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2 Leggi decreti circolari Indice LEGGI DECRETI CIRCOLARI Contratti di lavoro Rinnovo Ccnl terziario distribuzione e servizi Rapporti di lavoro Accordo Unione Confcommercio Milano e Monza Brianza Inps Accordo Expo Unione Confcommercio Milano e Monza Brianza GIURISPRUDENZA Estinzione del rapporto di lavoro Motivo oggettivo di licenziamento Licenziamento disciplinare Pag. 1 Pag. 33 Pag. 35 Pag. 47 Pag. 47 In primo piano Confcommercio Firmato l'accordo per il rinnovo del Ccnl del terziario, della distribuzione e dei servizi CONTRATTI DI LAVORO È stato sottoscritto da Confcommercio con FilcamsCgil, FisascatCisl e Uiltucs Uil, l accordo per il rinnovo del contratto nazionale del terziario, della distribuzione e dei servizi che decorre dal 1 aprile L'accordo che avrà durata fino al 31 dicembre 2017 prevede un aumento a regime di 85 euro e introduce significative novità quali il contratto a tempo determinato per il sostegno all'occupazione e una reale semplificazione nella flessibilità della distribuzione dell'orario. Le parti inoltre hanno recepito l'accordo sulla governance del 2014 per il riordino degli enti bilaterali territoriali e la valorizzazione del welfare contrattuale nazionale. Alleghiamo una prima comunicazione di commento di Confcommercio, alla quale farà seguito, nei prossimi giorni, la nota di approfondimento sul rinnovo contrattuale. 4 1

3 Leggi decreti circolari NOTA Confcommercio del 31 marzo Rinnovo Ccnl terziario 30 marzo Il 30 marzo 2015 si è sottoscritta tra Confcommercio e Filacms Cigl, Fisascat Cisl e Uiltucs l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl terziario, distribuzione e servizi che ha validità dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre Un negoziato difficile in un contesto ancora più difficile non solo perché collocato all'interno della più grande crisi degli ultimi cinquanta anni, ma soprattutto per la evidente necessità di trovare soluzioni efficaci ed equilibrate, in grado di garantire modelli organizzativi maggiormente flessibili con la massima attenzione al contenimento dei costi. L'accordo raggiunto consegna alle imprese del settore strumenti in grado di accompagnarle ed aiutarle nella ripresa con soluzioni innovative, tali da consentire una maggiore flessibilità e produttività sia sull'orario di lavoro che sul mercato del lavoro; migliori garanzie per l'applicazione maggiormente inclusiva del welfare contrattuale e il recepimento dell'accordo di governance sulla bilateralità 2014 per il miglioramento del sistema degli enti, dell'utilizzo delle risorse e della fruizione di prestazioni omogenee. I nuovi istituti sono immediatamente fruibili al livello nazionale e si rivolgono alle imprese di tutte le dimensioni. La soluzione economica prevede un aumento lordo medio (quarto livello) di 85 euro a regime, distribuito su 5 tranches per meglio contenere l'impatto degli aumenti del contratto, che prevede una vigenza triennale a partire dalla sottoscrizione, consentendo cosi di imputare il costo complessivo su un quadriennio, posto che il precedente contratto era scaduto il 31 dicembre In particolare si evidenzia che la prima erogazione pari a 15 euro avverrà con decorrenza dal mese di aprile 2015, senza arretrati. Nel confermare le previsioni in materia di secondo livello contenute nei "criteri guida (ex art7)" dell'accordo del 26 febbraio 2011, è previsto l'elemento economico di garanzia, quale una tantum finale pari a: 80 euro per le aziende fino a 10 dipendenti 90 euro per le aziende con oltre 10 dipendenti. Si evidenzia una nuova regolazione per la flessibilità dell'orario di lavoro, più immediata e senza costi, che consente alle imprese direttamente con il Ccnl, il superamento dell'orario contrattuale fino a 44 ore per 16 settimane, senza maggiorazione di straordinario per le ore prestate oltre l'orario settimanale, se recuperate entro 12 mesi dall'avvio del programma di flessibilità. Per favorire il sostegno all'occupazione si introduce una nuova specifica modalità per l'utilizzo del contratto a tempo determinato, meno onerosa per le imprese, che potranno assumere, una sola volta per 12 mesi, le categorie più deboli del mercato del lavoro, al di fuori dai limiti quantitativi per la stipula di contratti a termine. In particolare è previsto un sotto inquadramento del lavoratore, fino a due livelli nei primi 6 mesi e di un livello per i successivi 6 mesi. Inoltre al termine dei 12 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato si applicherà il sotto inquadramento di un livello per ulteriori 24 mesi. Il beneficio economico per le imprese, legato alla diversa retribuzione, si estende agli oneri contributivi e accessori. È introdotta una previsione finalizzata a migliorare la possibilità di attivare ulteriori contratti a tempo determinato fino al un massimo del 28%, compensando quote di assunzioni non utilizzate in altre unita produttive, dentro le quote massime previste dal Ccnl. Sempre con riferimento al contratto a tempo determinato, per rispondere alle necessità delle imprese che operano su territori a vocazione turistica, le cui attività sono escluse dalla disciplina legale della stagionalità, si prevede che le organizzazioni territoriali potranno al loro livello individuare le località a prevalente vocazione turistica, beneficiando dell'esclusione dalle limitazioni quantitative in materia di contratto a termine, in coerenza con le previsioni legislative vigenti. Un'ulteriore modifica riguarda le percentuali di conferma del contratto di apprendistato che vengono allineate ai limiti di legge, portandosi dall'80% al 20% per tutte le imprese. Inoltre viene portato a tre anni (36 mesi) il periodo su cui calcolare il numero delle conferme in servizio. Per il part time a 8 ore possono essere assunti giovani fino a 25 anni compiuti, anche non studenti. Infine sono state introdotte novità in materia di classificazione e una specifica disciplina per le imprese dell'ict, che consentirà di regolare nuove figure professionali, nonchè lo sviluppo di nuove figure appartenenti ai servizi. Si evidenzia, infine, che la firma di tutte e tre le sigle sindacali (FilcamsCgil, FisascatCisl e UiltucsUil) consente un rinnovo senza soluzione di continuità con il precedente contatto nazionale del 2011 che, come si ricorderà, non era stato firmato dalla FilcamsCgil. Si allega il testo dell'ipotesi di rinnovo. 2

4 Leggi decreti circolari CCLN terziario. Ipotesi di accordo del 30 marzo Indice degli articoli Art. 5 accordo di riordino dell'apprendistato periodo di prova (ex art. 48 Ccnl) Art. 17 accordo di riordino dell'apprendistato percentuale di conferma e proporzione numerica (ex art. 46 Ccnl e ex art 43) bilateralità e welfare contrattuale (indice) Art. 17 bis accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e fondi bilaterali nazionali e territoriali Art. 18 ente bilaterale nazionale art. 20 enti bilaterali territoriali Art. 21 finanziamento enti bilaterali territoriali art. 21 bis Fondo Est (ex art. 95) Art. 21 ter cassa assistenza sanitaria "Quas" (ex art. 115) Art. 63 contratto a tempo determinato Art. 66 limiti percentuali Art. 66 bis contratto a tempo determinato in località turistiche Art. 69 bis contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione Art. 72 rapporto a tempo parziale Art. 90 part time post maternità Art. 100 classificazione Art. 100 dichiarazione a verbale n. 1 Art. 100 dichiarazione a verbale n. 2 sui servizi Art. 100 bis classificazione Ict Art. 112 trasferimenti orario di lavoro (indice) Art. 121 articolazione dell'orario settimanale Art. 124 procedure per l'articolazione dell'orario settimanale Art. 125 flessibilità dell'orario Art. 126 flessibilità dell'orarioipotesi aggiuntiva A) Art. 127 flessibilità dell'orarioipotesi aggiuntiva B) Art. 141 lavoro domenicale Art. 164 congedi permessi per handicap Art. 176 trattamento economico di malattia Art. 188 bis adozioni internazionali Art. 200 aumenti retributivi mensili Art. 236 bis elemento economico di garanzia Art. 243 bis contributi di assistenza contrattuale (adesione contrattuale) (ex art. 40 Ccnl) apprendistato Ict Art. 236 decorrenza e durata Art. 11 diarie operatori di vendita Art. 11 bis elemento economico di garanzia operatori di vendita Art. 15 trattamento economico operatori di vendita 3

5 Leggi decreti circolari Articolo 5 Accordo di riordino dell'apprendistato Periodo di prova (ex art. 48 Ccnl) Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso (*). (*) A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello. La durata massima del periodo di prova non potrà superare iseguenti limiti: Quadri e primo livello Secondo e terzo livello Quarto e quinto livello Sesto e settimo livello 6 mesi di calendario 60 giorni di lavoro effettivo 60 giorni di lavoro effettivo 45 giorni di lavoro effettivo Articolo 17 Accordo di riordino apprendistato Percentuale di conferma e proporzione numerica (art. 46 Ccnl) Le percentuali di conferma degli apprendisti si applicano secondo le vigenti disposizioni legislative. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell'art. 2, Dlgs n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio biennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque un solo contratti di apprendistato. Considerato quanto previsto dal Dlgs n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. 1dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. SEZIONE I sistemi di relazioni sindacali premessa eliminata Art. 14 Osservatorio nazionale eliminato TITOLO III strumenti paritetici nazionali 4

6 Leggi decreti circolari TITOLO IV Bilateralità e welfare contrattuale Capo I bilateralità Art. 17 confermato Art. 17 bis nuovo inserimento Art. 18 riformulato Art. 19 (analisi problemi settoriali Ebinter) eliminato Art 20 modificato Art. 21 modificato Capo II welfare contrattuale Art. 21 bis fondo Est (ex art. 95) modificato Art. 21 ter cassa assistenza sanitaria Quas (ex art. 115) modificato Articolo 17 bis Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e fondi bilaterali nazionali e territoriali La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politicoistituzionale aperto nel paese. Le parti, in coerenza con quanto definito con l'accordo sulla governance del 10 dicembre 2009 e con le linee indicate nell'accordo interconfederale del 20 febbraio 2014 tra Confcommercio e CgilCislUil, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali. Per le stesse ragioni le parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori. Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le parti hanno sottoscritto il 19 marzo 2014 l'accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante. Il mancato rispetto da parte degli enti bilaterali territoriali delle previsioni del presente Ccnl, dell'applicazione degli statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell'accorda di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto accordo, di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse. Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi statuti e dei regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente accordo di rinnovo entro il 30 settembre 2015 ed adottati dagli enti entro il 31 dicembre Articolo 18 Ente Bilaterale Nazionale L'Ente bilaterale nazionale, in conformità a quanto previsto dagli accordi sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e fondi bilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti funzioni: assicura l'attività di supporto agli enti territoriali per l'adeguamento di statuti e regolamenti ai nuovi statuti e regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli enti bilaterali territoriali; predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei fondi, che gli enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'ente bilaterale nazionale; raccoglie da tutti gli enti bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull'andamento della gestione e dell'attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente Ccnl e degli accordi di governance di cui al primo comma del presente articolo; 5

7 Leggi decreti circolari raccoglie i dati degli osservatori territorial i, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul terziario dell'ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all'anno in un'iniziativa pubblica; censisce gli enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti accordi sulla governance; segnala al comitato di indirizzo e controllo previsto dall'accordo governance del 2014, ed in tal modo ai firmatari del Ccnl, gli enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale; promuove la rete degli enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del Ccnl e del presente accordo attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli enti territoriali stessi. L'Ente bilaterale nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva. L'Ente bilaterale nazionale per il terziario svolge, inoltre, le seguenti attività: a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione; d) riceve dalle aziende e analizza i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91; e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori; f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, i n sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (ForTe); g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli enti bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali i) riceve dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del Cnel; j) riceve la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione; k) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali; l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; m) svolge le funzioni previste dal Ccnl in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate; n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali; o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'ente bilaterale nazionale per il terziario. Le parti concordano inoltre di: dotare l'ente bilaterale nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali territoriali; conferire all'ente bilaterale nazionale potere di intervento sugli enti territoriali in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme. Per il finanziamento dell'ente bilaterale nazionale è dovuto un contributo da parte degli enti territoriali pari al 15% delle entrate contributive di cui al successivo art

8 Leggi decreti circolari Per gli enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso Ebinter, tramite F24 o altri strumenti similari, con successivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione sarà dovuta nella misura ridotta del 10%. Articolo 20 Enti bilaterali territoriali Gli enti bilaterali territoriali oossono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresenta nze territoriali delle organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente Ccnl. L'ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi. Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente Ccnl nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi governance del 2009 e del L'ente bilaterale territoriale adotta lo statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale. L'ente bilaterale è tenuto a svolgere Esso svolge apposite commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente Ccnl: a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di sommministrazione a tempo determinato dallʼart.63 (contratti a tempo determinato); b) dallʼart. 41, (contratti di inserimento); c) tutela della salute e della dignità della persona della Sezione Seconda (Tutela della salute e della dignità della persona); d) svolge le funzioni previste dal Ccnl in materia di a pprendistato dagli articoli 42 a 62 (apprendistato); e) dallʼart. 72, (part time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia); f) lavoro ripartito dallʼart. 93 (lavoro ripartito); g) costituisce al proprio interno l'organismo paritetico provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro; h) riceve comunicazione in materia di articolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt ); gli articoli da 126 a 128 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali; i) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37 bis e 38; L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti. A tal fine, lʼosservatorio L'Ente bilaterale, inoltre, può: 1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali. anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'osservatorio nazionale ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; 2. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, ali'ente bilaterale nazionale; 3. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; 4. svolgere le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo. Le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale. 7

9 Leggi decreti circolari Avviso comune in materia di enti bilaterali In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell'occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti. Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro. Nel ribadire l'importanza che la bilateralità riveste riviste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le parti riconfermano i contenuti dell'avviso comune del 25 marzo 2009 in materia di ammortizzatori sociali. Articolo 21 Finanziamento Enti bilaterali territoriali Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1 gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10 % di paga base e contingenza Dal 1 marzo 2011 mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, l'e.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art Capo II Welfare contrattuale Articolo 21 bis Fondo Est (ex art. 95) Ad Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo Est), che risponda ai requisiti previsti dal Dlgs , n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dal 1 settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente contratto. Sempre a decorrere dal 1 settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115, del presente contratto. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell'azienda, pari a: per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1 settembre 2005; per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1 settembre Con decorrenza 1 gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico dell'azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. 8

10 Leggi decreti circolari A decorrere dal 1 giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. A decorrere dal 1 gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Ccnl, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e he rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo Est, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3. Dal 1 marzo 2011 la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo. Il regolamento del Fondo può potrà consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per lʼiscrizione, con i limiti previsti dal regolamento. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendal i, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà dell'iscrizione al Fondo, che prevedano l'istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Dichiarazione a verbale Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, d i valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse. Dichiarazione a verbale Le parti si danno specificatamente atto che nella detem1inazione della parte normativa/economica del presente Ccnl si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'articolo 95 per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del Ccnl del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente Ccnl. Articolo 21 ter Cassa assistenza sanitaria "Quas" (ex art. 115) A favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la cassa di assistenza sanitaria "Quas", integrativa del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 1 gennaio 1989 il contributo obbligatorio a favore della cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1 gennaio 1995 il contributo obbligatorio a favore della cassa è incrementato di euro 36, 15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. A decorrere dal 1 gennaio 2005 il contributo obbligatorio a favore della cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. A decorrere da 1 gennaio 2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuo a favore della cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro. 9

11 Leggi decreti circolari A decorrere dal 1 gennaio 2009 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. A decorrere dal 1 giugno 2011 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. Con decorrenza dal mese successivo alla data d i sottoscrizione del presente Ccnl l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da Quas, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali; La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto. La Il regolamento della Cassa può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione. Dichiarazione a verbale Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas dovrà provvedere provvederà ad effettuare, con cadenza annuale, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio la verifica dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'assetto della cassa, volto a garantirne l'equilibrio nel rispetto delle determinazioni dei soci assunte in materia. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo. Articolo 63 Contratto a tempo determinato Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, Le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67, eper sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determi nato di sostegno all'occupazi one di cui all'art. 69 bis del presente Ccnl. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori. Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l'azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numera di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determi nato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo, Dlgs n. 368/2001, nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive. 10

12 Leggi decreti circolari Articolo 66 Limiti percentuali Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art.67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, 65, commi 2 e 3 e all'art 69 bis contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione. La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell'art. 63 del presente Ccnl. Articolo 66 bis Contratti a tempo determinato in località turistiche Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente Ccnl, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al Dpr 7 ottobre 1963, n e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. b), Dlgs n. 368/2001. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Ccnl, con apposito accordo. Articolo 69 bis Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti sva ntaggiati, per la vigenza del presente Ccnl, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione con soggetti che, ai sensi del regolamento (Ce) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lett. a), non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito. Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del presente Ccnl. Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul libro unico del lavoro. La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo Forte, a fronte di specifiche indicazioni che le parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli avvisi. Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livellli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assu n zione, per un ulteriore periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto e al sesto livello per i restanti sei mesi della durata del contratto, nonché per l'eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. La contribuzione carico del datore di lavoro per il fondo complementare Fonte è pari per tutta la durata del contratto all'1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del tfr. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi. 11

13 Leggi decreti circolari Al fine di favorire le assunzioni previste dal presente articolo e in conformità alla facoltà concessa dalla legge di prevedere limiti numerici alle assunzioni in maniera non uniforme, I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall'articolo 72, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all'occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. della definizione di organici complessivi individuati dalla legge e dal presente Ccnl ai fini dellʼapplicazione di specifici istituti. La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell'art. 69 di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente Ccnl. Articolo 72 Rapporto a tempo parziale L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi: 1) il periodo di prova per i nuovi assunti; 2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti: aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. 3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa; 4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, così come previsto dall'art. 2, 2 comma, del Dlgs n. 61/2000 e successive modifiche. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domeica cui potranno accedere, disoccupati con più di 45 anni di età, studenti, e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale territoriale. In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Articolo 90 Part time post maternità Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati e in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui. 12

14 Leggi decreti circolari Articolo 100 Classificazione (omissis) Terzo livello 13. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o m eccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l'uso a ppropriato di specifiche strumentazioni, individua ndo, dal punto di vista tecnico economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale; il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale; (omissis) Dichiarazione a verbale Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coord ina mento e controllo, sono ricom presi nell'a m bito della declaratoria del terzo livello quei l avoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolga no anche compiti accessori di raccordo organ izzativo per l'applicazione e la verifica delle d isposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo. Quarto livello (omissis) 22. bis operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnicopratiche comunque acquisite. Dichiarazione a verbale n. 1 all'art. 100 In relazione a quanto previsto dalla sfera di applicazione del presente Ccnl, alla lettera e) "servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone", numero 47 (agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle organizzazioni firmatarie il presente Ccnl) le parti si danno atto che le relative figure professionali sono ricomprese nella classificazione del oersonale contenuta nell'art. 100 ed inquadrabili ai livelli corrispondenti alle declaratorie ivi contenute. Dichiarazione a verbale n. 2 sui servizi Nell'ambito della classificazione del personale, le parti concordano di istituire una commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo le esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e segnatamente alle seguenti macroaree: Ricerche di mercato; Marketing e comunicazione; Società di consulenza e di revisione; Servizi assicurativi; Servizi finanziari. A tal fine, le Parti concordano che, ferma restando in ogni caso l'unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali, sarà compito della commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie e le relative esemplificazioni. 13

15 Leggi decreti circolari Articolo 112 Trasferimenti Fermo restando quanto previsto dagli artt. 170 e 171, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di giorni ovvero di giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. Qualora il periodo di preavviso previsto dal primo comma del presente articolo non venga rispettato in tutto o in parte, al quadro per il periodo di preavviso residuo spetterà il trattamento di trasferta di cui all'art. 167, nonché un rientro presso la precedente residenza. Il Quadro che abbia compiuto il 55 anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi. Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art SEZIONE IV Disciplina del rapporto di lavoro TITOLO V Svolgimento del rapporto di lavoro (omissis) Capo I Orario di lavoro Articolo 121 (omissis) Articolo 124 Articolo 125 Articolo 126 Articolo 127 Articolo 128 Articolo 129 Articolo 130 riformulato riformulato riformulato riformulato riformulato confermato confermato confermato Articolo 121 Articolazione dell'orario settimanale In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro: a.1) 40 ore settimanali Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale previsa dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali prima dell'entrata in vigore del presente contratto l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti. 14

16 Leggi decreti circolari Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare in sede di commissione di cui al II comma della presente lettera a) la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo. Resta ferma in ogni caso l'applicabilità dell'art a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità Nel caso in cui lʼazienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dallʼart. 125, il monte ore di permessi di cui al II comma dellʼart. 146 sarà, per lʼanno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dallʼart b) 39 ore settimanali. Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell'art Le rimanenti ore di cui all'art. 146, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art c) 38 ore settimanali Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell'art. 146 e 56 al terzo comma dell'art Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 146, ferma restando l'applicabilità dell'art. 125 Articolo 124 Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 133, e contestualmente, per iscritto, all'ente bilaterale territoriale Osservatorio della provincia di competenza, di cui all'art. 20, tramite la corrispondente associazione territoriale aderente alla Confcommercio ovvero all'ente bilaterale nazionale per le aziende multilocalizzate. Lʼarticolazione dellʼorario settimanale prescelte avrà vigore dal 1 gennaio dellʼanno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dellʼorario, avrà validità annuale. Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, l'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavvisa previsto nel precedente comma del presente articolo. Nel corso degli incontri di cui allʼart. 20, A seguito delle comunicazioni effettuate agli enti bilaterali, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale di cui allʼultimo capoverso dellʼart. 6. Articolo 125 Flessibilità dell'orario Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale dallʼart. 10, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Nellʼambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dellʼorario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata. 15

17 Leggi decreti circolari Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito. L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di appllicazione della flessibilità di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Ai fini dellʼapplicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità. Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art Articolo 126 Flessibilità dell'orario Ipotesi aggiuntiva A) Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 125, con le seguenti modalità: Fatto salvo il confronto in materia prevista in sede di contrattazione aziendale dallʼart. 10 e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dallʼart. 6, per far fronte alle variazioni dellʼintensità lavorativa dellʼazienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 125, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità: 1 per le aziende di cui all'art. 121, lett. a), b) e c): superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di16 settimane. Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto previsto dallʼart. 121 lett. a. 2), un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale; 2 per le aziende di cui all'art. 121, lett. b) e c): superamento dellʼorario contrattuale in particolare i periodi dellʼanno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanaliper un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui allʼart.146 pari a 45 minutiper ciascuna settimana di superamento dellʼorario normale settimanale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. Articolo 127 Flessibilità dell'orario Ipotesi aggiuntiva B) Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 125 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità: Nellʼambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dellʼintensità lavorativa, le aziende di cui allʼart. 121 lett. a. 2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 125 sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità: 1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane; 16

18 Leggi decreti circolari 2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1, verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale. Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi. Articolo 141 Lavoro domenicale Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del Dlgs 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale. Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal Ccnl del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2 livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento. In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1e 2, le parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del Ccnl 18 luglio 2008,di applicare la disciplina di cui ai commi successivi. Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal Dlgs 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati: le madri, o i padri affidatari,di bambini di età fino a 3 anni; i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di asssegno di accompagnamento conviventi; i portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992. Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione. In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile. Fermi restando le maggiorazioni e itrattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori anche con orario di lavoro a tempo parziale che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1 gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica. 17

19 Leggi decreti circolari Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente Ccnl. Dichiarazione delle parti Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Dl 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008. Articolo 164 Congedi e permessi per handicap La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 423, e cioè: a) il periodo di congedo parentale fruibile fino agli otto anni di età del bambino; b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'inps; c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'inps anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge. Le agevolazioni di cui ai punti a); b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori. Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall'articolo 7 della legge 1204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, legge 1204/71. Il genitore, parente o affine entro ilterzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso. Le disposizioni di cui ai commi "precedenti si applicano anche agli affidatari dì persone handicappate in situazioni di gravità. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo sì fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore. Articolo 176 Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'inps ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'inps, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'inps da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivainente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza); 18

