DISPENSA MANAGEMENT. Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT G2 CAM Futuro Remoto. Dispensa

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1 DISPENSA MANAGEMENT Iniziativa Comunitaria Equal II Fase IT G2 CAM Futuro Remoto Dispensa GUIDA ALL EXPORT. COME DISTRIBUIRE IL PRODOTTO ALL ESTERO ORGANISMO BILATERALE PER LA FORMAZIONE IN CAMPANIA

2 INDICE INDICE...2 COME DISTRIBUISCO IL MIO PRODOTTO ALL ESTERO?...3 IL CONTRATTO DI AGENZIA COMMERCIALE...3 LA CONCESSIONE DI VENDITA...4 COME PREPARARE IL TRASPORTO DELLE MERCI...4 CHE DOCUMENTI SERVONO PER ESPORTARE?...6 LA FATTURA COMMERCIALE...7 I DOCUMENTI DI TRASPORTO...8 IL MARCHIO: COS E IL MARCHIO? E ALL ESTERO? LA MARCATURA CE L ORIGINE DELLE MERCI E il made in Italy REGOLE DELL ORIGINE PREFERENZIALE I REGIMI DOGANALI: Codice Doganale Comunitario L IVA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

3 COME DISTRIBUISCO IL MIO PRODOTTO ALL ESTERO? Non esiste una soluzione giusta per tutti i casi, questa varia secondo il Paese prescelto e al tipo di prodotto trattato. Generalmente le imprese impegnate nel commercio internazionale dispongono di almeno un agente o di un concessionario all estero per la distribuzione dei propri prodotti in un Paese straniero. La maggior parte degli esportatori si trova, quindi, a doversi confrontare con i problemi che pone la stesura di un contratto di agenzia o di concessione di vendita con un partner straniero, in quanto vi è la mancanza di una legislazione uniforme a livello internazionale. Allora, come tutelarsi? Anzitutto formalizzando per iscritto i termini del rapporto, anche se la prassi evidenzia che ciò non viene di norma attuato, soprattutto con intermediari occasionali come i procacciatori d affari, che non vanno MAI confusi con la figura dell agente. A questo proposito, è bene precisare che la linea di demarcazione delle due figure sta nel concetto di stabilità del rapporto (che c è nell agente e non nel procacciatore), al quale consegue il fatto che l agente promuove affari per conto del mandante, mentre il procacciatore non ha questo obbligo. Si tenga presente che la distinzione delle due figure è estremamente importante ai fini della legge applicabile al contratto, soprattutto per quanto riguarda la sua risoluzione e i relativi risvolti economici. IL CONTRATTO DI AGENZIA COMMERCIALE L agente è colui, persona fisica o giuridica, che in qualità di intermediario indipendente è incaricato in maniera permanente di trattare la vendita o l acquisto di merci in nome e per conto di un altra persona (preponente). Per riconoscere un rapporto di agenzia, è necessario che sussistano queste tre condizioni: o o o l attività di intermediazione la stabilità e la continuità del rapporto il rapporto è tra imprenditori autonomi I punti da non dimenticare nella stipula del contratto sono i seguenti: identificazione precisa del Territorio e dei Prodotti Buona fede e correttezza commerciale Compiti dell Agente (esclusione, in genere, del potere di rappresentanza; conformità degli ordini dei clienti alle condizioni prescritte dal Preponente, etc.) Accettazione degli ordini da parte del proponente Obbligo di non concorrenza dell Agente e concessione dell esclusiva da parte del Preponente Obiettivi di vendita - Obiettivi minimi garantiti Nomina di Sub-Agenti Obblighi di informativa dell Agente e del Preponente Responsabilità finanziaria dell Agente (eventuale star del credere) Marchi e segni distintivi del Preponente Reclami dei clienti Esclusiva (il Preponente si impegna, per tutta la durata del contratto, a non concedere a terzi nel Territorio il diritto di rappresentare o vendere i prodotti) Provvigione (ammontare, modalità di calcolo, affari non conclusi o non eseguiti) Durata del contratto (tempo determinato/indeterminato; preavviso, etc.) Indennità di clientela (determinazione; cause di esclusione, etc.) Pubblicità, fiere ed esposizioni (organizzazione e spese) Risoluzione del contratto (al termine del contratto, l'agente deve restituire al Preponente tutto il materiale pubblicitario ed altri documenti o campioni forniti dal Preponente e che siano in suo possesso) Legge applicabile Arbitrato 3

4 Fonti normative: Dir. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, serie L - n Entrata in vigore il 23 dicembre 1986). DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 1999, n. 65 Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre LA CONCESSIONE DI VENDITA E un accordo tra due imprese nel quale uno dei contraenti si impegna nei confronti dell altro a fornire in esclusiva i propri prodotti, ai fini della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata dello stesso. Le caratteristiche di questo contratto sono: l attività di fornitura l esclusività e la continuità del rapporto il fine è la vendita dei prodotti Nella stipulazione di un contratto di concessione di vendita si devono concordare: Territorio e Prodotti oggetto della concessione; Compiti del concessionario (viene, in genere, escluso il potere di rappresentanza diretta del concessionario); Obbligo di non concorrenza del concessionario (limitazioni rispetto al Territorio convenuto) e concessione dell esclusiva da parte del fornitore; Obblighi di informativa del concessionario verso il fornitore (in specie su leggi e regolamenti locali) e del fornitore verso il concessionario (in specie documentazione relativa ai prodotti); Nomina di sub-concessionari; Pubblicità e fiere (organizzazione e spese); Durata del contratto (tempo determinato/indeterminato, preavviso, ecc); Condizioni di fornitura ed uso dei segni distintivi del fornitore; Obiettivi di vendita; Risoluzione anticipata (casi di inadempimento ed altre situazioni); Legge applicabile Arbitrato. La Camera di Commercio Internazionale Sezione di Roma mette a disposizione (a pagamento) dei modelli di contratto predisposti secondo regole uniformi non basate su specifiche legislazioni nazionali. Il testo è disponibile in trilingue (Italiano-Inglese- Francese) e vi è incluso un floppy contenente il testo dei contratti. COME PREPARARE IL TRASPORTO DELLE MERCI Imballaggio delle merci Per esportare è essenziale che l imballaggio dei nostri prodotti sia adeguato sia alle caratteristiche tecniche della merce che al tipo di trasporto e al Paese di destinazione 4

