TUTELA FIDO ASSIMOCO. Protezione Persona. Linea

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1 TUTELA FIDO ASSIMOCO Assicurazione temporanea di Gruppo per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente a copertura di affidamenti bancari Linea Protezione Persona Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa - Condizioni Contrattuali - Glossario - Fac-simile della Proposta - Fac-simile della Scheda di Adesione deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della convenzione e all Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta ovvero della Scheda di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Il presente Fascicolo Informativo si compone altresì della Proposta ovvero della Scheda di Adesione qualora sottoscritte dall Assicurato.

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3 TUTELA FIDO ASSIMOCO ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE A COPERTURA DI AFFIDAMENTI BANCARI (Tariffa 61A1) Mod. V FIDI 61A1 FI 01 ED.12/12 Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Nota Informativa Condizioni Contrattuali comprensive di: Allegato 1 Informativa ai sensi dell Art. 13 del D.LGS 30/06/2003 n. 196 Allegato 2 Tassi della tariffa TUTELA FIDO ASSIMOCO - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE A COPERTURA DI AFFIDAMENTI BANCARI (Tariffa 61A1) Glossario Fac-Simile della Proposta Fac-Simile della Scheda di Adesione Dichiarazione ricevimento Fascicolo Informativo

4 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 21 dicembre La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; b) l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), Italia; c) Numero Verde: , Fax: , sito internet: indirizzo info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M G.U. n. 279 del ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 69,3 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 50 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 20,5 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 120,09%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio Si rinvia al sito internet della Società per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE TUTELA FIDO ASSIMOCO è un'assicurazione collettiva nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente, che agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, stipula con la Società. Più precisamente tale assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti due condizioni: - un unico Contraente; - un gruppo di almeno 200 teste assicurate nel corso del primo anno di attivazione. In forza della Convenzione viene accesa una copertura assicurativa monoannuale, rinnovabile di anno in anno mediante pagamento del relativo premio, in riferimento a ciascun Assicurato cui la Contraente abbia concesso un affidamento bancario (aperture di credito in conto corrente, anticipo fatture e salvo buon fine) e che abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. Le garanzie rimangono in vigore per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell affidamento in conto corrente a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE A COPERTURA DI AFFIDAMENTI BANCARI (Tariffa 61A1). Pagina 1 di 8

5 NOTA INFORMATIVA Possono aderire alla presente assicurazione le persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale all ingresso compresa tra 18 e 60 anni e che siano in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione. L Età Contrattuale viene calcolata in anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. L assicurazione decade al compimento del 65 anno di età anagrafica. La copertura può essere estesa anche ai titolari di ditte individuali. Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata: - per un capitale pari all importo dell affidamento bancario concesso dalla Contraente diviso per il numero dei cointestatari, oppure - per l intero importo concesso, fermi restando i limiti indicati all Art. 4 delle Condizioni Contrattuali. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo punto b), la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato. Si rimanda all Art. 1.1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. b) Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita in dettaglio all Art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali, verificatasi nel periodo di operatività della copertura assicurativa e accertata dalla Società, la stessa corrisponde all Assicurato medesimo un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. In caso, invece, di decesso dell Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Si rimanda all Art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale Premesso che Il capitale assicurato deve essere fissato per ciascun Assicurato nei limiti dell affidamento concesso, si precisa che il capitale minimo assicurabile è pari a 5.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a ,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 61 e 65 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a ,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di ,00 Euro. Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento in aumento o in diminuzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati, come illustrato in dettaglio all Art. 4 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso in cui venga richiesto un aumento di capitale, sulla quota di capitale incrementata verrà applicato il periodo di Carenza di cui al successivo punto e). Pagina 2 di 8

