AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia

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1 AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO Polizza R.C. FLAT Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; 3) Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o del contratto. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. 1. Informazioni Generali 2. Informazioni sulla si- tuazione patrimoniale dell Impresa NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Organizzatori e Intermediari di viaggio Polizza R.C. FLAT LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO AL- LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. Sede Legale 37, Rue Taitbout, Paris - France Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Rappresentanza Generale per l Italia Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Abilitazione all esercizio delle assicurazioni Società abilitata all esercizio dell attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Im- prese Assicurative, Elenco I Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'impresa è pari a La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari di cui versati La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 164,00% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibili- tà disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZE: Condizioni di assicurazione: per gli elementi di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione Mod.3133/FLAT Inizio e Termine dell'assicurazione (si rinvia all art. 1 delle Condizioni di assicurazione) L assicurazione è valida per eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa. Soggetti giuridici non assicurabili (si rinvia all art.4 delle Condizioni d assicurazione) Non sono assicurabili persone giuridiche, Tour Operator e Agenzie di viaggio aventi sede legale o domicilio permanenti in USA o in CANADA Estensione territoriale (si rinvia all art. 5 delle Condizioni di assicurazione) L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione, tuttavia, delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada. Rinnovo del contratto (si rinvia all art. 13 delle Condizioni di assicurazione) In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così per le successive annualità.

2 Misure restrittive (sanctions limitations exclusion clause) Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell'area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo. Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall ONU, dall Unione Europea o dagli Stati Uniti. Coperture assicurative offerte L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, a titolo di risarcimento, per: 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni R.C. Professionale: danni corporali, materiali, patrimoniali e qualsiasi altro danno involontariamente cagionato ai clienti (turisti) in conseguenza di un fatto ac- cidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività professionale oggetto dell assicurazione. Si rinvia all art. 24 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZE: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 7, 8, 9 e 26 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per evento e anno assicurativo e con i sottolimiti previsti dall art. 19 delle Condizioni di assicurazione; Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti (turisti), restano esclusi dall'assicurazione gli importi che l'assicurato è tenuto a corrispondere, a titolo di restituzione, al Cliente (turista) in virtù del minor valore, totale o parziale, della prestazione fruita ri- spetto a quella contrattualizzata. La differenza resterà a carico dell Assicurato. R.C. verso Terzi (R.C.T.): danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fat- to accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla conduzione Nota Informativa_ Edizione RC FLAT V dei locali nei quali svolge l attività descritta in polizza. Si rinvia all art. 27 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZE: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 7, 8, 9 e 34 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per evento ma con i sottolimiti previsti di ,00 per persona danneggiata e di ,00 per danni alle cose. Si rinvia all art. 19 delle Condizioni di assicurazione. R.C. verso Prestatori di lavoro (R.C.O.): gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui l Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del co- dice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la- 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio 6. Premi AVVERTENZA: Scoperto applicabile a tutte le garanzie Su tutti i danni diversi dai danni corporali si applica uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di 50,00 per ogni danneggiato ed il massi- mo di 1.500,00 per evento. Si rinvia all art. 20 delle Condizioni di assicurazione. Il seguente specchietto illustra, a titolo meramente esemplificativo, diverse modalità di applicazione dello scoperto: Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio. Aggravamento e Diminuzione del rischio Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all art. 8 Aggravamento del rischio e all art. 9 Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione) L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. Premio (si rinvia all art. 14 delle Condizioni di assicurazione) Il premio è stabilito in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente al momento della stipula della polizza e si intende dovuto in via anticipata alla decorrenza della polizza. Il premio, determinato in forma fissa sulla base del Volume di Affari dichiarato, che non deve risultare superiore a ,00, è pari a 600 annui; AVVERTENZE Il premio potrebbe subire variazioni in caso di applicazioni di sconti da parte dell impresa o dell intermediario oppure in presenza di convenzioni valide al momento della stipulazione;

