RINNOVO CONTRATTUALE

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1 A tutte le Aziende Clienti Del settore paghe Che applicano il CCNL TERZIARIO-CONFCOMMERCIO RINNOVO CONTRATTUALE Sommario 1. AUMENTI CONTRATTUALI ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA FONDO EST E QUAS DIARIA OPERATORI DI VENDITA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TRASFERIMENTI TEMPO DETERMINATO ORARIO DI LAVORO E LAVORO DOMENICALE FLESSIBILITÀ DELL ORARIO DI LAVORO APPRENDISTATO BILATERALITA ULTERIORI NOVITÀ Come in precedenza comunicato, in data 30 Marzo 2015 è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del terziario Confcommercio con decorrenza 1 Aprile Dicembre L ipotesi di accordo prevede un incremento salariale di 85,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da erogare in 5 tranches. La prima è stata erogata con la retribuzione di Aprile L accordo prevede ulteriori novità di natura economica come l aumento dell elemento distinto della retribuzione, da erogare per omesso versamento al Fondo EST e alla cassa di assistenza sanitaria QUAS, conferma l Elemento Economico di Garanzia e la disciplina per il trattamento economico di malattia, quest ultimi introdotti dall accordo del 06 Aprile Sul versante normativo sono state aggiornate le tematiche relative all orario di lavoro e ai regimi di flessibilità, i tempi determinati e la classificazione del personale, in modo particolare per il comparto delle aziende informatiche e telecomunicazioni. 1

2 STUDIO NEGRI E ASSOCIATI 1. Aumenti contrattuali L aumento retributivo pari a 85,00 lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livello) dovrà essere corrisposto in 5 tranches: Euro 15,00 a partire dal 1 Aprile 2015; Euro 15,00 a partire dal 1 Novembre 2015; Euro 15,00 a partire dal 1 Giugno 2016; Euro 16,00 a partire dal 1 Novembre 2016; Euro 24,00 a partire dal 1 Novembre 2016; Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti: Aumenti a partire dal Livello 1 Aprile Novembre Giugno Novembre Agosto 2017 Totale Quadri 26,04 26,04 26,04 27,78 41,67 147,57 I 23,46 23,46 23,46 25,02 37,53 132,93 II 20,29 20,29 20,29 21,64 32,47 114,98 III 17,34 17,34 17,34 18,50 27,75 98,27 IV 15,00 15,00 15,00 16,00 24,00 85,00 V 13,55 13,55 13,55 14,46 21,68 76,79 VI 12,17 12,17 12,17 12,98 19,47 68,96 VII 10,42 10,42 10,42 11,11 16,67 59,04 OPERATORI DI VENDITA Aumenti a partire dal Categoria 1 Aprile Novembre Giugno Novembre Agosto 2017 Totale I 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24 II 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,37 2

3 A differenza di quanto riportato dal testo dell ipotesi di accordo, con la Nota informativa del 31 Marzo 2015, Confcommercio ha precisato che la prima erogazione (pari a 15,00 per il 4 livello) dei suddetti aumenti viene effettuata con decorrenza dal mese di Aprile 2015, senza arretrati. Tutti gli importi devono ritenersi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali e possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento (superminimi assorbibili, anticipi futuri aumenti ecc), ovvero a titolo di acconto o anticipazione sul presente contratto. 2. Elemento Economico di Garanzia Nell ipotesi di accordo del 30 Marzo 2015 è stata ribadita la validità dell Elemento Economico di Garanzia, introdotto a livello sperimentale con l ipotesi del 26 Febbraio 2011 e confermato nell accordo di ratifica del 06 Aprile Lo stesso spetta a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 Ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi e sarà erogato con la retribuzione di Novembre 2017 nei seguenti importi: AZIENDE IMPORTO Quadri, I e II livello III e IV livello V e VI livello Fino a 10 dipendenti 95,00 80,00 65,00 Da 11 dipendenti 105,00 90,00 75,00 Gli importi saranno erogati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo e secondo il criterio di proporzionalità per i lavoratori a tempo parziale. L importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1 Gennaio 2015 e non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il TFR. Non dovrà essere corrisposto per i lavoratori inquadrati nel VII livello, in quanto non previsto dall ipotesi di accordo. 3