6 NOTA INFORMATIVA In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con la Società, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. b) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte e invalidità totale e permanente), nessuna prestazione è prevista alla scadenza della copertura assicurativa se l Assicurato sarà in vita o non si sarà verificato lo stato di invalidità totale e permanente. In tali casi, infatti, il contratto si estinguerà e i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. c) Assunzione del rischio da parte della Società La copertura assicurativa è prestata per ciascun Assicurato senza visita medica e con la sola sottoscrizione della dichiarazione relativa al proprio stato di salute presente nella Scheda di Adesione. Per i relativi dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando in merito al proprio stato di salute. d) Limitazioni della garanzia per H.I.V. Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso e all invalidità totale e permanente dovuti ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda al punto i) degli Artt. 5 e 6 delle Condizioni Contrattuali. e) Carenza per malattia Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente derivante da malattia, è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per carenza si intende il periodo di assicurazione durante il quale il rischio di morte e di invalidità totale e permanente non è coperto nel caso di decesso o invalidità per malattia. In tale caso la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del sinistro. Il predetto periodo di carenza sarà operante anche nel caso in cui venga richiesto un aumento del Capitale Assicurato relativamente alla quota di capitale incrementata. Per ulteriori dettagli si rimanda all Art. 3 delle Condizioni Contrattuali. f) Esclusioni relative alla garanzia per il caso di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di decesso illustrati all Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. g) Esclusioni relative alla garanzia per il caso di invalidità totale e permanente La copertura per il rischio di invalidità totale e permanente non è operativa nei casi descritti in dettaglio all Art. 6 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del sinistro. h) Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Per i dettagli si rimanda all Art. 7 delle Condizioni Contrattuali. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione Pagina 3 di 8

7 NOTA INFORMATIVA dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul proprio stato di salute. 4. PREMI Le coperture assicurative offerte dal presente contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza iniziale della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa TUTELA FIDO ASSIMOCO - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE A COPERTURA DI AFFIDAMENTI BANCARI (Tariffa 61A1), allegati alle Condizioni Contrattuali. Al valore così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 10,00 Euro. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d'anno non dipendenti da morte o invalidità totale e permanente dell'assicurato (cessazione del fido), verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio. Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, il pagamento dei premi resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante le seguenti modalità: procedura RID con addebito sul conto corrente dell Assicurato; bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Avvertenza In caso di cessazione del fido, la Contraente è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione, la copertura viene annullata e cessa, pertanto, di operare. La Società procede conseguentemente con il rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In alternativa, l Assicurato, previa comunicazione scritta, può richiedere che la copertura venga prestata fino al termine dell anno assicurativo o decidere di rinnovare l assicurazione continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che l Assicurato medesimo continui ad essere cliente della Banca Contraente. In caso di chiusura del rapporto in essere tra la Contraente e l Assicurato e previa comunicazione da parte della Contraente stessa, la copertura rimane in essere fino al termine dell anno assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 8.1 delle Condizioni Contrattuali. Attenzione: per tutti i costi a carico dell Assicurato, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. Dalla data della denuncia alla Direzione della Società dello stato di invalidità totale e permanente, l Assicurato sospende il pagamento del premio relativo alla propria posizione, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. Se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; invece, se l'invalidità non viene riconosciuta, l Assicurato è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta. Pagina 4 di 8

8 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sull Assicurato Costi gravanti sul premio Sul premio, al netto del costo fisso indicato al successivo punto 5.1.2, a copertura di oneri e spese risulta un costo pari al 38,00% del premio stesso. CARICAMENTO PERCENTUALE 38,00% Costo fisso È previsto un costo fisso pari a 10,00 Euro da aggiungere all importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso di premio. COSTO FISSO 10,00 Euro Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. Di seguito è riportata la quota parte percepita in media, sia in valore assoluto (*) sia in valore percentuale, dagli intermediari in relazione alle suddette tipologie di costo. COSTO MISURA DI COSTO QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE ASSOLUTO) Caricamento sul premio al netto del costo fisso Costo fisso 38,00% 10,00 Euro 92,11% del caricamento sul premio 35,00% del costo fisso 36,71 Euro (*) 3,50 Euro (*) Altri costi Non quantificabili Non prevista Non prevista (*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di 104,88 Euro. 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi L obbligo del pagamento del premio grava sui singoli Assicurati, in quanto la Contraente agisce in nome e per conto di ciascuno di essi; pertanto, il premio annualmente versato è detraibile dalle imposte sul reddito dell Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. Pagina 5 di 8

