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1 AREA CLIENTI La tua assicurazione a portata di mano L Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro. Iscriviti subito su assimoco.it, bastano pochi click! accedi a tutti i documenti controlla le scadenze segui un sinistro e molto altro! CON L AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI: Monitorare lo stato di avanzamento di un sinistro Controllare le scadenze e dettagli delle tue polizze Accedere in ogni momento a tutti i documenti Controllare i valori di riscatto delle polizze vita Accedere ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA: 1. Il Codice Fiscale 2. Il numero di polizza 3. L accesso alla tua casella di posta elettronica PER INFORMAZIONI: Via all indirizzo: areaclienti@assimoco.it Al numero verde: Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle Nell'ambito dell'utilizzo dell'area Riservata, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del regolamento UE 2016/679. Per visionare l'informativa relativa visita il sito

2 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (TARIFFA 014) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: - NOTA INFORMATIVA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - GLOSSARIO - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - FAC - SIMILE DELLA PROPOSTA - FAC - SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E AL RICHIEDENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO SI COMPONE ALTRESÌ DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE, QUALORA SOTTOSCRITTE DAL RICHIEDENTE E DALL ASSICURATO.

3 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 Nota Informativa Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Condizioni Contrattuali comprensive di: Allegato 1 Dichiarazioni dell Assicurando Glossario Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Fac-Simile della Proposta Fac-Simile Scheda di Adesione

4 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 24 maggio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. La Contraente e il Richiedente devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; b) l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), Italia; c) Numero Verde: , Fax: , sito internet: indirizzo info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M G.U. n. 279 del ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all Albo Gruppi IVASS con n INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 140,5 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 76 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 52,2 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra Fondi Propri e Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 195%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio Si rinvia al sito internet della Società per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il presente contratto è un'assicurazione collettiva nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. Contraente della Convenzione è la Banca che agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti; pertanto, il pagamento dei premi annuali di assicurazione resta a carico degli stessi. In forza della Convenzione, viene accesa una copertura assicurativa monoannuale, rinnovabile di anno in anno, in riferimento a ciascun Assicurato direttamente titolare o facente capo a impresa individuale o Ente (Richiedente della copertura) titolare di un Rapporto Passivo con la Contraente, che abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. Nel caso di rapporti intestati ad imprese individuali o Enti, l assicurazione potrà essere prestata sulla vita della persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 1 di 9

5 NOTA INFORMATIVA Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata: - per un capitale pari all importo erogato dalla Contraente diviso per il numero dei cointestatari del Rapporto Passivo, oppure - per l intero importo erogato, fermi restando i limiti indicati ai punti a1) e a2) delle Avvertenze. Possono aderire alla presente copertura quali Assicurati le persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale minima all ingresso pari a 18 anni e massima di 60 anni e che siano in grado di sottoscrivere l apposito questionario relativo al proprio stato di salute contenuto nella Proposta/Scheda di Adesione. L Età Contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato La copertura qui descritta è basata sulla tariffa ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 014). Questa particolare forma di assicurazione garantisce in caso di morte dell Assicurato, verificatosi nel corso della copertura assicurativa, il pagamento al Beneficiario di un importo pari al debito residuo in essere al momento del decesso e con le eventuali limitazioni meglio specificate ai successivi punti a1) e a2) delle Avvertenze. Il debito residuo viene determinato secondo il piano di ammortamento stabilito all atto dell accensione del Rapporto Passivo, se contestuale alla sottoscrizione della polizza, o alla sottoscrizione della polizza in caso di Rapporto Passivo preesistente alla sottoscrizione della copertura assicurativa. Si rimanda all Art. 1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale a1) I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati (capitale mutuato, ammontare del prestito personale, ecc..). Alla Data di Decorrenza Iniziale della copertura la somma assicurata per singolo Assicurato non potrà essere inferiore a 2.500,00 Euro né superiore a ,00 Euro. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. In tal caso non viene applicata la Carenza di cui al successivo punto g). a2) In relazione al punto a1) si specifica che, qualora alla Data di Decorrenza Iniziale della copertura l importo del debito residuo del Rapporto Passivo (in caso di Rapporto Passivo preesistente alla Data di Decorrenza) o l importo iniziale del Rapporto Passivo (se acceso contestualmente alla copertura assicurativa) risultasse superiore al limite massimo assicurabile di ,00 Euro, il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione verrà automaticamente fissato nel predetto importo massimo di ,00 Euro. In tal caso, ne consegue, altresì, che qualora si verifichi il decesso dell Assicurato, la Società corrisponderà il debito residuo al momento del decesso ridotto nella proporzione tra il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione e il debito residuo/importo iniziale del Rapporto Passivo alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa. Le medesime modalità di liquidazione del Capitale Assicurato saranno applicate anche nel caso di rapporti passivi cointestati. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 2 di 9