4 Per gli operatori di vendita l elemento economico di garanzia è il seguente: AZIENDE I categoria IMPORTO II categoria Fino a 10 dipendenti 76,00 63,00 Da 11 dipendenti 85,00 71,00 3. Fondo EST e QUAS Dal 1 Aprile 2015, in caso di omissione del versamento delle quote contributive al Fondo EST, l azienda deve: - erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a euro 16,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e non è più tenuta ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo stesso; Dal 1 Aprile 2015, in caso di omissione del versamento alla cassa di assistenza sanitaria QUAS, l azienda deve: - erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a euro 37,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e non è più tenuta ad assicurare le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo stesso. 4. Diaria operatori di vendita In riferimento all art.11 del protocollo aggiuntivo per gli operatori di vendita le parti hanno precisato che in relazione alla dicitura: La diaria corrisposta agli operatori di vendita costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione e nessuna diaria è dovuta all operatore di vendita quando è in sede a disposizione dell azienda, nella città dove egli risiede abitualmente 4

5 Le parti dichiarano che la diposizione contrattuale ha solamente la finalità di determinare l incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi, non entrando nel merito della determinazione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente della legislazione vigente. Tale precisazione conferma ufficialmente la non riconducibilità della figura dell operatore di vendita a quella del trasfertista. 5. Classificazione del personale In tema di classificazione del personale sono state aggiunte due nuove figure professionali, rispettivamente al III e al IV livello attinenti agli operai specializzati nel settore automobilistico. TERZO LIVELLO Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale. QUARTO LIVELLO Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico - pratiche comunque acquisite. In calce al III livello è stata aggiunta una dichiarazione a verbale, in forza della quale sono ricompresi in tale livello i lavoratori che, limitatamente al loro reparto, svolgono anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dai relativi responsabili, nell ambito di aziende a integrale libero servizio e in contesti organizzativi per i quali l orario di servizio al pubblico non consente la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo. Mentre per le aziende che svolgono esclusivamente attività di Information and Communication Technology (ICT) è stato elaborato a livello europeo un sistema di riferimento per le competenze professionali e manageriali (e-competence Framework) che permette di far dialogare fra di loro sistemi di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e aziendale. Sulla base di questo sistema le Parti hanno definito una matrice per consentire il corretto inquadramento dei profili all interno di un impresa che svolge attività di ICT. La nuova classificazione si applica agli assunti, nelle suddette aziende, dal

6 6. Trasferimenti In materia di trasferimenti del personale inquadrato come Quadro, sono stati modificati i termini di preavviso dovuti dall azienda al lavoratore, nel caso in cui il trasferimento comporti un cambio di residenza. Nell ipotesi accordo è stato previsto un periodo di preavviso di: - 60 giorni, nella generalità dei casi (in precedenza 45 giorni); - 80 giorni, per i quadri che hanno familiari a carico (in precedenza 70 giorni). Inoltre è stato previsto che qualora il preavviso non venga rispettato, in tutto o in parte, al quadro spetterà il trattamento di trasferta per tutte le giornate interessate e il rientro presso la precedente residenza. 7. Tempo determinato Limiti quantitativi e temporali Come stabilito in precedenza il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell organico a tempo indeterminato presente nell unità produttiva. L ipotesi di accordo ha inoltre stabilito che: - le assunzioni fatte in relazione al sostegno all occupazione sono da escludere dal computo della forza a tempo determinato; - in ogni singola unità produttiva potrà essere superato il limite del 20% ma nel limite massimo del 28% dell organico a tempo indeterminato, semprechè il limite del 20% risulti rispettato almeno come valore medio calcolato su tutte le unità produttive; Viene precisato inoltre che: - nelle assunzioni a tempo determinato motivate da ragioni sostitutive non dovranno essere rispettati i limiti di cui all art.5, comma 3 primo periodo del D.Lgs n 368/2001 (10 ovvero 20 giorni tra un contratto e l altro). Sostegno all occupazione Le parti hanno istituito una nuova disciplina contrattuale per le assunzione a tempo determinato di lavoratori svantaggiati, incentivando le aziende a fronte di un costo retributivo più basso. I soggetti svantaggiati sono: - individuati dall art.2, punto 18) lettera a), del Regolameto CEE N.800/2008 e nello specifico: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno da sei mesi; 6

