tassello della filiera di costruzione del piano comunale che vede nel quadro valutativo che lo compone l elemento per accertarne la sua sostenibilità in rapporto alle risorse interessate (profilo ambientale) e la sua compatibilità sotto quello della coerenza. In questo quadro, tenuto conto le attività valutative già svolte per il Piano Strutturale e per il Regolamento Urbanistico, e stante gli specifici approfondimenti di quadro conoscitivo è pertanto possibile affermare che: le previsioni introdotte con il piano attuativo (per ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative, ovvero per caratterizzazione e distribuzione delle risorse interessate) non costituiscono quadro di riferimento per progetti ed altre attività. Ciò è facilmente deducibile tenendo conto che esse risultano coerenti con le disposizioni e il quadro di riferimento normativo stabilito dal Piano Strutturale e dal Regolamento urbanistico (a sua volto aventi come quadro di riferimento il Piano di Indirizzo Territoriale e il Piano Territoriale di Coordinamento) e ne costituiscono altresì una declinazione operativa e attuativa; per analoghe considerazioni il piano attuativo (in quanto piano attuativo ed operativo) non introduce quindi previsioni ed indicazioni progettuali che possono influenzare altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; le previsioni introdotte dal piano attuativo - di natura estremamente puntuale e assai limitata - non risultano pertinenti per l integrazione delle considerazioni ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; in questo caso le previsioni del piano attuativo sono però da ricondursi alle migliori prestazioni ambientali che lo stesso strumento urbanistico consegue con l introduzione delle nuove previsioni urbanistiche (recupero delle condizioni di degrado agricolo, miglioramento della qualità paesaggistiche dell area, valorizzazione e recupero dei beni storico culturali, governo di parte del territorio montano, ecc.); il piano attuativo non introduce e/o interseca (in termini contenutistici e formali) specifiche problematiche ambientali. In questo quadro gli elementi di vulnerabilità delle 11

12 risorse naturali potenzialmente interessate e considerabili, in rapporto alle previsioni introdotte, non risultano peraltro influenzabili o comunque apprezzabili in termini di effetti o impatti negativi, così come non risultano variate le valutazioni e le verifiche di ordine geologico-tecnico, mentre risultano migliorative le previsioni per le qualità e le risorse paesaggistiche dell area; il piano attuativo e le relative previsioni introdotte non risultano evidentemente avere rilevanza per l attuazione della normativa comunitaria nel settore dell ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). È da precisare che l'area ricompresa nel piano attuativo ricade all interno del S.I.R. IT Valle del Serra Monte Altissimo ; tuttavia l'intervento appare essenzialmente orientato, attraverso limitati interventi edilizi, in conformità al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, alla esclusiva gestione delle risorse (naturali ed essenziali) esistenti Il S.I.R. IT Valle del Serra Monte Altissimo e lo studio di incidenza Considerato che il piano attuativo ricade all interno del S.I.R. IT Valle del Serra Monte Altissimo, il presente documento e le considerazioni ed argomentazioni in esso contenute sono da intendersi come verifica sulla significatività degli effetti ambientali di un piano (in questo caso attuativo) che determina l uso di piccole aree a livello locale, ai sensi dell articolo 5 commi 1 e 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.. A tale proposito, osservato che lo stesso prevede all interno del S.I.R. fondamentalmente disposizioni di tutela e conservazione delle risorse esistenti, in coerenza e conformità con la strumentazione urbanistica sovraordinata (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), già oggetto di Studio e valutazione di incidenza, nel confermare la non assoggettabilità alla VAS, resta l obbligo per il piano della redazione della Studio di incidenza ai fini della relativa valutazione, ai sensi dell articolo 15 della L.R. 56/2000 e s.m.i.. In questo caso, considerando che l'area interna al S.I.R. interessata dal piano attuativo è anche ricadente all interno del Parco regionale delle Alpi Apuane tale valutazione è svolta dall Ente Parco regionale (avente specifiche funzioni amministrative e di gestione dei siti) a norma dell articolo 3 comma 5 e dell articolo 15 comma 3 della stessa L.R. 56/2000 e s.m.i.. Tale studio - allegato al presente documento - è stato redatto dall'architetto Enrico Bascherini, tenendo conto degli esiti conoscitivi e valutativi contenuti nel P.S. e nel R.U. vigente e svolgendo i necessari approfondimenti in relazione ai contenuti propositivi del piano attuativo, secondo quanto indicato dall allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.. 3. Le Previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 3.1. Il Piano Strutturale L'area oggetto di piano attuativo è ricompresa nel Sistema Territoriale della Montagna Versiliese del Piano Strutturale. Tale sistema è parte del più ampio sistema territoriale locale della Versilia individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca ed è definito, sulla base delle strutture territoriali provinciali, riconoscendo e dettagliando il perimetro della struttura territoriale Apuana (AA) del Piano provinciale stesso. Il sistema territoriale è dotato di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale costituita dai rilievi montani e pedemontani delle Alpi Apuane ed è pertanto definito tenendo conto dei connotati geografici ed in particolare degli aspetti orografici, geolitologici e storicoculturali. La particolarità del sistema è ulteriormente testimoniata dal fatto che gran parte del territorio ricade all interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Tra gli obiettivi generali del sistema territoriale, individuati in riferimento alle tipologie di risorse indicate dal Piano Strutturale stesso, vi sono i seguenti aventi coerenza specifica con gli interventi previsti dal piano attuativo: la difesa idrogeologica, finalizzata alla prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, nonché la valorizzazione ambientale del Fiume Versilia e dei suoi principali affluenti, mediante la prioritaria tutela degli equilibri ecosistemici, al fine di superare la logica dell emergenza e ricondurre il corso d acqua al ruolo di primaria importanza paesaggistico-ambientale che gli compete; 12