6 NOTA INFORMATIVA b) Rate insolute del Rapporto Passivo La Società non pagherà le eventuali rate insolute relative al Rapporto Passivo in essere scadute prima della data di decesso dell Assicurato, né gli interessi calcolati tra la data dell ultimo pagamento della rata del Rapporto Passivo antecedente il decesso dell Assicurato e la data di decesso stesso. c) Estinzione parziale del Rapporto Passivo e modifica della sua durata In caso di estinzione parziale del Rapporto Passivo, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato (qualora persona diversa dal Richiedente) dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa senza che l Assicurato debba rilasciare alla Società una nuova dichiarazione di buono stato di salute e senza nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. In caso di modifica della durata del Rapporto Passivo stesso, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa con conseguente rilascio alla Società, da parte dell Assicurato, di una nuova dichiarazione di buono stato di salute e nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. d) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa. A tale scadenza, infatti, se l Assicurato sarà in vita, il contratto si estinguerà ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. e) Raggiungimento del limite di età L assicurazione non è più rinnovabile alla fine dell anno assicurativo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia compiuto il settantesimo anno di età. f) Assunzione del rischio da parte della Società La polizza viene stipulata previa compilazione dell apposito questionario. Se dalle risposte fornite in detto modulo non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata dalla documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società. La Società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando. La Società provvederà quindi a comunicare al Richiedente/Assicurato l accettazione o il rifiuto della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Per i relativi dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. g) Carenza E previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di morte è coperto solo nel caso di decesso causato da Infortunio. In caso di operatività della carenza, la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. E possibile abrogare il periodo di carenza sottoponendosi a visita medica per certificare l effettivo stato di salute; il costo è a carico dell Assicurando. h) Limitazioni della garanzia per H.I.V. Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda al punto i) dell Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 3 di 9