9 NOTA INFORMATIVA La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e 1.291,14 Euro. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREMIO La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro pagamento del premio previsto. In caso di mancata corresponsione del premio monoannuale, la garanzia non viene rinnovata e pertanto il contratto decade e non può essere riattivato. Si rimanda all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa di operare o decade. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. 10. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione. Si rimanda in ogni caso all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli riferiti ai casi di cessazione della copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio relativa al rischio non goduto. 11. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa all Assicurato il premio da questi eventualmente corrisposto. 12. DIRITTO DI RECESSO Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Assicurati, l Assicurato può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall Assicurato, oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione. Pagina 6 di 8

10 NOTA INFORMATIVA Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa all Assicurato il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Il pagamento da parte della Società del capitale in caso di decesso dell Assicurato o del capitale in caso di invalidità totale e permanente dello stesso, avviene previa presentazione di tutti i documenti necessari, nei tempi e nei modi previsti agli Artt. 13 e 14 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. ATTENZIONE: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge italiana. 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto viene redatto in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE - MI, o comunicati telefonicamente al numero verde , via fax al numero , via all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it È possibile presentare all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, telefono : 1) i reclami per accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle norme di attuazioni, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2) i reclami già presentati direttamente alla Società, qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Società stessa, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; 3) i reclami per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In tali casi possono essere presentati direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito Internet: http: // net) chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. Pagina 7 di 8

11 NOTA INFORMATIVA I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di cui al punto 2); ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio alla Contraente e si impegna ad ottenere per la stessa Contraente il miglior risultato possibile. *** Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Pagina 8 di 8

12 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 21 dicembre Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale e per ogni periodo di copertura a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni più avanti descritte. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente, mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE A COPERTURA DI AFFIDAMENTI BANCARI (Tariffa 61A1). La presente assicurazione, denominata TUTELA FIDO ASSIMOCO, è definita di puro rischio in quanto le prestazioni della Società sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel contratto quali il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato. Pertanto, se durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell Assicurato o l invalidità dello stesso la posizione individuale si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Possono aderire alla presente assicurazione le persone fisiche cui la Contraente abbia concesso un affidamento bancario (aperture di credito in conto corrente, anticipo fatture e salvo buon fine), che abbiano un Età Contrattuale all ingresso compresa tra 18 e 60 anni e che siano in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di salute contenute nella Proposta/Scheda di Adesione. L Età Contrattuale viene calcolata in anni interi, con arrotondamento all anno superiore, qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. L assicurazione decade al compimento del 65 anno di età anagrafica. La copertura può essere estesa anche ai titolari di ditte individuali. Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata: - per un capitale pari all importo dell affidamento bancario concesso diviso per il numero dei cointestatari, oppure - per l intero importo concesso, fermi restando i limiti indicati al successivo Art. 4. Art Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato verificatosi nel periodo di operatività della copertura assicurativa, la Società corrisponde al Beneficiario/ai Beneficiari indicati al successivo Art. 12 un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del decesso. Poiché la presente prestazione è alternativa a quella descritta al successivo Art. 1.2, la copertura decade e pertanto non ha più efficacia nel momento in cui la Società corrisponde una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato. Art Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In caso di invalidità totale e permanente per infortunio o per malattia dell Assicurato, verificatasi nel periodo di operatività della copertura assicurativa e accertata dalla Società, la stessa corrisponde all Assicurato medesimo un importo pari al Capitale Assicurato in essere alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Al pagamento della presente prestazione da parte della Società, la copertura decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di decesso dell Assicurato. In caso, invece, di decesso dell Assicurato che intervenga prima del riconoscimento dell invalidità da parte della Società, lo stesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'assicurato che per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente totale e permanente, la capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività Pagina 1 di 12