3 Qualora la somma del fatturato di organizzazione e dei corrispettivi di intermediazione dovesse superare l importo di ,00 il Contraente è tenuto a richiedere, alla prima scadenza contrattuale successiva, la sostituzione della polizza a premio fisso con una polizza a premio regolabile sul fatturato conseguito. Qualora il Volume di Affari superi l importo di ,00 in caso di sinistro, la Società applicherà la regola proporzionale, di cui all art C.C. Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. Diritto di rivalsa AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. Si rinvia all art. 22 delle Condizioni di assicurazione. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all art. 12 delle Condizioni di assicurazione. Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto del lavoro (D.Lgs 276 del 10 settembre 2003). Si rinvia all art. 31 delle Condizioni di assicurazione. AVVERTENZE: La garanzia è soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 2, 7, 8, 9 e 34 delle Condizioni di assicurazione; L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di ,00 per evento e per persona. Si rinvia all art. 19 delle Condizioni di assicurazione. 7. Rivalsa 8. Diritto di Recesso 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 10. Legge applicabile al contratto 11. Regime Fiscale Al contratto è applicata le seguente aliquota di imposta: 22,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Trattamento Fiscale applicabile al contratto Nota Informativa_ Edizione RC FLAT- Pagina 2 di 4 V 12. Sinistri Obblighi dell assicurato In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). Devono poi essere inoltrate alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità dell evento di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro. Se l Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l invio della documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia all art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro delle Condizioni di assicurazione. L Assicurato ha la possibilità di denunciare il sinistro con le seguenti modalità: posta: AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Sinistri RC P.le Lodi, Milano telefax: 02/ rc@allianz-assistance.it sito web: Con la denuncia del sinistro l assicurato deve sempre fornire la seguente documentazione: - reclamo del danneggiato - relazione sull evento - contratto di viaggio sottoscritto dai clienti e/o estratto conto di prenotazione La Compagnia si riserva di richiedere tutta la documentazione utile alla valutazione del sinistro. AVVERTENZA: Per consentire alla Compagnia di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell art. 21 Gestione delle vertenze spese di resistenza, l Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documentazione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/ Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

4 Reclami 14. Arbitrato Servizio Qualità AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia P.le Lodi MILANO (Italia) fax: Quality@allianz-assistance.it Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, po- trà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede le- gale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l attivazione della procedura FINNET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. Ricorso all Arbitrato Non applicabile al presente contratto AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia GLOASSARIO ASSICURATO CONTRAENTE COSE il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali; Nota Informativa_ Edizione RC FLAT- Pagina 3 di 4 V DANNO MATERIALE DANNO CORPORALE DANNO DA VACANZA ROVINATA DANNO PATRIMONIALE EVENTO FORNITORE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI INTROITI DI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZATORE DI VIAGGIO PACCHETTO TURISTICO POLIZZA PREMIO PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE SINISTRO SCOPERTO SOCIETÀ TURISTA VENDITE AL NETTO VOLUME DI AFFARI la distruzione o il deterioramento di cose; la morte o le lesioni corporali; come definito all art. 47 del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo) la decurtazione del patrimonio del danneggiato; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l assicurazione che origina uno o più sinistri; qualunque persona di cui l Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente; qualunque persona fisica o giuridica che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, si impegni a proprio nome a procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di viaggio tutto compreso proposto da un organizzatore di viaggi che uno o più servizi turistici separati, indicando per iscritto il nome dell organizzatore o del fornitore dei servizi; gli importi complessivi pagati dai clienti comprensivi anche delle commissioni pagate a chi di competenza; il soggetto che professionalmente o meno, sia a titolo di attività principale o meno, si impegni in nome proprio a realizzare e a procurare a Terzi pacchetti turistici, verso corrispettivo forfetario. (ex art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/201) i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio (di cui all art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico. il documento che prova l'assicurazione; l importo che il contraente paga alla Società per ottenere le garanzie descritte in polizza. le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione; la richiesta di risarcimento di danni; la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato; l impresa assicuratrice AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia; qualunque persona fisica con cui l Assicurato ha preso l impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente;