13 la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali che caratterizzano il paesaggio apuano e che costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva da parte del turismo naturalistico ed escursionistico; tutto ciò al fine unico di mantenere il più possibile invariato l'aspetto morfologico e funzionale del territorio. Fig. 6. Piano Strutturale _ Statuto del territorio _ Sistemi e sub sistemi territoriali (particolare) Fig. 7. Piano Strutturale _ Statuto del territorio _ Invarianti strutturali (particolare) 13

14 Fig. 8. Piano Strutturale _ Strategia dello sviluppo _ Mitigazione criticità ambientali (particolare) Fig. 9. Piano Strutturale _ Quadro conoscitivo _ Vegetazione e sistemazioni agrarie (particolare) Fig. 10. Piano Strutturale _ Quadro conoscitivo _ caratteri del paesaggio (particolare) 14

15 Fig. 11. Piano Strutturale _ Quadro conoscitivo _ Beni storico-culturali (particolare) Fig. 12. Piano Strutturale _ Quadro conoscitivo _ Ricostruzione permanenze (particolare) 15

16 3.2. Il Regolamento Urbanistico Nel vigente Regolamento Urbanistico l'area è inserita all'interno di degli ambiti e contesti di interesse produttivo delle aree riconosciute ad esclusiva funzione agricola ES2. In tali aree sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico dettano criteri operativi di dettaglio. In particolare: a. il Regolamento Urbanistico individua le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel Regolamento edilizio comunale: i nuovi edifici rurali ad uso abitativo non potranno avere superficie utile lorda superiore a 110 mq, altezza non superiore a 7,00 pendenza massima delle falde del tetto 30%. Il progetto dovrà prevedere l uso di materiali tradizionali, l impiego di tecnologie a basso impatto energetico ed eco-efficienti, un impianto tipologico e formale articolato su volumi puri e su sistemi distributivi informati a grande semplicità, forma ed ubicazione adeguata ai caratteri dei luoghi e conforme alle tradizioni locali. Gli interventi edilizi di qualsiasi natura disciplinati dal Regolamento Urbanistico devono prevedere e realizzare all interno dell area di riferimento e/o di proprietà, nonché nelle aree di pertinenza: il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette), dei filari di alberi e arbusti, delle siepi, egli alberi di confine o di arredo e di segnalazione, dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, dei percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce,...) e delle opere d arte di corredo (muri di sostegno, ponti, scoline,...), degli individui arborei ad alto fusto, secondo le direttive individuate dallo stesso regolamento Urbanistico. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, esclusivamente nelle Aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, come quella in questione, è ammessa la realizzazione di limitate tratte di percorsi viari e pedonali di accesso ai fabbricati e ai relativi fondi di pertinenza. Le modellazioni del terreno dovranno garantire sempre un inserimento coerente nel quadro paesistico esistente. Fig. 13. Regolamento Urbanistico - Quadro progettuale (particolare) 16