5 (non trascurabile è l aspetto delle condizioni climatiche). Un buon imballaggio deve rispondere a queste caratteristiche: - proteggere la merce; - essere facilmente apribile per un eventuale controllo doganale senza, però, permettere manomissioni; - risultare poco ingombrante; - essere conforme alla legislazione relativa ai materiali usati; - essere conforme alle caratteristiche previste dalla normativa del Paese di destinazione. Tutti i colli spediti devono essere marcati. Le informazioni essenziali sono le seguenti: - nome dell esportatore; - nome del cliente estero e apposizione delle sue marche di spedizione ; - luogo di partenza e luogo di destinazione della merce; - contrassegni di cautela; - peso lordo e peso netto; - numerazione progressiva dei colli. Tipo di trasporto La scelta del mezzo di trasporto deve essere attentamente valutata in base al tipo di merce, alla distanza, ai tempi di arrivo a destinazione, al volume, al peso, alla deperibilità o meno del prodotto. Il costo del trasporto è una variabile molto importante, condizionata non solo dal nolo ma anche dalle spese di inoltro al punto di partenza, di magazzinaggio, di carico e scarico sul mezzo, di inoltro al punto di destino finale, dal premio assicurativo. Ecco, quindi, che la scelta del mezzo più idoneo può influenzare il successo o meno di una trattativa commerciale. I mezzi di trasporto di cui ci si può avvalere sono: - terrestri (stradali e ferroviari) - fluviali - marittimi - aerei - postali - intermodali Ma quali, tra questi, è il più idoneo all esportazione dei nostri prodotti? La risposta può esservi data solo da una figura professionale specializzata quale lo spedizioniere che, oltre ad agire come mandatario per la stipulazione di un contratto di trasporto, può svolgere numerosi incarichi per conto dell esportatore: - ritira la merce nella località indicata; - effettua le operazioni doganali (se trattasi di spedizioniere doganale regolarmente iscritto all'albo Nazionale degli Spedizionieri Doganali) - prepara certificati vari necessari all esportazione di quella merce - custodisce la merce - provvede al carico della merce sul mezzo di trasporto - avvisa il destinatario dell arrivo della merce. Ecco i documenti utilizzati nei trasporti internazionali: I DOCUMENTI DI TRASPORTO Contratto di spedizione internazionale Il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza con cui una parte (spedizioniere) assume l obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere tutte le operazioni accessorie. Non è 5

6 richiesta la forma scritta (ma è decisamente consigliata!). Lo spedizioniere è dunque una figura diversa dal semplice vettore, con il quale conclude il contratto di trasporto; egli può tuttavia assumere in proprio l esecuzione del trasporto, risultando in tal modo, al contempo, vettore e spedizioniere. Lo spedizioniere, assumendo anche la figura di trasportatore, ha l obbligo di: - occuparsi dell'organizzazione del trasporto - assumersi la responsabilità dell'intero trasporto - emettere un unico documento di trasporto che copre tutte le fasi del viaggio Naturalmente questa figura di spedizioniere/vettore, che è quella più usata nel commercio internazionale, implica la non semplice risoluzione di eventuali controversie che possano intercorrere tra spedizioniere e cliente in quanto non è chiara, in questo caso, la natura del contratto che li lega. Infatti con il contratto di spedizione, lo spedizioniere non assume su di sé il rischio della mancata esecuzione del trasporto né della perdita o avaria delle merci. Da qui l esigenza di un apposito documento scritto nel quale siano riportate le pattuizioni intervenute tra le parti, la specifica individuazione dei rispettivi diritti e obblighi, la regolamentazione delle responsabilità e l'effettiva natura del rapporto contrattuale. Per sapere quali sono gli spedizionieri che operano con i mercati esteri e hanno sede in provincia di Venezia collegati al sito Venicexport. Contratto di trasporto E il contratto consensuale mediante il quale una parte (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire delle cose da un luogo all altro. Oggetto del contratto è, dunque, lo spostamento, a proprio rischio, di un bene materiale da un luogo all altro. Il Vettore ha nei confronti del mittente un obbligo di risultato. L assicurazione della merce Il venditore non ha alcun obbligo di assicurare la merce, tranne nel caso in cui il contratto preveda un termine di resa CIF o CIP (Incoterms 2000), in questo caso è richiesta una copertura minima. Anche se non prevista dalla legge, assicurare la propria merce è comunque una buona prassi che ci permette di vivere il trasporto dei nostri prodotti con maggiore tranquillità, considerati gli eventi dannosi che possono intercorrere soprattutto in un trasporto internazionale. I rischi coperti dalle compagnie di assicurazione sono tutti quelli che derivano da eventi fortuiti o meno che dovessero accadere durante il viaggio e quelli di natura politica e sociale (NB: il ritardo nella consegna delle merci non è un rischio coperto). Naturalmente il premio di assicurazione varierà in base all entità della copertura richiesta. Gli elementi che sono valutati dall assicurazione sono i seguenti: - valore e natura della merce - Paese di destinazione - mezzo di trasporto e itinerario percorso dalla merce - magazzinaggio - condizioni particolari di copertura- ecc. CHE DOCUMENTI SERVONO PER ESPORTARE? Per rispondere a questa domanda bisogna fare una precisazione per le vendite in ambito comunitario ed extra-comunitario. Per le cessioni comunitarie non sono necessari particolari documenti, se non la fattura commerciale e il documento di trasporto, poiché la circolazione delle merci all interno dell Unione Europea è libera. L unico adempimento, 6