5 gli introiti di organizzazione, per i quali l'assicurato/contraente acquista pacchetti di viaggio organizzati tecnicamente da altri organizzatori e per i quali non si è assunto l'organizzazione tecnica; la somma delle provvigioni di intermediazione e degli introiti di organizzazione / vendite al netto / incoming Nota Informativa_ Edizione RC FLAT V DEFINIZIONI Ai fini della presente polizza si intendono per: ASSICURATO CONTRAENTE COSE DANNO MATERIALE DANNO CORPORALE DANNO DA VACANZA ROVINATA DANNO PATRIMONIALE EVENTO FORNITORE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI INTROITI DI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZATORE DI VIAGGIO PACCHETTO TURISTICO POLIZZA PREMIO PROVVIGIONI DI INTERMEDIAZIONE SINISTRO SCOPERTO SOCIETÀ TURISTA VENDITE AL NETTO VOLUME DI AFFARI il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; sia gli oggetti materiali sia gli animali; la distruzione o il deterioramento di cose; la morte o le lesioni corporali; come definito all art. 47 del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo) la decurtazione del patrimonio del danneggiato; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata l assicurazione che origina uno o più sinistri; qualunque persona di cui l Assicurato si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente; qualunque persona fisica o giuridica che, sia a titolo di attività principale o meno, sia a titolo professionale o meno, si impegni a proprio nome a procurare ad un altra persona, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di viaggio tutto compreso proposto da un organizzatore di viaggi che uno o più servizi turistici separati, indicando per iscritto il nome dell organizzatore o del fornitore dei servizi; gli importi complessivi pagati dai clienti comprensivi anche delle commissioni pagate a chi di competenza; il soggetto che professionalmente o meno, sia a titolo di attività principale o meno, si impegni in nome proprio a realizzare e a procurare a Terzi pacchetti turistici, verso corrispettivo forfetario. (ex art. 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/201) i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all alloggio (di cui all art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico. il documento che prova l'assicurazione; l importo che il contraente paga alla Società per ottenere le garanzie descritte in polizza. le commissioni ricevute dalle vendite di viaggi tutto compreso organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietteria o di altri servizi turistici con la spendita del nome del fornitore degli stessi, con l esclusione delle commissioni relative a quei servizi inclusi nei viaggi di propria organizzazione; la richiesta di risarcimento di danni; la percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato; l impresa assicuratrice AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia; qualunque persona fisica con cui l Assicurato ha preso l impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente; gli introiti di organizzazione, per i quali l'assicurato/contraente acquista pacchetti di viaggio organizzati tecnicamente da altri organizzatori e per i quali non si è assunto l'organizzazione tecnica; la somma delle provvigioni di intermediazione e degli introiti di organizzazione / vendite al netto / incoming NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. Inizio e Termine dell'assicurazione L assicurazione prestata con la presente polizza è valida per gli eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa, Art. 3. Soggetti assicurabili Soggetti autorizzati allo svolgimento dell attività di impresa assicurata secondo le disposizioni vigenti nell ordinamento giuridico italiano al momento della stipula del presente contratto di assicu- razione e che operano in qualità di organizzatori di viaggio e/o di intermediari ai sensi dell art. 33, comma 1 del D.Lgs. 79/2011 e che hanno una sede operativa in Italia. Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.). Art. 4. Soggetti giuridici non assicurabili

6 Non sono assicurabili persone giuridiche, Tour Operator e Agenzie di viaggio aventi sede legale o domicilio permanenti in USA o in CANADA Art. 5. Art. 6. Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l Assicurato negli USA o in Canada. AGA International S.A. Rappresentanza Generale per l Italia non risponderà delle conseguenze di azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo (vedasi art. 24). Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando ad ognuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 7. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Art. 8. Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell art del C.C. Art. 9. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. MOD. 3133/RC FLAT_ Art.10. Modificazioni dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.11. Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art C.C.). Devono poi essere inoltrate alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità dell evento di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro. Se l Assicurato o il Contraente omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, l invio della documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Art.12. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art.13. Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest ultima è prorogata per un anno e così per le successive annualità. Art.14. Premio Il premio della presente polizza è stabilito in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente e/o dall Assicurato al momento della stipula della polizza e si intende dovuto in via anticipata alla decorrenza della polizza. Il premio è determinato in forma fissa sulla base del Volume di Affari dichiarato, a condizione che non sia superiore a ,00. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Resta, tuttavia, inteso tra le Parti che, qualora la somma del fatturato di organizzazione e dei corrispettivi di intermediazione dovesse superare l importo di ,00 l Assicurato o il Contraente è tenuto a richiedere, alla prima scadenza contrattuale successiva, la sostituzione della presente polizza a premio fisso con una polizza a premio regolabile sul fatturato conseguito. Qualora il Volume di Affari superi l importo di ,00 in caso di sinistro, la Società applicherà la regola proporzionale, di cui all art C.C. Art. 15. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 16. Foro Competente Per tutte le controversie tra la Società e l Assicurato, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente sarà quello di Milano. Art. 17. Rinvio alle norme di legge La presente assicurazione è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 79 del 23/5/2011 (Codice del Turismo), della Legge n (CCV), alla voce Massimali della presente Polizza. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono esclusivamente le norme della legislazione italiana. Art ) 2) Misure restrittive (sanctions limitations exclusion clause)