17 Fig. 14. Regolamento Urbanistico - Quadro progettuale (particolare) Fig. 15. L'area oggetto di intervento in una ripresa satellitare (fonte Google maps) 17

18 Fig. 16. L'area sulla quale insiste il fabbricato in una ripresa satellitare (fonte Google maps) 4. Rapporti con la disciplina paesaggistica 4.1. Vincolo paesaggistico e compatibilità ai sensi del vigente PIT L'articolo 36, comma 2 del vigente Piano di Indirizzo territoriale prevede che in attesa dell adeguamento degli strumenti di pianificazione di livello comunale alla disciplina paesaggistica contenuta nello statuto dello stesso piano e nelle more dell attuazione dell intesa tra la Regione ed il Ministero dei beni culturali, stipulata ai sensi dell articolo 143, comma 3, del d.lgs. 42/2004, i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare l adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica di detti piani attuativi, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo che, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi con il piano attuativo. L area oggetto di intervento di piano di recupero è vincolata ai sensi dell'articolo 142 del Dlgs n 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in quanto ricompresa all'interno delle categorie di beni di cui all'articolo 1, lettera f) "Parchi e riserve nazionali e regionali, compreso territori di protezione esterna dei parchi". Per tale motivo prima dell'approvazione dovranno essere espletate le procedure previste dall'articolo 36, comma 2 del vigente Piano di Indirizzo Territoriale Rapporti con la normativa del Parco delle Alpi Apuane Con delibera n 71 del 13 novembre 1999 del Commissario straordinario per la gestione provvisoria del Parco delle Alpi Apuane con i poteri del Consiglio di gestione, è stato approvato l'atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici tecnici. Il punto dell'atto indicava gli indirizzi per gli interventi sui centri edificati e sull'edificato sparso. Ricordando che per la legge regionale n 65/97 i centri edificati interclusi classificati nei rispettivi strumenti urbanistici comunali come aree edificabili non facevano parte del territorio del parco ma erano ricompresi nella sua area contigua, la delibera evidenziava come la competenza al rilascio di pareri autorizzativi si limitasse a quella che si realizzava nelle aree agricole relativamente all'edificato sparso (come nel caso in questione). 18