7 NOTA INFORMATIVA i) Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di decesso illustrati all Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. j) Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione prevede una limitazione in caso di sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi Capitali Assicurati. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Richiedente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione del Richiedente e dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dall Assicurato sul proprio stato di salute. 4. PREMI Nel corso della durata della Convenzione, il premio annuale di assicurazione dovuto da ciascun Richiedente viene calcolato applicando al capitale di riferimento un tasso di premio annuo costante pari al 3,60, indipendentemente sia dall età dell Assicurato sia dal sesso dello stesso. Per capitale di riferimento si intende il capitale calcolato all inizio dell anno assicurativo in funzione della decrescenza lineare utilizzata per il suo calcolo. Tuttavia ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare il tasso di premio da applicare esclusivamente alle nuove coperture assicurative, nel caso in cui i dati attuariali alla base del calcolo del premio dell assicurazione subiscano una variazione significativa, come di seguito indicato, con facoltà di recesso da parte della Contraente. Nel caso la variazione del nuovo tasso, rispetto a quello in essere, risulti compresa in un range tra il 15% ed il +15%, si assumerà come tasso di premio annuo costante il medesimo dell esercizio precedente. Nel caso di variazione esterna a tale range, si adotterà invece come nuovo tasso di premio annuo costante quello risultante dal nuovo calcolo. Detto tasso sarà comunicato dalla Società alla Contraente entro 90 giorni dalla data della relativa applicazione e la Contraente potrà esercitare il recesso dalla Convenzione entro i successivi 30 giorni. In ogni caso, le coperture in essere continueranno la loro operatività alle condizioni in vigore, sino alla loro naturale scadenza. Il premio è dovuto in rate trimestrali senza l applicazione di alcuna addizionale di frazionamento. La rata trimestrale viene determinata dividendo il premio annuale sopra indicato per quattro. Per i nuovi ingressi il premio dovuto è pari al premio annuale di assicurazione calcolato pro rata dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa al successivo trimestre. Ai successivi rinnovi annuali della copertura assicurativa il premio annuale di assicurazione è calcolato applicando il tasso di premio annuo costante, al capitale di riferimento. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Richiedente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento delle rate trimestrali in corso d anno e in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della rata trimestrale da cui la variazione dovrà avere effetto. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 4 di 9

8 NOTA INFORMATIVA Avvertenza: in caso di: trasferimento del Rapporto Passivo in essere con la Contraente presso altro istituto di credito; estinzione anticipata del Rapporto Passivo; estinzione parziale del Rapporto Passivo o accollo dello stesso da parte di altri soggetti; modifica della durata del Rapporto Passivo; la Contraente è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione la copertura cessa di operare e la Società provvede conseguentemente al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In caso di decesso di uno dei cointestatari del Rapporto Passivo, qualora ogni cointestatario si fosse assicurato per l intero importo erogato la copertura decade per tutti i cointestatari e la Società procede con il rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto ai cointestatari ancora in vita. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 7.1 delle Condizioni Contrattuali. Per tutti i costi a carico del Richiedente, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sul Richiedente Costi gravanti sul premio Sul premio, a copertura di oneri e spese, risulta un costo pari al 36,00% del premio stesso. CARICAMENTO SUL PREMIO 36,00% Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. *** Di seguito è riportata, con riferimento all esercizio 2017, la quota parte percepita in media, sia in valore assoluto (*) sia in valore percentuale, dagli intermediari in relazione alle suddette tipologie di costo. QUOTA PARTE PERCEPITA QUOTA PARTE COSTO MISURA DI COSTO IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE ASSOLUTO) Caricamento sul premio 36,00% 41,67% del caricamento sul premio 24,85 Euro (*) Altri costi Non quantificabili Non prevista Non prevista (*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di 165,68 Euro. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 5 di 9

9 NOTA INFORMATIVA 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi In caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, i premi corrisposti relativamente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. sono detraibili dalle imposte sul reddito dell Assicurato medesimo alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e a 530,00 Euro. L importo di 530,00 Euro è elevato a 750,00 Euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, in caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro pagamento delle rate di premio trimestrali previste. In caso di mancata corresponsione delle rate di premio previste, la garanzia cessa, pertanto il contratto decade e non può essere riattivato. Si rimanda all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa immediatamente di operare o decade. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. 10. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione. Si rimanda in ogni caso all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli relativi ai casi di cessazione della copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio per il rischio non goduto. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 6 di 9

10 NOTA INFORMATIVA 11. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it 12. DIRITTO DI RECESSO Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il Richiedente ha diritto di recedere dalla copertura entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Richiedente, previa consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Per la liquidazione del capitale in caso di decesso dell Assicurato il Beneficiario della prestazione è tenuto a presentare la documentazione indicata all Art. 12 delle Condizioni Contrattuali. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, la Società esegue il pagamento stesso entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari della prestazione. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. Attenzione: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge italiana. 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 7 di 9