7 chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; chi è occupato in uno dei settori economici dove c è un tasso di disparità uomo donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani; - coloro cha hanno terminato il periodo di apprendistato presso un altra azienda la quale ha cessato il rapporto con il lavoratore al termine del citato periodo; - coloro i quali abbiano esaurito la fruizione di misure di sostegno al reddito, indipendentemente dall età o dalla qualifica professionale. Tali soggetti se assunti, una sola volta con data impresa, a tempo determinato per 12 mesi, possono essere inquadrati: - due livelli inferiori per i primi sei mesi del contratto e un livello inferiore per i restanti sei mesi del periodo rispetto al livello d inquadramento di assunzione. Se il lavoratore viene assunto con livello di inquadramento finale al VI livello: - per i primi sei mesi il lavoratore sarà normativamente e retributivamente inquadrato al VII livello mentre per i restanti sei mesi a tempo determinato verrà inquadrato al VI livello sia normativamente che retributivamente; Qualora l azienda lo trasformi il tempo determinato in tempo indeterminato, indipendentemente dal livello finale, potrà inquadrarlo: - un livello inferiore rispetto a quello per cui è stato assunto, anche per i 24 mesi successivi alla conversione a tempo indeterminato. Nell ipotesi viene precisato che tale disposizione si applica anche nel caso di assunzione con inquadramento finale al VI livello. Per queste assunzioni il datore di lavoro dovrà garantire 16 ore di formazione, comprensiva della prevenzione antinfortunistica prevista dal TU sulla Sicurezza. L accordo prevede inoltre che tali assunzioni siano escluse dal computo delle ordinarie assunzioni a tempo determinato, le quali non devono superare il 28% annuo della forza lavoro a tempo indeterminato. In caso di adesione al Fondo FON.TE, da parte dei lavoratori in esame, l ipotesi di accordo prevede che la contribuzione a carico azienda passi: - dall 1,55% della retribuzione utile TFR, - all 1,05% comprensiva dei 22 euro di quota d iscrizione, per tutti i 12 mesi di tempo determinato e per gli eventuali ulteriori 24 mesi dalla conversione a tempo indeterminato, rimanendo invariata la contribuzione a carico del lavoratore. 7

8 Località turistiche Per le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi (TDS), situate in località turistiche ma che non possono far ricondurre la propria attività tra quelle a carattere stagionale per poter gestire i picchi di lavoro, le Parti hanno stabilito, che le assunzioni a tempo determinato sono riconducibili al carattere di stagionalità restando escluse dalle limitazioni quantitative dei tempi determinati. Precisiamo che ciò non determina l esclusione del contributo addizionale ASPI che rimane comunque dovuto per le suddette assunzioni a tempo determinato. L ipotesi di accordo rimanda alla contrattazione territoriale l individuazione delle località a prevalente vocazione turistica. 8. Orario di lavoro e lavoro domenicale Le aziende che dovessero applicare una diversa articolazione dell orario di lavoro (ad esempio 40 ore su sei giorni piuttosto che su 5 giorni) dovrà renderlo noto ai dipendenti con un preavviso di 30 giorni e non entro il 30 Novembre, come precedentemente previsto. Tale comunicazione di variazione dovrà essere trasmessa: - all Ente bilaterale territoriale ovvero - all Ente bilaterale nazionale in caso di aziende multilocalizzate. Nell ambito dello svolgimento dell attività lavorativa nelle domeniche di apertura, non saranno tenuti allo svolgimento della prestazione lavorativa, oltre alle categorie previste, anche i portatori di handicap. 9. Flessibilità dell orario di lavoro Per far fronte alle variazioni d intensità lavorativa dell azienda, l ipotesi di accordo ha modificato la disciplina della flessibilità dell orario di lavoro introducendo la possibilità di: - aumentare l orario di lavoro normale (inteso come 40 ore settimanali); - compensate da settimane con diminuzione di prestazione ordinaria. In modo da mantenere un orario ordinario medio di 40 ore settimanali. Il CCNL prevede tre possibilità di flessibilità orarie: 8