20 Leggi decreti circolari 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4 al 20 ; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1 aprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell'art. 175, l'integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi dne eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto ai sensi dell'art. 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'inps non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'inps in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e 183 né agli apprendisti. In attuazione dell'art. 20 del Dl 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, le parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'inps, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo,con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'inps. Contestualmente, le parti confermano di affidare ad un'apposita commissione il compito di valutare, in un'ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all'esonero dal pagamento del contributo all'inps. La suddetta commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell' accordo di rinnovo. Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo, l'ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall'inps per l'erogazione dell'indennità a suo carico. Dichiarazione a verbale n. 2 In merito agli esiti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, Ebinter procederà alla realizzazione di un monitoraggio, anche attraverso gli enti bilaterali territoriali, secondo le modalità che verranno definite entro il 30 giugno 2011 tra le parti firmatarie il presente accordo di rinnovo. Dichiarazione a verbale n. 3 Alla materia di cui al presente articolo si applicano, in caso di controversie, le norme di legge e quelle della sezione terza del Ccnl terziario, come modificato dal presente accordo di rinnovo. 19

21 Leggi decreti circolari Dichiarazione a verbale n. 4 Le parti confermano che la materia disciplinata dal presente articolo potrà essere oggetto di intese a livello aziendale. Articolo 188 bis Adozioni internazionali In caso di adozione internazionale, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabili in due parti, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempi menti relativi alla procedura adottiva prima dell'ingresso del minore in Italia. Articolo 200 Aumenti retributivi mensili A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili: AUMENTI RIPARAMETRATI Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Totale 01/04/ /11/ /06/ /11/ /08/2017 QUADRI I II III IV V VI VII 26,04 23,46 20,29 17, ,55 12,17 10,42 26,04 23,46 20,29 17, ,55 12,17 10,42 26,04 23,46 20,29 17, ,55 12,17 10,42 26,04 23,46 20,29 17, ,55 12,17 10,42 41,67 37,53 32,47 27, ,68 19,47 16,67 147,57 132,93 114,99 98, ,80 68,94 59,03 operatori di vendita I categoria II categoria 14,16 11,89 14,16 11,89 14,16 11,89 14,16 11,89 22,66 19,02 80,24 67,36 Articolo 236 Decorrenza e durata Le parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e preso atto, che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data 31/3/2015, concordano che il presente contratto decorre dal 1/4/2015 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2017. Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata ar. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Articolo 236 bis Elemento economico di garanzia L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi: verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017; compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l'azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 191, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2015 al 31/10/2017; 20

22 Leggi decreti circolari per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 76; l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl terziario, che venga corrisposto successivamente all'1/1/2015; si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente rinnovo; importo: Quadri, I e II livello III e IV livello V e VI livello Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro 80 euro 65 euro Aziende a partire 11 dipendenti 105 euro 90 euro 75 euro SEZIONE IV DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Titolo VII Articolo 243 bis Contributi di assistenza contrattuale (adesione contrattuale) Le Parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente Ccnl mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economiconormativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative. Pertanto, per la definizione del presente Ccnl ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché gli articoli precedenti e per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza lʼefficienza delle proprie strutture sindacali anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro Confcommercio la Confedera zione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi, (FilCAMSCGIL) la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo, (FISASCATCISL) e lʼunione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCSUIL), procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economiconormativo del presente Ccnl, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro. Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro, che applicano ai sensi del primo comma del presente articolo il presente Ccnl, e i rispettivi dipendenti. Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l'istituto previdenziale o assistenziale prescelto. Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica. I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo. 21

23 Leggi decreti circolari Articolo 100 bis Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell'information and Communication Technology Premesso che: le aziende che svolgono esclusivamente attività nell'lnformation and Communication Technology sono connotate da particolari caratteristiche, quali la continua evoluzione delle tecnologie, i periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze, nonché la necessità di adeguamenti e rivisitazioni degli organici; per l'individuazione di qualificazioni professionali Ict nelle suddette aziende Ict è stato elaborato alivello europeo l'ecompe tence Framework (c.d. ecf), quale sistema di riferimento per competenze professionali e manageriali, che permette di far dialogare fra di loro sistemi di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e delle singole imprese; tale framework di riferimento risulta utile da adottare, in quanto le definizioni fornite da ecf sono conformi alle esigenze delle aziende e dei lavoratori,e sono espresse nel loro linguaggio; l'ecf è progettato per mettere in relazione specifici skills e modelli di profili professionali (per esempio Aitis, Cigref, Eucip, Sfia, etc.) che provengono da differenti culture ed esperienze in Europa e fornisce, inoltre, una traduzione di questi approcci e nello stesso tempo dà identità europea; Sulla base delle premesse, la lettura della matrice sottostante, unitamente alla declaratoria previstaper ogni singolo livello contrattuale, può consentire il corretto inquadramento dei profili definiti con ecf all'interno di una impresa Ict. Si conviene, pertanto, sulla necessità che la classificazione del personale per talune figure professionali operanti all'interno delle aziende che svolgono esclusivamente attività nell'ict sia diversamente regolamentata rispetto ad altre tipologie di aziende. Il presente articolo... trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti nelle suddette aziende dell'ict, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. Le disposizioni ivi contenute, quindi, non sono applicabili a figure professionali, anche se similari, ma che prestino la loro attività in aziende non appartenenti all'ambito dell'information and Communication Technology, per le quali, dunque, continuano a trovare applicazione le norme contenute nell'art. 100 del presente Ccnl. Per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la nomenclatura fornita dall'ecf. In particolare, laddove si parla di "gestione" o di "manager" le parti hanno riprodotto un termine tecnico che non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che richiedono al lavoratore di ricoprire una posizione apicale. 22

24 Leggi decreti circolari Tabella 1 Qualifica Mansioni Inquadramento Account Manager Costruisce relazioni di business con i clienti per 2 favorire la vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o Ict, identifica opportunità e gestisce l'acquisizione e la consegna di prodotti. Ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita e mantenere margini. Business Analyst Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del 2 sistema informativo per supportare il business plan e ne controlla l'impatto in termini di gestione del cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali dell'azienda per quanto riguarda l'area delle soluzioni Ict. Analizza le esigenze di mercato e le traduce in soluzioni Ict. Business Information Gestisce ed implementa gli aggiornamenti delle applicazioni 3 Manager esistenti e le attività di manutenzione sulla base dei bisogni, dei costi e dei piani concordati con gli utenti interni. Assicura la qualità di servizio e la soddisfazione del cliente interno. Chief Information Definisce e implementa la governance e la strategia Ict. 1 Officer (Cio) Determina le risorse necessarie per l'implementazione della strategia Ict. Anticipa l'evoluzione del mercato Ict e i bisogni di business dell'azienda. Contribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa in progetti di più grande cambiamento. Database Manager Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), 3 o assicura la manutenzione e la riparazione del data base dell'azienda (Administrator) per supportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e pianificando per bisogni di espansioni future. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database Developer Assicura la realizzazione e l'implementazione di 4 applicazioni Ict. Contribuisce alla pianificazione e al disegno di dettaglio. Compila programma di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell'efficienza Digital Media Disegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website 4 Specialist per ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing. Fa racconandazioni sulle interfacce tecniche e assicura la sostenibilità attraverso l'applicazione di sistemi di gestione dei contenuti appropriati. 23

25 Leggi decreti circolari Ict Consultant Garantisce il controllo tecnologico per informare gli 3 stakeholder sulle tecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti Ict mediante l'introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove tecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto. Ict Operations Implementa e mantiene una parte dell'infrastruttura Ict. 3 Assicura che le attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia e il controllo dei costi dell'organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie. Assicura l'efficacia dell'ict e la gestione dei rischi associati. Ict Secutity Definisce la politica di sicurezza del sistema di informazioni. 3 Manager Gestisce la diffusione delle sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l'esperto di politica di sicurezza Ict dagli stakeholder interni ed esterni. Ict Security Propone e implementa i necessari aggiornamenti della 4 Specialist sicurezza. Consiglia, supporta, informa, e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È riconesciuto come l'esperto tecnico della sicurezza Ict dai colleghi. Ict Trainer Fornisce la conoscenza e gli skill necessari per assicurare che 4 i discenti siano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro Network Specialist Gestisce e opera sul sistema di informazioni in rete, 4 risolvendo problemi ed errori per assicurare defini livelli di servizio. Monitora e migliora le performance della rete. Project Manager Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento 3 iniziale alla consegna finale. Responsabile dell'ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi e i tempi definiti. Quality Assurance Agisce e mette in essere un approccio della qualità Ict 3 Manager conforme alla cultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente implementati per salvaguardare il patrimonio, l'integrità dei dati e l'operatività. È focalizzato ed impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità. Service Desk Agent Fornire supporto all'utente per eliminare gli errori dovuti a 4 problemi o ad aspetti critici dell'ict. L'obiettivo principale è di consentire all'utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature Ict o delle applicazioni software. 24

26 Leggi decreti circolari Service Manager Gestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements 2 (Sla), Operational Level Agreements (Ola) e i Key Performance Indicators (Kpi). Negozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il Business Is Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e soddisfa gli Sla. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento degli Sla. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto delle organizzazioni di business/finanza. System Administrator Installa software, configura ed aggiorna sistemi Ict. Amministra 4 quotidianamente l'esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, isalvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance. Systems Analyst Assicura il disegno tecnico e contribuisce all'implementazione 4 di nuovo software e/o di miglioramenti. Systems Architect Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto 3 di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. È al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici. Technical Analyst Definisce specifiche tecniche dettagliate e contribusce in modo 3 diretto alla creazione o modifica efficace di sistemi applicativi complessi, mediante l'utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i risultati rispondano ai requisiti di business, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità sia in termini di conformità con le specifiche funzionali concordate. Technical Specialist Mantiene in modo efficace hardware/software. Responsabile di 4 una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un'alta soddisfazione del cliente. Test Specialist Contribuisce alla correttezza e la completezza di un sistema 4 garantendo che la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell'utente. Contribusce in differenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause. Enterprise Architect Descrivere la struttura di un'organizzazione, i suoi processi 2 operativi, i sistemi informativi a supporto, i flussi informativi, le tecnologie utilizzate, le localizzazioni geografiche, i suoi obiettivi,mantenendo un equilibrio tra opportunità tecnologiche e requisiti dei processi di business. Mantenere una visione olistica della strategia dell'organizzazione, dei processi di business, dell'informazione e del patrimonio Ict. Le parti concordano che qualora emerga la necessità di definire ulteriori qualifiche non presenti nella tabella 1, si incontreranno secondo le modalità di cui all'art. 15, lett. b), punto 1 del Ccnl. 25

27 Leggi decreti circolari AREA DI ATTIVITÀ ICT TIPOLOGIA DI PROFILO GESTIONE BUSINESS GESTIONE TECNICA PROGETTAZIONE SVILUPPO SUPPORTO ESERCIZIO E SERVIZI Piano orario curricolare Profili professionali Ore complessive di formazione professionalizzante approfondite conoscenze 240 tecnicoscientifiche e capacità (per gli apprendisti in possesso di divulgazione delle proprie di diploma di istruzione superiore di 2 competenze (inquadramento grado o di laurea univesitaria 210 ore) finale al 2 livello) paricolari conoscenze 210 tecniche e approfondita conoscenza tecnicopratica (inquadramento finale al 3 livello) specifiche conoscenze tecniche 180 e particolari capacità tecnicopratiche (inquadramento finale al 4 livello) Normali conoscenze e adeguate 160 capacità tecnicopratiche (inquadramento finale al 5 livello) Semplici conoscenze pratiche 120 (inquadramento finale al 6 livello) Tipologia di profilo Gestione Business Qualifiche particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza tecnicopratica Business Information Manager Ict Operation Manager 26

28 Leggi decreti circolari Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) Competenze di settore Competenze di profilo Applicazione, procedure e processi interni all'azienda Riconoscere il proprio ruolo Percezione dell'organizzazione: la persona si muove all'interno del contesto aziendale e all'interno dell'organizzazione dimostrando di conoscerla del processo di erogazione del servizio e interpretarla coerentemente Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso Sapere gestire e lavorare in un gruppo di lavoro le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove Saper realizzare un business plan coerentemente per raggiungerli Saper impostare i progetti Interpretare la gestione del cambiamento Saper individuare e gestire il rischio Competenze di area Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Sapersi rapportare alle altre funzioni organizzative aziendali (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale. Tipologia di profilo Gestione tecnica Qualifiche particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica Ouality Assurance Manager Quality Assurance Manager Ict Security Manager Project Manager Service Manager Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) Competenze di settore Competenze di profilo Applicazione, procedure e processi interni all'azienda Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto Percezione dell'organizzazione: la persona si muove aziendale e del processo di erogazione del servizio all'interno dell'organizzazione dimostrando di conoscerla Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza e interpretarla coerentemente Saper redigere, leggere e interpretare lettere, Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso comunicazioni e documenti in inglese, se richiesto le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove dallʼazienda coerentemente per raggiungerli Sapere lavorare in un gruppo di lavoro 27

29 Leggi decreti circolari Competenze di area Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale. Tipologia di profilo Progettazione Qualifiche approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze Business Analyst Enterprise Architect particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnicopratica Systems Architect Technical Analyst Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche Systems Analyst Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) Competenze di settore Competenze di profilo Applicazione, procedure e processi interni all'azienda Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto Percezione dell'organizzazione: la persona si muove aziendale e del processo di erogazione del servizio all'interno dell'organizzazione dimostrando di conoscerla Conoscere e saper applicare le norme di e interpretarla coerentemente sicurezza Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso Saper redigere, leggere e interpretare lettere, le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove e documenti in inglese, se richiesto dall'azienda coerentemente per raggiungerli Sapere lavorare in un gruppo di lavoro Saper risolvere i problemi Competenze di area Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale. 28

30 Leggi decreti circolari Tipologia di profilo Sviluppo Qualifiche Normali conoscenze e adeguate capacità tecnicopratiche Developer Digital Media Specialisti Test Specialist Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) Competenze di settore Competenze di profilo Applicazione, procedure e processi interni all'azienda Saper utilizzare lo strumento informatico Percezione dell'organizzazione: la persona si muove e i principali software applicativi per le operazioni all'interno dell'organizzazione dimostrando di conoscerla di calcolo e di videoscrittura e interpretarla coerentemente Conoscere e saper applicare le norme di Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso sicurezza le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove Saper redigere, leggere e interpretare lettere coerentemente per raggiungerli e documenti in inglese, se richiesto dall'azienda Sapere lavorare in un gruppo di lavoro Saper descrivere e risolvere i problemi Competenze di area Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale. Tipologia di profilo Supporto Qualifiche approfondite conoscenze tecnicoscientifiche e capacitàdi divulgazione delle proprie competenze Accont Manager particolari conoscenze tecnichee approfondita conoscenza tecnicopratica Ict Consultant specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnicopratiche Ict Trainer Ict Security Specialist 29

31 Leggi decreti circolari Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) Competenze di settore Competenze di profilo Applicazione, procedure e processi interni all'azienda Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto Percezione dell'organizzazione: la persona si muove aziendale e del processo di erogazione del servizio all'interno dell'organizzazione dimostrando di conoscerla Conoscere e saper applicare le norme di e interpretarla coerentemente sicurezza Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso Saper redigere, leggere e interpretare lettere, le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove e documenti in inglese, se richiesto dall'azienda coerentemente per raggiungerli Saper descrivere i problemi, risolverli, se di competenza, e/o indirizzarli ai corretti risolutori Competenze di area Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale. Tipologia di profilo Esercizio e servizi Qualifiche Normali capacità e adeguate capacità tecnicopratiche Network Specialist Technical Specialist Semplici conoscenze pratiche System Administrator Service Desk Agent Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) Competenze di settore Competenze di profilo Applicazione, procedure e processi interni all'azienda Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto Percezione dell'organizzazione: la persona si muove aziendale e del processo di erogazione del servizio all'interno dell'organizzazione dimostrando di conoscerla Conoscere e saper applicare le norme di e interpretarla coerentemente sicurezza Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso Saper redigere, leggere e interpretare lettere, le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove e documenti in inglese, se richiesto dall'azienda coerentemente per raggiungerli Sapere lavorare in un gruppo di lavoro Saper descrivere i problemi, risolverli, se di competenza, e/o indirizzarli ai corretti risolutori 30

32 Leggi decreti circolari Competenze di area Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale. Operatori di vendita Articolo 11 Diarie La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta ali' Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell' azienda, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente: a) se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria; b) se invece l'operatore di vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l'eventuale permanenza nella città ove ha sede l'azienda, per l'esplicazione dei compiti di cui alla lettera e) dell'art. 2. Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'operatore di vendita per vitto e alloggio nell' espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo V, Sezione prima, del presente Ccnl. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda. Norma di interpretazione autentica Le parti dichiarano che l'articolo 11 del protocollo per operatori di vendita, aggiuntivo al Ccnl terziario 2 luglio 2004, il quale afferma che la diaria fissa costituirà, ad ogni effetto, per il 50%, parte integrante della retribuzione, formulato in un periodo antecedente l'emanazione del Dlgs 314/97, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l'incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi. Le parti dichiarano pertanto che non si è voluto con tale previsione contrattuale entrare nel merito della determinazione della retribuzione imponibile ai fini fiscal i e previdenziali, che resta auindi disciplinata unicamente dalla legislazione vigente. Articolo 11 bis Elemento economico operatori di vendita I categoria II categoria Aziende fino a 10 dipendenti 76 euro 63 euro Aziende a partire da 11 dipendenti 85 euro 71 euro 31

33 Leggi decreti circolari Articolo 15 Trattamento economico operatori di vendita A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli operatori di vendita verrà erogato il seguente aumento salariale: Decorrenza 1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/11/2016 1/8/2017 Totale I categoria 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24 II categoria 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,36 L'aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Per l'operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferi mento al periodo di servizio prestato. Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto. Dichiarazione a verbale Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli operatori di vendita. l Informatore Commercio Turismo Servizi Professioni n. 253 anno LVIII Organo d informazione e documentazione di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza DIRETTORE RESPONSABILE Gianroberto Costa REDAZIONE Federico Sozzani Corso Venezia 47/ Milano PROPRIETA Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza EDITRICE Promo.Ter Unione sede e amministrazione Corso Venezia 47/ Milano PER LA PUBBLICITA marketing@unione.milano.it Tel AUTORIZZAZIONE Tribunale di Milano n del Una copia euro 0,568 32

34 Leggi decreti circolari RAPPORTI DI LAVORO Accordo tra Unione Confcommercio Milano e Inps per rendere più semplici le comunicazioni tra le aziende associate e lʼistituto Il 23 marzo è stato firmato, tra Unione Confcommercio Milano e Inps Direzione area metropolitana di Milano, un protocollo dʼintesa che, nellʼambito delle rispettive competenze, rafforza il consolidato rapporto di collaborazione istituzionale prevedendo un sistema di comunicazione telematico che semplifica e razionalizza i rapporti tra le imprese associate ad Unione e lʼinps. Lʼattuale sistema di comunicazione tra le imprese e lʼistituto avviene attraverso lʼutilizzo dei c.d. cassetti previdenziali e, per le aziende con dipendenti, della comunicazione bidirezionale. Infatti le aziende possono inviare domande di servizio allʼinps, esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito >Servizi online, tramite Pec per le domande di servizio non telematizzate (p.es. distacchi allʼestero Mod A1), ovvero per gli artigiani, commercianti e per gli iscritti alla gestione separata, tramite posta elettronica. Nellʼipotesi in cui la risposta dellʼistituto tardi o non sia ritenuta esaustiva, Promoter Unione e Centrimpresa potranno, per le imprese che si avvalgono dei loro servizi, utilizzare il canale privilegiato oggetto dellʼaccordo, per la risoluzione del problema. Qualora invece lʼazienda associata non si avvalga di intermediari (commercialisti, consulenti o altri professionisti) potrà rivolgersi ad Unione Confcommercio che, invierà la richiesta ai referenti Inps competenti. Nellʼipotesi in cui il problema non venga risolto lʼazienda potrà attivare lʼufficio relazioni con il pubblico (Urp) dellʼistituto medesimo. Lʼintero processo comunicativo dovrà essere definito entro 20 giorni lavorativi dalla data del primo contatto. Diversamente, previo appuntamento potranno essere trattate attraverso un confronto diretto con un funzionario Inps le questioni particolarmente complesse. Se sulla base delle informazioni comunicate al funzionario, nella fase di prenotazione, la pratica può essere evasa in anticipo rispetto alla data fissata per lʼappuntamento, lʼesito della stessa verrà comunicato al richiedente e lʼappuntamento annullato. PROTOCOLLO d'intesa tra Inps Direzione area metropolitana di Milano e Unione Confcommercio Imprese per l'italia Milano Lodi Monza e Brianza del 23 marzo L'Inps e Unione Confcommercio Imprese per l'italia MilanoLodi Monza e Brianza (di seguito denominato Unione Confcommercio) firmatari del presente accordo considerato: l'esigenza di realizzare, pur nel riconoscimento delle consolidate modalità di interlocuzione diretta tra Unione Confcommercio e gli uffici dell'inps dell'area metropolitana di Milano, ulteriori soluzioni idonee ad agevolare l'accesso delle associazioni di categoria ai servizi pubblici ed alle informazioni di loro interesse in possesso delle Ppaa; l'interesse dell'inps a favorire e rendere più fluida la relazione con gli associati e le relative rappresentanze, per la gestione di problematiche del processo di riscossione della contribuzione obbligatoria e di quella normata dalla contrattazione collettiva di lavoro; quanto disposto dal Dlgs 196/2003, in materia di tutela e riservatezza dei dati personali; e preso atto che l'inps dispone di un sistema informativo completamente automatizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi nel punto più fruibile dai propri utenti; convengono sulla necessità di raggiungere i seguenti obiettivi: sviluppo di canali di comunicazione riservati per Unione Confcommercio e i propri iscritti, al fine di rendere più agevoli i contatti e più rapide le risposte, nello svolgimento dei relativi compiti; sviluppo della metodologia telematica, attraverso il pieno utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale; 33

35 Leggi decreti circolari progressivo passaggio verso un sistema di customer care che veda l'esclusività della gestione per appuntamento dell'utenza specializzata; promozione verso gli associati dell'uso corretto di canali di comunicazione concordati nelle more della piena implementazione della cosiddetta comunicazione bidirezionale in tutte le tipologie di cassetti previdenziali; a tal fine concordano: di attivare una sinergia operativa nell'ambito delle rispettive competenze mediante: l'impegno dell'inps ad adottare il sistema di comunicazione previsto nell'allegato 1, avente ad oggetto il nuovo "Sistema dei canali di presentazione delle domande di servizio, comunicazione elettronica e confronto diretto"; l'impegno da parte di Unione Confcommercio a promuovere e favorire presso le aziende la diffusione del contenuto dell'allegato 1, con l'obiettivo di assicurare alle stesse un nuovo sistema che razionalizza e semplifica i rapporti comunicativi con le strutture, riducendo i tempi di risposta; la trasmissione dei quesiti riguardanti aspetti normativi o di natura informatica da parte di Unione Confcommercio, indicando nell'oggetto il riferimento al presente protocollo, alla casella di posta elettronica dell'urp di Milano (urp.milano@inps.it), che procederà alla successiva canalizzazione all'ufficio competente; fatto salvo il diritto di interpello previsto dalla normativa vigente; l'impegno da parte di Unione Confcommercio ad inoltrare eventuali quesiti e solleciti su istanze in corso di lavorazione solo decorsi 30 gg dalla presentazione della domanda di servizio; l'organizzazione di eventi formativi/informativi, secondo la prassi consolidata dal tradizionale rapporto di collaborazione intercorrente tra le parti. Tutela della Privacy Inps e Unione Confcommercio si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite durante l'esecuzione del presente accordo, affinché non siano utilizzate per scopi diversi da quelli contenuti nel presente protocollo d'intesa. Inps e Unione Confcommercio inoltre assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Dlgs 196/ 2003 attuando, in particolare, le necessarie iniziative a tutela per garantire la massima riservatezza nella fruizione dei servizi resi da Inps, Unione Confcommercio si impegna affinché i dati di natura riservata non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, e conservati secondo le previsioni normative vigenti. Durata della collaborazione La presente convenzione ha durata sperimentale di due anni dalla data di sottoscrizione, al termine del quale periodo Inps e Unione Confcommercio si impegnano ad effettuare una verifica congiunta, al fine di valutare l'opportunità di proseguire, modificare o interrompere la collaborazione. Tale valutazione e le conseguenti decisioni circa la prosecuzione o meno della collaborazione sono rimesse alla libera discrezionalità dei soggetti firmatari. A seguito di tale successiva valutazione il presente protocollo potrà essere integrato o modificato in relazione a sopravvenute esigenze di carattere organizzatiivo o tecnologico. Resta salva da entrambe le parti la possibilità di chiedere una disdetta nel caso di sopravvenuta impossibilità all'adempimento o per nuove disposizioni normative. Pubblicità L'Inps e Unione Confcommercio effettueranno un'adeguata pubblicizzazione del servizio attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei. Controversie Per le controversie che potrebbero insorgere tra Inps e Unione Confcommercio relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo d'intesa, è competente il Foro di Milano. 34