13 CONDIZIONI CONTRATTUALI lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. Le invalidità pari o superiori al 66,00% sono equiparate al 100,00%. Per la determinazione delle percentuali di invalidità vengono prese a riferimento le tabelle INAIL. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall Assicurato, oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza iniziale), fatti salvi i periodi indicati al successivo Art. 3 (carenza per malattia) e al punto i) dei successivi Artt. 5 e 6 (limitazioni della garanzia per H.I.V.). Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite RID, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (RID andato a buon fine). La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla Data di Decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno il 1 gennaio con il pagamento del premio. La garanzia cessa: in caso di decesso dell Assicurato o alla data di riconoscimento dell invalidità totale e permanente dell Assicurato da parte della Società; in caso di chiusura del fido e previa comunicazione da parte della Contraente. La Società provvede in questo caso alla restituzione della quota di premio relativa al rischio non goduto, in base alle modalità meglio specificate al successivo Art In alternativa, l Assicurato, previa comunicazione scritta, può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo o decidere di rinnovare l assicurazione continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che l Assicurato medesimo continui ad essere cliente della Banca Contraente. In caso di chiusura del rapporto in essere tra la Contraente e l Assicurato e previa comunicazione da parte della Contraente stessa, la copertura rimane in essere fino al termine dell anno assicurativo. La garanzia decade: in caso di mancata corresponsione del premio monoannuale; al compimento del 65 anno di età anagrafica. Non è prevista la facoltà di riattivare il contratto. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica, a condizione che l Assicurato sia in grado di dichiarare il buono stato di salute, di non essere affetto da alcolismo, tossicodipendenza od obesità e di non godere di pensione di invalidità o di non aver presentato domanda per ottenerla. Per buono stato di salute si intende che l Assicurato non ha mai subito ricoveri per infortunio e/o malattie e che non ha contratto patologie diverse da quelle comuni. Per patologie comuni si intendono le patologie a carattere acuto e guarite senza postumi (esempio: bronchite, influenza, ecc ). Pagina 2 di 12

14 CONDIZIONI CONTRATTUALI La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando in merito al proprio stato di salute. Per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente derivante da malattia è previsto un periodo di Carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura nonché dalla data di eventuale modifica del Capitale Assicurato in aumento. In tale ultimo caso il periodo di carenza sarà operante per la quota di Capitale Assicurato incrementata. Per Carenza si intende il periodo di assicurazione durante il quale i rischi di morte e di invalidità totale e permanente non sono coperti nel caso di morte o invalidità per malattia. In tale caso la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso o dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. Art. 4 - Capitale Assicurato L importo del Capitale Assicurato viene fissato in fase di sottoscrizione del contratto nei limiti dell affidamento concesso. Il capitale minimo assicurabile è pari a 5.000,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a ,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 61 e 65 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a ,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di ,00 Euro. Il Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata della copertura, salvo richieste di adeguamento in aumento o in diminuzione e nel rispetto dei limiti sopra indicati. L adeguamento della somma assicurata potrà, a scelta dell Assicurato, avere effetto il giorno di richiesta e di contestuale sottoscrizione del modulo relativo o, in alternativa, al rinnovo successivo della copertura, a condizione che venga corrisposto il relativo premio. In relazione agli aumenti delle somme garantite, resta inteso che la Società, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo modulo da parte dell Assicurato, si riserva in ogni caso il diritto di richiedere ulteriore documentazione a carattere sanitario o di rifiutare l'aumento stesso. In tale ultimo caso sarà cura della Società inviare apposita comunicazione all'assicurato nonché rimborsare il premio da questi eventualmente corrisposto. In caso di richiesta di modifica di capitale in aumento e accettazione da parte della Società, verrà applicato il periodo di carenza di cui al precedente Art.3 sull incremento di capitale. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per la singola testa risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Fatto salvo quanto stabilito all Art. 7 relativamente al sinistro che colpisca più teste, il Capitale Assicurato in ciascun periodo di copertura risulta esclusivamente, per ogni posizione individuale presente in assicurazione, dalla relativa comunicazione di rinnovo o dal documento relativo alla variazione del Capitale Assicurato. Art. 5 - Esclusioni relative al rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. La copertura assicurativa non è tuttavia operante, qualora il decesso risulti causato da: a) dolo della Contraente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; Pagina 3 di 12