9 - Ipotesi principale: prevista dal CCNL e direttamente applicabile senza ulteriori accordi o ratifica da parte delle OO.SS. dei lavoratori a livello territoriale o aziendale; - Ipotesi aggiuntiva di tipo A - Ipotesi aggiuntiva di tipo B L ipotesi principale prevede la possibilità per le aziende di chiedere una prestazione ordinaria di lavoro, sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle ore aggiuntive l azienda riconoscerà ai lavoratori, nel corso dell anno (inteso come periodo di 12 mesi che decorre dall avvio del programma di flessibilità) ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Qualora le ore non siano interamente compensate dalla diminuzione di orario, le stesse saranno retribuite come lavoro straordinario. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di picco (esempio con orario a 43 settimanali), sia nei periodi di calo (esempio con orario a 37 ore settimanali); L azienda dovrà comunicare per iscritto, ai lavoratori interessati, il programma di flessibilità; e le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Il lavoro straordinario, nel caso di regimi di orario plurisettimanali (come nel seguente caso) decorrerà dalla prima ora successiva all orario definito. Precisiamo che l applicazione della flessibilità in Ipotesi principale potrà essere adottata senza costi aggiuntivi per l azienda, che dovrà di fatto sostenere il solo costo dell ordinaria articolazione di 40 ore settimanali. Ciò in quanto non è previsto, come nel precedente accordo, la maturazione delle 8 ore di permesso retribuito aggiuntivo al monte ore già spettante. L ipotesi aggiuntiva di tipo A Con la stipula di accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) per le aziende che applicano un orario normale di lavoro pari a 40, 39 nonché 38 ore (quest ultime con assorbimento dei permessi ROL), è possibile istituire programmi di flessibilità che prevedono: - una prestazione ordinaria settimanale da 45 e fino a 48 ore; - per un massimo di 16 settimane nell anno; Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità: - verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell orario normale di lavoro settimanale; - l azienda riconoscerà, ai lavoratori interessati, una riduzione dell orario di lavoro di pari entità programmando la sua fruizione per il 50% delle ore di recupero, - il restante 50% sarà accantonato in un banca ore e utilizzato a discrezione del lavoratore. L ipotesi aggiuntiva di tipo B 9

10 Con la stipula accordo di secondo livello di contrattazione collettiva (territoriale o aziendale) è possibile istituire programmi di flessibilità che prevedono una prestazione ordinaria settimanale fino ad un massimo di : - 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane nell anno ovvero - 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane nell anno Nelle suddette casistiche, è prevista la maturazione di: - 45 minuti di permesso retribuito per ogni settimana con orario di lavoro pari a 44 ore settimanali; - 70 minuti di permesso retribuito per ogni settimana con orario di lavoro pari a 48 ore settimanali. Anche nell ipotesi B è stato previsto, come nell ipotesi A, che la programmazione del 50% delle ore di recupero sarà stabilito dall azienda mentre il restante 50% verrà accantonato come banca ore e sarà utilizzata a discrezione del lavoratore. 10. Apprendistato In materia di apprendistato l ipotesi di accordo ha previsto che le aziende non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% (in precedenza era l 80%) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti (in precedenza erano 24 mesi). Tale disciplina si applica anche ai lavoratori somministrati che abbiano svolto l apprendistato presso la stessa azienda. Ai fini del computo della percentuale non dovranno essere considerati i lavoratori: - Dimessi; - Licenziati per giusta causa; - Coloro che abbiano esercitato la facoltà di recesso al termine dell apprendistato; - Dimessi o licenziati nel periodo di prova; - Coloro per il quali il rapporto si è concluso a fronte di risoluzione consensuale. Le suddette limitazioni non si applicano nel caso in cui nei tre anni precedenti (in precedenza erano due) sono scaduti meno di cinque contratti di apprendistato (in precedenza era uno soltanto). Le Parti nell ipotesi di accordo precisano inoltre, che il numero massimo di apprendisti che può essere assunto dai datori di lavoro, con almeno 10 lavoratori, non può superare il rapporto 3 a 2 prendendo a parametro i lavoratori specializzati qualificati. 10