36 Leggi decreti circolari Expo per il lavoro Sottoscritti gli accordi tra Confcommercio e Sindacati a Milano e Monza Brianza Siglati tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali di categoria FilcamsCgil Milano, FisascatCisl Milano Metropoli e UiltucsUil Milano e Lombardia gli accordi Expo per il lavoro per Milano e Monza Brianza (decorrenza delle intese dal 26 marzo) Con la firma degli accordi Expo per il lavoro, le parti hanno condiviso una serie di misure idonee a fronteggiare la richiesta di servizi derivante dai flussi turistici legati allo straordinario evento di Expo Gli accordi Expo per il lavoro che avranno vigenza fino al 31 marzo 2016, coniugano le esigenze organizzative derivanti direttamente o indirettamente dallʼevento prevedendo: la disciplina dellʼapprendistato professionalizzante finalizzato allʼacquisizione di competenze professionali per Expo 2015 (per assunzioni effettuate fino al 31 agosto 2015); la possibilità di stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore in qualunque giorno della settimana; la frazionabilità del riposo giornaliero di 11 ore consecutive; lʼattivazione di una serie di iniziative a sostegno dei lavoratori (orientamento, formazione, sostegno alla conciliazione vita lavoro). Di seguito la nota operativa e, a titolo dʼesempio, lʼaccordo per Milano (NB. i contenuti dellʼaccordo per Monza Brianza sono equivalenti. LʼAccordo per Monza Brianza è ad ogni modo reperibile su Lavoronews 25/2015). NOTA di Unione Confcommercio Milano Direzione Sindacale Sicurezza sul lavoro del 2 aprile Accordi Expo per il lavoro. Il 26 marzo scorso tra Unione Confcommercio Milano e le organizzazioni sindacali di categoria FilcamsCgil, Fisascat Cisl e UiltucsUil di Milano e di Monza e Brianza sono stati sottoscritti due accordi analoghi denominati accordo Expo per il lavoro (di seguito accordi ). Le parti firmatarie, in base agli ambiti di competenza demandati al secondo livello di contrattazione dalla vigente legislazione in materia di lavoro e di quelli previsti dal Ccnl per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi (di seguito Ccnl Tds ) hanno condiviso una serie di misure idonee a fronteggiare la richiesta di servizi derivante dai flussi turistici legati allo straordinario evento di Expo LʼEsposizione universale Expo 2015 rappresenta infatti una vetrina mondiale per tutti i Paesi coinvolti, unʼirripetibile occasione per lo sviluppo e il rilancio dellʼoccupazione. Lʼaffluenza, stimata in circa 20 milioni di visitatori, con abitudini e culture diverse richiederà una conseguente offerta di servizi ed un corrispondente impiego di forza lavoro. La necessità di affrontare un evento straordinario come Expo 2015 e di valorizzare e capitalizzare il lavoro, non solo per la durata della manifestazione, ma anche per il periodo successivo hanno reso indispensabile individuare e introdurre una regolamentazione condivisa che consenta di conseguire obiettivi comuni. Gli accordi inoltre danno anche attuazione a quanto previsto nellʼavviso comune del 5 giugno 2014 Expo e lavoro sottoscritto tra le rispettive organizzazioni regionali e Regione Lombardia, realizzando le condizioni di flessibilità organizzativa necessarie per favorire lo sviluppo economico connesso allʼevento e di crescita dellʼoccupazione. Il percorso che ha portato le parti alla firma degli accordi del 26 marzo ha avuto inizio il 14 luglio 2014 con la sottoscrizione di una dichiarazione dʼintenti denominata Expo 2015: unʼopportunità di crescita e di sviluppo per imprese e lavoratori del commercio del turismo e dei servizi e di un avviso comune rivolto alle rispettive organizzazioni nazionali per la disciplina dellʼapprendistato professionalizzante finalizzato allʼacquisizione di competenze professionali per Expo Gli accordi Expo per il lavoro che avranno vigenza fino al 31 marzo 2016, coniugano le esigenze organizzative derivanti direttamente o indirettamente dallʼevento prevedendo: 35

37 Leggi decreti circolari Articolo 1 Campo di applicazione Gli accordi sono rivolti esclusivamente ai datori di lavoro (di seguito aziende ) che applicano il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio, rinnovato il 30 marzo Condizione imprescindibile per poter legittimamente adottare quanto previsto dagli accordi, è che i datori di lavoro applichino e rispettino integralmente il Ccnl Tds sia per la cd parte economica/normativa sia per la cd obbligatoria. Conseguentemente, solo le aziende che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni contrattuali che una parte della giurisprudenza ha qualificato come parte economica/normativa (ad es. retribuzione, ferie, permessi, inquadramento etc.) applicano anche le disposizioni relative alla cd parte obbligatoria (ad es. bilateralità, contributi di assistenza contrattuale, diritti sindacali, composizione delle controversie, etc.) posso avvalersi delle norme contenute nellʼaccordo. Inoltre, per quanto riguarda il rispetto integrale anche della cd parte obbligatoria si evidenzia che né il rispetto delle norme relative alla bilateralità né il rispetto dellʼartico 40 del Ccnl Tds, (ora art. 243 bis del rinnovo Ccnl del 30 marzo u.s.) relativo al contributo di assistenza contrattuale (1,20% contributo Ascom), costituiscono adesione nemmeno implicita allʼassociazione imprenditoriale di categoria. Infatti, lʼiscrizione delle imprese alle associazioni di categoria avviene esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una specifica richiesta di adesione e di consenso alle norme statutarie e con il versamento della relativa quota associativa. Tutto quanto sopra detto avviene nel pieno rispetto del principio costituzionale di libertà sindacale anche negativa, che in passato veniva impropriamente utilizzato al fine di poter applicare solo alcune disposizioni del Ccnl creando situazioni di dumping fra le imprese. Ciò premesso, le disposizioni contenute negli accordi si applicano ai: datori di lavoro (di seguito aziende ) con sede legale e/o operativa nelle provincie di Milano e di Monza e Brianza; lavoratori dipendenti da datori di lavoro sopra identificati, in forza o da assumere, che svolgeranno la loro attività nellʼambito della provincia di Milano e della provincia di Monza e Brianza. Articolo 2 Apprendistato professionalizzante per Expo 2015 Unione Confcommercio Milano ha sempre considerato il contratto di apprendistato lo strumento prioritario per lʼingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché per lʼacquisizione e lo sviluppo di competenze professionali. Lʼimpegno di Unione Confcommercio Milano si è concretizzato dapprima attraverso la sottoscrizione con le Ooss dellʼavviso comune del 14 luglio 2014 nel quale è stata condivisa la necessità di definire a livello territoriale una specifica sperimentazione del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4, Dlgs 14 settembre 2011 Testo unico dellʼapprendistato) finalizzato allʼacquisizione di competenze professionali per Expo 2015 (di seguito apprendistato Expo ) e poi con la firma degli accordi del 26 marzo scorso. Lʼapprendistato Expo è rivolto alle assunzione effettuate fino al 31 agosto 2015, di giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. A breve le organizzazioni nazionali delle parti firmatarie riconosceranno le disposizioni ivi previste in materia di apprendistato Expo, attraverso specifico accordo. Conseguentemente, le domande di parere di conformità preventivo allʼassunzione dellʼapprendista potranno essere presentate esclusivamente per via telematica solo successivamente a tale riconoscimento e allʼoperatività nel sito internet di Ebiter Milano della piattaforma per le richiesta. Sono stati individuati due profili professionali maggiormente utilizzati dalle imprese per fronteggiare lo straordinario afflusso di clientela ed è stata definita una durata del contratto di apprendistato di 7 mesi: 36

38 Leggi decreti circolari Profilo professionale Durata Livello iniziale Livello finale Commesso alla vendita al pubblico 7 mesi V IV Magazziniere anche con funzioni di vendita 7 mesi V IV Relativamente alla formazione dellʼapprendista, ricordiamo che essa è costituita da due parti: la formazione professionalizzante, disciplinata dalla contrattazione collettiva che è stata quantificata dagli accordi in 50 ore complessive. I contenuti della formazione, definiti tenendo conto della particolare specificità, sono indicati nellʼallegato 1 degli Accordi. la formazione di base e trasversale, regolamentata da Regione Lombardia con la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2014 n (Burl del , n. 32), la cui durata varia in relazione al titolo di studio posseduto. Profilo Ore complessive Ore complessive professionale di formazione di formazione di base professionalizzante e trasversale (*) Commesso alla vendita 50 ore 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, al pubblico in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media); Magazziniere anche 50 ore 80 ore per gli apprendisti in possesso di con funzioni di vendita diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; (1) 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. (2) (*) Fermi restando gli standard orari stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di: eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato; crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati. (1) Qualifica o diploma professionale, ai sensi dellʼaccordo del 29 aprile 2010 e del Repertorio nazionale dellʼofferta di istruzione e formazione professionale istituito dallʼaccordo in conferenza StatoRegioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli istituti professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette lʼaccesso allʼuniversità. (2) Diploma terziario extrauniversitario, diploma universitario, laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio postlaurea, master universitario di primo livello, diploma di specializzazione, titolo di dottore di ricerca. Il numero massimo di apprendisti assumibili, in base alle regole dellʼaccordo di riordino complessivo della disciplina dellʼapprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo 2012 e quelli assunti ai sensi degli accordi in argomento varia in relazione alle dimensioni occupazionali dellʼazienda: 37

39 Leggi decreti circolari Datori di lavoro che occupano Datori di lavoro che occupano Datori di lavoro che occupano da 0 fino a 2 dipendenti da 3 a 9 dipendenti da 10 dipendenti in poi Fino ad un massimo Il rapporto è di 1 a 1 Il rapporto è di 3 apprendisti di 3 apprendisti (un apprendista per ogni qualificato) ogni 2 lavoratori qualificati (es: azienda con 10 dipendenti qualificati potrà assumere 15 apprendisti) NB: I limiti numerici si applicano computando non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro con contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Nel computo dei lavoratori qualificati vanno conteggiati sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a termine. Nel ricordare che il parere di conformità rilasciato dallʼente bilaterale ha validità di 90 giorni, evidenziano che le assunzioni degli apprendisti devono essere effettuate inderogabilmente entro il 31 agosto Ferme restando le condizioni di applicabilità contenute nellʼarticolo 1 degli accordi, lʼattivazione di contratti di apprendistato Expo attraverso il rilascio del parere di conformità da parte della commissione paritetica avverrà esclusivamente nei confronti delle aziende che versano la contribuzione prevista dallʼarticolo 21 del Ccnl Tds a Ebiter Milano (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore). Conseguentemente il parere di conformità non potrà essere rilasciato a quelle aziende che, omettendo il versamento della contribuzione a Ebiter Milano, corrispondono lʼelemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza, così come previsto dal quarto comma dellʼarticolo 21 del Ccnl Tds. In tale ipotesi la richiesta sarà irricevibile. Poiché la regolamentazione dellʼapprendistato Expo è adottabile solamente nei confronti dei dipendenti che svolgono la loro attività nelle provincia di Milano e di Monza e Brianza, non è applicabile per le imprese multilocalizzate la procedura di richiesta allʼente bilaterale nazionale prevista dallʼarticolo 4 dellʼaccordo di riordino complessivo della disciplina dellʼapprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo Successivamente al rilascio del parere di conformità da parte della commissione paritetica territoriale lʼazienda potrà procedere allʼassunzione dellʼapprendista, definendo entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto il piano formativo individuale Pfi, che potrà essere predisposto anche in forma sintetica (art. 2, legge n. 78/2014). Per tutto quanto non previsto dalla specifica regolamentazione si applicheranno, per quanto compatibili: le disposizioni del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, lʼaccordo di riordino complessivo della disciplina dellʼapprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo 2012, gli accordi del 15/2/2005 e del 7/6/2006 tra lʼunione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano e FilcamsCgil, FisascatCisl, UiltucsUil relativi alla costituzione e al funzionamento della commissione paritetica territoriale apprendistato. Nel rinviare ad unʼattenta lettura delle norme che regolamentano lʼapprendistato e della Guida operativa per le imprese associate: lʼapprendistato professionalizzante nel terziario in Lombardia reperibile nellʼarea contratti e lavoro del sito internet alleghiamo una scheda sintetica sullʼapprendistato Expo. Articolo 3 Lavoro a tempo parziale Unʼaltra importante opportunità per le aziende di cui allʼarticolo 1 degli accordi è rappresentata dalla possibilità di poter assumere dalla data di entrata in vigore degli accordi e fino al 31 marzo 2016, lavoratori con contratto a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali in qualunque giorno della settimana. 38

40 Leggi decreti circolari Tali contratti potranno essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e sottoscritti, oltre che con le categorie già individuate dallʼarticolo 72 del Ccnl Tds (studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti), anche con: giovani fino a 29 anni di età compiuti; disoccupati con almeno 45 anni di età. I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da lavoratore al momento dellʼassunzione, che dovrà avvenire nel periodo intercorrente tra il 26 marzo 2015 e fino al 31 marzo Si ricorda che, ai sensi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, al lavoratore con orario part time verticale può essere, previo consenso dello stesso, richiesta la prestazione di lavoro supplementare così come possono essere attivate le clausole flessibili ed elastiche previste dallʼarticolo 85 del Ccnl Tds. Articolo 4 Riposo giornaliero Sempre nel periodo intercorrente tra il 26 marzo 2015 e fino al 31 marzo 2016, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore ex lʼart. 7, del Dlgs 66/2003, può essere frazionato oltre che per le ipotesi dallʼart. 120 del Ccnl Tds anche per mutamento dellʼorganizzazione del lavoro derivante dallʼampliamento dellʼofferta di vendita o servizio al pubblico e/o da afflussi straordinari di clientela. Le parti firmatarie hanno convenuto, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che in ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a un periodo continuativo di 9 ore, ferma restando la durata complessiva di 11 ore. Articolo 5 Iniziative a sostegno dei lavoratori Per sostenere la particolare organizzazione del lavoro derivante dallʼevento Expo 2015, sono state affidate a Ebiter Milano Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore terziario (competente per le province di Milano e di Monza e Brianza) una serie di iniziative a favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui allʼarticolo 1 degli accordi, in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano (art. 21, c. 1 Ccnl Tds). Attraverso specifici regolamenti definiti dalle parti firmatarie, il consiglio direttivo di Ebiter Milano definirà gli aspetti organizzativi ed operativi per lʼattuazione delle iniziative, dandone diffusione attraverso il sito dellʼente Tali iniziative riguarderanno: lʼattivazione di uno sportello di orientamento al lavoro e alla ricollocazione rivolto ai lavoratori assunti ai sensi dellʼaccordo valido anche ai fini di quanto previsto da Regione Lombardia in tema di misure volte a promuovere lʼoccupazione in occasione di Expo; la realizzazione di attività per la qualificazione e riqualificazione di lavoratori valide anche ai fini di quanto previsto da Regione Lombardia nellʼambito della formazione continua Expo e competitività; lʼincentivazione dellʼuso dei mezzi di trasporto pubblico per la mobilità casalavoro e la riduzione dei costi attraverso convenzioni con aziende di trasporto urbano ed extraurbano; lʼintegrazione degli oneri per la frequenza agli asili nido sostenuti dai lavoratori e lavoratrici. Con riferimento allʼiniziativa di sostegno agli oneri per la frequenza agli asilo nido sono stati individuati nellʼaccordo alcuni principi: 1. Soggetti beneficiari Lavoratori e lavoratrici dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il Ccnl terziario, distribuzione e servizi, sia per la parte economica/normativa, sia per la parte obbligatoria ed in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi. 2. Sostegno economico Erogazione, da parte di Ebiter Milano, di un sostegno economico ad integrazione dei costi sostenuti per lʼiscrizione e la frequenza ad asili nido pubblici e privati, anche aziendali e/o interaziendali, dei figli fino a tre anni di età. 39

41 Leggi decreti circolari 3. Condizioni Lʼintegrazione dei costi verrà concessa, nei limiti delle risorse economiche, per ogni figlio, ad un solo genitore in forza assunto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi, a condizione che non si percepiscano altri benefici allo stesso titolo. 4. Attività di Ebiter Il consiglio direttivo di Ebiter Milano definirà gli aspetti organizzativi ed operativi per lʼattuazione dellʼiniziativa, tra i quali: la determinazione dei limiti di reddito dei richiedenti per accedere al beneficio, la misura del contributo annuo e le modalità e tempi di presentazione della domanda. Le iniziative di sostegno contenute nellʼarticolo 5 degli accordi non potranno essere fruite dai lavoratori/lavoratrici di aziende che, omettendo il versamento della contribuzione a Ebiter Milano, corrispondono lʼelemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza, così come previsto dal quarto comma dellʼarticolo 21 del Ccnl Tds. Articolo 6 Decorrenza e durata Gli accordi entreranno in vigore dalla data della sua sottoscrizione (26 marzo 2015) e scadranno il 31 marzo 2016, fatti salvi i diversi termini espressamente indicati dalle singole norme. 40

42 Leggi decreti circolari 41

43 Leggi decreti circolari ACCORDO Expo per il lavoro tra Unione Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza e Filcams Cgil Milano, Fisascat Cisl Milano Metropoli, UiltucsUil Milano e Lombardia del 26 marzo Premesso che l'esposizione universale Expo 2015 rappresenta un'irripetibile occasione per la città di Milano, la sua provincia e per l'intera economia italiana per lo sviluppo e il rilancio dell'occupazione, in particolare giovanile, per la valorizzazione delle imprese e della professionalità dei lavoratori; Expo 2015 e le manifestazioni collaterali determineranno un'occupazione aggiuntiva generata in modalità diretta, indiretta ed indotta, con particolare riferimento alle imprese del terziario della distribuzione e dei servizi, per un arco temporale ben più ampio rispetto al periodo 1 maggio 31 ottobre 2015, durante il quale i1 fabbisogno occupazionale e l'attività lavorativa raggiungeranno i maggiori livelli; l'esposizione determinerà un'affluenza straordinaria di visitatori con culture, abitudini ed esigenze diversificate alle quali sarà necessario rispondere con servizi adeguati, realizzabili anche con un'occupazione aggiuntiva; la valorizzazione e capitalizzazione delle opportunità di lavoro, anche per il periodo antecedente e successivo all'evento, è realizzabile attraverso l'individuazione e la regolamentazione condivisa delle flessibilità in materia di mercato e organizzazione del lavoro: 42

44 Leggi decreti circolari la condivisione di regole chiare, certe ed esigibili che disciplinino i rapporti di lavoro attivati/attivabili in modo adeguato ed efficace rispetto all'evento, è condizione necessaria per prevenire l'insorgenza di controversie; e parti sociali comparativamente più rappresentative, nelle competenti sedi istituzionali, stanno realizzando le condizioni per facilitare l'incontro domanda e offerta di lavoro, individuare i fabbisogni formativi e le attività per la ricollocazione post evento; visto l'avviso comune regionale "Expo e lavoro" sottoscritto il 5 giugno 2014 tra Regione Lombardia e le parti sociali regionali; il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi; le disposizioni legislative che regolano il rapporto di lavoro subordinato; le competenze assegnate al secondo livello di contrattazione dalle norme di legge dal Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi; l'avviso comune per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante finalizzato all'acquisizione di competenze professionali per Expo 2015 sottoscritto dalle parti il 14 luglio 2014; la dichiarazione d'intenti "Expo 2015: un'opportunità di crescita e di sviluppo per imprese e lavoratori del commercio del turismo e dei servizi" sottoscritta dalle parti il 14 luglio 2014; si condorda quanto segue Articolo 1 Campo di applicazione La regolamentazione contenuta nel presente accordo si applica esclusivamente nei confronti dei: lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale e/o operativa in provincia di Milano, che svolgono la loro attività in tale ambito territoriale; datori di lavoro come sopra definiti che applicano e rispettano integralmente il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, sia per la parte cd economica/normativa sia per la parte cd obbligatoria. Restano valide eventuali condizioni di miglior favore esistenti nelle singole aziende. Articolo 2 Apprendistato professionalizzante finalizzato all'acquisizione di competenze professionali per Expo 2015 Ambito temporale Assunzioni effettuate fino al 31 agosto Profili professionali Profili professionali Livello finale a) Commesso alla vendita al pubblico IV livello b) Magazziniere anche con funzioni di venditai IV livello Durata dell'apprendistato Profili professionali durata a) Commesso alla vendita al pubblico 7 mesi b) Magazziniere anche con funzioni di vendita 7 mesi 43

45 Leggi decreti circolari Livelli di inquadramento professionale I livelli di inquadramento professionale saranno di un livello inferiore (V livello) a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per tutto il periodo in cui è svolto l'apprendistato. Formazione professionalizzante Profili professionali Ore complessive di formazione professionalizzante a) Commesso alla vendita al pubblico 50 ore b) Magazziniere anche con funzioni di vendita 50 ore Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente accordo (vedasi allegato 1). Procedure di applicabilità I datori di lavoro dovranno presentare specifica richiesta di parere di conformità, alla competente commissione dell'ente bilaterale territoriale, la quale valuterà la corrispondenza e la coerenza con l'evento Expo sulla base di criteri che la Commissione andrà a definire. Non si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 4 e segg. dell'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo Per tutto quanto non previsto si applicheranno le disposizioni del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e dell'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24 marzo 2012, in quanto compatibili. Articolo 3 Lavoro a tempo parziale Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo 2016 potranno essere assunti lavoratori con contratti a tempo parziale, ai sensi dell'art. 72 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, della durata di 8 ore settimanali in qualunque giorno della settimana, a cui potranno accedere, oltre alle categorie già individuate dal citato art. 72, anche: giovani fino a 29 anni di età compiuti; disoccupati con almeno 45 anni di età. Si applica quanto previsto dall'art. 20, 6 comma, lett. f) del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. Articolo 4 Riposo giornaliero Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo 2016, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive potrà essere frazionato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, oltre che per le ipotesi previste dall'art. 120 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, anche per la seguente ipotesi: mutamento dell'organizzazione del lavoro derivante dall'ampliamento dell'offerta di vendita o servizio al pubblico e/o da afflussi straordinari di clientela. Le parti convengono che, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi. 44

46 Leggi decreti circolari Articolo 5 Iniziative a sostegno dei lavoratori Le parti firmatarie definiscono col presente accordo le iniziative da affidare a Ebiter Milano a sostegno dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'articolo 1 in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano. Il consiglio direttivo di Ebiter Milano definirà, in attuazione di specifici regolamenti predosposti dalle parti socie, gli aspetti organizzativi ed operativi per l'attuazione delle iniziative, dandone diffusione attraverso il sito delllente. Tali iniziative riguarderanno: l'attivazione di uno sportello di orientamento al lavoro e alla ricollocazione rivolto ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo valide anche ai fini di quanto previsto da Regione Lombardia con la Dgr 18 febbraio 2015 n. X/3144 e con il Dduo 2 marzo 2015 n. 1571; la realizzazione di attività per la qualificazione e riqualificazione di lavoratori valide anche ai fini di quanto previsto da Regione Lombardia con la Dgr 18 febbraio 2015 n. X/3144, con il Dduo 2 marzo 2015 n e con il Dduo 12 marzo 2015 n. 192 ; l'incentivazione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico per la mobilità casa lavoro e la riduzione dei costi attraverso convenzioni con aziende di trasporto urbano ed extraurbano; l'integrazione degli oneri sostenuti dai lavoratori e lavoratrici per la frequenza agli asili nido nel rispetto dei seguenti principi: 1. soggetti beneficiari Lavoratori e lavoratrici dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il Ccnl terziario, distribuzione e servizi, sia per la cd parte economica/normativa sia per la cd parte obbligatoria ed in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi. 2. sostegno economico Erogazione, da parte di Ebiter Milano, di un sostegno economico ad integrazione dei costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza ad asili nido pubblici e privati, anche aziendali e/o interaziendali, dei figli fino a tre anni di età. 3. condizioni L'integrazione dei costi verrà concessa, nei limiti delle risorse economiche, per ogni figlio, ad un solo genitore in forza assunto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi, a condizione che non si percepiscano altri benefici allo stesso titolo. 4. attività di Ebiter I1 consiglio direttivo di Ebiter Milano definirà gli aspetti organizzativi ed operativi per l'attuazione dell'iniziativa, tra i quali: le risorse economiche stanziate, la determinazione dei limiti di reddito dei richiedenti per accedere al beneficio, la misura del contributo annuo e le modalità e tempi di presentazione della domanda. Articolo 6 Decorrenza e durata Salvo quanto previsto dalle singole norme, il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31 marzo Allegato 1 AREA DI ATTIVITÀ FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE piano orario curricolare profili professionali ore complessive di formazione professionalizzante Specifiche conoscenze tecniche 50 e particolari capacità tecnicopratiche (inquadramento finale al 4 livello) 45