7 Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'unione Europea, dell'area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo. Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall ONU, dall Unione Europea o dagli Stati Uniti. Art. 19. Massimali e limiti di indennizzo R.C. Professionale (art. 25) - per evento e per anno assicurativo: ,00 - con i sottolimiti per danni alla persona previsti dagli artt. 13 e 22 della Legge n e comunque con il limite massimo di ,00 - con i sottolimiti per danni diversi da quelli alla persona previsti dagli artt. 13 e 22 della Legge n e comunque con il limite massimo di ,00 - con il sottolimite per evento, relativamente alla garanzia di cui all art. 26: ,00 R.C.T. (art. 28) - per evento: ,00 - per persona: ,00 - per danni a cose e animali: ,00 R.C.O (art. 32) - per evento: ,00 - per persona: ,00 Art. 20. Franchigie o scoperti Su tutti i danni diversi dai danni corporali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di 1.500,00 per evento. Art. 21. Gestione delle vertenze - spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al MOD. 3133/RC FLAT_ danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 23. Dichiarazioni dell Assicurato L assicurato dichiara di non aver stipulato accordi di manleva o di rinuncia alla rivalsa in favore di alcuno, e si impegna a non stipularne nel periodo di validità della presente polizza. Qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza aveva già sottoscritto accordi di tale natura, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Qualora tali accordi intervengano nel periodo di validità della polizza, la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell art c.c., e i sinistri relativi all accordo stesso non sono indennizzabili. Art. 22. Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per consentire l'esercizio del diritto di rivalsa. La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell'assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell'ambito delle loro mansioni. MOD. 3133/RC FLAT_ NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE I Responsabilità Civile Professionale Art. 24.Oggetto dell assicurazione L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi delle leggi italiane espressamente riportate nell art. 17 per l'esercizio di una impresa, avente sede legale ed operativa in Italia, legalmente costituita ed autorizzata alla: - intermediazione di servizi turistici; - organizzazione di viaggi; - vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori. La garanzia è, inoltre, estesa all attività di cui sopra esercitata in Italia attraverso le sedi operative dell Assicurato. La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali, patrimoniali e qualsiasi altro danno involontariamente cagionato ai Clienti (Turisti) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività professionale oggetto dell assicurazione. La copertura assicurativa è estesa all attività di vendita e/o di intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono, comunque, oggetto di attività dell assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e

8 non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai Clienti (Turisti). E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono per conto dell'assicurato nell'ambito delle mansioni affidate. La garanzia, in questo caso, è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. In caso di inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno qualora l'assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'assicurato ad organizzare tali servizi, sempre ché il fatto dannoso sia imputabile a responsabilità dell'assicurato e riconducibile alle condizioni di polizza. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo nel limite dell importo per evento e per anno di ,00, sempre ché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, proporzionate all evento e non differibili. L Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società gli importi eventualmente recuperati dai Fornitori di Servizi. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pacchetti turistici, così definiti all'articolo 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011, ed ai servizi turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale. Art. 25.Organizzazione di viaggi studenteschi Nel caso in cui l'assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti verso Terzi. Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di ,00 per evento, in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Art. 26.Esclusioni L'assicurazione non comprende: a) i danni conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'assicurato; b) la responsabilità derivante all'assicurato dalla prestazione in proprio: 1. del servizio di trasporto 2. di alloggio 3. di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche; c) i danni di cui l'intermediario/venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi della L. nr del 27/12/1977 (CCV); d) i danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; e) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; f) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; g) i danni avvenuti in occasione di epidemie; h) i danni conseguenti ad errata o mancata emissione o modifica di polizze di assicurazione, anche accessorie ai viaggi/ soggiorni, mancati o ritardati pagamenti dei relativi premi nonché ogni gestione o controversia relativa a detti contratti d'assicurazione, a qualsiasi titolo assunta; i) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore; j) i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento; k) i danni di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; l) i danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propostiti politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; m) i danni di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome); n) i danni e le richieste derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore; o) i danni conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'assicurato;