7 di tipo doganale, è la presentazione del modello INTRASTAT, che riassume le operazioni (cessioni e acquisti) effettuate tra Stati comunitari. Per quanto riguarda le cessioni all esportazione (e con tale denominazione sono indicate le vendite verso i Paesi terzi) la documentazione che accompagna la merce può variare secondo il Paese di destinazione. In linea generale i documenti richiesti sono: 1. la fattura commerciale in triplice copia 2. la Packing list 3. il documento di trasporto 4. il DAU Documento Amministrativo Unico (bolletta doganale) allegato 31 alle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario, apposito stampato sul quale ogni operatore che effettua operazioni doganali deve dichiarare, anche per il tramite di un rappresentante, i dati relativi alla merce oggetto dell'operazione ed allegare tutti i documenti ad essa relativi per l'applicazione del regime doganale richiesto. La dichiarazione deve essere presentata all autorità doganale competente (articolo 62 del Codice Doganale Comunitario). Quali altri documenti richiedono i Paesi Terzi per introdurre le nostre merci? Consulta la banca dati dell Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure Market Access database banca dati della Comunità Europea che informa sulle possibili barriere doganali messe in atto dai vari Paesi (lingua inglese). Alcuni di questi documenti sono rilasciati dalle Camere di Commercio (Certificato di origine per merce di origine non preferenziale, visti su fatture e visti diversi, Carnet ATA, carnet TIR). I documenti rilasciati dalla Camera di Commercio di Venezia Il Ministero delle attività produttive area per l Internazionalizzazzione mette inoltre a disposizione, nel proprio sito internet, una sezione dedicata alle operazioni di import/export riguardanti particolari settori (tessile siderurgico agroalimentare) o determinati Paesi (Cina Iraq) per le quali interviene un autorizzazione ministeriale. LA FATTURA COMMERCIALE Dati del mittente: denominazione - indirizzo della sede legale - numero di Partita IVA numero di iscrizione al Registro delle imprese numero di Meccanografico La parola fattura commerciale (La fattura pro-forma non è un documento fiscale. Utilizzate il termine distinta valorizzata per tutte le operazioni che non comportano la VENDITA delle merci) Data della fattura Numero della fattura Dati del cliente: denominazione - indirizzo della sede legale luogo di destinazione della merce - per imprese comunitarie indicare, oltre al numero di partita IVA, anche il codice ISO identificativo del Paese in cui è stata rilasciata. 7

8 Le condizioni di pagamento applicabili. L'esatta descrizione delle merci, compresi: - il numero di codice del prodotto, - il codice di Nomenclatura Combinata. I riferimenti del catalogo o i numeri delle parti non bastano. Le dogane vogliono sapere esattamente di quale prodotto si tratta. Evita quindi l'uso di termini generici, quali campioni o parti di ricambio. Descrizione dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Le condizioni di consegna delle merci. Descrizione delle spese di trasporto e di assicurazione della merce, se sono previste a carico del venditore o se questi le sostiene in nome e per conto dell acquirente. Eventuali sconti e riduzioni. Descrizione dell imballaggio (numero e tipo dei colli marcature peso lordo peso netto). La quantità. (Tieni presente che il destinatario non deve necessariamente coincidere con l importatore; in questo caso però vanno specificati entrambi). I riferimenti dell ordine di acquisto. Il prezzo unitario.accertati che sia precisata la valuta in cui è indicato il valore della merce. Indicazione dell aliquota IVA oppure estremi di non assoggettabilità o non imponibilità IVA. Imposta di bollo per le: - esportazioni di cui all art. 8, lettera C del DPR 633/72 - operazioni assimilate all esportazione di cui all art. 8-bis del DPR 633/72 (escluse fatture emesse ad armatori per provviste e dotazioni di bordo) - operazioni fuori campo IVA di cui all art. 7 del DPR 633/72 I DOCUMENTI DI TRASPORTO Le funzioni comuni ai documenti di trasporto sono: Il Paese d' origine della merce. Il prezzo totale. Valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Costo del trasporto. Importo sconti e riduzioni Importo del tributo da calcolare sul totale della base imponibile. TOTALE DELLA FATTURA 8