47 Leggi decreti circolari qualifiche adetto alla vendita Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche commesso alla vendita al pubblico adetto alle funzioni ausiliarie alla vendita Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche magazziniere anche con funzioni di vendita Competenze a carattere professionalizzante Elenco competenze chiave (*) COMPETENZE DI SETTORE Conoscere: l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera conoscere il prodotto saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi COMPETENZE DI AREA Conoscere: il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di produzione e di erogazione del servizio e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività i sistemi di tutela del consumatore le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla relazione con il cliente COMPETENZE DI PROFILO Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio Conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della vendita Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l'organizzazione aziendale Conoscere la merceologia Conoscere le procedure stabilite per l'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali Saper riconoscere le specifiche di qualità dei prodotti Saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme Haccp Saper gestire le comunicazioni dirette e/o telefoniche Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione Conoscere le norme sulla etichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale (*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un'elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali. 46

48 giurisprudenza ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Motivo oggettivo di licenziamento CASSAZIONE sez. lav. 1 agosto 2013, n (da Dir.&Prat. Lav. n. 5/15, pag. 336). Il motivo oggettivo di licenziamento è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione di impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 della Costituzione; spetta invece al giudice il controllo della reale sussistenza delle esigenze tecnicoeconomiche dedotte dal datore di lavoro, e cioè della effettività e della non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. Licenziamento disciplinare CASSAZIONE sez. lav. 26 agosto 2013, n (da Dir.&Prat. Lav. n. 5/15, pag. 338). è illegittimo il licenziamento disciplinare qualora l'esame del reale svolgimento dei fatti consenta di accertare l'infondatezza delle accuse formulate dal datore di lavoro; l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore e il giudizio di gravità degli stessi, nonché quello circa la proporzionalità tra fatti accertati e relative sanzioni, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logici. 47

49 Amministrazione del personale TABELLE DELLE RETRIBUZIONI Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Lavoratori qualificati Paga base (1/4/2015) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/1/90) Livello Euro Euro Euro Quadro 1775,11+260,76* 540,37 25,46 I 1599,02 537,52 24,84 II 1383,14 532,54 22,83 III 1182,21 527,90 21,95 IV 1022,46 524,22 20,66 V 923,76 521,94 20,30 VI 829,34 519,76 19,73 VII 710,03+5,16 517,51 19,47 * Dal 1 gennaio 2013 lʼindennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. Lʼimporto passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro. APPRENDISTI Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo. Terzo elemento o assegno supplementare Provincia Importo Euro Bergamo 10,33 Brescia 8,78 Como 7,75 Cremona 2,07 Lecco 7,75 Lodi 11,36 Mantova 2,07 Milano 11,36 Pavia 2,07 Sondrio 2,07 Varese 7,75 48

50 Amministrazione del personale Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Categoria Paga base (1/4/2015) Contingenza (1/1/95) Scatti di anzianità (1/10/86) Euro Euro Euro I 965,16 530,04 15,49 II 808,71 526,11 14,46 PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA) Euro Categoria I 10,52 Categoria II 9,54 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari Lavoratori qualificati Categoria lusso, I e II Livello Paga base (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.542,04 542,70 5, ,92 Q.B 1.392,49 537,59 5, ,26 I 1.261,54 536,71 4, ,43 II 1.112,00 531,59 7, ,52 III 1.021,85 528,26 3, ,47 IV 937,75 524,94 3, ,41 V 849,38 522,37 3,63 * 1.375,38 VI S 798,37 520,64 5, ,98 VI 779,81 520,51 5, ,29 VII 700,05 518,45 6, ,37 Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari Lavoratori qualificati Categoria III e IV Livello Paga base (1/4/2013) Contingenza Terzo elemento Totale Euro Euro Euro Euro Q.A 1.536,36 542,19 5, ,73 Q.B 1.387,33 537,12 5, ,63 I 1.256,38 536,24 4, ,80 II 1.107,61 531,20 7, ,24 III 1.017,98 527,91 3, ,25 IV 934,39 524,64 3, ,75 V 846,28 522,09 3,63 * 1.372,00 VI S 795,53 520,38 5, ,88 VI 776,97 520,25 5, ,19 VII 697,47 518,22 6, ,56 * Il terzo elemento del 5 livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri. N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1 luglio % dal 1 gennaio % dal 1 gennaio % dal 1 gennaio % (1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: I anno 80% II anno 85% III anno 90% IV anno 95% (2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali. 49

51 Amministrazione del personale Dipendenti da strutture alberghiere Federalberghi Lavoratori qualificati Livello Paga base (1/4/2015) Indennità Totale Euro Euro Euro A 2.159,99 75, ,99 B 1.999,75 70, , , , , , , , , , , ,27 6 s 1.366, , , , , ,49 Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) Federalberghi e da campeggi (numero di presenze licenza non superiore a 1200) Faita Lavoratori qualificati Livello Paga base (1/4/2015) Indennità Totale Euro Euro Euro A 2.147,10 75, ,10 B 1.988,03 70, , , , , , , , , , , ,22 6 s 1.360, , , , , ,62 50

52 Amministrazione del personale Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi Dirigente assunto o nominato dal 1 luglio 1997 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,63 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale Dirigente assunto o nominato dal 1 gennaio 1998 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,43 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 4.333,43 Dirigente assunto o nominato dal 1 gennaio 2000 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,14 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 4.230,14 Dirigente assunto o nominato dal 1 luglio 2000 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,56 Aumento retributivo dallʼ ,00 Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 4.023,56 Dirigente assunto o nominato dal 1 gennaio 2002 Minimo contrattuale dallʼ Aumento retributivo dallʼ ,00 Totale 3.755,00 Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004 Minimo contrattuale dallʼ Totale 3.600,00 Dirigente assunto o nominato dal 1 aprile 2012 Minimo contrattuale dallʼ Totale 3.735,00 Dirigente assunto o nominato dal 1 luglio 2013 Minimo contrattuale dallʼ Totale 3.890,00 51

53 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti CUAF ridotta 5 (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Voci contributive Qualifiche Apprendisti 2 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Disoccupazione Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 0,20 CUAF 0, CIG straordinaria MOBILITAʼ Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 Indennità economica MATERNITAʼ 0, Inail 0,30 TOTALE 17,45 36,12 36,12 33,68 33,68 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 52

54 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti CUAF intera (CSC 7.01.XX, 7.02.XX e ) Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC ) Voci contributive Qualifiche Apprendisti 2 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Disoccupazione Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,11 0,68 3 0,68 3 0,68 3 0,68 3 CIG straordinaria MOBILITAʼ Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 TOTALE 17,45 38,17 38,17 35,73 35,73 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 53

55 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC ) Voci contributive Qualifiche Apprendisti 2 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Disoccupazione Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,11 0,68 3 0,68 3 0,68 3 0,68 3 CIG straordinaria 0,90 0,90 0,90 MOBILITAʼ 0,30 0,30 0,30 0,30 Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 TOTALE 17,45 39,37 39,37 36,93 36,03 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria 0,30 0,30 0,30 TOTALE a carico del LAVORATORE 6,14 9,49 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 54

56 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti CUAF ridotta 5 (CSC 7.01.XX e 7.02.XX ) Voci contributive Qualifiche Apprendisti 2 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Disoccupazione Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 0,20 CUAF 0, CIG straordinaria 0,90 0,90 0,90 MOBILITAʼ 0,30 0,30 0,30 0,30 Indennità economica MALATTIA 0,53 2,44 2,44 Indennità economica MATERNITAʼ 0, Inail 0,30 TOTALE 17,45 37,32 37,32 34,88 33,98 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria 0,30 0,30 0,30 TOTALE a carico del LAVORATORE 6,14 9,49 9,49 9,49 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 55

57 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO Tabella 5: Pubblici esercizi CUAF intera (CSC e ) Voci contributive Qualifiche Apprendisti 2 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Disoccupazione Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 1,31 0,30 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 0,20 CUAF 0,11 0,68 3 0,68 3 0,68 3 0,68 3 CIG straordinaria MOBILITAʼ Indennità economica MALATTIA 0,53 3,21 3,21 Indennità economica MATERNITAʼ 0,05 0,24 0,24 0,24 0,24 Inail 0,30 TOTALE 17,45 38,94 38,94 35,73 35,73 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 56

58 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO Tabella 6: Pubblici esercizi CUAF ridotta 5 (CSC e ) Voci contributive Qualifiche Apprendisti 2 Operai Impiegati Operatori di vendita Dirigenti Fondo pensioni 14,85 33,00 33,00 33,00 33,00 Disoccupazione Contr. ex art. 24 L. 88/1989 Contr. ex art. 25 L. 845/1978 1,31 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 0,18 3 0,30 Fondo garanzia TFR (L. 297/1982) 0,20 0,20 0,20 0,20 CUAF 0, CIG straordinaria MOBILITAʼ Indennità economica MALATTIA 0,53 3,21 3,21 Indennità economica MATERNITAʼ 0, Inail 0,30 TOTALE 17,45 36,89 36,89 33,68 33,68 di cui a carico del lavoratore Fondo pensioni 4 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 CIG straordinaria TOTALE a carico del LAVORATORE 5,84 9,19 9,19 9,19 9,19 Contributo ASCOM 1,20 1,20 1,20 1,20 Contributo COVELCO 0,10 0,10 0,10 0,10 57

59 Amministrazione del personale ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note) 1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al che per i nuovi assunti dal , è dovuto un contributo addizionale ASPI pari allʼ1,4% (art. 2 comma 28 Legge , n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale, mentre per il triennio , non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il ) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, lʼaliquota a loro carico è ridotta di 8,5 punti nel primo anno 7 punti nel secondo anno. Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dellʼ1.61% per finanziare lʼaspi). 3) A decorrere dal lʼesonero dallʼaliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). Lʼesonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali. A decorrere dal lʼesonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui allʼart. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005). CUAF intera 2,48 1,80 = 0,68 CUAF ridotta 0,43 0,43 = 0 MATERNITAʼ 0,24 0,24 = 0 DISOCCUPAZIONE 1,31 1,13 = 0,18 1,80 4) A decorrere dal è dovuta unʼaliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per lʼanno 2015 è pari a euro ,00 in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3ter della legge n. 438/1992). 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974). 58

60 Amministrazione del personale TABELLE CONTRIBUTI Minimali Inail Anno ,2 Impiegati/operai Tempo pieno 47,68 giornaliero 1.239,68 mensile Tempo parziale 7,15 orario Dirigente (retribuzione convenzionale) Fino al 30 giugno 2014 Dal 1 luglio 2014 Fino al 30 giugno 2014 Dal 1 luglio ,94 giornaliera 2.473,58 mensile 100,06 giornaliera 2.501,53 mensile 12,37 12,51 Minimali Inps Anno Impiegati/operai Dirigenti Tempo pieno 47,68 giornaliero 1.239,68 mensile 131,89 giornaliero 3.429,14 mensile Tempo parziale 7,15 orario 19,74 orario 1 Circolare Inail n. 16 del 27 marzo Circolare Inail n. 37 del 17 settembre Circolare Inps n. 11 del 23 gennaio 2015 Cassa integrazione Guadagni Straordinaria Indennità di mobilità Indennità di disoccupazione ordinaria Retribuzione di riferimento (1/1/2015) Limite massimo Riduzione contributiva Fino a 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive 971,71 5,84% mensili Oltre 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) 1.167,91 5,84% mensili La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dallʼarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sullʼindennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dellʼindennità di mobilità è pari al 100% dellʼimporto stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, lʼindennità è ridotta allʼ80% della misura iniziale. 59

61 Amministrazione del personale Dirigenti Previdenza e assistenza integrative (1 parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,62% ,54 a ,89 592, ,14 Agg. 1,48% annui t ,47 148, ,53 m. 573,49 49,35 622,84 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,64% ,54 a ,74 592, ,99 Agg. 1,50% annui t ,43 148, ,49 m. 574,48 49,35 623,83 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,66% ,54 a ,58 592, ,83 Agg. 1,52% annui t ,40 148, ,46 m. 575,47 49,35 624,82 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,14% 1% 12,68% ,54 a ,43 592, ,68 Agg. 1,54% annui t ,36 148, ,42 m. 576,45 49,35 625,80 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 10,60% 1% 13,34% ,54 a ,31 592, ,56 Agg. 1,74% annui t ,07 148, ,13 m. 609,02 49,35 658,37 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,15% 1% 13,91% ,54 a ,89 592, ,14 Agg. 1,76% annui t ,47 148, ,53 m. 637,15 49,35 686,50 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,35% 1% 14,13% ,54 a ,60 592, ,43 Agg. 1,78% annui t ,04 148, ,10 m. 648,01 49,35 697,36 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,45% ,54 a ,60 592, ,85 Agg. 1,80% annui t ,42 148, ,46 m. 663,80 49,35 713,15 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,49% ,54 a ,36 592, ,56 Agg. 1,84% annui t ,34 148, ,39 m. 665,78 49,35 715,13 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,52% ,54 a ,12 592, ,37 Agg. 1,87% annui t ,78 148, ,84 m. 667,26 49,35 716,61 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,56% ,54 a ,85 592, ,09 Agg. 1,91% annui t ,71 148, ,77 m. 669,23 49,35 718,59 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 11,65% 1% 14,60% ,54 a ,53 592, ,78 Agg. 1,95% annui t ,63 148, ,69 m. 671,21 49,35 720,56 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 2,84% 1% 5,38% ,54 a ,03 592, ,28 (Prima nomina) Agg. 1,54% annui t. 648,51 148,06 796,57 m. 216,17 49,35 265,52 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,00% 1% 5,74% ,54 a ,24 592, ,49 (Prima nomina) Agg. 1,74% annui t. 701,81 148,06 849,87 m. 233,94 49,35 283,29 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,30% 1% 6,06% ,54 a ,76 592, ,01 (Prima nomina) Agg. 1,76% annui t. 749,19 148,06 897,25 m. 249,73 49,35 299,08 60

62 Amministrazione del personale Dirigenti Previdenza e assistenza integrative (2 parte) DENOMINAZIONE CONTRIBUTO PERCENTUALI RETRIBUZIONE DECORRENZA IMPORTI CONVENZIONALE Ditta Dirigenti Totale Azienda Dirig. Totale FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,60% 1% 6,38% ,54 a ,28 592, ,53 (Prima nomina) Agg. 1,78% annui t. 796,57 148,06 944,63 m. 265,52 49,35 314,87 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,70% ,54 a ,79 592, ,04 (Prima nomina) Agg. 1,80% annui t. 843,94 148,06 992,01 m. 281,31 49,35 330,67 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,74% ,54 a ,48 592, ,68 (Prima nomina) Agg. 1,84% annui t. 849,87 148,05 997,92 m. 283,29 49,35 332,64 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,77% ,54 a ,24 592, ,49 (Prima nomina) Agg. 1,87% annui t. 854,31 148, ,37 m. 284,77 49,35 334,12 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,81% ,54 a ,94 592, ,19 (Prima nomina) Agg. 1,91% annui t. 860,23 148, ,29 m. 286,74 49,35 336,09 FONDO PREVID. M. NEGRI Ord. 3,90% 1% 6,85% ,54 a ,63 592, ,88 (Prima nomina) Agg. 1,95% annui t. 866,16 148, ,22 m. 288,72 49,35 338,07 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,95% 7,65% ,25 a ,07 861, ,86 annui t. 629,77 215,45 845,22 m. 209,92 71,82 281,74 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO 5,70% 1,87% 7,57% ,00 a ,58 859, ,66 annui t. 654,65 214,77 869,42 m. 218,22 71,59 289,81 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 8,47% , a ,04 859, ,12 Agg. 1,10% annui t. 758,01 214,77 972,78 m. 252,67 71,59 324,26 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,78% , a ,84 859, ,92 Agg. 2,41% annui t. 908,46 214, ,23 m. 302,82 71,59 374,41 FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO Ord. 5,50% 1,87% 9,83% , a ,82 859, ,90 Agg. 2,46% annui t. 914,20 214, ,97 m. 304,73 71,59 376,32 ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% ,27 annuiazienda a , , , ,34 annuidirig t. 968,36 348, ,97 m. 322,79 116,20 438,98 ASS. ANTONIO PASTORE 10% 10% 20% ,50 annuiazienda a ,05 464, , ,10 annuidirig t ,76 116, ,97 m. 400,25 38,73 438,98 FORMAZIONE a. 129,11 129,11 258, t. 32,28 32,28 64,56 m. 10,76 10,76 21,52 Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) Via Palestro, Roma Tel. 06/ Fax 06/ ; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) via E. Duse, 14/ Roma Tel. 06/ r.a. Fax 06/ ; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) via Stoppani, Milano Tel. 02/ Fax 02/ Il contributo per la formazione, pari a 129,11 annui a carico dellʼazienda e a e 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN

63 Amministrazione del personale Quadri Assistenza sanitaria integrativa Formazione DENOMINAZIONE DECORRENZA IMPORTI CONTRIBUTO Azienda (A*) Quadro (B) Totale (A+B) Qu.A.S ,90 247, ,90 36,15 284, ,00 42,00 344, Quadrifor ,82 15,49 41, ,00 20,00 65, ,00 25,00 75,00 Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo Lungo Tevere Raffaello Sanzio n Roma Tel. 06/ /30 Fax 06/ /1/2 sito internet: Codice IBAN IT43W presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. Quadrifor Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario Via Cristoforo Colombo, Roma Tel. 06/ Fax 06/ Codice IBAN IT33B X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2. EST Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini Tipologia lavoratori A tempo indeterminato fulltime (CCNL Terziario) Apprendisti fulltime (CCNL Terziario) A tempo indeterminato parttime (CCNL Terziario) Apprendisti parttime (CCNL Terziario) A tempo indeterminato fulltime (CCNL Turismo) Apprendisti fulltime (CCNL Turismo) A tempo indeterminato parttime (CCNL Turismo) Apprendisti parttime (CCNL Turismo) Quota di iscrizione (una tantum) 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 8,00 8,00 Contributo mensile Datore di lavoro Lavoratore 1 10,00 2,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2,00 2,00 2,00 1 Dal 1 gennaio 2014 * Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso: q Bonifico bancario (Banca popolare di Milano); q F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti). Quadri Impiegati Operai Fon.Te Contributo 1 Quota Tfr Lavoratore 2 Datore di lavoro 3 Decorrenza e periodicità Lavoratori occupati dopo il % 0,55% 1,55% Apprendisti 100% 0,55% 1,05% I contributi sono versati con periodicità trimestrale 4 Lavoratori già occupati al % 5 0,55% 1,55% (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. (4) Istruzioni al sito (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore. 62

64 Amministrazione del personale Ebiter Milano Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano Versamenti trimestrali dellʼimporto complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità a mezzo bonifico bancario sul c/c n intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dellʼoccupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) IntesaSan Paolo Spa Agenzia 52 ABI CAB CIN M Codice IBAN IT85M oppure sul c/c intestato a Ebiter Milano Unicredit Banca ag. Milano Meda ABI CAB Cin E Codice IBAN IT24 E oppure tramite modello F24, codice EBCM. Livelli Contributo complessivo mensile in euro da aprile 2015 Quadri 3,47 1 3,20 2 2,87 3 2,57 4 2,32 5 2,17 6 2,02 7 1,85 Apprendisti 1a metà 2 2,32 3 2,17 4 2,02 5 1,85 6 1,85 Livelli Contributo complessivo mensile in euro da aprile 2015 Apprendisti 2a metà 2 2,57 3 2,32 4 2,17 5 2,02 6 2,02 Operatori di vendita 1a categoria 2,24 2a categoria 2,00 Si rammenta che qualora lʼazienda non versi la contribuzione allʼente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale. Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali Fondo Indennità Risoluzione Rapporto Classi di importo annuo delle provvigioni computabili Indennità base Tabella Periodi Agenti e rappresentanti Agenti e rappresentanti più indennità senza esclusiva in esclusiva integrativa % A dal 1 /1/1959 sino a L sino a L % al 31/12/1968 da a da a % oltre oltre % B dal 1 /1/1969 sino a L sino a L % al 31/12/1976 da a da a % oltre oltre % C dal 1 /1/1977 sino a L sino a L % al 31/12/1980 da a da a % oltre oltre % D dal 1 /1/1981 sino a L sino a L % al 31/12/1988 da a da a % oltre oltre % E sino a L sino a L % dal 1 /1/1989 da a da a % oltre oltre % F sino a 6.200,00 sino a ,00 4% dal 1 /1/2002 da 6.200,01 a 9.300,00 da ,01 a ,00 2% oltre 9.300,00 oltre ,00 1% 63

65 Amministrazione del personale Contributi previdenziali Enasarco AGENTI E RAPPRESENTANTI AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI PLURIMANDATARI Aliquota contributiva Massimale annuo Minimale annuo Massimale annuo Minimale annuo (preponente + agente) delle provvigioni dei contributi delle provvigioni dei contributi Dal 1 /1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) % + 3% Dal 1 /10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) % + 4% Dal 1 /7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157) % + 5% Dal 1 /1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) % + 5% Dal 1 /1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) % + 5% Dal 1 /7/ ,75%+5,75% 4 Trimestre 2001 e ,00 e 247,90 e ,00 e 123,95 5,75%+5,75% Dal 1 /1/2004* e ,00 e 248,00 e ,00 e 124,00 6,25%+6,25% Dal 1 /1/2005 e ,00 e 700,00 e ,00 e 350,00 6,50%+6,50% Dal 1 /1/2006 e ,00 e 727,00 e ,00 e 364,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/2008 e ,00 e 759,00 e ,00 e 381,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/2010 e ,00 e 789,00 e ,00 e 396,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/ ,00 800, ,00 400,00 6,75%+6,75% Dal 1 /1/ ,00 824, ,00 412,00 6,875%+6,875% Dal 1 /1/ ,00 834, ,00 417,00 7,10%+7,10% Dal 1 /1/ ,00 836, ,00 418,00 7,325%+7,325% * Da aggiornare annualmente in base allʼindice Istat Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali Provvigioni annue Aliquota contributiva dal Fino a euro ,00 3,60 % Da euro ,01 a euro ,00 1,80% Da euro ,01 a euro ,00 0,90% Oltre euro ,00 0,40% I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1 trimestre 20 maggio, 2 trimestre 20 agosto, 3 trimestre 20 novembre, 4 trimestre 20 febbraio dellʼanno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento online dei contributi. 64

66 Amministrazione del personale TABELLE FISCALI Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali dʼimposta (1/1/2007) LIMITE SCAGLIONE ANNUO SCAGLIONE ALIQUOTA IMPOSTA SULLO IMPOSTA ADD. PROVINCIALE ANNUO SCAGLIONE TOTALE E COMUNALE (1) Fino a euro , ,00 23% 3.450, ,00 Oltre euro ,00 fino a euro , ,00 27% 3.510, ,00 Oltre euro ,00 fino a euro , ,00 38% , ,00 Oltre euro ,00 fino a euro , ,00 41% 8.200, ,00 Oltre euro ,00 43% Limite scaglione mensile Fino a euro 1.250, ,007 23% 287,50 287,50 Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333, ,33 27% 292,50 580,00 Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583, ,00 38% 855, ,00 Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250, ,67 41% 683, ,33 Oltre euro 6.250,00 43% (1) Lʼaddizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso dʼanno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. TABELLE FISCALI Scaglioni di reddito Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dallʼ ANNO 2012 Scaglioni Aliquota Fino a euro ,00 1,23% Da euro ,00 fino a euro ,00 1,58% Da euro ,00 fino a euro ,00 1,72% Da euro ,00 fino a euro ,00 1,73% Oltre euro ,00 1,74% (1) Legge regionale n

67 Amministrazione del personale TABELLE FISCALI Detrazioni per familiari a carico A) Lavoro dipendente e assimilato (dal ) reddito complessivo fino a reddito complessivo compreso tra e e con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 e b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 902 X reddito complessivo reddito complessivo compreso tra e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: reddito complessivo Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni) Coniuge reddito complessivo fino a lʼimporto derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : ) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 se uguale a zero la detrazione non spetta reddito complessivo compreso tra e reddito complessivo compreso tra e (detrazione fissa) 690 (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: reddito complessivo Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi: reddito complessivo maggiorazione reddito complessivo maggiorazione compreso tra e euro 10 euro compreso tra e euro 20 euro compreso tra e euro 20 euro compreso tra e euro 10 euro compreso tra e euro 30 euro Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni figlio di età superiore a 3 anni 950 figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni superiore a 3 anni con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché lʼammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula: reddito complessivo In sostanza, per determinare lʼimporto spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, lʼimporto di euro indicato nella formula va aumentato per tutti di euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, lʼimporto aumenta a euro nel caso di due figli a carico, a per tre figli, a per quattro, e così via. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dellʼaltro la detrazione compete a questʼultimo per lʼimporto totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Altri familiari a carico La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): reddito complessivo Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta. 66