15 CONDIZIONI CONTRATTUALI c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado UIAA), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi sette anni dall entrata in vigore dell assicurazione; j) malattie cardiovascolari, cerebro-vascolari, tumorali e/o del fegato di cui soffre l Assicurato, riscontrate in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione; k) stato di ubriachezza o effetti derivanti da assunzione di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Art. 6 - Esclusioni relative al rischio di invalidità totale e permanente Sono esclusi dalla garanzia di invalidità totale e permanente i casi dipendenti da: a) dolo della Contraente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado UIAA), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) tentativo infruttuoso di suicidio, ancorché posto in atto nei primi due anni, che in qualsiasi momento della durata della copertura abbia provocato alla persona assicurata lesioni psico-fisiche permanenti; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi sette anni dall entrata in vigore dell assicurazione; j) malattie cardiovascolari, cerebro-vascolari, tumorali e/o del fegato di cui soffre l Assicurato, riscontrate in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione; k) stato di ubriachezza o effetti derivanti da assunzione di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del sinistro. Pagina 4 di 12

16 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 7 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Art. 8 - Premio annuale di assicurazione Le coperture assicurative offerte dal presente contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla Data di Decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa TUTELA FIDO ASSIMOCO - ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE A COPERTURA DI AFFIDAMENTI BANCARI (Tariffa 61A1), allegati alle presenti Condizioni Contrattuali. All importo totale così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 10,00 Euro. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Poiché la Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Assicurati, il pagamento dei premi resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la Società stessa ne avrà fatto richiesta mediante le seguenti modalità: procedura RID con addebito sul conto corrente dell Assicurato; bonifico bancario con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa; assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, in qualità di intermediario della stessa. Per i costi gravanti sul contratto si rimanda al paragrafo 5, Sezione C della Nota Informativa. Art. 8.1 Rimborso del premio in caso di chiusura del fido In caso di uscita in corso d'anno non dipendente da morte o invalidità totale e permanente dell'assicurato (chiusura del fido concesso dalla Contraente), la Contraente ne dà tempestiva comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura viene annullata dalla Società e cessa, pertanto, di operare. La Società provvede al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale; dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale. In alternativa, l Assicurato, previa comunicazione scritta, può richiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo o decidere di rinnovare l assicurazione continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che l Assicurato medesimo continui ad essere cliente della Banca Contraente. Art. 9 - Revoca della Proposta L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Pagina 5 di 12

17 CONDIZIONI CONTRATTUALI Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa all Assicurato il premio da questi eventualmente corrisposto. Art Recesso dal contratto L Assicurato può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dall Assicurato, oppure lo stesso, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, riceve e sottoscrive la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l Assicuratore, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, rimborsa all Assicurato il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. Art Pegno - Vincolo L Assicurato non può vincolare, né dare in pegno, a favore di terzi, il presente contratto o i diritti derivanti dal medesimo. Art Beneficiari Per quanto attiene la copertura per il caso di decesso, l Assicurato indica alla Società i beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt e 1921 del Codice Civile. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che l Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte dell Assicurato; dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento. In riferimento alla copertura per il caso di Invalidità Totale e Permanente beneficiario della prestazione è l Assicurato stesso. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso Al verificarsi del decesso dell Assicurato devono essere consegnati tutti i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento da parte della Società. Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla presentazione dei seguenti documenti: Scheda di Adesione ed eventuali appendici; idonea documentazione che comprovi l esistenza del fido; certificato anagrafico di morte; relazione medica sulle cause del decesso; in caso di decesso per malattia: copia integrale delle cartelle cliniche, a partire dal primo ricovero dal quale fu diagnosticata la malattia causa di decesso dell Assicurato; in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio): copia del verbale predisposto dall Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Pagina 6 di 12

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