11 NOTA INFORMATIVA 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto mediante posta al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE - MI, in alternativa via fax al numero o via all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell esame e della gestione dei reclami è l Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Sarà cura dell Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Compete ad Assimoco Vita S.p.A. anche la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori. Spetta, invece, all intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n 5/2006. In questo caso, l esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall intermediario all atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di mancata risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, Roma, oppure trasmettere via fax al n o via posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo ivass@pec.ivass.it È possibile, inoltre, presentare direttamente all IVASS: 1. i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari. In tali casi è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; la copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 8 di 9

12 NOTA INFORMATIVA Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito alla sezione Guida ai Reclami, ove è anche possibile trovare il modulo che l esponente può utilizzare. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Mediazione (obbligatoria) Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ( Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. Negoziazione assistita (facoltativa) È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto la possibilità di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a ,00. La parte che sceglie di affidarsi alla procedura invia alla controparte, obbligatoriamente tramite il proprio legale, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione. La controparte deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dell invito indicando la propria volontà di aderire o meno al procedimento e, nell ipotesi negativa, specificandone la motivazione. Se l invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono. Si evidenzia che, in caso di ipotesi di esito negativo della negoziazione assistita, permane l obbligo di ricorrere al sistema della Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per gli stessi Contraenti il miglior risultato possibile. Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 9 di 9

13 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 01 ottobre Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva temporanea caso morte di gruppo, in relazione a ciascuna posizione individuale, per ogni periodo di copertura e a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale pari al debito residuo in essere al momento del decesso dell Assicurato, qualora tale evento si verifichi durante il periodo di copertura stesso e con le limitazioni meglio specificate al successivo Art. 4. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 014). La presente assicurazione che opera esclusivamente in applicazione all apposita Convenzione può essere prestata in riferimento a ciascun Assicurato direttamente titolare o facente capo a impresa individuale o Ente (Richiedente della copertura assicurativa) titolare di un contratto di mutuo ipotecario, chirografario o prestito personale con durata fissa e a tasso variabile o fisso (in seguito denominato Rapporto Passivo ) sottoscritto con la Contraente. Non sono abbinabili al contratto finanziamenti che prevedono una Maxi Rata Finale o finanziamenti a rata costante e durata variabile. L Età Contrattuale minima, alla data di adesione, deve essere pari a 18 anni e massima di 60 anni, e l Assicurato deve essere in grado di sottoscrivere l apposito questionario relativo al proprio stato di salute contenuto nella Proposta/Scheda di Adesione. L Età Contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all età massima dell Assicurato di 70 anni. Nel caso di rapporti intestati a imprese individuali o Enti, l assicurazione sarà prestata sulla persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata per un capitale pari all importo erogato dalla Banca diviso per il numero dei cointestatari del Rapporto Passivo, oppure per l intero importo erogato, fermi restando i limiti di cui al successivo Art. 4. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza Iniziale), fatti salvi i periodi indicati al successivo Art. 3 (carenza) e al punto i) del successivo Art. 5 (limitazioni della garanzia per H.I.V.). Fermo restando quanto sopra esposto, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la Data di Decorrenza Iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine). In forza della Convenzione viene accesa una copertura monoannuale, che si rinnova di anno in anno alla data fissata nella Convenzione ed indicata anche nella Scheda di Adesione. La garanzia cessa: a) in caso di decesso dell Assicurato; b) in caso di interruzione del versamento dei premi; c) il giorno di pagamento dell ultima rata di ammortamento del Rapporto Passivo; Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 1 di 10