68 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) Assegno per il nucleo familiare Codice Uniemens F101 F110 Codice Uniemens H017 H301 L036 Causale restituzione Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc) Restituz. assegni nucleo famil. indebiti Causale recupero Recupero assegni familiari arretrati Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc Recupero assegni nucleo familiare arretrati Malattia Codice Uniemens Causale restituzione E705 Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc) E775 Restituzione indennità malattia indebita E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo E791 Restituzione indennità donatori di sangue Codice Uniemens Causale recupero E778 Differenze indennità malattia S110 Indennità donatori di sangue S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 S113 Differenza indennità donatori midollo osseo Maternità Codice Uniemens Causale restituzione E776 Restituzione indennità maternità indebita E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) M070 Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000 Codice Uniemens Causale recupero D900 Indennità riposi per allattamento arretrati E779 Differenze indennità maternità già liquidata L053 Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.) L054 Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2) L055 Differenza indennità maternità facoltativa L056 Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3) L057 Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6) L058 Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6) L070 Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80) Tabelle codici Tipi di contribuzione di uso più frequente per argomento: Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011 Tipologia di apprendista Codice Uniemens Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 10% Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 1,5% Apprendista con obbligo di versamento dellʼaliquota del 3% Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dallʼassunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19 mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) J0 (J zero) J1 J2 J3 J4 J5 67

69 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003 Tipologia Codice Uniemens Misura agevolazione Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento A0 Lavoratori esclusi dagli incentivi economici Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento B1 Riduzione del 25% B2 Riduzione del 40% B3 Riduzione del 50% B4 Riduzione del 100% Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento C1 Riduzione del 25% C2 Riduzione del 40% C3 Riduzione del 50% C4 Riduzione del 100% Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, D1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento D2 Riduzione del 40% D3 Riduzione del 50% D4 Riduzione del 100% Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore E1 Riduzione del 25% almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, E2 Riduzione del 40% assunte con contratto di inserimento E3 Riduzione del 50% E4 Riduzione del 100% Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico F1 Riduzione del 25% assunti con contratto di inserimento F2 Riduzione del 40% F3 Riduzione del 50% F4 Riduzione del 100% Agevolazioni per lʼassunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi Tipologia Codice Uniemens Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del CentroNord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 58 Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del CentroNord ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta lʼagevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro M8 Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) 75 Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) 76 Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) 77 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) S5 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) S6 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) S7 Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi M5 Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) M6 Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) M7 68

70 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dellʼart. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2) Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4) P5 P6 P7 S1 S2 S3 F5 F6 F7 Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi 86 Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi S4 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi M4 Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 82 Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 68 Incentivo al reimpiego dei dirigenti Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi 92 Altri codici di uso comune 00 Nessuna particolarità contributiva 01 Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 04 Versamento del contributo per lʼassicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 05 Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 06 Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 07 Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 08 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 09 Versamento del contributo per lʼindennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994) 10 Lavoratori non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) 11 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) 13 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 14 Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 35 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 36 Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 41 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per lʼassicurazione contro la Disoccupazione (Ds) 42 Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) 51 Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine 52 Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dellʼart. 2, comma 2, della Legge n. 863/84 69

71 Amministrazione del personale UNIEMENS (Denuncia individuale) 59 Lavoratori assunti ai sensi dellʼart. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91) 66 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001) 67 Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001) G0 Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 H0 Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005 UNIEMENS (Denuncia aziendale) Fondo Interprofessionale Adesione FITE FODI FOR.TE FON.DIR Fondo Interprofessionale Revoca REDI Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti REVO Revoca aia fondi paritetici interprofessionali Contribuzione assistenza contrattuale W020 W030 Contrib. Assist. Contratt. Ascom capoluoghi provinciali Contrib. Assist. Contratt. Covelco capoluoghi provinciali Trattamento fine rapporto CF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi CF30 Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria PA10 Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria PA20 Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist. PF10 Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria PF20 Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist. PE30 Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria RF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria Altri A700 Multe disciplinari A800 Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi D100 Interessi differimento M000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilità M001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità M110 Restituzione incentivo previsto dal programma Pari M119 Restituzione incentivo programma Pari 2007 M217 Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005 M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri) M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est) S060 Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale Q900 Oneri accessori al tasso legale Q920 Sanzioni civili A810 Rest. sanzioni ex L. 146/90 G800 Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91 L401 Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) a credito L402 Conguaglio incentivo programma Pari a credito L405 Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008 L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004 L424 Conguaglio incentivo programma Pari 2007 L508 Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96 L601 Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato) L613 Res. art. beneficio 50% indennità mobilità L615 Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs N954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo

72 Amministrazione del personale TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R. INDICE ISTAT % DI INCREMENTO PERCENTUALE COSTO VITA DA APPLICARE (*) ANNO 2002 Dicembre 119,1 2,672 3,504 ANNO 2003 Dicembre 121,8 2,267 3,200 ANNO 2004 Dicembre 123,9 1,724 2,793 ANNO 2005 Dicembre 126,3 1,937 2,953 ANNO 2006 Dicembre 128,4 1,662 2,747 ANNO 2007 Dicembre 131,8 2,648 3,485 ANNO 2008 Dicembre 134,5 2,048 3,036 ANNO 2009 Dicembre 135,8 0,966 2,224 ANNO 2010 Dicembre 138,4 1,914 2,936 ANNO 2011 Dicembre 104,0 3,173 3,880 ANNO 2012 Dicembre 106,5 2,403 3,302 ANNO 2013 Dicembre 107,1 0,563 1,922 ANNO 2014 Dicembre 107,0 1,500 ANNO 2015 Gennaio 106,5 0,125 Febbraio 106,8 0,250 (*) 75% dellʼincremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari allʼ1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982. Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98) Casistica Contributi Inps/Inail IRPEF Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio) Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Italia (fuori dal territorio comunale) Estero Esente fino a 46,48 giornaliere Esente fino a 77,47 giornaliere Esente fino a 46,48 giornaliere Esente fino a 77,47 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio Esente fino a 30,99 giornaliere Esente fino a 51,65 giornaliere Esente fino a 30,99 giornaliere Esente fino a 51,65 giornaliere Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Rimborso altre spese anche non documentabili Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Esente fino a 15,49 giornaliere Esente fino a 25,82 giornaliere Spese di vitto e alloggio Esente Esente Esente Esente Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci) Esente Esente Esente Esente Ogni altra spesa Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% Imponibile al 100% 71

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74 Ambiente Ambiente Sicurezza Politiche energetiche AMBIENTE Indice Sistri. Trasporto rifiuti pericolosi in conto proprio. Esclusione dal Sistri per aziende iscritte nella categoria 2 bis dellʼalbo gestori ambientali Sistri. Nota sul portale Sistri relativa allʼobbligo di aderire al Sistri per i trasportatori in conto proprio iscritti nella categoria 5 dellʼalbo gestori ambientali. Precisazioni Pag. 73 Pag. 74 In primo piano Trasporto rifiuti pericolosi in conto proprio Esclusione dal Sistri per aziende iscritte nella categoria 2 bis dellʼalbo gestori ambientali Con riguardo all obbligo di aderire al Sistri per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, stabilito dal Dm 24 aprile 2014 (cfr. Informatore giugno 2014) per le imprese con più di dieci dipendenti, sul portale Sistri sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla categoria di soggetti obbligati.. 6 Poiché, infatti, tra i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi rientrano anche coloro che trasportano rifiuti pericolosi prodotti dalla propria attività (cioè i soggetti che fanno il cd. trasporto in conto proprio ), che possono essere iscritti allʼalbo gestori ambientali sia in categoria 2 bis, sia in categoria 5, sul portale Sistri alla voce Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi si chiarisce che: Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritte allʼalbo nazionale gestori ambientali in categoria 5. Restano pertanto esclusi dallʼobbligo di adesione al Sistri i soggetti che fanno il trasporto in conto proprio, iscritti in categoria 2 bis (cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno), anche se hanno più di dieci dipendenti. 73

75 Ambiente Ambiente Sicurezza Politiche energetiche Nota sul portale Sistri relativa allʼobbligo di aderire per i trasportatori in conto proprio iscritti nella categoria 5 dellʼalbo gestori ambientali Precisazioni Facendo riferimento allʼarticolo precedente riguardo lʼobbligo di adesione a Sistri per i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi iscritti nella categoria 5 dellʼalbo gestori ambientali, da cui si ricava lʼesclusione dal medesimo obbligo per i soggetti iscritti in categoria 2 bis (trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno), va precisato che tale nota, pur essendo pubblicata sul portale Sistri (con ciò acquisendo carattere di ufficialità), resta comunque in attesa di essere confermata da apposita previsione di legge. Infatti, è solo la circolare del ministero dellʼambiente n. 1 del 31 ottobre 2013 che ritiene che la locuzione enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (di cui allʼart. 11, comma 2, Dl 101/2013, convertito in legge 125/2013) a stabilire che ci si debba riferire a raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi, dando adito ad una interpretazione che escluderebbe da Sistri tutti i soggetti che fanno raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi in conto proprio (che siano iscritti tanto in categoria 2 bis quanto in categoria 5 dellʼalbo). In ogni caso, trattasi di una circolare ministeriale, non di una previsione normativa; allo stesso modo, la nota pubblicata sul portale Sistri, che escluderebbe, invece, solo gli iscritti in categoria 2 bis, pur connotata dallʼufficialità, non è previsione normativa. 74

76 Imposte dirette e indirette Tributario Indice IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE Esercizi ricettivi Agenzie viaggi Tour operator Decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 12 febbraio Credito dʼimposta alle piccole e medie imprese dellʼesercizio cinematografico Decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 12 febbraio Redditi prodotti allʼestero Credito dʼimposta Circolare dellʼagenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo Fornitura di beni significativi Manutenzione ordinaria e straordinaria Immobile a prevalente destinazione abitativa Valore del bene significativo Risoluzione dellʼagenzia delle Entrate n. 25 del 6 marzo Capitali detenuti allʼestero Emersione e rientro Procedura di collaborazione volontaria Circolare dellʼagenzia delle Entrate n. 10 del 13 marzo Rimborso Iva trimestrale Approvazione modello Provvedimento dellʼagenzia delle Entrate del 20 marzo Dichiarazione 730 precompilata Risposte a quesiti Circolare dellʼagenzia delle Entrate n. 11 del 23 marzo Imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari Istituzione dei codici tributi Risoluzione dellʼagenzia delle Entrate n. 32 del 23 marzo Notifica avviso accertamento Inosservanza normativa catastale Estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente Provvedimento dellʼagenzia delle Entrate del 23 marzo Mod. 730/4 Ricezione in via telematica Comunicazione Risoluzione dellʼagenzia delle Entrate n. 33 del 25 marzo Studi di settore Approvazione delle modifiche applicabili al periodo dʼimposta in corso al 31 dicembre 2014 Decreto del ministero dellʼeconomia e delle Finanze del 30 marzo TRIBUTI LOCALI Imu Esenzione Terreni agricoli montani Legge delega riforma fiscale Decreto attuazione Proroga Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 Conversione in legge 24 marzo 2015, n Tasi Imu Modello di dichiarazione Risoluzione del ministero dellʼeconomia e delle Finanze n. 3/DF del 25 marzo Imu Tasi Coefficienti per i fabbricati a valore contabile Aggiornamento Decreto del ministero dellʼeconomia e delle Finanze del 25 marzo Pag. 75 Pag. 78 Pag. 80 Pag. 82 Pag. 83 Pag. 85 Pag. 86 Pag. 90 Pag. 91 Pag. 91 Pag. 93 Pag. 95 Pag. 96 Pag. 96 In primo piano Esercizi ricettivi Agenzie viaggi Tour operator Decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 12 febbraio 2015 Stabilite le modalità di attuazione del credito d imposta in favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e le attività di sviluppo nell'"information technology" per migliorare i servizi turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della rete. 4 75

77 Imposte dirette e indirette Tributario Sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 12 febbraio 2015, recante: "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator". Tale decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 9 del Dl n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta in favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e le attività di sviluppo nell'"information technology" per migliorare i servizi turistici e mettere a disposizione degli ospiti i servizi della rete, potenziando la qualità dell'offerta ricettiva (per un esame completo vedi ns. circ. n. 92/2014). Il decreto in esame disciplina le modalità attuative del suddetto credito dʼimposta, di seguito illustrate. Soggetti beneficiari del credito d'imposta (articolo 2) Possono beneficiare dell'agevolazione fiscale: gli esercizi ricettivi singoli, cioè le strutture, organizzate in forma imprenditoriale e non occasionale, che svolgono le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione Ateco 2007, riconducibili a: 1. struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turisticoalberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del Dl 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali; 2. struttura extraalberghiera: affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali. gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extraricettivi o ancillari, cioè quei soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Si precisa che l'aggregazione deve essere nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle Ati e organismi o enti similari e che, anche in questi casi, il destinatario del credito d'imposta resta l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione. le agenzie di viaggio e tour operator, cioè le attività che applicano lo studio di settore approvato con decreto del ministro dell'economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al cluster 10 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 Agenzie specializzate in turismo incoming. Agevolazione concedibile (articolo 3) L'agevolazione fiscale in esame consiste in un credito d'imposta per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura massima del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti ed attività di sviluppo indicate nellʼart. 9, comma 2, del Dl n. 83/2014 sopra citato, con esclusione dei costi relativi allʼintermediazione commerciale. Il credito d'imposta dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere fruito nel rispetto del limite massimo di euro. Non è consentita la cumulabilità con altre agevolazioni di natura fiscale. Spese eleggibili al credito d'imposta (articolo 4) Ai fini della determinazione del credito dʼimposta, sono considerate eleggibili le seguenti spese: le spese per impianti wifi, sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. In tal caso, sono agevolabili le spese di acquisto e installazione di modem/router e la dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale); le spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile. È agevolabile l'acquisto di software e applicazioni; le spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extraricettivi; acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk); le spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità online; 76

78 Imposte dirette e indirette Tributario le spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; le spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software; le spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio). Le suddette spese sono eleggibili al 100% per un importo totale massimo di euro sul quale calcolare il credito d'imposta nella misura del 30%, pari, quindi, al massimo euro, da ripartire in quote pari nell'arco del triennio. Le spese devono essere effettivamente sostenute; secondo le regole generali stabilite ai fini dellʼimposta sui redditi (art. 109 del Dpr n. 917/1986) tale effettività deve risultare da attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta (articolo 5) Le istanze devono essere presentate telematicamente al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese. Per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il ministero definirà le modalità telematiche di presentazione; il decreto predetto dovrà essere emanato entro il 23. Nella domanda suddetta, sottoscritta dal legale rappresentante dellʼimpresa, dovrà essere specificato: a) il costo complessivo degli interventi e lʼammontare totale delle spese eleggibili; b) lʼattestazione di effettività delle spese sostenute; c) il credito dʼimposta spettante. Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda, presentare al ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante lʼesercizio finanziario in corso e nei due precedenti, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nellʼelenco A, che costituisce parte integrante del decreto in esame. Il credito dʼimposta è riconosciuto previa verifica, da parte del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dellʼammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il predetto ministero comunica allʼimpresa il riconoscimento ovvero il diniego dellʼagevolazione e, nel primo caso, lʼimporto del credito effettivamente spettante. Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell'irap; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, comma 5 del Tuir). Il credito dʼimposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dʼimposta per il quale è concesso ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia (Entratel e Fisconline), pena il rifiuto dellʼoperazione di versamento. Lʼammontare del credito dʼimposta utilizzato in compensazione non deve eccedere lʼimporto concesso dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dellʼoperazione di versamento. Ai fini del controllo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo trasmette allʼagenzia delle Entrate lʼelenco delle imprese ammesse a fruire dellʼagevolazione e lʼimporto del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (articolo 6) I crediti di imposta in esame sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti degli stanziamenti annui disponibili a legislazione vigente. 77

79 Sulla Gazzetta ufficiale n. 69 del 24 marzo 2014 è stato pubblicato il decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 12 febbraio 2015, recante: Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico. Il decreto in esame è stato emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2bis, del Dl n. 83/2014, convertito dalla L n. 106/2014, che prevede, al fine di favorire lʼofferta cinematografica di qualità artisticoculturale, per gli anni 2015 e 2016, il ricomaggio 2015 Imposte dirette e indirette Tributario Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del ministro dellʼeconomia e delle finanze 28 dicembre 2012, e successive modificazioni, citato in premessa, che risultino appartenenti al cluster 10 Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui allʼallegato 15 annesso al decreto in esame. Le risorse sono assegnate secondo lʼordine cronologico di presentazione delle domande. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse e, nei successivi sessanta giorni, comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo. Cause di revoca del credito d'imposta (articolo 7) Il credito d'imposta è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto in esame o nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Inoltre, il credito è revocato se: i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa; in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito (articolo 8) Nelle ipotesi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'agenzia delle Entrate, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto in esame, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico Decreto del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 12 febbraio 2015 Sintesi Emanato il decreto contenente le disposizioni applicative del credito dʼimposta per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico. 78

80 Imposte dirette e indirette Tributario noscimento alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, di un credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti alla data del 1 gennaio 1980 (per un esame completo vedi ns. circ. n. 92/2014). Di seguito, si illustrano solo le disposizioni principali del decreto in esame. Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta (articolo 2) a) Per impresa di esercizio cinematografico, si intende l'impresa in possesso dei requisiti previsti dalla legge e iscritti al relativo albo (vd. art. 3 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 28); b) per piccole e medie imprese, si intendono le imprese per cui ricorrono i requisiti fissati dal decreto del ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005; c) per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico (art. 2, comma 8, del citato Dlgs n. 28 del 2004); per sala cinematografica esistente almeno dal 1 gennaio 1980, si intende quella, come definita nel periodo precedente, per la quale persistano da detta data l'ubicazione immobiliare e il carattere di sito di fruizione cinematografica, indipendentemente da mutamenti di denominazione, proprietà e gestione; d) per interventi ammessi al credito d'imposta si intendono quelli previsti all'art. 15, comma 2, lettera a), con esclusione di quanto attiene alla realizzazione di nuove sale, nonché lettere b) e c) del citato Dlgs n. 28/ 2004, ovvero: 1) il ripristino di sale inattive; 2) la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi; 3) la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche; 4) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale. Misura e utilizzabilità del credito d'imposta (articolo 3) Il credito d'imposta in favore delle imprese è pari al 30% delle spese relative agli interventi sopra elencati, sostenute esclusivamente con riguardo a sale cinematografiche esistenti alla data del 1 gennaio Tale agevolazione riguarda, però, solo quelle imprese che detengano i requisiti sopra descritti allʼart. 2, lettere a) e b), del decreto in esame, per gli anni 2015 e Lʼutilizzo del credito d'imposta, nel limite massimo di euro, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Spese ammissibili all'agevolazione (articolo 4) Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016, le spese inerenti gli interventi sopra illustrati; i lavori non devono essere iniziati prima del 1 giugno Lʼeffettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta (articolo 5) Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, entro e non oltre il temine di novanta giorni dal termine dei lavori o acquisto dei beni, le imprese interessate devono presentare al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda, secondo modalità telematiche che saranno definite con un apposito successivo decreto. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, il ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione. Il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires), e del valore della produzione, ai fini dell'irap, e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). 79

81 Imposte dirette e indirette Tributario Il credito d'imposta è cedibile dal beneficiario ed i cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi. Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (articolo 6) I crediti d'imposta sono riconosciuti, per gli anni 2015 e 2016, nel limite dello stanziamento annuo di tre milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Cause di revoca del credito d'imposta (articolo 7) Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi ed oggettivi ovvero venga accertato che la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o è incompleta rispetto a quella richiesta, il diritto al credito d'imposta è revocato. Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito (articolo 8) Nel caso in cui venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l'agenzia delle Entrate deve trasmettere al ministero dei Beni e delle attività culturali l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi. Redditi prodotti allʼestero Credito dʼimposta Circolare n. 9/E dell'agenzia delle Entrate del 5 marzo 2015 Sintesi Definite dallʼagenzia delle Entrate le modalità operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate allʼestero, che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale. LʼAgenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015 recante: Disciplina del credito dʼimposta per i redditi prodotti allʼestero Articolo 165 del Tuir Chiarimenti ha fornito chiarimenti e nozioni operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate allʼestero, che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale. La doppia imposizione internazionale è generata dal sovrapporsi di pretese impositive, tra loro concorrenti, di più Stati che radicano le rispettive potestà tributarie sulla base di criteri non coordinati tra loro. Tale conflitto tipicamente si verifica tra Stato della fonte e Stato della residenza, laddove il primo applichi il principio di territorialità e il secondo adotti un approccio di tassazione del reddito mondiale (il cosiddetto worldwide principle ). Rimedi alla doppia imposizione che vengono comunemente adottati dagli Stati consistono nel metodo dellʼesenzione e in quello del credito dʼimposta. 80

82 Imposte dirette e indirette Tributario In particolare lʼordinamento fiscale italiano ha adottato il credito dʼimposta (c.d. foreign tax credit ) sui redditi prodotti allʼestero dai propri residenti, già disciplinato dallʼarticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi. Attualmente, il sistema del credito per le imposte estere è regolato dallʼarticolo 165 del Tuir, inserito dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 dedicato alle Disposizioni relative ai redditi prodotti allʼestero ed ai rapporti internazionali, applicabile a tutti i soggetti Irpef e Ires. In particolare, a differenza della previgente disciplina, lʼattuale formulazione dellʼarticolo 165 del Tuir contiene: una diversa modalità di calcolo della quota dʼimposta italiana riferita al reddito estero, assumendo al denominatore il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi dʼimposta ammesse in diminuzione ; una definizione di reddito prodotto allʼestero, mediante il richiamo alla lettura a specchio dellʼarticolo 23 del Tuir; il meccanismo del riporto in avanti e indietro delle eccedenze di imposta sia italiana che estera (applicabile ai titolari di reddito dʼimpresa), per non lasciare inutilizzato lʼeventuale credito non fruito in un determinato periodo dʼimposta; la riduzione del credito in misura proporzionale nei casi di parziale concorrenza del reddito estero allʼimponibile del residente; il riferimento agli istituti del consolidato e della trasparenza fiscale. LʼAgenzia delle Entrate con la circolare in esame fornisce chiarimenti e nozioni operative sul funzionamento del sistema del credito per le imposte pagate allʼestero, che consente al contribuente di ovviare alla doppia imposizione internazionale. A tal fine, lʼagenzia illustra lʼambito di applicazione soggettivo e oggettivo dellʼarticolo 165 del Tuir, con particolare riferimento alla nozione di reddito estero, alla natura e alla definitività dellʼimposta estera. In considerazione della molteplicità degli argomenti trattati, si riporta lʼindice della circolare. La circolare è reperibile sul sito dellʼagenzia delle Entrate Indice della circolare dell'agenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo Premessa 3 2. La natura dellʼistituto e i presupposti della sua applicabilità Il reddito prodotto allʼestero e la lettura ʻa specchioʼ dellʼarticolo 23 del Tuir Il concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del residente Le imposte estere che danno diritto al credito Definitività delle imposte pagate allʼestero La determinazione del credito dʼimposta Il meccanismo di calcolo I singoli elementi del rapporto Il periodo dʼimposta per il quale spetta e deve essere richiesta la detrazione Il limite dellʼimposta netta dovuta e la disposizione dellʼarticolo 11, comma 4, del Tuir La riliquidazione della detrazione spettante nei casi di pagamenti frazionati delle imposte estere o di rimborso delle imposte estere Omessa dichiarazione redditi prodotti allʼestero art. 165, comma 8, del Tuir La limitazione della detrazione per singolo stato (per country limitation) Parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo e misura del credito Utili distribuiti da entità estere trasparenti La riliquidazione delle imposte estere a seguito dellʼaccertamento di un maggior reddito Le disposizioni specifiche per le imprese Il periodo dʼimposta in cui può essere operata la detrazione per le imprese con stabile organizzazione allʼestero riporto delle eccedenze: ambito soggettivo e oggettivo 52 81