9 p) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo. Sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti dall Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali. Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. MOD. 3133/RC FLAT_ Pagina 8 di 10 AGA International S.A. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai Clienti (Turisti), restano esclusi dall'assicurazione gli importi che l'assicurato è tenuto a corrispondere, a titolo di restituzione, al Cliente (Turista), in virtù del minor valore, totale o parziale, della prestazione fruita rispetto a quella contrattualizzata. La differenza resterà a carico dell Assicurato. SEZIONE II Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro Art. 27. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per: a) morte e lesioni personali; b) distruzione o deterioramento di cose; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all esercizio dell attività descritta in polizza, ivi compreso il rischio derivante dalla conduzione dei locali nei quali svolge l attività descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed accompagnatori. La garanzia si intende estesa ai danni derivanti: c) dallo svolgimento di attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all attività descritta in polizza; d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stands; e) dalla proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni; f) dalla proprietà e dalla gestione, nell ambito dell azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all Assicurato nella sua qualità di committente, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti; g) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani; h) dalla committenza di cui all art del C.C., di dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione; i) dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore; j) ai sensi dell articolo 2049 del C.C. Art. 28. Responsabilità personale di dirigenti e dipendenti in genere, collaboratori e accompagnatori designati dall assicurato L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dirigenti, quadri, dipendenti in genere dell'assicurato, collaboratori e accompagnatori designati dall Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato/contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'assicurato, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre ché, dall'evento, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C. verso prestatori di lavoro. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Art. 29. Committenza di lavori di ordinaria manutenzione L'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza. Art. 30. Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell'ambito degli immobili di proprietà od uso dell Assicurato ove si svolge l attività descritta in polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall art. 34 Esclusioni lettera a) della presente sezione di polizza. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi sui mezzi stessi. Art. 31. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall INAIL e/o dall INPS. Nel caso in cui l'assicurato, al momento del sinistro, non sia in regola con gli obblighi di assicurazione sociale di uno o più dipendenti presso l' INAIL, l'assicurazione non è efficace solo qualora questa omissione sia da ascriversi a dolo o colpa grave.

10 Art. 32.Prestatori d'opera utilizzati nell'ambito dell'impresa In deroga alle condizioni Soggetti non considerati terzi lett. d), qualora l'assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d'opera non dipendenti, gli stessi sono considerati terzi, entro i limiti di massimale previsti per l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre at- tendono a lavori per conto dell'assicurato. Art. 33.Soggetti non considerati terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art C.C. nonché delle Società medesime, l amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); d) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono invece considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali: e) i titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo e pulizia, sempre ché ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione; f) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; g) professionisti in genere che abbiano rapporti occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico. MOD. 3133/RC FLAT_ Art. 34.Esclusioni Dalla garanzia RCT sono esclusi i danni: a) relativi alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti od aeromobili; b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; c) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo; d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o trovanti si sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività; e) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; f) da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopra elevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'assicurato; g) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di terzi; h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge; i) derivanti dalla responsabilità personale di amministratori e/o dirigenti ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2001. Le garanzie RCT e RCO non comprendono la responsabilità civile dell assicurato: j) derivante da detenzione o impiego di esplosivi; k) per danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell aria, dell acqua o del suolo; l) derivante dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico; m) per malattie professionali; n) per danni di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; o) per danni derivanti da campi elettromagnetici; p) per i danni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all evento. Non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO l inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Questa polizza non presta alcuna copertura, prestazione o beneficio per le attività o gli affari assicurati, limitatamente al fatto che la copertura, le prestazioni ed i benefici e/o le attività o gli affari assicurati violino una qualunque legge o regolamento delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea/AEE o di qualunque altra legge nazionale in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

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