11 11. Bilateralita ENTE BILATERALE NAZIONALE Fermo restando quanto stabilito in precedenza in materia di bilateralità (accordo del 19 Marzo 2014 sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti e Fondi Bilaterali nazionali), le Parti con l ipotesi di accordo del 30 Marzo 2015 hanno stabilito che il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali territoriali delle previsioni CCNL, dell applicazione degli statuti tipo, nonchè dei principi, criteri contenuti dell accordo del 19 Marzo 2014 comporta la facoltà in capo alle organizzazioni sindacali di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse. L accordo prevede che la definizione dei nuovi statuti ad opera delle Parti, dovrà avvenire entro la data del 30 Settembre 2015 e la loro applicazione entro il 31 dicembre E stata prevista una specifica indicazione delle funzioni svolte dall Ente Bilaterale nazionale e per il suo finanziamento è stato previsto un contributo da parte degli Enti Territoriali pari al 15% delle loro entrate contributive. Per gli enti che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso Ebinter, per mezzo di modello F24 o altri strumenti, con successivo ristorno della quota di competenza degli stessi, la contribuzione sarà ridotta al 10%. ENTI BILATERALI TERRITORIALI Le parti hanno stabilito che gli Enti Bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti solo ed esclusivamente dalle rappresentanti territoriali delle OO.SS. che hanno sottoscritto l accordo. L Ente bilaterale territoriale adotta lo statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale ed avrà funzioni di: - Monitoraggio dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato; - Tutela e salute della dignità della persona; - Le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato; - In materia di contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali; - In materia di lavoro ripartito; - Ricevere le comunicazioni in materia di articolazione dell orario settimanale, flessibilità dell orario e relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali. Riguardo al finanziamento viene confermato quanto previsto dal CCNL ratificato in data 06 Aprile Ricordiamo che nell accordo era stato previsto un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, per le aziende che avessero omesso il versamento, calcolato sullo 0,30 % di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientrante nella retribuzione di fatto. 11

12 12. Ulteriori novità TRATTAMENTO DI MALATTIA Le parti hanno confermato quanto stabilito, dal precedente rinnovo del 2011, per il trattamento di malattia precisando con una dichiarazione a verbale che il trattamento economico di malattia spettante al lavoratore potrà essere oggetto di intese a livello aziendale. ADOZIONI INTERNAZIONALI E stata introdotta la possibilità per il lavoratore di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabili in massimo due periodi, nel caso di adozioni internazionali. Il periodo potrà essere richiesto dal lavoratore per il periodo che soggiorna all estero per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva prima dell ingresso del minore in famiglia. CONGEDI E PERMESSI PER HANDICAP In materia di congedi e permessi per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità accertata, è stato previsto che il congedo parentale sia fruibile sino agli 8 anni di età del bambino (come disposto dalla normativa vigente) ed è stato previsto che le agevolazioni a disposizione del lavoratore interessato siano fruibili anche qualora la persona da assistere sia ricoverata presso istituti specializzati, se tale richiesta proviene dalla struttura sanitaria stessa. LAVORO A TEMPO PARZIALE E stata estesa la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per le giornate di sabato e domenica ai giovani di 25 anni compiuti mentre è stata eliminata la possibilità di stipulare gli stessi contratti con disoccupati con più di 45 anni di età. LAVORO A TEMPO PARZIALE POST MATERNITA In relazione alla possibilità per il genitore, lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato, di richiedere un tempo parziale, a seguito della maternità, per l assistenza del bambino fino al compimento del terzo anno di età, Le parti hanno stabilito che lo stesso avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui. Non è cambiato il periodo di preavviso per presentare la richiesta, che continua ad essere pari a 60 giorni. Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Distinti saluti. Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati Mario Bernardo Daniela Ienco Nicoletta Nasazzi Viviana Gigliotti Chiara Valsecchi Pamela Gobbi 12

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