83 Imposte dirette e indirette Tributario 7.3. Le modalità di calcolo delle eccedenze e il riporto allʼindietro (carry back) e in avanti (carry forward) Il calcolo delle eccedenze quando il numeratore del rapporto (RE/RCN) di cui al primo comma dellʼart. 165 del Tuir è pari a zero o assume valore negativo Il calcolo delle eccedenze quando il denominatore del rapporto (RE/RCN) di cui al primo comma dellʼart. 165 del Tuir è pari a zero o assume valore negativo ed il reddito estero è positivo Il calcolo delle eccedenze nellʼipotesi in cui le imposte estere si rendono definitive, in tutto o in parte, in periodi dʼimposta successivi a quello di appartenenza del reddito Calcolo delle eccedenze nellʼipotesi in cui il reddito estero è prodotto in periodi dʼimposta diversi Calcolo eccedenze in ipotesi di produzione di redditi in più Stati e collegamento con il principio della per country limitation Il credito dʼimposta e le stabili organizzazioni Il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere Il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni allʼestero di imprese italiane nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la fonte del reddito e la fonte delle imposte Stabile organizzazione allʼestero con periodo dʼimposta non coincidente con quello di casa madre italiana 76 Fornitura di beni significativi Manutenzione ordinaria e straordinaria Immobile a prevalente destinazione abitativa Valore del bene significativo Risoluzione n. 25 dellʼagenzia delle Entrate del 6 marzo 2015 Sintesi In materia di Iva relativa ai cosiddetti beni significativi, in caso di realizzazione del bene significativo da parte dellʼimpresa che esegue lʼintervento di manutenzione, il valore del bene comprende tutti gli oneri che concorrono alla produzione dello stesso. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 25 del 6 marzo 2015, recante: Consulenza giuridica Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nellʼambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa Art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata si applica lʼaliquota Iva ridotta del 10 per cento (art. 7, comma 1, lett. b), della L n. 488/1999). Lʼagevolazione suddetta riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nellʼambito dellʼintervento agevolato. A tale regola fanno eccezione i beni di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni. Se il valore del bene significativo è superiore al 50% del valore complessivo della prestazione, lʼaliquota Iva del 10% si applica a tale bene, solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dellʼintervento di manutenzione e quello dei beni stessi. 82

84 Imposte dirette e indirette Tributario Se il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, lʼaliquota Iva del 10% si applica a tutto il corrispettivo. Con la risoluzione in esame lʼagenzia delle Entrate ha esaminato lʼapplicazione della disciplina sopra illustrata nel caso in cui i beni significativi sono realizzati direttamente dallʼimpresa artigiana che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, provvede anche allʼinstallazione; nella fattispecie i beni significativi sono infissi su misura. Sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dellʼindividuazione dellʼaliquota Iva applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. Pertanto, in entrambe le ipotesi, lʼaliquota Iva agevolata del 10% è applicabile al valore degli infissi costruiti dallʼazienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i beni significativi. Il valore dei suddetti beni significativi va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano lʼiva; per cui, il suddetto valore, pur nel rispetto dellʼautonomia contrattuale delle parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. Capitali detenuti allʼestero Emersione e rientro Procedura di collaborazione volontaria Circolare n. 10 dellʼagenzia delle Entrate del 13 marzo 2015 Sintesi Forniti dallʼagenzia delle Entrate i chiarimenti sullʼistituto della collaborazione volontaria, procedura che permette al contribuente, che ha violato gli obblighi dichiarativi sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 10 del 13 marzo 2015, recante: Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti allʼestero nonché per il potenziamento della lotta allʼevasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria. La legge n.186/2014 disciplina le misure per lʼemersione ed il rientro di capitali detenuti allʼestero e per il potenziamento della lotta allʼevasione fiscale. In particolare, lʼautore della violazione del suddetto obbligo di dichiarazione annuale commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, per la definizione delle relative sanzioni ed anche per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive dell'irap e dell'iva e per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta (per un esame completo si rinvia alla nostra circolare n. 1/2015). LʼAgenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla suddetta procedura (vd. ns. circ. n. 16/2015). La procedura di collaborazione volontaria costituisce una possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede lʼevasione fiscale ed, in particolare, i fatti di frode perseguiti con maggiore determinazione. 83

85 Imposte dirette e indirette Tributario Il nostro Paese, come altri numerosi Paesi, europei e non, si è impegnato sul piano del potenziamento, della razionalizzazione e dellʼallargamento dei meccanismi di scambio di informazioni fiscali. A tale proposito, si segnala che la Svizzera, il Liechtenstein ed il Principato di Monaco hanno sottoscritto lʼaccordo che, prevedendo lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard Ocse, pone fine al segreto bancario. Pertanto, tali Paesi sono considerati, ai fini della procedura, non black list, circostanza che consente ai cittadini italiani che ivi detengono in maniera illegale investimenti e attività finanziarie di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla legge. La circolare in esame fornisce chiarimenti in merito allʼattuazione delle disposizioni presenti nella legge sopra citata. Di seguito si illustrano i chiarimenti più importanti, rinviando per un esame completo al testo della circolare dellʼagenzia delle Entrate disponibile sul sito Collaborazione volontaria internazionale Ambito soggettivo Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che hanno violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, gli estero residenti fittizi, i cittadini trasferiti in Paesi black list, i soggetti esterovestiti, i trust e i trust esterovestiti, i contribuenti che detengono attività allʼestero senza esserne formalmente intestatari, avendo fatto ricorso a soggetti interposti o a intestazioni fiduciarie estere. Regolarizzazione delle violazioni dichiarative nazionali Alla procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedere anche i contribuenti non tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e quelli tenuti a tale obbligo che vi abbiano adempiuto correttamente. Quando la domanda non è ammissibile Il contribuente non può accedere alla procedura di collaborazione volontaria se prima di presentare la domanda sia venuto a conoscenza dellʼinizio di accessi, ispezioni o verifiche, dellʼinizio di altre attività amministrative di accertamento, della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni di norme tributarie. La procedura non può essere attivata neanche nel caso in cui un soggetto terzo, che sia obbligato solidalmente in via tributaria con il richiedente o che abbia concorso in un reato tributario a lui attribuito, venga a conoscenza delle cause di inammissibilità. Il documento in esame chiarisce che, in presenza di attività istruttorie di controllo che interessano una sola annualità, è possibile attivare la procedura per le annualità non interessate dal controllo. Le domande sul web Le richieste di attivazione della collaborazione volontaria andranno presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica e che lʼagenzia invierà una comunicazione attestante lʼavvenuta ricezione. La relazione di accompagnamento e il contraddittorio Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda e, comunque, non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione allʼindirizzo di posta elettronica certificata (Pec) indicato nella ricevuta, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità dʼimposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta. In particolare, la relazione di accompagnamento comprende i dati relativi a: lʼammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute allʼestero, anche indirettamente o per interposta persona; 84

86 Imposte dirette e indirette Tributario la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute allʼestero. LʼAgenzia delle Entrate precisa che, in fase di contraddittorio, il contribuente potrà spiegare maggiormente quanto contenuto nella domanda di collaborazione volontaria. Perfezionamento della collaborazione volontaria e conseguenze in materia di sanzioni La procedura si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in unʼunica soluzione oppure in tre rate di pari importo. Non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e gli uffici provvederanno a inviare al contribuente un nuovo avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione. Invece, in caso di perfezionamento, lʼadesione alla collaborazione volontaria permette di fruire di una riduzione delle sanzioni amministrative e di alcune esclusioni dalla punibilità penale. Rimborso Iva trimestrale Approvazione modello Provvedimento dellʼagenzia delle Entrate del 20 marzo 2015 Sintesi È approvato il modello Iva TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per lʼutilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. LʼAgenzia delle Entrate con il provvedimento del 20 marzo 2015 recante: Approvazione del modello Iva TR per la richiesta di rimborso o per lʼutilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ha approvato il modello Iva TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per lʼutilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato allʼente o società controllante per la richiesta di rimborso o per lʼutilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi Iva dall'art. 13 del Dlgs 21 novembre 2014, "Decreto semplificazioni fiscali" e dall'introduzione del meccanismo dello "split payment", di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della L 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015 (vd. ns. circ. n. 125/2014, 13/2015 e 17/2015). In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal citato Dlgs n. 175/2014, all'art. 38bis del Dpr n. 633/1972, è stata prevista, anche per i rimborsi di importo superiore a euro, la possibilità di richiesta dell'eccedenza di imposta detraibile anche per periodi inferiori all'anno senza prestazione di garanzia quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva. Inoltre, al fine di recepire le novità della legge di stabilità 2015, è stato introdotto nel nuovo modello il rigo "TA 13" dedicato alle operazioni in regime di "split payment", riferibili alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'iva in fattura deve essere versata direttamente dall'amministrazione pubblica committente. 85

87 Imposte dirette e indirette Tributario Si precisa che il nuovo modello Iva TR dovrà essere utilizzato a partire dal mese di aprile 2015, in relazione alle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti Iva maturati nel primo trimestre dell'anno. Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite degli intermediari abilitati. Il modello Iva TR è reso disponibile sul sito Internet dellʼagenzia delle Entrate e sul sito del ministero dellʼeconomia e delle Finanze Dichiarazione 730 precompilata Risposte a quesiti Circolare n. 11 dell'agenzia delle Entrate del 23 marzo 2015 Sintesi Primi importanti chiarimenti indicati dall'agenzia delle Entrate, in materia di dichiarazione 730 precompilata. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E del 23 marzo 2015, recante: Dichiarazione 730 precompilata Risposte a quesiti. Il Dlgs n. 175/2014 (cosiddetto "Decreto in materia di semplificazioni fiscali"), ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, che l'agenzia delle Entrate deve rendere disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati. A tal fine, l'agenzia delle Entrate deve utilizzare le informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria, i dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, nonché i dati contenuti nelle "Certificazioni uniche" trasmesse all'amministrazione finanziaria entro il 7 marzo di ogni anno (per un esame completo si rinvia alla nostra circolare n. 125/2014). Di seguito si illustrano i principali chiarimenti forniti dallʼagenzia delle Entrate, rinviando per un esame completo al testo della circolare disponibile sul sito I destinatari della dichiarazione precompilata I destinatari della dichiarazione 730 precompilata devono essere titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati per l'anno d'imposta 2014, per i quali i sostituti hanno trasmesso, nei termini all'agenzia delle Entrate la "Certificazione unica 2015" e aver presentato, nel 2013, il modello 730 o Unico persone fisiche o Unico mini. Dichiarazione precompilata in caso di mod. 730 per lʼanno 2013 presentato in forma congiunta Se per l'anno d'imposta 2013 è stata presentata una dichiarazione congiunta, quest'anno verranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti previsti e, nel caso in cui i coniugi intendano avvalersi della possibilità di presentare la dichiarazione precompilata congiunta, devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o ad un professionista abilitato. 86

88 Imposte dirette e indirette Tributario Contribuenti per i quali non è predisposta la dichiarazione precompilata Per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del mod. 730, non viene predisposta la dichiarazione precompilata; tra questi rientrano coloro che, nell'anno d'imposta 2014, hanno avuto la partita Iva attiva almeno per un giorno (eccetto i produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero previsto dall'art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i contribuenti deceduti, per i quali il sistema informativo dell'anagrafe tributaria sia a conoscenza della data di decesso al momento dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, coloro che non hanno raggiunto la maggiore età o che dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano legalmente incapaci. Contribuenti che hanno presentato più dichiarazioni per lʼanno dʼimposta precedente La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, nell'anno precedente, il contribuente ha presentato, oltre alla dichiarazione originaria, anche dichiarazioni correttive nei termini od integrative e, quindi, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36bis del Dpr n. 600/1973): questo perché l'agenzia delle Entrate non può stabilire quale sia la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata. Contribuenti per i quali non è terminata lʼattività di liquidazione della dichiarazione presentata per lʼanno dʼimposta precedente Nel caso in cui non sia ancora terminata l'attività di controllo automatizzata da parte dell'amministrazione finanziaria per la dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, la dichiarazione precompilata viene, comunque, predisposta senza riportare nel modello i dati che potrebbero essere variati come, ad esempio, l'eccedenza del credito, dandone avviso al contribuente. Documenti ed informazioni che lʼagenzia delle Entrate rende disponibili A decorrere dal prossimo 15 aprile l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro delegati i seguenti documenti ed informazioni: il mod. 730 precompilato riguardante l'anno d'imposta precedente; un foglio informativo che riporta l'elenco dei dati riguardanti la dichiarazione precompilata disponibili presso l'agenzia delle Entrate; l'esito della liquidazione (credito o debito) della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione del 730 riportando nel dettaglio i risultati della liquidazione. Modalità di accesso alla dichiarazione precompilata Per l'accesso alla dichiarazione precompilata, l'agenzia delle Entrate precisa che, a partire dal prossimo 15 aprile, il contribuente interessato deve inserire le proprie credenziali "Fisconline", rilasciate dalla medesima Agenzia, tramite la Carta nazionale dei servizi; se non intende accedere direttamente alla dichiarazione precompilata, può delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un Caf od un professionista abilitato, accompagnando la delega con una copia del proprio documento d'identità. La delega, in formato cartaceo o elettronico, vale per una sola annualità e deve contenere il codice fiscale del contribuente, l'anno d'imposta del modello precompilato, la data di conferimento e la precisazione che tale delega vale anche per la consultazione del foglio informativo. Accesso tramite sostituti dʼimposta ed intermediari Il sostituto d'imposta può accedere alle dichiarazioni precompilate dei sostituiti, per i quali ha trasmesso la "Certificazione unica" all'agenzia delle Entrate, solo se dal modello 770 semplificato dell'anno precedente, risulta aver prestato loro l'assistenza fiscale. 87

89 Imposte dirette e indirette Tributario L'accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, dei Caf e dei professionisti abilitati può avvenire tramite l'invio, attraverso "Entratel" o "Fisconline" per i sostituti con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate. I Caf ed i professionisti abilitati possono anche effettuare l'accesso ad una singola dichiarazione via web. Gestione delle deleghe Per la gestione delle deleghe da parte del sostituto, del Caf e del professionista abilitato, nel documento in esame è prevista l'istituzione di un apposito registro cronologico, sul quale vanno annotate, progressivamente, le deleghe acquisite con la relativa data, il codice fiscale ed i dati anagrafici del delegante, gli estremi del documento d'identità. Conservazione delle deleghe I Caf ed i professionisti abilitati devono conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono; i sostituti d'imposta le devono conservare, invece, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Funzionalità dellʼapplicazione web L'Agenzia delle Entrate precisa che le operazioni possibili per il contribuente dopo l'accesso alla dichiarazione precompilata saranno quelle di visualizzarla, stamparla, verificarla, accettarla o modificarla. È compito del contribuente: verificare la correttezza e la completezza dei dati del modello precompilato; accettare o modificare il modello precompilato, barrando l'apposita casella. Accettazione della dichiarazione precompilata Si considera accettata la dichiarazione se trasmessa così com'è oppure modificata in parti che non incidono sul reddito o sull'imposta calcolata (dati anagrafici del contribuente, dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio, codice fiscale del coniuge non a carico, scelta di compensazione dell'eventuale credito, scelta di non versare o versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, richiesta di rateizzazione delle somme dovute). Modifica della dichiarazione precompilata La dichiarazione precompilata si considera modificata quando si interviene con variazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta oppure quando si modificano i singoli importi proposti nel modello precompilato nonostante il risultato finale resti uguale. Modalità di presentazione della dichiarazione precompilata Il contribuente potrà presentare la dichiarazione precompilata direttamente all'agenzia delle Entrate attraverso il sito internet oppure può rivolgersi al sostituto d'imposta, al Caf o a professionisti abilitati. Termini di presentazione della dichiarazione precompilata Dal prossimo 15 aprile i modelli precompilati saranno disponibili e stampabili dal sito internet dell'agenzia delle Entrate, mentre dal 1 maggio, le dichiarazioni precompilate potranno essere accettate o modificate e trasmesse all'agenzia delle Entrate; il termine ultimo per l'invio telematico è il 7 luglio Le predette scadenze valgono sia per i contribuenti che provvedono direttamente alla presentazione della dichiarazione precompilata sia per gli intermediari abilitati. 88

90 Imposte dirette e indirette Tributario Dichiarazione congiunta Si può presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta ma, per quest'anno, sarà necessario rivolgersi al sostituto d'imposta, al Caf oppure al professionista abilitato. La dichiarazione congiunta dovrà essere sempre considerata "modificata". Contribuenti senza sostituto dʼimposta tenuto ad effettuare il conguaglio Il contribuente incluso tra i destinatari della dichiarazione precompilata, ma senza sostituto d'imposta, potrà presentare la dichiarazione (direttamente via internet o tramite gli intermediari abilitati) ed effettuare il conguaglio grazie ad un'apposita funzionalità per compilare il modello F24 in caso di debito; se, invece, dovrà ricevere un rimborso, potrà indicare il conto corrente bancario sul quale desidera riceverlo. In ogni caso, i contribuenti in possesso dei requisiti per la presentazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad utilizzare il modello 730 ordinario, anche in forma congiunta. La data di scadenza di presentazione è sempre il 7 luglio Trasmissione del risultato contabile al sostituto dʼimposta L'Agenzia delle Entrate, in caso di presentazione diretta della dichiarazione precompilata, rende disponibile il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d'imposta indicato dal contribuente. Se non è possibile raggiungere il sostituto d'imposta, l'agenzia delle Entrate provvede ad informare il contribuente con un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici e lo invita, tramite , a leggere l'avviso inoltrato via internet. Attività del sostituto in relazione a soggetti nei cui confronti non è tenuto allʼeffettuazione delle operazioni di conguaglio Il sostituto d'imposta, non tenuto alle operazioni di conguaglio, deve comunicarlo ai soggetti che hanno prestato assistenza fiscale (Caf, professionista abilitato) oppure, se la dichiarazione è stata inviata direttamente dal contribuente e non tramite intermediario, dovrà informare della circostanza l'agenzia delle Entrate. Per tale comunicazione è disponibile un'apposita funzionalità sul sito internet, che consente l'inserimento dei dati del contribuente per il quale il sostituto d'imposta non è tenuto al conguaglio. Dichiarazione integrativa L'Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che il contribuente non può presentare una dichiarazione integrativa direttamente, risponde al quesito se sia possibile o meno trasmettere il modello 730 integrativo, con modifica del sostituto, anche nel caso in cui il modello originario è stato trasmesso direttamente dal contribuente via internet o tramite Caf. Lʼamministrazione finanziaria chiarisce che se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via internet sarà possibile presentare presso un Caf o un professionista abilitato anche la dichiarazione integrativa, previa esibizione all'intermediario di tutta la documentazione necessaria. Controlli documentali L'Agenzia delle Entrate rileva anche i vantaggi esistenti sotto il profilo dei controlli, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata senza modifiche o con modifiche irrilevanti. Non si effettua il controllo documentale ai sensi dell'art. 36ter del Dpr n. 600/1973, sui dati relativi agli oneri forniti da terzi, come interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali. Non c'è il controllo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia per i rimborsi superiori a euro. Se la dichiarazione precompilata è presentata con o senza modifiche tramite un intermediario abilitato, i controlli saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista abilitato che ha apposto il visto di conformità e, anche in questo caso, nessun controllo preventivo sarà eseguito sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. 89

91 Imposte dirette e indirette Tributario Resta ferma, invece, la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, la quale è sempre effettuata a prescindere dall'accettazione o dalla modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione (ad esempio, la destinazione dell'immobile acquistato come abitazione principale, ai fini della detrazione degli interessi passivi del mutuo). L'esclusione dei controlli documentali non si riferisce anche ai dati comunicati con la "Certificazione unica", riguardando, esclusivamente, gli oneri indicati nella dichiarazione forniti da terzi. Imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari Versamento Istituzione dei codici tributi Risoluzione n. 32 dellʼagenzia delle Entrate del 23 marzo 2015 Sintesi Istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi, relativi allʼimposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015 recante: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi di cui allʼarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativi allʼimposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari Articolo 6 del decreto del ministro dellʼeconomia e delle Finanze 17 giugno Il decreto del ministro dellʼeconomia e delle Finanze 17 giugno 2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, prevede che lʼimposta di bollo è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica (vd. ns. circ. n. 108/2014). Con risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 è stato istituito il codice tributo per il versamento dellʼimposta di bollo di cui al suindicato decreto (vd. ns. circ. n. 129/2014). Con il provvedimento in esame, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni e degli interessi relativi allʼimposta di bollo, si istituiscono i seguenti codici tributo: 2502 denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari art. 6, decreto 17 giugno 2014 SANZIONI ; 2503 denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari art. 6, decreto 17 giugno 2014 INTERESSI. In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con lʼindicazione nel campo anno di riferimento, dellʼanno dʼimposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA. 90

92 Imposte dirette e indirette Tributario Notifica avviso accertamento Inosservanza normativa catastale Estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente Provvedimento dellʼagenzia delle Entrate del 23 marzo 2015 Sintesi Dal 1 giugno 2015 è previsto lʼutilizzo del mod. "F24" anche per pagare gli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale. LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 23 marzo 2015, recante: Estensione delle modalità di pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale, in applicazione delle disposizioni previste dallʼarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti e delle altre somme a favore dello Stato. Con il provvedimento in esame lʼagenzia delle Entrate ha disposto, a decorrere dal 1 giugno 2015, l'estensione dell'utilizzo del modello di versamento "F24" anche per pagare gli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale. In particolare, a partire dal 1 giugno 2015, il modello "F24" potrà essere utilizzato anche per il pagamento di: tributi speciali catastali; sanzioni amministrative, per violazioni alle disposizioni previste dall'ordinamento catastale; interessi sui tributi speciali catastali; imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali; recupero spese per volture; spese di notifica di atti catastali; oneri accessori per operazioni catastali; altre spese per operazioni catastali. È esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti. Con una successiva risoluzione dell'agenzia delle Entrate verranno istituiti i necessari codici tributo, fornendo le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento. Mod. 730/4 Ricezione in via telematica Comunicazione Risoluzione n. 33 dellʼagenzia delle Entrate del 25 marzo 2015 Sintesi Forniti i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 7304). 91

93 Tuttavia, nonostante i dati siano disponibili nel cassetto fiscale, alcuni sostituti dʼimposta si rivolgono allʼagenzia per ottenere tali informazioni. Al riguardo, in considerazione che i dati in questione sono richiesti con funzione di controllo circa la provenienza della nuova comunicazione, è necessario presentare a qualsiasi ufficio territoriale la richiesta sottoscritta dal sostituto dʼimposta permaggio 2015 Imposte dirette e indirette Tributario LʼAgenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 33 del 25 marzo 2015, recante: Chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 7304). Si ricorda che i sostituti dʼimposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno lʼobbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 7304 dei soggetti sostituiti tramite i servizi telematici dellʼagenzia delle Entrate e che, a tal fine, gli stessi devono comunicare allʼagenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili. Lʼarticolo 2, del decreto legislativo n. 175/2014 ( il c.d. decreto semplificazioni), che ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, ha previsto, a partire dal 2015, lʼobbligo per i sostituti dʼimposta di trasmettere in via telematica allʼagenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio (per un esame completo vd. ns. circ. n. 125/2015). In particolare, i sostituti dʼimposta comunicano la scelta della sede telematica entro il 7 marzo unitamente alle certificazioni uniche e con provvedimento del direttore dellʼagenzia delle Entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti dʼimposta. A tal fine, nella certificazione unica è stato inserito il quadro CT la cui compilazione è riservata ai sostituti dʼimposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, lʼapposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 7304 resi disponibili dallʼagenzia delle Entrate e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In base alle istruzioni per la compilazione del quadro CT, qualora lo stesso sostituto dʼimposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura. In caso di più invii, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto nellʼultimo invio effettuato. Inoltre, tenuto conto che le comunicazioni dovevano essere trasmesse entro il 9 marzo (in quanto il 7 marzo era sabato) e che potevano essere ritrasmesse per correggere errori od omissioni entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo, le comunicazioni trasmesse successivamente alla data del 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata e che, analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti. Pertanto, per i sostituti dʼimposta che hanno effettuato più invii del quadro CT sono presi in considerazione i dati contenuti nellʼultimo invio effettuato entro il 12 marzo. I sostituti dʼimposta, che non hanno presentato, a partire dal 2011, lʼapposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT ovvero lo hanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2015 devono utilizzare il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 7304 resi disponibili dallʼagenzia delle Entrate (di seguito modello Cso), disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dellʼagenzia delle entrate Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti dʼimposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso sopracitato ovvero con il quadro CT della Certificazione unica 2015 (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dellʼintermediario o variazione dellʼintermediario già comunicato). Nel modello di comunicazione è richiesta lʼindicazione dei seguenti dati: numero di protocollo dellʼultimo modello 770 semplificato presentato dal sostituto stesso nellʼanno precedente a quello di inoltro della comunicazione; numero di protocollo che è stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto dʼimposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi. I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto dʼimposta. 92