9 - la prova della presa in carico della merce da parte del vettore e l avvenuta consegna della stessa; - la prova della stipulazione del contratto di trasporto; - l indicazione delle Convenzioni internazionali cui il trasporto si riferisce; - l indicazione delle istruzioni al vettore. In particolare sono ritenuti validi come documenti di trasporto quelli di seguito indicati: Trasporto su strada Lettera di vettura internazionale (CMR): emessa dal vettore o dallo spedizioniere, è una delle principali prove dell esistenza del contratto di trasporto nonché della presa in consegna della merce da parte del vettore. Fiata Bill of Lading (FBL): è una polizza di carico per trasporti combinati e può essere emessa solo da spedizionieri internazionali con la qualifica OTC. E un titolo rappresentativo della merce ed è negoziabile. E riconosciuta anche dalla Camera di Commercio Internazionale. Forwarder Certificate of Transport (FCT): si tratta di un titolo rappresentativo della merce ed è negoziabile. Viene utilizzato in genere per i trasporti combinati. Forwarder Certificate of Receipt (FCR): è un certificato che attesta la presa in consegna della merce ed è rilasciato dallo spedizioniere al proprio committente in tutti quei casi ne sia fatta espressa richiesta. Fiata SDT (Shipper's Declaration for the Transport of Dangerous Goods): è il certificato del caricatore per merci pericolose, compilato a cura del committente per prodotti infiammabili, tossici, radioattivi, corrosivi, ecc. Trasporto su ferrovia Lettera di vettura CIM: è utilizzata per trasporto su carro, per colli espressi e per piccole partite e rappresenta il contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia. Questo tipo di contratto si perfeziona nel momento in cui le ferrovie prendono in consegna la merce e appongono sul duplicato del modello il proprio timbro. Ordine di trasporto in ferroutage: è una lettera di vettura semplificata che si utilizza per il trasporto combinato strada-rotaia. Questo tipo di trasporto è gestito dalla U.I.R.R., che opera in Italia tramite la Cemat S.p.A.. Trasporto marittimo Polizza di carico: è il documento che caratterizza i trasporti via mare nonché il relativo contratto. E un titolo di credito astratto, ma anche causale in quanto indica la causa, le circostanze e i dati di trasferimento. Può essere nominativa, all ordine e al portatore. E un documento negoziabile rappresentativo della merce, che consente al compratore di reclamare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo diversa pattuizione, di vendere la merce a terzi mentre è in viaggio. Quando non sia prevista la vendita delle merci viaggianti, le parti possono convenire che il documento sia non negoziabile, come il Sea Waybill o Lettera di vettura marittima. Nei contratti di trasporto di cose determinate la polizza di carico assume anche la natura di contratto vero e proprio. Nel trasporto di carico totale rimane solo un titolo rappresentativo della merce negoziabile. La polizza di carica può essere: 9

10 - ordinaria: rappresenta la ricevuta delle merci che il vettore marittimo rilascia al caricatore dopo che le stesse sono state caricate a bordo; - ricevuto per l'imbarco: rappresenta la ricevuta di presa in consegna della merce e può essere di due tipi: port bill of lading: viene firmato quando la nave è già in porto e la merce è stata consegnata all'armatore; custody bill of lading: viene rilasciato al caricatore quando la merce è stata consegnata al vettore (e/o all'armatore) e prima ancora che la nave sia arrivata in porto. Dichiarazione di imbarco: contiene tutte le informazioni sulla merce da imbarcare. E compilato dal caricatore (o dallo spedizioniere per conto di questi) e presentato alla compagnia di navigazione che rilascia un ordine d imbarco o buono d'imbarco, con il quale dichiara di accettare l imbarco della merce sulla nave. Ricevuta di bordo (cargo receipt): è il documento rilasciato dal comandante o da un suo ufficiale che dichiara il ricevimento della merce a bordo della nave. Ordini di consegna: si utilizza quando la merce deve essere rivenduta a più compratori. Sono quindi documenti che rappresentano il frazionamento del carico. Trasporto aereo Lettera di vettura aerea (Air Way Bill): è il contratto di trasporto che attesta l'avvenuta presa in carico della spedizione da parte della linea aerea e ne indica tutti gli elementi relativi. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito. Per ogni viaggio il vettore rilascia una lettera di vettura riferita all'insieme delle partite di merce imbarcate (MAWB) ed una seconda per ciascuna partita (HAWB). Trasporto fluviale Ricevute fluviali: sono documenti rilasciati dalla Compagnia di navigazione che attestano la presa in consegna della merce e che provano che il venditore ha adempiuto le proprie obbligazioni. Trasporto intermodale Negotiable FIATA combined transport bill of lading (FBL): è una polizza di carico ordinaria (quindi negoziabile), emessa con il logo della Camera di Commercio Internazionale, quale riconoscimento legale per essere titolo rappresentativo della merce. In Italia è riconosciuta anche dall'abi. E emessa solo dagli spedizionieri qualificati OTC. Trough bill of lading (TBL): è una polizza di carico che permette di stipulare un unico contratto di trasporto con un unico spedizioniere/vettore e che diventa rappresentativa e negoziabile dal momento in cui la merce è presa in consegna dal primo vettore. Forwarder s certificate of receipt (FCR): rilasciato dal primo vettore al caricatore a conferma dell'avvenuta presa in carico e dell'impegno della consegna al destinatario in esso indicato. Non è un documento negoziabile. Forwarder s certificate of Transport (FCT): lo spedizioniere, con questo documento, non assume gli obblighi del vettore, ma di mandatario del committente per conto del quale andrà stipulerà i contratti di trasporto con tutti i vettori che interverranno nella spedizione fino al luogo di destinazione della merce. 10