19 Ai sensi della deliberazione 71/1999 nei casi di nuova edificazione, ampliamento e/o ristrutturazione dell'edificato esistente è prescritto "il ricorso a metodologie progettuali che previa idonea e puntuale analisi del contesto paesaggistico, delle tipologie edilizie e costruttive e dei materiali tipici della zona, restituiscano un progetto in cui siano riscontrabili le analisi e i contenuti di cui sopra". A seconda dei casi, la deliberazione, consiglia "la valorizzazione, il riuso, riproposizione o la reinterpretazione delle tipologie edilizie e costruttive presenti in loco", prescrivendo "l'utilizzo di materiali costruttivi naturali che abbiano cicli di vita, di manutenzione e di invecchiamento analoghi a quelli dei materiali presenti in loco. Dal punto di vista urbanistico ed edilizio la delibera, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di edificazione, evidenzia il valore e l'utilità "di tutte quelle opere e azioni di trasformazione delle risorse edilizie che siano finalizzate alla costituzione di presidi per il controllo e la tutela dell'ambiente rurale e montano secondo quanto indicato dall'allora vigente legge regionale 64/95 sulle aree agricole. Allo stesso modo, secondo quanto stabilito dai principi istitutivi della legge regionale 5/1995 sul governo del territorio la delibera prevedeva "comunque di privilegiare il recupero dell'esistente rispetto a nuove edificazioni che abbiano a comportare occupazione di suoli vergini e/o rinaturalizzati. Per la realizzazione di nuove costruzioni rurali, per interventi di trasformazione dell'edificato esistente rurale e non, per cambi di destinazione d'uso, in aree agricole, in attesa di specifiche norme del piano e del regolamento del parco, la delibera prevedeva la necessità di agire in applicazione della legge regionale n 64/1995 e successive modificazioni ed integrazioni (intendendo in tal senso la LR 25/1997). Considerato il riferimento puntuale della normativa del parco alla legge regionale 64/1995 e rilevato che l'intervento per le sue caratteristiche risponde alle finalità di recupero, valorizzazione e riuso del patrimonio edilizio esistente nonché agli obiettivi di costituzione di presidi per il controllo e la tutela dell'ambiente rurale e montano l'intervento risulta compatibile con l'attuale disciplina del Parco delle Alpi Apuane. 5. Sintesi degli effetti ambientali Le indagini geologico tecniche realizzate a supporto del Regolamento Urbanistico individuano come uno degli elementi di maggiore criticità per la zona in rapporto al tipo di intervento da realizzare può essere costituito dall inquinamento del suolo e delle acque sotterranee. Il piano detta pertanto specifiche prescrizioni a difesa delle acque sotterranee. Risorsa suolo: qualità chimico-fisica Per quanto riguarda il consumo di suolo non si andranno a interessare nuove zone se non quelle già ad oggi edificate, caratterizzate da una forte impermeabilizzazione e, quindi, già fortemente trasformate. Risorsa suolo: consumo Per quanto riguardo l'aspetto della permeabilità del suolo il nuovo progetto si andrà a mantenere pressoché invariato il rapporto attuale; al contempo grazie agli interventi di riassetto agricolo si prevede un miglioramento delle zone permeabili. Risorsa suolo: permeabilità La progettazione mantiene inalterati i varchi visuali verso le Apuane. 19

20 Visuali paesaggistiche Il piano raccomanda e prescrive un uso sostenibile delle acque attuando tecniche e impianti che consentano il massimo risparmio idrico e che permettano la tutela qualitativa della risorsa. Risorsa acqua: tutela qualitativa Risorsa acqua tutela quantitativa L insediamento non prevede impatti sulla risorsa energia e, comunque, è previsto che si debba ricorrere all uso di Fonti Energetiche Rinnovabili. Risorsa energia Per la risorsa aria stanti gli effetti limitati dell intervento non sono ipotizzabili modifiche sensibili conseguenti alla realizzazione delle opere. Risorsa aria: qualità Per quanto riguarda l impatto acustico, non ci sono alterazioni sostanziali, vista la tipologia dell'intervento e il contesto nel quale si inserisce. In coerenza con le normative in materia saranno comunque utilizzati sistemi costruttivi per la riduzione delle emissioni acustiche. Clima acustico: qualità Allo stesso modo non si hanno alterazioni sostanziali dell inquinamento luminoso in considerazione dell'entità dell'intervento. Inquinamento luminoso La natura dell'intervento, assai limitato e circoscritto, non ha effetti rilevabili sulla salute umana. Salute umana 6. Conclusioni L intervento, specifico e di rilevanza assai circoscritta, risulta coerente con gli obiettivi del Regolamento Urbanistico, finalizzati al mantenimento e alla conservazione del territorio. I contenuti della norma risultano coerenti con le prescrizioni e gli indirizzi derivanti dalle analisi valutative dello stesso implementate nel presente documento e nella relazione di incidenza allegata. Seravezza, 10 aprile 2013 Il Funzionario responsabile (arch. Andrea Tenerini) 20

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