94 Imposte dirette e indirette Tributario sona fisica o dal rappresentante legale della società o ente allegando la fotocopia del documento dʼidentità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto dʼimposta, la fotocopia del documento dʼidentità del delegante, la fotocopia del documento dʼidentità del delegato. Se il sostituto intende modificare le informazioni contenute nel quadro CT, dovrà indicare nel campo Comunicazione sostitutiva il protocollo telematico dellʼultimo file, inviato entro il 12 marzo e contenente il quadro CT. In tal caso, nel predetto campo Comunicazione sostitutiva vanno indicati il protocollo telematico dellʼultimo file contenente il quadro CT (composto da 17 caratteri) e di seguito, per completare la compilazione del campo, il numero convenzionale Il modello deve essere trasmesso dai sostituti dʼimposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni. A partire dal 23 marzo è possibile trasmettere le comunicazioni con il modello Cso sopra illustrato. Si rammenta, infatti, che il sistema informativo dellʼagenzia delle Entrate, a partire dallo scorso 4 febbraio 2015, ha sospeso lʼacquisizione dei file contenenti le comunicazioni per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 7304 (Cso), per rendere possibile la ricezione del flusso dei file contenenti le certificazioni uniche. I sostituti dʼimposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, lʼapposito modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015, devono effettuare la trasmissione della comunicazione Cso entro il 15 aprile Per quanto riguarda le comunicazioni di variazione dei dati, le relative informazioni sono prese in considerazione per i modelli 7304 del 2015 se la comunicazione Cso è trasmessa entro il 25, altrimenti le predette informazioni sono prese in considerazione per i modelli 7304 del Studi di settore Approvazione delle modifiche applicabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 Decreto del ministero dell'economia e delle Finanze del 30 marzo 2015 Sintesi Approvate le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati. Sul supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015, è stato pubblicato il decreto del ministero dell'economia e delle Finanze del 30 marzo 2015, recante: Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre Approvazione di modifiche agli studi di settore (articolo 1) Il decreto in esame introduce una serie di integrazioni finalizzate a tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori od aree territoriali, disponendo inoltre l'aggiornamento degli indicatori di coerenza. 93

95 Imposte dirette e indirette Tributario Studi di settore (articolo 2) Gli interventi relativi agli indicatori di coerenza sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche in allegato al decreto in esame. In particolare: l'allegato 1 ricomprende la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della territorialità dei "Factory Outlet Center", che modifica lo studio di settore WM05U; l'allegato 2 ricomprende la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle "aggregazioni comunali", che modifica lo studio di settore WG44U; l'allegato 3 ricomprende la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della "territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi", che modifica lo studio di settore WG72A; l'allegato 4 ricomprende la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della tabella relativa ai "valori di soglia inferiore per circondario della tipologia di attività ed ambito specialistico di intervento", che modifica lo studio di settore WK04U. Territorialità (articolo 3) Le ulteriori modifiche alla territorialità degli studi di settore sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica, relativa all'aggiornamento delle analisi territoriali a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso del 2014, riportata nell'allegato 5 al decreto in esame. Programma informatico di ausilio (articolo 4) Il programma informatico, realizzato dallʼagenzia delle Entrate, di ausilio allʼapplicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche agli studi di settore e alla territorialità sopra illustrate e segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, evidenziando separatamente le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica. Decorrenza (articolo 5) Le modifiche agli studi di settore approvate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre Imu Esenzione Terreni agricoli montani Legge delega riforma fiscale Decreti attuazione Proroga AVVERTENZA Nel Tributario del mese di aprile 2015, alla pagina 85, la corretta esposizione è la seguente: WG74U primo anno di applicazione 2013): Attività di fotoreporter Altre attività di riprese fotografiche Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa. 94

96 Tributi locali Tributario Decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 Conversione in legge n. 34 del 24 marzo 2015 Sintesi Il decreto legge n.4/2015, in materia di esenzione Imu dei terreni agricoli è stato convertito in legge con modificazioni rilevanti. Sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 è stata pubblicata la legge n. 34 del 24 marzo 2015, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione Imu. Proroga di termini concernenti lʼesercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. Il testo del decreto legge n. 4/2015, il cui contenuto è stato illustrato nella nostra circolare n. 8/2015, in sede di conversione in legge, ha subito alcune rilevanti modifiche di seguito indicate. Esenzione Imu dei terreni agricoli montani In sede di conversione in legge, con decorrenza dal 2015, è stata introdotta una detrazione Imu pari a 200 euro annui in favore degli imprenditori agricoli professionali e dei coltivatori diretti con terreni ubicati nei comuni collinari svantaggiati, ossia in quei comuni che erano esenti secondo i criteri stabiliti nella circolare dell'istat n. 9/1993 e considerati "non montani" in base alla normativa attualmente vigente. Per quanto riguarda l'anno 2014, è stato previsto: a) la proroga, dal 26 gennaio 2015 al 31 marzo 2015, del termine per il versamento dell'imu 2014 dovuta in relazione ai terreni non esenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi; b) il riconoscimento del rimborso dell'imposta versata dai contribuenti in relazione ai terreni soggetti a Imu in base alle disposizioni contenute nel Dl n. 66/2014, ma che, in base al provvedimento in esame, rientrano nel regime di esenzione. Legge delega di riforma fiscale: proroga per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione In sede di conversione in legge, è stata disposta una proroga dei termini per l'attuazione della legge delega di riforma fiscale (per un esame completo si rinvia alla nostra circ. n. 125/2014). In particolare: viene prorogato dal 27 marzo al 27 giugno 2015 il termine entro il quale devono essere adottati i decreti legislativi di attuazione della legge delega; è stata inserita una disposizione nella legge delega, con la quale si stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega (ovvero successivamente), i termini per l'attuazione della delega sono prorogati di 90 giorni. 95

97 Tributi locali Tributario Tasi Imu Modello di dichiarazione Risoluzione n. 3/DF del Ministero dellʼeconomia e delle Finanze del 25 marzo 2015 Sintesi Il modello di dichiarazione Tasi, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale e deve essere approvato con decreto del Mef. Il Ministero dellʼeconomia e delle Finanze con la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015 recante: Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Modello di dichiarazione. Applicazione delle disposizioni concernenti lʼapprovazione del modello di dichiarazione relativo allʼimposta municipale propria ha precisato che il modello di dichiarazione Tasi deve essere approvato con decreto del ministro dell'economia e delle Finanze e che deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale. Lʼart. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che lʼimposta unica comunale (Iuc) si compone dellʼimposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dellʼutilizzatore. In particolare, il legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali quelle contenute nel successivo comma 684, in base al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo comma 685 dispone che la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune. Di conseguenza dalla lettura della norma in questione, emerge che al comune è demandato esclusivamente lʼonere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo. Infatti il successivo comma 687 stabilisce espressamente che ai fini della dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu. A questo proposito, occorre ricordare che la dichiarazione Imu deve essere presentata utilizzando il modello approvato con decreto del Mef (vd. combinato disposto art. 13, comma 12ter del Dl n. 201/2011). Da tale ricostruzione normativa appare evidente che anche il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano allʼinterno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la Tasi, i quali, tra lʼaltro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con lʼimu. Il Mef ricorda inoltre, che data la sostanziale identità delle informazioni richieste ai fini del controllo dellʼesatto adempimento relativo ai tributi Imu e Tasi, la dichiarazione Imu vale anche ai fini Tasi, risposte alle Faq n. 20 e 21 del 3/6/2014 (vd. ns. circ. n. 71/2014). Imu Tasi Coefficienti per i fabbricati a valore contabile Aggiornamento Decreto del Ministero dellʼeconomia e delle Finanze del 25 marzo 2015 Sintesi Sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dellʼapplicazione dellʼimu e della Tasi dovuta per lʼanno 2015, in base ai dati risultanti dallʼistat sullʼandamento del costo di costruzione di un capannone. 96

98 Tributi locali Tributario Sulla Gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del ministero dellʼeconomia e delle Finanze datato 25 marzo 2015, recante: Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati e valore contabile per l'anno L'art. 5, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce, infatti, che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata all'inizio di ciascun anno solare, fino all'attribuzione della rendita, applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali, che vengono definiti annualmente con apposito decreto. Inoltre, l'art. 1, comma 675, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dispone che la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è quella prevista per l'applicazione dell'imu (vd. nostra circolare n. 124/2013). Con il decreto in esame sono stati aggiornati i predetti coefficienti per la determinazione dei fabbricati a valore contabile, ai fini dell'applicazione dell'imu e della Tasi dovuti per l'anno 2015; i coefficienti sono stati aggiornati in base ai dati risultanti all'istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone Di seguito si riportano i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'applicazione dell'imu e della Tasi dovuti per l'anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , e anni 3,11 precedenti Si ricorda con lʼoccasione che la determinazione del valore sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata applicata la procedura automatica di classamento Docfa che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini Imu fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall'ufficio entro un anno dalla presentazione. 97

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100 In primo piano Legale Indice IN PRIMO PIANO Decreto legge Milleproroghe Legge di conversione n. 11 del 27 febbraio 2015 Pubblicazione in Gazzetta ufficiale LEGGI E PROVVEDIMENTI Circolazione stradale e disciplina dei trasporti Intestazione temporanea dei veicoli Sospensione delle indicazioni operative per le locazioni senza conducente Circolare Ministero dellʼinterno Circolare Ministero dei Trasporti Disciplina igienicosanitaria Etichettatura prodotti alimentari Applicazione dellʼarticolo 18 Dlgs 109/1992 alle violazioni delle disposizioni del Reg. Ue n. 1169/2011 Circolare Ministero dello Sviluppo economico Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (Ce) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo allʼetichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (Ue) n. 653/2014. Pubblicazione in Gu Decreto 16 gennaio VARIE Segnalazione diffusione bollettino Pag. 99 Pag. 101 Pag. 103 Pag. 106 Pag. 107 In primo piano Decreto legge Milleproroghe Legge di conversione n. 11 del 27 febbraio 2015 Pubblicazione in Gazzetta ufficiale È stata pubblicata, nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015, la legge di conversione n.11, con modificazioni, del Dl 31 dicembre 2014, n. 192, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Si evidenziano, qui di seguito, le modificazioni e le integrazioni che il Dl ha subito in sede di conversione, rinviando, per gli aspetti che non hanno subito variazioni, all articolo pubblico nell Informatore del mese di marzo

101 In primo piano Legale DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO Standard DvbT2 in sintonizzatori digitali (articolo 3, comma1) Viene specificato che dal 1 luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DvbT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'unione internazionale delle comunicazioni (Itu). Dal 1 gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DvbT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'itu. Il comma, inoltre, specifica che: per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dalla disposizione in commento decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'itu; l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica con regolamento le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente disposizione. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA E ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Contratti di appalto (articolo 8, commi 3 e 3 bis) Viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016 la deroga concessa ai divieti di anticipazioni del prezzo per i contratti di affidamento dei lavori a seguito di gare. Inoltre, tale anticipazione passa dal 10% al 20% dellʼimporto contrattuale con riferimento esclusivo ai contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al Dlgs n. 163/2006, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento e fino al 31 dicembre Qualificazione contraenti generali (articolo 8, comma 8) È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale, per le iscrizioni richieste o rinnovate al sistema di qualificazione dei contraenti generali delle grandi opere, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito, ai sensi dellʼart. 189 comma 5 Dlgs n. 163/2006, dal possesso di attestazioni Soa ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali. Centralizzazione procedure acquisizione di lavori, servizi e forniture (articolo 8, commi 3 ter e 3 quarter) È fissato al 1 settembre 2015 lʼentrata in vigore della disciplina per la centralizzazione per lʼacquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia attraverso forme di aggregazione ai sensi dellʼart. 33, comma 3 bis, Dlgs n. 163/2006. Il differimento del termine di entrata in vigore non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento. 100

102 Leggi e provvedimenti Legale CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI Intestazione temporanea dei veicoli Sospensione delle indicazioni operative per le locazioni senza conducente Circolare Ministero dellʼinterno Circolare Ministero dei Trasporti Il Ministero dellʼinterno ha comunicato, con riferimento agli utilizzatori in locazione, la sospensione delle disposizioni operative per lʼapplicazione dellʼart. 94, comma 4bis, Dlgs 285/1992 (Codice della strada), in materia di variazione delle generalità dellʼintestatario e di intestazione temporanea dei veicoli. Nello specifico il ministero dellʼinterno, con circolare del 2 marzo 2015, che si riporta, informa che il Consiglio di Stato ha confermato le ordinanze del Tribunale amministrativo del Lazio che accogliendo le istanze di talune imprese del settore, sospendono lʼefficacia, limitatamente ai veicoli in locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni, delle indicazioni operative (punto E.3) dettate nella circolare n del 2014, adottata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di variazione della denominazione o generalità dellʼintestatario e di intestazione temporanea. Pertanto, con la sospensione delle predette procedure operative ed in attesa dellʼesito del giudizio amministrativo, non troveranno, precisa il ministero, applicazione nei confronti dei veicoli in locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni le previsioni, neanche per i profili sanzionatori correlati, di cui al comma 4bis art. 94 del Codice della strada, che con decorrenza dal 3 novembre 2014 prevedono lʼobbligo di comunicazione, ai competenti uffici del dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici (cosiddetta Motorizzazione), delle variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione ovvero la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi (vedasi ns. circolari n. 66 e 67 del 2014). A conclusione giova ricordare che in attesa dellʼesito del giudizio amministrativo, fissato dal Tar del Lazio per il prossimo maggio, rimangono pienamente operative le altre istruzioni fornite dalla circolare impugnata relative allʼapplicazione nei restanti casi della sopra citata disposizione del Codice della strada. Il Ministero dei Trasporti con circolare n del 9 marzo 2015, in aperto contrasto con la sopra descritta circolare n. 300/A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015 del ministero dellʼinterno, informa che risultano validi ed efficaci gli obblighi di comunicazione in capo al locatario finalizzati allʼannotazione nellʼanv degli utilizzatori temporanei di veicoli a titolo di locazione senza conducente. A tal proposito il ministero dei Trasporti a differenza di quanto comunicato dal ministero dellʼinterno circa la sospensione degli effetti delle previsioni di cui allʼart. 94, comma 4bis, Dlgs 285/1992 (Codice della strada), rammenta che lʼimpugnativa delle istruzioni operative della ormai nota circolare prot. n incide esclusivamente sulla concreta possibilità di dar seguito alle sopra richiamate istruzioni e pertanto, come osservato anche dallʼavvocatura generale dello Stato, resta efficace lʼapplicazione dellʼart. 247 bis del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada (Dpr n. 495/1992). Alla luce di tale pocʼanzi citata interpretazione permangono, quindi, a carico del locatario gli obblighi di comunicazione statuiti e le responsabilità amministrative derivanti dallʼomissione degli obblighi stessi. La sopra richiamata circolare n contiene, peraltro, un invito ai competenti uffici della Pa (vedasi Motorizzazione civile) a dar corso agli aggiornamenti dʼarchivio, di cui allʼart. 247 bis, comma 1, lett. b), Dpr n. 495/1992, su diretta comunicazione dei locatari, ed a rilasciare agli stessi lʼapposita ricevuta. Per opportuna informazione si pubblicano la circolare del Ministero dellʼinterno e la circolare del Ministero dei Trasporti. CIRCOLARE n. 300/ A/1479/15/106/16 del 2 marzo 2015 del Ministero dell'interno. Applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis del Cds in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea. Ordinanze del Consiglio di Stato n. 614 e 615 del 10 febbraio Ordinanze del Tar Lazio n e 6057 del 27 novembre Effetti sull'attività di accertamento delle violazioni amministrative. Si fa seguito alla circolare prot n. 300/A/7812/14/106/16 del con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative relative all'applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis, del Cds in tema di variazione delle generalità 101

103 Leggi e provvedimenti Legale dell'intestatario e di intestazione temporanea dei veicoli, per comunicare che il Consiglio di Stato, con le ordinanze 614 e 615 del 10 febbraio 2015 ha confermato il contenuto delle ordinanze n e 6057 del 27 novembre 2014 con le quali il Tribunale amministrativo del Lazio ha sospeso l'efficacia delle disposizioni operative della circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento dei Trasporti terrestri n del contenente istruzioni agli uffici della Motorizzazione per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4 bis, del Cdds. Le citate ordinanze, emesse nell'ambito di un ricorso giurisdizionale promosso avverso la predetta circolare del dipartimento dei Trasporti terrestri, hanno l'effetto di sospendere completamente, in attesa della definizione del giudizio di merito, l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di annotazione delle generalità dell'utilizzatore limitatamente ai veicoli in locazioni per periodi superiori ai 30 giorni. Per effetto delle ordinanze citate e fino alla completa definizione del giudizio amministrativo, le disposizioni dell'art. 94 comma 4bis del Cds non potranno trovare applicazione, neanche per i profili sanzionatori correlati, nei confronti degli utilizzatori dei veicoli in locazione. Infatti, a seguito della pronuncia di sospensiva del Tar, pur essendo rimasto inalterato il quadro normativo e regolamentare, di fatto, al momento, non è attuabile l'adempimento degli obblighi di annotazione dell'utilizzatore temporaneo da parte degli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la mancanza delle procedure operative. In attesa dell'esito del giudizio amministrativo, nell'attività di controllo, si dovranno pertanto tenere in considerazione gli effetti della predetta ordinanza e astenersi dal contestare le violazioni dell'art. 94, comma 4bis del Cds nei confronti degli utilizzatori dei veicoli in locazione. Restano invece le altre istruzioni fornite dalla circolare impugnata relative all'applicazione della richiamata disposizione del Codice nei restanti casi previsti dall'art. 94, comma 4bis (commodato di veicoli, decesso dell'intestatario, variazione di generalità, etc.). CIRCOLARE prot. n del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 marzo Art. 94, comma 4bis, Cds e art. 247bis, Dpr n. 495/1992 Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dellʼintestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli Circolare prot. n del 10 luglio Si La circolare prot. n del 10 luglio 2014 è oggetto di impugnativa dinanzi al Tar Lazio, limitatamente alla parte in cui prevede istruzioni operative finalizzate alla annotazione nell'anv degli utilizzatori temporanei di veicoli a titolo locazione senza conducente. Al riguardo, si rammenta che le predette istruzioni sono attualmente sospese in forza delle ordinanze n /2014 e n /2014 emesse dal Tar Lazio sezione terza ter, riconfermate dal Cosiglio di Stato, in sede di appello, con l'ordinanza n /2015. Tali ordinanze hanno tuttavia inciso esclusivamente sulla concreta possibilità di far seguito alle richiamate istruzioni e, pertanto, come osservato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, resta ferma l'applicazione dell'art. 247bis del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada (Dpr n. 495/1992), il quale pone a carico dell'avente diritto (nel caso di specie: il locatario) gli obblighi di comunicazione ivi disciplinati e le responsabilità amministrative derivanti dalla omissione degli obblighi stessi. Ciò posto, tenuto conto delle motivazioni addotte dai giudici amministrativi e al fine di assicurare certezza nei rapporti tra le imprese di locazione e l'amministrazione per ciò che concerne gli obblighi di comunicazione previsti dai vigenti art. 94 comma 4bis Cds e 247bis del regolamento di esecuzione, si dispone in via di autotutela la revoca delle istruzioni impartite al paragrafo E.3 della circolare prot. n del 10 luglio 2014 (pagine 1617) e, conseguentemente, delle istruzioni contenute nel paragrafo Locazione senza conducente della circolare prot. n del 27 ottobre 2014 (pagine ). Si invitano quindi gli uffici in indirizzo a dar corso agli aggiornamenti d'archivio, previsti dall'art. 247bis, comma 1, let. b), del Dpr n. 495/1992, su diretta comunicazione dei locatari, e a rilasciare agli stessi l'apposita ricevuta. Nel caso in cui il locatario disponga, a titolo di locazione senza conducente, dell'utilizzo temporaneo di una pluralità di veicoli, debbono ritenersi ammesse comunicazioni cumulative nonché il pagamento cumulativo dei dovuti diritti di motorizzazione. 102

104 Leggi e provvedimenti Legale DISCIPLINA IGIENICOSANITARIA Etichettatura prodotti alimentari Applicazione dellʼarticolo 18 del Dlgs 109/1992 alle violazioni delle disposizioni del reg. Ue n. 1169/2011 Circolare del Ministero dello Sviluppo economico Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato in data 6 marzo 2015 una circolare, pubblicata sul relativo sito istituzionale, al fine di chiarire, nelle more dellʼadozione della nuova disciplina sanzionatoria alla luce del reg. (Ue) n. 1169/2011, il raccordo tra le disposizioni del ridetto reg. n e quelle del Dlgs n. 109/1992 sulla base di una apposita tabella di concordanza allegata alla circolare. La stessa circolare precisa che le disposizioni sanzionatorie previste dallʼarticolo 18 del Dlgs n. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento. Sempre la circolare chiarisce che le sanzioni stabilite dallʼarticolo 18 del Dlgs 109 restano, inoltre, applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati. Si pubblica il testo della circolare. CIRCOLARE del Ministero dello Sviluppo economico del 6 marzo Applicazione dellʼarticolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. In data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il regolamento (Ue) n. 1169/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Nellʼambito del decreto legislativo 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura, resta tuttora in vigore lʼarticolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, e che sarà abrogato solo con lʼadozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011. Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dallʼarticolo 18 del Dlgs 109/1992, nelle more dellʼadozione della nuova disciplina sanzionatoria, la presente circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dellʼunione e quelle del Dlgs 109/1992 sulla base dellʼallegata tabella di concordanza. Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nellʼordinamento nazionale per mezzo del Dlgs 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono ex novo. Le disposizioni sanzionatorie previste dallʼarticolo 18 del Dlgs 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento. Le sanzioni previste dallʼarticolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati. 103

105 Leggi e provvedimenti Legale Tabella di concordanza tra le disposizioni del reg. (Ue) n. 1169/2011 e le corrispondenti disposizioni del Dlgs 109/1992 REG. 1169/2011 D.LGS. 109/1992 ARTICOLI SINTESI DEL CONTENUTO ARTICOLI SANZIONE applicabile al precetto confermato Art. 7 Pratiche leali di informazione Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari Art da 3.500,00 ad ,00 Art. 8, par. 4 Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare. Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari Art da 3.500,00 ad ,00 Art. 8, par. 6 Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi, c. 7 Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 8, par. 7 Indicazioni obbligatorie: a) quando lʼalimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando lʼalimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7 Art da 1.600,00 ad 9.500,00 Art. 8, par.8 Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 9, par. 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1 Art da 1.600,00 ad 9.500,00 Art. 10 ed Allegato III Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 Designazione degli aromi, c.3quater Art da 600,00 ad 3.500,00 Artt. 12 e 13 Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1 e 4 Art da 1.600,00 ad 9.500,00 Art. 14, par. 1, lettera b) par. 2 Vendita a distanza. Alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. Art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura Art da 600,00 ad 3.500,00 104

106 Leggi e provvedimenti Legale REG. 1169/2011 D.LGS. 109/1992 ARTICOLI SINTESI DEL CONTENUTO ARTICOLI SANZIONE applicabile al precetto confermato Art. 15 Requisiti linguistici Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 2 Art da 1.600,00 ad 9.500,00 Art. 17, parr. da 1 a 4 Denominazione dellʼalimento Art. 4 Denominazione di vendita, c. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2 Art da 600,00 ad 3.500,00 Art.17, par. 5 e Allegato VI Disposizioni specifiche sulla denominazione dellʼalimento e sulle indicazioni che la accompagnano. Art. 4 Denominazione di vendita c. 3 e 4 Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 18, par. 1 Elenco degli ingredienti Art. 5 Ingredienti c. 3 Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 18, par. 2 Designazione degli ingredienti Art. 5 Ingredienti, c. 2 Art. 4 Denominazione di vendita, c. 5bis Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E Prescrizioni tecniche che disciplinano lʼapplicazione dei paragrafi afferenti allʼelenco e alla designazione degli ingredienti. Art. 5 Ingredienti Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D Designazione degli aromi nellʼelenco degli ingredienti Art. 6 Designazione degli aromi (ad esclusione del c.3quater) Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 21 ed Allegato II Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Art. 5 Ingredienti, c. 2 bis, 2ter, 2quater e Allegato 2 sezione III Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 22 ed Allegato VIII Indicazione quantitativa degli ingredienti Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 23 ed Allegato IX Quantità netta Art. 9 Quantità Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 24 ed Allegato X, punto 1 Termine minimo di conservazione Art. 10 Termine minimo di conservazione Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 24 ed Allegato X, punto 2 Data di scadenza Art. 10bis Data di scadenza Art da 1.600,00 ad 9.500,00 105