11 IL MARCHIO: COS E IL MARCHIO? Il marchio d impresa è un segno distintivo che serve ad identificare un prodotto od un servizio. I requisiti del marchio sono: 1) capacità distintiva; 2) novità; 3) originalità; 4) liceità. Può essere costituito da parole, segni o figure che non siano di uso generale e non siano già noti come marchi distintivi di prodotti o servizi dello stesso genere. PERCHE E IMPORTANTE AVERE UN MARCHIO? E una delle forme di comunicazione più forti ed immediate perché è facile da ricordare, è originale, facile da pronunciare e soprattutto è descrittivo del prodotto (e quindi facilmente identificabile con esso). Il marchio è spesso molto più conosciuto dell impresa stessa che lo possiede, non a caso esiste una pirateria feroce per il possesso di marchi potenzialmente forti non ancora registrati. Anche l Agenzia delle Dogane è impegnata nella lotta contro la contraffazione, per impedire che il consumatore finale sia indotto in inganno sulla provenienza di un prodotto dall apposizione di marcature fallaci. PERCHE E IMPORTANTE REGISTRARE IL MARCHIO? Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per distinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri soggetti per prodotti o servizi identici o affini. La registrazione del marchio, secondo la legge italiana, dura 10 anni ed è rinnovabile all infinito. La domanda di registrazione deve essere depositata presso la locale Camera di Commercio. E ALL ESTERO? IL MARCHIO COMUNITARIO Il marchio comunitario è uno strumento di tutela della proprietà industriale, che conferisce al titolare un diritto riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'unione Europea. Tale diritto si acquisisce con l'iscrizione nel registro tenuto dall' Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante, in Spagna (Avenida de Aguilera, 20e Alicante - España - tel fax ). Il marchio comunitario è valido per 10 anni ed è rinnovabile indefinitamente. La domanda per il riconoscimento del marchio comunitario deve essere redatta su un formulario che può scaricato dal sito OAMI. 11

12 Per verificare l esistenza di un determinato marchio comunitario consultate la banca dati dell Oami CTM ON-LINE IL MARCHIO INTERNAZIONALE Il titolare di un marchio, registrandosi presso la OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle (34, chemin des Colombettes, Genève Svizzera) - ha la possibilità di ottenere la protezione del suo marchio in ognuno dei Paesi aderenti all Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid, garantendo in questo modo la tutela del marchio internazionale anche presso quei Paesi che aderiranno ai predetti trattati in data successiva alla registrazione. I modelli e le istruzioni per la registrazione internazionale sono reperibili presso la propria Camera di Commercio. Paesi aderenti all Accordo e al relativo Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale del marchio (1989) - cliccando accanto si potranno verificare le date di entrata in vigore del Protocollo tra i 66 Paesi aderenti NB Dal 1 ottobre 2004 le domande di registrazione di marchi internazionali potranno essere presentate anche all OAMI, nel caso in cui si richieda la protezione del marchio all interno della Comunità Europea. Analogamente, si potrà richiedere all OMPI la protezione internazionale per un marchio comunitario. IL MARCHIO DEL DISTRIBUTORE L impresa produce i propri beni con il marchio commerciale del distributore. Vantaggi: il marchio del distributore garantisce la distribuzione dei prodotti senza spese pubblicitarie e promozionali permette di sfruttare al massimo le eccedenze produttive e offre economie di scala circa confezione, ingredienti e trasporto assicura un'ottima competitività; per ogni categoria di prodotti ci sono molte aziende pronte a creare un marchio del distributore offre nuove opportunità commerciali per il consumatore il marchio del distributore rappresenta l'opportunità di acquistare prodotti di qualità a un prezzo di risparmio Nel mercato dei beni di consumo, i marchi commerciali rappresentano un fenomeno che sta acquisendo una grande importanza a livello mondiale: sono il 31% più convenienti dei corrispondenti prodotti col marchio del fabbricante. Con una quota del 22% sul totale delle vendite di prodotti alimentari, l'europa è la regione con la maggiore quantità di marchi commerciali, seguita dal Nord America con il 16%. In particolare, in Europa il 1 posto spetta alla Svizzera con il 38% di marchi commerciali, seguita da Germania (33%) e Gran Bretagna (31%). I maggiori tassi di incremento sono stati registrati nel 2002 nella Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, con aumenti superiori, rispettivamente, al 45%, rispetto al 16% dell'america Latina ed al 14% dell'asia e Australia. La crescita in Europa si è attestata al 6%, mentre nel Nord America l'andamento è rimasto sostanzialmente invariato, ad eccezione della catena Wal Mart negli USA. La maggiore quota di marchi commerciali, pari al 51% del fatturato, è dei piatti pronti completi, seguiti dai fogli di alluminio da impacco per uso domestico (46%), dal latte (44%), dai fogli per tenere freschi gli alimenti e da quelli di carta per cucina (ciascuno con il 33%) ed, infine, dai rotoli di carta per cucina con il 32%. (Fonte: Dati ICE novembre 2003) 12