14 CONDIZIONI CONTRATTUALI d) in caso di estinzione anticipata del Rapporto Passivo, di estinzione parziale o di accollo dello stesso da parte di altri soggetti, nonché di modifica della durata del Rapporto Passivo; e) in caso di trasferimento del Rapporto Passivo in essere con la Contraente presso altro istituto di credito; f) in caso di decesso di uno dei cointestatari del Rapporto Passivo in essere con la Contraente, qualora ogni cointestatario si fosse assicurato per l intero importo erogato. In tal caso la copertura decade per tutti i cointestatari e la Società procede con il rimborso, ai cointestatari ancora in vita, della parte di premio relativa al rischio non goduto. Nei casi di cui ai punti d), e), f) la Società provvederà al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto, secondo le modalità indicate al successivo Art La garanzia decade alla fine dell anno assicurativo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia compiuto il settantesimo anno di età. In tutti i casi citati, il contratto non potrà più essere riattivato. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione temporanea caso morte di gruppo opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto l apposito questionario (Allegato 1 alle Condizioni Contrattuali). Se dalle risposte fornite in detto questionario non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario, l emissione avviene previa sottoscrizione di una Proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società. La Società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando. La Società provvederà quindi a comunicare al Richiedente/Assicurato l accettazione o il rifiuto della Proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto. Per la copertura caso morte è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di morte è coperto solo nel caso di decesso causato da Infortunio. In caso di operatività della carenza, la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. In tale caso non viene applicato il periodo di carenza sopra citato. Art. 4 - Capitale Assicurato In caso di decesso dell Assicurato la Società liquida un importo pari al debito residuo in essere al momento del decesso con le eventuali limitazioni di seguito riportate, determinato secondo il piano di ammortamento stabilito all atto dell accensione del Rapporto Passivo. Il Capitale Assicurato per ciascun Assicurato non potrà essere inferiore a 2.500,00 Euro, né superiore a ,00 Euro. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 2 di 10

15 CONDIZIONI CONTRATTUALI Ne deriva, pertanto, che qualora alla Data di Decorrenza Iniziale della copertura l importo del debito residuo del Rapporto Passivo (in caso di Rapporto Passivo preesistente alla Data di Decorrenza) o l importo iniziale del Rapporto Passivo (se acceso contestualmente alla copertura assicurativa) risultasse superiore al limite massimo assicurabile di ,00 Euro, il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione verrà automaticamente fissato nel predetto importo massimo di ,00 Euro. In tal caso, ne consegue, altresì, che qualora si verifichi il decesso dell Assicurato, la Società corrisponderà il debito residuo al momento del decesso ridotto nella proporzione tra il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione e il debito residuo/importo iniziale del Rapporto Passivo alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa. Le medesime modalità di liquidazione del Capitale Assicurato saranno applicate anche nel caso di rapporti passivi cointestati. La Società non pagherà le eventuali rate insolute relative al Rapporto Passivo in essere scadute prima della data di decesso dell Assicurato, né gli interessi calcolati tra la data dell ultimo pagamento della rata del Rapporto Passivo antecedente il decesso dell Assicurato e la data di decesso stesso. In caso di estinzione parziale del Rapporto Passivo, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa senza che l Assicurato debba rilasciare alla Società una nuova dichiarazione di buono stato di salute e senza nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. In caso di modifica della durata del Rapporto Passivo stesso, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa con conseguente rilascio alla Società, da parte dell Assicurato, di una nuova dichiarazione di buono stato di salute e nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. Art. 5 Esclusioni relative al rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. È escluso dalla garanzia il decesso causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado UIAA), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 3 di 10