107 Leggi e provvedimenti Legale REG. 1169/2011 D.LGS. 109/1992 ARTICOLI SINTESI DEL CONTENUTO ARTICOLI SANZIONE applicabile al precetto confermato Art. 25 e Art.27 Condizioni di conservazione o dʼuso nonché istruzioni per lʼuso, ove obbligatorie. Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1,lettere i) e l) Art da 1.600,00 ad 9.500,00 Art. 26, par. 2, lettera a) Indicazione del paese dʼorigine o del luogo di provenienza nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Art. 2 Finalità dell'etichettatura deiprodotti alimentari, c. 1,lettera a) Art da 3.500,00 ad ,00 Art. 28 ed Allegato XII Titolo alcolometrico Art. 12 Titolo alcolometrico Art da 600,00 ad 3.500,00 Art. 36 par. 2 Informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria. Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari Art da 3.500,00 ad ,00 Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine Pubblicazione in Gu del decreto 16 gennaio 2015 Si comunica, facendo seguito allʼarticolo pubblicato nellʼinformatore del mese di aprile 2015, che il provvedimento del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Dm 16 gennaio 2015 recante Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (Ce) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo allʼetichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (Ue) n. 653/2014, è stato pubblicato in Gu Serie generale n. 56 del Il sopra citato provvedimento è, pertanto, in vigore dal

108 Varie Legale Segnalazione diffusione bollettino Si segnala che viene diffuso un bollettino, che si pubblica, inerente la Proposta di inclusione nellʼelenco delle ditte italiane operanti in Europa in ambito commercio, industria, agricoltura ed artigianato. Il costo dellʼinserimento in detta banca dati è pari ad 298,67 (duecentonovantotto/67), Iva inclusa. Si evidenzia, in proposito, che lʼadesione a detta proposta è meramente facoltativa e che la medesima non proviene da alcun ente o amministrazione o Pa, quale, a solo titolo esemplificativo, la Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato. Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del suddetto bollettino a prestare la massima attenzione e valutare, con scrupolo, il suo contenuto. 107

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110 In primo piano Bandi e finanziamenti Indice IN PRIMO PIANO Camera di Commercio di Milano: bando internazionalizzazione per le mpmi milanesi Pag. 109 In primo piano Camera di Commercio di Milano: bando internazionalizzazione per le mpmi milanesi La Camera di Commercio di Milano promuove un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per accedere a servizi specialistici e partecipare a percorsi di accompagnamento per l'internazionalizzazione predisposti da Promos (azienda speciale per l internazionalizzazione della Cciaa di Milano). Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva in provincia di Milano, iscritte al registro imprese della Camera di Commercio di Milano. 6 Il bando è ripartito su due misure distinte: Misura 1 Servizi specialistici per l'internazionalizzazione; Misura 2 Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati extraue È concesso un contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della fattura rilasciata dal soggetto attuatore Promos, in seguito alla sottoscrizione del contratto di adesione e all'erogazione dei servizi previsti dal Bando. Lʼimporto del contributo varia in relazione al pacchetto di servizi/percorsi richiesti: Misura 1: contributo compreso tra 2.600,00 e 7.500,00 a fronte di un investimento minimo; Misura 2: contributo compreso tra 5.000,00 e 8.000,00 a fronte di un investimento minimo. Le domande per la Misura 1 possono essere presentate dalle ore del giorno 21 aprile 2015 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio Le domande per la Misura 2 possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 gennaio Le domande di contributo possono essere presentate online tramite il sito easybando ( 109

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112 In primo piano Commercio estero Indice IN PRIMO PIANO La circolare 12/E riepiloga la disciplina dei depositi Iva LEGISLAZIONE NAZIONALE Agenzia delle Entrate Risoluzione 21/E del 20 febbraio Consulenza giuridica Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del Dpr n. 633/72 Irrilevanza del documento emesso con partita Iva dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue Pag. 111 Pag. 113 In primo piano La circolare 12/E riepiloga la disciplina dei depositi Iva L Agenzia riepiloga una serie di questioni interpretative relative ai depositi Iva anche alla luce delle problematiche trattate in sede d interpello e della sentenza della Corte di giustizia Ue del 17 luglio 2014, riferita alla causa C272/13 L Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E/2015 fornisce una panoramica sulla disciplina dei depositi Iva, di cui all'articolo 50 bis del Dl 331/1993, passando in rassegna diversi aspetti operativi della gestione degli stessi: in particolare vengono analizzate le operazioni agevolate, i soggetti abilitati alla gestione dei depositi e le modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva

113 In primo piano Commercio estero I depositi Iva sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato, al cui interno la merce (nazionale, comunitaria o proveniente da Paesi terzi, questʼultima solo previa immissione in libera pratica) viene introdotta, depositata e successivamente estratta; lʼintroduzione nel deposito consente il differimento dellʼiva al momento dellʼestrazione del bene, tramite applicazione del reverse charge. Le merci si considerano introdotte nel deposito Iva quando si riscontra lʼentrata materiale del bene allʼinterno del deposito, inteso come luogo fisico nel quale vengono svolte le funzioni di custodia e stoccaggio, che giustificano la presenza stessa del contratto di deposito; unica eccezione è rappresentata dallʼart. 50 bis, comma 4, lett. h), per il quale le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, comprese le prestazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali (operazioni dirette alla trasformazione o conservazione dei beni), possono essere svolte anche in locali limitrofi ai depositi, senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto, ad esempio un container (si veda la norma interpretativa contenuta nella legge n. 2/2009, così come modificata dallʼart. 34, co. 44, della legge n.221/2012). Con il termine limitrofo sʼintende un locale contiguo al deposito, ad esso funzionalmente e logisticamente collegato, facente parte del complesso aziendale gestito dal depositario. Al momento dellʼestrazione dei beni dal deposito Iva occorrerà tener conto anche del valore delle suddette prestazioni di servizi, oltre che del corrispettivo della cessione dei beni, per la determinazione della base imponibile su cui assolvere lʼimposta. La possibilità di differire il pagamento del tributo al momento dellʼestrazione dei beni dal deposito, nel caso in cui le merci vengano gestite dal depositario e custodite in locali limitrofi al deposito stesso, per essere oggetto di prestazioni di servizi, rappresenta una fattispecie specifica disciplinata dalla legge n. 2/2009: la stessa non ha disposto lʼintroduzione di una regola generale per la quale i beni possono considerarsi in regime di deposito a prescindere dalla loro introduzione materiale allʼinterno dello stesso. Pertanto è confermato lʼobbligo di introdurre materialmente all'interno del deposito Iva i beni che non dovranno subire alcuna lavorazione, non essendo sufficiente la mera introduzione contabile degli stessi tramite annotazione negli appositi registri tenuti dal depositario, ai sensi dell'art. 50 bis, co. 3 del Dl 331/1993. A tal proposito la circolare 12/E si uniforma al parere espresso dalla Corte Ue nella sentenza del 17 luglio 2014 per la causa C272/13, già analizzata dall'agenzia delle dogane con la circolare n. 16/D del 20 ottobre 2014: in ottemperanza alle conclusioni della citata sentenza della Corte Ue, l'agenzia ritiene che in assenza di un tentativo di evasione, l'operatore che abbia utilizzato il deposito senza introdurvi materialmente i beni (deposito virtuale), ma abbia correttamente svolto gli adempimenti contabili legati alla gestione dello stesso (estrazione contabile del bene e assolvimento dell'imposta tramite reverse charge), possa essere sanzionato per la sola violazione di natura formale. Modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva L'estrazione dal deposito può essere compiuta solo da soggetti passivi Iva identificati in Italia (direttamente o tramite rappresentante fiscale) o dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. L'estrazione dei beni dal deposito Iva potrà dar luogo a: Cessioni intracomunitarie: il cedente residente emette fattura non imponibile ai sensi dellʼart. 41 del Dl 331/1993, adempie ai conseguenti obblighi contabili e presenta il modello Intra1bis; Cessioni all'esportazione: il cedente residente emette fattura non imponibile ai sensi dellʼart. 8, co. 1, let. a) (trasporto a cura o a nome del cedente) oppure let. b) (trasporto a cura o a nome del cessionario non residente) del Dpr 633/1972; Cessioni interne: lʼestrazione dei beni avviene per lʼutilizzo o la commercializzazione degli stessi nel territorio dello Stato, lʼimposta è assolta dal proprietario della merce che procede in proprio o tramite terzi allʼestrazione dei beni tramite reverse charge: il cessionario integra il documento relativo allʼacquisto effettuato prima di procedere allʼestrazione (ovvero in mancanza dello stesso emette autofattura) provvedendo a determinare la base imponibile su cui applicare la relativa imposta. Tale base imponibile è costituita dal corrispettivo sul quale non è stata assolta lʼimposta in occasione dellʼintroduzione nel deposito Iva; se i beni durante la loro giacenza, sono stati oggetto di una o più cessioni, la base imponibile sarà costituita dal valore dellʼultima transazione, aumentato del corrispettivo delle eventuali prestazioni di servizi, se territorialmente rilevanti. L'Agenzia precisa che nel caso in cui il cedente dell'operazione sia un soggetto non residente non identificato ai fini Iva in Italia, i relativi adempimenti connessi all'estrazione di beni potranno essere svolti dal depositario in qualità di rappresentante fiscale leggero, sia per le operazioni aventi natura intracomunitaria che extracomunitaria. 112

114 Legislazione nazionale Commercio estero Irrilevanza del documento emesso con partita Iva dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue Risoluzione 21/E dell'agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2015 RISOLUZIONE n. 21/E del 20 febbraio Consulenza giuridica Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del Dpr n. 633 del 1972 Irrilevanza del documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dellʼarticolo 17 del Dpr n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente quesito. Alfa chiede chiarimenti in merito al caso in cui un soggetto passivo Iva, residente in Italia, acquisti beni che si trovano già sul territorio italiano presso il rappresentante fiscale di un fornitore non residente in Italia e la fattura venga emessa dal rappresentante fiscale (con partita Iva italiana), senza l'addebito Iva ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del Dpr n. 633 del Lʼistante specifica che la fattura emessa dal rappresentante fiscale non reca la partita Iva del fornitore estero, bensì solo la partita Iva del rappresentante fiscale. In proposito, Alfa fa presente che, presupposto per adempiere agli obblighi di fatturazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331 richiamati dal citato articolo 17 secondo comma, è quello di disporre di una fattura ricevuta dal fornitore/prestatore Ue (che indichi la partita Iva del fornitore/prestatore Ue) per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Ciò posto, chiede come considerare, nel caso rappresentato, la fattura emessa dal rappresentante fiscale recante la sola partita Iva italiana del rappresentante fiscale. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente Lʼistante ritiene che, in presenza di fattura emessa esclusivamente con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue o fuori dalla Ue, per una cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, tale fattura sia da considerare come non emessa e debba essere richiesta al suo posto la fattura (o altro documento) emesso direttamente dal fornitore comunitario. Nel caso in cui non sia possibile venire in possesso del documento recante i dati del fornitore comunitario, il soggetto Iva italiano è legittimato ad emettere unʼautofattura per regolarizzare l'operazione. Parere della Direzione centrale normativa Lʼarticolo 17, comma secondo, del Dpr n. 633 del 1972, come modificato dallʼarticolo 1, comma 325, lettera b), della L 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), prevede che Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dellʼunione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n Lʼattuale comma secondo dellʼarticolo 17, a partire dal 1 gennaio 2013, dispone, quindi, in capo al soggetto passivo stabilito in Italia, lʼobbligo di integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore Ue per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extraue, rimane fermo lʼobbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di emissione dellʼautofattura. 113

115 Legislazione nazionale Commercio estero Pertanto, la scrivente concorda con quanto espresso dallʼistante secondo cui il documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue (o fuori dalla Ue), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero. In tal senso, nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, relativamente alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore Ue, in merito agli adempimenti da compiere, la scrivente ha precisato che il committente/cessionario nazionale dovrà: numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con lʼindicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dellʼoperazione espressi in valuta estera, nonché dellʼammontare dellʼiva, calcolata secondo lʼaliquota applicabile (articolo 46, comma 1, decreto legge n. 331/1993); annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro Iva vendite (articolo 23, Dpr n. 633/1972), secondo lʼordine della numerazione, con lʼindicazione anche del corrispettivo dellʼoperazione espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, decreto legge n. 331/1993, come sostituito dallʼart. 1, comma 326, lett. f), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013); annotare la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro Iva acquisti (articolo 25, Dpr n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge n. 331/1993); emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dellʼoperazione nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dellʼoperazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del Dl n. 331 del 1993). Per completezza si ricorda che, per quanto concerne il caso in esame della fattura emessa dal rappresentante fiscale recante la sola partita Iva italiana dello stesso, si fa presente che chiarimenti erano già stati forniti in passato nella risoluzione n. 89/E del 25 agosto Nel citato documento di prassi, dopo aver precisato che lʼiva relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dellʼimposta in Italia rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro Ue deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante lʼapplicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (sul punto, cfr. inoltre le circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta al quesito n. 31), è stato chiarito che lʼarticolo 17, secondo comma, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto allʼemissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo Iva italiano. Con lo stesso documento di prassi è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa per proprie esigenze emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dellʼiva, con indicazione della circostanza che lʼimposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente. Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti. 114

116 Studi Formazione / Studi Indice STUDI Finalmente cominciamo ad uscire dalla recessione INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia Indice delle vendite al dettaglio Pag. 115 Pag. 122 Pag. 123 Studi Finalmente cominciamo a uscire dalla recessione Finalmente nel biennio lo scenario economico italiano non sarà più contrassegnato dalla recessione, che ha colpito duramente il nostro paese dal 2008 al 2014, determinando la perdita di unità di lavoro, più del 70% dell occupazione creata nel periodo precedente. L Ufficio studi Confcommercio, sulla base di dati macroeconomici provenienti da diverse fonti tra cui Istat e Banca d Italia, prevede una crescita del prodotto interno lordo in termini reali di 1,1% nel 2015 e di 1,4% nel 2016, determinata prevalentemente dal contributo delle esportazioni nette. L apporto dei consumi sarà contenuto nei limiti dell 1%, mentre per gli investimenti il ritorno alla crescita è previsto solo nel 2016 in quanto l ampia capacità produttiva inutilizzata sarà sufficiente ad accompagnare l incremento della produzione del corrente anno. Gli effetti sulla domanda di lavoro saranno limitati e potranno rafforzarsi nel lungo periodo solo a condizione che si consolidino le esportazioni di beni, si sviluppino le potenzialità del settore turistico, continui il processo di riforma della pubblica amministrazione, migliori la capacità di attrazione degli investimenti esteri in Italia

117 Studi Formazione / Studi Nelle previsioni tornano le variazioni di segno positivo La prolungata recessione dellʼeconomia italiana ha fatto rimpiangere il periodo precedente, caratterizzato da incrementi della domanda aggregata deboli rispetto a quelli degli anni 80. Nel periodo la media annua è stata, infatti, di 1,5% sia per il prodotto interno lordo, sia per la spesa delle famiglie residenti, mentre la performance degli investimenti fissi lordi è stata del 2,8% e quella delle esportazioni del 3,5%, generando unʼoccupazione pari a unità di lavoro. Nel periodo tutte le componenti della domanda aggregata hanno espresso variazioni di segno negativo con la sola eccezione delle esportazioni per gli anni 2013 e In particolare sono stati gravemente penalizzati gli investimenti fissi lordi, che hanno evidenziato una flessione di 5,0% nel periodo , di 5,8% nel 2013 e di 3,3% nel Il ritorno alla crescita del Pil nel 2015 e nel 2016 è associato ad un notevole balzo in avanti delle esportazioni, +5,3% nel 2015 e +5,2% nel 2016, mentre appare nettamente più contenuta la crescita della spesa delle famiglie, +0,9% nel 2015, +1,0% nel Nelle previsioni dellʼufficio studi confederale rimane il segno negativo alla spesa della pubblica amministrazione, perché le esigenze stringenti di bilancio e lʼazione di contenimento delle uscite, avviata nel 2008, continueranno anche nel biennio Lʼuscita dalla recessione sarà possibile per il cambiamento dello scenario economico internazionale, che presenta diverse condizioni favorevoli: 1) In primo luogo il Pil reale mondiale torna verso ritmi di crescita sostenuti e la domanda estera rivolta allʼeuro zona dovrebbe crescere di oltre 3% nel 2015 per poi salire al 5% nel 2016, favorita dal deprezzamento dellʼeuro nei confronti del dollaro. 2) In secondo luogo lʼofferta di greggio appare sovrabbondante rispetto alla domanda, determinando una significativa contrazione del prezzo, che nellʼesercizio di previsione si attesterebbe intorno ai 60 dollari per barile nel 2015 per poi risalire verso i 70 dollari nella media del

118 Formazione / Studi Studi 3) Unʼaltra componente importante della previsione favorevole riguarda il Pil degli Stati Uniti, che dovrebbero salire del 3%. 4) Infine la crescita è favorita dalla politica monetaria espansiva, che dovrebbe stimolare gli investimenti non solo attraverso la riduzione dei tassi di interesse, ma anche attraverso la più elevata liquidità immessa nel circuito creditizio, che rende meno oneroso lʼaccesso al credito. Un elemento fondamentale per agganciare la ripresa internazionale riguarda la leva della politica economica, che finalmente potrebbe utilizzare il risparmio della spesa per interessi sul debito pubblico per ridurre la pressione fiscale, unʼopportunità per sostenere i consumi, che lʼitalia non può lasciarsi sfuggire. Crescita e bilancia commerciale Il principale fattore di sviluppo nel breve periodo, come nel medio e lungo periodo, sembra essere quello delle esportazioni nette, il saldo tra esportazioni ed importazioni di beni e servizi, che negli ultimi 4 anni si è notevolmente ampliato, contrariamente a quanto era accaduto nel periodo precedente. Nellʼanalisi del fenomeno lʼufficio studi Confcommercio propone il confronto Italia vs. Germania sulla base dellʼindice di copertura, il rapporto percentuale tra esportazioni ed importazioni, valori superiori a 100 indicano un saldo positivo tra export ed import, valori inferiori a 100 un saldo negativo. Il grafico (linea blu) mostra per il nostro Paese una discesa piuttosto rapida dellʼindice dal 1996 al 1999, quando si passa da 120,0% a circa 103,0%, quindi, una fase prolungata di valori compresi tra 105,0% e 95,0% dal 1999 al 2011, infine un veloce rimbalzo verso lʼalto, che porta a sfiorare in soli due anni la soglia del 115,0%. Il trend della Germania (linea rossa) è diametralmente diverso, evidenziando dal 1999 al 2007 una crescita regolare dellʼindice di copertura e, quindi, dal 2007 al 2013 un profilo di limitate oscillazioni intorno alla soglia del 115,0%. Nel periodo la Germania vede migliorare le sue esportazioni nette, mentre lʼitalia le riduce fino ad annullarle interamente. 117

119 Studi Formazione / Studi Nel periodo successivo si stabilizza lʼavanzo netto tedesco, mentre il nostro Paese sfiora in soli due anni lʼ indice di copertura del 115,0% a causa della caduta delle importazioni, colpite dalla contrazione della domanda interna, sia in rapporto ai consumi, sia in relazione agli investimenti. Pur essendo un elemento positivo il deprezzamento dellʼeuro rispetto al dollaro, riteniamo che lʼimpatto positivo sulla ripresa delle esportazioni italiane, in relazione al ciclo del commercio mondiale, avrà natura transitoria. Occorrerà, quindi,che le imprese esportatrici sfruttino il suddetto ampliamento delle quote di mercato per innovare anche in termini di prodotti e non solo in termini di miglioramenti di processo, cercando di seguire un percorso analogo a quello realizzato a partire dai primi anni duemila dalla Germania (Ufficio studi Confcommercio, Nota sullo scenario economico italiano per il biennio , marzo 2015, pagina 6). Le azioni di politica economica orientate ad accrescere la quota dellʼitalia nel commercio mondiale dovrebbero acquisire una visione delle eccellenze del made in italy, che non si limita al settore industriale, ma contempla anche quello turistico, strumento indispensabile per rendere fruibile il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e gastronomico del nostro Paese e favorire lʼaffluenza dei turisti stranieri. Se è vero, infatti, che i vantaggi comparati di un paese rispetto ad un altro siano basati, almeno in parte, sulla dotazione di capitale specifico ( pensiamo, ad esempio, al caso delle materie prime energetiche per i paesi esportatori di greggio), lʼimpressione è che nel nostro paese il turismo sia come una sorta di ricchezza presente in giacimenti ancora inesplorati, dei quali venga sfruttata, a tuttʼoggi, solo una minima parte rispetto alle vere potenzialità (Ufficio studi Confcommercio, Nota sullo scenario economico italiano per il biennio , marzo 2015, pagina 15). Questa opinione è confortata dai dati Eurostat sul contributo del saldo turistico al prodotto interno lordo, che nella vicina Spagna si attesta al 2,7% contro il modesto 1,1% dellʼitalia. In particolare duole osservare che su 30 miliardi di euro spesi dai non residenti in Italia solo il 1213% è appannaggio delle regioni meridionali, un livello assolutamente basso rispetto al patrimonio turistico del nostro Mezzogiorno. Le oggettive carenze sul piano delle infrastrutture dei trasporti e dei collegamenti ostacolano lʼaccessibilità del turista alle regioni meridionali e alle sue preziosi risorse ambientali, culturali, artistiche e gastronomiche. 118

120 Studi Formazione / Studi Nellʼambito delle attività che possono trainare le esportazioni occorre, quindi, considerare il turismo, vera e propria eccellenza del made in Italy al pari dellʼindustria dei settori alimentare, abbigliamento, arredamento e apparecchiature. Nel 2014 il valore delle esportazioni dei servizi turistici consumer è stato di 34,3 miliardi di euro, vicino alla somma delle esportazioni delle industria alimentare e di quella dellʼabbigliamento, 35,9 miliardi di euro. La quota delle esportazioni sul prodotto interno lordo, 2,1% per il turismo e 8,6% per le 4A della produzione, supera la soglia del 10% per lʼinsieme di questi segmenti dellʼofferta, una promettente base di partenza per innescare nuovi investimenti e consolidare la posizione del nostro Paese nel commercio internazionale. Lʼindotto del settore turistico nelle regioni meridionali potrebbe contribuire a ridurre il divario con il resto del Paese, che nel periodo della recessione si è accentuato sia in relazione alla domanda aggregata, sia in relazione al mercato del lavoro. Lʼeffetto Expo sulla crescita del 2015 La manifestazione di Expo 2015 è destinata a rafforzare la crescita per effetto dei maggiori consumi dei turisti stranieri e dei maggiori investimenti legati alle opere pubbliche realizzate. LʼUfficio studi Confcommercio stima che la spesa turistica dei non residenti si attesti al valore di 37,5 miliardi di euro a prezzi 2015 e che il contributo dellʼesposizione universale sia definito nel valore di 2,7 miliardi euro sempre a prezzi Tale stima è fondata su queste ipotesi prudenziali: 1) La composizione dei consumi dei turisti stranieri in Italia per tipologia di beni e servizi non cambia rispetto agli ultimi dati disponibili, quelli del

121 Studi Formazione / Studi 2) La dinamica del volume di spesa dei non residenti sarà coerente alla dinamica del PIL nei rispettivi paesi di provenienza. 3) Il numero di arrivi aggiuntivi è pari a otto milioni di unità in linea con le valutazioni degli organizzatori della manifestazione. 4) La permanenza media nelle strutture ricettive è definita in 3,66 notti, assumendo che non vi sia alcuna variazione di tale parametro rispetto al dato storico del Conclusioni I consumi torneranno ad esprimere variazioni di segno positivo e il volume dellʼesportazione aumenterà, ma la crescita del prodotto interno lordo sarà troppo limitata nelle dimensioni e nel tempo per esercitare consistenti, benefici effetti sullʼoccupazione. Questo obiettivo potrà essere raggiunto nel medio e lungo periodo se le imprese dellʼindustria e dei servizi orientate allʼesportazione riusciranno a migliorare la loro competitività del mercato internazionale e se il processo di riforma della pubblica amministrazione si intensificherà, colmando finalmente i ritardi che ha accumulato negli anni precedenti e negli ultimi mesi. Nella sua analisi sul sistema delle imprese, gli effetti della crisi e le potenzialità di crescita, Istat non manca di sottolineare che alcuni indicatori relativi ai servizi della pubblica amministrazione migliorano, mentre altri continuano ad essere inadeguati rispetto alle performance della media dei paesi dellʼunione europea. Indicatori di efficienza della regolamentazione delle attività economiche In tema di regolamentazione dei mercati dei prodotti lʼindicatore elaborato dallʼocse evidenzia un netto miglioramento da 1,49 ad 1,26, che allinea lʼitalia ai partner più virtuosi e la colloca al di sotto della media Ue. 120

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