13 LA MARCATURA CE La marcatura CE è apposta dal fabbricante sul proprio prodotto per attestare che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso. Non è quindi un marchio di origine o di qualità. Gli scopi principali della marcatura CE sono: Indicare la conformità del prodotto alle direttive applicabili e quindi ai requisiti essenziali di sicurezza Permettere l'accesso del prodotto sul mercato Assicurare la libera circolazione dei beni Permettere il ritiro dei prodotti non conformi dalle autorità preposte o dalla dogana La Marcatura CE: Non è un marchio di certificazione o approvazione rilasciato da ente di terza parte, Non è uno strumento di marketing o promozione Non è un marchio di qualità Non è per componenti Non tutti i prodotti devono avere il marchio CE, ma soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del Nuovo approccio. Direttive di nuovo approccio (direttive che prevedono la marcatura CE) Materiale elettrico di bassa tensione (Direttiva 73/23) Recipienti semplici a pressione (Direttiva 87/404) Giocattoli (Direttiva 88/378) Prodotti da costruzione (Direttiva 89/106) Apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche (Direttiva 89/336) Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento (Direttiva 98/37) Dispositivi di protezione individuale (Direttiva 89/686) Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Direttiva 90/384) Dispositivi medici impiantabili attivi (Direttiva 90/385) Apparecchi a gas (Direttiva 90/396) Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (Direttiva 98/13) Nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (Direttiva 92/42) Esplosivi per uso civile (Direttiva 93/15 ) Dispositivi medici (Direttiva 93/42) Imbarcazioni da diporto (Direttiva 94/25) Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttiva 94/9) Ascensori (Direttiva 95/16) Apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Direttiva 96/57) Attrezzature a pressione (Direttiva 97/23) Dispositivi medico diagnostici in vitro (Direttiva 98/79) Impianti di trasporto pubblico a fune (Direttiva 2000/9) Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (Direttiva 1999/5) 13

14 Direttive fondate sui principi del nuovo approccio e dell'approccio globale, che tuttavia non prevedono la marcatura CE Imballaggi e rifiuti d'imballaggio (Direttiva 94/62) Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (Direttiva 96/48) Equipaggiamento marittimo (Direttiva 96/98) Nuove proposte Metalli preziosi Per informare i cittadini sul valore della marcatura CE, chiarire su quali tipi di prodotto il consumatore deve cercare la marcatura CE, il Ministero delle Attività Produttive ha realizzato un breve opuscolo. L opuscolo indica inoltre le autorità a cui può rivolgersi il cittadino per segnalare marcature illegittimamente apposte o palesemente contraffatte. Può inoltrare una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (es. al Ministero delle Attività Produttive per giocattoli o materiale elettrico; es. al Ministero della Salute per lenti a contatto correttive, occhiali da vista). L ORIGINE DELLE MERCI E il made in Italy Determinare l origine di una merce è estremamente importante, poiché il dazio applicato alle importazioni, in tutti i Paesi del mondo, varia proprio secondo il Paese di origine. Infatti, uno stesso prodotto importato nella Comunità Europea da un Paese piuttosto che da un altro assolverà un dazio diverso o addirittura ne sarà esente in forza di accordi preferenziali stipulati dalla CE con il resto del Mondo. Ecco quindi che si delineano due tipi di origine: - origine non preferenziale (rilasciato dalle Camere di Commercio) - origine preferenziale (Form-A Certificati EUR1 e EUR2 emessi dalle Autorità Doganali). REGOLE DELL ORIGINE NON PREFERENZIALE Le tre regole di base sull origine non preferenziale delle merci sono racchiuse nel REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice Doganale Comunitario (G.U. L. 302 DEL ). E precisamente al CAPITOLO 2 - ORIGINE DELLE MERCI - Sezione 1, si recita. Articolo 23: 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle 14

15 acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese. sempreché tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, semprechè tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 3. Per l applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale. Articolo 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Articolo 25: Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell articolo 24, alle merci così ottenute l origine del paese in cui è effettuata. Articolo 26: 1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento. 2. Nonostante la presentazione di detto documento l autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria. E bene precisare che tali regole hanno valore soltanto all interno della Comunità Europea. Naturalmente, lo stesso vale per tutti gli altri Paesi del mondo che hanno proprie regole di origine. Per cui può succedere che ad un prodotto che esce dalla Comunità con un certificato di origine CE sia attribuita dalla dogana del Paese terzo di destinazione un origine diversa. Ai fini dell attribuzione dell origine non preferenziale si deve tenere presente anche di quanto disposto dalle DISPOSIZIONI D APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO: - ALLEGATO 9 - NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE Dl PRODOTTO ORIGINARIO - ALLEGATO 10 - ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Materie tessili e loro manufatti della sezione XI - ALLEGATO 11 - ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE Dl PRODOTTO ORIGINARIO Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI. 15

16 REGOLE DELL ORIGINE PREFERENZIALE E stato detto che la Comunità Europea ha accordi di origine preferenziale con decine di Paesi terzi. Le regole contenute in questi accordi, però, sono diverse anche di molto da Paese a Paese e questo rappresenta un problema non da poco, che la Comunità Europea sta cercando di armonizzare. Gli elementi comuni a questi accordi sono i seguenti: - sono originari della CE o di quel Paese i prodotti totalmente ottenuti o che vi hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente - sono originari della CE o di quel Paese i prodotti ivi ottenuti dal cumulo (bilaterale / diagonale / totale) delle lavorazioni a cui vengono sottoposti - il trasporto diretto del prodotto tra la CE e quel Paese terzo - la prova dell origine preferenziale (Form-A, EUR1 e EUR2 e in alcuni casi Dichiarazione su fattura apposta dall esportatore); - la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della CE e di quel Paese terzo per la verifica a posteriori dei certificati presentati. La normativa di riferimento per l origine preferenziale delle merci è contenuta nel sopraccitato REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92, al capitolo 2 sezione 2 art. 27. IL MADE IN ITALY Il concetto di origine della merce (per il Codice Doganale Comunitario trattasi di origine non preferenziale) è strettamente collegato all apposizione dell indicazione made in sul prodotto e al marchio con il quale lo stesso viene distribuito. Questi tre elementi devono convivere assieme senza che il loro uso improprio possa far insorgere nel consumatore finale dubbi sulla provenienza geografica della merce. L Accordo di Londra del 2 giugno 1934, che sostituisce il testo dell Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci, afferma che ogni prodotto recante una falsa indicazione per la quale uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi. Questo significa che l apposizione del made in Italy potrebbe essere in contrasto con tali disposizioni e quindi essere considerata illecita per tutti quei prodotti inviati e sottoposti a lavorazioni specifiche nei Paesi Terzi nel caso in cui, a seguito di dette lavorazioni, acquisissero l origine del Paese Terzo. Pertanto l apposizione del made in Italy deve riguardare solo il prodotto finito e non le sue singole parti. L amministrazione doganale ha il compito di verificare le false indicazioni di origine e di sottoporre a sequestro la merce fino a che tale indicazione non sia totalmente rimossa dal prodotto (vedasi le procedure adottate sul sito dell Agenzia delle Dogane in particolare la banca dati F.A.L.S.T.A.F.F.). Le disposizioni del predetto Accordo, però, non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita. In tal caso, l indirizzo o il nome devono essere accompagnati dall indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, dei Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra 16