16 CONDIZIONI CONTRATTUALI h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi cinque anni dall entrata in vigore dell assicurazione; la Carenza AIDS, viene innalzata a sette anni nel caso in cui l Assicurato si sottoponga a visita medica senza effettuare il richiesto test HIV; j) malattie cardiovascolari, cerebro-vascolari, tumorali e/o del fegato di cui soffre l Assicurato, riscontrate in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione; k) stato di ubriachezza o effetti derivanti da assunzione di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Art. 6 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione prevede una limitazione in caso di sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Esempio Un gruppo di 20 persone, tutte assicurate con una copertura Temporanea di Gruppo per il caso di morte, decede a seguito di uno stesso evento accidentale. Capitali assicurati - 10 persone con capitale assicurato pro-capite Euro = Euro - 10 persone con capitale assicurato pro-capite Euro = Euro Totale capitali assicurati = Euro Capitale medio assicurato = / 20 = Euro Importo massimo liquidabile per l intero gruppo assicurato = * 6 = Euro Importo liquidabile per ogni assicurati con capitale Euro = Euro ( / * / 10 = Euro) Importo liquidabile per ogni assicurati con capitale Euro = Euro ( / * / 10 = Euro) Art. 7 - Premio annuale di assicurazione Nel corso della durata della presente Convenzione, il premio annuale di assicurazione dovuto da ciascun Richiedente viene calcolato applicando al capitale di riferimento un tasso di premio annuo costante pari al 3,60, indipendentemente sia dall età dell Assicurato sia dal sesso. Per capitale di riferimento si intende il capitale calcolato all inizio dell anno assicurativo in funzione della decrescenza lineare utilizzata per il suo calcolo. Tuttavia ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare il tasso di premio da applicare esclusivamente alle nuove coperture assicurative nel caso in cui i dati attuariali alla base del calcolo del premio dell assicurazione subiscano una variazione significativa, come di seguito indicato, con facoltà di recesso da parte della Contraente. Nel caso la variazione del nuovo tasso, rispetto a quello in essere, risulti compresa in un range tra il 15% ed il +15%, si assumerà come tasso di premio annuo costante il medesimo dell esercizio precedente. Nel caso di variazione esterna a tale range, si adotterà invece come nuovo tasso di premio annuo costante quello risultante dal nuovo calcolo. Detto tasso sarà comunicato dalla Società alla Contraente entro 90 giorni dalla data della relativa applicazione e la stessa potrà esercitare il recesso dalla Convenzione entro i successivi 30 giorni. In ogni caso, le coperture in essere continueranno la loro operatività alle condizioni in vigore, sino alla loro naturale scadenza. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 4 di 10

17 CONDIZIONI CONTRATTUALI Il suddetto tasso di premio annuo costante viene applicato al debito residuo iniziale di ogni singolo Richiedente in relazione al capitale di riferimento indicato nella Scheda di Adesione. Il premio è dovuto in rate trimestrali senza l applicazione di alcuna addizionale di frazionamento. La rata trimestrale viene determinata dividendo il premio annuale sopra indicato per quattro. Per i nuovi ingressi il premio dovuto è pari al premio annuale di assicurazione calcolato pro rata dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa al successivo trimestre. Ai successivi rinnovi annuali della copertura assicurativa il premio annuale di assicurazione è calcolato applicando il tasso di premio annuo costante, al capitale di riferimento. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Richiedente previa autorizzazione del titolare del conto corrente stesso. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento delle rate trimestrali in corso d anno e in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della rata trimestrale da cui la variazione dovrà avere effetto. Per i costi gravanti sul contratto si rimanda al paragrafo 5, Sezione C della Nota Informativa. Art Rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In caso di cessazione della copertura assicurativa in seguito al verificarsi di uno degli eventi indicati ai punti d), e) ed f) del precedente Art. 2, la parte di premio riferita al rischio non goduto rimborsata dalla Società è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di trimestre mancante alla scadenza del successivo versamento trimestrale di premio; dei caricamenti in proporzione alla frazione di trimestre mancante alla scadenza del successivo versamento trimestrale di premio. Art. 8 - Revoca della Proposta Il Richiedente ha la facoltà di revocare l eventuale Proposta sottoscritta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto Via Cassanese, Segrate (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Art. 9 - Recesso dal contratto Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il Richiedente ha diritto di recedere dalla copertura entro sessanta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione della Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) o tramite posta elettronica certificata all indirizzo assimocovita@legalmail.it Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Mod. V BASE 014 FI 10 ED. 10/18 - Pagina 5 di 10

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