17 indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci (art. 3), ciò a tutela del consumatore finale. A questo proposito, però, il Ministero delle Finanze, con la circolare 358/7729/VI del 22 luglio 1989, precisa che in presenza di prodotti importati con marchi di fabbrica legalmente utilizzati, non risulta necessaria l'evidenziazione del Paese di origine. Pertanto: sui prodotti importati si possono apporre, già all'origine, marchi o loghi dell'importatore purché regolarmente registrati in presenza di marchi non registrati scatta invece l'obbligo di indicazione del Paese di produzione delle merci. Ma cosa succede se il marchio registrato del venditore contiene elementi che possono trarre in errore il consumatore finale sulla vera provenienza del prodotto? Si rientra nella fattispecie prevista dall art. 3 dell Accordo di Madrid, che rende comunque obbligatoria l indicazione del Paese di origine del prodotto anche se il marchio è stato regolarmente depositato. I REGIMI DOGANALI: Codice Doganale Comunitario Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 IMMISIONE IN LIBERA PRATICA E IMMISIONE IN CONSUMO Immissione in libera pratica (art. 79 e seguenti del Codice Doganale Comunitario): attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria, con conseguente pagamento dei dazi e applicazione delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per l importazione di una merce. Immissione in consumo: si ha quando la merce in libera pratica diventa nazionalizzata con conseguente pagamento dell IVA e delle accise. TRANSITO ESTERNO E INTERNO Transito esterno (art. 91 e seguenti del Codice Doganale Comunitario) consente la circolazione da una località all altra del territorio doganale comunitario: a. di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale; b. di merci comunitarie, che formano oggetto di una misura comunitaria implicante la necessità della loro esportazione verso Paesi terzi e per le quali sono espletate le corrispondenti formalità doganali d esportazione. Il transito di merci non comunitarie può avvenire: 1. in base al regime di transito comunitario esterno (T-1); 2. in base ai carnets TIR, sempreché: - essa sia iniziata o debba concludersi all esterno della Comunità, oppure - riguardi spedizioni di merci che debbono essere scaricate nel territorio doganale della Comunità e che sono trasportate assieme a merci da scaricare in un paese terzo, oppure - sia effettuata da una località all altra della Comunità attraversando il territorio di un paese terzo; 3. in base a carnets ATA, utilizzati come documenti di transito; 4. in base al manifesto renano (art. 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); 17

18 5. in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; 6. a mezzo posta (compresi i pacchi postali). Transito interno (art. 163 e seguenti del Codice Doganale Comunitario) consente che merci comunitarie circolino da una località all altra del territorio doganale della Comunità, con attraversamento del territorio di un Paese terzo, senza che muti la loro posizione doganale. Il transito interno può avvenire con le stesse modalità del transito esterno. DEPOSITO DOGANALE (art. 98 del Codice Doganale Comunitario) Il deposito doganale è un luogo autorizzato dall autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate a determinate condizioni. Questo regime consente di immagazzinare: - le merci non comunitarie, senza il pagamento del dazio all importazione e l assoggettamento alle misure di politica commerciale della Comunità Europea; - le merci comunitarie, per le quali una normativa CE prevede il beneficio di misure connesse all esportazione. TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO E PASSIVO Per regimi di perfezionamento attivo e passivo si intendono la temporanea importazione ed esportazione di merci al fine di essere trasformate, lavorate o riparate. Il perfezionamento attivo (art. 114 e seguenti del Codice Doganale) consente alle imprese di importare con sospensione del pagamento del dazio - merci da riparare o materie prime e/o semilavorati da impiegare nella fabbricazione di prodotti, che saranno successivamente riesportati in paesi extra-comunitari. Il vantaggio per le imprese è quello di approvvigionarsi di merci a costi preferenziali e di trovarsi dopo la lavorazione a rivenderle nel mercato internazionale a prezzi competitivi e concorrenziali rispetto a quelli praticati da altri paesi ricchi di materie prime o dove queste arrivano a costi più bassi. Altro vantaggio, non trascurabile, in un paese tradizionalmente "trasformatore" come il nostro, è quello di influenzare positivamente la nostra industria manifatturiera con conseguente aumento dei livelli occupazionali. Il regime di perfezionamento passivo (art. 145 e seguenti del Codice Doganale Comunitario) consente di far effettuare lavorazioni o riparazioni di merci in paesi terzi con parziale o totale esenzione del pagamento dei diritti doganali al momento della reimportazione delle merci. A ciò si aggiunge il vantaggio di far effettuare le predette operazioni in paesi dove il costo della mano d opera è più basso. Il ricorso a tale regime ha quindi, anch esso, lo scopo di ottenere un prodotto a costi notevolmente più bassi, al fine di accrescere la competitività dell industria comunitaria nel mercato internazionale. Scarica il MANUALE redatto a cura del Ministero delle Attività Produttive Area Commercio estero TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE (art. 130 e seguenti del Codice Doganale Comunitario) Questo regime consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all importazione e alle misure di politica commerciale e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni. Questi prodotti sono denominati prodotti trasformati. AMMISSIONE TEMPORANEA (art. 137 e seguenti del Codice Doganale Comunitario) Tale regime permette l utilizzo, nel territorio doganale della Comunità, di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del 18

19 loro deprezzamento normale dovuto all uso che ne è fatto. Dette merci sono in esonero totale o parziale dai dazi all importazione e non sono soggette alle misure di politica commerciale ESPORTAZIONE (artt e artt del Codice Doganale Comunitario) Il regime dell esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità. L esportazione comporta l applicazione delle formalità previste all atto dell uscita, comprese misure di politica commerciale e, all occorrenza, dei dazi all esportazione. La dichiarazione d esportazione (DAU) deve essere depositata presso l ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate. 1) Fonte Ministero delle Attività Produttive area Commercio estero L IVA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI Ai fini del commercio internazionale, l I.V.A. è applicata secondo il principio della tassazione nel Paese di destinazione e vale sia per gli scambi extracomunitari sia per quelli intracomunitari. Gli scambi extracomunitari: si hanno per merci trasportate o spedite da un Paese UE a uno extra-ue (Paese terzo), indipendentemente dal domicilio degli operatori. La normativa di riferimento è il DPR 633 del 26/10/1972. Si distinguono in: importazioni - art. 67 DPR. 633/72: acquisti di merci provenienti da territori extracomunitari. La base imponibile per il calcolo dell IVA è costituita: dal valore normale (prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel medesimo tempo e nello stesso luogo in cui è stata effettuata l operazione) dei beni franco frontiera italiana dai diritti doganali ad eccezione dell I.V.A. dalle spese accessorie (trasporto, imballaggio, assicurazione). L aliquota IVA non è indicata sulla fattura dal fornitore estero, ma viene calcolata e pagata in dogana dall importatore italiano. L IVA pagata viene indicata sulla bolletta doganale d importazione. - esportazioni - artt. 8 e 8/bis (operazioni assimilate all esportazione) DPR 633/72: cessioni con trasporto o spedizione della merce fuori del territorio dei Paesi UE. Sono operazioni non imponibili. Si dividono a loro volta in: esportazioni dirette esportazioni "triangolari" esportazioni indirette Sono cessioni effettuate da un fornitore italiano a un cessionario extra-cee, per le quali il trasporto o la spedizione della merce In queste cessioni vi è la partecipazione di tre soggetti: - un produttore / cedente - un intermediario / esportatore entrambi residenti in Paesi CEE Sono cessioni di beni eseguite in sospensione d imposta, ossia senza applicazione dell I.V.A., a condizione che l acquirente 19

20 possono avvenire a cura del cedente o del cessionario. - un importatore extra-cee. Le due cessioni (dal produttore all intermediario e da questo all importatore) sono entrambe non imponibili IVA a condizione che i beni siano inviati nel Paese extra-cee direttamente dal produttore/cedente. possa qualificarsi esportatore abituale e che disponga di un plafond utilizzabile. NB Per usufruire della non imponibilità IVA nelle esportazioni, è di fondamentale importanza dimostrare la fuoriuscita della merce dal territorio comunitario. Qual è la prova dell avvenuta esportazione? Gli scambi intracomunitari: hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di merce di origine comunitaria (o immessa nella CE dopo avere assolto i dazi doganali), trasportata o spedita da un Paese all altro della Comunità (il territorio comunitario è definito dall art. 57 del DL. 331/93). Gli scambi intracomunitari sono regolati dal D.L. 331 del 30/08/1993. Si distinguono in: acquisti intracomunitari (art. 42 D.L. 331/93) Gli acquisti intracomunitari effettuati dall operatore italiano sono soggetti all I.V.A. nel nostro Paese. L imposta è applicata direttamente dall acquirente ed è corrisposta in occasione di ogni liquidazione periodica. cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93): Le vendite intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA se l acquirente è titolare di una partita IVA in altro Stato CE e se i beni sono trasportati materialmente dall Italia in un altro Stato membro della CE. Verifica di una partita IVA comunitaria Per verificare se la partita IVA della controparte comunitaria è corretta, l Agenzia delle Dogane mette a disposizione un servizio on-line che ne verifica la correttezza formale: Per quanto sopra indicato, le operazioni escluse dal campo di applicazione dell IVA sono le seguenti: - cessioni tra privati - cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati - cessioni di beni esistenti all estero Recupero dell IVA all estero. L IVA versata su alcune spese sostenute all estero (carburante, pernottamento, ristorante, ecc..), può in molti casi essere parzialmente o totalmente recuperata. Le norme dei vari Paesi della CE a tale proposito, però, non sono uniformi. La pratica per il recupero dell imposta può essere inoltrata al competente ufficio finanziario estero oppure utilizzare l intervento di un agenzia specializzata nel recupero di questi crediti. 20

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